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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64453 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 28.7.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione
- OPPONENTE - E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'avv.to Marco Tronci che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 427,56 a titolo di compenso professionale integrativo, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione; b) con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. per l'opposta: “… rigettare integralmente le domande avversarie e confermare quanto statuito dal G.E. in ordine ai compensi professionali già
1 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
liquidati in favore della controparte, per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato
che, su istanza di (creditore procedente), l' Parte_1 CP_2 con verbale del 17.10.2019, pignorava, ai danni di Controparte_1
(debitrice esecutata), ai sensi dell'art. 494, III co., c.p.c., la complessiva somma di € 1.368,74, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.6.2019 e atto di precetto notificato in data 29.8.2019;
che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 23814/19 RGE;
che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza del 27/28.10.2020 il G.E. attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.612,90, di cui € 1.183,35 a totale soddisfo del credito vantato ed € 429,55 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
che con ricorso depositato in data 13.11.2020 il creditore procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza ritenendo eccessivamente esigua - perché inferiore ai c.d. minimi tabellari - la liquidazione (per € 429,55) delle spese dell'esecuzione come operata dal G.E.; e chiedeva che, in riforma dell'ordinanza opposta, i compensi fossero liquidati secondo i parametri tabellari medi;
che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che con ordinanza del 21.7.2021 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 11.10.2021 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, rassegnando le conclusioni in epigrafe Controparte_1 trascritte;
che si costituiva in giudizio la ontestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
2 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.7.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Rilevato
che con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 28.6.2019 il G.E. assegnava al creditore procedente, quale difensore antistatario, la somma di € 1.000,00; e ordinava alla quale terzo pignorato, di procedere al Controparte_1 pagamento;
che, in difetto di pagamento spontaneo, l'assegnatario, con atto di precetto notificato in data 29.8.2019, intimava a l pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.368,74, per capitale e spese che, promossa esecuzione presso il debitore (iscritta al n. 23814/19 RGE), il
G.E., ordinanza del 27/28.10.2020, attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.612,90, di cui € 1.183,35 a totale soddisfo del credito vantato ed € 429,55 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
Considerato
che l'opponente ha contestato la liquidazione delle spese di esecuzione operata dal G.E. perché ritenuta immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai c.d. minimi tabellari; ed ha richiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la liquidazione del compenso secondo i valori tabellari medi;
Considerato
che ai sensi dell'art. 4 DM 55/14, nel testo applicabile ratione temporis, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, “… possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
3 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”
che l'opponente ha appunto richiesto, ai fini della liquidazione del compenso, l'applicazione dei parametri medi tabellari, senza alcuna ingiustificata diminuzione;
Rilevato
che, secondo i valori tabellari medi, il compenso spettante al professionista sarebbe da liquidare in misura pari alla somma di € 805,43 (comprensiva di accessori di legge), oltre alla rifusione degli esborsi documentati, pari ad € 96,24 (per complessivi € 901,67);
che, tuttavia, la domanda di liquidazione del compenso secondo i valori tabellari medi non può essere assecondata;
che, invero, la procedura esecutiva (presso il debitore) di cui si tratta (iscritta al 23814/19 RGE) non presentava alcuna difficoltà – neppure indicata dall'opponente – e appare, dunque, giustificata l'applicazione dei parametri minimi di liquidazione: d'altra parte, come si accennava, non sono state affrontate, nel corso della procedura esecutiva, particolari questioni di fatto o di diritto;
non sono stati affrontati contrasti giurisprudenziali, né alcuna questione giuridica di apprezzabile complessità (essendosi limitato l'esecutante – data la semplicità dei fatti – a riportare nell'atto di precetto gli importi ad esso spettanti in forza del titolo e le spese frattanto sostenute)
che, pertanto, esclusa l'applicazione dei parametri medi, il compenso, secondo i parametri minimi tabellari, va liquidato nella misura di € 402,72 (comprensivo di accessori), oltre esborsi per € 96,24
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidato il compenso minimo di € 498,96, comprensivo di accessori e spese documentate)
che la parziale soccombenza dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di esecuzione;
2. compensa le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 1.8.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64453 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 28.7.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione
- OPPONENTE - E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'avv.to Marco Tronci che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 427,56 a titolo di compenso professionale integrativo, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione; b) con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. per l'opposta: “… rigettare integralmente le domande avversarie e confermare quanto statuito dal G.E. in ordine ai compensi professionali già
1 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
liquidati in favore della controparte, per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato
che, su istanza di (creditore procedente), l' Parte_1 CP_2 con verbale del 17.10.2019, pignorava, ai danni di Controparte_1
(debitrice esecutata), ai sensi dell'art. 494, III co., c.p.c., la complessiva somma di € 1.368,74, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.6.2019 e atto di precetto notificato in data 29.8.2019;
che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 23814/19 RGE;
che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza del 27/28.10.2020 il G.E. attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.612,90, di cui € 1.183,35 a totale soddisfo del credito vantato ed € 429,55 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
che con ricorso depositato in data 13.11.2020 il creditore procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza ritenendo eccessivamente esigua - perché inferiore ai c.d. minimi tabellari - la liquidazione (per € 429,55) delle spese dell'esecuzione come operata dal G.E.; e chiedeva che, in riforma dell'ordinanza opposta, i compensi fossero liquidati secondo i parametri tabellari medi;
che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che con ordinanza del 21.7.2021 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 11.10.2021 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, rassegnando le conclusioni in epigrafe Controparte_1 trascritte;
che si costituiva in giudizio la ontestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
2 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.7.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Rilevato
che con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 28.6.2019 il G.E. assegnava al creditore procedente, quale difensore antistatario, la somma di € 1.000,00; e ordinava alla quale terzo pignorato, di procedere al Controparte_1 pagamento;
che, in difetto di pagamento spontaneo, l'assegnatario, con atto di precetto notificato in data 29.8.2019, intimava a l pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.368,74, per capitale e spese che, promossa esecuzione presso il debitore (iscritta al n. 23814/19 RGE), il
G.E., ordinanza del 27/28.10.2020, attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.612,90, di cui € 1.183,35 a totale soddisfo del credito vantato ed € 429,55 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
Considerato
che l'opponente ha contestato la liquidazione delle spese di esecuzione operata dal G.E. perché ritenuta immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai c.d. minimi tabellari; ed ha richiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la liquidazione del compenso secondo i valori tabellari medi;
Considerato
che ai sensi dell'art. 4 DM 55/14, nel testo applicabile ratione temporis, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, “… possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
3 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”
che l'opponente ha appunto richiesto, ai fini della liquidazione del compenso, l'applicazione dei parametri medi tabellari, senza alcuna ingiustificata diminuzione;
Rilevato
che, secondo i valori tabellari medi, il compenso spettante al professionista sarebbe da liquidare in misura pari alla somma di € 805,43 (comprensiva di accessori di legge), oltre alla rifusione degli esborsi documentati, pari ad € 96,24 (per complessivi € 901,67);
che, tuttavia, la domanda di liquidazione del compenso secondo i valori tabellari medi non può essere assecondata;
che, invero, la procedura esecutiva (presso il debitore) di cui si tratta (iscritta al 23814/19 RGE) non presentava alcuna difficoltà – neppure indicata dall'opponente – e appare, dunque, giustificata l'applicazione dei parametri minimi di liquidazione: d'altra parte, come si accennava, non sono state affrontate, nel corso della procedura esecutiva, particolari questioni di fatto o di diritto;
non sono stati affrontati contrasti giurisprudenziali, né alcuna questione giuridica di apprezzabile complessità (essendosi limitato l'esecutante – data la semplicità dei fatti – a riportare nell'atto di precetto gli importi ad esso spettanti in forza del titolo e le spese frattanto sostenute)
che, pertanto, esclusa l'applicazione dei parametri medi, il compenso, secondo i parametri minimi tabellari, va liquidato nella misura di € 402,72 (comprensivo di accessori), oltre esborsi per € 96,24
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidato il compenso minimo di € 498,96, comprensivo di accessori e spese documentate)
che la parziale soccombenza dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di esecuzione;
2. compensa le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 64453/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 1.8.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO