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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 425/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marialicia D'Atena, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in
Potenza al Piazzale Pescara, n.ro 02, appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in pers. l.r. rappresentato e difeso dagli Avv. Ippolito Arabia e Elio P.IVA_1
Cirigliano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in CP_1
Potenza, alla Rampa Pascoli, angolo via Rossini,
Appellato
E già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) in pers. l.r., P.IVA_2
Appellata - contumace
Nonché
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2
Appellata - contumace
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda di Parte_1
risarcimento danni nei confronti di e di onde Controparte_4 Controparte_5
ottenere il ristoro dei pregiudizi derivanti da un sinistro stradale. Premetteva l'attore che il sinistro era avvenuto in data 28 luglio 2003 in località Tito Scalo mentre egli, impegnato nell'esecuzione di un sorpasso alla guida del proprio ciclomotore in un lungo rettilineo, subiva la collisione con una delle vetture che lo precedevano per l'effetto dell'improvvisa manovra di svolta a sinistra dell'autovettura condotta dalla convenuta
Controparte_4
1.1. Nell'assunto attoreo il sinistro aveva a verificarsi perché la non CP_4
provvedeva, in violazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 285/1992, a segnalare la manovra a mezzo gli appositi indicatori luminosi e ad assicurarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada. In conseguenza dell'impatto l'attore riportava danni al ciclomotore e alla propria persona che lo costringevano al ricovero presso struttura ospedaliera nonché alla perdita del lavoro per il quale era assunto in prova a tempo determinato.
1.2. Concludeva per una richiesta di risarcimento di danni patrimoniali quali danni al ciclomotore, per spese mediche e per perdita dell'occupazione, nonché per il danno non patrimoniale con riguardo alla salute.
1.3. Si costituivano i convenuti conducente dell'autovettura, e la Controparte_4
compagnia assicuratrice che eccepivano la prescrizione del diritto essendosi il CP_5
sinistro verificato il 28 luglio 2003 ed essendo stato notificato l'atto introduttivo l'8 agosto 2005, eccezione cui l'attore resisteva allegando la presentazione di una querela, in data 24 ottobre 2003, che aveva dato luogo ad un procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione. I convenuti resistevano alla domanda deducendo che la causa del sinistro era da ascriversi all'attore sia per l'eccesso di velocità che per la violazione del divieto di sorpasso da parte del onde la causalità esclusiva del fatto attoreo, Pt_1
richiamando a supporto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria all'attore da parte delle
Forze dell'ordine intervenute.
1.4. Interveniva in giudizio l' che, atteso il riconoscimento dell'infortunio in CP_1
itinere, aveva corrisposto un indennizzo pari ad euro 78.752,78 in favore dell'attore onde intendeva esercitare il diritto di surroga nei confronti della convenuta.
1.5. Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi che confermavano la dinamica dell'incidente come dedotta negli atti introduttivi di parte, e riscontrata nella relazione delle Forze dell'ordine intervenute, veniva disposta la consulenza tecnica di ufficio medico legale che stimava il danno non patrimoniale nel soggetto di anni 32 nel 13% per danno alla salute, in 26 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 30 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%.
_______________
pag. 2 All'udienza del 14 ottobre 2015 il Tribunale sulle conclusioni delle parti si riservava per la decisione con assegnazione di tutti i termini ex articolo 190 c.p.c.
2. Con la sentenza numero 663/2016 del 10 maggio 2016 il Tribunale accoglieva la domanda. Preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione essendo provato l'invio di atti interruttivi del decorso del termine. Nel merito riteneva che la ricostruzione della dinamica dell'incidente risultava dai rilievi effettuati dalle Forze dell'ordine quanto al luogo del sinistro e quanto alla dinamica. Ne risultava che Controparte_4 nell'effettuare una manovra di svolta in condizioni normali di circolazione per introdursi in un'area privata, invadeva verosimilmente l'opposta corsia di marcia non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo condotto dall'attore sulla sua medesima corsia di marcia.
