Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Federico e Francesco Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Croce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 2, adottata in data 5.2.2024, e notificata il 6.2.2024 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 5.4.2024 e depositato il 19.4.2024 -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno esposto:
-) sono proprietari, unitamente al controinteressato -OMISSIS-, dell’immobile sito in Melito Porto Salvo, accatastato al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub. -OMISSIS-, la cui proprietà risulta ad oggi indivisa essendo -OMISSIS- proprietario per 2/4, -OMISSIS- per 1/4 e -OMISSIS- per 1/4;
-) per detto immobile sussisteva un’autorizzazione in sanatoria per i “ …lavori di costruzione di un terzo piano fuori terra in un fabbricato già realizzato a due piani autorizzato con n.o. 8259 del 15.09.1980 ” rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile con nota prot. n. -OMISSIS- del 7.3.1983, comunicata al Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo ed al ricorrente a -OMISSIS-, sulla base della quale questi presentava domanda prot. n. 5898 del 27.7.1983 per la “ sanatoria di un fabbricato in c.a.a n. 3 piani ” e la “ realizzazione del tetto ”, poi rilasciata dal Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo (concessione n. 85/83 del 19.12.1983);
-) veniva quindi aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria (R.G.N.R. n. -OMISSIS-/23) per l’ipotesi di violazioni di cui all’art. 44 del D.P.R. 380/2001, in ragione del quale veniva nominato ausiliario di p.g. l’Arch. -OMISSIS-;
-) in data 19.1.2024 gli Ufficiali di P.G. e il predetto Arch. -OMISSIS- effettuavano il sopralluogo presso detto stabile, all’esito del quale quest’ultimo redigeva relazione di sopralluogo ove rilevava che « Dato atto che le opere realizzate sopra elencate e le misurazioni effettuate comparate con i disegni di progetto non sono conformi al progetto autorizzato e costituiscono violazione edilizia poiché eccedenti il limite del 2% (+/-) delle misure previste nel titolo abilitativo edilizio (Concessione Edilizia n. -OMISSIS- del 7/03/1983). Considerato che i suddetti interventi edilizi, sono stati realizzati in difformità e assenza di titolo abilitativo edilizio (garage), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, saranno adottati i provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 380/01 »;
-) in conseguenza di ciò il Comune di Melito Porto Salvo – Ufficio Tecnico ha adottato l’ingiunzione a demolire n. 2 del 05.02.2024, oggetto dell’odierna impugnazione.
1.1- La legittimità del suesposto provvedimento viene contestata per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380 /2001; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO; ARTT. 24, 97 e 113 COST.
I ricorrenti contestano l’affermazione del Responsabile dell’U.T.C. per cui che “ le opere realizzate sopra elencate e le misurazioni effettuate comparate con i disegni di progetto non sono conformi al progetto autorizzato ”, rilevando che, per come desumibile dagli atti della C.T.U. disposta nel giudizio di divisione ereditaria pendente tra le parti per il fabbricato in oggetto presso il Tribunale di Reggio Calabria, il progetto in sanatoria non era stato reperito agli atti del Comune resistente bensì mediante riscontro con documentazione fornita dal Geometra -OMISSIS-, figlio del progettista dell’intervento, nonché C.T.P. del controinteressato -OMISSIS- nel procedimento di divisione giudiziaria sopra citato.
Soggiungono i ricorrenti che dalla relazione tecnica visionata emergeva la non integrale intellegibilità degli elaborati progettuali di cui alla concessione edilizia 85/83 citati dal C.T.P. (n. 4 fotocopie in formato A4), essendo priva la prima pagina (recante la concessione edilizia in sanatoria) di attestazione di conformità e recante in frontespizio una copia di una marca da bollo di £ 300 annullata da un timbro, mentre le altre tre pagine, in formato A4 b/n, prive di timbri, riportavano elaborati grafici le cui quotature risultano nella maggior parte difficilmente interpretabili, da cui illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto basato non su atti ufficialmente depositati presso il Comune bensì su incerta documentazione depositata presso studio di progettista, privo di valenza probatoria.
2) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI; VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COMMA 37 DELLA L. 326/2003, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, NONCHÉ SULL’ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 380/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Viene dedotta contraddittorietà degli atti adottati nel tempo dal Comune di Melito Porto Salvo, che il 19.12.1983 aveva rilasciato la concessione in sanatoria n. 85/83 senza contestare alcunché circa la difformità del relativo manufatto, come ben avrebbe potuto allora l’Amministrazione resistente, ingenerando così nel privato un legittimo affidamento sulla regolarità edilizia dell’opera.
Viene quindi dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale, viepiù alla luce del lasso temporale quarantennale dal rilascio della concessione in sanatoria.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7, L. N. 241/1990 (OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO) E DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.
Viene contestata la mancata previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, a seguito della quale, ove fosse pervenuta, i ricorrenti avrebbero presentato osservazioni sulle contestazioni mosse, intervenendo eventualmente per richiedere la sanatoria o rimuovere le presunte difformità, senza necessità di ricorrere allo strumento giurisdizionale.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA
I ricorrenti deducono l’inapplicabilità dell’art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 in quanto:
-) l’immobile oggetto di controversia è stato edificato sulla base di tre atti autorizzativi: autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile del 7.3.1983, precedente nulla osta del 15.9.1980 richiamato dal successivo, e concessione di Costruire in sanatoria n. 85/83;
-) dunque, l’edificazione di un’area coperta, anche ove estranea alla concessione in sanatoria, non è idonea a giustificare l’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, viepiù in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza;
-) ancora, sempre in un’ottica di proporzionalità, anche ad ipotizzare una difformità del 2%, queste non integrano un’ipotesi di totale difformità.
5) ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31, 32 E 34-BIS DEL D.P.R. 380/2001; ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA “SOGLIA MINIMA DEL 2%”; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA
I ricorrenti osservano che il mero superamento del limite di tolleranza del 2% delle misure previste nel titolo edilizio e l’assenza di titolo quanto al garage sarebbero insufficienti a giustificare la sanzione irrogata, potendosi anzitutto ritenere che detta variazione non abbia comunque determinato un consistente aumento di cubatura e di superficie utile e tenuto conto che non vengono adeguatamente indicati nel provvedimento impugnato i criteri a base della verifica sul superamento di detto margine ovvero se esso sia riferito alla singola unità abitativa o sul fabbricato nel suo complesso, oltre che per non costituire detto sforamento di per sé una variazione essenziale.
6) SULLA APPLICAZIONE IN VIA SUBORDINATA DELLA SANZIONE MENO AFFLITTIVA DI CUI ALL’ART. 34 DEL D.P.R. 380/2001 E SULLLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA
Viene contestata la scelta del Comune di Melito Porto Salvo di non ritenere applicabile la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001, viepiù alla luce della natura solo parziale delle difformità.
2- In data 30.4.2024 si è costituito il Comune di Melito Porto Salvo per resistere al ricorso.
3- In data 7.5.2024 il ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso con quello allibrato al R.G. n. 267/2024, promosso dall’odierno controinteressato -OMISSIS- avverso il medesimo provvedimento quivi impugnato.
4- Alla camera di consiglio dell’8.5.2024 è stata accolta l’istanza cautelare ritenendo, nell’ottica dell’esame delle complesse questioni demandata al merito, dirimente la sussistenza del periculum in mora .
5- All’udienza pubblica del 4.12.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Preliminarmente, quanto all’istanza di riunione si osserva che “ la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio, anche quando ne sussistano i presupposti, non può di per sé costituire un vizio della pronuncia, non è soggetto ad obbligo di motivazione e non è sindacabile, di norma, in appello (salvo particolari ipotesi - id est la manifesta abnormità) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 20.3.2024, n. 2685).
6.1- Nel caso controverso, tenuto conto della posizione delle parti nell’ambito dei contenziosi per cui viene chiesta la riunione, nonché delle relative difese e della sussistenza di un parallelo giudizio di divisione tra le stesse appare opportuno, ad avviso del Collegio, mantenere distinti i giudizi, ragion per cui l’istanza di riunione viene rigettata.
