Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 712 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. QUINCI NICOLA ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_2
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 19/04/2024, ha evocato in giudizio l' chiedendo l'annullamento CP_1
– disapplicazione del verbale TP111000003 del 28.09.2021 della Guardia di Finanza e delle conseguenti diffide – atti di accertamento del 14.4.2023 con le quali CP_1
l' ha attuato recupero delle agevolazioni contributive relative ai mesi di ottobre CP_1
2018 – gennaio 2019.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha contestato le risultanze del suddetto verbale ispettivo, deducendo di avere pagato i contributi al solo fine di
1
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando il valore della dichiarazione resa “a caldo” ai militari verbalizzanti.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fini del decidere vanno richiamati alcuni principi elaborati dalla Suprema
Corte nella materia in esame.
In particolare, circa l'onere della prova, secondo Cass. n. 22862/2010, Cass. n.
12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1
incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
Ed ancora, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli
(Cass.,sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004).
2 Di recente la Suprema Corte ha poi precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Nel caso di specie, dall'istruzione probatoria non sono emersi elementi per ritenere la sussistenza della retrodatazione dell'inziio del rapporto di lavoro di
(dal… anziozhè dal..), essendo stata raggiunta la prova Persona_1
dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in data antecedente rispetto alla formale assunzione.
In particolare, i verbalizzanti hanno raccolto elementi assolutamente insufficienti per ritenere la sussistenza di tale retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro de qua, atteso che le [uniche] dichiarazioni raccolte, sono quelle dello stesso lavoratore rimaste prive di riscontri, di tenore assolutamente Persona_1
generico in quanto sull'inizio del rapporto di lavoro lo stesso ha dichiarato “se non ricordo male dal quando la società è divenuta nel 2018”. Part
Trattasi di elementi assolutamente insufficienti per ritenere la sussistenza di tale retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato, in quanto provenienti dallo stesso lavoratore e prive di elementi esterni di riscontro.
Inoltre, il lavoratore ha reso successiva dichiarazione, allegata dall' (all CP_1
n.10), con la quale ha sostanzialmente ritrattato le dichiarazioni precedenti, affermando di essersi confuso in sede di audizione da parte dei militari,in relazione a diversi periodi di lavoro con la ditta oggetto di vicende societarie, poichè in preda al caldo e alle numerose persone presenti nel locale.
Sulla base di tale scarno e contraddittorio quadro probatorio, va ritenuto che gli accertamenti compiuti sono insufficienti a configurare un rapporto di lavoro subordinato per il periodo complessivamente accertato.
In definitiva, il ricorso va accolto, con declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo in relazione al rapporto di lavoro di per il periodo Persona_1
antecedente alla formale assunzione, ossia con riferimento all'atto di accertamento
3 del 14.04.2023, comunicato in data 17.04.2023 riferito al periodo di competenza contributiva ottobre/novembre/dicembre 2018 nonché all'atto di accertamento del
14.04.2023, comunicato in data 17.04.2023 riferito al periodo di competenza contributiva gennaio 2019.
L va inoltre condannato alla restituzione della somma di euro 1.745,48 CP_1
corrisposta in data 19/1/2024 per tale causale e necessaria alla regolarizzazione del
DURC (all. n. 213 del ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'atto di accertamento del 14.04.2023, comunicato in data 17.04.2023 riferito al periodo di competenza contributiva ottobre/novembre/dicembre 2018 e l'atto di accertamento del 14.04.2023, comunicato in data 17.04.2023 riferito al periodo di competenza contributiva gennaio 2019;
2.condanna l al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
1.745,48 oltre accessori;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 CP_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario
Trapani, 17/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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