TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 3164/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._2 al ricorso dall'Avv. Francesco Paolo Ravenni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Bargagli Petrucci n. 18, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) Entrambi hanno lasciato la casa coniugale, stabilendo altrove la loro residenza;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto, in via bonaria
e con separato accordo, alla divisione di tutti i loro beni mobili di proprietà individuale e comune e degli eventuali risparmi in gestione comune;
4) Ai fini dei rapporti patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento;
5) I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
6) Nulla disporre in merito ai figli sui quali, affidati al Servizio Sociale di Siena
e collocati in Comunità, ha già provveduto il Tribunale per i Minorenni di
Firenze;
7) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
e hanno proposto ricorso per separazione e divorzio Parte_1 Parte_2 deducendo, tra l'altro: - che dal matrimonio sono nati i figli , il Per_1
21.08.2002 e , 4.10.2007; - che il Tribunale per i Minorenni di Firenze Per_2 con decreto depositato il 4.10.2017 ha disposto il loro affidamento al Servizio
Sociale di Siena, con collocamento di entrambi in idonea comunità; - che attualmente , oggi maggiorenne, ha una propria vita mentre , Per_1 Per_2 ancora affidato ai Servizi Sociali, vive col padre.
Ciò premesso i coniugi hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Il Tribunale con ordinanza del 16.10.2024, “osservato che in atti non risulta depositato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze e che i coniugi nulla hanno disposto in ordine ai figli, nemmeno in relazione al loro
2 mantenimento”, ha disposto la convocazione delle parti innanzi al Giudice relatore per fornire i chiarimenti circa le condizioni dei figli.
Per l'udienza del 26.11.2024 le parti hanno depositato decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze ed hanno precisato l'attuale situazione familiare nei seguenti termini: “Il sig. personalmente dichiara: “mio figlio è stato Pt_1 inserito in più comunità quando era piccolo, tra gli 8 e gli 11 anni, poi dopo il provvedimento del 2022 del Tribunale per i Minorenni non è mai stato inserito in comunità, vive con me ed è seguito da un educatore, che Persona_3 fino a poco tempo veniva a casa nostra spesso, anche 4 o 5 volte a settimana;
adesso hanno ridotto la frequenza a circa 2 volte a settimana perché sta andando tutto bene. Prima era seguito anche da uno psicologo e da una Per_2 psichiatra la adesso la terapia è stata interrotta perché non ha più bisogno.
Vivo con il reddito di inclusione e ho degli aiuti straordinari dal Comune di
Siena e da parte del Servizio Sociale che segue il nucleo familiare da diversi anni”.
La signora dichiara: “non lavoro, ho un altro figlio e vivo con il mio attuale Pt_2 compagno che mi mantiene, motivo per cui allo stato non posso impegnarmi economicamente nei confronti di mio figlio se non nel pagamento al 50% delle spese straordinarie;
sto cercando un lavoro e se lo troverò sono disponibile a contribuire maggiormente al mantenimento di mio figlio”.
Ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c., rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte che hanno confermato anche all'udienza del 26.11.2024, dichiarando di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
3
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(21.08.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
(4.10.2007) e che le condizioni inerenti al minore possono essere Per_2 recepite dal Tribunale, confermando pertanto l'affidamento al Servizio Sociale;
ritenuto altresì potersi recepire le condizioni di mantenimento del minore tenuto conto delle attuali situazioni economiche di entrambi i coniugi, fermo restando che in caso di mutamento (miglioramento) le stesse potranno essere modificate;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Siena dell'anno 2003 al n.190 Parte I;
osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
21/05/1965 a Siena (SI) e , nata il [...] a [...], Parte_2
4 che si sono uniti in matrimonio in data 20/09/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2003 al n.190 Parte I alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 27/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5