Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 9 agosto 2021
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Parere definitivo 9 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01103/2025REG.PROV.COLL.
N. 00976/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2022, proposto da E-Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Arpae Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cristina Casagrande, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 220 del 9 agosto 2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Aureli e Patrizia Onorato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E-Distribuzione Spa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale del 11 gennaio 2021, con la quale l'Agenzia regionale prevenzione ambiente e energia dell'Emilia Romagna ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento con il Rifugio Monte Penna nel Comune di Bedonia e del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza espresso in data 8 gennaio 2021.
2. La società appellante in data 18 dicembre 2019, presentava istanza di autorizzatone ex L. n. 10/1993, per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 15 Kv in cavo aereo per l’alimentazione del Rifugio Penna. ARPAE, con nota del 10 dicembre 2020, indiceva una nuova conferenza dei servizi semplificata nella quale, acquisiti i pareri favorevoli della AUSL di Parma, dell’Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile e del Comune di Bedonia, nonché, il diniego di autorizzazione paesaggistica espresso dalla Soprintendenza, ritenuto prevalente, emanava il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza le valutazioni poste alla base del diniego impugnato consente un sindacato giurisdizionale unicamente in presenza di evidenti profili di illogicità e incongruità suscettibili di palesare, ancorché in via sintomatica, un distorto esercizio del potere decisionale dell’Amministrazione.
La struttura da servire, inoltre, ha altri impianti e quindi la nuova linea non è indispensabile e l’interesse all’allaccio non può prevalere sulle esigenze di tutela di un’area naturale di particolare pregio; la scelta operata è stata frutto di un’approfondita istruttoria nella quale si è tenuto conto anche delle osservazioni della società.
Infine il provvedimento è sufficientemente motivato e la prevalenza del parere della Soprintendenza non può essere messa in discussione dalla possibilità di superare i dissensi espressi in conferenza ricorrendo al Presidente del Consiglio perché si tratta di una mera facoltà dell’organo che ha promossa la conferenza di servizi.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la valutazione che il primo giudice ha compiuto della rilevanza che assume il parere della Soprintendenza. Esso non è vincolante per la P.A. procedente e non viene reso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, considerando che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica comunale.
Il parere non può essere vincolante dal momento che potrebbe essere superato ricorrendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come prevede l’art. 14 quinquies della l. 241/1990.
ARPAE si è limitata a prendere atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ritenendolo vincolante senza fornire la benché minima motivazione al riguardo, invece di provvedere ad una reale ponderazione dei pareri espressi dalle numerose Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento.
4.2. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 perché nel provvedimento conclusivo non sono stati confutati in alcun modo i rilievi avanzati dall’odierna appellante in sede di osservazioni né è stata data una motivazione esauriente delle ragioni del diniego.
Oltretutto il T.a.r. adito ha dato atto del fatto che in realtà la Soprintendenza non ha preso in considerazione le osservazioni procedimentali ex art. 10 bis , ma unicamente il contenuto del progetto presentato da E-Distribuzione, valutando esclusivamente la compatibilità paesaggistica di quest’ultimo rispetto al contesto tutelato, a nulla rilevando eventuali differenti soluzioni (allegate in sede di osservazioni) non recepite nel progetto.
4.3. Il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione del parere della Soprintendenza anche per mancanza di un’opportuna istruttoria che non ha tenuto conto della conformazione dei luoghi attraversati dalla linea elettrica.
4.4. Il quarto motivo eccepisce che l’Amministrazione non poteva limitarsi ad esprimere un generico giudizio di astratta incompatibilità paesaggistica dell'opera, ma era tenuta ad individuare gli accorgimenti tecnici e le modifiche progettuali ritenute necessarie al fine di ridurre l’impatto dell’opera sul contesto tutelato dal vincolo.
