Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 189/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
azienda agricola, con sede in Fagnano, rappresentata e difesa dall'avvocato
Cesare Tapparo per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo
Quarneti per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – appellata -
1
appello sentenza del tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia contrariis reiectis: Nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1390//23 emessa dal Tribunale di Padova
Giudice Dottoressa Margherita Longhi nell'ambito del giudizio N.R.G.
6761/2020 depositata in data 04.07.2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel
merito in via principale: Per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l l'opposizione perché
infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare parte appellata CP_1
e/o Terza eventualmente anche in solido tra di loro, al CP_3 CP_2
pagamento della somma di € 47.016,26 a titolo di contributi comunitari Pac
riconosciuti formalmente ma non pagati in quanto compensati con presunti debiti per prelievi supplementari, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per CP_1
Che Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia rigetti l'appello nel merito,
essendo fondata e legittima la compensazione atecnica operata da CP_1
per conto di e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1390/23 del CP_2
04.07.2023 emessa dal Tribunale di Padova. In subordine, nella denegata
2 ipotesi di soccombenza, che sia manlevata da e venga altresì CP_1 CP_2
dichiarata la sola legittimazione passiva di (alla quale sono state CP_2
riversate le somme compensate) alla restituzione a favore di parte appellante delle premialità PAC già compensate, nei limiti dell'importo liquidato (€
46.851,29). Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
Conclusioni per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni deduzione ed eccezione contraria, rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la legittimità della compensazione operata dall'Organismo pagatore AVEPA
per conto di , con vittoria di spese. CP_2
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 30 gennaio 2024 titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola, evocava
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la
[...]
sentenza n. 1390/2023 del Tribunale di Padova (pubblicata il 4 luglio 2023,
non notificata) che accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
2303/2020 chiesto ed ottenuto per il mancato pagamento di contributi
[...]
per € 51.529,56 (anni 2008/2018) con la chiamata di Parte_2 CP_2
ridotto l'importo ad €. 46.851,29, aveva accolto l'eccezione di compensazione impropria per debiti per quote latte, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese. Lamentava, con il primo motivo, l'errata applicazione della compensazione “impropria” stante l'inesistenza del requisito della certezza del controcredito e con il secondo motivo si doleva dell'errata interpretazione delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia
3 dell'Unione Europe e dei giudici amministrativi nazionali in materia di quote latte.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione;
CP_1
svolgeva in via subordinata istanza di manleva.
Si costituiva contestando l'appello. CP_2
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 23 giugno
2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va respinto. La sentenza del Tribunale di Padova va confermata e l'appellante va condannato alle spese del grado a favore di e di CP_1 CP_2
3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo che revocò,
ritenendo fondata l'eccezione di compensazione impropria, compensando le spese, osservando che:
-) il credito controverso era di importo pari ad € 46.851,29;
-) l'eccezione di compensazione formulata da relativamente ad un CP_1
controcredito per quote latte vantato verso il era fondata in forza Parte_1
dei principi giurisprudenziali recentemente posti (Cass. sentenza n.
24325/2020);
-) ne derivava che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune
(Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, era ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica;
4 -) dalla documentazione dimessa da AVEPA emergeva la certezza del controcredito opposto in compensazione;
-) infatti:
--) con sentenza n. 5830/2013, il TAR Lazio aveva rigettato l'impugnazione relativa alle richieste di pagamento delle c.d “quote latte” relative alle annualità 1997/1998 e 1998/1999 (cfr doc. 11 di parte attrice) e non era stato contestato che la sentenza fosse divenuta definitiva. Non era possibile comprendere gli importi della sanzione per l'annualità 1997/1998, mentre per quanto riguarda l'annualità successiva, queste ammontavano ad €. 586,59
come risultava dall'intimazione di pagamento inviata in data 4.7.2014 (cfr doc. 18 di parte attrice);
--) in data 13 giugno 2008 era stata notificata all'opposta intimazione al versamento del prelievo per le annualità 2004/2005 per € 12.754,76
(comprensivi di capitale e interessi), 2005/2006 per € 5.983,76 e 2006/2007
per € 4.448,19 (cfr doc. 14 di parte attrice). Avverso detta intimazione era stato proposto ricorso al TAR Veneto ma il conseguente appello era stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 10.9.2010 (cfr doc. 15 di parte opponente); la pronuncia era divenuta definitiva;
--) dalla successiva intimazione di pagamento del 19 giugno 2009, gli importi,
alla luce degli interessi aggiornati a quella data, erano pari, per l'annualità
2004/2005, ad € 13.781,82 (cfr doc. 17);
--) con decreto del 15 settembre 2017 il TAR Lazio aveva dichiarato perento il ricorso relativo alla richiesta di pagamento quote latte per l'annualità
