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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2024, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
23.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.7722 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Umberto e Diego Canetti, con i quali Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli, via Carlo Poerio n. 90, come da procura in atti ricorrente
E in persona del curatore fallimentare p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Azzarello, con il quale elettivamente domicilia come da mandato in atti
Resistente
NONCHE'
società , in persona del curatore p.t. Controparte_2 Controparte_3
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. introdotto in data 2.05.2022, esponeva: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di dal 01/10/2013 al 28/02/2019 con Controparte_3 inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo e Pubblici esercizi e mansioni di operaio, addetto presso il servizio mensa dell' di Napoli;
Org_1 Org_2
- di essere stato assunto, in data 01/03/2019, a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. intervenuto tra le cedente e la cessionaria , alle Controparte_3 CP_1 dipendenze di quest'ultima con inquadramento nel livello 6 S del CCNL Turismo e
Pubblici Esercizi, orario part-time 60% e mansioni di operaio, continuando ad essere addetto al servizio mensa dell' di Napoli;
Organizzazione_3
-che il CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, sin dall'accordo di rinnovo del 19/07/2003, ha previsto la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori del settore denominato Fondo Est, avente natura contrattuale con finalità integrative rispetto al
Sistema Sanitario Nazionale, disciplinato dall'art. 95 del ccnl predetto;
-che l'iscrizione dei lavoratori di tali settori a tale fondo permette ad essi di poter fruire di una serie di prestazioni sanitarie, quali ad esempio: ricovero per intervento chirurgico, spese pre e post ricovero, visite specialistiche, ticket per pronto soccorso e/o accertamenti diagnostici, terapie, prestazioni odontoiatriche ecc.
-che per il finanziamento delle prestazioni del Fondo Est, il CCNL ha previsto per ciascun dipendente, un contributo una tantum all'atto dell'iscrizione al fondo ed un contributo mensile, entrambi a carico del datore di lavoro, secondo gli importi, via via aumentati nel corso degli anni con gli accordi di rinnovo del CCNL, indicati in ricorso;
-che la società , per tutta la durata del rapporto, non aveva mai Controparte_3 provveduto ad iscrivere il ricorrente al Fondo Est e non aveva mai versato le relative quote destinate a tale fondo;
-che la società aveva invece cominciato a versare le quote relative al ricorrente CP_1 al Fondo Est soltanto a partire dal mese di novembre 2019 .
Tanto premesso, a fronte dell'omesso versamento delle quote presso il Fondo Est, affermava l'obbligo delle società convenute, in solido ex art. 2112 c.c. o ciascuna per quanto di ragione, di provvedere alla regolarizzazione della posizione di esso ricorrente presso il Fondo predetto con il versamento delle relative quote, non versate, secondo gli importi in ricorso precisati.
Affermava inoltre che a causa del comportamento inadempiente delle convenute e dell'omesso versamento delle quote in favore del aveva subìto un danno, CP_4 consistito nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal predetto con conseguente diritto ad ottenerne il CP_4 risarcimento dalle convenute, in solido o ciascuna per quanto di ragione, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
Concludeva, pertanto, per sentire “condannare le resistenti in solido al versamento al Fondo Est della quota di iscrizione e dei contributi periodici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, dalla data di inizio rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e per un importo complessivo di € 873,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge”; quindi accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente nei confronti delle resistenti e Controparte_3
– in solido- ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della CP_1 mancata iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi;
in subordine, per la condanna della cessionaria al versamento in favore del Fondo Est dell'importo di CP_1 euro 873,00 a titolo di quota di iscrizione e contributi periodici per tutto il periodo dalla data di inizio del rapporto di lavoro, oltre accessori;
in via ulteriormente subordinata, per la condanna di ciascuna società, ognuna per la parte di rispettiva competenza
( per il periodo dalla data di assunzione -01 ottobre 2013- al 28/02/2019; Controparte_3 per il periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019), al versamento delle quote CP_1 omesse dovute al Fondo Est omesse;
altresì, per l'accertamento del proprio diritto ad ottenere da ciascuna società, ognuna per quanto di ragione, il risarcimento del danno subìto per effetto della perdita delle prestazioni sanitarie previste dal Fondo, da quantificarsi in separati giudizi.
Alla udienza del 24.01.2023, stante l'intervenuto fallimento della convenuta CP_1
(sentenza Trib. Fallimentare di Napoli n. 45/2022) era dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, provvedeva a riassumere le Parte_1 domande nei confronti della nonché del Controparte_3 Controparte_1
All'udienza in data 5.12.2023, stante l'intervenuto fallimento della Controparte_3
(sentenza del Tribunale di Napoli n. 136/2023) il processo era nuovamente interrotto.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, il al fine di sentire Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni:
<1) in via principale, accertare, dichiarare e ritenere l'obbligo - in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c.-
della Liquidazione Giudiziale …nonché del Controparte_6 CP_1
…, al versamento al Fondo Est delle quote omesse per il periodo dalla data di
[...] assunzione 1/10/2013 al 28/02/2019,
2) sempre in via principale, accertare, dichiarare e ritenere il diritto del ricorrente nei confronti delle resistenti – in solido- Liquidazione Giudiziale Controparte_6
(c.f. ) e di ottenere il risarcimento dei danni patiti a P.IVA_1 Controparte_1 causa della mancata iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal
Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi,
3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse non sussistere nel caso di specie la solidarietà in solido tra le resistenti, accertare, dichiarare e ritenere l'obbligo del
(P.IVA ), al versamento al delle quote Controparte_1 P.IVA_2 CP_4 omesse per il periodo dal 01/10/2013 al 31/10 2019, o con una diversa decorrenza ritenuta di giustizia,
3) in via ulteriormente subordinata, e qualora l'On.le Giudicante dovesse ritenere non sussistere nel caso di specie la responsabilità in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c., accertare, dichiarare rispettivamente l'obbligo della resistente Liquidazione Giudiziale Controparte_6
, al versamento al delle quote omesse per il periodo dalla data di
[...] CP_4 assunzione (01 ottobre 2013) al 28/02/2019, e conseguentemente condannare la stessa al versamento al della quota di iscrizione e dei contributi periodici previsti dalla CP_4 contrattazione collettiva di settore, dalla data di inizio rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e per un importo complessivo di € 765,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della Liquidazione
Giudiziale di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata Controparte_3 iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi;
nonché, accertare, dichiarare l'obbligo del Controparte_7
, al versamento al Fondo Est delle quote omesse per il periodo 01/03/2019 al 31/10/2019;
[...] nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti del Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata iscrizione e/o contribuzione al
[...]
Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi>; spese vinte, con attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito l'inammissibilità delle Controparte_1 domande, in quanto di competenza del Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art. 24 L. Fall.; altresì, per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente, privo all'attualità dello status di lavoratore alle dipendenze di un'azienda del settore Turismo-Pubblici esercizi, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dedotto, sin dal 2021; infine, la nullità delle stesse, in quanto del tutto generiche e indeterminate.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva la Liquidazione
Giudiziale della società Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Preliminare e assorbente, rispetto ad ogni altra questione controversa tra le parti, è
l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adìto, sollevata dalla parte resistente che, in ragione dell'intervenuto fallimento della (sentenza Trib. Fallimentare CP_1 di Napoli n. 45/2022), nonché della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (sentenza del Tribunale di Napoli n. 136/2023) ha affermato la Controparte_3 competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, con conseguente inammissibilità delle domande.
Sul punto, pare opportuno richiamare la chiara distinzione tra le due cognizioni specialistiche del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, come ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche con recenti arresti.
Invero, nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (così di recente Cass. Ord. N. 94 del
3.01.2024; Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621 )
Che il giudice del lavoro sia giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetti la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass.
18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio
2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308 ).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso: costituisce oggetto del procedimento di verifica endofallimentare non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di
(credito per la) partecipazione al concorso.
Così ricostruiti i rispettivi ambiti di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo.
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n.
7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre
2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (come più sopra illustrato), nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363).
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, appare allora coerente ritenere che nell'odierna controversia la cognizione spetti al giudice fallimentare.
Con il ricorso in riassunzione il ricorrente, premesso il mancato versamento al Est CP_4 da parte delle società e avvicendatesi quali datrici di CP_3 CP_1 lavoro per effetto di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., delle quote per assistenza sanitaria integrativa previste dal CCNL di settore, ha chiesto “accertare, dichiarare e ritenere
l'obbligo” a carico dei fallimenti delle stesse, in solido ex art. 2112 c.c. o ciascuno per quanto di rispettiva ragione, di procedere al versamento in favore del Fondo delle quote complessivamente arretrate per il periodo considerato (dalla assunzione ad ottobre 2019).
Accanto a tale petitum, il ricorrente ha anche chiesto – sempre in via solidale o gradatamente parziaria – l'accertamento del proprio diritto ad esser risarcito dei danni patiti, conseguenti alla mancata iscrizione/contribuzione al detto Fondo di assistenza sanitaria integrativa e da commisurarsi alla “perdita delle prestazioni previste dai piani sanitari annuali”.
In tali termini, a ben vedere non sussiste alcun interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, ma solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali da far valere nel concorso sul patrimonio del fallito.
In proposito, prive di fondamento appaiono le osservazioni, compiute dalla parte ricorrente in sede di discussione alla odierna udienza, volte ad assimilare il mancato versamento delle quote oggetto di causa alla “omissione contributiva” il cui accertamento rientrerebbe nella cognizione del giudice del lavoro.
Invero, l'iscrizione al Fondo Est e la contribuzione allo stesso destinata risultano finalizzate all'erogazione di specifiche (nonché eventuali) prestazioni di assistenza sanitaria, realizzando nella sostanza una assicurazione sanitaria integrativa a quella del
, attraverso il rimborso , totale o parziale, delle spese per visite Controparte_8 specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica per immagini, ricoveri e interventi chirurgici, con possibilità per gli iscritti di scegliere le strutture cui rivolgersi e annullare eventuali tempi di attesa previsti presso strutture pubbliche. Tanto emerge chiaramente dallo Statuto del dal Regolamento delle attività, dalla Guida alle prestazioni CP_4 erogate, versate in atti a cura della parte resistente. Non può dubitarsi pertanto della matrice economica/patrimoniale dei crediti oggetto di domanda.
Ne consegue che le domande avanzate dal ricorrente nei confronti del fallimento e della Liquidazione Giudiziale rimangono devolute CP_1 Controparte_3 alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 24, 52 Legge fallimentare, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
- Spese compensate
Napoli, 23.04.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
23.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.7722 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Umberto e Diego Canetti, con i quali Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli, via Carlo Poerio n. 90, come da procura in atti ricorrente
E in persona del curatore fallimentare p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Azzarello, con il quale elettivamente domicilia come da mandato in atti
Resistente
NONCHE'
società , in persona del curatore p.t. Controparte_2 Controparte_3
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. introdotto in data 2.05.2022, esponeva: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di dal 01/10/2013 al 28/02/2019 con Controparte_3 inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo e Pubblici esercizi e mansioni di operaio, addetto presso il servizio mensa dell' di Napoli;
Org_1 Org_2
- di essere stato assunto, in data 01/03/2019, a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. intervenuto tra le cedente e la cessionaria , alle Controparte_3 CP_1 dipendenze di quest'ultima con inquadramento nel livello 6 S del CCNL Turismo e
Pubblici Esercizi, orario part-time 60% e mansioni di operaio, continuando ad essere addetto al servizio mensa dell' di Napoli;
Organizzazione_3
-che il CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, sin dall'accordo di rinnovo del 19/07/2003, ha previsto la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori del settore denominato Fondo Est, avente natura contrattuale con finalità integrative rispetto al
Sistema Sanitario Nazionale, disciplinato dall'art. 95 del ccnl predetto;
-che l'iscrizione dei lavoratori di tali settori a tale fondo permette ad essi di poter fruire di una serie di prestazioni sanitarie, quali ad esempio: ricovero per intervento chirurgico, spese pre e post ricovero, visite specialistiche, ticket per pronto soccorso e/o accertamenti diagnostici, terapie, prestazioni odontoiatriche ecc.
-che per il finanziamento delle prestazioni del Fondo Est, il CCNL ha previsto per ciascun dipendente, un contributo una tantum all'atto dell'iscrizione al fondo ed un contributo mensile, entrambi a carico del datore di lavoro, secondo gli importi, via via aumentati nel corso degli anni con gli accordi di rinnovo del CCNL, indicati in ricorso;
-che la società , per tutta la durata del rapporto, non aveva mai Controparte_3 provveduto ad iscrivere il ricorrente al Fondo Est e non aveva mai versato le relative quote destinate a tale fondo;
-che la società aveva invece cominciato a versare le quote relative al ricorrente CP_1 al Fondo Est soltanto a partire dal mese di novembre 2019 .
