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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott. Luca Pruneti Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. R.G. 3342/2024 avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione reso in data 11.11.2024, nel procedimento n. 501/2024 R.G.E., tra le parti:
C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 dell'Avv. Rossella Loverre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Francia, n.
68, giusta procura allegata al reclamo
RECLAMANTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Fontani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Empoli, Via Emilio Bardini, n. 48, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
e
C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte_3
Conclusioni delle parti
Reclamante:
“Chiede che l'adito Collegio Voglia accogliere il reclamo e, conseguentemente: - revocare
l'ordinanza in data 11/11/2024, del Giudice dell'Esecuzione dott.ssa De Durante, Tribunale di Pisa, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del Giudizio RG n. 501/2024 Tribunale di Pisa e, per l'effetto, - rimettere la causa in termini e le parti davanti al Giudice dell'Esecuzione, affinché quest'ultimo fissi il termine per l'introduzione del giudizio di merito e/o assegnare termine per
l'introduzione del giudizio di merito;
- con vittoria di spese”.
: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale di Pisa, nel procedimento per reclamo rubricato con numero RG 3342/2024 contro l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, emessa ex art. 624/3 cpc, nel processo esecutivo di crediti presso terzi numero RG 501/2024: 1) in tesi respingere il reclamo e confermare in ogni sua parte l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo oggetto di reclamo;
2) in ipotesi accertare che il “termine di legge” assegnato dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata in data 13/09/2024 è quello di cui all'art. 669 octies comma 1 o comma 2 cpc, da ridurre della metà a 30 giorni;
per l'effetto dichiarare comunque la parte reclamante decaduta dal proporre il giudizio di merito non avendolo rispettato;
con conseguente reiezione del reclamo e conferma della pronuncia ex art. 624/3 cpc di estinzione del processo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
*****
Con ricorso del 25.11.2024, la reclamante ha chiesto la riforma dell'ordinanza in data 11.11.2024, resa nel procedimento n. 501/2024 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, a causa dell'omessa introduzione del giudizio di merito nel termine indicato nell'ordinanza emessa in data 13.09.2024, con la quale il G.E. ha accolto l'istanza di sospensiva, assegnando, per l'introduzione del giudizio di merito, “termine di legge, ridotto della metà”.
A fondamento della richiesta ha allegato l'erroneità del provvedimento di estinzione, per avere il G.E. dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo, su istanza del debitore esecutato, nonostante la pendenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito. In particolare, nel caso di specie, non avendo il G.E. indicato un termine per l'introduzione della fase di merito, il termine non poteva dirsi ancora spirato alla data dell'estinzione della procedura esecutiva, dal momento che le parti avrebbero potuto presentare istanza ex art. 289 c.p.c. almeno sino al 13.12.2024.
Si è costituito l'esecutato, resistendo al ricorso e rilevando che il termine di legge indicato dal G.E. nell'ordinanza del 13.09.2024 è da individuare in quello previsto dall'art. 669 octies c.p.c. (60 giorni), ridotto della metà, per cui il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto entro la data del
13.10.2024. Ha, quindi, concluso per l'infondatezza e il rigetto del reclamo.
Con decreto in data 29.11.2024 è stata fissata l'udienza del 22.01.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate nei termini da entrambe le parti.
*****
Oggetto di reclamo è l'ordinanza in data 11.11.2024, con la quale il Giudice delle Esecuzioni mobiliari, su istanza del debitore esecutato, ha dichiarato estinto il procedimento (501/2024 R.G.E.) per inattività del creditore procedente, che a seguito dell'ordinanza in data 13.9.2024, con cui era stata disposta la sospensione dell'esecuzione, non avrebbe introdotto il giudizio di merito nei termini nella stessa ordinanza assegnati.
L'impugnativa merita l'accoglimento.
La quaestio attiene, a ben vedere, all'interpretazione dell'ordinanza in data 13.9.2024, che all'esito della positiva delibazione sull'istanza di sospensiva, testualmente “assegna termine di legge, ridotto della metà, per l'introduzione del giudizio di merito”.
Il riprodotto sintagma non può intendersi, come pretenderebbe parte reclamata, nel senso di un richiamo al termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., siccome non pertinente. Può invece ritenersi che, in virtù dell'oscurità del testo, il G.E. abbia sostanzialmente omesso di fissare un termine, con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 289 c.p.c., come sostenuto dalla reclamante;
del resto, non vi è univocità, anche in ragione della sedes materiae, per identificare il termine di legge, da dimidiare, per l'introduzione (recte la prosecuzione) del giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione dispiegata. Né soccorre, in tal senso, la dizione dell'art. 616 c.p.c., che fa riferimento a termini a comparire dimezzati.
In definitiva, nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza di estinzione (e ancor prima, al momento dell'istanza di Santucci) il termine, siccome inesistente, non era spirato.
Per quanto esposto, l'ordinanza di estinzione è revocata, con consequenziale reviviscenza del processo esecutivo. Deve altresì essere fissato nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La particolarità delle questioni di rito alla base della decisione giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, per il residuo liquidate come in dispositivo tenuto conto della concreta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il reclamo, e per l'effetto dispone la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 501/2024, con ogni consequenziale effetto sul pignoramento;
- assegna il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- condanna al rimborso, in favore di parte reclamante, di metà delle spese di Controparte_1 lite, liquidate per l'intero in € 800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Luca Pruneti dott. Giuseppe Laghezza
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott. Luca Pruneti Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. R.G. 3342/2024 avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione reso in data 11.11.2024, nel procedimento n. 501/2024 R.G.E., tra le parti:
C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 dell'Avv. Rossella Loverre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Francia, n.
68, giusta procura allegata al reclamo
RECLAMANTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Fontani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Empoli, Via Emilio Bardini, n. 48, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
e
C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte_3
Conclusioni delle parti
Reclamante:
“Chiede che l'adito Collegio Voglia accogliere il reclamo e, conseguentemente: - revocare
l'ordinanza in data 11/11/2024, del Giudice dell'Esecuzione dott.ssa De Durante, Tribunale di Pisa, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del Giudizio RG n. 501/2024 Tribunale di Pisa e, per l'effetto, - rimettere la causa in termini e le parti davanti al Giudice dell'Esecuzione, affinché quest'ultimo fissi il termine per l'introduzione del giudizio di merito e/o assegnare termine per
l'introduzione del giudizio di merito;
- con vittoria di spese”.
: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale di Pisa, nel procedimento per reclamo rubricato con numero RG 3342/2024 contro l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, emessa ex art. 624/3 cpc, nel processo esecutivo di crediti presso terzi numero RG 501/2024: 1) in tesi respingere il reclamo e confermare in ogni sua parte l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo oggetto di reclamo;
2) in ipotesi accertare che il “termine di legge” assegnato dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata in data 13/09/2024 è quello di cui all'art. 669 octies comma 1 o comma 2 cpc, da ridurre della metà a 30 giorni;
per l'effetto dichiarare comunque la parte reclamante decaduta dal proporre il giudizio di merito non avendolo rispettato;
con conseguente reiezione del reclamo e conferma della pronuncia ex art. 624/3 cpc di estinzione del processo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
*****
Con ricorso del 25.11.2024, la reclamante ha chiesto la riforma dell'ordinanza in data 11.11.2024, resa nel procedimento n. 501/2024 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, a causa dell'omessa introduzione del giudizio di merito nel termine indicato nell'ordinanza emessa in data 13.09.2024, con la quale il G.E. ha accolto l'istanza di sospensiva, assegnando, per l'introduzione del giudizio di merito, “termine di legge, ridotto della metà”.
A fondamento della richiesta ha allegato l'erroneità del provvedimento di estinzione, per avere il G.E. dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo, su istanza del debitore esecutato, nonostante la pendenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito. In particolare, nel caso di specie, non avendo il G.E. indicato un termine per l'introduzione della fase di merito, il termine non poteva dirsi ancora spirato alla data dell'estinzione della procedura esecutiva, dal momento che le parti avrebbero potuto presentare istanza ex art. 289 c.p.c. almeno sino al 13.12.2024.
Si è costituito l'esecutato, resistendo al ricorso e rilevando che il termine di legge indicato dal G.E. nell'ordinanza del 13.09.2024 è da individuare in quello previsto dall'art. 669 octies c.p.c. (60 giorni), ridotto della metà, per cui il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto entro la data del
13.10.2024. Ha, quindi, concluso per l'infondatezza e il rigetto del reclamo.
Con decreto in data 29.11.2024 è stata fissata l'udienza del 22.01.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate nei termini da entrambe le parti.
*****
Oggetto di reclamo è l'ordinanza in data 11.11.2024, con la quale il Giudice delle Esecuzioni mobiliari, su istanza del debitore esecutato, ha dichiarato estinto il procedimento (501/2024 R.G.E.) per inattività del creditore procedente, che a seguito dell'ordinanza in data 13.9.2024, con cui era stata disposta la sospensione dell'esecuzione, non avrebbe introdotto il giudizio di merito nei termini nella stessa ordinanza assegnati.
L'impugnativa merita l'accoglimento.
La quaestio attiene, a ben vedere, all'interpretazione dell'ordinanza in data 13.9.2024, che all'esito della positiva delibazione sull'istanza di sospensiva, testualmente “assegna termine di legge, ridotto della metà, per l'introduzione del giudizio di merito”.
Il riprodotto sintagma non può intendersi, come pretenderebbe parte reclamata, nel senso di un richiamo al termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., siccome non pertinente. Può invece ritenersi che, in virtù dell'oscurità del testo, il G.E. abbia sostanzialmente omesso di fissare un termine, con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 289 c.p.c., come sostenuto dalla reclamante;
del resto, non vi è univocità, anche in ragione della sedes materiae, per identificare il termine di legge, da dimidiare, per l'introduzione (recte la prosecuzione) del giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione dispiegata. Né soccorre, in tal senso, la dizione dell'art. 616 c.p.c., che fa riferimento a termini a comparire dimezzati.
In definitiva, nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza di estinzione (e ancor prima, al momento dell'istanza di Santucci) il termine, siccome inesistente, non era spirato.
Per quanto esposto, l'ordinanza di estinzione è revocata, con consequenziale reviviscenza del processo esecutivo. Deve altresì essere fissato nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La particolarità delle questioni di rito alla base della decisione giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, per il residuo liquidate come in dispositivo tenuto conto della concreta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il reclamo, e per l'effetto dispone la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 501/2024, con ogni consequenziale effetto sul pignoramento;
- assegna il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- condanna al rimborso, in favore di parte reclamante, di metà delle spese di Controparte_1 lite, liquidate per l'intero in € 800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Luca Pruneti dott. Giuseppe Laghezza
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.