Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5781/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ed Parte_1 C.F._1 residente a Nocera Inferiore (SA) alla via Provinciale Nocera-Sarno n. 176
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 residente a Nocera Inferiore (SA) alla via Provinciale Nocera-Sarno n. 176, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Crescenzo in virtù di mandato in calce alLA comparsa di costituzione di nuovo difensore, c.f. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti 46 OPPONENTI E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in CORSO AMENDOLA 42 84087 SARNO, presso lo studio dell'Avv. ANNUNZIATA LUCIO (C.F. che lo C.F._5 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/12/2014 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1349/2014 del 14/08/2014, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 16.340,50, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di corrispettivo dei lavori di tinteggiatura dell'immobile in Nocera Inferiore, alla via Prov.le Sarno-Nocera 176, giusta fattura n. 5 del 25.07.2013. Gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione
N.R.G. 5781/2014 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
900,00 in data 15/01/2012 a mezzo assegno bancario n. 0826962734-00, per un residuo dovuto, eventualmente, di € 5.037,60 e non certo di € 16.340,50. Eccepivano, altresì, l'incompletezza dei lavori ed il conseguente mancato pagamento, ex art. 1460 c.c., della predetta somma. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata la riduzione del decreto ingiuntivo nella somma di € 5.037,60 o in quella minore da determinarsi in corso di causa. Si costituiva parte opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione in quanto fondata, tra le altre, su di un documento che veniva disconosciuto ex art.214 cpc e, del quale, su richiesta, non veniva esibito l'originale. Sciolta la riserva in data 30/11/2016, il Giudice non ammetteva le prove così come richieste dalle parti e non ritenendo sussistere gli elementi per accogliere la domanda di parte opposta nell'importo integralmente richiesto nel D.I., formulava una proposta transattiva invitando parte opponente a versare la somma di € 5.037,60 oltre IVA ed interessi legali, a tacitazione integrale della pretesa creditoria. Alla udienza del 12/10/2017 parte opponente esibiva dinanzi al Giudice assegno circolare dell'importo di € 5.073,60 a tacitazione della pretesa avanzata nel decreto ingiuntivo. Parte opposta non accettava detta somma in quanto: da un lato non era corrispondente a quanto disposto dal Giudice (€ 5.073,60 oltre IVA e interessi legali) e dall'altro non satisfattiva di quanto richiesto ed avanzato nel decreto opposto.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a
N.R.G. 5781/2014 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie deve ritenersi che il creditore abbia solo in parte provato il proprio credito. Come correttamente affermato con ordinanza del 31/11/2016, la scrittura privata prodotta dagli opponenti appare autentica ed in originale, come si evince dal colore della penna usata per le annotazioni e per la vergatura sul timbro della ditta di
[...]
In detta scrittura si indica l'importo di € 7.437,60 + IVA, a fronte del quale CP_1
l'opponente ha provato di aver versato il minor importo di € 2.400,00, di cui Pt_1
€ 1.500,00 come acconto in contanti ed € 900,00 con assegni;
le altre due somme, indicate nella seconda pagina, scritte a penna con la causale “acconto” non recano la sottoscrizione quietanzata di quindi non hanno alcun valore CP_1 giuridico. Nella scrittura privata de qua si riferisce che l'importo di € 7.437,60 costituisce una sorta di SAL, ossia un riepilogo per i lavori svolti fino a quel momento;
ne consegue che l'opposto potrebbe vantare in teoria il diritto di conseguire il compenso per la realizzazione anche di rimanenti lavori, ma l' non ha offerto alcun contributo CP_1 per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, essendosi limitato ad allegare al fascicolo del monitorio solo una fattura, ove vi è una descrizione solo sintetica e generica del lavoro svolto;
lavoro che, tra l'altro, è stato espressamente contestato dagli opponenti con una perizia di parte. Allo stato attuale, essendo trascorsi diversi anni, non è possibile svolgere una CTU per stabilire il valore dei lavori svolti da e neppure per stabilire la CP_1 fondatezza dell'eccezione degli opponenti che i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte; né la prova testi è in grado ad offrire un contributo decisivo ai fini della quantificazione del credito residuo. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa
N.R.G. 5781/2014 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, determina la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Passando ad esaminare la domanda dell'opposto, creditore in senso sostanziale, va rilevato come la stessa non sia accoglibile nei confronti di nel caso di Parte_2 specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto nei confronti della stessa quale proprietaria, mentre essa ha provato di non essere proprietaria e di essere in separazione dei beni con il coniuge proprietario, e non quale committente, circostanza tra l'altro non provata. Per quanto sopra affermato deve ritenersi che la domanda dell'opposto possa essere accolta, nei confronti del solo , per il minor importo di € 5.037,60, oltre Parte_1
IVA ed interessi legali.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e dell'offerta banco iudicis della somma sopra indicata, seppure non comprensiva di IVA e interessi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5781/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , , ogni contraria Parte_1 Parte_2 CP_1 istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1349/2014 del 14/08/2014;
3. in parziale accoglimento della domanda di parte opposta, condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di € € 5.037,60, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda proposta nei confronti di;
Parte_2
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
N.R.G. 5781/2014 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5781/2014 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5