Tanto premesso, a fronte dell'omesso versamento delle quote presso il Fondo Est, affermava l'obbligo delle società convenute, in solido ex art. 2112 c.c. o ciascuna per quanto di ragione, di provvedere alla regolarizzazione della posizione di esso ricorrente presso il Fondo predetto con il versamento delle relative quote, non versate, secondo gli importi in ricorso precisati.
Affermava inoltre che a causa del comportamento inadempiente delle convenute e dell'omesso versamento delle quote in favore del aveva subìto un danno, CP_4 consistito nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal predetto con conseguente diritto ad ottenerne il CP_4 risarcimento dalle convenute, in solido o ciascuna per quanto di ragione, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
Concludeva, pertanto, per sentire “condannare le resistenti in solido al versamento al Fondo Est della quota di iscrizione e dei contributi periodici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, dalla data di inizio rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e per un importo complessivo di € 873,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge”; quindi accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente nei confronti delle resistenti e Controparte_3
– in solido- ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della CP_1 mancata iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi;
in subordine, per la condanna della cessionaria al versamento in favore del Fondo Est dell'importo di CP_1 euro 873,00 a titolo di quota di iscrizione e contributi periodici per tutto il periodo dalla data di inizio del rapporto di lavoro, oltre accessori;
in via ulteriormente subordinata, per la condanna di ciascuna società, ognuna per la parte di rispettiva competenza
( per il periodo dalla data di assunzione -01 ottobre 2013- al 28/02/2019; Controparte_3 per il periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019), al versamento delle quote CP_1 omesse dovute al Fondo Est omesse;
altresì, per l'accertamento del proprio diritto ad ottenere da ciascuna società, ognuna per quanto di ragione, il risarcimento del danno subìto per effetto della perdita delle prestazioni sanitarie previste dal Fondo, da quantificarsi in separati giudizi.
Alla udienza del 24.01.2023, stante l'intervenuto fallimento della convenuta CP_1
(sentenza Trib. Fallimentare di Napoli n. 45/2022) era dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, provvedeva a riassumere le Parte_1 domande nei confronti della nonché del Controparte_3 Controparte_1
All'udienza in data 5.12.2023, stante l'intervenuto fallimento della Controparte_3
(sentenza del Tribunale di Napoli n. 136/2023) il processo era nuovamente interrotto.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, il al fine di sentire Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni:
<1) in via principale, accertare, dichiarare e ritenere l'obbligo - in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c.-
della Liquidazione Giudiziale …nonché del Controparte_6 CP_1
…, al versamento al Fondo Est delle quote omesse per il periodo dalla data di
[...] assunzione 1/10/2013 al 28/02/2019,
2) sempre in via principale, accertare, dichiarare e ritenere il diritto del ricorrente nei confronti delle resistenti – in solido- Liquidazione Giudiziale Controparte_6
(c.f. ) e di ottenere il risarcimento dei danni patiti a P.IVA_1 Controparte_1 causa della mancata iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal
Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi,
3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse non sussistere nel caso di specie la solidarietà in solido tra le resistenti, accertare, dichiarare e ritenere l'obbligo del
(P.IVA ), al versamento al delle quote Controparte_1 P.IVA_2 CP_4 omesse per il periodo dal 01/10/2013 al 31/10 2019, o con una diversa decorrenza ritenuta di giustizia,
3) in via ulteriormente subordinata, e qualora l'On.le Giudicante dovesse ritenere non sussistere nel caso di specie la responsabilità in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c., accertare, dichiarare rispettivamente l'obbligo della resistente Liquidazione Giudiziale Controparte_6
, al versamento al delle quote omesse per il periodo dalla data di
[...] CP_4 assunzione (01 ottobre 2013) al 28/02/2019, e conseguentemente condannare la stessa al versamento al della quota di iscrizione e dei contributi periodici previsti dalla CP_4 contrattazione collettiva di settore, dalla data di inizio rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e per un importo complessivo di € 765,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della Liquidazione
Giudiziale di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata Controparte_3 iscrizione e/o contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi;
nonché, accertare, dichiarare l'obbligo del Controparte_7
, al versamento al Fondo Est delle quote omesse per il periodo 01/03/2019 al 31/10/2019;
[...] nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti del Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata iscrizione e/o contribuzione al
[...]
Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi>; spese vinte, con attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito l'inammissibilità delle Controparte_1 domande, in quanto di competenza del Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art. 24 L. Fall.; altresì, per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente, privo all'attualità dello status di lavoratore alle dipendenze di un'azienda del settore Turismo-Pubblici esercizi, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dedotto, sin dal 2021; infine, la nullità delle stesse, in quanto del tutto generiche e indeterminate.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva la Liquidazione
Giudiziale della società Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Preliminare e assorbente, rispetto ad ogni altra questione controversa tra le parti, è
l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adìto, sollevata dalla parte resistente che, in ragione dell'intervenuto fallimento della (sentenza Trib. Fallimentare CP_1 di Napoli n. 45/2022), nonché della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (sentenza del Tribunale di Napoli n. 136/2023) ha affermato la Controparte_3 competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, con conseguente inammissibilità delle domande.
Sul punto, pare opportuno richiamare la chiara distinzione tra le due cognizioni specialistiche del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, come ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche con recenti arresti.
Invero, nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (così di recente Cass. Ord. N. 94 del
3.01.2024; Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621 )
Che il giudice del lavoro sia giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetti la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass.
18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio
2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308 ).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso: costituisce oggetto del procedimento di verifica endofallimentare non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di
(credito per la) partecipazione al concorso.
Così ricostruiti i rispettivi ambiti di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo.
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n.
7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre
2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (come più sopra illustrato), nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363).
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, appare allora coerente ritenere che nell'odierna controversia la cognizione spetti al giudice fallimentare.
Con il ricorso in riassunzione il ricorrente, premesso il mancato versamento al Est CP_4 da parte delle società e avvicendatesi quali datrici di CP_3 CP_1 lavoro per effetto di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., delle quote per assistenza sanitaria integrativa previste dal CCNL di settore, ha chiesto “accertare, dichiarare e ritenere
l'obbligo” a carico dei fallimenti delle stesse, in solido ex art. 2112 c.c. o ciascuno per quanto di rispettiva ragione, di procedere al versamento in favore del Fondo delle quote complessivamente arretrate per il periodo considerato (dalla assunzione ad ottobre 2019).
Accanto a tale petitum, il ricorrente ha anche chiesto – sempre in via solidale o gradatamente parziaria – l'accertamento del proprio diritto ad esser risarcito dei danni patiti, conseguenti alla mancata iscrizione/contribuzione al detto Fondo di assistenza sanitaria integrativa e da commisurarsi alla “perdita delle prestazioni previste dai piani sanitari annuali”.
In tali termini, a ben vedere non sussiste alcun interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, ma solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali da far valere nel concorso sul patrimonio del fallito.
In proposito, prive di fondamento appaiono le osservazioni, compiute dalla parte ricorrente in sede di discussione alla odierna udienza, volte ad assimilare il mancato versamento delle quote oggetto di causa alla “omissione contributiva” il cui accertamento rientrerebbe nella cognizione del giudice del lavoro.
Invero, l'iscrizione al Fondo Est e la contribuzione allo stesso destinata risultano finalizzate all'erogazione di specifiche (nonché eventuali) prestazioni di assistenza sanitaria, realizzando nella sostanza una assicurazione sanitaria integrativa a quella del
, attraverso il rimborso , totale o parziale, delle spese per visite Controparte_8 specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica per immagini, ricoveri e interventi chirurgici, con possibilità per gli iscritti di scegliere le strutture cui rivolgersi e annullare eventuali tempi di attesa previsti presso strutture pubbliche. Tanto emerge chiaramente dallo Statuto del dal Regolamento delle attività, dalla Guida alle prestazioni CP_4 erogate, versate in atti a cura della parte resistente. Non può dubitarsi pertanto della matrice economica/patrimoniale dei crediti oggetto di domanda.
Ne consegue che le domande avanzate dal ricorrente nei confronti del fallimento e della Liquidazione Giudiziale rimangono devolute CP_1 Controparte_3 alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 24, 52 Legge fallimentare, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
- Spese compensate
Napoli, 23.04.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi