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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4539/2022 R.G
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Nottola e Parte_1
dall'avv.to Raffaele Dobellini, ed elett.te domiciliato in Pollena Trocchia, Viale
Europa, 10
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Maria Siciliano, ed elett.te domiciliata come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
CP_2
Gianfranco Pepe, ed elett.te domiciliato in via A. De Gasperi n.55, CP_1
presso l'Avvocatura I.n.p.s
Terzo chiamato in causa
E
CP_3
Terzo chiamato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'8.9.2022, il ricorrente, dirigente medico alle dipendenze dell prossimo alla pensione, con istanza del 15.1.2021, richiedeva la CP_4 sua permanenza in servizio in relazione allo stato di emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19; in particolare, richiamava l'art.12 del D.L. 18 del 17.3.2020, derubricato “Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario”, che testualmente stabiliva quanto segue: “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata
1 l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza”; che l' , con Determina Controparte_1
Dirigenziale del 5.2.2021 n. 151, in accoglimento dell'istanza proposta, disponeva la propria permanenza in servizio, ai sensi dell'art. 12 co.1, del D.L.
n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge 27/2020, fino al 30.4.2021; che, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31.7.2021, egli formalizzava, in data 23.4.2021, un'ulteriore istanza di permanenza in servizio fino al perdurare del predetto stato di emergenza;
che l , con Controparte_1
Determina n. 544 del 27.04.2021, in accoglimento della predetta istanza, gli prorogava nuovamente la permanenza in servizio fino alla data del 31.07.2021; ciò accadeva anche a seguito della successiva proroga dello stato di emergenza al 31.12.2021; che, tuttavia, approvate le successive proroghe da parte del Governo centrale, in data 27.12.2021, egli formalizzava nuova istanza Contr di permanenza in servizio che però l rigettava con la seguente motivazione: “Con istanza del 27.12.2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la S.V. ha chiesto una ulteriore proroga del mantenimento in servizio fino al 31.03.2022. Tale istanza non può essere accolta in quanto a tale data erano già state avviate sia tutte le procedure per l'invio e per la lavorazione delle relative pratiche pensionistiche presso l'istituto previdenziale, sia la chiusura, al
31.12.2021, dei flussi contributivi (DMA) sulla piattaforma nuova passweb dell' . Per quanto innanzi precisato pertanto si conferma la cessazione del CP_2 servizio di V.S.”; che egli aveva il diritto di ottenere la permanenza in servizio fino alla cessazione dello stato di emergenza, poi ulteriormente prorogata e prevista fino al 31.03.2022, in ottemperanza al Decreto-legge. n. 24 del
24.03.2022; che il diniego opposto dall'amministrazione convenuta alla permanenza in servizio, in concomitanza con la proroga dello stato emergenza, gli ha determinato un danno da perdita di chance.
Ha, pertanto, lamentato l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'
[...]
in quanto carente nell'aspetto motivazionale oltre che in contrasto CP_1 con una norma di legge (art. 12 co.1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, disposta con Decreto-legge n. 24 del 24.03.2022).
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «1) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa dedotti, l'illegittimità del diniego Prot. n. 50 dell'11.01.2022, a firma del responsabile del procedimento e del Direttore Controparte_5
2 dell' , nonché di tutti gli atti Parte_2 presupposti e conseguenziali, adottato dall' ; Controparte_1
2) Accertare e dichiarare il diritto del Dr. al mantenimento in Parte_1 servizio fino alla data del 31.03.2022 (data cessazione stato emergenza) nonché fino alla data del 31.12.2022 (data di proroga dei termini di cui all'art. 12 co.1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, disposta con Decreto Legge n. 24 del
24.03.2022);
3) Per l'effetto, condannare l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Dr. , della Parte_1 somma complessiva lorda di euro 31.109,67, quale differenza economica tra
l'ammontare della retribuzione annua lorda percepita fino al collocamento in quiescenza ed il trattamento pensionistico lordo successivamente dovuto per dodici mensilità, ovvero del diverso importo, maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere equo e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Condannare l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al risarcimento dei danni da perdita di chance in favore del Dott. che Pt_1
l'Ill.mo Giudice adito Vorrà quantificare in via equitativa;
5) Condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 al versamento e/o regolarizzazione dei contributi sia previdenziali, pari ad euro
20.942,23, che per il TFR, pari ad euro 4.066,53, per il periodo lavorativo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
6) Condannare, altresì, l in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_6 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio». Contr Si è costituita l chiedendo il rigetto integrale della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, l ha dedotto che Parte_3 per le amministrazioni sarebbe prevista la sola “possibilità” e non l'obbligo di fare ricorso al trattenimento in servizio del personale sanitario, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Ha, altresì, eccepito la genericità della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance.
All'udienza del 16.10.2024, il Giudice, letti gli atti e rilevato che il ricorrente ha domandato il versamento dei contributi, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale. Contr Ha, poi, onerato l ex art. 421 c.p.c., di attestare e documentare che per l'anno 2022 è stato disposto il trattenimento di personale dirigente sanitario in servizio oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo, nonché l'immissione in servizio presso il D.S.n.51 di Pomigliano, tra aprile e dicembre 2021, di 4 dirigenti medici (dott. ,Dott.ssa , Persona_1 Persona_2 dott. , dott. ). Persona_3 Persona_4
Si è costituito l chiedendo in via principale l'inammissibilità del ricorso. In CP_2 subordine, laddove fosse stato accolto il ricorso relativamente alla
3 regolarizzazione contributiva, ha chiesto la condanna del datore di lavoro all'adempimento contributivo. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata.
La parte ricorrente nella presente sede ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al trattenimento in servizio, in via principale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. in l. 27/2020), e quindi ha richiesto, in via principale, la condanna al pagamento della somma complessiva di € 31.109,67, quale differenza economica tra l'ammontare della retribuzione annua lorda percepita fino al collocamento in quiescenza ed il trattamento pensionistico lordo successivamente dovuto per dodici mensilità.
Ciò posto, va osservato che in ragione del disposto di cui all'art. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. 502/1992: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».
A fronte di tanto il ricorrente (già autorizzato a rimanere in servizio sino al 70mo anno di età, all'1.3.2021, con Determina n. 662/2018) ha chiesto il suo trattenimento in servizio sulla base dell'art. 12, comma 1, d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020 secondo cui appunto: «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio- sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza».
Com'è noto, il termine di durata dello stato di emergenza, inizialmente previsto fino al 31.01.2020, è stato prorogato prima al 30 aprile 2021 dall'allegato 1 n. 5 del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 luglio 2021 dall'Allegato 2, n. 3 del decreto legge n. 52 del 2021, e dall'art. 1 del decreto legge n.105 del
23.7.2021 fino al 31 dicembre 2021; con decreto legge n. 221 del 24.12.2021, lo stato emergenza veniva ulteriormente prorogato fino al 31.03.2022; infine, con Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022, il Governo Italiano, nel revocare lo
4 stato di emergenza, all'Art. 10 “Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19” stabiliva che i termini di cui all' art. 12 co.1, del D.L. n. 18 del
17.03.2020, convertito in Legge 27/2020, dovevano ritenersi prorogati fino alla data del 31.12.2022.
Ciò premesso, va assolutamente condiviso che la decisione sull'eventuale trattenimento in servizio del dirigente sanitario ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.l.
n. 18/2020 rientri nel novero degli atti discrezionali del datore di lavoro pubblico e in tal senso è chiara la lettera della norma, laddove prevede la mera possibilità dell'utilizzo di detto istituto e, in ogni caso, subordinatamente all'impossibilità di reclutare altro personale.
Va, tuttavia, anche osservato che dalla natura discrezionale di tale atto non può derivare la sua assoluta insindacabilità, in quanto il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto comunque a osservare, nell'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal contratto, gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c..
È, difatti, configurabile un inadempimento nei casi in cui la valutazione discrezionale, sebbene insindacabile nel merito, persegua intenti discriminatori o di ritorsione, sia basata su motivazioni non ragionevoli, appaia manifestamente illogica o irrazionale, si ponga in contrasto con i criteri predeterminati che devono presiedere alle operazioni valutative (si veda ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., 26615/2019 in motivazione).
Venendo al caso concreto, l'istante vedeva accolte le proprie domande a essere trattenuto in servizio sino al 31.12.2021; era invece respinta l'istanza presentata in data 27.12.2021, sulla scorta della seguente motivazione: «Tale istanza non può essere accolta in quanto a tale data erano già state avviate sia tutte le procedure per l'invio e per la lavorazione delle relative pratiche pensionistiche presso l'istituto previdenziale, sia la chiusura, al 31.12.2021, dei flussi contributivi (DMA) sulla piattaforma nuova passweb dell' ». CP_2
Se è vero che tale motivazione non appare in linea con le ragioni eccezionali Cont sottese alla normativa emergenziale, d'altro canto in sede giudiziaria l ha argomentato sulla non necessità della permanenza in servizio del ricorrente, essendo stati immessi in servizio Presso il D.S.n.51 di Pomigliano, tra aprile e dicembre 2021, 4 dirigenti medici ( , Dott.ssa Controparte_7 [...]
, dott. , dott. ), altresì precisando Persona_2 Persona_3 Persona_4 che per l'anno 2022 non erano stati disposti trattenimenti in servizio oltre i limiti previsti per il collocamento a risposo nei confronti di personale dirigente sanitario.
Tali allegazioni hanno poi trovato riscontro documentale a seguito di ordine del
Tribunale ex art. 421 cpc (sul potere-dovere istruttorio del giudice del lavoro, da esercitare pur sempre in relazione a fatti allegati dalle parti, si vedano, tra le tante, Cass. n. 19305 del 2016 e Cass. n. 11845/2018).
5 Nel dettaglio, sono stati prodotti i certificati di presa di servizio dei suddetti dirigenti medici, decorrenti dall'ottobre al 16 dicembre 2021 (con l'eccezione del solo dott. dall'aprile 2021), nonché attestazione che per l'anno 2022 non Per_4 sono stati trattenuti in servizio dirigenti medici oltre il 70mo anno di età.
Sul punto la parte ricorrente ha poi dedotto che in realtà due dei suddetti dirigenti avrebbero ricoperto posti divenuti vacanti, mentre gli altri due avrebbero comunque ricoperto funzioni diverse da quelle del dott. . Pt_1
Tale ultima allegazione non appare invero dirimente, atteso che a venire in rilievo non è la copertura o meno del ruolo precedentemente svolto dal Cont ricorrente, bensì la necessità o meno dell' di trattenere eccezionalmente in servizio il dott. al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Pt_1
Sicché, dalla valutazione combinata di dette circostanze discende la Cont ragionevolezza e coerenza dell'operato dell' Da un lato, infatti, è certificato Cont che per l'anno 2022 l on abbia trattenuto eccezionalmente in servizio alcun Dirigente Medico che avesse superato i 70 anni di età, dall'altro consta l'immissione in servizio presso il Distretto 51, cui era preposto il dott. , di Pt_1 almeno due nuovi dirigenti medici.
Ne discende, pertanto il rigetto di ogni pretesa attorea.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Nola, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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