Va tenuto conto che l’art. 16, comma 7, d.lgs. 380/2001, individua gli elettrodotti quali opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi tipo di destinazione urbanistica; l’art. 19 delle N.T.A. del P.T.P.R. dell’Emilia-Romagna, prevede espressamente la possibilità di realizzare “…sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia…” anche in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; l’art. 7 della Direttiva (UE) 2019/944, stabilisce il diritto per i privati di fruire di una linea diretta di allaccio alla rete energetica. La violazione di tali norme non può considerarsi superata per il fatto che il rifugio è dotato di propri impianti di produzione dell’energia elettrica; al contrario il T.a.r. non ha tenuto conto dell’assenza di alternative al tragitto prescelto e dell’esistenza di un diritto soggettivo dell’interessata a fruire di un allaccio diretto alla linea elettrica.
5. L’ARPAE Emilia-Romagna ed il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2022 l’istanza cautelare veniva rinunziata.
7. L’appello non è fondato.
7.1. Il primo motivo non è fondato perché ricostruisce in modo contrario alla normativa il valore del parere della Soprintendenza ed il possibile esito di una conferenza di servizi.
Il parere paesaggistico della Soprintendenza se espresso tempestivamente è vincolante per il Comune che peraltro in questo caso non aveva rilasciato alcuna autorizzazione paesaggistica e non si è espresso favorevolmente in sede di Consiglio comunale neanche quanto alla variante urbanistica.
Se il parere della Soprintendenza è espresso all’interno di una conferenza di servizi la sua natura vincolante può essere superata laddove l’autorità che procede investa della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quinquies l. 241/1990.
Nel caso in esame ARPAE non ha voluto servirsi di tale possibilità perché concordava con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione nella condotta dell’autorità che ha convocato la conferenza di servizi.
7.2. Non vi è stata l’asserita violazione dell’art. 10 bis l . 241/1990.
Deve premettersi che vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui non è necessario che il provvedimento definitivo analizzi specificamente ognuna delle ragioni esposte per chiedere una conclusione favorevole del procedimento.
In ogni caso le osservazioni presentate dalla società sono state esaminate dalla Soprintendenza che analiticamente le ha respinte ritenendo che le modifiche proposte al progetto non lo rendessero comunque compatibile con la situazione ambientale in cui l’impianto si sarebbe dovuto collocare; dal momento che il nucleo delle ragioni contrarie all’approvazione sono di natura paesaggistica, l’esame delle osservazioni da parte della Soprintendenza consente di concludere in senso contrario alla fondatezza del motivo.
7.3. Il difetto di istruttoria che sostanzia il terzo motivo è un tentativo di censurare il merito del parere della Soprintendenza nascondendolo dietro un rilievo di legittimità. In realtà la modifica nella descrizione del progetto, affermando che fin dall’origine non era mai stato chiesto un vero e proprio disboscamento ma, piuttosto, un limitato intervento nell’area boschiva ad alto fusto di natura temporanea volto a consentire una rapida ricrescita della vegetazione, è un tentativo di nascondere che il taglio del bosco avrebbe dovuto interessare la quasi totalità del tragitto anche per evitare contatti aerei sui cavi. Peraltro, la Soprintendenza ha effettuato due sopralluoghi in data 4 giugno 2020 e 23 ottobre 2020 cosicché non può ritenersi un difetto di istruttoria dal momento che non è dato comprendere cosa altro avrebbe dovuto fare l’organo ministeriale.
7.4. Il quarto motivo deduce che la Soprintendenza non poteva limitarsi ad esprimere un parere negativo ma avrebbe dovuto indicare attraverso quali modifiche progettuali l’intervento sarebbe stato ammissibile. Anche questo è un modo surrettizio di contestare il merito della valutazione della Soprintendenza, sottolineando che l’opera doveva comunque essere realizzata per dare attuazione al diritto delle persone servite dalla linea di poter fruire dell’energia elettrica. In realtà non c’è alcun diritto da garantire perché coloro che sarebbero stati serviti dalla nuova linea fruivano già da tempo del servizio di erogazione dell’energia elettrica.
Infine, non ci si può dolere di alternative non proposte quando non si è indicato, almeno in modo generico, quali avrebbero potuto essere.
8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Arpae, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della Cultura che si è costituito con comparsa di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere all’Arpae le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO