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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7629/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9949/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Rosaria Matera, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. IO Gargiulo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 4.12.2025
1 Proc. R.G. n. 7629/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 25.10.2023 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (CF. ] ha C.F._1 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge [nato Controparte_1
a Salerno in data 30.08.1968 (CF. )], dando atto che le C.F._2 parti avevano contratto matrimonio in data 2.9.1999 in Salerno e che dalla unione erano nati i figli (06.08.2002) e IO (9.11.2008). Per_1
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'addebito della separazione al coniuge;
2)
l'affidamento congiunto del figlio minore IO con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
3) l'assegnazione della casa familiare;
4) la previsione a carico del resistente un assegno di mantenimento indiretto di euro
500,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 1.2.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione. Il resistente chiedeva inoltre: 1) il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2) l'addebito della separazione alla moglie;
3) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre e disciplina del proprio diritto di visita;
4) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5) la previsione a suo carico di un assegno di euro 200,00 per figlio oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il G.D., sentite le parti ed espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 5.3.2024 i provvedimenti provvisori.
Espletata la prova testimoniale, alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Proc. R.G. n. 7629/2023
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione.
Più precisamente, la Pt_1
- nel ricorso introduttivo ha ascritto la crisi familiare: “al sig. che CP_1 reiterando comportamenti irresponsabili e gravemente violativi degli obblighi coniugali, espone la famiglia ad una situazione giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche e soprattutto nel preminente interesse della serenità dei figli;
che da qualche mese il sig. lamentando una presunta scarsa disponibilità CP_1 economica, ha limitato la sua contribuzione alle spese necessarie per il normale andamento domestico che, pertanto sono ricadute in larga parte sulla ricorrente;
che tale presunta “crisi economica”, però, non ha impedito di acquistare ed inviare alla persona con la quale intratterrebbe – a suo dire – una mera amicizia virtuale, un non meglio precisato regalo, come risulta dalla ricevuta di spedizione rinvenuta dalla ricorrente tra la documentazione casalinga” (cfr. pag. 2);
- nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. dep. in data 13.2.2024 ha precisato che “la ricorrente è venuta a conoscenza di una relazione extra coniugale, parrebbe al momento solo virtuale del sig. di per il tramite di CP_1 contatti online posti in essere utilizzando il computer di famiglia cui avevano accesso tutti, compresi entrambi i figli… questa condotta infedele, del sig. di fisica o virtuale che sia, è motivo della richiesta di addebito della CP_1 separazione tra le parti di causa in capo allo stesso resistente, atteso che, si intende dimostrare che sussiste un chiaro nesso causale tra il comportamento violativo del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale… Dai documenti prodotti in
3 Proc. R.G. n. 7629/2023
allegato al presente atto, si evince il contenuto dei messaggi fotografati dallo schermo dello smartphone del sig. d che sono visibilmente allusivi di un CP_1 legame ambiguo, come si dice attualmente un “sexting” tra lo stesso e la persona con la quale intratteneva per ore, tutte le notti, conversazioni sulle chat, precisamente appaiono telefonate aperte anche per 53 ore. Ma vi è di più! Dagli atti che si allegano al fascicolo si evince chiaramente che le foto allegate sono screenshot del telefono del Sig. il quale lasciava il suo telefonino CP_1 incustodito nella casa familiare con la comunicazione aperta con” la terza persona” (cfr. pagg. 3-4).
Di contro, il – che ha fermamente negato di aver avuto alcuna CP_1 relazione extraconiugale - ha ascritto la crisi del matrimonio alle condotte della ricorrente allegando che “la dissoluzione dell'affectio coniugalis, era già in atto da tempo e per motivazioni ben diverse da quelle esposte dalla ricorrente. Il resistente, riferisce che, nel corso degli anni il carattere prevaricante della Sig.ra
è diventato sempre più opprimente nei suoi confronti, nonostante Pt_1 provvedesse con buon senso e sacrificio alla cura della famiglia, senza mai sottrarsi agli impegni assunti. Negli ultimi quattro anni, la conflittualità è aumentata per le difficoltà economiche del Sig. perito fiduciario di CP_1 una compagnia assicurativa, determinata da una crisi generale del settore e dovuta anche all'emergenza pandemica vissuta… la Sig.ra nel caso le sue Pt_1 richieste non fossero esaudite, incolpava il marito di non essere in grado di assicurare alla famiglia un certo tenore di vita, assumendo un atteggiamento freddo e distaccato, negando ogni assistenza, collaborazione e intimità, con lo scopo di spingerlo ad avere comportamenti o a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe preso e mettendo in discussione il suo ruolo all'interno del nucleo familiare. In tale frangente temporale, nonostante l'impegno profuso dal Sig.
[...] nella cura della famiglia, vi è stato un inasprimento dei toni da parte CP_1 della Sig.ra la quale di sovente rimproverava il coniuge, anche in Pt_1 presenza dei figli, di non essere idoneo al suo ruolo, di non riuscire ad emergere professionalmente, di non essere alla pari degli altri familiari. Il protrarsi di tale comportamento vessatorio, ha causato un logorio fisico e psichico del Sig. Di
4 Proc. R.G. n. 7629/2023
il quale alla fine si è sentito svilito dal suo ruolo naturale di marito e di CP_1 padre, con gravi ripercussioni anche sull'attività lavorativa” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Com'è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 24/05/2025, n. 13858).
L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione è ascritta resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali. L'esclusione del nesso causale è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché siano allegati, nel rispetto del principio della domanda,
e risultino provati i fatti posti a fondamento della causa di esclusione (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11394).
Ebbene, va in primo luogo evidenziato che la domanda di addebito proposta dal resistente è rimasta del tutto sfornita di idonea prova essendosi i testi dallo stesso indicati (teste verb. ud.
4.11.2024 e teste Testimone_1 Tes_2
verb. ud. 28.1.2025) limitati a rendere esclusivamente dichiarazioni de
[...] relato actoris (in arg. v. ex multis Cass. civ., sez. I, 20/02/2025, n. 4530).
Passando invece all'esame della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va ricordato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa
5 Proc. R.G. n. 7629/2023
efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n.
11394). In ordine al riparto degli oneri probatori, il giudici di legittimità hanno già da tempo chiarito che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà
(cfr. Cass. civ., sez. I, 18/04/2024, n. 10489; Cass. civ., sez. VI, 06/04/2022, n.
11130; Cass. civ., sez. I, 06/08/2020, n. 16735).
La S.C ha, inoltre, già da tempo chiarito che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. VI, sez. VI, 24/05/2022, n. 16822; Cass. civ., sez. VI,
17/03/2022, n. 8750; Cass. civ., sez. VI, 20/01/2020, n. 1136; Cass. civ., sez. I,
16/042018, n. 9384; Cass. civ., sez. VI, sez. VI, 19/09/2017, n. 21657).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
In primo luogo, con riferimento agli esiti dell'istruttoria orale espletata, va evidenziato che:
1) il teste marito della sorella della ricorrente e cognato delle Testimone_3 parti, ha riferito “il durante un incontro avuto con me in Salerno se CP_1 non erro nel mese di maggio del 2023 in occasione della festa della mamma, mi disse che si era fidanzato con una donna che aveva conosciuto in una chat;
nulla posso riferire circa il nome della stessa, prestai poco attenzione alla notizia in quanto mi sembrava ridicolo il fatto che una persona si possa fidanzare per telefono;
se non ricordo male mi disse che si chiamava quando il Di Per_2
6 Proc. R.G. n. 7629/2023
mi fece la confidenza sul fidanzamento non vi erano altre persone… mi CP_1 aveva riferito che aveva visto una di queste donne con cui aveva rapporto in chat ma non gli piaceva… durante l'incontro che ho avuto con i preciso che CP_1 lo stesso mi riferiva di avere conosciuto in chat una donna siciliana con la quale aveva iniziato ad avere rapporti più confidenti tanto da passare su messenger al fine di avere conversazione più strettamente privata” (verb. ud. 16.9.2024);