7- Nel merito, il ricorso è infondato.
8- Viene delibato il primo motivo.
8.1- Il motivo è infondato.
8.2- E’ d’uopo chiarire anzitutto che “ Nel procedimento amministrativo l'istruttoria è atipica ex art. 6 ss., l. n. 241/90, poiché il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 20.6.2012, n.1131).
8.3- Nella fattispecie, appurato –per quanto desumibile dalle allegazioni delle parti- che presso gli uffici comunali non era reperibile la documentazione progettuale, risalente ad oltre un quarantennio addietro (circostanza che non di rado può verificarsi in concreto), ben può il responsabile del procedimento, in assenza di altri elementi, ricostruire gli elementi fattuali necessarie per assumere le competenti determinazioni attingendo a “fonti” di provenienza ritenuta qualificata (nel caso controverso, il figlio del professionista che aveva predisposto il progetto, che, si soggiunge alla luce delle affermazioni delle parti, svolge analoga attività professionale) al fine di poter compiutamente accertare i connotati del progetto su cui si era formata la concessione in sanatoria illo tempore rilasciata dal Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo.
Si soggiunge, per completezza, che dalla disamina della documentazione allegata dal ricorrente (in particolare dall’allegato n. 003 alla produzione del 24.4.2024) emerge la presenza delle tavole progettuali –alcune delle quali recanti il timbro dell’Ufficio del Genio Civile- con le relative quote e misure.
8.4- A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente formulare, in luogo di mere petizioni di principio sull’inutilizzabilità della documentazione aliunde acquisita, censure puntuali in ordine alla verosimiglianza di tale documentazione nel senso di non rappresentare essa i dati reali dell’edificio assentito in sanatoria, onde trarre le conclusioni di travisamento fattuale ridondante in erroneità o incompletezza dell’istruttoria.
Solo per completezza, un onere di tal fatta non sarebbe risultato insormontabile per il ricorrente, che ben avrebbe potuto anche attingere alla documentazione agli atti dell’Ufficio dell’ex Genio Civile, che ha rilasciato i nulla osta nel 1980 e nel 1983 e dunque conserva copia della medesima documentazione progettuale (peraltro compiegata nella perizia in atti), onde contestare, ove ritenuto sussistere i presupposti, la non veridicità di quanto affermato dal responsabile del procedimento.
8.5- Nel caso controverso il ricorrente si limita però a sostenere l’inutilizzabilità degli elaborati progettuali su cui si parametra il manufatto esistente sulla scorta, come già osservato, di una mera petizione di principio, di per sé insufficiente ad inficiare le conclusioni dell’amministrazione comunale per le ragioni anzidette, ma non formula alcuna specifica contestazione quanto all’attendibilità del contenuto delle medesime tavole in termini di idoneità a rappresentare i connotati del progetto oggetto di sanatoria, né tanto meno fornisce alcun elemento utile, anche solo in termini di principio di prova cui comunque egli è onerato (in argomento, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 1.7.2024, n. 5788), a sussumere un’ipotesi di travisamento fattuale.
8.6- Per completezza, del tutto generica e non conducente, in difetto di più pregnanti elementi specificativi, è l’affermazione circa la difficile interpretabilità della maggior parte delle quotature.
8.7- Da quanto ora esposto consegue che, in difetto di specifiche censure debitamente argomentate e comprovate, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.
9- Per comodità espositiva viene delibato il terzo motivo, di natura procedimentale.
9.1- Il motivo è infondato.
9.2- Per consolidata giurisprudenza “ L'ordine di demolizione, come gli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, regolamentata rigidamente dalla legge. I provvedimenti non sarebbero annullabili ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che - trattandosi di atti dovuti - risulta palese che il contenuto dispositivo dell'ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data ai ricorrenti comunicazione dell'avvio del procedimento ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 25.9.2024, n.1722).
9.3- Nella fattispecie, ribadito che l’odierna controversia ha ad oggetto la legittimità dell’ordine di demolizione impartito dal Comune resistente a fronte delle difformità riscontrate rispetto all’assentito in sanatoria, alla luce della giurisprudenza suesposta la censura è da ritenersi infondata.
10- Vengono quindi scrutinati congiuntamente il quarto e il quinto motivo, tra loro connessi.
10.1- I motivi sono nel complesso infondati.
10.2- Si precisa anzitutto che l’amministrazione fonda l’ordine di demolizione su plurime criticità tra il costruito e l’assentito, quali:
-) la sussistenza di difformità quanto alla posizione del fabbricato rispetto ai quattro lati di confine (più lungo sui lati ovest e nord e più stretto nei lati est e sud), con difformità superiori al 2% di tolleranza;
-) la difformità dell’altezza del fabbricato di campagna e dei singoli piani e dunque dell’altezza complessiva dell’edificio rispetto al progetto, criticità ritenute eccedenti il predetto margine di tolleranza;
-) la presenza al quarto piano di vani destinati a deposito diversamente da quanto progettato, quanto alla conformazione interna dei rispettivi piani e delle relative aperture rispetto al progetto (soggiungendo, quanto al terzo piano l’ampliamento della superficie utile), ribadendo che ciò eccede il margine di tolleranza previsto dalla legge;
-) il dato per cui con D.M. dell’1.10.1974 la zona in argomento è stata esposta a vincolo paesaggistico ambientale ed è altresì sottoposta a vincolo sismico.
10.3- I dati fattuali da ultimo riportati e il regime vincolistico evidenziato dall’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato e ribaditi negli scritti difensivi non sono attinti da specifiche censure da parte ricorrente e dunque devono essere considerati come acclarati.
10.4- Orbene, nel suddetto quadro -fattuale e vincolistico- il provvedimento risulta immune dalle censure del ricorrente.
10.5- In linea generale non può negarsi, come osservato dall’amministrazione resistente, che “ Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, inoltre, rientra nel concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001, non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere (…) sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 104 del 7 gennaio 2020) ”.
In sostanza, una diversa strutturazione e collocazione del manufatto sull’area ben potrebbe interferire con le prescrizioni in materia di distanze minime e dunque costituire una variazione di non minima cura.
10.6- Per di più e in termini ancor più trancianti, trattandosi di immobile costruito su area sottoposta a vincolo paesaggistico è applicabile il principio giurisprudenziale per cui “ Le difformità dal titolo abilitativo riscontrate dalla P.A. (differenti sagoma e prospetti, differente distribuzione degli spazi interni ed esterni) realizzate su un immobile ricadente in area paesaggisticamente vincolata, devono comunque essere considerate quanto meno alla stregua di variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 32, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 380/2001. Ne deriva che correttamente l'Amministrazione ingiunge al proprietario dell'immobile di riportarlo ad una situazione di conformità al titolo rilasciato ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27.4.2020, n.1496).
10.7 - In sostanza, è pur vero che, in via di principio, il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non può giustificare la qualificazione delle variazioni in termini di essenzialità, occorrendo il Comune motivare sulle ragioni alla luce delle quali le modifiche dovrebbero considerarsi variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001); non di meno, alla luce della giurisprudenza da ultimo richiamata e dell’apposizione del vincolo, di cui si dà conto nel provvedimento gravato ed in ordine al quale il ricorrente non svolge alcuna specifica censura anche di ordine temporale, non erroneamente l’amministrazione ha apprezzato le modifiche apportate rispetto all’assentito in sanatoria alla stregua di variazioni essenziali.
10.8- D’altronde, l’origine dell’ordine di demolizione è costituita dalla difformità del costruito rispetto all’unico titolo edilizio esistente, ossia la concessione in sanatoria rilasciata nell’anno 1983 (che costituisce l’unico titolo utile all’edificazione rilasciato dal Comune, costituendo gli altri titoli meri nulla-osta del Genio Civile), ragion per cui sono applicabili al caso controverso i principi giurisprudenziali per cui “ Se vi è stata rappresentazione infedele/inesatta/erronea in sede di richiesta di rilascio di un titolo edilizio cadono, alla stregua dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 8 del 17 ottobre 2017, anche le doglianze che si riferiscono al tempo trascorso, alla tutela del legittimo affidamento del privato, all'esplicitazione dell'interesse pubblico all'intervento in autotutela e alla ponderazione di detto interesse con l'interesse del privato alla conservazione del bene ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.2.2022, n.1371).
