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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2823 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte (già ) (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cantoni, Maria
Luisa Sarullo e Claudio De Feo, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei suoi curatori, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Rascio, in virtù di procura in atti
Appellata
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Appellato contumace FATTI DI CAUSA
1. Il Fallimento della conveniva in giudizio, innanzi al tribunale Controparte_1
Part di Napoli, , , , , Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , e . CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
Deduceva che:
-in data 28.7.2000, veniva costituita – allo scopo di provvedere alla gestione dei servizi comunali, ed in particolare a quelli relativi all'igiene urbana - come società per azioni mista con prevalente partecipazione del socio pubblico Comune di Quarto;
-difatti, con convenzione del 27.4.2001 (n. rep. 2677) e successiva convenzione del
24.3.2003 (n. rep. 3177), le venivano affidati svariati servizi municipali (es. di igiene urbana per la durata di dieci anni, di raccolta differenziata, lettura, manutenzione, sostituzione, rimozione e sigillatura misuratori idrici etc.);
-in data 17.12.2012 veniva deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria della stessa;
-in data 13.6.2013, avanzava auto ricorso di fallimento, tale da essere dichiarata fallita con sentenza n. 170 del tribunale di Napoli;
-attesi gli svariati danni arrecatele da parte degli amministratori (convenuti e non) e dei sindaci della predetta società, li intimava – entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida - al pagamento di una somma risarcitoria pari a non meno di euro 11.882.479,70;
-rilevato il mancato riscontro da parte dei soggetti intimati, il giudice fallimentare autorizzava all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti corresponsabili del dissesto (ovvero, ex art. 2847 cc nei confronti del Comune di Quarto ed ex art. 146 L. Fall. verso l'organo gestorio e il collegio sindacale);
-riservatasi di agire separatamente in giudizio per le predette tutele risarcitorie, si limitava ad agire nei confronti dei suindicati convenuti affinchè venisse dichiarata la nullità/efficacia degli atti dispositivi compiuti da questi ultimi in pregiudizio – quali consapevoli - delle ragioni creditorie preesistenti in capo alla società fallita (come da analitica rappresentazione in atti con relativa suddivisione in specifici paragrafi, da pag. 6 a 30).
Ciò dedotto, la società attrice così concludeva:
“I. i SIg.ri e sentano: Controparte_2 Parte_3
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ. l'atto per Notaio (rep. n. 11655, racc. n. Per_1 6485) del 16.12.2014, trascritto presso l'Ufficio di Napoli 1 in data 7.01.2015 (ai nn.
159 R.P. e 198 R.G.), con il quale l'Avv. , con la moglie in regime di CP_2 Parte_3 separazione dei beni, ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato
a far fronte ai bisogni della famiglia, in cui sono confluiti gli unici immobili in piena ed esclusiva proprietà dell'Avv. , ovvero due appartamenti siti in Napoli, il primo al CP_2
Vico Donnaromita n. 3, e precisamente: appartamento al piano secondo, della consistenza catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A 4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro 221,56; il secondo alla via dell'Epomeo n. 63, e preci-samente: appartamento posto al secondo piano della scala A, interno 6, della consistenza di 5 vani catastali, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Soc, al foglio 5, particella 434 sub. 74, zona cens. 5, categoria
A/2, classe 8, vani 5 R.C. Euro 1.020,00;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo I.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali degli immobili in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del loro controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarci-torio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
II. il SI. e in persona del legale rapp.te p.t., sentano: Controparte_2 CP_3 Pt_1
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio Per_2
(rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) del 9.5.2017, con cui l'Avv. ha concesso in favore CP_2 di s.p.a. ipoteca di secondo grado formale e di primo grado sostanziale (poi CP_3 iscritta presso l in data 12.5.2017, reg. part. 1815, reg. gen. 12831), CP_11 sull'immobile di proprietà dell'Avv. , sito in Napoli al Vico Donnaromita n. 3, della CP_2 consistenza catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli,
Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A/4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro
221,56;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo II.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito- rio, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
III. i SIg.ri e IT ER sentano: Controparte_4
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per Notaio (rep. n. 12.270, racc. n. Per_3
5.243) del 5.8.2013, trascritto in data 7.8.2013 (Ufficio Napoli 2, nn. 34623 R.G. e
26923 R.P.), con cui il Dott. ha donato alla moglie SI.ra in regime di CP_4 CP_5 separazione dei beni, la piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in
Quarto alla via Raffaele Viviani n. 16: piccolo fabbricato unifamiliare su tre livelli - composto da piano terra e primo piano, adibiti ad abitazione, della superficie complessiva di circa 160 mg, e piano sottostrada, adibito a cantina - per complessivi dieci vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Quarto, al fol, 15, particella 862, sub 2, cat. A/7, R.C. €
929,62;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo III.1.: (a) ordi- nare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito- rio, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
IV. i SIg.ri , e sentano:
1. dichiarare CP_6 CP_7 CP_8 assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per notaio del 18.1.2017 (rep. PE
109.147, racc. 23.630), trascritto presso in data 30.1.2017 (reg. part. CP_11
38314, reg. gen. 4692), con il quale il Dott. ha costituito con la moglie CP_6 CP_7 , in regime di comunione legale, un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c.,
[...] destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, in cui sono confluiti i diritti immobiliari di entrambi (comproprietà per quote ciascuna pari a 1/2) sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel comune di Marano di Napoli alla via Pozzillo n.14, e precisamente: a) appartamento posto al primo piano, distinto dal numero interno 3, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di
Napoli al foglio 3, particella 643, sub 4, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mg. 106, superficie catastale totale escluse aree scoperte mg. 99, R.C. € 369,27; b) appartamento posto al primo piano, distinto dal numero interno 4, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 5, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq.103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 96, R.C. € 369,27; c) appartamento posto al secondo piano, distinto dal numero interno 5, della consistenza di 5,5 vani catastali;
riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 6, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq. 104, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 97, R.C. € 369,27; d) appartamentino posto al terzo piano, distinto dal numero interno 7, della consistenza di 2 vani catastali, con annessa porzione di terrazzo a livello di pertinenza esclusiva;
riportato nel catasto fabbricati del comune di
Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 8, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq. 48, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 35, R.C. € 134,28; e) autorimessa posta al piano terra, distinta dal numero interno 2, della superficie di circa mg.
86, riportata nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 3, categoria C/6 classe 1, R.C. € 213,19. E ciò per l'intero atto ovvero in subordine nella sola parte in cui il Dott. , per la sua quota indivisa pari alla metà, costituisce CP_6 in fondo patrimoniale la piena proprietà dei beni testé individuati;
2. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ. perché non voluto ovvero perché dissimulante donazione (o negozio misto) stipulata(o) senza la partecipazione di testimoni;
ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del attore ex art. 2901 cod. civ. l'atto per notaio CP_1 PE del 18.1.2017 (rep. 109.145, racc. 23.628), trascritto in data 16.2.2017 (Ufficio Napoli 2, nn.
7397 R.G. e 5953 R.P.), con il quale i coniugi e hanno alienato alla SI.ra CP_6 CP_7 un appartamento di loro (com)proprietà, per quote ciascuna pari a 1/2, sito nel CP_8 comune di Marano di Napoli (Na), alla via Pozzillo n. 14, posto al secondo piano, distinto dal numero interno 6, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 7, categoria A/3 classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mg. 96, R.C. € 369,27. E ciò per l'intero ovvero in subordine nella sola parte in cui il Dott. , per la sua quota indivisa pari alla metà, vende e trasferisce alla CP_6
SI.ra la piena proprietà del bene dinanzi individuato;
CP_8
3. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui ai capi IV.
1. e IV.2:
(a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sen- tenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali degli immobili in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del loro controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcitorio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014.
V. i SIg.ri e sentano: Controparte_9 Controparte_10
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per Notaio del 18.10.2013 (гер. Per_5
12308, racc. 7575), trascritto presso 1 in data 28.10.2013 (reg. part. CP_11
22548, reg. gen. 30293), con cui il Dott. ha donato alla moglie la CP_9 Controparte_10 propria quota di proprietà (pari ad ½) sull'appartamento sito in Napoli, alla via Nevio n. 102/F, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli, in ditta " Controparte_12
", sezione CHI, foglio 25, particella 484, subalterno 27, piano 1-S1, interno 2, scala
[...]
A, zona censuaria 10, categoria A/2, classe 8, vani 7, R.C. € 1.988,36;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo V.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito-rio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014. Ai sensi dell'art.
13, d.p.r. n. 115/2002 (considerato che "nell'azione revocatoria, il valore della causa deve essere determinato non già sulla base dell'atto impugnato, bensi sulla base del -credito per cui si agisce in revocazione": Cass., 5.3.1988, n. 2307; 6.12.1986, n. 7250) si dichiara che il valore della presente controversia è allo stato indeterminabile, sicché il contributo unificato da versare è pari a € 518,00.”.
2. Si costituiva . Controparte_4
Deduceva che:
-in via preliminare, l'atto introduttivo era nullo, in quanto carente degli indispensabili requisiti formali, essendo presenti solo pretestuose mere aspettative di fatto;
-la società attrice non aveva provato alcuna titolarità di diritto per poter agire in giudizio;
-quanto avanzato risultava infondato, dal momento che – risultando proprietario di svariate unità immobiliari (come dettagliatamente indicate in atti) – non aveva sottratto alcunchè alla garanzia generica del presunto creditore (dal quale non era stata mai avanzata alcuna pretesa creditoria), risultandone incrementato il proprio patrimonio immobiliare, a riprova della ignoranza del paventato pregiudizio rappresentato (come da provato acquisto dell'immobile sito in Gaeta (LT) alla via Della Brescia n. 20);
-la domanda di simulazione assoluta e/o relativa risultava improponibile, rilevata l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio allegato dall'attrice, essendosi quest'ultima limitata ad esporre in via generica la relativa simulazione (prova della totale inconsapevolezza del presunto patito pregiudizio derivante dall'atto per Notaio del 19.02.1980, rep. 51570, Per_6 nonché dal permesso a costruire n. 63 del 26.9.2013, in quanto unità immobiliare acquisita per usucapione);
-la domanda di restituzione e risarcimento risultava inammissibile.
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva: Controparte_4
“Da quanto esposto consegue che, quanto domandato ed eccepito dall'attore non merita accoglimento alcuno per cui la domanda attrice è inammissibile ed improponibile, e per questo va rigettata per essere infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione all'Avv. Giovanni Murano per fatto e facendo anticipo.”.
3. Si costituiva . CP_5
Deduceva che:
-in via preliminare, l'avanzata azione revocatoria risultava non ammissibile, in quanto carente dei previsti requisiti ex art. 2901 cc., ovvero dell'VE DA (in quanto trattavasi di unità immobiliari acquistate dal coniuge prive di trascrizioni Controparte_4 pregiudizievoli e libere da pegni, ipoteche e pignoramenti immobiliari), del c.d. consilium UD (in quanto trattavasi di immobili acquistati dal proprio coniuge Controparte_4 durante il matrimonio, come il suindicato immobile sito in Gaeta (LT) e l'immobile sito in
Quarto (NA) alla via Raffaele Viviani n. 16, oggetto di donazione per atto del Notaio ) Per_3
e della scientia UD (in quanto totale inconsapevolezza in merito a quanto lamentato da parte attrice);
-in merito alla domanda di simulazione relativa e alla domanda di restituzione e risarcimento, andava eccepito quanto già rappresentato dal coniuge , atteso di non Controparte_4 aver contribuito ad arrecare alcun pregiudizio in favore del creditore, ma esclusivamente incrementato il patrimonio immobiliare della propria famiglia, tale da giungere alle medesime conclusioni.
4. Si costituiva . Controparte_2
Deduceva che:
-non poteva sopprimersi la strumentalità dell'azione revocatoria alla relativa realizzazione del credito, attesa la mancata e necessaria correlazione tra credito preteso e relativa revoca avutasi nel caso de quo;
-data la natura del costituito fondo patrimoniale, non potevano non ritenersi applicate le disposizioni di cui agli artt. 170,171 cc, tale da ritenersi inammissibile la revoca del predetto fondo senza alcuna prova di avutasi consapevolezza di presunta frode. Inoltre, in merito alla concessione di ipoteca volontaria, trattavasi di una semplice operazione economica.
-non vi era alcuna sussistenza di fumus boni iuris.
Ebbene, concludeva per l'improcedibilità, inammissibilità o infondatezza Controparte_2 della domanda proposta, con vittoria di spese.
5. Si costituiva . CP_6
Deduceva che:
-l'azione di simulazione ex art. 1414 cc spiegata in via principale per la nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 18.01.2017 (rep. 109.147, racc. 23.630), con il quale aveva PE costituito con la moglie , in regime di comunione legale, un fondo CP_7 patrimoniale ex art. 167 cc, risultava infondata, data l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio;
-l'azione revocatoria ex art. 2091 cc esperita solo in via subordinata per la nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 18.01.2017 (rep. 109.147, racc. 23.630), con il PE quale aveva costituito con la moglie in regime di comunione legale un fondo CP_7 patrimoniale ex art. 167 cc, risultava illegittima, non sussistendo un valido rapporto di credito tra la società attrice e il convenuto , in quanto in capo a quest'ultimo non CP_6 riscontrante alcun valido documento attestante la propria presunta corresponsabilità nella determinazione di danni arrecati alla società fallita. Difatti, la predisposizione di bilanci di esercizio (avvenuta nell'anno 2008), le delibere comunali nn. 23/24 (avutesi in data
15.4.2009) e le presunte cause di scioglimento della società – secondo il convenuto - risultavano realizzati successivamente al periodo in cui il rivestiva il ruolo di CP_6 consigliere di amministrazione, ovvero a decorrere dal 20.4.2007. Inoltre, risultava anche insussistente la cd. scientia DA, quale necessario elemento soggettivo per il legittimo esperimento della suindicata azione (ulteriore prova derivante dai riportati atti dispositivi oggetto di causa stipulati solo in data 18.1.2017);
-l'azione di simulazione ex art. 1414 c.c. avanzata in via principale per la nullità e/o inefficacia dell'atto per notaio del 18.1.2017 (rep.109.145, racc. 23.628), con il quale PE il aveva alienato - insieme alla comproprietaria -, a CP_6 CP_7 CP_8 un appartamento sito in Marano di Napoli alla via Pozzillo, n. 14, risultava infondata, in quanto priva di valido supporto probatorio, ritenuto il prezzo di vendita congruo (e non irrisorio) regolarmente pagato e menzionato nel rispettivo atto;
-l'azione revocatoria ex art. 2901 cc avanzata solo in via subordinata per l'inefficacia dell'atto per notaio del 18.1.2017 (rep.109.145, racc. 23.628), con il quale i coniugi PE CP_6
e avevano alienato a un appartamento sito in Marano di Napoli alla CP_7 CP_8 via Pozzillo, n. 14, risultava anch'essa illegittima, in quanto carente dei necessari previsti presupposti sostanziali.
Ciò dedotto, così concludeva:
“• rigettare le domande formulate dal ivi attore nei confronti del dott. CP_1 [...]
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate e comunque del tutto prive di CP_6 supporto probatorio;
• condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, con attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori che espressamente si dichiarano antistatari;
”.
6. Si costituiva pa. CP_3
Deduceva che: -sussisteva la nullità, ex artt. 163 e 164 cpc, dell'atto di citazione, in quanto le domande di declaratoria di simulazione e dell'azione revocatoria, risultavano infondate, perché carenti degli elementi di diritto fondanti la ragione della domanda e dei presupposti della medesima;
-stante il finanziamento erogato nel maggio del 2017 nei confronti di Controparte_2
(risultato, in base a generiche verifiche, cliente meritevole di credito) e a garanzia del quale era stata costituita ipoteca volontaria, si ritenevano insussistenti i presupposti per l'avanzata richiesta di revocatoria in ordine alla cancellazione della predetta ipoteca, dal momento che Part
non avrebbe potuto conoscere nulla in merito agli incarichi rivestiti CP_3 precedentemente dall' , comportanti eventuali responsabilità patrimoniali. CP_2
Part Ebbene, in base a quanto predetto, così concludeva: CP_3
“a) In via preliminare: dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza e genericità della domanda di dichiarazione di simulazione assoluta o relativa (e conseguente nullità e/o inefficacia ex art. 1414. c.c.) dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria per atto del Notaio rep. n.
4.397 Racc. n.
3.116 del 9 maggio Per_2
2017, iscritta in data 12 maggio 2017 e della subordinata domanda di revocatoria per le ragioni indicate. b) Nel merito: respingere le domande avversarie per illegittimità e infondatezza delle stesse. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
7. Si costituivano e . Controparte_9 Controparte_10
Deducevano che:
-le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei coniugi non erano supportate CP_9 da fatti e circostanze probanti la presunta nullità e/o inefficacia e/o simulazione del contratto di donazione sottoscritto dai medesimi in data 18.10.2013;
-da tale ultima data sino al 21.10.2013, il (la cui cessazione di nomina di CP_9 amministratore unico della ra datata 21.6.2012) impoverendo – a causa Controparte_1 di quanto donato alla moglie - il proprio patrimonio personale della quota pari ad ½ CP_10 dell'appartamento in Napoli, via Nevio 102/F, scala A, int. 2 ed al contempo incrementandolo
(per l'acquisto effettuato in via esclusiva) della piena proprietà di un altro appartamento in
Napoli, via Nevio 102/F, scala “B”, int.1, non dimostrava (come la stessa moglie ) CP_10 alcuna consapevolezza di arrecare un eventuale pregiudizio alla società attrice. Ragion per cui: non poteva trovare accoglimento l'avanzata azione revocatoria ex art. 2901 cc;
-attesa l'infondatezza connotante quanto preteso da parte attrice – la quale perfettamente consapevole dell'operato del e del carente elemento psicologico dell'esperita azione CP_9 ex art. 2901 cc in capo al predetto – si riteneva essersi tenuto un comportamento di mala fede in capo alla controparte, tale da riservarsi di formulare domanda ex art. 96 cpc;
-la società attrice aveva trascritto la domanda giudiziale sull'intero appartamento (acquistato in comune dai , derivandone una quota pari al 50% per acquisto fattone in Persona_7 via esclusiva in capo alla ) facente parte del fabbricato “B” di via Nevio, n. 102/F, CP_10
Napoli, posto al piano rialzato della scala A, int. 2, ragion per cui si riteneva trascritta la detta domanda anche sulla quota del 50% di titolarità esclusiva della . CP_10
Ebbene, alla luce di quanto dedotto, e , così concludevano: Controparte_9 Controparte_10
“a) in via principale, nel merito, respingere - in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate - le domande tutte ex adverso formulate nei loro confronti;
b) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie et art. 2 d. m. 10.3.2014, n. 55, IVA e CPA come per legge.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, nonché di modificare le sopraestese conclusioni e di formulare tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, che dovessero rivelarsi necessarie e/o opportune in relazione alle difese che controparte vorrà svolgere.”.
8. , e rimanevano contumaci. Parte_3 CP_7 CP_8
9. Con sentenza n. 873, pubblicata il 18.12.2020, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo (…) così provvede:
1) Dichiara inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti del Controparte_1
, i seguenti atti:
[...]
“A)atto stipulato in data 16/12/2014 in Napoli per notaio rep. 11255, col Persona_8 quale , sposato in regime di separazione dei beni con , ha Controparte_2 Parte_3 costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 cc per far fronte ai bisogni della propria famiglia, i seguenti diritti immobiliari: piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli al Vico
Donnaromita 3 piano 2°, in CF sez. POR al foglio 1 part. 2 sub 10; piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Epomeo 63 scala A piano 2° int. 6, in CF sez SOC al foglio 5 part. 434 sub 74;
B) atto stipulato in data 9/5/2017 in Napoli per notaio rep. 4397, col Persona_9 quale ha concesso a favore di una ipoteca di secondo Controparte_2 CP_13 grado formale e primo grado sostanziale sull'appartamento di Napoli, Vico Donnaromita 3 piano 2° in CF sez. POR al foglio 1 part. 2 sub 10;
C) atto del 5/8/2013 in Quarto per notaio rep. 12270 col quale Persona_10 CP_4
ha donato a sua moglie un piccolo fabbricato unifamiliare su tre livelli
[...] CP_5 sito in Quarto alla Via Raffaele Viviani 16 in CF al foglio 15 part. 862 sub 2;
D) atto stipulato il 18/1/2017 in Bacoli per notaio rep. 109147, col quale Persona_11
e sua moglie (coniugi in regime di separazione dei beni) CP_6 CP_7 hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 cc per far fronte ai bisogni della propria famiglia, i seguenti diritti immobiliari di proprietà comune (oltre ad un bene di proprietà esclusiva della , che qui non rileva): appartamento in Marano di Napoli alla CP_7
Via Pozzillo 14 piano 1° int. 3 in CF al foglio 3 part. 643 sub 4; appartamento in Marano di
Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 1° int. 4 in CF al foglio 3 part. 643 sub 5; appartamento in
Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 2° int. 5 in CF al foglio 3 part. 643 sub 6; appartamentino in Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 3° int. 7 in CF al foglio 3 part.
643 sub 8; autorimessa in Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano terra int. 2 in CF al foglio 3 part. 643 sub 3;
E) atto stipulato in data 18/1/2017 in Bacoli per notaio rep. 109145, col quale Persona_11
, unitamente a sua moglie per l'altra metà, ha alienato a CP_6 CP_7
la metà della proprietà di un appartamento sito in Marano di Napoli alla Via CP_8
Pozzillo 14 piano 2° int. 6, in CF al foglio 3 part. 643 sub 7;
F) atto stipulato in data 18/10/2013 in Napoli per notaio rep. 12308 col Persona_12 quale ha donato alla moglie ½ della proprietà di un Controparte_9 Controparte_10 appartamento sito in Napoli alla Via Nevio 102/F scala A piano rialzato int. 2, con annessi terrazzo e cantinola al piano seminterrato int. 2/A, in CF sez CHI foglio 25 part. 484 sub 27;
2) Ordina ai competenti Conservatori dei RR.II. di annotare la presente sentenza;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare al Fallimento attore le spese del giudizio, che liquida in € 700 per esborsi ed € 10000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
In motivazione deduceva:
- preliminarmente, che agli atti non si rinveniva alcuna autorizzazione del giudice delegato al fallimento a promuovere l'azione de qua, però del deposito di tale autorizzazione la cancelleria aveva dato attestazione e, inoltre, alcuna parte aveva sollevato contestazione in merito;
- che l'atto stipulato in data 16.12.2014 in Napoli per notaio , rep. 11255 Persona_8
(col quale , sposato in regime di separazione dei beni con – la Controparte_2 Parte_3 quale rimasta contumace -, aveva costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cc) era revocabile, sussistendone tutte le condizioni previste ex art 2901 cc, tale da ritenere superfluo valutare se si fosse trattato di atto simulato;
- che l'atto stipulato in data 9.5.2017 in Napoli per notaio , rep. 4397 Persona_9
Part (col quale aveva accettato da un mutuo pari ad euro Controparte_2 CP_3
204.000 da rimborsare con gli interessi corrispettivi in 216 rate mensili e concesso a favore della stessa un'ipoteca di secondo grado formale e primo grado sostanziale sull'appartamento di Napoli, Vico Donnarumma 3, piano 2, costituito in fondo patrimoniale) era anch'esso revocabile;
che l'atto di citazione non era nullo quanto alla determinazione della scientia DA, in quanto la curatela aveva indicato gli strumenti attraverso cui la banca avrebbe potuto conoscere il pregiudizio che la concessione della ipoteca poteva comportare ai creditori;
che la banca – operatore economico qualificato –, attraverso una visura presso la Camera di Commercio, avrebbe potuto conoscere gli incarichi ricoperti dall' nella società CP_2 fallita;
che, considerando che era una grande società, Controparte_1 CP_13 avrebbe potuto rendersi conto che la diminuzione della garanzia patrimoniale dell' CP_2 al solo appartamento di Via Epomeo avrebbe danneggiato le ragioni dei creditori in caso di esperimento di un'azione di responsabilità – e ciò tanto più di fronte ad un mutuo richiesto senza una effettiva motivazione, visto che il mutuo precedente contratto da con CP_2
di euro 200.000,00 risaliva a 14 anni prima ed era dunque verosimilmente quasi CP_14 completamente estinto, per cui si trattava di un'operazione la cui finalità non era chiara;
- che l'atto del 5.8.2013 in Quarto per notaio , rep. 12270, (col quale Persona_10 CP_4
aveva donato a sua moglie un piccolo fabbricato unifamiliare su tre
[...] CP_5 livelli sito in Quarto alla Via Raffaele Viviani n. 16 in CF al foglio 15, part. 862, sub. 2), era anch'esso revocabile - e quindi non necessario esaminare la domanda di accertamento della simulazione – dato l'VE DA arrecato dai convenuti e CP_4 CP_5 essendo emersa la titolarità di svariati immobili sussistente in capo agli stessi;
-l'atto stipulato il 18.1.2017 in Bacoli per notaio , rep. 109147 (col quale Persona_11
e sua moglie – coniugi in regime di separazione dei beni – CP_6 CP_7 avevano costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cc per fronteggiare i propri bisogni familiari, determinati diritti immobiliari – di cui indicati in atti - di proprietà comune, oltre ad un bene di proprietà esclusiva della ), andava revocato, atteso il pregiudizio arrecato CP_7
(e conosciuto) da parte del nei confronti della società attrice;
CP_6 - che l'atto parimenti stipulato in data 18.1.2017 in Bacoli per notaio , rep. Persona_11
109145 (col quale e sua moglie avevano alienato a CP_6 CP_7 CP_8
un appartamento sito in Marano di Napoli alla Via Pozzillo, 14, piano 2, int. 6, in CF
[...] al foglio 3, part. 643, sub. 7), anch'esso andava revocato (per il 50% ascrivibile in capo al
), trattandosi di atto di compravendita avutosi tra soggetti legati da un rapporto CP_6 parentale (i quali, oltretutto, titolari di appartamenti contigui), tale da ritenersi la CP_15
dell'operato del;
[...] CP_6
- che l'atto stipulato in data 18.10.2013 in Napoli per notaio , rep. 12308 Persona_12
(col quale aveva donato alla moglie ½ della proprietà di un Controparte_9 Controparte_10 appartamento sito in Napoli alla via Nevio 102/F scala A, piano rialzato int. 2, con annessi terrazzo e cantinola al piano seminterrato int. 2/A, in CF sez. CHI, foglio 25, part. 484 sub.
