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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2283 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Cavallini e Giovanna Marangoni contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Barra e Carlo Rolle
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1325/2020 del Tribunale di Rovigo emessa in data 20.10.2020 e depositata in data 22.10.2020.
1 Conclusioni di parte appellante:
“a) Dichiararsi lo scioglimento della comunione immobiliare tra gli Appellanti Pt_1
, , e , Appellato,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 relativamente all'immobile sito in Taglio di Po (R0), Via Borgo Girotti n. 36, così individuato catastalmente: Comune di Taglio di Po – sezione Urbana TP Catasto
Fabbricati
Intestazione
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
proprietà 1/2;
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_6
proprietà 1/4;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_7
proprietà 1/4;
(C.F. ), Ved. , nata a [...]_8 Parte_4
Taglio di Po (RO), il 15.09.1937, usufrutto parziale;
Sez. Urb. TP, Foglio 16, particella 397, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 81, rendita €. 183,34- Borgo Girotti n.36, Piano T;
Catasto
Terreni
Controparte_2
- Foglio 16, particella 397, qualità ente urbano, superficie mq. 308 - trattasi dell'area sottostante e circostante l'edificio e gli accessori.
b) Assegnarsi in proprietà agli Appellanti la quota indivisa di un mezzo intestata all'Appellato al prezzo indicato in CTU di Euro 16.658,63, decurtato Controparte_3
della quota parte delle spese di regolarizzazione urbanistica dell'immobile;
c) Spese, diritti ed onorari, anche della CTU integralmente rifusi del processo d'appello e di I° grado per la cui liquidazione ci si rimette a quanto disposto dal D.M. 55/2015;
d) Disporsi la compensazione legale ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c. tra le rispettive somme a credito eventualmente reciprocamente dovute tra le Parti in causa, fatta salva
l'eccedenza rispetto ad esse”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
2 Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 721/2020 del 22.10.2020 emessa dal Tribunale di Rovigo.
Nel merito:
Respingere il gravame proposto dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 721/2020 del 22.10.2020 resa inter partes dal Parte_3
Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G.N.: 677/2015 e, per l'effetto, confermare la medesima sentenza in ogni statuizione.
In via subordinata:
Richiamata la riserva di impugnazione ex art 361 c.p.c. formulata in comparsa costitutiva
8.6.2022 avverso la sentenza non definitiva n. 894/2022 emessa in data 12.4.2022 e depositata in data 19.04.2022 dalla Corte Ecc.ma, non notificata, unitamente all'impugnazione avverso la sentenza definitiva, nel caso in cui venga disposto lo scioglimento della ritenuta comunione dell'immobile in Comune di Taglio di Po – Sezione
Urbana TP;
Catasto Fabbricati - Intestazione: nato a [...]_1
(RO) il 10/11/1950, proprietà per 1/2; nato a [...] il Parte_1
05/02/1958, proprietà per 1/4; nata a [...] il [...], Parte_2
proprietà per 1/4; , Ved. nata a [...] il Parte_3 Pt_1
15/09/1937, usufruttuario parziale, - Sez. Urb. TP, foglio 16, particella 397, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 81, rendita € 183,34 – Borgo Girotti
n. 36, Piano T;
Catasto Terreni - Intestazione: - Controparte_2
Foglio 16, particella 397, qualità ente urbano, superficie mq. 308, decurtata pro quota la sommatoria dei costi anticipati esclusivamente da P_
per la regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile pari a complessivi €
[...]
5.880,40 S.E.&O. assegnare in proprietà all'appellato nato a [...], il Controparte_1
10.11.1950, c.f. , unico residente nell'immobile da dividere in Taglio C.F._4
di Po (RO), Via Borgo Girotti, 36, la quota di ½ verso conguaglio del prezzo corrispettivo di € 16.829,32.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA nonché di CTU, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari nonché di CTU”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio i Controparte_1
cugini di primo grado e figli del RT , Parte_1 Parte_2 Parte_4
fratello della di lui madre, , nonché la zia vedova Persona_1 Parte_3
del predetto , per sentir dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta Parte_4
usucapione ultraventennale della quota indivisa di un mezzo della casa di abitazione, sita in
Taglio di Po (Ro), via Borgo Girotti n. 36.
Esponeva l'attore di essere da oltre venti anni nel possesso esclusivo del suddetto immobile, del quale era divenuto comproprietario per la quota indivisa di un mezzo per averla ricevuta in eredità dallo zio , che era deceduto il 25.11.2013 Persona_2
nominandolo con testamento pubblico dell'01.12.2011 suo unico erede universale, mentre e erano titolari della nuda proprietà del bene per la quota Parte_1 Parte_2 di ¼ ciascuno e ne aveva l'usufrutto parziale. Parte_3
Adduceva di aver nel corso degli anni ristrutturato l'immobile, facendone la propria casa di abitazione e di aver sempre pagato le relative imposte e tasse al Comune di Taglio di Po, invocando di essere subentrato nel possesso del proprio dante causa a norma dell'art. 1146
c.c.
Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea e agivano in via riconvenzionale al fine di conseguire lo scioglimento della comunione, con richiesta di attribuzione in proprio favore della quota indivisa di proprietà del 50% intestata a P_
, con pagamento del conguaglio a questi dovuto.
[...]
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo accertava l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'unità immobiliare in questione a favore di P_
e rigettava la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, condannandoli alla
[...]
rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo essi lamentavano che il tribunale avesse fatto malgoverno delle
4 risultanze processuali in quanto:
a) aveva ritenuto attendibili le testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
, sebbene i testi, parenti stretti dell'attore ed animati da grave inimicizia Testimone_3
verso i convenuti, fossero stati rinviati a giudizio dal G.I.P. presso il Tribunale di Rovigo per il reato di falsa testimonianza a seguito di denuncia sporta dai convenuti stessi;
b) non aveva, invece, affatto tenuto conto delle dichiarazioni rese dai due testi indicati dai convenuti, e , del tutto estranei ai fatti di causa, dalle quali Testimone_4 Testimone_5
emergeva che gli stessi avevano visto il abitare nell'immobile soltanto dopo la P_
morte dello zio , avvenuta il 25.11.2013. Persona_2
2.2 Col secondo motivo contestavano la decisione laddove aveva accolto la domanda di usucapione pur in mancanza di prova certa della data di inizio del possesso da parte del
, non avendo i testi riferito alcunché di specifico in merito a tale circostanza. P_
2.3 Col terzo motivo si dolevano che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio degli atti di indagine del procedimento penale, da cui risultava che aveva iniziato a frequentare Controparte_1
i luoghi di causa solo dopo la morte dello zio.
3. Si costituiva l'appellato, chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex artt.
342 e/o 348 bis c.p.c. o comunque il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
4. Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 894/2022 emessa in data 12.04.2022 e depositata in data 19.04.2022, accoglieva il gravame proposto e, conseguentemente, rigettava la domanda di usucapione avanzata da , disponendo con separata Controparte_1
ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione avanzata dai convenuti e riproposta nell'atto di appello.
All'uopo disponeva ctu affidando al perito nominato l'incarico di stimare il valore del bene immobile e di accertare la sua regolarità urbanistica ed edilizia, nonché la conformità tra la situazione di fatto e le planimetrie catastali e le risultanze dei registri immobiliari, ed inoltre
5 di verificare se fosse comodamente divisibile, predisponendo in caso affermativo uno o più progetti divisionali.
Esperita l'indagine peritale, la causa veniva trattenuta definitivamente in decisione.
5. Il ctu, con valutazione che non è stata sottoposta ad alcun rilievo critico ad opera delle parti, ha escluso che l'immobile in comproprietà risulti comodamente divisibile e ne ha stimato il valore in complessivi €39.933,63.
Inoltre il perito dell'ufficio ha inizialmente riscontrato la parziale difformità dal punto di vista urbanistico-edilizio del fabbricato oggetto di causa, edificato prima del 1967, rispetto ai titoli abilitativi, nonché l'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva, richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n.
78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili.
Tuttavia, poiché tali irregolarità e difformità sono state integralmente sanate nel corso del presente giudizio, come riscontrato dal ctu nella relazione integrativa depositata in data
25.11.2024, nulla osta alla divisione dell'immobile.
Come è noto, quando esiste un unico bene immobile, indivisibile o non comodamente divisibile, l'art. 720 cod. civ. individua, quale criterio per selezionare l'avente diritto all'assegno in natura, quello della preferenza verso il maggior quotista: il bene deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, mentre, se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si dà luogo alla vendita all'incanto.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice può discostarsi dal criterio preferenziale sancito dall'art. 720 c.c., avendo egli un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare l'immobile indivisibile, potere che trova il suo contemperamento nei criteri di opportunità che debbono ispirare la scelta e nell'obbligo di indicarne i motivi (v. Cass. n. 11641 del 13/05/2010).
Nel caso di specie, ciascuno dei condividenti ha chiesto l'assegnazione della quota indivisa di ½ intestata all'altro.
Ora, esaminati i contrapposti interessi dei condividenti, si reputa meritevole di
6 accoglimento la pretesa avanzata da di vedersi assegnato l'immobile in Controparte_1 proprietà esclusiva, in ragione del fatto che egli è l'unico dei condividenti ad aver usufruito dell'immobile e provveduto, a propria cura e spese, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il conguaglio in denaro spettante ai condividenti non assegnatari è pari a complessivi
€19.966,81.
Al riguardo è opportuno precisare che, quando come nel caso di specie, al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote (v. Cass. n. 20457 del 11/10/2016).
Infine va accolta la richiesta avanzata dall'appellato di essere rimborsato della quota parte dei costi da lui sostenuti per sanare gli abusi edilizi e le difformità catastali dell'immobile emersi in sede di ctu, le quali ammontano a complessivi €6.041,30 (v. fatture allegate alle note scritte depositate il 24.07.2024 ed alla memoria di replica), trattandosi di spese che, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti e funzionali allo scioglimento della comunione, vanno poste a carico della massa (v. Cass. n. 1635 del 24/01/2020).
Sulla somma dovuta dagli altri condividenti, pari ad €3.020,65, decorrono gli interessi legali dal momento in cui il ha domandato il rimborso pro quota delle somme da P_
lui anticipate, il che è avvenuto con le note scritte depositate il 16.12.2024.
6. In merito al regolamento delle spese processuali, considerato che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che relativamente alla domanda di usucapione l'appellato risulta soccombente, si reputa congruo compensare le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare quest'ultimo a rifondere agli appellanti la quota residua, che si liquida come in dispositivo, nonché porre le spese relative alla ctu a carico delle parti, ciascuna per la quota del 50%.
7
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito nel Comune di Taglio Controparte_1
di Po (Ro), via Borgo Girotti n. 36, censito nel Catasto Fabbricati alla Sez. Urb. TP, foglio
16, particella 397 e nel Catasto Terreni al Foglio 16, particella 397;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e la somma complessiva di €19.966,81, a titolo di
[...] Parte_3
conguaglio, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
3) condanna e a corrispondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3
, a titolo di rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute nell'interesse Controparte_1 della comunione, la somma di €3.020,65, oltre agli interessi legali dal 16.12.2024 al saldo;
4) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado e condanna P_
a rifondere a e la quota
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 residua, che si liquida in €3.808,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 la quota residua, che si liquida in €3.260,00 per compensi ed in €402,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) pone in via definitiva le spese relative alla ctu per la meta a carico degli appellanti e per l'altra metà a carico dell'appellato.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2283 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Cavallini e Giovanna Marangoni contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Barra e Carlo Rolle
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1325/2020 del Tribunale di Rovigo emessa in data 20.10.2020 e depositata in data 22.10.2020.
1 Conclusioni di parte appellante:
“a) Dichiararsi lo scioglimento della comunione immobiliare tra gli Appellanti Pt_1
, , e , Appellato,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 relativamente all'immobile sito in Taglio di Po (R0), Via Borgo Girotti n. 36, così individuato catastalmente: Comune di Taglio di Po – sezione Urbana TP Catasto
Fabbricati
Intestazione
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
proprietà 1/2;
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_6
proprietà 1/4;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_7
proprietà 1/4;
(C.F. ), Ved. , nata a [...]_8 Parte_4
Taglio di Po (RO), il 15.09.1937, usufrutto parziale;
Sez. Urb. TP, Foglio 16, particella 397, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 81, rendita €. 183,34- Borgo Girotti n.36, Piano T;
Catasto
Terreni
Controparte_2
- Foglio 16, particella 397, qualità ente urbano, superficie mq. 308 - trattasi dell'area sottostante e circostante l'edificio e gli accessori.
b) Assegnarsi in proprietà agli Appellanti la quota indivisa di un mezzo intestata all'Appellato al prezzo indicato in CTU di Euro 16.658,63, decurtato Controparte_3
della quota parte delle spese di regolarizzazione urbanistica dell'immobile;
c) Spese, diritti ed onorari, anche della CTU integralmente rifusi del processo d'appello e di I° grado per la cui liquidazione ci si rimette a quanto disposto dal D.M. 55/2015;
d) Disporsi la compensazione legale ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c. tra le rispettive somme a credito eventualmente reciprocamente dovute tra le Parti in causa, fatta salva
l'eccedenza rispetto ad esse”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
2 Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 721/2020 del 22.10.2020 emessa dal Tribunale di Rovigo.
Nel merito:
Respingere il gravame proposto dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 721/2020 del 22.10.2020 resa inter partes dal Parte_3
Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G.N.: 677/2015 e, per l'effetto, confermare la medesima sentenza in ogni statuizione.
In via subordinata:
Richiamata la riserva di impugnazione ex art 361 c.p.c. formulata in comparsa costitutiva
8.6.2022 avverso la sentenza non definitiva n. 894/2022 emessa in data 12.4.2022 e depositata in data 19.04.2022 dalla Corte Ecc.ma, non notificata, unitamente all'impugnazione avverso la sentenza definitiva, nel caso in cui venga disposto lo scioglimento della ritenuta comunione dell'immobile in Comune di Taglio di Po – Sezione
Urbana TP;
Catasto Fabbricati - Intestazione: nato a [...]_1
(RO) il 10/11/1950, proprietà per 1/2; nato a [...] il Parte_1
05/02/1958, proprietà per 1/4; nata a [...] il [...], Parte_2
proprietà per 1/4; , Ved. nata a [...] il Parte_3 Pt_1
15/09/1937, usufruttuario parziale, - Sez. Urb. TP, foglio 16, particella 397, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 81, rendita € 183,34 – Borgo Girotti
n. 36, Piano T;
Catasto Terreni - Intestazione: - Controparte_2
Foglio 16, particella 397, qualità ente urbano, superficie mq. 308, decurtata pro quota la sommatoria dei costi anticipati esclusivamente da P_
per la regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile pari a complessivi €
[...]
5.880,40 S.E.&O. assegnare in proprietà all'appellato nato a [...], il Controparte_1
10.11.1950, c.f. , unico residente nell'immobile da dividere in Taglio C.F._4
di Po (RO), Via Borgo Girotti, 36, la quota di ½ verso conguaglio del prezzo corrispettivo di € 16.829,32.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA nonché di CTU, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari nonché di CTU”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio i Controparte_1
cugini di primo grado e figli del RT , Parte_1 Parte_2 Parte_4
fratello della di lui madre, , nonché la zia vedova Persona_1 Parte_3
del predetto , per sentir dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta Parte_4
usucapione ultraventennale della quota indivisa di un mezzo della casa di abitazione, sita in
Taglio di Po (Ro), via Borgo Girotti n. 36.
