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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto n. Parte_1 C.F._1
86/A presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Salis (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 3 aprile 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale Controparte_1
dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sassari in data 5 settembre 1998, in pagina 1 di 5 regime di separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune
(Anno 1998 N. 253 Parte II Serie A).
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (Sassari, 03.04.2002) e Per_1 [...]
(Sassari 02.06.2003), entrambe conviventi con la madre e studentesse presso l'Università di Per_2
Sassari, ha dedotto che dopo le nozze e un primo periodo sereno il rapporto tra i coniugi era stato caratterizzato da sempre maggiori incomprensioni, tali da far maturare l'intento di addivenire alla separazione già nel 2013, proposito poi abbandonato nella speranza di poter recuperare il rapporto e per evitare turbamenti alle figlie, allora molto piccole.
Posto che negli anni successivi era risultata evidente l'impossibilità assoluta di un riavvicinamento nella coppia, ha rappresentato di essere andato via di casa, dietro invito della coniuge, nell'aprile 2022, e di aver trovato una sistemazione dapprima presso i suoi genitori e poi presso l'immobile in cui è situato il suo studio, attualmente in fase di ristrutturazione al fine di potervi abitare.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di svolgere attività di commercialista in Sassari, di aver percepito un reddito imponibile netto mensile per € 1.726,67 nell'anno 2020, per € 1.817,17 nell'anno 2021 e per € 2.460,08 nell'anno d'imposta 2022, di essere proprietario dell'unità immobiliare dove è situato il suo studio a Sassari mentre, per contro, la resistente era impiegata come dipendente presso una società di Sassari, era proprietaria in via esclusiva della casa coniugale dove risiedeva con le figlie nonché comproprietaria con la sorella di un immobile e un magazzino/deposito ad Alghero e di un altro immobile con deposito/magazzino a Sassari, oggetto di stabile locazione.
Ha riferito di aver contribuito a pagare il 50% delle utenze domestiche della casa familiare, nonostante non vi abitasse più e di aver contribuito per il mantenimento delle figlie con un assegno di mantenimento pari a € 800,00 mensili nonché con il pagamento integrale delle spese universitarie.
Ha concluso chiedendo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie ed Pt_1 Per_1 Persona_2 nella misura di € 400,00 ciascuna e così per la complessiva somma di € 800,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese presso un conto loro intestato e/o su due conti separati intestati alle medesime sino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti.
3. I Sigg. Pt_1
e provvederanno nella misura del 50 % a tutte le spese di carattere
[...] Controparte_1 straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse di e sino a Per_1 Persona_2
quando le predette non saranno economicamente autosufficienti.
4. Con vittoria di spese ed onorario.”.
pagina 2 di 5 Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di separazione ma deducendo che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la crisi coniugale era stata determinata unilateralmente dal ricorrente che più volte, a partire dal 2013, aveva interrotto il rapporto coniugale per poi tornare sui suoi passi, fino al definitivo abbandono della casa coniugale nell'aprile 2022.
Sotto il profilo economico ha dichiarato di essere stata impiegata, con contratto a tempo indeterminato, presso la compagnia fino al 2005 e di aver lavorato dal 2006 al 2020 presso lo studio Controparte_2
professionale del marito come contabile, senza percepire mai alcun compenso nemmeno a titolo contributivo.
Ha riferito quindi di lavorare part time come impiegata e di percepire uno stipendio mensile di circa €
990,00 a cui si aggiungevano € 240,00 mensili provenienti dalla locazione degli immobili in comproprietà con la sorella, dai quali dovevano detrarsi le spese per il condominio, le utenze, il mutuo nonché le spese straordinarie richieste dal condominio per il rifacimento della facciata (circa €
33.000,00 oltre gli arretrati per € 7.272,00)
Ha concluso rappresentando che, nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo secondo i seguenti termini: A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
B. Il Dott. contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie Pt_1
ed nella misura di € 500,00 mensili ciascuna e così per la complessiva somma Per_1 Persona_2
di € 1.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso due conti separati intestati alle medesime sino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti. C. Il Dott. Pt_1
sosterrà in modo esclusivo le spese inerenti alle tasse universitarie di e sino Per_1 Persona_2
alla conclusione del corso regolare degli studi universitari. D. Il Dott. si impegna a versare alla Pt_1
Dottoressa l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) in numero di 6 (SEI) tranches mensili con CP_1
pagamento della prima entro il 15.04.2025 quale aiuto per le spese condominiali straordinarie (lavori inerenti facciata, tetto e scale) relative l'immobile sito in Sassari nella Via Piandanna n. 15. E. I
Signori e provvederanno ciascuno, nella misura del 50%, a Parte_1 Controparte_1
tutte le spese di carattere straordinario, che saranno in ogni caso preventivamente concordate tra i predetti, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse di e sino a quando Per_1 Persona_2
le predette non saranno economicamente autosufficienti. F. Spese compensate tra le parti.
All'udienza del 3 aprile 2025, le parti, presenti personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto con le precisazioni che seguono: “l'importo mensile di € 1.000,00 sarà versato dal al domicilio Pt_1
della resistente entro il giorno 5 di ogni mese con modalità concordate;
per le Spese Straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie si applicherà il protocollo CNF.”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 ****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, con le precisazioni di cui all'udienza del 3 aprile 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. 11, e
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 05 settembre 1998 (Atto N. 253 parte 2 serie A – anno 1998) in conformità all'accordo sopra riportato come precisato all'udienza del 03.04.25, da intendersi qui integralmente trascritto, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto n. Parte_1 C.F._1
86/A presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Salis (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 3 aprile 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale Controparte_1
dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sassari in data 5 settembre 1998, in pagina 1 di 5 regime di separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune
(Anno 1998 N. 253 Parte II Serie A).
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (Sassari, 03.04.2002) e Per_1 [...]
(Sassari 02.06.2003), entrambe conviventi con la madre e studentesse presso l'Università di Per_2
Sassari, ha dedotto che dopo le nozze e un primo periodo sereno il rapporto tra i coniugi era stato caratterizzato da sempre maggiori incomprensioni, tali da far maturare l'intento di addivenire alla separazione già nel 2013, proposito poi abbandonato nella speranza di poter recuperare il rapporto e per evitare turbamenti alle figlie, allora molto piccole.
Posto che negli anni successivi era risultata evidente l'impossibilità assoluta di un riavvicinamento nella coppia, ha rappresentato di essere andato via di casa, dietro invito della coniuge, nell'aprile 2022, e di aver trovato una sistemazione dapprima presso i suoi genitori e poi presso l'immobile in cui è situato il suo studio, attualmente in fase di ristrutturazione al fine di potervi abitare.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di svolgere attività di commercialista in Sassari, di aver percepito un reddito imponibile netto mensile per € 1.726,67 nell'anno 2020, per € 1.817,17 nell'anno 2021 e per € 2.460,08 nell'anno d'imposta 2022, di essere proprietario dell'unità immobiliare dove è situato il suo studio a Sassari mentre, per contro, la resistente era impiegata come dipendente presso una società di Sassari, era proprietaria in via esclusiva della casa coniugale dove risiedeva con le figlie nonché comproprietaria con la sorella di un immobile e un magazzino/deposito ad Alghero e di un altro immobile con deposito/magazzino a Sassari, oggetto di stabile locazione.
Ha riferito di aver contribuito a pagare il 50% delle utenze domestiche della casa familiare, nonostante non vi abitasse più e di aver contribuito per il mantenimento delle figlie con un assegno di mantenimento pari a € 800,00 mensili nonché con il pagamento integrale delle spese universitarie.
Ha concluso chiedendo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie ed Pt_1 Per_1 Persona_2 nella misura di € 400,00 ciascuna e così per la complessiva somma di € 800,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese presso un conto loro intestato e/o su due conti separati intestati alle medesime sino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti.
3. I Sigg. Pt_1
e provvederanno nella misura del 50 % a tutte le spese di carattere
[...] Controparte_1 straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse di e sino a Per_1 Persona_2
quando le predette non saranno economicamente autosufficienti.
4. Con vittoria di spese ed onorario.”.
pagina 2 di 5 Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di separazione ma deducendo che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la crisi coniugale era stata determinata unilateralmente dal ricorrente che più volte, a partire dal 2013, aveva interrotto il rapporto coniugale per poi tornare sui suoi passi, fino al definitivo abbandono della casa coniugale nell'aprile 2022.
Sotto il profilo economico ha dichiarato di essere stata impiegata, con contratto a tempo indeterminato, presso la compagnia fino al 2005 e di aver lavorato dal 2006 al 2020 presso lo studio Controparte_2
professionale del marito come contabile, senza percepire mai alcun compenso nemmeno a titolo contributivo.
Ha riferito quindi di lavorare part time come impiegata e di percepire uno stipendio mensile di circa €
990,00 a cui si aggiungevano € 240,00 mensili provenienti dalla locazione degli immobili in comproprietà con la sorella, dai quali dovevano detrarsi le spese per il condominio, le utenze, il mutuo nonché le spese straordinarie richieste dal condominio per il rifacimento della facciata (circa €
33.000,00 oltre gli arretrati per € 7.272,00)
Ha concluso rappresentando che, nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo secondo i seguenti termini: A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
B. Il Dott. contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie Pt_1
ed nella misura di € 500,00 mensili ciascuna e così per la complessiva somma Per_1 Persona_2
di € 1.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso due conti separati intestati alle medesime sino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti. C. Il Dott. Pt_1
sosterrà in modo esclusivo le spese inerenti alle tasse universitarie di e sino Per_1 Persona_2
alla conclusione del corso regolare degli studi universitari. D. Il Dott. si impegna a versare alla Pt_1
Dottoressa l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) in numero di 6 (SEI) tranches mensili con CP_1
pagamento della prima entro il 15.04.2025 quale aiuto per le spese condominiali straordinarie (lavori inerenti facciata, tetto e scale) relative l'immobile sito in Sassari nella Via Piandanna n. 15. E. I
Signori e provvederanno ciascuno, nella misura del 50%, a Parte_1 Controparte_1
tutte le spese di carattere straordinario, che saranno in ogni caso preventivamente concordate tra i predetti, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse di e sino a quando Per_1 Persona_2
le predette non saranno economicamente autosufficienti. F. Spese compensate tra le parti.
All'udienza del 3 aprile 2025, le parti, presenti personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto con le precisazioni che seguono: “l'importo mensile di € 1.000,00 sarà versato dal al domicilio Pt_1
della resistente entro il giorno 5 di ogni mese con modalità concordate;
per le Spese Straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie si applicherà il protocollo CNF.”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 ****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, con le precisazioni di cui all'udienza del 3 aprile 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. 11, e
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 05 settembre 1998 (Atto N. 253 parte 2 serie A – anno 1998) in conformità all'accordo sopra riportato come precisato all'udienza del 03.04.25, da intendersi qui integralmente trascritto, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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