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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1499/2025 – Sezione Volontaria Giurisdizione, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquarella Marialuisa Patrizia (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Rimini, Via Michelangelo Tonti n. 16, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente e nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stargiotti Sonia (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio sito in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Aurelio Saffi n. 3, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate pagina 1 di 5
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti Sig. e Sig.ra a modifica dell'accordo ratificato con Parte_1 CP_1 provvedimento dell'intestato Tribunale n. 1641/2021 del 20.04.2021 nel procedimento R.G. V.G. 426/2021, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso congiunto depositato in data 19.08.2025, chiedendo che il
Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e alle conclusioni ivi formulate. Per_1 Per_2
Il Giudice Relatore con decreto del 24.09.2025, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22.10.2025 nella quale, vista la mancata comparizione delle parti, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 5.11.2025.
Con istanza depositata in data 23.10.2025 le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., pertanto il Giudice Relatore, vista la concorde richiesta delle parti, con decreto del 27.10.2025 ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni col deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del ____, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 8.09.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali dei figli e ed Per_1 Per_2 esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così provvede:
pagina 2 di 5 ” 1) affido dei minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 Persona_3 con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre, stabilendo comunque sin da ora che e staranno col padre secondo la seguente frequentazione: Per_1 Persona_3
a) primo e terzo fine settimana del mese dal venerdì dalle ore 17,00/17:30 (o prima se il suo orario di lavoro glielo permetta comunicandolo alla madre entro le ore 13,00 e se quest'ultima non abbia programmato attività con i figli minori) al lunedì alle ore 7:30. Il padre andrà a prelevare i figli presso la casa materna e la madre provvederà a riprenderli presso la casa paterna entro le ore 7:30. A tal proposito i genitori concordano che in caso di estrema impossibilità sia per l'uno che per l'altro gli stessi si adopereranno per il trasferimento dei figli da o verso le rispettive case;
b) il padre si occuperà dei figli tutti i martedì dalle ore 17:00/17,30 alle ore 21,00 (in periodo estivo sino alle ore 22,00) riaccompagnandoli presso la casa materna. Il martedì il padre andrà a prendere a danza e, unitamente al fratello, la Per_2 terrà a cena da lui, riaccompagnandoli alla madre alle ore 21,00, in periodo estivo sino alle ore 22,00;
c) il padre trascorrerà con i figli tutti i giovedì del mese dalle ore 17,00 /17,30 ( o prima se il suo orario di lavoro glielo permetta comunicandolo alla madre entro le ore 13,00 e se quest'ultima non abbia programmato attività con i figli minori) con pernottamento accompagnando il venerdì mattina i minori a scuola e/o al centro estivo e/o presso l'abitazione materna o della nonna materna;
d)le giornate di martedì e giovedì potranno essere annualmente modificate in considerazione degli impegni, soprattutto di natura sportiva, dei figli, con decisione da assumere concordemente entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 Persona_3 da concordarsi preventivamente ma non oltre il mese di maggio di ogni anno con l'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze;
f) il padre trascorrerà con i figli un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie (dal 24 /12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 06/01 l'anno successivo) , alternando la festività del Natale con quella del Capodanno e 3 giorni durante le festività pasquali, seguendo sempre il criterio dell'alternanza;
3) nel periodo estivo i genitori potranno concordare di mandare i figli ad un centro estivo ed in considerazione di ciò si stabilisce sin da ora che la programmazione e conseguente iscrizione al centro estivo scelto avverrà entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno e la cui spesa per la retta sarà suddivisa tra i genitori al 50%;
pagina 3 di 5 4) ogni genitore durante l'anno per motivi personali e/o lavorativi potrà chiedere all'altro genitore di occuparsi dei figli per un massimo di giorni 10 anche non consecutivi preavvertendo l'altro genitore con anticipo di almeno un mese;
5) i Sigg.ri e concordano di mantenere la residenza dei figli minori nella Provincia di Parte_1 CP_1
Rimini per agevolare la prosecuzione dei rapporti con entrambi i genitori;
6) il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e sino alla loro Parte_1 Per_1 Persona_3 totale indipendenza economica si impegna a versare la somma di €. 226,00 per ciascun figlio oltre ad indicizzazione ISTAT, con bonifico bancario al codice iban già in possesso dello stesso entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema e come previsto dal vademecum redatto dal
CNF in materia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista se non coperti dal Servizio sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, imposta dalla scuola, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e di strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei, spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout), baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione
(comprensiva di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli pagina 4 di 5 -spese per capi di abbigliamento, calzature, ricariche telefoniche, regali compleanni amici, farmaci da banco: comprese nel mantenimento mensile.
L'abbigliamento tecnico per gli scout o per la scuola o per gli sport come scarpe da trekking, pantaloni impermeabili, giacche da sci etc. costituiscono invece spese straordinaria da concordare tra i genitori.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione;
Per espresso accordo delle parti l'assegno unico di € 380,00 circa verrà integralmente percepito dalla madre sig.ra CP_1
La detrazione per le spese straordinarie ai fini irpef sarà operata al 50% tra il Sig. e la Sig.ra
[...] Parte_1 CP_1 nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
[...]
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. In caso di malattia dei figli i genitori si supporteranno a vicenda, distribuendosi equamente le giornate di permesso da richiedere al lavoro.
8) le parti confermano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli;
9) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1 CP_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede,
[...]
➢ Dispone la modifica dell'accordo ratificato dall'intestato Tribunale con decreto n. 1641/2021 del
20.04.2021 nel procedimento R.G. V.G. 426/2021, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1499/2025 – Sezione Volontaria Giurisdizione, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquarella Marialuisa Patrizia (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Rimini, Via Michelangelo Tonti n. 16, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente e nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stargiotti Sonia (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio sito in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Aurelio Saffi n. 3, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate pagina 1 di 5
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti Sig. e Sig.ra a modifica dell'accordo ratificato con Parte_1 CP_1 provvedimento dell'intestato Tribunale n. 1641/2021 del 20.04.2021 nel procedimento R.G. V.G. 426/2021, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso congiunto depositato in data 19.08.2025, chiedendo che il
Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e alle conclusioni ivi formulate. Per_1 Per_2
Il Giudice Relatore con decreto del 24.09.2025, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22.10.2025 nella quale, vista la mancata comparizione delle parti, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 5.11.2025.
Con istanza depositata in data 23.10.2025 le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., pertanto il Giudice Relatore, vista la concorde richiesta delle parti, con decreto del 27.10.2025 ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni col deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del ____, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 8.09.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali dei figli e ed Per_1 Per_2 esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così provvede:
pagina 2 di 5 ” 1) affido dei minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 Persona_3 con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre, stabilendo comunque sin da ora che e staranno col padre secondo la seguente frequentazione: Per_1 Persona_3
a) primo e terzo fine settimana del mese dal venerdì dalle ore 17,00/17:30 (o prima se il suo orario di lavoro glielo permetta comunicandolo alla madre entro le ore 13,00 e se quest'ultima non abbia programmato attività con i figli minori) al lunedì alle ore 7:30. Il padre andrà a prelevare i figli presso la casa materna e la madre provvederà a riprenderli presso la casa paterna entro le ore 7:30. A tal proposito i genitori concordano che in caso di estrema impossibilità sia per l'uno che per l'altro gli stessi si adopereranno per il trasferimento dei figli da o verso le rispettive case;
b) il padre si occuperà dei figli tutti i martedì dalle ore 17:00/17,30 alle ore 21,00 (in periodo estivo sino alle ore 22,00) riaccompagnandoli presso la casa materna. Il martedì il padre andrà a prendere a danza e, unitamente al fratello, la Per_2 terrà a cena da lui, riaccompagnandoli alla madre alle ore 21,00, in periodo estivo sino alle ore 22,00;
c) il padre trascorrerà con i figli tutti i giovedì del mese dalle ore 17,00 /17,30 ( o prima se il suo orario di lavoro glielo permetta comunicandolo alla madre entro le ore 13,00 e se quest'ultima non abbia programmato attività con i figli minori) con pernottamento accompagnando il venerdì mattina i minori a scuola e/o al centro estivo e/o presso l'abitazione materna o della nonna materna;
d)le giornate di martedì e giovedì potranno essere annualmente modificate in considerazione degli impegni, soprattutto di natura sportiva, dei figli, con decisione da assumere concordemente entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 Persona_3 da concordarsi preventivamente ma non oltre il mese di maggio di ogni anno con l'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze;
f) il padre trascorrerà con i figli un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie (dal 24 /12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 06/01 l'anno successivo) , alternando la festività del Natale con quella del Capodanno e 3 giorni durante le festività pasquali, seguendo sempre il criterio dell'alternanza;
3) nel periodo estivo i genitori potranno concordare di mandare i figli ad un centro estivo ed in considerazione di ciò si stabilisce sin da ora che la programmazione e conseguente iscrizione al centro estivo scelto avverrà entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno e la cui spesa per la retta sarà suddivisa tra i genitori al 50%;
pagina 3 di 5 4) ogni genitore durante l'anno per motivi personali e/o lavorativi potrà chiedere all'altro genitore di occuparsi dei figli per un massimo di giorni 10 anche non consecutivi preavvertendo l'altro genitore con anticipo di almeno un mese;
5) i Sigg.ri e concordano di mantenere la residenza dei figli minori nella Provincia di Parte_1 CP_1
Rimini per agevolare la prosecuzione dei rapporti con entrambi i genitori;
6) il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e sino alla loro Parte_1 Per_1 Persona_3 totale indipendenza economica si impegna a versare la somma di €. 226,00 per ciascun figlio oltre ad indicizzazione ISTAT, con bonifico bancario al codice iban già in possesso dello stesso entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema e come previsto dal vademecum redatto dal
CNF in materia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista se non coperti dal Servizio sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, imposta dalla scuola, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e di strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei, spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout), baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione
(comprensiva di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli pagina 4 di 5 -spese per capi di abbigliamento, calzature, ricariche telefoniche, regali compleanni amici, farmaci da banco: comprese nel mantenimento mensile.
L'abbigliamento tecnico per gli scout o per la scuola o per gli sport come scarpe da trekking, pantaloni impermeabili, giacche da sci etc. costituiscono invece spese straordinaria da concordare tra i genitori.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione;
Per espresso accordo delle parti l'assegno unico di € 380,00 circa verrà integralmente percepito dalla madre sig.ra CP_1
La detrazione per le spese straordinarie ai fini irpef sarà operata al 50% tra il Sig. e la Sig.ra
[...] Parte_1 CP_1 nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
[...]
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. In caso di malattia dei figli i genitori si supporteranno a vicenda, distribuendosi equamente le giornate di permesso da richiedere al lavoro.
8) le parti confermano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli;
9) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1 CP_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede,
[...]
➢ Dispone la modifica dell'accordo ratificato dall'intestato Tribunale con decreto n. 1641/2021 del
20.04.2021 nel procedimento R.G. V.G. 426/2021, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5