Esponeva l'attore di essere da oltre venti anni nel possesso esclusivo del suddetto immobile, del quale era divenuto comproprietario per la quota indivisa di un mezzo per averla ricevuta in eredità dallo zio , che era deceduto il 25.11.2013 Persona_2
nominandolo con testamento pubblico dell'01.12.2011 suo unico erede universale, mentre e erano titolari della nuda proprietà del bene per la quota Parte_1 Parte_2 di ¼ ciascuno e ne aveva l'usufrutto parziale. Parte_3
Adduceva di aver nel corso degli anni ristrutturato l'immobile, facendone la propria casa di abitazione e di aver sempre pagato le relative imposte e tasse al Comune di Taglio di Po, invocando di essere subentrato nel possesso del proprio dante causa a norma dell'art. 1146
c.c.
Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea e agivano in via riconvenzionale al fine di conseguire lo scioglimento della comunione, con richiesta di attribuzione in proprio favore della quota indivisa di proprietà del 50% intestata a P_
, con pagamento del conguaglio a questi dovuto.
[...]
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo accertava l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'unità immobiliare in questione a favore di P_
e rigettava la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, condannandoli alla
[...]
rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo essi lamentavano che il tribunale avesse fatto malgoverno delle
4 risultanze processuali in quanto:
a) aveva ritenuto attendibili le testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
, sebbene i testi, parenti stretti dell'attore ed animati da grave inimicizia Testimone_3
verso i convenuti, fossero stati rinviati a giudizio dal G.I.P. presso il Tribunale di Rovigo per il reato di falsa testimonianza a seguito di denuncia sporta dai convenuti stessi;
b) non aveva, invece, affatto tenuto conto delle dichiarazioni rese dai due testi indicati dai convenuti, e , del tutto estranei ai fatti di causa, dalle quali Testimone_4 Testimone_5
emergeva che gli stessi avevano visto il abitare nell'immobile soltanto dopo la P_
morte dello zio , avvenuta il 25.11.2013. Persona_2
2.2 Col secondo motivo contestavano la decisione laddove aveva accolto la domanda di usucapione pur in mancanza di prova certa della data di inizio del possesso da parte del
, non avendo i testi riferito alcunché di specifico in merito a tale circostanza. P_
2.3 Col terzo motivo si dolevano che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio degli atti di indagine del procedimento penale, da cui risultava che aveva iniziato a frequentare Controparte_1
i luoghi di causa solo dopo la morte dello zio.
3. Si costituiva l'appellato, chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex artt.
342 e/o 348 bis c.p.c. o comunque il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
4. Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 894/2022 emessa in data 12.04.2022 e depositata in data 19.04.2022, accoglieva il gravame proposto e, conseguentemente, rigettava la domanda di usucapione avanzata da , disponendo con separata Controparte_1
ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione avanzata dai convenuti e riproposta nell'atto di appello.
All'uopo disponeva ctu affidando al perito nominato l'incarico di stimare il valore del bene immobile e di accertare la sua regolarità urbanistica ed edilizia, nonché la conformità tra la situazione di fatto e le planimetrie catastali e le risultanze dei registri immobiliari, ed inoltre
5 di verificare se fosse comodamente divisibile, predisponendo in caso affermativo uno o più progetti divisionali.
Esperita l'indagine peritale, la causa veniva trattenuta definitivamente in decisione.
5. Il ctu, con valutazione che non è stata sottoposta ad alcun rilievo critico ad opera delle parti, ha escluso che l'immobile in comproprietà risulti comodamente divisibile e ne ha stimato il valore in complessivi €39.933,63.