2007/2008 (cfr doc. 12) ed anche in questo caso non era stato contestato specificamente da parte opposta che tale decreto fosse divenuto definitivo;
5 per l'importo, dall'intimazione di versamento del 19.6.2009 (cfr doc. 17 già
citato) si evinceva che questo ammontava a complessivi € 8.520,79
(comprensivo di interessi calcolati al 31.5.2009);
--) l'intimazione di pagamento del 4 luglio 2014 (cfr doc. 18 sopra citato)
aveva ad oggetto anche le annualità 1999/2000 per € 12.806,40 e 2000/2001
per € 14.728,09. In tale intimazione erano state analiticamente indicate le annualità di riferimento, i relativi importi nonché i provvedimenti giurisdizionali intervenuti (cfr pag. 5);
--) a fronte di tali specifiche deduzioni, parte opposta non ha svolto contestazioni circa l'esistenza di ulteriori provvedimenti di segno opposto o giudizi pendenti con riferimento a tali annualità; non ha contestato che il credito fosse divenuto definitivo;
-) i crediti vantati da a titolo di prelievo supplementare quote latte CP_1
erano definitivi quindi certi, liquidi ed esigibili;
-) poiché il credito relativo a tali annualità era pari ad € 60.810,64 (con importo interessi peraltro non aggiornato), l'importo era superiore al credito azionato in via monitoria, sia per il quantum oggetto di decreto ingiuntivo che per quello precisato in sede di opposizione;
-) era irrilevante ogni questione circa la correttezza o meno di tale importo,
questione peraltro riemersa tra le parti in sede di memorie istruttorie, dopo che l'opposta, sia con la comparsa di costituzione che in sede di prima udienza, aveva aderito alla ricostruzione svolta sul punto da parte dell'opponente;
6 -) era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto, dato che aveva posto le somme in compensazione e non aveva agito per la CP_1
loro ripetizione;
-) erano irrilevanti le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 27 giugno 2019 C 348-18 e sentenza 11 settembre 2019 C 46-18)
invocate dall'opposto per affermare l'illegittimità della normativa applicata dallo Stato in sede di applicazione del sistema di contingentamento produttivo e quindi l'erroneità dei prelievi effettuati;
-) a prescindere da ogni considerazione circa le annualità di quote latte a cui dette sentenze facevano riferimento, era infatti dirimente osservare come il loro effetto trovasse un limite nella formazione del giudicato interno sub specie di giudicato amministrativo rispetto al controcredito vantato dall'amministrazione resistente per i prelievi supplementari;
-) il mutamento di giurisprudenza costituiva ragione per la compensazione delle spese.
3.2.- Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge ai motivi di censura.
4.1.- Con il primo motivo l'appellante si duole dell'applicazione della compensazione impropria osservando che la giurisprudenza citata era isolata e contraddetta da ulteriore;
che l'iscrizione del credito nel registro Siam non era di rilievo;
che era assente la certezza del credito;
che non sarebbe stata tenuta a provare che i provvedimenti giudiziali erano divenuti definitivi;
che in forza di una pronuncia del GUP di Roma e di altre pronunce della Corte di
Giustizia era stata acclarata la illegittimità dei prelievi supplementari e che l'iscrizione nel registro non aveva efficacia dirimente per la prova del credito.
7 4.2.- Il motivo è infondato anche in quanto non si confronta con la ratio
decidendi.
4.2.1.- Contrariamente alle tesi dell'appellante la giurisprudenza di legittimità
è consolidata nel ritenere la compensazione impropria (Cass. ordinanza n.
12721 del 10 maggio 2023) tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, a condizione che il controcredito fosse certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali,
mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è
connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione
Europea.
La nostra giurisprudenza ritiene, inoltre, che la questione della
Part impignorabilità del credito ai contributi e, quindi, della sua non compensabilità, sia da risolvere osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-
duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che,
comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n.
8 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché
l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del
2004); che nella compensazione propria ed anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.
Per altra parte si è precisato che (Cass. ordinanza n. 16530 del 23 maggio
2022) nel sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, è necessaria la previa verifica del Registro
nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac,
come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati
membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali;
che l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie
regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass.
9 SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art. 5-
ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art.
8-ter,
comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009,
dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari...
nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori...
verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»).
4.2.2.- Risulta smentita la tesi dell'appellante tanto in merito al fatto che la giurisprudenza richiamata fosse isolata tanto che le risultanze del registro
SIAM fossero irrilevanti.
4.2.3.- Per altra parte, poi, se è vero che spetta all'ente fornire la prova della certezza e della liquidità dei controcrediti opposti in compensazione, il motivo di censura appare del tutto infondato, anche per evidente genericità.