27), andava anch'esso revocato, atteso il depauperato patrimonio del debitore (a prescindere da quanto rappresentato dai convenuti, secondo i quali non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per la società attrice, perché l'acquisto avrebbe compensato la donazione) ed attesa la possibilità da parte della società fallita di poter agire in via esecutiva ex art. 170 cc, una volta dichiarata la donazione inopponibile alla predetta società.
Part 10. CHEBANCA! propone appello.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure si sia contraddetto, dal momento che, avendo ritenuto insussistente l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento a promuovere l'azione de qua (quale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), sia poi pervenuto – in base a circostanze meramente ipotetiche e non dimostrate - all'accoglimento della domanda attorea. Ragion per cui chiede la riforma della sentenza impugnata.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene l'atto introduttivo nullo ex artt. 163 e
164 cpc, data la genericità ed indeterminatezza connotante la domanda. In particolare, quanto argomentato dal Tribunale in merito alla destinazione della somma mutuata appare incoerente ed irrilevante ai fini dell'azione revocatoria, dal momento che il finanziamento sottoscritto dall' è stato richiesto per la chiusura di precedenti finanziamenti, ragion CP_2 per cui si ritiene insussistente uno dei presupposti occorrenti per esperire l'azione ex art
2901 cc, ovvero non risultando sussistente alcun valido rapporto di credito tra il predetto e la società fallita. Inoltre, anche la richiesta di declaratoria di simulazione risulta CP_2 infondata, attesa l'assenza di validi elementi probatori a sostegno. Con un terzo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che l'odierna appellante non potesse ignorare la situazione debitoria dell' , CP_2 dato il ruolo di amministratore della società fallita rivesto precedentemente. In base a ciò - secondo l'appellante - non può configurarsi alcuna conoscenza della potenziale esposizione debitoria dell' , né alcuna possibilità, in capo alla banca, di conoscere tale CP_2 situazione, attesa l'assenza di validi elementi probanti.
Così conclude:
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della impugnata sentenza, così giudicare: In via preliminare: accertare l'assenza di autorizzazione del Giudice Delegato e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione del . Nel merito: in riforma della sentenza n. 8723/2020 CP_1 del Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare valido ed efficace l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio (rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) del 9 maggio 2017, con Per_2 cui l'Avv. ha concesso in favore di S.p.a. ipoteca di secondo grado CP_2 CP_3 formale e di primo grado sostanziale sull'immobile di proprietà dell'Avv. , sito in CP_2
Napoli al Vico Donnaromita n. 3, e condannare il alla restituzione di ogni somma CP_1 eventualmente percepita in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi al pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.”.
11. Il si costituisce. Controparte_1
In particolare, dopo aver riproposto quanto già considerato in fatto e in diritto limitatamente Part alla posizione di e di deduce che: CP_2 CP_3
-il primo motivo di gravame non risulta fondato, dal momento che, anche nel caso di rilevata assenza di un documento necessario ai fini processuali, il tribunale avrebbe potuto ordinarne la produzione ex art. 182 cpc e non rigettare – in termini processuali - l'avanzata domanda. D'altronde, quanto censurato risulta infondato anche solo in base a quanto disposto dall'art 156, 1 co., cpc e, tuttavia, non può ritenersi configurato alcun difetto di legittimazione processuale del curatore, attesi gli emessi provvedimenti autorizzativi
(depositati dall'appellata in data 31.8.2018 al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e ridepositati in sede di appello) per ciascuna impugnativa da parte del giudice delegato alla procedura fallimentare;
-il secondo motivo d'appello, concernente la presunta nullità dell'atto di citazione (quale eccezione di mero stile già eccepita in prime cure) risulta infondato, in quanto l'atto era puntuale e dettagliato. Inoltre, in merito alla presunta contraddittoria argomentazione resa da parte del Tribunale in merito alla destinazione della somma mutuata, in base a quanto allegato già in prime cure concernente i fatti relativi alle operazioni bancarie effettuate dall' (come riportati dettagliatamente nella presente comparsa di costituzione e CP_2 risposta, pp. 28-29), non deriva alcuna prova da parte dell'appellante dell'effettivo scopo per il quale è stato richiesto il mutuo (rispetto al quale, nell'atto di accettazione di proposta contrattuale è risultato che solo una parte della somma mutuata fosse destinata ad estinguere il mutuo con ed un'altra parte fosse necessaria per l'acquisto di CP_16 un altro immobile) e, finanche, emerge che con tale motivo sono stati impiegati argomenti totalmente diversi rispetto a quanto rappresentato nella prima fase del giudizio. Ancora, si rappresenta l'inammissibilità delle rimostranze riguardanti le domande di simulazione, in quanto assorbite per espressa statuizione del giudice di prime cure;
- il terzo motivo di gravame - dopo aver brevemente rappresentato alcune considerazioni in merito alla consapevolezza sussistente in capo all'odierna appellante (ovvero in capo al terzo beneficiario della garanzia) del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del mutuatario – non risulta idoneo nel poter contestare quanto correttamente statuito dal tribunale in materia;
-l'avverso gravame risulta inammissibile sia ex art. 342 cpc, data la genericità connotante gli anzidetti motivi di gravame, e sia ex art. 348 bis, co.1, cpc, perché non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Così dedotto, conclude:
“V.- Stante tutto quanto premesso, il Controparte_17
(Trib. Napoli, n. 170/2013 - c.f. ), in persona dei suoi Curatori
[...] P.IVA_2
(Prof. Avv. Roberto Bocchini, Prof. Dott.ssa Stefania Esposito, Dott.ssa Monica Franzese), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Ed in ogni caso per l'accoglimento (oltre che delle istanze istruttorie) di tutte le conclusioni di merito relative alle domande azionate in primo grado, accolte dal Tribunale con sentenza in parte qua oggetto dell'avverso appello, così come estese in citazione e riportate supra, nel § 1.8. nonché da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado in data
14.10.2020 (§ 2.), e dunque perché, all'occorrenza all'esito di idonea CTU, I'Il.ma Corte adita voglia, nei confronti:
I. del SI. e di in persona del legale rapp.te p.t.: Controparte_2 CP_3 Pt_1
1. revocare e dichiarare inefficace nei confronti del attore ex art. 2901 cod. civ. CP_1
(ovvero, in subordine, per la sola ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art. 1414 cod. civ.)
l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio (rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) Per_2 del 9.5.2017, con cui l'Avv. ha concesso in favore di s.p.a. ipoteca di CP_2 CP_3 secondo grado formale e di primo grado sostanziale (poi iscritta presso
l in data 12.5.2017, reg. part. 1815, reg. gen. 12831), sull'immobile di CP_11 proprietà dell'Avv. , sito in Napoli al Vico Donnaromita n. 3, della consistenza CP_2 catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A/4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro 221,56;
2. per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo I.1.: (a) ordinare al competente
SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcitorio, con l'aggiunta degli accessori
(rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;”.
12. non si è costituito. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Benché l'appello risulti notificato correttamente all' – presso i procuratori costituti CP_2 per questo in primo grado -, questi non ha inteso costituirsi.
2.Il fallimento appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. In particolare:
- ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provata la legittimazione processuale del fallimento – quando, invece, non vi era prova, agli atti, dell'autorizzazione del giudice delegato;
- ha ribadito la già sollevata eccezione di nullità della citazione, evidenziando la indeterminatezza del contenuto dell'atto introduttivo;
- ha, infine, eccepito l'incongruenza della motivazione della sentenza di primo grado in merito alla sussistenza della scientia DA in capo alla banca, al momento della stipula del mutuo e della concessione, da parte dell' , della ipoteca. CP_2
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. La banca, con il primo motivo di appello, eccepisce la carenza di legittimazione processuale in capo al fallimento.
Contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella quale il tribunale deduce che “non si rinviene agli atti l'autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento a promuovere la presente azione, pur menzionata nell'indice del fascicolo di parte attrice, ma se è menzionata nell'indice il cancelliere deve averne presa visione, e del resto nessuno dei convenuti costituiti contesta che il GD abbia autorizzato l'azione nei propri confronti”.
Evidenzia che agli atti di causa il fallimento non aveva depositato alcuna autorizzazione rilasciata dal giudice delegato e che tale mancanza doveva essere rilevata, d'ufficio, dal giudice.
Il motivo di censura è infondato.
3.1. In ordine alla necessità della produzione, in giudizio, dell'autorizzazione ad introdurre un'azione giudiziaria, rilasciata dal giudice delegato, la giurisprudenza di legittimità, in plurime occasione, ha statuito che “la mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore, affinchè svolga attività processuale nell'interesse del fallimento, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, possibile anche mediante il conferimento dell'autorizzazione per il giudizio di appello, purchè l'inefficacia degli atti compiuti in precedenza dal curatore non sia stata già accertata e sanzionata dal giudice di primo grado”
(v. Cass. 14469/2005) e che “l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio
d'impugnazione” (v. Cass. 19087/2007).
Nella motivazione della sentenza n. 12947/2014 della Corte di cassazione si legge: “Giova ricordare, in via generale, che la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato si risolve in un difetto di legittimazione processuale del curatore, sanabile in ogni momento, con efficacia retroattiva anche per i precorsi gradi del giudizio (cfr. Cass. nn. 19087/07, 15939/07) e che, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 182, 2° comma c.p.c., il giudice che rilevi
l'esistenza di tale vizio ha l'obbligo (e non più la mera facoltà) di assegnare un termine perentorio per la sanatoria e non può emettere una pronuncia di rigetto in rito se non dopo che tale termine sia inutilmente decorso”.
In sintesi, l'autorizzazione del giudice delegato, ove mancante in primo grado, può essere prodotta anche in grado di appello, con efficacia sanante ex tunc, ex art. 182 cpc.
3.2. Va inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha anche statuito che “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.”
(Cass. 17062/2019).
Pertanto, è pienamente ammissibile la produzione in appello dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato.
3.3. Nella specie, agli atti di causa sono prodotte l'autorizzazione del giudice delegato ad agire, in revocatoria contro l , per la costituzione del fondo patrimoniale con la CP_2 moglie (datata 7.02.2018) e l'autorizzazione del giudice delegato, datata 17.06.2018, per agire con azione revocatoria ordinaria avverso l'atto per Notar dr. del Persona_9
9 maggio 2017 rep.4397 racc.3116 stipulato dai coniugi e con Parte_4 Parte_3 la società “ con cui era stato concesso dalla banca il mutuo e concessa, CP_3 Pt_1 da parte dell' . l'ipoteca per cui è causa (v. docc.
1.a.e 1.b. prodotti dal fallimento). CP_2
3.4. La produzione dei documenti in oggetto in grado di appello rende superfluo verificare se tali documenti fossero o meno stati già prodotti in primo grado, atteso l'effetto sanante della eventuale omissione che la produzione in appello provocherebbe.
4. La banca eccepisce la nullità della citazione di primo grado,
Premesso che il tribunale, a fronte della eccezione di nullità della citazione, non ha dato alcuna risposta, la banca evidenzia che l'atto introduttivo era affetto da indeterminatezza, in quanto non individuava sufficientemente gli elementi costitutivi della domanda di revocatoria e della domanda di simulazione.
L'eccezione é manifestamente infondata.
4.1. In via preliminare, si osserva che il tribunale - a differenza di quanto sostenuto dalla appellante - ha dato risposta alla eccezione di nullità della citazione. Infatti, a pg. 5 della sentenza di primo grado si legge: “Non è vero che l'atto di citazione, sul punto, sia nullo, come eccepito da in citazione, quanto alla scientia DA da parte del terzo, CP_13 si evidenzia che solo una minima parte del mutuo fu destinato ad estinguere un precedente mutuo concesso da , mentre la restante somma non era vincolata ad alcun CP_18 acquisto;
e che con delle semplici visure presso il Registro delle Imprese e CP_13 sul motore di ricerca Google avrebbe potuto accertare che l aveva ricoperto ruoli CP_2 di responsabilità in all'epoca già fallita, ed in altre omologhe società Controparte_1 partecipate della regione Campania o da altri enti pubblici”.
4.2. Sempre preliminarmente, va osservato che la banca, con il motivo di gravame in esame, benchè contesti la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto, alla fine censuri il contenuto della sentenza di primo grado, evidenziando come questa abbia malamente motivato in ordine agli elementi costitutivi della azione di revocatoria (esistenza de credito;
destinazione delle somme concesse a mutuo;
scientia DA in capo alla banca).
E' evidente che la contestazione della motivazione della sentenza di primo grado nulla ha a che vedere con la nullità dell'atto di citazione.
4.3. In ogni caso, si osserva che l'art. 164 cpc commina la sanzione processuale della nullità alla citazione in cui sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda o nell'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti fondanti la domanda (causa petendi).
Tale sanzione processuale ha lo scopo di consentire che la controparte possa compiutamente esercitare il suo diritto di difesa e che il giudice possa pronunciarsi con piena cognizione dei fatti di causa.
4.4. Nella specie, la banca, nel corso del giudizio, ha pienamente spiegato le sue difese nel merito, dando così mostra di avere perfettamente inteso il contenuto della domanda formulata dal fallimento ed i fatti su cui la domanda di revocatoria si fondava.
D'altra parte, la citazione indicava con sufficiente precisione: l'atto fatto segno della domanda di revocatoria;
il pregiudizio provocato al fallimento ed ai creditori dall'iscrizione della ipoteca;
il credito (risarcitorio) a tutela del quale la domanda di revocatoria stata era introdotta.
5. Per completezza, si analizza l'eccepita carenza, in capo al fallimento, di un credito quale elemento costituivo della domanda di revocatoria – benché tale eccezione appaia assai generica (“ ribadisce quindi quanto già contestato in primo grado per cui è CP_3 evidente che in questo caso difetta in particolar modo il primo dei presupposti che occorrono per esperire l'azione revocatoria cioè la sussistenza di un valido rapporto di credito fra il SI.
e la società fallita, che avrebbe dovuto essere pregiudicato dall'ipoteca in CP_2 contestazione”) e logicamente scollegata dalle argomentazioni addotte dalla banca, relative unicamente alla destinazione del finanziamento, quindi al rapporto tra e la banca CP_2
(v. pg. 7 dell'atto di appello).
L'eccezione in esame è infondata.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (v. Cass. 10548/2025; 28141/2023, 5746/2022) purché (in quest'ultimo caso) i fatti costitutivi del credito si siano già verificati (v. Cass.
27841/2024).
5.2. Nella specie, il fallimento ha posto a fondamento della domanda di revocatoria un credito risarcitorio vantato nei confronti dell' quale amministratore della società CP_2 fallita.
I fatti a fondamento della domanda risarcitoria (vale a dire, i comportamenti illeciti imputati agli amministratori) si erano, già da tempo, verificati al momento della declaratoria di fallimento della – dato che erano stati la concausa dell'avvenuto Controparte_1 dissesto.
Pertanto, nella specie il fallimento ha posto a fondamento della domanda di revocatoria seppure non un credito già accertato nel suo ammontare, una legittima aspettativa di credito.
6. La banca, con l'ultimo motivo di appello, contesta la motivazione addotta dal tribunale in merito alla sussistenza, in capo a della consapevolezza del CP_3 pregiudizio (scientia DA) causato ai creditori attraverso la concessione del mutuo nel maggio del 2017 e della conseguente iscrizione della ipoteca.
In particolare, contesta la insufficienza e la illogicità della seguente motivazione: “Però è vero che normalmente una banca è un soggetto qualificato, che deve procedere ad una visura presso la Camera di Commercio prima di concedere un mutuo, e che tramite una ricerca anagrafica avrebbe appurato che l era stato consigliere di amministrazione CP_2 di fallita quattro anni prima. Stante la possibilità che, a seguito del Controparte_1 fallimento di una società, l'ex membro del CdA possa subire un'azione di responsabilità; e considerato che era una grande società, avrebbe Controparte_1 CP_13 ben potuto rendersi conto che la diminuzione della garanzia patrimoniale dell' al CP_2 solo appartamento di Via Epomeo avrebbe danneggiato le ragioni dei creditori in caso di esperimento di un'azione di responsabilità – e ciò tanto più di fronte ad un mutuo richiesto senza una effettiva motivazione, visto che il mutuo precedente contratto da con CP_2
di € 200000 risaliva a 14 anni prima ed era dunque verosimilmente quasi CP_14 completamente estinto, per cui si trattava di un'operazione la cui finalità non era chiara.
Pertanto, anche questa domanda va accolta”.
L'appellante evidenzia che, al momento della concessione del mutuo, essa non aveva alcuna ragionevole possibilità di conoscere l'eventuale esposizione debitoria dell' CP_2
e, dunque, il conseguente potenziale pregiudizio che ai creditori (dell' ) avrebbe CP_2 potuto arrecare l'iscrizione della ipoteca sull'immobile (per altro, già inserito in un fondo patrimoniale).
Il motivo di appello non merita accoglimento.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 3676/2011; 7507/2007)
La prova della scientia DA in capo al terzo può essere comprovata anche a mezzo di presunzioni semplici (v. tra tante, Cass. 5359/2009; 16221/2019; 10928/2020). Ai sensi dell'art. 2729, primo comma, c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
6.2. Il fallimento - onerato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., della prova della scientia DA in capo alla banca, ha dedotto, quali elementi fondanti la prova presuntiva della consapevolezza, in capo alla el pregiudizio arrecato ai creditori, i seguenti fatti: CP_3
- la banca, attraverso una semplice ricerca su google e presso la Camera di commercio, avrebbe potuto accertare che l aveva ricoperto incarichi importanti di CP_2 amministrazione presso società di rilievo, compresa la e che la Controparte_1 [...] era stata dichiarata fallita con la sentenza 170/2013 del tribunale di Napoli: CP_1 pertanto, la banca avrebbe dovuto prevedere una possibile azione di responsabilità ai danni dell' ; CP_2
- l aveva accettato la proposta di mutuo entro il termine di 4 giorni, benché la CP_2 banca avesse concesso un termine di 60 giorni, il che attestava la fretta dell' CP_2 nell'imporre un vincolo sull'immobile (“Curiosamente, poi, nelle premesse dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del 9.5.2017 si legge che la proposta contrattuale presentata dalla Banca all'Avv. in data CP_2
5.5.2017, pur rimanendo «ferma per un periodo di 60 (sessanta) giorni, durante il quale essa
è vincolante per la e la Parte finanziata può accettarla in qualunque momento», è Pt_2 stata accettata dopo soli quattro giorni, con la precisazione che «la Parte finanziata ha uno specifico interesse a procedere alla stipula del presente Atto prima dello spirare del predetto termine, al quale pertanto dichiara espressamente di voler rinunciare». Lo “specifico interesse”, mancando (tanto più nell'immediato) qualsiasi reimpiego per l'acquisto di altro immobile, è (non può che essere) proprio la (re)iscrizione della ipoteca sull'appartamento di via Donnaromita, per un nuovo periodo di diciotto anni, “casualmente” pochi giorni prima che il provvedesse a notificare anche all'Avv. l'atto di diffida di cui al CP_1 CP_2 precedente § I.5.”);
- nel contratto di mutuo era previsto che l avrebbe trasmesso, entro il termine di CP_2
60 giorni, una copia dell'atto di acquisto dell'immobile, comprato contestualmente alla concessione de mutuo;
ma l non aveva mai comunicato alcuna copia di atto di CP_2 acquisto, atteso che non vi era stato alcun acquisto di immobile (“Estremamente significativa, al riguardo, è la circostanza che nel contratto di mutuo sottoscritto dall'Avv.
con all'art. 3, comma 6, lett. c), è scritto che la parte finanziata CP_2 CP_3 Pt_1 si obbliga a trasmettere alla banca entro i successivi 60 giorni, una “copia autentica dell'eventuale atto di compravendita dell'immobile stipulato contestualmente al presente atto”, e che prima della conclusione del mutuo la Banca ha messo a sua disposizione la guida “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici” (v. premesse dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del 9.5.2017).
Tuttavia, non risulta che l'Avv. abbia mai acquistato un altro immobile con CP_2
l'importo mutuato”;
-la banca aveva concesso un mutuo di euro 204.000,00, una parte del quale era destinato alla estinzione di un precedente mutuo, di cui una minima parte era rimasto ancora non estinto alla data del maggio 2017; la maggior parte della somma mutuata non risultava vincolata ad alcuna destinazione (“ ha concesso un mutuo all'Avv. CP_3 Pt_1
per ben 204.000 euro, nono-stante che solo una minima parte di quest'importo CP_2 fosse destinata all'estinzione del vecchio mutuo, contratto con (v. art. 7 Controparte_18 dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del
9.5.2017), e che la restante somma non fosse vincolata a nessun acquisto (di cui solo si ventilava genericamente la possibilità, mai del resto concretizzatasi)”.
6.3. Dagli atti emergono sufficienti elementi fattuali per supportare una prova presuntiva della esistenza della scientia DA in capo alla banca.
6.4. Seppure è vero che attraverso un visura su google non sarebbe potuto evincersi che, al momento delle concessione del mutuo e della iscrizione della ipoteca, a danno dell' risultavano debiti risarcitori legati allo svolgimento del suo incarico di CP_2 amministratore della sia dalla visura dei siti indicati da google, sia dalla Controparte_1 visura presso la Camera di Commercio, sarebbe potuto emergere che l era stato CP_2 amministratore della fino al 2010 e che questa società era stata Controparte_19 dichiarata fallita nel 2013.
Tale avvenimento avrebbe potuto ingenerare quanto meno un sospetto che in danno dell' , attesa la dimensione della società in questione, potevano essere intentate CP_2 azioni di responsabilità.
6.5. Evidentemente tale sospetto non è sufficiente a supportare la prova presuntiva di cui si tratta in questa sede. Però, va osservato che nel maggio del 2017 l chiedeva la concessione di un CP_2 mutuo per la somma di euro 204.000,00; nelle condizioni del mutuo era indicato che tale somma sarebbe stata utilizzata a) per la estinzione di un precedente mutuo, b) per l'acquisto di un immobile.
Invero, nel maggio del 2017, il precedente mutuo di euro 200.000 - concesso da -, CP_14 stipulato nel 2003, era in buona parte estinto: e tanto sarebbe stato assai facile da accertare per la banca, atteso che si tratta di un operato economico qualificato (è per altro fatto notorio lo scrupolo e l puntigliosità con cui le banche procedono ad accertamenti sulle condizioni finanziarie e debitorie dei soggetti richiedenti un mutuo).
Benché nel contratto di mutuo fosse previsto che l'utilizzazione di parte della somma sarebbe stata per l'acquisto di un immobile – tanto è vero che la banca si preoccupò di trasmettere all' un prospetto per l'acquisto di immobili – e che l'acquisto di tale CP_2 immobile sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla concessione del mutuo, la banca non pretese alcuna informazione in ordine a tale immobile e all'eventuale acquisto di questo.
Nel contratto di mutuo era, per altro, previsto che entro 60 giorni dall'acquisto, l CP_2 avrebbe dovuto tramettere all'istituto una copia dell'atto di acquisto;
tale comunicazione non si ha prova sia mai avvenuta, il che lascia intendere che la somma mutuata non fu utilizzata per l'acquisto di alcun immobile – circostanza per altro mai allegata dall' . CP_2
In assenza della prova della esistenza di una concreta ed attuale intenzione di acquistare un immobile, appare sospetta la fretta con cui l accettò le condizioni del mutuo. CP_2
Mentre la banca aveva concesso un termine di 60 giorni per l'accettazione, l ne CP_2 impiegò solo 4 per l'accettazione, benché, come visto, non vi fosse alle viste alcun imminente acquisto di immobili e non vi fosse alcuna impellenza per l'estinzione del precedente mutuo, pendente da circa 14 anni – ed estinto, poi, nel giugno del 2017.
6.6. Gli elementi evidenziati - insieme alla circostanza facilmente conoscibile dell'avvenuto fallimento della e del ruolo ricoperto dall' nella amministrazione Controparte_1 CP_2 di tale ente - noti e comunque ragionevolmente percepibili, con normale diligenza, anche dalla banca, avrebbero dovuto mettere in allerta l'istituto bancario in ordine allo scopo fondante la richiesta del mutuo e, di conseguenza, gli effetti negativi che l'iscrizione della ipoteca poteva comportare ai potenziali creditori dell' . CP_2
Dato che, come detto, la scientia DA consiste non solo nella conoscenza, ma anche nella ragionevole conoscibilità del pregiudizio che potrebbe derivare dall'atto dispositivo del debitore in danno dei creditori (attuali o futuri), deve concludersi che la banca avrebbe potuto, allo stato dei fatti, avere un ragionevole sospetto sulle intenzioni dell' e dei CP_2 rischi per i potenziali creditori, derivanti dalla iscrizione ipotecaria.
6.7. Pertanto, il motivo di appello esaminato va rigettato.
7. Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi le cause di revocatoria hanno un valore determinato in ragione dell'ammontare del credito a tutela del quale vengo introdotte.
Nella specie, non si ha contezza dell'entità del credito risarcitorio vantato dal fallimento nei confronti dell' , atteso che non è stato quantificato;
pertanto, il valore della presente CP_2 controversia è indeterminabile.
9.1. Le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 hanno un valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia.
Considerando la potenziale entità del credito risarcitorio - derivante da comportamenti che hanno, in ipotesi, comportato il fallimento della - appare congruo fare Controparte_1 applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore è compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
10. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da E, per l'effetto conferma la sentenza del CP_3 Pt_1 tribunale di Napoli n. 8723, pubblicata il 18.12.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del CP_3 Pt_1
in euro 7.158,50 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2823 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte (già ) (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cantoni, Maria
Luisa Sarullo e Claudio De Feo, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei suoi curatori, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Rascio, in virtù di procura in atti
Appellata
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Appellato contumace FATTI DI CAUSA
1. Il Fallimento della conveniva in giudizio, innanzi al tribunale Controparte_1
Part di Napoli, , , , , Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , e . CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
Deduceva che:
-in data 28.7.2000, veniva costituita – allo scopo di provvedere alla gestione dei servizi comunali, ed in particolare a quelli relativi all'igiene urbana - come società per azioni mista con prevalente partecipazione del socio pubblico Comune di Quarto;
-difatti, con convenzione del 27.4.2001 (n. rep. 2677) e successiva convenzione del
24.3.2003 (n. rep. 3177), le venivano affidati svariati servizi municipali (es. di igiene urbana per la durata di dieci anni, di raccolta differenziata, lettura, manutenzione, sostituzione, rimozione e sigillatura misuratori idrici etc.);
-in data 17.12.2012 veniva deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria della stessa;
-in data 13.6.2013, avanzava auto ricorso di fallimento, tale da essere dichiarata fallita con sentenza n. 170 del tribunale di Napoli;
-attesi gli svariati danni arrecatele da parte degli amministratori (convenuti e non) e dei sindaci della predetta società, li intimava – entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida - al pagamento di una somma risarcitoria pari a non meno di euro 11.882.479,70;
-rilevato il mancato riscontro da parte dei soggetti intimati, il giudice fallimentare autorizzava all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti corresponsabili del dissesto (ovvero, ex art. 2847 cc nei confronti del Comune di Quarto ed ex art. 146 L. Fall. verso l'organo gestorio e il collegio sindacale);
-riservatasi di agire separatamente in giudizio per le predette tutele risarcitorie, si limitava ad agire nei confronti dei suindicati convenuti affinchè venisse dichiarata la nullità/efficacia degli atti dispositivi compiuti da questi ultimi in pregiudizio – quali consapevoli - delle ragioni creditorie preesistenti in capo alla società fallita (come da analitica rappresentazione in atti con relativa suddivisione in specifici paragrafi, da pag. 6 a 30).
Ciò dedotto, la società attrice così concludeva:
“I. i SIg.ri e sentano: Controparte_2 Parte_3
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ. l'atto per Notaio (rep. n. 11655, racc. n. Per_1 6485) del 16.12.2014, trascritto presso l'Ufficio di Napoli 1 in data 7.01.2015 (ai nn.
159 R.P. e 198 R.G.), con il quale l'Avv. , con la moglie in regime di CP_2 Parte_3 separazione dei beni, ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato
a far fronte ai bisogni della famiglia, in cui sono confluiti gli unici immobili in piena ed esclusiva proprietà dell'Avv. , ovvero due appartamenti siti in Napoli, il primo al CP_2
Vico Donnaromita n. 3, e precisamente: appartamento al piano secondo, della consistenza catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A 4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro 221,56; il secondo alla via dell'Epomeo n. 63, e preci-samente: appartamento posto al secondo piano della scala A, interno 6, della consistenza di 5 vani catastali, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Soc, al foglio 5, particella 434 sub. 74, zona cens. 5, categoria
A/2, classe 8, vani 5 R.C. Euro 1.020,00;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo I.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali degli immobili in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del loro controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarci-torio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
II. il SI. e in persona del legale rapp.te p.t., sentano: Controparte_2 CP_3 Pt_1
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio Per_2
(rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) del 9.5.2017, con cui l'Avv. ha concesso in favore CP_2 di s.p.a. ipoteca di secondo grado formale e di primo grado sostanziale (poi CP_3 iscritta presso l in data 12.5.2017, reg. part. 1815, reg. gen. 12831), CP_11 sull'immobile di proprietà dell'Avv. , sito in Napoli al Vico Donnaromita n. 3, della CP_2 consistenza catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli,
Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A/4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro
221,56;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo II.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito- rio, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
III. i SIg.ri e IT ER sentano: Controparte_4
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per Notaio (rep. n. 12.270, racc. n. Per_3
5.243) del 5.8.2013, trascritto in data 7.8.2013 (Ufficio Napoli 2, nn. 34623 R.G. e
26923 R.P.), con cui il Dott. ha donato alla moglie SI.ra in regime di CP_4 CP_5 separazione dei beni, la piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in
Quarto alla via Raffaele Viviani n. 16: piccolo fabbricato unifamiliare su tre livelli - composto da piano terra e primo piano, adibiti ad abitazione, della superficie complessiva di circa 160 mg, e piano sottostrada, adibito a cantina - per complessivi dieci vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Quarto, al fol, 15, particella 862, sub 2, cat. A/7, R.C. €
929,62;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo III.1.: (a) ordi- nare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito- rio, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;
IV. i SIg.ri , e sentano:
1. dichiarare CP_6 CP_7 CP_8 assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per notaio del 18.1.2017 (rep. PE
109.147, racc. 23.630), trascritto presso in data 30.1.2017 (reg. part. CP_11
38314, reg. gen. 4692), con il quale il Dott. ha costituito con la moglie CP_6 CP_7 , in regime di comunione legale, un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c.,
[...] destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, in cui sono confluiti i diritti immobiliari di entrambi (comproprietà per quote ciascuna pari a 1/2) sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel comune di Marano di Napoli alla via Pozzillo n.14, e precisamente: a) appartamento posto al primo piano, distinto dal numero interno 3, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di
Napoli al foglio 3, particella 643, sub 4, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mg. 106, superficie catastale totale escluse aree scoperte mg. 99, R.C. € 369,27; b) appartamento posto al primo piano, distinto dal numero interno 4, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 5, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq.103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 96, R.C. € 369,27; c) appartamento posto al secondo piano, distinto dal numero interno 5, della consistenza di 5,5 vani catastali;
riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 6, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq. 104, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 97, R.C. € 369,27; d) appartamentino posto al terzo piano, distinto dal numero interno 7, della consistenza di 2 vani catastali, con annessa porzione di terrazzo a livello di pertinenza esclusiva;
riportato nel catasto fabbricati del comune di
Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 8, categoria A/3 classe 2, superficie catastale totale mq. 48, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 35, R.C. € 134,28; e) autorimessa posta al piano terra, distinta dal numero interno 2, della superficie di circa mg.
86, riportata nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 3, categoria C/6 classe 1, R.C. € 213,19. E ciò per l'intero atto ovvero in subordine nella sola parte in cui il Dott. , per la sua quota indivisa pari alla metà, costituisce CP_6 in fondo patrimoniale la piena proprietà dei beni testé individuati;
2. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ. perché non voluto ovvero perché dissimulante donazione (o negozio misto) stipulata(o) senza la partecipazione di testimoni;
ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del attore ex art. 2901 cod. civ. l'atto per notaio CP_1 PE del 18.1.2017 (rep. 109.145, racc. 23.628), trascritto in data 16.2.2017 (Ufficio Napoli 2, nn.
7397 R.G. e 5953 R.P.), con il quale i coniugi e hanno alienato alla SI.ra CP_6 CP_7 un appartamento di loro (com)proprietà, per quote ciascuna pari a 1/2, sito nel CP_8 comune di Marano di Napoli (Na), alla via Pozzillo n. 14, posto al secondo piano, distinto dal numero interno 6, della consistenza di 5,5 vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del comune di Marano di Napoli al foglio 3, particella 643, sub 7, categoria A/3 classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 103, superficie catastale totale escluse aree scoperte mg. 96, R.C. € 369,27. E ciò per l'intero ovvero in subordine nella sola parte in cui il Dott. , per la sua quota indivisa pari alla metà, vende e trasferisce alla CP_6
SI.ra la piena proprietà del bene dinanzi individuato;
CP_8
3. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui ai capi IV.
1. e IV.2:
(a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sen- tenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali degli immobili in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del loro controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcitorio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014.
V. i SIg.ri e sentano: Controparte_9 Controparte_10
1. dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art.
1414 cod. civ.; ed in subordine revocare e dichiarare inefficace nei confronti del CP_1 attore ex art. 2901 cod. civ., l'atto per Notaio del 18.10.2013 (гер. Per_5
12308, racc. 7575), trascritto presso 1 in data 28.10.2013 (reg. part. CP_11
22548, reg. gen. 30293), con cui il Dott. ha donato alla moglie la CP_9 Controparte_10 propria quota di proprietà (pari ad ½) sull'appartamento sito in Napoli, alla via Nevio n. 102/F, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli, in ditta " Controparte_12
", sezione CHI, foglio 25, particella 484, subalterno 27, piano 1-S1, interno 2, scala
[...]
A, zona censuaria 10, categoria A/2, classe 8, vani 7, R.C. € 1.988,36;
2. per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di cui al capo V.1.: (a) ordinare al competente SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcito-rio, con
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi
IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014. Ai sensi dell'art.
13, d.p.r. n. 115/2002 (considerato che "nell'azione revocatoria, il valore della causa deve essere determinato non già sulla base dell'atto impugnato, bensi sulla base del -credito per cui si agisce in revocazione": Cass., 5.3.1988, n. 2307; 6.12.1986, n. 7250) si dichiara che il valore della presente controversia è allo stato indeterminabile, sicché il contributo unificato da versare è pari a € 518,00.”.
2. Si costituiva . Controparte_4
Deduceva che:
-in via preliminare, l'atto introduttivo era nullo, in quanto carente degli indispensabili requisiti formali, essendo presenti solo pretestuose mere aspettative di fatto;
-la società attrice non aveva provato alcuna titolarità di diritto per poter agire in giudizio;
-quanto avanzato risultava infondato, dal momento che – risultando proprietario di svariate unità immobiliari (come dettagliatamente indicate in atti) – non aveva sottratto alcunchè alla garanzia generica del presunto creditore (dal quale non era stata mai avanzata alcuna pretesa creditoria), risultandone incrementato il proprio patrimonio immobiliare, a riprova della ignoranza del paventato pregiudizio rappresentato (come da provato acquisto dell'immobile sito in Gaeta (LT) alla via Della Brescia n. 20);
-la domanda di simulazione assoluta e/o relativa risultava improponibile, rilevata l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio allegato dall'attrice, essendosi quest'ultima limitata ad esporre in via generica la relativa simulazione (prova della totale inconsapevolezza del presunto patito pregiudizio derivante dall'atto per Notaio del 19.02.1980, rep. 51570, Per_6 nonché dal permesso a costruire n. 63 del 26.9.2013, in quanto unità immobiliare acquisita per usucapione);
-la domanda di restituzione e risarcimento risultava inammissibile.
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva: Controparte_4
“Da quanto esposto consegue che, quanto domandato ed eccepito dall'attore non merita accoglimento alcuno per cui la domanda attrice è inammissibile ed improponibile, e per questo va rigettata per essere infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione all'Avv. Giovanni Murano per fatto e facendo anticipo.”.
3. Si costituiva . CP_5
Deduceva che:
-in via preliminare, l'avanzata azione revocatoria risultava non ammissibile, in quanto carente dei previsti requisiti ex art. 2901 cc., ovvero dell'VE DA (in quanto trattavasi di unità immobiliari acquistate dal coniuge prive di trascrizioni Controparte_4 pregiudizievoli e libere da pegni, ipoteche e pignoramenti immobiliari), del c.d. consilium UD (in quanto trattavasi di immobili acquistati dal proprio coniuge Controparte_4 durante il matrimonio, come il suindicato immobile sito in Gaeta (LT) e l'immobile sito in
Quarto (NA) alla via Raffaele Viviani n. 16, oggetto di donazione per atto del Notaio ) Per_3
e della scientia UD (in quanto totale inconsapevolezza in merito a quanto lamentato da parte attrice);
-in merito alla domanda di simulazione relativa e alla domanda di restituzione e risarcimento, andava eccepito quanto già rappresentato dal coniuge , atteso di non Controparte_4 aver contribuito ad arrecare alcun pregiudizio in favore del creditore, ma esclusivamente incrementato il patrimonio immobiliare della propria famiglia, tale da giungere alle medesime conclusioni.
4. Si costituiva . Controparte_2
Deduceva che:
-non poteva sopprimersi la strumentalità dell'azione revocatoria alla relativa realizzazione del credito, attesa la mancata e necessaria correlazione tra credito preteso e relativa revoca avutasi nel caso de quo;
-data la natura del costituito fondo patrimoniale, non potevano non ritenersi applicate le disposizioni di cui agli artt. 170,171 cc, tale da ritenersi inammissibile la revoca del predetto fondo senza alcuna prova di avutasi consapevolezza di presunta frode. Inoltre, in merito alla concessione di ipoteca volontaria, trattavasi di una semplice operazione economica.
-non vi era alcuna sussistenza di fumus boni iuris.
Ebbene, concludeva per l'improcedibilità, inammissibilità o infondatezza Controparte_2 della domanda proposta, con vittoria di spese.
5. Si costituiva . CP_6
Deduceva che:
-l'azione di simulazione ex art. 1414 cc spiegata in via principale per la nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 18.01.2017 (rep. 109.147, racc. 23.630), con il quale aveva PE costituito con la moglie , in regime di comunione legale, un fondo CP_7 patrimoniale ex art. 167 cc, risultava infondata, data l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio;
-l'azione revocatoria ex art. 2091 cc esperita solo in via subordinata per la nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 18.01.2017 (rep. 109.147, racc. 23.630), con il PE quale aveva costituito con la moglie in regime di comunione legale un fondo CP_7 patrimoniale ex art. 167 cc, risultava illegittima, non sussistendo un valido rapporto di credito tra la società attrice e il convenuto , in quanto in capo a quest'ultimo non CP_6 riscontrante alcun valido documento attestante la propria presunta corresponsabilità nella determinazione di danni arrecati alla società fallita. Difatti, la predisposizione di bilanci di esercizio (avvenuta nell'anno 2008), le delibere comunali nn. 23/24 (avutesi in data
15.4.2009) e le presunte cause di scioglimento della società – secondo il convenuto - risultavano realizzati successivamente al periodo in cui il rivestiva il ruolo di CP_6 consigliere di amministrazione, ovvero a decorrere dal 20.4.2007. Inoltre, risultava anche insussistente la cd. scientia DA, quale necessario elemento soggettivo per il legittimo esperimento della suindicata azione (ulteriore prova derivante dai riportati atti dispositivi oggetto di causa stipulati solo in data 18.1.2017);
-l'azione di simulazione ex art. 1414 c.c. avanzata in via principale per la nullità e/o inefficacia dell'atto per notaio del 18.1.2017 (rep.109.145, racc. 23.628), con il quale PE il aveva alienato - insieme alla comproprietaria -, a CP_6 CP_7 CP_8 un appartamento sito in Marano di Napoli alla via Pozzillo, n. 14, risultava infondata, in quanto priva di valido supporto probatorio, ritenuto il prezzo di vendita congruo (e non irrisorio) regolarmente pagato e menzionato nel rispettivo atto;
-l'azione revocatoria ex art. 2901 cc avanzata solo in via subordinata per l'inefficacia dell'atto per notaio del 18.1.2017 (rep.109.145, racc. 23.628), con il quale i coniugi PE CP_6
e avevano alienato a un appartamento sito in Marano di Napoli alla CP_7 CP_8 via Pozzillo, n. 14, risultava anch'essa illegittima, in quanto carente dei necessari previsti presupposti sostanziali.
Ciò dedotto, così concludeva:
“• rigettare le domande formulate dal ivi attore nei confronti del dott. CP_1 [...]
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate e comunque del tutto prive di CP_6 supporto probatorio;
• condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, con attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori che espressamente si dichiarano antistatari;
”.
6. Si costituiva pa. CP_3
Deduceva che: -sussisteva la nullità, ex artt. 163 e 164 cpc, dell'atto di citazione, in quanto le domande di declaratoria di simulazione e dell'azione revocatoria, risultavano infondate, perché carenti degli elementi di diritto fondanti la ragione della domanda e dei presupposti della medesima;
-stante il finanziamento erogato nel maggio del 2017 nei confronti di Controparte_2
(risultato, in base a generiche verifiche, cliente meritevole di credito) e a garanzia del quale era stata costituita ipoteca volontaria, si ritenevano insussistenti i presupposti per l'avanzata richiesta di revocatoria in ordine alla cancellazione della predetta ipoteca, dal momento che Part
non avrebbe potuto conoscere nulla in merito agli incarichi rivestiti CP_3 precedentemente dall' , comportanti eventuali responsabilità patrimoniali. CP_2
Part Ebbene, in base a quanto predetto, così concludeva: CP_3
“a) In via preliminare: dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza e genericità della domanda di dichiarazione di simulazione assoluta o relativa (e conseguente nullità e/o inefficacia ex art. 1414. c.c.) dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria per atto del Notaio rep. n.
4.397 Racc. n.
3.116 del 9 maggio Per_2
2017, iscritta in data 12 maggio 2017 e della subordinata domanda di revocatoria per le ragioni indicate. b) Nel merito: respingere le domande avversarie per illegittimità e infondatezza delle stesse. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
7. Si costituivano e . Controparte_9 Controparte_10
Deducevano che:
-le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei coniugi non erano supportate CP_9 da fatti e circostanze probanti la presunta nullità e/o inefficacia e/o simulazione del contratto di donazione sottoscritto dai medesimi in data 18.10.2013;
-da tale ultima data sino al 21.10.2013, il (la cui cessazione di nomina di CP_9 amministratore unico della ra datata 21.6.2012) impoverendo – a causa Controparte_1 di quanto donato alla moglie - il proprio patrimonio personale della quota pari ad ½ CP_10 dell'appartamento in Napoli, via Nevio 102/F, scala A, int. 2 ed al contempo incrementandolo
(per l'acquisto effettuato in via esclusiva) della piena proprietà di un altro appartamento in
Napoli, via Nevio 102/F, scala “B”, int.1, non dimostrava (come la stessa moglie ) CP_10 alcuna consapevolezza di arrecare un eventuale pregiudizio alla società attrice. Ragion per cui: non poteva trovare accoglimento l'avanzata azione revocatoria ex art. 2901 cc;
-attesa l'infondatezza connotante quanto preteso da parte attrice – la quale perfettamente consapevole dell'operato del e del carente elemento psicologico dell'esperita azione CP_9 ex art. 2901 cc in capo al predetto – si riteneva essersi tenuto un comportamento di mala fede in capo alla controparte, tale da riservarsi di formulare domanda ex art. 96 cpc;
-la società attrice aveva trascritto la domanda giudiziale sull'intero appartamento (acquistato in comune dai , derivandone una quota pari al 50% per acquisto fattone in Persona_7 via esclusiva in capo alla ) facente parte del fabbricato “B” di via Nevio, n. 102/F, CP_10
Napoli, posto al piano rialzato della scala A, int. 2, ragion per cui si riteneva trascritta la detta domanda anche sulla quota del 50% di titolarità esclusiva della . CP_10
Ebbene, alla luce di quanto dedotto, e , così concludevano: Controparte_9 Controparte_10
“a) in via principale, nel merito, respingere - in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate - le domande tutte ex adverso formulate nei loro confronti;
b) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie et art. 2 d. m. 10.3.2014, n. 55, IVA e CPA come per legge.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, nonché di modificare le sopraestese conclusioni e di formulare tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, che dovessero rivelarsi necessarie e/o opportune in relazione alle difese che controparte vorrà svolgere.”.
8. , e rimanevano contumaci. Parte_3 CP_7 CP_8
9. Con sentenza n. 873, pubblicata il 18.12.2020, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo (…) così provvede:
1) Dichiara inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti del Controparte_1
, i seguenti atti:
[...]
“A)atto stipulato in data 16/12/2014 in Napoli per notaio rep. 11255, col Persona_8 quale , sposato in regime di separazione dei beni con , ha Controparte_2 Parte_3 costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 cc per far fronte ai bisogni della propria famiglia, i seguenti diritti immobiliari: piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli al Vico
Donnaromita 3 piano 2°, in CF sez. POR al foglio 1 part. 2 sub 10; piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Epomeo 63 scala A piano 2° int. 6, in CF sez SOC al foglio 5 part. 434 sub 74;
B) atto stipulato in data 9/5/2017 in Napoli per notaio rep. 4397, col Persona_9 quale ha concesso a favore di una ipoteca di secondo Controparte_2 CP_13 grado formale e primo grado sostanziale sull'appartamento di Napoli, Vico Donnaromita 3 piano 2° in CF sez. POR al foglio 1 part. 2 sub 10;
C) atto del 5/8/2013 in Quarto per notaio rep. 12270 col quale Persona_10 CP_4
ha donato a sua moglie un piccolo fabbricato unifamiliare su tre livelli
[...] CP_5 sito in Quarto alla Via Raffaele Viviani 16 in CF al foglio 15 part. 862 sub 2;
D) atto stipulato il 18/1/2017 in Bacoli per notaio rep. 109147, col quale Persona_11
e sua moglie (coniugi in regime di separazione dei beni) CP_6 CP_7 hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 cc per far fronte ai bisogni della propria famiglia, i seguenti diritti immobiliari di proprietà comune (oltre ad un bene di proprietà esclusiva della , che qui non rileva): appartamento in Marano di Napoli alla CP_7
Via Pozzillo 14 piano 1° int. 3 in CF al foglio 3 part. 643 sub 4; appartamento in Marano di
Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 1° int. 4 in CF al foglio 3 part. 643 sub 5; appartamento in
Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 2° int. 5 in CF al foglio 3 part. 643 sub 6; appartamentino in Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano 3° int. 7 in CF al foglio 3 part.
643 sub 8; autorimessa in Marano di Napoli alla Via Pozzillo 14 piano terra int. 2 in CF al foglio 3 part. 643 sub 3;
E) atto stipulato in data 18/1/2017 in Bacoli per notaio rep. 109145, col quale Persona_11
, unitamente a sua moglie per l'altra metà, ha alienato a CP_6 CP_7
la metà della proprietà di un appartamento sito in Marano di Napoli alla Via CP_8
Pozzillo 14 piano 2° int. 6, in CF al foglio 3 part. 643 sub 7;
F) atto stipulato in data 18/10/2013 in Napoli per notaio rep. 12308 col Persona_12 quale ha donato alla moglie ½ della proprietà di un Controparte_9 Controparte_10 appartamento sito in Napoli alla Via Nevio 102/F scala A piano rialzato int. 2, con annessi terrazzo e cantinola al piano seminterrato int. 2/A, in CF sez CHI foglio 25 part. 484 sub 27;
2) Ordina ai competenti Conservatori dei RR.II. di annotare la presente sentenza;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare al Fallimento attore le spese del giudizio, che liquida in € 700 per esborsi ed € 10000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
In motivazione deduceva:
- preliminarmente, che agli atti non si rinveniva alcuna autorizzazione del giudice delegato al fallimento a promuovere l'azione de qua, però del deposito di tale autorizzazione la cancelleria aveva dato attestazione e, inoltre, alcuna parte aveva sollevato contestazione in merito;
- che l'atto stipulato in data 16.12.2014 in Napoli per notaio , rep. 11255 Persona_8
(col quale , sposato in regime di separazione dei beni con – la Controparte_2 Parte_3 quale rimasta contumace -, aveva costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cc) era revocabile, sussistendone tutte le condizioni previste ex art 2901 cc, tale da ritenere superfluo valutare se si fosse trattato di atto simulato;
- che l'atto stipulato in data 9.5.2017 in Napoli per notaio , rep. 4397 Persona_9
Part (col quale aveva accettato da un mutuo pari ad euro Controparte_2 CP_3
204.000 da rimborsare con gli interessi corrispettivi in 216 rate mensili e concesso a favore della stessa un'ipoteca di secondo grado formale e primo grado sostanziale sull'appartamento di Napoli, Vico Donnarumma 3, piano 2, costituito in fondo patrimoniale) era anch'esso revocabile;
che l'atto di citazione non era nullo quanto alla determinazione della scientia DA, in quanto la curatela aveva indicato gli strumenti attraverso cui la banca avrebbe potuto conoscere il pregiudizio che la concessione della ipoteca poteva comportare ai creditori;
che la banca – operatore economico qualificato –, attraverso una visura presso la Camera di Commercio, avrebbe potuto conoscere gli incarichi ricoperti dall' nella società CP_2 fallita;
che, considerando che era una grande società, Controparte_1 CP_13 avrebbe potuto rendersi conto che la diminuzione della garanzia patrimoniale dell' CP_2 al solo appartamento di Via Epomeo avrebbe danneggiato le ragioni dei creditori in caso di esperimento di un'azione di responsabilità – e ciò tanto più di fronte ad un mutuo richiesto senza una effettiva motivazione, visto che il mutuo precedente contratto da con CP_2
di euro 200.000,00 risaliva a 14 anni prima ed era dunque verosimilmente quasi CP_14 completamente estinto, per cui si trattava di un'operazione la cui finalità non era chiara;
- che l'atto del 5.8.2013 in Quarto per notaio , rep. 12270, (col quale Persona_10 CP_4
aveva donato a sua moglie un piccolo fabbricato unifamiliare su tre
[...] CP_5 livelli sito in Quarto alla Via Raffaele Viviani n. 16 in CF al foglio 15, part. 862, sub. 2), era anch'esso revocabile - e quindi non necessario esaminare la domanda di accertamento della simulazione – dato l'VE DA arrecato dai convenuti e CP_4 CP_5 essendo emersa la titolarità di svariati immobili sussistente in capo agli stessi;
-l'atto stipulato il 18.1.2017 in Bacoli per notaio , rep. 109147 (col quale Persona_11
e sua moglie – coniugi in regime di separazione dei beni – CP_6 CP_7 avevano costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cc per fronteggiare i propri bisogni familiari, determinati diritti immobiliari – di cui indicati in atti - di proprietà comune, oltre ad un bene di proprietà esclusiva della ), andava revocato, atteso il pregiudizio arrecato CP_7
(e conosciuto) da parte del nei confronti della società attrice;
CP_6 - che l'atto parimenti stipulato in data 18.1.2017 in Bacoli per notaio , rep. Persona_11
109145 (col quale e sua moglie avevano alienato a CP_6 CP_7 CP_8
un appartamento sito in Marano di Napoli alla Via Pozzillo, 14, piano 2, int. 6, in CF
[...] al foglio 3, part. 643, sub. 7), anch'esso andava revocato (per il 50% ascrivibile in capo al
), trattandosi di atto di compravendita avutosi tra soggetti legati da un rapporto CP_6 parentale (i quali, oltretutto, titolari di appartamenti contigui), tale da ritenersi la CP_15
dell'operato del;
[...] CP_6
- che l'atto stipulato in data 18.10.2013 in Napoli per notaio , rep. 12308 Persona_12
(col quale aveva donato alla moglie ½ della proprietà di un Controparte_9 Controparte_10 appartamento sito in Napoli alla via Nevio 102/F scala A, piano rialzato int. 2, con annessi terrazzo e cantinola al piano seminterrato int. 2/A, in CF sez. CHI, foglio 25, part. 484 sub.
