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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo allo scadere, alla data del 23\9\2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 846\2023 r.g. vertente tra:
nato a [...] il 28\6\1979, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore M.A, Parte_1
Spataro appellante
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
Appellato
TUTTI I CONTROINTERESATI iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA valide per il trienni 2021\2022 – 2023\2024
Appellati contumaci
OGGETTO: appello sentenza n. 1755\2023 del Tribunale di Messina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina del 6\2\2023, premesso Parte_1 di avere presentato il 25 marzo 2021 domanda online all' Controparte_2 di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle
[...]
Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/2022 - 2023/2024, ai sensi del D.M. n. 50/2021, lamentava la scorretta valutazione del servizio militare prestato per 10 mesi presso la Marina Militare - Corpo equipaggi militari marittimi di Messina, reso dal 14 gennaio al 13 novembre 1999. Invocava nei confronti del e degli altri iscritti l'ordine diretto all'amministrazione resistente di Controparte_1 provvedere immediatamente ad attribuirgli 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per il servizio di leva e dunque complessivi punti 12.80 nella graduatoria .
Nella costituzione del e nella contumacia dei controinteressati, il giudice, con sentenza CP_1 del 9\10\2023, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Dopo aver dato atto del precedente orientamento volto a riconoscere nell'ambito del sistema scolastico, la valutabilità del servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego con conseguente disapplicazione dell'art 2 co 6 del DM 44\2011 ( che ne consentiva la valutazione solo ove reso durante il rapporto ), il giudice rilevava re melius perpensa, che “ risultava dirimente il rilievo che il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle nuove graduatorie per il personale ATA, valide per il triennio scolastico 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, prevedeva nelle avvertenze dell'allegato A che «Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica» (quindi con attribuzione di 6 punti per anno), mentre «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (quindi con attribuzione di 0,60 punti per anno, ossia 0,005 per mese).
Evidenziava che mentre l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011 escludeva illegittimamente qualunque valutazione del servizio militare prestato al di fuori della nomina, ora il nuovo D.M. n.
50/2021 per le graduatorie ATA vigente ne prevedeva la valorizzazione, seppur al pari del servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Riteneva questa previsione pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva che relativamente al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario impone la valutazione del servizio militare come un servizio reso alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ma non anche come un servizio da valutare in modo del tutto analogo a quello reso nella stessa qualifica e ruolo del posto di lavoro per cui si concorre. Metteva pure in risalto la ratio sottesa a tale nuova disciplina, “posto che vi è differenza tra chi è costretto a sospendere o interrompere il rapporto di impiego per svolgere il servizio militare e chi invece lo ha espletato prima della sua instaurazione”. Concludeva pertanto che la valutazione di 0,50 complessivi per i
10 mesi di servizio , in luogo dei 50 pretesi, fosse del tutto corretta.
Con ricorso dell'1\12\2023, proponeva appello, insistendo per la disapplicazione Parte_1 anche del DM n. 50\2021 e conseguente riconoscimento del punteggio pari a 0,50 punti per ogni mese.. Nella costituzione del che insisteva per la conferma della Controparte_3 sentenza e nella contumacia dei controinteressati , concesso termine per note ex art 127 ter fino al
23\9\2025, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE con il proposto appello ribadisce che anche il D.M. 50 del 3\3\2021 si porrebbe in Parte_1 aperta contraddizione con le norme di rango superiore ossia con l'art 569 co 3 del Dlgs 297\1994 che sancisce che il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti e dunque senza distinzione alcuna sulla eventuale prestazione dello stesso in costanza di nomina o meno. Richiama
l'art 2050 del D Lgs n. 66\2000 e l'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679\2020.
Insiste per la disapplicazione anche di detto Dm n. 50 del 3\3\2021, segnalando l'ordinanza n.
9355 del 10\12\2021 del Consiglio di Stato che avrebbe riaffermato il principio per cui la valutabilità del servizio militare dovrebbe essere fatta anche non in costanza di nomina, purchè il servizio sia stato svolto in seguito al conseguimento del titolo di studio, confermando detto principio anche con la più recente pronuncia del 9\1\2023 n. 266.
Contesta la valutazione resa dal giudice di prime cure così come volta alla applicazione di una norma di rango secondario che attuerebbe una evidente discriminazione dell'aspirante costretto sotto le armi privo di nomina da scuola statale rispetto a quello non costretto che ben potrebbe lavorare presso Istituti parificati sia rispetto alle aspiranti donne libere di accettare un contratto e maturare pieno punteggio. La tesi del tribunale non sarebbe neanche coerente con la portata letterale delle norme richiamate che attribuirebbero piena valutazione del servizio per la ricostruzione della carriera.
La doglianza non merita accoglimento.
Sulla questione è infatti di recente intervenuta proprio la Corte di Cassazione che, con la sentenza dell' 8\8\2024 n. 22432, ha ritenuto il nuovo assetto operato dal Dm n. 50\2021 non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
“Il comma 1 di detta norma - puntualizza la Corte - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti". In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per
i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”.
Secondo la Suprema Corte tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole, considerato che qui si discute di graduatorie e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
“Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Ha così univocamente concluso, con la seguente massima: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Sulla scorta di tale principio di diritto che questa Corte condivide pienamente e fa proprio,
l'appello va rigettato .
Anche le spese del presente grado vanno compensate, considerato il contrasto giurisprudenziale di merito sulla questione e il recente intervento della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1755\2023 così Parte_1 provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del presente rado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 24\9\2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini