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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella presente causa civile avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa congiuntamente da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]
Giovanni Falcone n. 4, (C.F.: , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Nenni n. 37 (C.F.: ) elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI N. 173 C.F._2
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) presso lo studio dell'Avv. VALENTINA ZUCCHETTI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti con l'intervento del Pubblico Ministero, intervenuto
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ex artt. 337 bis. e ss. c.c.)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.01.2025, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025. pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento;
all'udienza davanti al Giudice Relatore, celebrata a mezzo scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate;
esse sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore , nata il [...], e vanno pertanto in questa sede integralmente recepite. Nulla sulle Per_1
spese, trattandosi di procedimento promosso su ricorso congiunto e non essendo pertanto nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una parte.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione, già casa familiare, sita in
Valsamoggia (BO) in via Giovanni Falcone n. 4, che le viene, conseguentemente, assegnata, trasferendosi il signor in altra abitazione alla firma del presente atto e comunque entro e non CP_1
oltre il 15.01.2025, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta.
3) Salvo diversi accordi tra le parti compatibilmente con gli orari lavorativi delle parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernotto dalle ore 17.00, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, alle ore 8.00 del mattino successivo - da far coincidere con i giorni in cui la madre per impegni lavorativi deve uscire presto di casa - quando la accompagnerà a scuola;
pagina 2 di 3 - nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale dalle ore
17.00, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, alle ore
8.00 del mattino successivo - da far coincidere con i giorni in cui la madre per impegni lavorativi deve uscire presto di casa - quando la accompagnerà a scuola;
- le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del
Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari deciderà il padre.
4) Il signor corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla RA , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , fino all'indipendenza economica della Per_1 stessa, la somma mensile € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla RA . Pt_1
4.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna, che le parti intendono espressamente recepire nelle presenti conclusioni, saranno a carico del signor nella misura del 60% e a carico della RA nella misura del 40%. CP_1 Pt_1
4.2) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo
Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla RA . Pt_1
5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità della minore valida per l'espatrio.
6) Nulla in punto di spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella presente causa civile avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa congiuntamente da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]
Giovanni Falcone n. 4, (C.F.: , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Nenni n. 37 (C.F.: ) elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI N. 173 C.F._2
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) presso lo studio dell'Avv. VALENTINA ZUCCHETTI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti con l'intervento del Pubblico Ministero, intervenuto
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ex artt. 337 bis. e ss. c.c.)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.01.2025, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025. pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento;
all'udienza davanti al Giudice Relatore, celebrata a mezzo scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate;
esse sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore , nata il [...], e vanno pertanto in questa sede integralmente recepite. Nulla sulle Per_1
spese, trattandosi di procedimento promosso su ricorso congiunto e non essendo pertanto nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una parte.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione, già casa familiare, sita in
Valsamoggia (BO) in via Giovanni Falcone n. 4, che le viene, conseguentemente, assegnata, trasferendosi il signor in altra abitazione alla firma del presente atto e comunque entro e non CP_1
oltre il 15.01.2025, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta.
3) Salvo diversi accordi tra le parti compatibilmente con gli orari lavorativi delle parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernotto dalle ore 17.00, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, alle ore 8.00 del mattino successivo - da far coincidere con i giorni in cui la madre per impegni lavorativi deve uscire presto di casa - quando la accompagnerà a scuola;
pagina 2 di 3 - nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale dalle ore
17.00, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, alle ore
8.00 del mattino successivo - da far coincidere con i giorni in cui la madre per impegni lavorativi deve uscire presto di casa - quando la accompagnerà a scuola;
- le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del
Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari deciderà il padre.
4) Il signor corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla RA , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , fino all'indipendenza economica della Per_1 stessa, la somma mensile € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla RA . Pt_1
4.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna, che le parti intendono espressamente recepire nelle presenti conclusioni, saranno a carico del signor nella misura del 60% e a carico della RA nella misura del 40%. CP_1 Pt_1
4.2) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo
Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla RA . Pt_1
5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità della minore valida per l'espatrio.
6) Nulla in punto di spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3