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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2810 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER BRUNELLA,
e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ER BRUNELLA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 11/07/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 22/01/2025, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 8 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica presso la madre Sig.ra I genitori concordano che fino Pt_2 all'ottavo mese di età il bambino dovrà sempre essere in presenza e accompagnato dalla madre;
non è permesso il pernottamento al di fuori della residenza materna, se non in presenza della madre. A partire dal 1° giorno dell'ottavo mese di età di il padre Per_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre. A patire dal 8° mese verranno inoltre introdotti i pernottamenti presso il padre con gradualità e nel rispetto dell'interesse del minore, al fine di acquisire familiarità con la gestione del bambino e consolidare il legame affettivo.
In caso di disaccordo con la madre, il Sig. IN avrà in ogni caso il diritto di avere con sé secondo il seguente schema che si articola su due settimane che si
Per_1 alterneranno: prima settimana: il padre terrà con sé le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì
Per_1 dalle ore 9.00 andandolo a prendere presso la casa della madre (ovvero alla uscita dell'asilo nido nel caso in cui lo frequenti) tenendolo per il pernottamento sino alla mattina successiva quando lo riporterà a casa della madre ovvero all'asilo nido (nel caso in cui lo frequenti).
Per_1 seconda settimana: il lunedì, il mercoledì dalle ore 9.00 andandolo a prendere presso la casa della madre (ovvero alla uscita dell'asilo nido nel caso in cui lo frequenti) tenendolo per il pernottamento sino alla mattina successiva quando lo riporterà a casa della madre ovvero all'asilo nido (nel caso in cui lo frequenti) nonché dal venerdì dalle ore 9.00
Per_1 alla domenica sera, quando lo riporterà a casa della madre.
Sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori.
Il calendario sopra indicato avrà vigore tutto l'anno tranne i periodi di seguito diversamente regolati.
Vacanze scolastiche estive: trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane Per_1 di cui due consecutive in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 1° maggio di pagina 2 di 8 ogni anno. In caso di mancato accordo, deciderà il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari.
Vacanze scolastiche natalizie: ciascuno dei genitori trascorrerà con Per_1 alternativamente di anno in anno i seguenti periodi: dal 25 al 31 dicembre alle ore 12.00
e dal 31 dicembre alle ore 12.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche (con l'intesa che trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale, dalle ore 10.00 sino alla mattina Per_1 successiva con il genitore che frequenterà per il secondo periodo).
Vacanze scolastiche pasquali: trascorrerà di anno in anno alternativamente Per_1 con ciascuno dei genitori il sabato di Pasqua, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le altre festività dell'anno verranno trascorse da con il genitore con cui è quel Per_1 momento secondo il calendario ordinario.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Il Sig. IN potrà avvalersi nella gestione di anche del supporto dei nonni Per_1 paterni, Sig. OL e e dello zio paterno Sig. Pt_1 Persona_2 Per_3
[...]
I nonni e lo zio e in generale i parenti del ramo paterno avranno diritto di avere con frequentazioni tali che consentano loro di costruire un significativo rapporto con il Per_1 minore.
2) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento di direttamente nei periodi in cui Per_1
l'avrà con sé.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese ordinarie per il minore fatto salvo il 1°
(primo) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo in cui il padre sosterrà il
100% del mantenimento. Chi avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ottenere il rimborso della quota dell'altro alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. I genitori si fanno carico del mantenimento di nel periodo in cui lo Per_1 hanno con sé.
La Sig.ra dichiara di voler riprendere la propria attività lavorativa entro e non Pt_2 oltre 1 (uno) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo. La Sig.ra Pt_2 inoltre, a partire dal 1° (primo) giorno successivo la scadenza del suddetto anno,
pagina 3 di 8 assolverà al pagamento integrale del canone di locazione dell'unità immobiliare e le relative utenze domestiche come residenza sua e del bambino;
nonché a sostenere la propria parte del mantenimento di Per raggiungere la piena indipendenza Per_1 economica, il Sig. IN si offre di contribuire attivamente alla ricerca di un posto di lavoro che sia attinente alla attività svolta sino ad oggi dalla ex compagna. Il Sig. IN, in considerazione del fatto che la Sig.ra è attualmente in cerca di occupazione, si Pt_2 impegna a stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione in cui risiederanno la Sig.ra e il figlio a sostenere integralmente Pt_2 Per_1 il canone di locazione dell'immobile medesimo, nonché le utenze domestiche, nonché a corrispondere alla madre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento di entro Per_1 il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00 per dodici mensilità annue, su conto corrente della medesima.
I genitori concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito al
100% dalla madre.
I genitori contribuiranno a sostenere per le spese extra assegno per esse Per_1 intendendosi quelle così definite e regolate come di seguito, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre;
fatto salvo il 1° (primo) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo in cui il padre sosterrà il 100% delle spese straordinarie.
Ed in particolare i genitori riconoscono che il dovere di mantenimento della prole impone loro di far fronte ad una molteplicità di esigenze, che possono essere soddisfatte con una contribuzione alle spese ordinarie e a quelle straordinarie;
che l'assegno di mantenimento ordinario (che consiste in una cifra annuale ripartita per n. 12 mensilità)
è destinato a coprire tutti i costi connessi alle quotidiane esigenze di vita della prole (che non sono inclusi nelle spese extra assegno sottoelencate) e in esso devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese: vitto, mensa scolastica, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco. I genitori si danno altresì atto che per spese extra assegno (o spese straordinarie) devono intendersi, invece, quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
pagina 4 di 8 (requisito quantitativo) o per il loro carattere voluttuario (requisito funzionale), di seguito indicate.
Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo.
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal
SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
pagina 5 di 8 f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica
(pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post-laurea in
Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 8 a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Criteri di contribuzione e rimborso
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alle percentuali sopra concordate.
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
pagina 7 di 8 Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2810 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER BRUNELLA,
e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ER BRUNELLA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 11/07/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 22/01/2025, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 8 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica presso la madre Sig.ra I genitori concordano che fino Pt_2 all'ottavo mese di età il bambino dovrà sempre essere in presenza e accompagnato dalla madre;
non è permesso il pernottamento al di fuori della residenza materna, se non in presenza della madre. A partire dal 1° giorno dell'ottavo mese di età di il padre Per_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre. A patire dal 8° mese verranno inoltre introdotti i pernottamenti presso il padre con gradualità e nel rispetto dell'interesse del minore, al fine di acquisire familiarità con la gestione del bambino e consolidare il legame affettivo.
In caso di disaccordo con la madre, il Sig. IN avrà in ogni caso il diritto di avere con sé secondo il seguente schema che si articola su due settimane che si
Per_1 alterneranno: prima settimana: il padre terrà con sé le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì
Per_1 dalle ore 9.00 andandolo a prendere presso la casa della madre (ovvero alla uscita dell'asilo nido nel caso in cui lo frequenti) tenendolo per il pernottamento sino alla mattina successiva quando lo riporterà a casa della madre ovvero all'asilo nido (nel caso in cui lo frequenti).
Per_1 seconda settimana: il lunedì, il mercoledì dalle ore 9.00 andandolo a prendere presso la casa della madre (ovvero alla uscita dell'asilo nido nel caso in cui lo frequenti) tenendolo per il pernottamento sino alla mattina successiva quando lo riporterà a casa della madre ovvero all'asilo nido (nel caso in cui lo frequenti) nonché dal venerdì dalle ore 9.00
Per_1 alla domenica sera, quando lo riporterà a casa della madre.
Sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori.
Il calendario sopra indicato avrà vigore tutto l'anno tranne i periodi di seguito diversamente regolati.
Vacanze scolastiche estive: trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane Per_1 di cui due consecutive in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 1° maggio di pagina 2 di 8 ogni anno. In caso di mancato accordo, deciderà il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari.
Vacanze scolastiche natalizie: ciascuno dei genitori trascorrerà con Per_1 alternativamente di anno in anno i seguenti periodi: dal 25 al 31 dicembre alle ore 12.00
e dal 31 dicembre alle ore 12.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche (con l'intesa che trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale, dalle ore 10.00 sino alla mattina Per_1 successiva con il genitore che frequenterà per il secondo periodo).
Vacanze scolastiche pasquali: trascorrerà di anno in anno alternativamente Per_1 con ciascuno dei genitori il sabato di Pasqua, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le altre festività dell'anno verranno trascorse da con il genitore con cui è quel Per_1 momento secondo il calendario ordinario.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Il Sig. IN potrà avvalersi nella gestione di anche del supporto dei nonni Per_1 paterni, Sig. OL e e dello zio paterno Sig. Pt_1 Persona_2 Per_3
[...]
I nonni e lo zio e in generale i parenti del ramo paterno avranno diritto di avere con frequentazioni tali che consentano loro di costruire un significativo rapporto con il Per_1 minore.
2) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento di direttamente nei periodi in cui Per_1
l'avrà con sé.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese ordinarie per il minore fatto salvo il 1°
(primo) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo in cui il padre sosterrà il
100% del mantenimento. Chi avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ottenere il rimborso della quota dell'altro alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. I genitori si fanno carico del mantenimento di nel periodo in cui lo Per_1 hanno con sé.
La Sig.ra dichiara di voler riprendere la propria attività lavorativa entro e non Pt_2 oltre 1 (uno) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo. La Sig.ra Pt_2 inoltre, a partire dal 1° (primo) giorno successivo la scadenza del suddetto anno,
pagina 3 di 8 assolverà al pagamento integrale del canone di locazione dell'unità immobiliare e le relative utenze domestiche come residenza sua e del bambino;
nonché a sostenere la propria parte del mantenimento di Per raggiungere la piena indipendenza Per_1 economica, il Sig. IN si offre di contribuire attivamente alla ricerca di un posto di lavoro che sia attinente alla attività svolta sino ad oggi dalla ex compagna. Il Sig. IN, in considerazione del fatto che la Sig.ra è attualmente in cerca di occupazione, si Pt_2 impegna a stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione in cui risiederanno la Sig.ra e il figlio a sostenere integralmente Pt_2 Per_1 il canone di locazione dell'immobile medesimo, nonché le utenze domestiche, nonché a corrispondere alla madre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento di entro Per_1 il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00 per dodici mensilità annue, su conto corrente della medesima.
I genitori concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito al
100% dalla madre.
I genitori contribuiranno a sostenere per le spese extra assegno per esse Per_1 intendendosi quelle così definite e regolate come di seguito, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre;
fatto salvo il 1° (primo) anno solare dalla sottoscrizione del presente accordo in cui il padre sosterrà il 100% delle spese straordinarie.
Ed in particolare i genitori riconoscono che il dovere di mantenimento della prole impone loro di far fronte ad una molteplicità di esigenze, che possono essere soddisfatte con una contribuzione alle spese ordinarie e a quelle straordinarie;
che l'assegno di mantenimento ordinario (che consiste in una cifra annuale ripartita per n. 12 mensilità)
è destinato a coprire tutti i costi connessi alle quotidiane esigenze di vita della prole (che non sono inclusi nelle spese extra assegno sottoelencate) e in esso devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese: vitto, mensa scolastica, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco. I genitori si danno altresì atto che per spese extra assegno (o spese straordinarie) devono intendersi, invece, quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
pagina 4 di 8 (requisito quantitativo) o per il loro carattere voluttuario (requisito funzionale), di seguito indicate.
Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo.
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal
SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
pagina 5 di 8 f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica
(pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post-laurea in
Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 8 a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Criteri di contribuzione e rimborso
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alle percentuali sopra concordate.
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
pagina 7 di 8 Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8