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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 162 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino elettivamente domiciliato Pt_1
o via Laurana n.59 appellante CONTRO
CP_1 appellato contumace all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.624/2023, emessa in data 23.2.2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1 condannò l' a corrispondere alla predetta “gli ANF con decorrenza dal Pt_1
2016 (quinquennio precedente la domanda amministrativa)”. Richiamata la normativa di riferimento (ossia l'art. 2 del D.L. n.69/88 convertito in legge n.153/88), il primo Giudice ritenne che la avesse provato la sussistenza CP_1 del requisito sanitario richiesto dalla normativa vi in quanto la stessa era stata riconosciuta con “decreto di omologa soggetto invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità” e che ”sia ai fini assistenziali sia ai fini previdenziali” (artt. 2 e 12 legge n.118/71 e art. 2 legge n.222/84) dovesse considerarsi “inabile un soggetto che …. non abbia alcuna capacità di lavoro residua e non possa, quindi, dedicarsi a nessuna attività lavorativa”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
, sebbene regolarmente citata, è r ntumace. CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Con unico, articolato, motivo l' richiama il tenore dell'art. 2, commi 1 e Pt_1
8 del D.L. n.69/1988 convertito in legge 153/1988 (“1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto -legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere
Pag.1 corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare ….
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”) e sostiene che tale norma “richiede il possesso di una inabilità lavorativa nel significato espresso dalla legge n. 222/1984, inabilità a proficuo lavoro”. Rileva che il primo Giudice “ha ritenuto priva di rilievo la considerazione fatta dall' Pt_1 sul punto ed ha ritenuto di applicare il concetto di inabilità previsto dalla legge n. 118 \1971. E fatto basandosi sul decreto di omologa con cui era stato accertato in capo alla ricorrente il possesso del requisito sanitario richiesto appunto per la pensione di inabilità civile”. Soggiunge che il Tribunale ha fondato “il suo convincimento sul decreto di omologa del 2013 …. che però questa Difesa non ha rinvenuto tra gli atti depositati dal ricorrente in uno con il ricorso introduttivo del giudizio” essendovi “agli atti solo una copia di relazione di CTU, neanche sottoscritta, che a tutto concedere può avere accertato lo stato di invalido civile al 100% fino al 2013 e referti medici non provenienti dal SSN”. Afferma, infine, che “nessun onere incombeva all' di provare la insussistenza del Pt_1 requisito sanitario, avendolo dichiarato in sede di memoria”.
L'appello è manifestamente fondato non avendo fatto, il primo Giudice, buon governo della normativa vigente nella materia che occupa. In disparte la questione che riguarda l'assenza in atti del decreto di omologa del 2013, ritiene questa Corte del tutto irrilevante – contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata – il fatto che l' avesse ottenuto il riconoscimento dello CP_1 status di invalido civile al 100% ai sen legge n.118/1971 giacchè i criteri che sottendono la concessione di tale beneficio (di carattere assistenziale) sono ben diversi da quelli richiesti dalla legge n.222/84. Tale conclusione risulta viepiù suffragata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'invalidità pensionabile “ha non solo un presupposto (rapporto assicurativo) che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 (in favore dei mutilati ed invalidi civili) è insussistente, bensì ha un diverso fondamento: non la riduzione della generica capacità lavorativa (artt. 2 e 13 di questa seconda legge), bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l'invalidità pensionabile ….” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 4.10.2013 n. 22737). Ancor più recentemente, si osserva, la Suprema Corte (pure evocata dall' Pt_1 nel corpo dell'atto di gravame) ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabil 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare” (cfr. Cass n. 9044/2020). Deve, dunque, concludersi che il requisito sanitario (“assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”) richiesto dalla legge n.153/1988 (in materia di ANF su pensione ai superstiti ai sensi dell'art.2 comma 8 della medesima legge) non è integrato dal mero status di invalido civile ai sensi della legge n.118/1971 dovendosi, al
Pag.2 contrario fare riferimento, per affermarne la sussistenza, alle condizioni previste dalla legge n.222/1984. Talchè la condizione di invalido civile invocata da a sostegno CP_1 dell'azione incoata col ricorso introduttivo del giudizio non può assurgere ad elemento costitutivo del diritto per cui è causa. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
3) Quanto al regime delle spese, deve darsi atto che parte appellata aveva formulato la dichiarazione richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. novellato ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, per cui essa non risulta tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, in riforma CP_1 della sentenza n.624/2023 emessa dal Tribunale mo rigetta il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Parte_1
Palermo 13 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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