10.9- In sostanza, neanche l’applicazione del principio di proporzionalità risulta argomento centrato.
10.10- Per completezza, non risulta conducente l’osservazione dei ricorrenti per cui non sarebbe dato evincere dalla relazione tecnica redatta o dall’ordine di demolizione i criteri su cui è stata determinata la presunta violazione del margine di tolleranza del 2%, se cioè per singola unità abitativa o sul fabbricato nel complesso.
Per un verso e come già osservato, parte ricorrente non dimostra, nei termini in cui è onerata, che le variazioni apportate non superano il dedotto limite, svolgendo sul punto asserzioni meramente generiche.
In ogni caso, a margine dell’elencazione delle singole difformità più volte si ripete la precisazione del relativo superamento. In conclusione, in difetto di più pregnanti argomentazioni, può inferirsi che la relativa enucleazione sia stata fornita partitamente oltre che nel suo complesso.
In conclusione, anche detto argomento di doglianza risulta infondato.
11- Viene quindi delibato il secondo motivo.
11.1- Il motivo è infondato.
11.2- Si premette che parte ricorrente argomenta l’illegittimità dell’ordine di demolizione avversato allegando, per un verso, la sussistenza di un affidamento maturato in virtù dei titoli di cui dispone (i due nulla osta del Genio Civile e il permesso in sanatoria) rispetto ai quali l’ordine di demolizione emanato dal Comune resistente risulterebbe contraddittorio e, per altro verso, la carenza di motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale a base dell’ordine di demolizione: tali aspetti perimetrano la cognizione di questo Tribunale.
11.3- Sul primo aspetto vi è da osservare che, vertendosi in materia di difformità del costruito rispetto al progetto su cui è stata ottenuta la concessione in sanatoria (che costituisce l’unico titolo utile all’edificazione rilasciato dal Comune, costituendo gli altri titoli meri nulla-osta del Genio Civile) sono applicabili i principi giurisprudenziali per cui “ Se vi è stata rappresentazione infedele/inesatta/erronea in sede di richiesta di rilascio di un titolo edilizio cadono, alla stregua dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 8 del 17 ottobre 2017, anche le doglianze che si riferiscono al tempo trascorso, alla tutela del legittimo affidamento del privato, all'esplicitazione dell'interesse pubblico all'intervento in autotutela e alla ponderazione di detto interesse con l'interesse del privato alla conservazione del bene ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.2.2022, n.1371).
Quanto poi alla lamentata lesione dell'affidamento si stima sufficiente richiamare il principio per cui " il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo ..., per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (Ad. plen. n. 9/2017) ” (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 1496 del 2020, cit.).
Peraltro, come parimenti osservato dalla giurisprudenza in casi ritenuti mutuabili, sul punto specifico, all’odierna controversia, “ In queste ipotesi il fattore tempo non agisce in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse Al riguardo, il Collegio rileva come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato non già nel caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20.11.2017, n. 5473).
12- Viene infine delibato il sesto motivo.
12.1- Il motivo è infondato.
12.2- Parte ricorrente invoca l'applicazione della sanzione pecuniaria per l'impossibilità di dare esecuzione all'ordinata demolizione ma, al riguardo, il richiamato art. 33, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 subordina tale alternativa al " motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale [che] il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile ", per cui la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria invece di effettuare la riduzione in pristino pertiene, dunque, alla " fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione " (T. A. R. Calabria Catanzaro, II, sent. n. 1305/2019; T.A.R. Campania Salerno, II, sent. n. 206/2020), e non ne inficia pertanto la legittimità (in termini, anche T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 1496 del 2020, cit.).
13- In conclusione, il ricorso va rigettato.
14- Le circostanze peculiari della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) rigetta l’istanza di riunione del presente ricorso con quello portante il n. 267/2024 RG;
-) rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.