2.1. Ad avviso del Tribunale la condotta della convenuta doveva censurarsi sia sotto il profilo della mancata segnalazione a mezzo di indicatori della manovra che si apprestava ad eseguire e sia per lo stato di luoghi: Il Tribunale sul punto fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi uno dei quali, che negava l'azionamento dell'indicatore di direzione da parte della convenuta, in precedenza aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti di non ricordare tale circostanza. Ascriveva quindi maggiore credibilità all'altro teste escusso.
2.2. Comunque il Tribunale riteneva che, pur avendo segnalato la Controparte_4
svolta, le si doveva contestare la violazione sia dell'art. 154 del D. Lgs. 285/1992 che quella delle regole di comune prudenza perché la stessa non si era assicurata di poter effettuare la manovra di svolta senza creare pericolo agli altri utenti della strada tenendo conto della distanza e direzione degli stessi.
2.3. Il Tribunale, del pari, riteneva sussistente un concorso del fatto colposo del danneggiato non potendo ascriversi valore dirimente alla sentenza di annullamento dell'irrogata sanzione amministrativa, disposta per difetto di prova positiva della contestata infrazione. Riteneva infatti il giudicante che alle prove raccolte in un altro giudizio civile, ivi compresa la pronuncia finale, non poteva attribuirsi valore diverso da quello meramente indiziario.
2.4. Richiamato l'articolo 2054 del codice civile e non avendo l'attore offerto alcun elemento atto a comprovare l'assenza del suo fatto colposo, ad avviso del Tribunale non
_______________
pag. 3 poteva ritenersi superata la prova che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrre il danno.
2.5. Rilevato che l'area di risarcibilità si circoscriveva al danno non patrimoniale alla salute, il Tribunale lo quantificava in ragione delle tabelle del Tribunale di Milano in presenza di lesioni micropermanenti determinandolo con esclusione di ogni forma di personalizzazione atteso che nulla sul punto aveva provato l'attore.
2.6. Liquidava quindi il risarcimento del pregiudizio complessivo, considerando anche il concorso di colpa che ne comportava una riduzione pari a 1/3, in euro 26.247,00 e, in considerazione della liquidazione di un'indennità corrisposta dall' per il ristoro CP_1
integrale di quanto subito, ai fini di evitare una duplicazione del risarcimento, riconosceva il diritto di surroga dell' , con conseguente perdita, da parte CP_1
dell'attore, della titolarità del credito risarcitorio per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli dall'ente surrogato.
3. Avverso la sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza proponeva appello, con atto notificato il 19.06.2017, e, a supporto dello stesso, deduceva i Parte_1
seguenti motivi:
1) Errata e illogica ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove. Violazione dell'art.
116 c.p.c.
2) Errata, carente e/o omessa valutazione del danno nella quantificazione del risarcimento.
3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 d. lgs. 23.02.2000, n. 38
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;
5) Violazione dell'art. 91 c.p.c. – Le spese seguono la soccombenza.
3.2. Si costituiva in persona del l.r. chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 327 c.p.c. nonché rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
3.3. Non si costituivano (in cui si era fusa Controparte_6 [...]
originariamente convenuta) e benché Controparte_3 Controparte_4
ritualmente evocati in giudizio.
3.4. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
_______________
pag. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_4
che, benché risultino ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_6
costituiti.
4. Deve pregiudizialmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile e sollevata da parte appellata . CP_1
L'eccezione è fondata.
4.1. Occorre considerare che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2005 e questa Corte non ignora l'incertezza cui ha dato luogo l'assenza di una chiara disciplina transitoria applicabile ai giudizi in corso al 2005 a seguito dell'entrata in vigore delle riforme al codice di rito succedutesi in forza della L. 18.06.2009 n.ro 69 e del D.L.
22.06.2012, n.ro 83 conv. in L. 07.08.2012, n.ro 134.
4.2. Intervenuta sul punto con diverse pronunce, da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare in via definitiva sia le modalità applicative dei termini ex art. 327
c.p.c. ai procedimenti in corso in prime cure al tempo dell'entrata in vigore delle singole riforme che la stessa decorrenza annuale in uno agli effetti della sospensione.
4.3. Difatti: “Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del
2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria,
a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare
2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.…..” (Cass. 11.05.2017 n.ro 11758)
4.4. Più di recente si è avuto modo di precisare che: “…in tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del Cpc, introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o
_______________
pag. 5 di un successivo grado di giudizio, mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall'art. 16, comma 1, del Dl n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc e in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza...” (Cass. civ., II,
25/10/2024, n.ro 27704)
4.5. Ora, è evidente che pubblicata la sentenza oggetto della presente impugnazione in data 10 maggio 2016, pertanto nell'anno solare 2016, deve trovare sicura applicazione da un lato il termine annuale e dall'altro la sospensione feriale pari a trenta giorni
4.6. Va da sé che, proposta impugnazione in data 19.06.2017, come da ricevuta di accettazione dell' presso la Corte di Appello di Potenza, elemento Parte_2
sicuramente fidefaciente, deve concludersi che l'appello è evidentemente intempestivo essendosi consumato il termine ex art. 327 c.p.c. alla data del 12 giugno 2017.
5. Atteso il carattere assorbente dell'eccezione di parte appellata, diviene superfluo esaminare i motivi di appello aventi ad oggetto: il vizio della motivazione determinato dalla errata e illogica ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove;
l'errata e omessa valutazione del danno nella determinazione del risarcimento derivante dalla falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. e dall'omessa pronuncia sul danno esistenziale;
la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 23.02.2000, n.ro 38.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 nella misura minima attesa l'assenza di particolari questioni di diritto (scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità).
6.1. L'inammissibilità dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_7
_______________
pag. 6 ( ) in persona del l.r., e CP_1 Controparte_4 Controparte_8
pers. l.r., avverso la sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza così
[...]
provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_4 Controparte_6
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello perché tardivo;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato in pers. l.r. delle CP_1
spese del grado che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge;
4) ammette in via definitiva parte appellante al patrocinio a spese dello Stato che liquida come da separato decreto;
5) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 27.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 425/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marialicia D'Atena, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in
Potenza al Piazzale Pescara, n.ro 02, appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in pers. l.r. rappresentato e difeso dagli Avv. Ippolito Arabia e Elio P.IVA_1
Cirigliano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in CP_1
Potenza, alla Rampa Pascoli, angolo via Rossini,
Appellato
E già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) in pers. l.r., P.IVA_2
Appellata - contumace
Nonché
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2
Appellata - contumace
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda di Parte_1
risarcimento danni nei confronti di e di onde Controparte_4 Controparte_5
ottenere il ristoro dei pregiudizi derivanti da un sinistro stradale. Premetteva l'attore che il sinistro era avvenuto in data 28 luglio 2003 in località Tito Scalo mentre egli, impegnato nell'esecuzione di un sorpasso alla guida del proprio ciclomotore in un lungo rettilineo, subiva la collisione con una delle vetture che lo precedevano per l'effetto dell'improvvisa manovra di svolta a sinistra dell'autovettura condotta dalla convenuta
Controparte_4
1.1. Nell'assunto attoreo il sinistro aveva a verificarsi perché la non CP_4
provvedeva, in violazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 285/1992, a segnalare la manovra a mezzo gli appositi indicatori luminosi e ad assicurarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada. In conseguenza dell'impatto l'attore riportava danni al ciclomotore e alla propria persona che lo costringevano al ricovero presso struttura ospedaliera nonché alla perdita del lavoro per il quale era assunto in prova a tempo determinato.
1.2. Concludeva per una richiesta di risarcimento di danni patrimoniali quali danni al ciclomotore, per spese mediche e per perdita dell'occupazione, nonché per il danno non patrimoniale con riguardo alla salute.
