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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2021 promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona dell'omonimo titolare (C.F. P.IVA_1 Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pina C.F._1
Martucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via
Roma n. 12;
Attore in opposizione contro
Controparte_1
(C.F. , P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ennio Cerio e Carmine Piano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Campobasso, via Mazzini n. 101;
Convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fatture commerciali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta individuale
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
361/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il 16.6.2021 e notificato il pagina 1 di 6 23.6.2021, chiedendone la revoca, ad una con l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della parte opposta.
A sostegno della proprie ragioni, la parte opponente ha dedotto: l'improcedibilità e della domanda monitoria in ragione della mancata introduzione del procedimento di negoziazione assistita;
la nullità del provvedimento monitorio e la non debenza delle somme ingiunte;
la carenza di prova dell'avversa pretesa creditoria, in quanto fondata solo su fatture;
la contestazione in ordine all'autenticità delle firme apposte sui documenti di trasporto;
l'inammissibilità della prova testimoniale.
Si è costituita la parte opposta Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e
[...] in diritto ed evidenziando: l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, non essendo prevista la negoziazione assistita prima del deposito del ricorso per provvedimento monitorio;
la fondatezza nel merito della pretesa creditoria, fondata sulla fornitura di latte negli anni 2019 e 2020, come portati dalle fatture e dai documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, nonchè sulla corrispondenza intercorsa con la parte opponente ed avente ad oggetto plurimi solleciti di pagamento, e sulle scritture contabili regolarmente tenute;
la debenza degli interessi di mora con la maggiorazione del 4%, trattandosi di merce di tipo agroalimentare.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 14.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono.
Il giudizio di opposizione che occupa è volto a contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, fondata sul rapporto commerciale di fornitura di latte alla parte opponente, sulla scorta delle fatture e dei DDT in atti, con le quali la parte creditrice ha Controparte_2 richiesto all'odierna opponente il Parte_1 pagamento del corrispettivo dovuto.
1. Sulla negoziazione assistita
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto infondata. pagina 2 di 6 Sul punto, si osserva che la procedura in commento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo ove prevista dalla legge come obbligatoria, dunque nei casi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro (art. 3 co. 1 d.l 132/2014). Diversamente, ove sia prevista come facoltativa e volontaria, non può ritenersi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il caso che occupa, sebbene relativo ad una richiesta di pagamento di somme inferiori ad euro cinquantamila, attiene ai “procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione” che, per espressa previsione legislativa (art. 3 co. 3 lett. a) d.l
132/2014), non rientrano nei casi di negoziazione obbligatoria che, invece, è espressamente esclusa come tale (“la disposizione di cui al comma 1 non si applica”, ex art. 3 co. 3 d.l 132/2014). Deve ritenersi, pertanto, che il caso in esame non rientri tra quelli per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria posto che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ha la mera facoltà, non anche l'obbligo, di introdurre il procedimento di ADR (cfr. sul punto, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sent. 2834/2023).
2. Sul merito
Nel merito, occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento dapprima al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi al valore probatorio delle fatture.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
pagina 3 di 6 Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Ed invero, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. n. 14473/2019).
Essendo, dunque, il creditore onerato a fornire la prova del titolo in base al quale risulta essere tale nei confronti della parte ingiunta, detta prova non può essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione avendo, come detto, formazione unilaterale (cfr. ex multis Cass. n. 21466/13).
Occorre, pertanto, verificare se la parte opposta – creditore sostanziale abbia adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in punto di dimostrazione della fonte negoziale del proprio diritto di credito – in altri termini della sussistenza della pretesa creditoria - , potendo invece limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento.
Ritiene il giudicante che l' abbia fornito la Controparte_2 prova del credito azionato in via monitoria, alla luce di quanto segue.
Ed invero, la pretesa creditoria non si fonda unicamente sulle predette fatture: le risultanze di queste ultime risultano confermate dalla pluralità di documenti di pagina 4 di 6 trasporto in atti, che recano la sottoscrizione per ricevuta del destinatario, con timbro e firma di di (il cui Parte_1 Parte_1 disconoscimento, sub specie di contestazione di autenticità delle sottoscrizioni appare generico ed al limite della temerarietà); è in atti la corrispondenza intercorsa tra le parti nella quale si discorre di piani di rientro dell'esposizione debitoria dell'Azienda Rio Freddo nei confronti dell' Controparte_2 mediante rinegoziazione e rateizzazione del debito: sebbene la parte debitrice rifiuti di riconoscere espressamente il debito, non può negarsi, nella sostanza, che ha chiesto di essere ammessa al pagamento rateale di quanto dovuto nei confronti del proprio fornitore;
ed ancora, la parte opponente ha dichiarato di aver introdotto una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'intestato
Tribunale, nella quale sarebbe stato incluso anche il credito ingiunto (il condizionale
è d'obbligo, non essendo in atti la relativa proposta né l'esito).
La pretesa creditoria trova riscontro, inoltre, anche nelle risultanze della prova orale: ed invero, in sede di interpello, titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale opponente, ha confermato di aver commissionato alla parte convenuta la fornitura di latte negli anni 2019-2020, che i carichi del latte ordinato sono stati consegnati presso la sede operativa del suo caseificio e che corrispondono ai DDT mostratigli;
ha dichiarato che i documenti di trasporto sono stati sottoscritti da soggetti incaricati a ricevere le merci o comunque alle dipendenze della sua ditta ed ha altresì confermato di non aver mai sollevato contestazioni su qualità e quantità del latte consegnato, come anche di aver proposto un piano di rientro della sua esposizione debitoria, accettato dalla controparte;
ed ancora, il teste di parte opposta sig. (titolare di ditta di trasporti), sentito all'udienza del Testimone_1
16.6.2023, ha dichiarato di aver ricevuto l'incarico dalla parte opposta di consegnare alla parte opponente delle partite di latte, di aver riconosciuto i documenti di trasporto mostratigli, che venivano sottoscritti sempre da che vi Parte_1 apponeva anche il timbro dell'azienda.
Da quanto esposto, allora, può ritenersi provato il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti in causa: effettivamente la parte creditrice ha consegnato alla parte debitrice una serie di partite di latte, posto che quest'ultima non ha mai contestato l'esecuzione delle consegne, che possono ritenersi, pertanto, avvenute, alle quali pagina 5 di 6 corrisponde l'obbligo di pagamento del corrispettivo previsto – deve ritenersi superato il disconoscimento e l'eccezione di mancanza di conformità agli originali delle sottoscrizioni apposte ai DDT, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal medesimo opponente in sede di interrogatorio formale, in quanto di tenore univocamente idoneo a smentire le predette contestazioni - .
Dalla ricostruzione del materiale probatorio sopra descritto ed analizzato, dunque, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria può ritenersi provata.
Diversamente, la parte debitrice opponente si è limitata a contestare genericamente l'esistenza del credito, senza allegare alcun fatto estintivo-impeditivo-modificativo della pretesa creditoria.
Ne consegue il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
361/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 25 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2021 promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona dell'omonimo titolare (C.F. P.IVA_1 Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pina C.F._1
Martucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via
Roma n. 12;
Attore in opposizione contro
Controparte_1
(C.F. , P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ennio Cerio e Carmine Piano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Campobasso, via Mazzini n. 101;
Convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fatture commerciali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta individuale
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
361/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il 16.6.2021 e notificato il pagina 1 di 6 23.6.2021, chiedendone la revoca, ad una con l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della parte opposta.
A sostegno della proprie ragioni, la parte opponente ha dedotto: l'improcedibilità e della domanda monitoria in ragione della mancata introduzione del procedimento di negoziazione assistita;
la nullità del provvedimento monitorio e la non debenza delle somme ingiunte;
la carenza di prova dell'avversa pretesa creditoria, in quanto fondata solo su fatture;
la contestazione in ordine all'autenticità delle firme apposte sui documenti di trasporto;
l'inammissibilità della prova testimoniale.
Si è costituita la parte opposta Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e
[...] in diritto ed evidenziando: l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, non essendo prevista la negoziazione assistita prima del deposito del ricorso per provvedimento monitorio;
la fondatezza nel merito della pretesa creditoria, fondata sulla fornitura di latte negli anni 2019 e 2020, come portati dalle fatture e dai documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, nonchè sulla corrispondenza intercorsa con la parte opponente ed avente ad oggetto plurimi solleciti di pagamento, e sulle scritture contabili regolarmente tenute;
la debenza degli interessi di mora con la maggiorazione del 4%, trattandosi di merce di tipo agroalimentare.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 14.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono.
Il giudizio di opposizione che occupa è volto a contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, fondata sul rapporto commerciale di fornitura di latte alla parte opponente, sulla scorta delle fatture e dei DDT in atti, con le quali la parte creditrice ha Controparte_2 richiesto all'odierna opponente il Parte_1 pagamento del corrispettivo dovuto.
1. Sulla negoziazione assistita
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto infondata. pagina 2 di 6 Sul punto, si osserva che la procedura in commento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo ove prevista dalla legge come obbligatoria, dunque nei casi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro (art. 3 co. 1 d.l 132/2014). Diversamente, ove sia prevista come facoltativa e volontaria, non può ritenersi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il caso che occupa, sebbene relativo ad una richiesta di pagamento di somme inferiori ad euro cinquantamila, attiene ai “procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione” che, per espressa previsione legislativa (art. 3 co. 3 lett. a) d.l
132/2014), non rientrano nei casi di negoziazione obbligatoria che, invece, è espressamente esclusa come tale (“la disposizione di cui al comma 1 non si applica”, ex art. 3 co. 3 d.l 132/2014). Deve ritenersi, pertanto, che il caso in esame non rientri tra quelli per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria posto che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ha la mera facoltà, non anche l'obbligo, di introdurre il procedimento di ADR (cfr. sul punto, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sent. 2834/2023).
2. Sul merito
Nel merito, occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento dapprima al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi al valore probatorio delle fatture.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
pagina 3 di 6 Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Ed invero, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. n. 14473/2019).
Essendo, dunque, il creditore onerato a fornire la prova del titolo in base al quale risulta essere tale nei confronti della parte ingiunta, detta prova non può essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione avendo, come detto, formazione unilaterale (cfr. ex multis Cass. n. 21466/13).
Occorre, pertanto, verificare se la parte opposta – creditore sostanziale abbia adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in punto di dimostrazione della fonte negoziale del proprio diritto di credito – in altri termini della sussistenza della pretesa creditoria - , potendo invece limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento.
Ritiene il giudicante che l' abbia fornito la Controparte_2 prova del credito azionato in via monitoria, alla luce di quanto segue.
Ed invero, la pretesa creditoria non si fonda unicamente sulle predette fatture: le risultanze di queste ultime risultano confermate dalla pluralità di documenti di pagina 4 di 6 trasporto in atti, che recano la sottoscrizione per ricevuta del destinatario, con timbro e firma di di (il cui Parte_1 Parte_1 disconoscimento, sub specie di contestazione di autenticità delle sottoscrizioni appare generico ed al limite della temerarietà); è in atti la corrispondenza intercorsa tra le parti nella quale si discorre di piani di rientro dell'esposizione debitoria dell'Azienda Rio Freddo nei confronti dell' Controparte_2 mediante rinegoziazione e rateizzazione del debito: sebbene la parte debitrice rifiuti di riconoscere espressamente il debito, non può negarsi, nella sostanza, che ha chiesto di essere ammessa al pagamento rateale di quanto dovuto nei confronti del proprio fornitore;
ed ancora, la parte opponente ha dichiarato di aver introdotto una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'intestato
Tribunale, nella quale sarebbe stato incluso anche il credito ingiunto (il condizionale
è d'obbligo, non essendo in atti la relativa proposta né l'esito).
La pretesa creditoria trova riscontro, inoltre, anche nelle risultanze della prova orale: ed invero, in sede di interpello, titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale opponente, ha confermato di aver commissionato alla parte convenuta la fornitura di latte negli anni 2019-2020, che i carichi del latte ordinato sono stati consegnati presso la sede operativa del suo caseificio e che corrispondono ai DDT mostratigli;
ha dichiarato che i documenti di trasporto sono stati sottoscritti da soggetti incaricati a ricevere le merci o comunque alle dipendenze della sua ditta ed ha altresì confermato di non aver mai sollevato contestazioni su qualità e quantità del latte consegnato, come anche di aver proposto un piano di rientro della sua esposizione debitoria, accettato dalla controparte;
ed ancora, il teste di parte opposta sig. (titolare di ditta di trasporti), sentito all'udienza del Testimone_1
16.6.2023, ha dichiarato di aver ricevuto l'incarico dalla parte opposta di consegnare alla parte opponente delle partite di latte, di aver riconosciuto i documenti di trasporto mostratigli, che venivano sottoscritti sempre da che vi Parte_1 apponeva anche il timbro dell'azienda.
Da quanto esposto, allora, può ritenersi provato il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti in causa: effettivamente la parte creditrice ha consegnato alla parte debitrice una serie di partite di latte, posto che quest'ultima non ha mai contestato l'esecuzione delle consegne, che possono ritenersi, pertanto, avvenute, alle quali pagina 5 di 6 corrisponde l'obbligo di pagamento del corrispettivo previsto – deve ritenersi superato il disconoscimento e l'eccezione di mancanza di conformità agli originali delle sottoscrizioni apposte ai DDT, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal medesimo opponente in sede di interrogatorio formale, in quanto di tenore univocamente idoneo a smentire le predette contestazioni - .
Dalla ricostruzione del materiale probatorio sopra descritto ed analizzato, dunque, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria può ritenersi provata.
Diversamente, la parte debitrice opponente si è limitata a contestare genericamente l'esistenza del credito, senza allegare alcun fatto estintivo-impeditivo-modificativo della pretesa creditoria.
Ne consegue il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
361/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 25 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 6 di 6