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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA nata a [...] il [...] e residente a[...]
Alessi n.13 ( C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Ventriglia C.F._1
( ; fax 0165.251700; e-mail: ; pec: C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Monza alla via Italia Email_2
n.28
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] e residente a[...]
Ponte Romano n.15 (C.F.: ) - contumace C.F._3
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Aosta trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gressan (Registro Atti Matrimonio del Comune di Gressan n.4 P.2 s.C anno 20125). I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione coniugale è nato il figlio , ad Aosta il 25.07.2018. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Presidente del Tribunale di Aosta all'udienza del
4.10.2022 e da allora, per come allegato dalla ricorrente, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Con sentenza n.276/2023, pubblicata in data 2.10.2023, il Tribunale di Aosta ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al marito Controparte_1
Con la stessa sentenza è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla Per_2
madre con collocazione abitativa presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare;
la corresponsione, a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , della somma di € 300,00 mensili. Per_3
Il convenuto è stato condannato con sentenza n. 86/2023 del 13.2.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art.572 commi 1 e 2 c.p., condanna confermata in appello con sentenza n. 2418/2024.
[...]
è detenuto presso la casa circondariale di Brissogne (AO). CP_1
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio confermandosi le condizioni della separazione circa la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio, prevedendosi altresì che i rapporti padre figlio siano mediati dai Servizi psicosociali mediante incontri protetti.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
Le domande della ricorrente devono essere tutte accolte essendo esse rispondenti al primario interesse del figlio minore quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
In particolare, l'affido esclusivo rafforzato alla madre si impone in ragione delle condotte maltrattanti realizzate dal convenuto anche alla presenza del minore e per le quali egli è stato condannato in sede penale.
Spese compensate, trattandosi di sentenza sullo status e in assenza di contestazioni da parte del convenuto contumace sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aosta in data 12.6.2015 trascritto nei registri pagina 2 di 3 dello stato civile del Comune di Aosta (Registro Atti Matrimonio del Comune di Aosta anno 2015 N.18
P.1); dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore , nato ad [...] il Persona_4
25.7.2018, alla madre con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale sita in Aosta alla via Colonnelli Alessi n.13, immobile con contratto di locazione intestato alla sig.ra alla stessa sig.ra Parte_2 Parte_2
dispone il versamento mensile, a carico del sig. della somma di € 300,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio minore , somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_3
indici Istat;
dispone che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili Controparte_1
nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per la retta e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive (ivi comprese quelle per i centri estivi) come da Protocollo Tribunale Aosta;
dispone che gli eventuali incontri padre /figlio siano attivati solo dopo previa verifica della presa di consapevolezza o meno del sig. rispetto ai suoi agiti violenti e siano attivati mediante visite CP_1
protette alla presenza di un educatore laddove il padre dimostrasse interesse ad incontrare il figlio tenendo conto anche dei ESideri e della disabilità di quest'ultimo; autorizza la sig.ra a richiedere i documenti necessari al minore (espatrio e quelli Parte_1
equipollenti per il figlio minore), senza il consenso del sig. Controparte_1
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 14.4.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA nata a [...] il [...] e residente a[...]
Alessi n.13 ( C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Ventriglia C.F._1
( ; fax 0165.251700; e-mail: ; pec: C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Monza alla via Italia Email_2
n.28
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] e residente a[...]
Ponte Romano n.15 (C.F.: ) - contumace C.F._3
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Aosta trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gressan (Registro Atti Matrimonio del Comune di Gressan n.4 P.2 s.C anno 20125). I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione coniugale è nato il figlio , ad Aosta il 25.07.2018. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Presidente del Tribunale di Aosta all'udienza del
4.10.2022 e da allora, per come allegato dalla ricorrente, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Con sentenza n.276/2023, pubblicata in data 2.10.2023, il Tribunale di Aosta ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al marito Controparte_1
Con la stessa sentenza è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla Per_2
madre con collocazione abitativa presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare;
la corresponsione, a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , della somma di € 300,00 mensili. Per_3
Il convenuto è stato condannato con sentenza n. 86/2023 del 13.2.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art.572 commi 1 e 2 c.p., condanna confermata in appello con sentenza n. 2418/2024.
[...]
è detenuto presso la casa circondariale di Brissogne (AO). CP_1
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio confermandosi le condizioni della separazione circa la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio, prevedendosi altresì che i rapporti padre figlio siano mediati dai Servizi psicosociali mediante incontri protetti.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
Le domande della ricorrente devono essere tutte accolte essendo esse rispondenti al primario interesse del figlio minore quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
In particolare, l'affido esclusivo rafforzato alla madre si impone in ragione delle condotte maltrattanti realizzate dal convenuto anche alla presenza del minore e per le quali egli è stato condannato in sede penale.
Spese compensate, trattandosi di sentenza sullo status e in assenza di contestazioni da parte del convenuto contumace sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aosta in data 12.6.2015 trascritto nei registri pagina 2 di 3 dello stato civile del Comune di Aosta (Registro Atti Matrimonio del Comune di Aosta anno 2015 N.18
P.1); dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore , nato ad [...] il Persona_4
25.7.2018, alla madre con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale sita in Aosta alla via Colonnelli Alessi n.13, immobile con contratto di locazione intestato alla sig.ra alla stessa sig.ra Parte_2 Parte_2
dispone il versamento mensile, a carico del sig. della somma di € 300,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio minore , somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_3
indici Istat;
dispone che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili Controparte_1
nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per la retta e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive (ivi comprese quelle per i centri estivi) come da Protocollo Tribunale Aosta;
dispone che gli eventuali incontri padre /figlio siano attivati solo dopo previa verifica della presa di consapevolezza o meno del sig. rispetto ai suoi agiti violenti e siano attivati mediante visite CP_1
protette alla presenza di un educatore laddove il padre dimostrasse interesse ad incontrare il figlio tenendo conto anche dei ESideri e della disabilità di quest'ultimo; autorizza la sig.ra a richiedere i documenti necessari al minore (espatrio e quelli Parte_1
equipollenti per il figlio minore), senza il consenso del sig. Controparte_1
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 14.4.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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