Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01441/2025REG.PROV.COLL.
N. 02217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima), -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il T.a.r. del Lazio ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente avverso tre provvedimenti adottati dal Ministero della difesa:
- atto prot. M_DGMILREG20180106442 del 9 febbraio 2018, con cui è stata disposta nei confronti dell’appellante la « perdita del grado per cancellazione dai ruoli della Marina Militare»;
- atto prot. M_DGMILREG20180117328 del 15 febbraio 2018, con cui è stata conseguentemente respinta l’istanza finalizzata ad ottenere, con effetto retroattivo, la promozione al grado di sottotenente di vascello della Marina militare;
- atto prot. M_D GMIL REG20190033459 del 17 maggio 2019, con cui l’appellante è stata promossa per anzianità al grado di tenente dell’Aeronautica militare, con anzianità assoluta 13 giugno 2018.
1.1. I fatti rilevanti per la vicenda possono essere così sintetizzati:
- l’appellante ha prestato servizio, per circa 30 mesi, come ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, nel grado di guardiamarina (equivalente, per le altre Forze armate, a quello di sottotenente) con anzianità assoluta 29 agosto 2012;
- dopo il congedo, ha partecipato al concorso (indetto con decreto dirigenziale n. 237/1D del 20 ottobre 2015) per il reclutamento di 24 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare (A.A.r.a.s.);
- essendosi collocata tra i vincitori, le è stata comunicata la nomina a sottotenente A.A.r.a.s., con anzianità assoluta 13 giugno 2016, con contestuale invito a presentarsi presso l’Accademia di Pozzuoli per la frequenza del corso formativo (provvedimento prot. M_D GMIL REG2016 0406942 del 22 giugno 2016);
- nelle more della procedura concorsuale, con istanza del 31 maggio 2016, l’appellante aveva richiesto al Ministero l’avanzamento per anzianità al grado di sottotenente di vascello nei ruoli della Marina militare (equivalente a quello di tenente), che le sarebbe spettato, ai sensi degli artt. artt. 1055, 1071 e 1136- bis c.m. (d.lgs. 66/2010), dopo due anni di servizio come guardiamarina;
- non ricevendo riscontro alla propria istanza, ha presentato un ricorso avverso il silenzio, che è stato accolto – con sentenza T.a.r. Lazio, sez. I- bis, -OMISSIS- – « esclusivamente ai fini della pronuncia espressa dell’Amministrazione sull’istanza del ricorrente »;
- in esecuzione della sentenza, il Ministero ha quindi adottato i due provvedimenti (prot. M_DGMILREG2018 0106442 del 9 febbraio 2018 e prot. M_DGMILREG2018 0117328 del 15 febbraio 2018), impugnati con il ricorso introduttivo di primo grado;
- nel corso del giudizio, la ricorrente è poi avanzata al grado di tenente, in forza del provvedimento (prot. M_D GMIL REG2019 0033459 del 17 maggio 2019), impugnato con motivi aggiunti.
2. Con la decisione appellata, il T.a.r. del Lazio ha ritenuto che, attraverso l’impugnazione delle predette determinazioni ministeriali, la ricorrente ha inteso in realtà «censurare l’“originaria” illegittimità della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami approvata con Decreto Dirigenziale 13 giugno 2016, per il reclutamento di 24 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, nonché l’illegittimità “in parte qua” della propria nomina a Sottotenente AAras, adottata dal Ministero della Difesa n. M_D GMIL REG2016 0406942 datato 22 giugno 2016 », entrambi divenuti inoppugnabili al momento della notifica del ricorso. Ha dichiarato, quindi, inammissibili sia il ricorso introduttivo che, « per le stesse ragioni », il ricorso per motivi aggiunti
3. Attraverso il gravame in esame, l’appellante:
- censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, rappresentando che la graduatoria conclusiva del concorso per il reclutamento in Aeronautica non incideva sul proprio inquadramento (par. 1.1 della parte in diritto), mentre il decreto di nomina al grado di sottotenente non le è mai stato formalmente notificato prima del giudizio e non può quindi ritenersi conosciuto (par. 1.2 della parte in diritto);
- censura la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, che, investendo un provvedimento autonomo da quelli oggetto del ricorso introduttivo, avrebbero comunque dovuto essere scrutinati, anche in caso di inammissibilità di quest’ultimo (par. 2 della parte in diritto);
- ripropone le doglianze di merito formulate in primo grado e assorbite dalla sentenza (par. 3 della parte in diritto) e la domanda di risarcimento del danno, anch’essa ritenuta scrutinabile indipendentemente dall’ammissibilità dell’azione di annullamento (par. 5).
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, riproponendo l’eccezione – già articolata in primo grado – di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e argomentando per l’infondatezza del gravame.
5. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è, nel complesso, infondato.
6.1. L’appellante ha impugnato i provvedimenti che le hanno negato il richiesto avanzamento per anzianità al grado di sottotenente di vascello della Marina militare con decorrenza dal 29 agosto 2014. L’interesse sottostante è quello al riconoscimento del corrispondente grado di tenente dell’Aeronautica militare a far data dal suo ingresso in servizio permanente effettivo nei relativi ruoli e non, invece, solo in forza del provvedimento di avanzamento intervenuto due anni dopo (e contestato con motivi aggiunti).
6.2. Come correttamente ritenuto dal T.a.r., la controversia sottende la contestazione dell’attuale inquadramento, che l’appellante ha cercato di rideterminare in melius attraverso le proprie istanze di formalizzazione “ora per allora” dell’avanzamento per anzianità nei ruoli della Marina. L’appellante rappresenta (cfr. pag. 14 dell’atto di appello), infatti, che « se il Ministero avesse tempestivamente formalizzato la promozione così come dovuto per legge, al grado di S.T.V., Ella avrebbe frequentato il corso applicativo con il paritetico grado di EN dell’A.M.», come previsto dagli artt. 1 comma 3 e 15, comma 1 del bando di concorso di cui al d.d. n. 237/1D del 20 ottobre 2015
6.3. Ciò premesso, la materia dell’inquadramento si caratterizza, come noto, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che « ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse » (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8815 e i vari precedenti ivi citati).
6.4. Nel caso di specie, la pretesa a rivestire il grado superiore è veicolata attraverso l’impugnazione di provvedimenti – gli atti di riscontro negativo alle istanze presentate al Ministero – diversi e successivi rispetto a quello che ha effettivamente attribuito all’appellante l’inquadramento contestato, ossia il decreto di nomina a sottotenente A.A.r.a.s., all’esito del concorso indetto con d.d. 20 ottobre 2015. Quest’ultimo atto, pur menzionato tra quelli oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, era ormai divenuto inoppugnabile al momento della relativa notifica (4 aprile 2018).
7. A tale proposito, l’appellante ha rappresentato che il decreto di inquadramento nel grado di sottotenente A.A.r.a.s. del 1° marzo 2017 non le è mai stato formalmente notificato e sarebbe stato conosciuto solo il 4 novembre 2021 (all’esito di istanza di accesso proposta il 29 ottobre 2021, dopo il giudizio di primo grado), mentre il precedente atto prot. M_D GMIL REG2016 0406942 del 22 giugno 2016 – recante la comunicazione della predetta nomina e l’invito a presentarsi per il corso di formazione – è stato inviato dal Ministero a mezzo e-mail ordinaria e non è mai pervenuto a destinazione. La comunicazione, in ogni caso, non sarebbe stata idonea a notiziare l’interessata del proprio inquadramento come sottotenente A.A.r.a.s., giacché a quella data esso non era stato ancora formalizzato.
7.1. Tali rilievi non possono mutare l’esito della controversia. Come noto, infatti, ai fini del decorso del termine per proporre l’azione di annullamento rileva – quale perfetto equipollente della notificazione, di cui effettivamente non è provata l’effettuazione – la “ piena conoscenza ” del provvedimento (art. 41, comma 2, c.p.a.), «integrata dalla percezione, da parte dell’interessato, dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sua sfera giuridica, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso» (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2024, n. 2280).
7.2. A prescindere dall’intervenuta notificazione o comunicazione del decreto di inquadramento, non può dubitarsi del fatto che l’appellante fosse perfettamente consapevole, ben prima della proposizione della presente impugnativa, dell’esistenza e della lesività di tale atto, attributivo del grado rivestito nei ruoli dell’Aeronautica militare (con tutte le conseguenze in punto di status professionale e gerarchico, funzioni, trattamento economico). La circostanza trova, peraltro, un’inequivoca conferma documentale nelle istanze rivolte al Ministero nel corso del 2017 e del 2018 (cfr. docc. 12, 13, 15) qualificandosi espressamente come “sottotenente A.A.r.a.s.” .
7.3. Risulta, pertanto, corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, per essere ormai consolidato l’inquadramento che la ricorrente ha inteso contestare.
8. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso ha ad oggetto il provvedimento di avanzamento al grado di tenente, attribuito all’appellante con anzianità assoluta 13 giugno 2018. Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe errato nel dichiarare inammissibile, insieme al ricorso introduttivo, anche il ricorso per motivi aggiunti, poiché « l’inquadramento al grado di EN postula (nuovamente) un autonomo esercizio del potere autoritativo », sicché « non può quindi non ammettersi che l’atto di nomina a EN soffra di vizi propri, poiché l’Amministrazione è comunque tenuta a valutare, nuovamente, la posizione del militare, anche a fronte dell’eventuale intangibilità del grado precedente attribuito ».
8.1. Il ragionamento non convince. Il ricorso per motivi aggiunti non individua vizi propri e specifici del provvedimento sopravvenuto, ma si limita a riproporre le censure già formulate nel ricorso introduttivo, come si evince chiaramente sia dall’intitolazione (« illegittimità derivata ») che dalla successiva articolazione del motivo proposto (« Le censure che seguono non possono che ricalcare quelle esposte con il ricorso introduttivo »). L’avanzamento al grado di tenente – disposto, per anzianità, al compimento di due anni di servizio come sottotenente A.a.r.a.s., secondo la progressione di carriera prevista per legge (art. 1055 c.m.) – è contestato, infatti, solo in quanto confermativo dell’originario inquadramento, che rimane l’oggetto esclusivo delle doglianze dell’appellante.
8.2. Rispetto alla questione che effettivamente rileva, dunque, il provvedimento di avanzamento non contiene alcun « autonomo esercizio del potere », ma costituisce un atto meramente consequenziale, privo di qualsivoglia carattere innovativo. La sua impugnazione non può, pertanto, costituire il mezzo per ridefinire un inquadramento ormai consolidato, rispetto al quale ogni contestazione è preclusa.
9. Dall’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti deriva l’impossibilità di scrutinare le censure di merito, avanzate in primo grado e riproposte in grado di appello.
10. Quanto, in particolare, alla domanda di risarcimento del danno, l’appellante afferma di averla espressamente articolata anche per l’ipotesi in cui « si ritenga di non potere attribuire il grado alla ricorrente », occorrendo in tal caso « raffrontare quella che sarebbe stata la carriera della stessa se fosse stata ab initio arruolata con il grado di tenente e quella che sarà conservando invece il grado di sottotenente ». Il T.a.r. avrebbe quindi errato nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria, che aveva carattere di autonomia rispetto a quella di annullamento.
10.1. La pretesa è manifestamente infondata. Il danno alla progressione di carriera lamentato dall’appellante è infatti pur sempre correlato all’inquadramento attribuitole al momento del suo ingresso in Aeronautica. La relativa domanda risarcitoria avrebbe dovuto, dunque, essere proposta insieme ad una – tempestiva – domanda di annullamento del provvedimento di inquadramento asseritamente illegittimo o entro i 120 giorni dalla sua conoscenza (cfr. art. 30, comma 2 c.p.a.). Non può configurarsi, invece, alcun danno risarcibile, che non dipenda dall’accertamento – ormai precluso – dell’illegittimità dell’azione amministrativa, essendo azionata una posizione di interesse legittimo.
10.2. Anche la domanda di risarcimento del danno è dunque inammissibile.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate a carico dell’appellante e a favore del Ministero, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.