1.3. Si costituivano i convenuti conducente dell'autovettura, e la Controparte_4
compagnia assicuratrice che eccepivano la prescrizione del diritto essendosi il CP_5
sinistro verificato il 28 luglio 2003 ed essendo stato notificato l'atto introduttivo l'8 agosto 2005, eccezione cui l'attore resisteva allegando la presentazione di una querela, in data 24 ottobre 2003, che aveva dato luogo ad un procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione. I convenuti resistevano alla domanda deducendo che la causa del sinistro era da ascriversi all'attore sia per l'eccesso di velocità che per la violazione del divieto di sorpasso da parte del onde la causalità esclusiva del fatto attoreo, Pt_1
richiamando a supporto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria all'attore da parte delle
Forze dell'ordine intervenute.
1.4. Interveniva in giudizio l' che, atteso il riconoscimento dell'infortunio in CP_1
itinere, aveva corrisposto un indennizzo pari ad euro 78.752,78 in favore dell'attore onde intendeva esercitare il diritto di surroga nei confronti della convenuta.
1.5. Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi che confermavano la dinamica dell'incidente come dedotta negli atti introduttivi di parte, e riscontrata nella relazione delle Forze dell'ordine intervenute, veniva disposta la consulenza tecnica di ufficio medico legale che stimava il danno non patrimoniale nel soggetto di anni 32 nel 13% per danno alla salute, in 26 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 30 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%.
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pag. 2 All'udienza del 14 ottobre 2015 il Tribunale sulle conclusioni delle parti si riservava per la decisione con assegnazione di tutti i termini ex articolo 190 c.p.c.
2. Con la sentenza numero 663/2016 del 10 maggio 2016 il Tribunale accoglieva la domanda. Preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione essendo provato l'invio di atti interruttivi del decorso del termine. Nel merito riteneva che la ricostruzione della dinamica dell'incidente risultava dai rilievi effettuati dalle Forze dell'ordine quanto al luogo del sinistro e quanto alla dinamica. Ne risultava che Controparte_4 nell'effettuare una manovra di svolta in condizioni normali di circolazione per introdursi in un'area privata, invadeva verosimilmente l'opposta corsia di marcia non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo condotto dall'attore sulla sua medesima corsia di marcia.
2.1. Ad avviso del Tribunale la condotta della convenuta doveva censurarsi sia sotto il profilo della mancata segnalazione a mezzo di indicatori della manovra che si apprestava ad eseguire e sia per lo stato di luoghi: Il Tribunale sul punto fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi uno dei quali, che negava l'azionamento dell'indicatore di direzione da parte della convenuta, in precedenza aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti di non ricordare tale circostanza. Ascriveva quindi maggiore credibilità all'altro teste escusso.
2.2. Comunque il Tribunale riteneva che, pur avendo segnalato la Controparte_4
svolta, le si doveva contestare la violazione sia dell'art. 154 del D. Lgs. 285/1992 che quella delle regole di comune prudenza perché la stessa non si era assicurata di poter effettuare la manovra di svolta senza creare pericolo agli altri utenti della strada tenendo conto della distanza e direzione degli stessi.
2.3. Il Tribunale, del pari, riteneva sussistente un concorso del fatto colposo del danneggiato non potendo ascriversi valore dirimente alla sentenza di annullamento dell'irrogata sanzione amministrativa, disposta per difetto di prova positiva della contestata infrazione. Riteneva infatti il giudicante che alle prove raccolte in un altro giudizio civile, ivi compresa la pronuncia finale, non poteva attribuirsi valore diverso da quello meramente indiziario.
2.4. Richiamato l'articolo 2054 del codice civile e non avendo l'attore offerto alcun elemento atto a comprovare l'assenza del suo fatto colposo, ad avviso del Tribunale non
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pag. 3 poteva ritenersi superata la prova che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrre il danno.
2.5. Rilevato che l'area di risarcibilità si circoscriveva al danno non patrimoniale alla salute, il Tribunale lo quantificava in ragione delle tabelle del Tribunale di Milano in presenza di lesioni micropermanenti determinandolo con esclusione di ogni forma di personalizzazione atteso che nulla sul punto aveva provato l'attore.
2.6. Liquidava quindi il risarcimento del pregiudizio complessivo, considerando anche il concorso di colpa che ne comportava una riduzione pari a 1/3, in euro 26.247,00 e, in considerazione della liquidazione di un'indennità corrisposta dall' per il ristoro CP_1
integrale di quanto subito, ai fini di evitare una duplicazione del risarcimento, riconosceva il diritto di surroga dell' , con conseguente perdita, da parte CP_1
dell'attore, della titolarità del credito risarcitorio per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli dall'ente surrogato.
3. Avverso la sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza proponeva appello, con atto notificato il 19.06.2017, e, a supporto dello stesso, deduceva i Parte_1
seguenti motivi:
1) Errata e illogica ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove. Violazione dell'art.
116 c.p.c.
2) Errata, carente e/o omessa valutazione del danno nella quantificazione del risarcimento.
3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 d. lgs. 23.02.2000, n. 38
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;
5) Violazione dell'art. 91 c.p.c. – Le spese seguono la soccombenza.
3.2. Si costituiva in persona del l.r. chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 327 c.p.c. nonché rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
3.3. Non si costituivano (in cui si era fusa Controparte_6 [...]
originariamente convenuta) e benché Controparte_3 Controparte_4
ritualmente evocati in giudizio.
3.4. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
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pag. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_4
che, benché risultino ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_6
costituiti.
4. Deve pregiudizialmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile e sollevata da parte appellata . CP_1
L'eccezione è fondata.
4.1. Occorre considerare che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2005 e questa Corte non ignora l'incertezza cui ha dato luogo l'assenza di una chiara disciplina transitoria applicabile ai giudizi in corso al 2005 a seguito dell'entrata in vigore delle riforme al codice di rito succedutesi in forza della L. 18.06.2009 n.ro 69 e del D.L.
22.06.2012, n.ro 83 conv. in L. 07.08.2012, n.ro 134.
4.2. Intervenuta sul punto con diverse pronunce, da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare in via definitiva sia le modalità applicative dei termini ex art. 327
c.p.c. ai procedimenti in corso in prime cure al tempo dell'entrata in vigore delle singole riforme che la stessa decorrenza annuale in uno agli effetti della sospensione.
4.3. Difatti: “Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del
2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria,
a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare
2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.…..” (Cass. 11.05.2017 n.ro 11758)
4.4. Più di recente si è avuto modo di precisare che: “…in tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del Cpc, introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o
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pag. 5 di un successivo grado di giudizio, mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall'art. 16, comma 1, del Dl n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc e in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza...” (Cass. civ., II,
25/10/2024, n.ro 27704)
4.5. Ora, è evidente che pubblicata la sentenza oggetto della presente impugnazione in data 10 maggio 2016, pertanto nell'anno solare 2016, deve trovare sicura applicazione da un lato il termine annuale e dall'altro la sospensione feriale pari a trenta giorni
4.6. Va da sé che, proposta impugnazione in data 19.06.2017, come da ricevuta di accettazione dell' presso la Corte di Appello di Potenza, elemento Parte_2
sicuramente fidefaciente, deve concludersi che l'appello è evidentemente intempestivo essendosi consumato il termine ex art. 327 c.p.c. alla data del 12 giugno 2017.
5. Atteso il carattere assorbente dell'eccezione di parte appellata, diviene superfluo esaminare i motivi di appello aventi ad oggetto: il vizio della motivazione determinato dalla errata e illogica ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove;
l'errata e omessa valutazione del danno nella determinazione del risarcimento derivante dalla falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. e dall'omessa pronuncia sul danno esistenziale;
la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 23.02.2000, n.ro 38.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 nella misura minima attesa l'assenza di particolari questioni di diritto (scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità).
6.1. L'inammissibilità dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_7
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pag. 6 ( ) in persona del l.r., e CP_1 Controparte_4 Controparte_8
pers. l.r., avverso la sentenza n.ro 663/2016 del Tribunale di Potenza così
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provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_4 Controparte_6
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello perché tardivo;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato in pers. l.r. delle CP_1
spese del grado che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge;
4) ammette in via definitiva parte appellante al patrocinio a spese dello Stato che liquida come da separato decreto;
5) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 27.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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