Inoltre il perito dell'ufficio ha inizialmente riscontrato la parziale difformità dal punto di vista urbanistico-edilizio del fabbricato oggetto di causa, edificato prima del 1967, rispetto ai titoli abilitativi, nonché l'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva, richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n.
78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili.
Tuttavia, poiché tali irregolarità e difformità sono state integralmente sanate nel corso del presente giudizio, come riscontrato dal ctu nella relazione integrativa depositata in data
25.11.2024, nulla osta alla divisione dell'immobile.
Come è noto, quando esiste un unico bene immobile, indivisibile o non comodamente divisibile, l'art. 720 cod. civ. individua, quale criterio per selezionare l'avente diritto all'assegno in natura, quello della preferenza verso il maggior quotista: il bene deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, mentre, se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si dà luogo alla vendita all'incanto.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice può discostarsi dal criterio preferenziale sancito dall'art. 720 c.c., avendo egli un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare l'immobile indivisibile, potere che trova il suo contemperamento nei criteri di opportunità che debbono ispirare la scelta e nell'obbligo di indicarne i motivi (v. Cass. n. 11641 del 13/05/2010).
Nel caso di specie, ciascuno dei condividenti ha chiesto l'assegnazione della quota indivisa di ½ intestata all'altro.
Ora, esaminati i contrapposti interessi dei condividenti, si reputa meritevole di
6 accoglimento la pretesa avanzata da di vedersi assegnato l'immobile in Controparte_1 proprietà esclusiva, in ragione del fatto che egli è l'unico dei condividenti ad aver usufruito dell'immobile e provveduto, a propria cura e spese, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il conguaglio in denaro spettante ai condividenti non assegnatari è pari a complessivi
€19.966,81.
Al riguardo è opportuno precisare che, quando come nel caso di specie, al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote (v. Cass. n. 20457 del 11/10/2016).
Infine va accolta la richiesta avanzata dall'appellato di essere rimborsato della quota parte dei costi da lui sostenuti per sanare gli abusi edilizi e le difformità catastali dell'immobile emersi in sede di ctu, le quali ammontano a complessivi €6.041,30 (v. fatture allegate alle note scritte depositate il 24.07.2024 ed alla memoria di replica), trattandosi di spese che, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti e funzionali allo scioglimento della comunione, vanno poste a carico della massa (v. Cass. n. 1635 del 24/01/2020).
Sulla somma dovuta dagli altri condividenti, pari ad €3.020,65, decorrono gli interessi legali dal momento in cui il ha domandato il rimborso pro quota delle somme da P_
lui anticipate, il che è avvenuto con le note scritte depositate il 16.12.2024.
6. In merito al regolamento delle spese processuali, considerato che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che relativamente alla domanda di usucapione l'appellato risulta soccombente, si reputa congruo compensare le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare quest'ultimo a rifondere agli appellanti la quota residua, che si liquida come in dispositivo, nonché porre le spese relative alla ctu a carico delle parti, ciascuna per la quota del 50%.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito nel Comune di Taglio Controparte_1
di Po (Ro), via Borgo Girotti n. 36, censito nel Catasto Fabbricati alla Sez. Urb. TP, foglio
16, particella 397 e nel Catasto Terreni al Foglio 16, particella 397;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e la somma complessiva di €19.966,81, a titolo di
[...] Parte_3
conguaglio, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
3) condanna e a corrispondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3
, a titolo di rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute nell'interesse Controparte_1 della comunione, la somma di €3.020,65, oltre agli interessi legali dal 16.12.2024 al saldo;
4) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado e condanna P_
a rifondere a e la quota
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 residua, che si liquida in €3.808,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 la quota residua, che si liquida in €3.260,00 per compensi ed in €402,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) pone in via definitiva le spese relative alla ctu per la meta a carico degli appellanti e per l'altra metà a carico dell'appellato.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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