2) la teste , sorella della ricorrente, ha in buona parte reso Testimone_4 dichiarazioni de relato actoris, ma ha confermato la versione del marito circa la confidenza ricevuta dal resistente: “confermo la circostanza per come riferitami da mio marito il quale nel mese di maggio 2023 mi disse che i Controparte_1 gli aveva confidato che frequentava siti e chat di incontri dove aveva conosciuto diverse donne;
mio marito mi disse anche il gli aveva Controparte_1 confidato di essersi fidanzato con una donna siciliana conosciuta sui siti di incontri… confermo la circostanza per come riferitami nel maggio 2023 da mio marito il quale mi diceva che già nel periodo di Pasqua 2023 Testimone_3 allorquando noi siamo venuti a Salerno il gli aveva raccontato che CP_1 frequentava donne su siti di incontri… secondo quanto appreso da mio marito dal questi aveva conosciuto una donna che però Testimone_3 CP_1 non era stata di suo gradimento e quindi aveva chiuso il contatto… confermo la circostanza per come riferitami da mio marito preciso che io Testimone_3 stessa ho avuto modo di parlare con il nel luglio 2023 a tale proposito CP_1 per cercare di farlo rinsavire e in maniera molto diretta gli ho chiesto perché stesse chattando con altra donna e che mia sorella lo aveva anche scoperto” (verb. ud. 4.11.2025);
3) il teste fratello del resistente, ha riferito: “la mi Testimone_1 Pt_1 contattò telefonicamente nel 2023 per dirmi che stavano vivendo un malessere familiare, lamentando mancanze di mio fratello e una relazione extraconiugale che lo stesso aveva;
e ciò prima dell'estate 2023” (verb. ud. 4.11.2024).
Va poi evidenziato che la ricorrente ha prodotto due foto di un cellulare da cui emergono due telefonate effettuate tramite l'app messenger con il contatto
7 Proc. R.G. n. 7629/2023
denominato “ ”, precisamente: una avvenuta in data 20.08.2023 di Parte_2
51:34 minuti e una avvenuta in data 28.8.2023 di 53:30 minuti.
La ha allegato che si trattava di foto del cellulare del , che non Pt_1 CP_1 ha tempestivamente e puntualmente contestato il contenuto di tali foto (cfr. pag.
2 memoria ex art. 473-bis, comma 2, c.p.c. dep. in data 22.2.2024) ed ha reso in sede di interrogatorio formale dichiarazioni contraddittorie (cfr. verb. ud.
16.9.2024).
Invero, se da un lato ha riferito di non poter riconoscere con certezza il suo cellulare (“non riconosco lo screenshot del cellulare che mi viene mostrato da foto in copia a colori;
preciso che la mia ex moglie aveva il cellulare similare al mio… dalla foto che mi viene esibita di cui allegato 4 non posso dire con certezza che trattasi del mio cellulare in quanto sul bracciolo del divano venivano poggiati più cellulari”), dall'altro ha ammesso che il contatto con cui risultavano effettuate le telefonate era una persona a lui nota (“non sono sicuro con assolta certezza che la telefonata sia partita dal mio cellulare;
conosco però il nominativo che compare sulla schermata del telefono di cui alla foto in quanto ho un rapporto di pura amicizia con la sig.r ; … preciso che ho conosciuto Parte_2 Parte_2 su un gruppo facebook di musica al quale eravamo entrambi iscritti e avevamo contatti anche con altri iscritti al gruppo”).
Com'è noto, la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati ex art. 2712 c.c., sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità
(cfr. Cass. civ., sez. II, 04/12/2023, n. 33744).
Nel caso di specie non solo la conformità delle due foto non risulta puntualmente contestata, ma le dichiarazioni rese dal resistente inducono a ritenere che si trattasse realmente del cellulare del e non di quello della o di CP_1 Pt_1 altro familiare (come il resistente ha ipotizzato in sede di interrogatorio formale) atteso che le due lunghe chiamate risultano effettuate nei confronti di un soggetto che il solo resistente conosceva.
8 Proc. R.G. n. 7629/2023
In definitiva, ad avviso del Tribunale è emersa idonea prova che la crisi del matrimonio (anche sotto il profilo temporale essendo stato il ricorso depositato in data 25.10.2023) è da ascriversi alla frequentazione virtuale che il ha Pt_1 intrattenuto con la sig.ra , conosciuta sui social. Parte_2
Frequentazione che per le modalità con cui è avvenuta (lunghe telefonate notturne) ha ingenerato nella ricorrente plausibili sospetti di infedeltà.
C) Dal matrimonio sono nati i figli (06.08.2002), maggiorenne e Per_1
pacificamente non autosufficiente, e IO (9.11.2008).
Non sono emerse carenze genitoriali in capo alle parti ed elementi di pregiudizio per il minore IO che, dunque, può essere congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Attesa l'età orami raggiunta da IO (17 anni) e considerato che il padre vive nell'altro appartamento sito nello stesso stabile in cui è ubicata la casa familiare, va previsto un regime di incontri liberi padre-figlio.
Va poi confermata l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare - sita in Pt_1
AG AN (SA) alla Via F. Magellano n. 84- per conviverci con i due figli.
In ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, deve evidenziarsi che:
1) la ricorrente, di anni 55, lavora come impiegata presso una ditta privata;
percepisce una retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di circa 8.500,00 euro, per l'anno di imposta
2021 un reddito di circa 9.400,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito di
10.250,00 euro circa;
non è proprietaria di immobili;
è assegnataria della casa familiare (di proprietà della madre del resistente), per la quale non paga le utenze di acqua e luce elettrica essendovi un unico contatore per le due unità abitative presenti nello stabile con utenze intestate alla proprietaria (madre del
; percepisce per intero l'assegno unico per i il figlio minore avendo il CP_1 resistente rinunciato alla sua quota di spettanza;
9 Proc. R.G. n. 7629/2023
2) il resistente, di anni 56, è un perito assicurativo ed industriale libero professionista;
ha dichiarato per l'anno di imposta un reddito netto di 21.328,00 euro, per l'anno di imposta 2020, per l'anno di imposta 2021 un reddito netto di
50.519,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 32.049,00 euro;
non è proprietario di immobili;
non soffre costi di alloggio essendosi trasferito presso l'abitazione della madre;
sta pagando le rate relative alla rateizzazione di debito (di circa 15.000,00 euro) per mancato versamento di contributi previdenziali con rate trimestrali di circa 400,00 euro;
ha rinunciato alla percezione della sua quota di spettanza dell'assegno unico per il figlio;
dai conteggi effettuati dal commercialista del contenuti nel prospetto CP_1 medio annuo depositato dalla difesa del resistente, emerge nell'ultimo triennio un reddito annuo medio di 23.522,00 euro al netto di tutte le imposte ed i contributi previdenziali, ovvero un reddito medio mensile netto di circa 1.960,00 euro;
3) il conto corrente cointestato tra i coniugi presentava al 30.6.2020 un saldo attivo di 11.000,00 euro e al 30.6.2023 un saldo attivo di circa 2.120,00 euro, ma nei periodi intermedi ha presentato in più momenti un saldo negativo;
4) nessuno dei due coniugi ha depositato documentazione reddituale aggiornata.
Alla luce di quanto sopra illustrato e dall'assenza di rilevanti fatti sopravvenuti, si ritiene di dover confermare l'importo di euro 350,00 per figlio stabilito con i provvedimenti provvisori, oltre al riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
D) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. atteso l'accoglimento della domanda di addebito e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
10 Proc. R.G. n. 7629/2023
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] in Parte_1 data 11.12.1969 (CF. ] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 in data 30.08.1968 (CF. )]con addebito al marito;
C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rigetta la domanda di addebito del resistente;
- affida il figlio minore IO (9.11.2008) congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
- il sig. concorderà direttamente con il figlio IO (di anni 17) Controparte_1
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- assegna la casa familiare, sita in AG AN (SA) alla Via F.
Magellano n. 84, alla signora con oneri di conduzione a suo carico;
Parte_1
- dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore IO l'importo di euro 700,00 (350,00 per ciascun Per_1 figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore IO;
Per_1
11 Proc. R.G. n. 7629/2023
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 sig.ra spese che liquida in complessivi 5.177,00 euro, di cui euro Parte_1
100,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9949/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Rosaria Matera, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. IO Gargiulo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 4.12.2025
1 Proc. R.G. n. 7629/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 25.10.2023 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (CF. ] ha C.F._1 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge [nato Controparte_1
a Salerno in data 30.08.1968 (CF. )], dando atto che le C.F._2 parti avevano contratto matrimonio in data 2.9.1999 in Salerno e che dalla unione erano nati i figli (06.08.2002) e IO (9.11.2008). Per_1
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'addebito della separazione al coniuge;
2)
l'affidamento congiunto del figlio minore IO con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
3) l'assegnazione della casa familiare;
4) la previsione a carico del resistente un assegno di mantenimento indiretto di euro
500,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 1.2.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione. Il resistente chiedeva inoltre: 1) il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2) l'addebito della separazione alla moglie;
3) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre e disciplina del proprio diritto di visita;
4) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5) la previsione a suo carico di un assegno di euro 200,00 per figlio oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il G.D., sentite le parti ed espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 5.3.2024 i provvedimenti provvisori.
Espletata la prova testimoniale, alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Proc. R.G. n. 7629/2023
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione.
Più precisamente, la Pt_1
- nel ricorso introduttivo ha ascritto la crisi familiare: “al sig. che CP_1 reiterando comportamenti irresponsabili e gravemente violativi degli obblighi coniugali, espone la famiglia ad una situazione giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche e soprattutto nel preminente interesse della serenità dei figli;
che da qualche mese il sig. lamentando una presunta scarsa disponibilità CP_1 economica, ha limitato la sua contribuzione alle spese necessarie per il normale andamento domestico che, pertanto sono ricadute in larga parte sulla ricorrente;
che tale presunta “crisi economica”, però, non ha impedito di acquistare ed inviare alla persona con la quale intratterrebbe – a suo dire – una mera amicizia virtuale, un non meglio precisato regalo, come risulta dalla ricevuta di spedizione rinvenuta dalla ricorrente tra la documentazione casalinga” (cfr. pag. 2);
- nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. dep. in data 13.2.2024 ha precisato che “la ricorrente è venuta a conoscenza di una relazione extra coniugale, parrebbe al momento solo virtuale del sig. di per il tramite di CP_1 contatti online posti in essere utilizzando il computer di famiglia cui avevano accesso tutti, compresi entrambi i figli… questa condotta infedele, del sig. di fisica o virtuale che sia, è motivo della richiesta di addebito della CP_1 separazione tra le parti di causa in capo allo stesso resistente, atteso che, si intende dimostrare che sussiste un chiaro nesso causale tra il comportamento violativo del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale… Dai documenti prodotti in
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allegato al presente atto, si evince il contenuto dei messaggi fotografati dallo schermo dello smartphone del sig. d che sono visibilmente allusivi di un CP_1 legame ambiguo, come si dice attualmente un “sexting” tra lo stesso e la persona con la quale intratteneva per ore, tutte le notti, conversazioni sulle chat, precisamente appaiono telefonate aperte anche per 53 ore. Ma vi è di più! Dagli atti che si allegano al fascicolo si evince chiaramente che le foto allegate sono screenshot del telefono del Sig. il quale lasciava il suo telefonino CP_1 incustodito nella casa familiare con la comunicazione aperta con” la terza persona” (cfr. pagg. 3-4).
Di contro, il – che ha fermamente negato di aver avuto alcuna CP_1 relazione extraconiugale - ha ascritto la crisi del matrimonio alle condotte della ricorrente allegando che “la dissoluzione dell'affectio coniugalis, era già in atto da tempo e per motivazioni ben diverse da quelle esposte dalla ricorrente. Il resistente, riferisce che, nel corso degli anni il carattere prevaricante della Sig.ra
è diventato sempre più opprimente nei suoi confronti, nonostante Pt_1 provvedesse con buon senso e sacrificio alla cura della famiglia, senza mai sottrarsi agli impegni assunti. Negli ultimi quattro anni, la conflittualità è aumentata per le difficoltà economiche del Sig. perito fiduciario di CP_1 una compagnia assicurativa, determinata da una crisi generale del settore e dovuta anche all'emergenza pandemica vissuta… la Sig.ra nel caso le sue Pt_1 richieste non fossero esaudite, incolpava il marito di non essere in grado di assicurare alla famiglia un certo tenore di vita, assumendo un atteggiamento freddo e distaccato, negando ogni assistenza, collaborazione e intimità, con lo scopo di spingerlo ad avere comportamenti o a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe preso e mettendo in discussione il suo ruolo all'interno del nucleo familiare. In tale frangente temporale, nonostante l'impegno profuso dal Sig.
[...] nella cura della famiglia, vi è stato un inasprimento dei toni da parte CP_1 della Sig.ra la quale di sovente rimproverava il coniuge, anche in Pt_1 presenza dei figli, di non essere idoneo al suo ruolo, di non riuscire ad emergere professionalmente, di non essere alla pari degli altri familiari. Il protrarsi di tale comportamento vessatorio, ha causato un logorio fisico e psichico del Sig. Di
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il quale alla fine si è sentito svilito dal suo ruolo naturale di marito e di CP_1 padre, con gravi ripercussioni anche sull'attività lavorativa” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Com'è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 24/05/2025, n. 13858).
L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione è ascritta resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali. L'esclusione del nesso causale è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché siano allegati, nel rispetto del principio della domanda,
e risultino provati i fatti posti a fondamento della causa di esclusione (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11394).
Ebbene, va in primo luogo evidenziato che la domanda di addebito proposta dal resistente è rimasta del tutto sfornita di idonea prova essendosi i testi dallo stesso indicati (teste verb. ud.
4.11.2024 e teste Testimone_1 Tes_2
verb. ud. 28.1.2025) limitati a rendere esclusivamente dichiarazioni de
[...] relato actoris (in arg. v. ex multis Cass. civ., sez. I, 20/02/2025, n. 4530).
Passando invece all'esame della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va ricordato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa
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efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n.
11394). In ordine al riparto degli oneri probatori, il giudici di legittimità hanno già da tempo chiarito che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà
(cfr. Cass. civ., sez. I, 18/04/2024, n. 10489; Cass. civ., sez. VI, 06/04/2022, n.
11130; Cass. civ., sez. I, 06/08/2020, n. 16735).
La S.C ha, inoltre, già da tempo chiarito che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. VI, sez. VI, 24/05/2022, n. 16822; Cass. civ., sez. VI,
17/03/2022, n. 8750; Cass. civ., sez. VI, 20/01/2020, n. 1136; Cass. civ., sez. I,
16/042018, n. 9384; Cass. civ., sez. VI, sez. VI, 19/09/2017, n. 21657).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
In primo luogo, con riferimento agli esiti dell'istruttoria orale espletata, va evidenziato che:
1) il teste marito della sorella della ricorrente e cognato delle Testimone_3 parti, ha riferito “il durante un incontro avuto con me in Salerno se CP_1 non erro nel mese di maggio del 2023 in occasione della festa della mamma, mi disse che si era fidanzato con una donna che aveva conosciuto in una chat;
nulla posso riferire circa il nome della stessa, prestai poco attenzione alla notizia in quanto mi sembrava ridicolo il fatto che una persona si possa fidanzare per telefono;
se non ricordo male mi disse che si chiamava quando il Di Per_2
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mi fece la confidenza sul fidanzamento non vi erano altre persone… mi CP_1 aveva riferito che aveva visto una di queste donne con cui aveva rapporto in chat ma non gli piaceva… durante l'incontro che ho avuto con i preciso che CP_1 lo stesso mi riferiva di avere conosciuto in chat una donna siciliana con la quale aveva iniziato ad avere rapporti più confidenti tanto da passare su messenger al fine di avere conversazione più strettamente privata” (verb. ud. 16.9.2024);
2) la teste , sorella della ricorrente, ha in buona parte reso Testimone_4 dichiarazioni de relato actoris, ma ha confermato la versione del marito circa la confidenza ricevuta dal resistente: “confermo la circostanza per come riferitami da mio marito il quale nel mese di maggio 2023 mi disse che i Controparte_1 gli aveva confidato che frequentava siti e chat di incontri dove aveva conosciuto diverse donne;
mio marito mi disse anche il gli aveva Controparte_1 confidato di essersi fidanzato con una donna siciliana conosciuta sui siti di incontri… confermo la circostanza per come riferitami nel maggio 2023 da mio marito il quale mi diceva che già nel periodo di Pasqua 2023 Testimone_3 allorquando noi siamo venuti a Salerno il gli aveva raccontato che CP_1 frequentava donne su siti di incontri… secondo quanto appreso da mio marito dal questi aveva conosciuto una donna che però Testimone_3 CP_1 non era stata di suo gradimento e quindi aveva chiuso il contatto… confermo la circostanza per come riferitami da mio marito preciso che io Testimone_3 stessa ho avuto modo di parlare con il nel luglio 2023 a tale proposito CP_1 per cercare di farlo rinsavire e in maniera molto diretta gli ho chiesto perché stesse chattando con altra donna e che mia sorella lo aveva anche scoperto” (verb. ud. 4.11.2025);
3) il teste fratello del resistente, ha riferito: “la mi Testimone_1 Pt_1 contattò telefonicamente nel 2023 per dirmi che stavano vivendo un malessere familiare, lamentando mancanze di mio fratello e una relazione extraconiugale che lo stesso aveva;
e ciò prima dell'estate 2023” (verb. ud. 4.11.2024).
Va poi evidenziato che la ricorrente ha prodotto due foto di un cellulare da cui emergono due telefonate effettuate tramite l'app messenger con il contatto
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denominato “ ”, precisamente: una avvenuta in data 20.08.2023 di Parte_2
51:34 minuti e una avvenuta in data 28.8.2023 di 53:30 minuti.
La ha allegato che si trattava di foto del cellulare del , che non Pt_1 CP_1 ha tempestivamente e puntualmente contestato il contenuto di tali foto (cfr. pag.
2 memoria ex art. 473-bis, comma 2, c.p.c. dep. in data 22.2.2024) ed ha reso in sede di interrogatorio formale dichiarazioni contraddittorie (cfr. verb. ud.
16.9.2024).
Invero, se da un lato ha riferito di non poter riconoscere con certezza il suo cellulare (“non riconosco lo screenshot del cellulare che mi viene mostrato da foto in copia a colori;
preciso che la mia ex moglie aveva il cellulare similare al mio… dalla foto che mi viene esibita di cui allegato 4 non posso dire con certezza che trattasi del mio cellulare in quanto sul bracciolo del divano venivano poggiati più cellulari”), dall'altro ha ammesso che il contatto con cui risultavano effettuate le telefonate era una persona a lui nota (“non sono sicuro con assolta certezza che la telefonata sia partita dal mio cellulare;
conosco però il nominativo che compare sulla schermata del telefono di cui alla foto in quanto ho un rapporto di pura amicizia con la sig.r ; … preciso che ho conosciuto Parte_2 Parte_2 su un gruppo facebook di musica al quale eravamo entrambi iscritti e avevamo contatti anche con altri iscritti al gruppo”).
Com'è noto, la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati ex art. 2712 c.c., sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità
(cfr. Cass. civ., sez. II, 04/12/2023, n. 33744).
Nel caso di specie non solo la conformità delle due foto non risulta puntualmente contestata, ma le dichiarazioni rese dal resistente inducono a ritenere che si trattasse realmente del cellulare del e non di quello della o di CP_1 Pt_1 altro familiare (come il resistente ha ipotizzato in sede di interrogatorio formale) atteso che le due lunghe chiamate risultano effettuate nei confronti di un soggetto che il solo resistente conosceva.
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In definitiva, ad avviso del Tribunale è emersa idonea prova che la crisi del matrimonio (anche sotto il profilo temporale essendo stato il ricorso depositato in data 25.10.2023) è da ascriversi alla frequentazione virtuale che il ha Pt_1 intrattenuto con la sig.ra , conosciuta sui social. Parte_2
Frequentazione che per le modalità con cui è avvenuta (lunghe telefonate notturne) ha ingenerato nella ricorrente plausibili sospetti di infedeltà.
C) Dal matrimonio sono nati i figli (06.08.2002), maggiorenne e Per_1
pacificamente non autosufficiente, e IO (9.11.2008).
Non sono emerse carenze genitoriali in capo alle parti ed elementi di pregiudizio per il minore IO che, dunque, può essere congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Attesa l'età orami raggiunta da IO (17 anni) e considerato che il padre vive nell'altro appartamento sito nello stesso stabile in cui è ubicata la casa familiare, va previsto un regime di incontri liberi padre-figlio.
Va poi confermata l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare - sita in Pt_1
AG AN (SA) alla Via F. Magellano n. 84- per conviverci con i due figli.
In ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, deve evidenziarsi che:
1) la ricorrente, di anni 55, lavora come impiegata presso una ditta privata;
percepisce una retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di circa 8.500,00 euro, per l'anno di imposta
2021 un reddito di circa 9.400,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito di
10.250,00 euro circa;
non è proprietaria di immobili;
è assegnataria della casa familiare (di proprietà della madre del resistente), per la quale non paga le utenze di acqua e luce elettrica essendovi un unico contatore per le due unità abitative presenti nello stabile con utenze intestate alla proprietaria (madre del
; percepisce per intero l'assegno unico per i il figlio minore avendo il CP_1 resistente rinunciato alla sua quota di spettanza;
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2) il resistente, di anni 56, è un perito assicurativo ed industriale libero professionista;
ha dichiarato per l'anno di imposta un reddito netto di 21.328,00 euro, per l'anno di imposta 2020, per l'anno di imposta 2021 un reddito netto di
50.519,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 32.049,00 euro;
non è proprietario di immobili;
non soffre costi di alloggio essendosi trasferito presso l'abitazione della madre;
sta pagando le rate relative alla rateizzazione di debito (di circa 15.000,00 euro) per mancato versamento di contributi previdenziali con rate trimestrali di circa 400,00 euro;
ha rinunciato alla percezione della sua quota di spettanza dell'assegno unico per il figlio;
dai conteggi effettuati dal commercialista del contenuti nel prospetto CP_1 medio annuo depositato dalla difesa del resistente, emerge nell'ultimo triennio un reddito annuo medio di 23.522,00 euro al netto di tutte le imposte ed i contributi previdenziali, ovvero un reddito medio mensile netto di circa 1.960,00 euro;
3) il conto corrente cointestato tra i coniugi presentava al 30.6.2020 un saldo attivo di 11.000,00 euro e al 30.6.2023 un saldo attivo di circa 2.120,00 euro, ma nei periodi intermedi ha presentato in più momenti un saldo negativo;
4) nessuno dei due coniugi ha depositato documentazione reddituale aggiornata.
Alla luce di quanto sopra illustrato e dall'assenza di rilevanti fatti sopravvenuti, si ritiene di dover confermare l'importo di euro 350,00 per figlio stabilito con i provvedimenti provvisori, oltre al riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
D) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. atteso l'accoglimento della domanda di addebito e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
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- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] in Parte_1 data 11.12.1969 (CF. ] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 in data 30.08.1968 (CF. )]con addebito al marito;
C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rigetta la domanda di addebito del resistente;
- affida il figlio minore IO (9.11.2008) congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
- il sig. concorderà direttamente con il figlio IO (di anni 17) Controparte_1
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- assegna la casa familiare, sita in AG AN (SA) alla Via F.
Magellano n. 84, alla signora con oneri di conduzione a suo carico;
Parte_1
- dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore IO l'importo di euro 700,00 (350,00 per ciascun Per_1 figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore IO;
Per_1
11 Proc. R.G. n. 7629/2023
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 sig.ra spese che liquida in complessivi 5.177,00 euro, di cui euro Parte_1
100,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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