27), andava anch'esso revocato, atteso il depauperato patrimonio del debitore (a prescindere da quanto rappresentato dai convenuti, secondo i quali non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per la società attrice, perché l'acquisto avrebbe compensato la donazione) ed attesa la possibilità da parte della società fallita di poter agire in via esecutiva ex art. 170 cc, una volta dichiarata la donazione inopponibile alla predetta società.
Part 10. CHEBANCA! propone appello.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure si sia contraddetto, dal momento che, avendo ritenuto insussistente l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento a promuovere l'azione de qua (quale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), sia poi pervenuto – in base a circostanze meramente ipotetiche e non dimostrate - all'accoglimento della domanda attorea. Ragion per cui chiede la riforma della sentenza impugnata.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene l'atto introduttivo nullo ex artt. 163 e
164 cpc, data la genericità ed indeterminatezza connotante la domanda. In particolare, quanto argomentato dal Tribunale in merito alla destinazione della somma mutuata appare incoerente ed irrilevante ai fini dell'azione revocatoria, dal momento che il finanziamento sottoscritto dall' è stato richiesto per la chiusura di precedenti finanziamenti, ragion CP_2 per cui si ritiene insussistente uno dei presupposti occorrenti per esperire l'azione ex art
2901 cc, ovvero non risultando sussistente alcun valido rapporto di credito tra il predetto e la società fallita. Inoltre, anche la richiesta di declaratoria di simulazione risulta CP_2 infondata, attesa l'assenza di validi elementi probatori a sostegno. Con un terzo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che l'odierna appellante non potesse ignorare la situazione debitoria dell' , CP_2 dato il ruolo di amministratore della società fallita rivesto precedentemente. In base a ciò - secondo l'appellante - non può configurarsi alcuna conoscenza della potenziale esposizione debitoria dell' , né alcuna possibilità, in capo alla banca, di conoscere tale CP_2 situazione, attesa l'assenza di validi elementi probanti.
Così conclude:
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della impugnata sentenza, così giudicare: In via preliminare: accertare l'assenza di autorizzazione del Giudice Delegato e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione del . Nel merito: in riforma della sentenza n. 8723/2020 CP_1 del Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare valido ed efficace l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio (rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) del 9 maggio 2017, con Per_2 cui l'Avv. ha concesso in favore di S.p.a. ipoteca di secondo grado CP_2 CP_3 formale e di primo grado sostanziale sull'immobile di proprietà dell'Avv. , sito in CP_2
Napoli al Vico Donnaromita n. 3, e condannare il alla restituzione di ogni somma CP_1 eventualmente percepita in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi al pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.”.
11. Il si costituisce. Controparte_1
In particolare, dopo aver riproposto quanto già considerato in fatto e in diritto limitatamente Part alla posizione di e di deduce che: CP_2 CP_3
-il primo motivo di gravame non risulta fondato, dal momento che, anche nel caso di rilevata assenza di un documento necessario ai fini processuali, il tribunale avrebbe potuto ordinarne la produzione ex art. 182 cpc e non rigettare – in termini processuali - l'avanzata domanda. D'altronde, quanto censurato risulta infondato anche solo in base a quanto disposto dall'art 156, 1 co., cpc e, tuttavia, non può ritenersi configurato alcun difetto di legittimazione processuale del curatore, attesi gli emessi provvedimenti autorizzativi
(depositati dall'appellata in data 31.8.2018 al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e ridepositati in sede di appello) per ciascuna impugnativa da parte del giudice delegato alla procedura fallimentare;
-il secondo motivo d'appello, concernente la presunta nullità dell'atto di citazione (quale eccezione di mero stile già eccepita in prime cure) risulta infondato, in quanto l'atto era puntuale e dettagliato. Inoltre, in merito alla presunta contraddittoria argomentazione resa da parte del Tribunale in merito alla destinazione della somma mutuata, in base a quanto allegato già in prime cure concernente i fatti relativi alle operazioni bancarie effettuate dall' (come riportati dettagliatamente nella presente comparsa di costituzione e CP_2 risposta, pp. 28-29), non deriva alcuna prova da parte dell'appellante dell'effettivo scopo per il quale è stato richiesto il mutuo (rispetto al quale, nell'atto di accettazione di proposta contrattuale è risultato che solo una parte della somma mutuata fosse destinata ad estinguere il mutuo con ed un'altra parte fosse necessaria per l'acquisto di CP_16 un altro immobile) e, finanche, emerge che con tale motivo sono stati impiegati argomenti totalmente diversi rispetto a quanto rappresentato nella prima fase del giudizio. Ancora, si rappresenta l'inammissibilità delle rimostranze riguardanti le domande di simulazione, in quanto assorbite per espressa statuizione del giudice di prime cure;
- il terzo motivo di gravame - dopo aver brevemente rappresentato alcune considerazioni in merito alla consapevolezza sussistente in capo all'odierna appellante (ovvero in capo al terzo beneficiario della garanzia) del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del mutuatario – non risulta idoneo nel poter contestare quanto correttamente statuito dal tribunale in materia;
-l'avverso gravame risulta inammissibile sia ex art. 342 cpc, data la genericità connotante gli anzidetti motivi di gravame, e sia ex art. 348 bis, co.1, cpc, perché non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Così dedotto, conclude:
“V.- Stante tutto quanto premesso, il Controparte_17
(Trib. Napoli, n. 170/2013 - c.f. ), in persona dei suoi Curatori
[...] P.IVA_2
(Prof. Avv. Roberto Bocchini, Prof. Dott.ssa Stefania Esposito, Dott.ssa Monica Franzese), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Ed in ogni caso per l'accoglimento (oltre che delle istanze istruttorie) di tutte le conclusioni di merito relative alle domande azionate in primo grado, accolte dal Tribunale con sentenza in parte qua oggetto dell'avverso appello, così come estese in citazione e riportate supra, nel § 1.8. nonché da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado in data
14.10.2020 (§ 2.), e dunque perché, all'occorrenza all'esito di idonea CTU, I'Il.ma Corte adita voglia, nei confronti:
I. del SI. e di in persona del legale rapp.te p.t.: Controparte_2 CP_3 Pt_1
1. revocare e dichiarare inefficace nei confronti del attore ex art. 2901 cod. civ. CP_1
(ovvero, in subordine, per la sola ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare assolutamente o relativamente simulato, dunque nullo e/o inefficace ex art. 1414 cod. civ.)
l'atto di costituzione di ipoteca volontaria per Notaio (rep. n. 4.397, racc. n. 3.116) Per_2 del 9.5.2017, con cui l'Avv. ha concesso in favore di s.p.a. ipoteca di CP_2 CP_3 secondo grado formale e di primo grado sostanziale (poi iscritta presso
l in data 12.5.2017, reg. part. 1815, reg. gen. 12831), sull'immobile di CP_11 proprietà dell'Avv. , sito in Napoli al Vico Donnaromita n. 3, della consistenza CP_2 catastale di 6,5 vani, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Por, al foglio 1, particella 2 sub 10, zona cens. 13, cat. A/4, cl 1, vani 6,5, R.C. Euro 221,56;
2. per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo I.1.: (a) ordinare al competente
SI. Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con totale esonero da ogni responsabilità al riguardo;
(b) per l'ipotesi che successivi atti di disposizione, come pure altre ragioni, precludano la restituzione e/o comunque il recupero integrali dell'immobile in questione, condannarsi i convenuti al pagamento del suo controvalore (da determinarsi a mezzo di idonea CTU), anche a titolo risarcitorio, con l'aggiunta degli accessori
(rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
(c) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario previsto dall'art. 2, d.m. n. 55/2014;”.
12. non si è costituito. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Benché l'appello risulti notificato correttamente all' – presso i procuratori costituti CP_2 per questo in primo grado -, questi non ha inteso costituirsi.
2.Il fallimento appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. In particolare:
- ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provata la legittimazione processuale del fallimento – quando, invece, non vi era prova, agli atti, dell'autorizzazione del giudice delegato;
- ha ribadito la già sollevata eccezione di nullità della citazione, evidenziando la indeterminatezza del contenuto dell'atto introduttivo;
- ha, infine, eccepito l'incongruenza della motivazione della sentenza di primo grado in merito alla sussistenza della scientia DA in capo alla banca, al momento della stipula del mutuo e della concessione, da parte dell' , della ipoteca. CP_2
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. La banca, con il primo motivo di appello, eccepisce la carenza di legittimazione processuale in capo al fallimento.
Contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella quale il tribunale deduce che “non si rinviene agli atti l'autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento a promuovere la presente azione, pur menzionata nell'indice del fascicolo di parte attrice, ma se è menzionata nell'indice il cancelliere deve averne presa visione, e del resto nessuno dei convenuti costituiti contesta che il GD abbia autorizzato l'azione nei propri confronti”.
Evidenzia che agli atti di causa il fallimento non aveva depositato alcuna autorizzazione rilasciata dal giudice delegato e che tale mancanza doveva essere rilevata, d'ufficio, dal giudice.
Il motivo di censura è infondato.
3.1. In ordine alla necessità della produzione, in giudizio, dell'autorizzazione ad introdurre un'azione giudiziaria, rilasciata dal giudice delegato, la giurisprudenza di legittimità, in plurime occasione, ha statuito che “la mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore, affinchè svolga attività processuale nell'interesse del fallimento, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, possibile anche mediante il conferimento dell'autorizzazione per il giudizio di appello, purchè l'inefficacia degli atti compiuti in precedenza dal curatore non sia stata già accertata e sanzionata dal giudice di primo grado”
(v. Cass. 14469/2005) e che “l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio
d'impugnazione” (v. Cass. 19087/2007).
Nella motivazione della sentenza n. 12947/2014 della Corte di cassazione si legge: “Giova ricordare, in via generale, che la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato si risolve in un difetto di legittimazione processuale del curatore, sanabile in ogni momento, con efficacia retroattiva anche per i precorsi gradi del giudizio (cfr. Cass. nn. 19087/07, 15939/07) e che, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 182, 2° comma c.p.c., il giudice che rilevi
l'esistenza di tale vizio ha l'obbligo (e non più la mera facoltà) di assegnare un termine perentorio per la sanatoria e non può emettere una pronuncia di rigetto in rito se non dopo che tale termine sia inutilmente decorso”.
In sintesi, l'autorizzazione del giudice delegato, ove mancante in primo grado, può essere prodotta anche in grado di appello, con efficacia sanante ex tunc, ex art. 182 cpc.
3.2. Va inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha anche statuito che “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.”
(Cass. 17062/2019).
Pertanto, è pienamente ammissibile la produzione in appello dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato.
3.3. Nella specie, agli atti di causa sono prodotte l'autorizzazione del giudice delegato ad agire, in revocatoria contro l , per la costituzione del fondo patrimoniale con la CP_2 moglie (datata 7.02.2018) e l'autorizzazione del giudice delegato, datata 17.06.2018, per agire con azione revocatoria ordinaria avverso l'atto per Notar dr. del Persona_9
9 maggio 2017 rep.4397 racc.3116 stipulato dai coniugi e con Parte_4 Parte_3 la società “ con cui era stato concesso dalla banca il mutuo e concessa, CP_3 Pt_1 da parte dell' . l'ipoteca per cui è causa (v. docc.
1.a.e 1.b. prodotti dal fallimento). CP_2
3.4. La produzione dei documenti in oggetto in grado di appello rende superfluo verificare se tali documenti fossero o meno stati già prodotti in primo grado, atteso l'effetto sanante della eventuale omissione che la produzione in appello provocherebbe.
4. La banca eccepisce la nullità della citazione di primo grado,
Premesso che il tribunale, a fronte della eccezione di nullità della citazione, non ha dato alcuna risposta, la banca evidenzia che l'atto introduttivo era affetto da indeterminatezza, in quanto non individuava sufficientemente gli elementi costitutivi della domanda di revocatoria e della domanda di simulazione.
L'eccezione é manifestamente infondata.
4.1. In via preliminare, si osserva che il tribunale - a differenza di quanto sostenuto dalla appellante - ha dato risposta alla eccezione di nullità della citazione. Infatti, a pg. 5 della sentenza di primo grado si legge: “Non è vero che l'atto di citazione, sul punto, sia nullo, come eccepito da in citazione, quanto alla scientia DA da parte del terzo, CP_13 si evidenzia che solo una minima parte del mutuo fu destinato ad estinguere un precedente mutuo concesso da , mentre la restante somma non era vincolata ad alcun CP_18 acquisto;
e che con delle semplici visure presso il Registro delle Imprese e CP_13 sul motore di ricerca Google avrebbe potuto accertare che l aveva ricoperto ruoli CP_2 di responsabilità in all'epoca già fallita, ed in altre omologhe società Controparte_1 partecipate della regione Campania o da altri enti pubblici”.
4.2. Sempre preliminarmente, va osservato che la banca, con il motivo di gravame in esame, benchè contesti la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto, alla fine censuri il contenuto della sentenza di primo grado, evidenziando come questa abbia malamente motivato in ordine agli elementi costitutivi della azione di revocatoria (esistenza de credito;
destinazione delle somme concesse a mutuo;
scientia DA in capo alla banca).