Parte appellata ha dato conto dei crediti opposti in compensazione impropria richiamati in termini puntuali (ut supra) e riferiti a sentenze del Consiglio di
Stato e del Tar divenute definitive e in atti di intimazione al pagamento divenuti definitivi in quanto impugnati nei termini: si richiama, ancora, la sentenza n. 5830/2013 del TAR Lazio di rigetto dell'impugnazione relativa alle richieste di pagamento delle c.d “quote latte” relative alle annualità
1997/1998 e 1998/1999, divenuta definitiva;
la sentenza del Consiglio di
Stato del 10 settembre 2010 di rigetto dell'appello contro la sentenza del Tar
Veneto; si richiama l'intimazione di pagamento del 19 giugno 2009 divenuta definitiva;
si richiama il decreto del 15 settembre 2017 con il quale il TAR
10 Lazio ha dichiarato perento il ricorso relativo alla richiesta di pagamento quote latte per l'annualità 2007/2008, definitivo;
si richiama l'intimazione di pagamento del 4 luglio 2014 definitiva.
A fronte di quanto sopra, dunque, il credito opposto in compensazione nei suoi requisiti della certezza e della liquidità sussiste mentre la prova contraria,
che avrebbe dovuto essere offerta dall'appellante, nemmeno in questa sede emerge rilevandosi che le censure in merito alla non debeità del prelievo supplementare appaiono inammissibili in quanto svolte contro atti giudiziali e atti di recupero di segno opposto e divenuti definitivi e precisandosi che non risulta affatto smentita la definitività delle sentenze (in re ipsa per quelle del
Consiglio di Stato, non essendo stato allegata l'impugnativa per questione di giurisdizione) e degli atti.
Per altra parte le censure dell'appellante appaiono del tutto generiche in quanto richiamano mere pronunce avulse dal contesto e svolgono argomentazioni che non attengono, in alcun modo, ai crediti opposti in compensazione quanto gli importi, al fondamento concreto ed ai requisiti,
dunque dimostrati, della certezza e della liquidità.
4.2.4.- A fronte della iscrizione delle poste nel registro Siam l'appellante non ha svolto alcuna censura specifica, anche nel grado, a comprovare l'errore nel
quantum e nella relativa causa del credito oltre che nella liquidità.
5.1.- Con il secondo motivo si impugna la sentenza lamentando l'errato richiamo alle pronunce della Corte di Giustizia e ribadendo che il prelievo supplementare, oggetto dell'eccezione impropria, sarebbe stato illegittimo in quanto contrastante con la disciplina comunitaria come interpretata dalla
Corte di Giustizia e dai giudici amministrativi.
11 L'appellante ha poi richiamato la illegittimità del credito opposto in compensazione impropria, quanto meno per l'annualità 2014-2015,
deducendo la contrarietà della eccezione alla previsione di cui all'art. 10 bis co. 1 L. 103/23.
5.2.1.- Il motivo è infondato.
5.2.2.- A prescindere dal richiamo alle pronunce della Corte di Giustizia vale osservare, come ribadito dall'appellata e come risulta in sentenza, che i crediti opposti in compensazione impropria traggono origine da sentenze del Tar e del Consiglio di Stato divenute irretrattabili in quanto passate in cosa giudicata. Per altra parte i crediti opposti traggono origine da atti amministrativi di intimazione divenuti definitivi in quanto non oggetto di impugnazione nei termini di legge (60 giorni).
5.2.3.- Ora (Consiglio di Stato sentenza n. 4542 del 22 maggio 2024) in presenza di sentenze dei giudici amministrativi passate in giudicato ha ritenuto che la pretesa della parte a veder modificare il relativo assetto in forza di pronunce della Corte di Giustizia in materia di prelievo supplementare delle quote latte, risulta illegittima in quanto si scontra con il principio della intangibilità del giudicato;
del pari, la pretesa a voler rimettere in discussione atti amministrativi non impugnati nei termini, divenuti irretrattabili,
assumendone la contrarietà alla disciplina comunitaria è operazione inammissibile in quanto l'eventuale contrarietà costituirebbe, semmai, vizio di annullamento dell'atto e non ipotesi di nullità con la conseguente irretrattabilità della pretesa stessa per mancata impugnazione degli atti nei termini.
12 In principi esposti, pur pronunciati in diverso ambito giurisdizionale,
appaiono del tutto condivisibili in quanto il giudicato, coprendo il dedotto ed il deducibile, impedisce la ulteriore prospettazione delle medesime questioni anche in ambito civile e la intangibiltà dell'atto amministrativo, non impugnato, preclude la contestazione per fatti di merito non ivi dedotti.
Neppure rileva il richiamo alle annualità 2024-2015 ed alla inammissibilità
della compensazione in quanto, in disparte la genericità, operano i principi di cui sopra neppure contraddetti dalla L. 103/2023, art. 10 bis comma 1, in quanto volta ex post stante la non retroattività (tra l'altro solo in caso di sentenze della Corte europea a favore del contribuente) al ricalcolo ma non tale da produrre effetti ex tunc soprattutto per il giudicato e la definitività degli atti amministrativi.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da titolare dell'omonima azienda agricola contro Parte_1
e contro Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Padova;
- condanna l'appellante alle spese a favore di e di che liquida, CP_1 CP_2
per ciascuna parte, in € 9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
13 Venezia lì 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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