Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1868/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1868 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 17.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso O. Raimondo n.53 presso lo studio dell'avv.to Matteo Andracco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 17.6.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 3.12.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Pontedassio il 30.10.1999 con e che dall'unione è CP_1 nato il figlio (23 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ma ancora Per_1 economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e che, a carico di controparte ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 700,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro faceva presente come, medio tempore attivato un confronto con la controparte, fosse stato tra loro raggiungo un accordo.
Il Tribunale, preso atto all'udienza del 17.6.2025 delle condizioni concordate tra le parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le invitava alla discussione orale ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. Precisate congiuntamente dalle parti le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 17.6.2025.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il mantenimento del figlio maggiorenne prevedendo un contributo paterno adeguato alle sue esigenze e Per_1 proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1868/2024 R.G.A.C.C.
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il CP_1
1.10.1965 e nata a [...] il [...], Parte_1 unitisi in matrimonio in Pontedassio il 20.1.1962;
2) con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti a fissare la residenza ove meglio riterranno nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento d'identità valido per l'espatrio;
3) assegna a la casa coniugale sita in Pontedassio (IM), Via Parte_1 Cavallotti, n.6 e censita al C.F. del Comune di Pontedassio, foglio 7, mappale 164, subalterno 9 completa di tutti gli arredi, dove la stessa continuerà ad abitare unitamente al figlio fino al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica;
quanto precede precisandosi come il diritto di abitazione sia esteso alle seguenti pertinenze: a) C.F. del Comune di Pontedassio, foglio 7, mappale 164, subalterno 29 (parte – come da planimetria allegata da parte resistente alla memoria del 17.6.2025 – primi due vani da accesso strada pubblica); b) C.F. del Comune di Pontedassio, foglio 7, mappale 171, subalterno 6 (parte – come da planimetria allegata da parte resistente alla memoria del 17.6.2025 – vano accessibile da strada pubblica con posteggio auto e scooter). Con accordo a che rilasci gli immobili di cui sopra in favore di CP_1
entro la data del 30.7.2025; Parte_1 4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento di un assegno dell'importo di € 700,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
assegno da corrispondersi per € 350,00 direttamente a mani del figlio e per € 350,00 a mani della madre;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie ed accessorie per il figlio così come di seguito Per_1 specificate:
- spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'Istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, trasporto pubblico;
- spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
- spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
- spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo;
- spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1868/2024 R.G.A.C.C.
avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei quindici giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. In caso di spese soggette ad accordo, il genitore che intenda effettuare la stessa, dovrà dare comunicazione scritta all'altro genitore della esigenza, e questi dovrà esprimere il consenso o un motivato dissenso entro i cinque giorni successivi. Il silenzio nel termine indicato verrà inteso come tacito consenso;
6) con accordo a che i titoli intestati ai coniugi rimangano in essere sino alla naturale scadenza, alla data della quale verranno incassati e divisi in ragione di 1/3 tra i coniugi ed il figlio Per_1
7) con accordo a che i depositi bancari vengano divisi in ragione di 1/3 tra i coniugi ed il figlio relativamente alle somme ivi portate alla data della Per_1 divisione, da effettuarsi entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente accordo;
8) con accordo a che l'autovettura Peugeot rimanga assegnata al marito ed il veicolo Panda, invece. alla moglie.
9) Con ulteriore accordo a che i coniugi effettueranno i trasferimenti di proprietà dei mezzi predetti sostenendo le relative spese nella misura del 50% ciascuno ma che, alla luce del loro diverso valore, corrisponda a CP_1
la somma di € 5.000,00 entro trenta giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo;
10) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere allo stato autosufficienti e di rinunziare al contributo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
11) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra con il preciso adempimento delle sopraestese condizioni;
12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 23.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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