E' evidente che la contestazione della motivazione della sentenza di primo grado nulla ha a che vedere con la nullità dell'atto di citazione.
4.3. In ogni caso, si osserva che l'art. 164 cpc commina la sanzione processuale della nullità alla citazione in cui sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda o nell'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti fondanti la domanda (causa petendi).
Tale sanzione processuale ha lo scopo di consentire che la controparte possa compiutamente esercitare il suo diritto di difesa e che il giudice possa pronunciarsi con piena cognizione dei fatti di causa.
4.4. Nella specie, la banca, nel corso del giudizio, ha pienamente spiegato le sue difese nel merito, dando così mostra di avere perfettamente inteso il contenuto della domanda formulata dal fallimento ed i fatti su cui la domanda di revocatoria si fondava.
D'altra parte, la citazione indicava con sufficiente precisione: l'atto fatto segno della domanda di revocatoria;
il pregiudizio provocato al fallimento ed ai creditori dall'iscrizione della ipoteca;
il credito (risarcitorio) a tutela del quale la domanda di revocatoria stata era introdotta.
5. Per completezza, si analizza l'eccepita carenza, in capo al fallimento, di un credito quale elemento costituivo della domanda di revocatoria – benché tale eccezione appaia assai generica (“ ribadisce quindi quanto già contestato in primo grado per cui è CP_3 evidente che in questo caso difetta in particolar modo il primo dei presupposti che occorrono per esperire l'azione revocatoria cioè la sussistenza di un valido rapporto di credito fra il SI.
e la società fallita, che avrebbe dovuto essere pregiudicato dall'ipoteca in CP_2 contestazione”) e logicamente scollegata dalle argomentazioni addotte dalla banca, relative unicamente alla destinazione del finanziamento, quindi al rapporto tra e la banca CP_2
(v. pg. 7 dell'atto di appello).
L'eccezione in esame è infondata.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (v. Cass. 10548/2025; 28141/2023, 5746/2022) purché (in quest'ultimo caso) i fatti costitutivi del credito si siano già verificati (v. Cass.
27841/2024).
5.2. Nella specie, il fallimento ha posto a fondamento della domanda di revocatoria un credito risarcitorio vantato nei confronti dell' quale amministratore della società CP_2 fallita.
I fatti a fondamento della domanda risarcitoria (vale a dire, i comportamenti illeciti imputati agli amministratori) si erano, già da tempo, verificati al momento della declaratoria di fallimento della – dato che erano stati la concausa dell'avvenuto Controparte_1 dissesto.
Pertanto, nella specie il fallimento ha posto a fondamento della domanda di revocatoria seppure non un credito già accertato nel suo ammontare, una legittima aspettativa di credito.
6. La banca, con l'ultimo motivo di appello, contesta la motivazione addotta dal tribunale in merito alla sussistenza, in capo a della consapevolezza del CP_3 pregiudizio (scientia DA) causato ai creditori attraverso la concessione del mutuo nel maggio del 2017 e della conseguente iscrizione della ipoteca.
In particolare, contesta la insufficienza e la illogicità della seguente motivazione: “Però è vero che normalmente una banca è un soggetto qualificato, che deve procedere ad una visura presso la Camera di Commercio prima di concedere un mutuo, e che tramite una ricerca anagrafica avrebbe appurato che l era stato consigliere di amministrazione CP_2 di fallita quattro anni prima. Stante la possibilità che, a seguito del Controparte_1 fallimento di una società, l'ex membro del CdA possa subire un'azione di responsabilità; e considerato che era una grande società, avrebbe Controparte_1 CP_13 ben potuto rendersi conto che la diminuzione della garanzia patrimoniale dell' al CP_2 solo appartamento di Via Epomeo avrebbe danneggiato le ragioni dei creditori in caso di esperimento di un'azione di responsabilità – e ciò tanto più di fronte ad un mutuo richiesto senza una effettiva motivazione, visto che il mutuo precedente contratto da con CP_2
di € 200000 risaliva a 14 anni prima ed era dunque verosimilmente quasi CP_14 completamente estinto, per cui si trattava di un'operazione la cui finalità non era chiara.
Pertanto, anche questa domanda va accolta”.
L'appellante evidenzia che, al momento della concessione del mutuo, essa non aveva alcuna ragionevole possibilità di conoscere l'eventuale esposizione debitoria dell' CP_2
e, dunque, il conseguente potenziale pregiudizio che ai creditori (dell' ) avrebbe CP_2 potuto arrecare l'iscrizione della ipoteca sull'immobile (per altro, già inserito in un fondo patrimoniale).
Il motivo di appello non merita accoglimento.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 3676/2011; 7507/2007)
La prova della scientia DA in capo al terzo può essere comprovata anche a mezzo di presunzioni semplici (v. tra tante, Cass. 5359/2009; 16221/2019; 10928/2020). Ai sensi dell'art. 2729, primo comma, c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
6.2. Il fallimento - onerato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., della prova della scientia DA in capo alla banca, ha dedotto, quali elementi fondanti la prova presuntiva della consapevolezza, in capo alla el pregiudizio arrecato ai creditori, i seguenti fatti: CP_3
- la banca, attraverso una semplice ricerca su google e presso la Camera di commercio, avrebbe potuto accertare che l aveva ricoperto incarichi importanti di CP_2 amministrazione presso società di rilievo, compresa la e che la Controparte_1 [...] era stata dichiarata fallita con la sentenza 170/2013 del tribunale di Napoli: CP_1 pertanto, la banca avrebbe dovuto prevedere una possibile azione di responsabilità ai danni dell' ; CP_2
- l aveva accettato la proposta di mutuo entro il termine di 4 giorni, benché la CP_2 banca avesse concesso un termine di 60 giorni, il che attestava la fretta dell' CP_2 nell'imporre un vincolo sull'immobile (“Curiosamente, poi, nelle premesse dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del 9.5.2017 si legge che la proposta contrattuale presentata dalla Banca all'Avv. in data CP_2
5.5.2017, pur rimanendo «ferma per un periodo di 60 (sessanta) giorni, durante il quale essa
è vincolante per la e la Parte finanziata può accettarla in qualunque momento», è Pt_2 stata accettata dopo soli quattro giorni, con la precisazione che «la Parte finanziata ha uno specifico interesse a procedere alla stipula del presente Atto prima dello spirare del predetto termine, al quale pertanto dichiara espressamente di voler rinunciare». Lo “specifico interesse”, mancando (tanto più nell'immediato) qualsiasi reimpiego per l'acquisto di altro immobile, è (non può che essere) proprio la (re)iscrizione della ipoteca sull'appartamento di via Donnaromita, per un nuovo periodo di diciotto anni, “casualmente” pochi giorni prima che il provvedesse a notificare anche all'Avv. l'atto di diffida di cui al CP_1 CP_2 precedente § I.5.”);
- nel contratto di mutuo era previsto che l avrebbe trasmesso, entro il termine di CP_2
60 giorni, una copia dell'atto di acquisto dell'immobile, comprato contestualmente alla concessione de mutuo;
ma l non aveva mai comunicato alcuna copia di atto di CP_2 acquisto, atteso che non vi era stato alcun acquisto di immobile (“Estremamente significativa, al riguardo, è la circostanza che nel contratto di mutuo sottoscritto dall'Avv.
con all'art. 3, comma 6, lett. c), è scritto che la parte finanziata CP_2 CP_3 Pt_1 si obbliga a trasmettere alla banca entro i successivi 60 giorni, una “copia autentica dell'eventuale atto di compravendita dell'immobile stipulato contestualmente al presente atto”, e che prima della conclusione del mutuo la Banca ha messo a sua disposizione la guida “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici” (v. premesse dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del 9.5.2017).
Tuttavia, non risulta che l'Avv. abbia mai acquistato un altro immobile con CP_2
l'importo mutuato”;
-la banca aveva concesso un mutuo di euro 204.000,00, una parte del quale era destinato alla estinzione di un precedente mutuo, di cui una minima parte era rimasto ancora non estinto alla data del maggio 2017; la maggior parte della somma mutuata non risultava vincolata ad alcuna destinazione (“ ha concesso un mutuo all'Avv. CP_3 Pt_1
per ben 204.000 euro, nono-stante che solo una minima parte di quest'importo CP_2 fosse destinata all'estinzione del vecchio mutuo, contratto con (v. art. 7 Controparte_18 dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del
9.5.2017), e che la restante somma non fosse vincolata a nessun acquisto (di cui solo si ventilava genericamente la possibilità, mai del resto concretizzatasi)”.
6.3. Dagli atti emergono sufficienti elementi fattuali per supportare una prova presuntiva della esistenza della scientia DA in capo alla banca.
6.4. Seppure è vero che attraverso un visura su google non sarebbe potuto evincersi che, al momento delle concessione del mutuo e della iscrizione della ipoteca, a danno dell' risultavano debiti risarcitori legati allo svolgimento del suo incarico di CP_2 amministratore della sia dalla visura dei siti indicati da google, sia dalla Controparte_1 visura presso la Camera di Commercio, sarebbe potuto emergere che l era stato CP_2 amministratore della fino al 2010 e che questa società era stata Controparte_19 dichiarata fallita nel 2013.
Tale avvenimento avrebbe potuto ingenerare quanto meno un sospetto che in danno dell' , attesa la dimensione della società in questione, potevano essere intentate CP_2 azioni di responsabilità.
6.5. Evidentemente tale sospetto non è sufficiente a supportare la prova presuntiva di cui si tratta in questa sede. Però, va osservato che nel maggio del 2017 l chiedeva la concessione di un CP_2 mutuo per la somma di euro 204.000,00; nelle condizioni del mutuo era indicato che tale somma sarebbe stata utilizzata a) per la estinzione di un precedente mutuo, b) per l'acquisto di un immobile.
Invero, nel maggio del 2017, il precedente mutuo di euro 200.000 - concesso da -, CP_14 stipulato nel 2003, era in buona parte estinto: e tanto sarebbe stato assai facile da accertare per la banca, atteso che si tratta di un operato economico qualificato (è per altro fatto notorio lo scrupolo e l puntigliosità con cui le banche procedono ad accertamenti sulle condizioni finanziarie e debitorie dei soggetti richiedenti un mutuo).
Benché nel contratto di mutuo fosse previsto che l'utilizzazione di parte della somma sarebbe stata per l'acquisto di un immobile – tanto è vero che la banca si preoccupò di trasmettere all' un prospetto per l'acquisto di immobili – e che l'acquisto di tale CP_2 immobile sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla concessione del mutuo, la banca non pretese alcuna informazione in ordine a tale immobile e all'eventuale acquisto di questo.
Nel contratto di mutuo era, per altro, previsto che entro 60 giorni dall'acquisto, l CP_2 avrebbe dovuto tramettere all'istituto una copia dell'atto di acquisto;
tale comunicazione non si ha prova sia mai avvenuta, il che lascia intendere che la somma mutuata non fu utilizzata per l'acquisto di alcun immobile – circostanza per altro mai allegata dall' . CP_2
In assenza della prova della esistenza di una concreta ed attuale intenzione di acquistare un immobile, appare sospetta la fretta con cui l accettò le condizioni del mutuo. CP_2
Mentre la banca aveva concesso un termine di 60 giorni per l'accettazione, l ne CP_2 impiegò solo 4 per l'accettazione, benché, come visto, non vi fosse alle viste alcun imminente acquisto di immobili e non vi fosse alcuna impellenza per l'estinzione del precedente mutuo, pendente da circa 14 anni – ed estinto, poi, nel giugno del 2017.
6.6. Gli elementi evidenziati - insieme alla circostanza facilmente conoscibile dell'avvenuto fallimento della e del ruolo ricoperto dall' nella amministrazione Controparte_1 CP_2 di tale ente - noti e comunque ragionevolmente percepibili, con normale diligenza, anche dalla banca, avrebbero dovuto mettere in allerta l'istituto bancario in ordine allo scopo fondante la richiesta del mutuo e, di conseguenza, gli effetti negativi che l'iscrizione della ipoteca poteva comportare ai potenziali creditori dell' . CP_2
Dato che, come detto, la scientia DA consiste non solo nella conoscenza, ma anche nella ragionevole conoscibilità del pregiudizio che potrebbe derivare dall'atto dispositivo del debitore in danno dei creditori (attuali o futuri), deve concludersi che la banca avrebbe potuto, allo stato dei fatti, avere un ragionevole sospetto sulle intenzioni dell' e dei CP_2 rischi per i potenziali creditori, derivanti dalla iscrizione ipotecaria.
6.7. Pertanto, il motivo di appello esaminato va rigettato.
7. Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi le cause di revocatoria hanno un valore determinato in ragione dell'ammontare del credito a tutela del quale vengo introdotte.
Nella specie, non si ha contezza dell'entità del credito risarcitorio vantato dal fallimento nei confronti dell' , atteso che non è stato quantificato;
pertanto, il valore della presente CP_2 controversia è indeterminabile.
9.1. Le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 hanno un valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia.
Considerando la potenziale entità del credito risarcitorio - derivante da comportamenti che hanno, in ipotesi, comportato il fallimento della - appare congruo fare Controparte_1 applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore è compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
10. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da E, per l'effetto conferma la sentenza del CP_3 Pt_1 tribunale di Napoli n. 8723, pubblicata il 18.12.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del CP_3 Pt_1
in euro 7.158,50 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini