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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1572/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1572/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
P.IVA e C.F. ), con sede a Roma, in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Rosaria Antonia Bianco, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._1 dall'avv. Marco Festelli, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. cronol. 4420/2023 pubblicata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di VA.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
-1- nel merito, in via principale: in accoglimento dell' appello e in riforma integrale della dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc
Rep. n..2883/2023, emessa in data 12.6.2023 dal Tribunale di VA – Giudice dott.ssa
Maria Antonia Mariolino nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al p.r. 1175/2022 vertente inter partes e comunicata in data 11.7.2023, rigettare ogni domanda proposta da
nei confronti di , ordinandosi conseguentemente la CP_1 Parte_1 restituzione della somma di € 23.706,68 corrisposta da a titolo di sorte Parte_1
capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione, senza acquiescenza, del provvedimento gravato, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sui capitoli di prova e con i testi ivi indicati, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di VA, espletati gli incombenti di rito, dichiarare, previa declaratoria, anche d'ufficio, d'inefficacia o nullità di tutte le clausole contrattuali che saranno ritenute abusive secondo gli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile ora articolo
33 e seguenti codice del consumo,
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto accertare e dichiarare la nullità, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 23 T.UI.F. nonché per l'inesistenza del contratto
“quadro” in forma scritta, in subordine pronunciare l'annullamento per errore o dolo, dell'investimento descritto in premessa ovvero acquisto di complessivi euro 12.500,00a di quote del fondo immobiliare Obelisco in oggetto, intervenuto tra la ricorrente e la società convenuta e conseguentemente condannare, sia in caso di nullità che di annullamento,
[...] alla restituzione dei versamenti effettuati pari a € 20.000,00, oltre agli interessi Parte_1
legali dalla data del versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c , in subordine: per tutti i motivi di cui sopra, accertata la violazione delle norme di legge
(T.U.I.F.) e regolamentari richiamate in epigrafe, dichiarare in ogni caso la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta, e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura di € 12.500,00 per il deprezzamento del valore degli investimenti eseguiti;
oltre gli interessi legali dalla data dei
-2- rispettivi versamenti al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; quindi al pagamento della somma di euro 12.500,00 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia.
Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28 febbraio 2022, la signora chiedeva al Tribunale di VA (tra l'altro), in via principale, di CP_1
accertare e dichiarare la nullità per violazione di norma imperative, ovvero l'annullamento per errore o dolo, dell'acquisto dalla stessa sottoscritto nel 2005 – su sollecitazione di – di alcune quote del fondo immobiliare Obelisco per Parte_1
complessivi euro 12.500,00, con condanna di quest'ultima alla restituzione dei versamenti effettuati per complessivi euro 20.000,00, oltre interessi legali ed al maggior danno ex art. 1224 c.c.; in via subordinata, di dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale di , con condanna della stessa al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura di euro 12.500,00 per il deprezzamento del valore degli investimenti eseguiti, oltre interessi legali.
2. La ricorrente, in particolare, allegava che:
- su sollecitazione (e relativa rassicurazione) di un operatore delle Poste, aveva investito tutti i suoi risparmi nel fondo immobiliare Europa 1 (che avrebbero dovuto essere) a
“basso rischio”, per un totale di euro 12.500,00;
- tali risparmi, però, sono stati successivamente dirottati in un fondo immobiliare chiuso ad “alto rischio”, complesso in natura ed illiquido (c.d. fondo “Obelisco”);
- detto fondo, con scadenza nel 2015, è stato prorogato di tre anni ed alla data di chiusura ha liquidato pochi euro ai risparmiatori;
- nel 2018, quindi, aveva spostato i titoli in Unicredit, avendo appreso dai giornali l'andamento disastroso del titolo;
- nel febbraio 2019 aveva chiesto a la documentazione (mai pervenuta) Parte_1
inerente il proprio investimento al fine di valutare la condotta di quest'ultima;
- negli anni successivi all'investimento non aveva mai ricevuto gli estratti conto periodici e ciò non le aveva consentito di verificare l'effettivo andamento dell'investimento fino alla liquidazione del fondo avvenuta nel 2019.
-3- 3. Si costituiva affermando (tra l'altro) di aver fornito alla OR Parte_1 CP_1
tutte le necessarie informazioni in ordine alla natura degli investimenti sottoscritti ed alla loro inadeguatezza, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risoluzione del contratto (avendo operato quale mero collocatore delle quote del fondo per conto del soggetto emittente, la , oltre che l'intervenuta prescrizione della CP_2
domanda di restituzione, essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di pagamento delle somme (2005).
4. Con ordinanza n. cronol. 4420/2023 emessa il 12/06/2023 e depositata l'11/07/2023, il
Tribunale di VA condannava a versare alla ricorrente la somma di euro Parte_1
12.200,00, oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data delle singole operazioni fino alla domanda, ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal 19/04/2022 al saldo, oltre alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, liquidate in euro 5.000,00 per compenso ed euro 146,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Avverso l'ordinanza ha proposto appello , mentre la OR , Parte_1 CP_1
regolarmente costituita, resiste al gravame.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/01/2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 22 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di VA ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente e ciò ha fatto in applicazione del principio di legittimità secondo il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato sia stato in grado di avere conoscenza – con l'uso dell'ordinaria diligenza – dell'illecito, del danno, della loro derivazione causale e degli elementi soggettivi del dolo o della colpa dello stesso. Di conseguenza, ritenuto che il termine decennale di prescrizione decorre, nel caso di specie, da data non anteriore al 2015 (ovvero da quando l'investimento sarebbe venuto a scadenza, manifestando la perdita del capitale impiegato) e che il procedimento di primo grado è stato attivato nel 2022, il primo Giudice non lo ha ritenuto decorso.
-4- 2. Il tribunale, facendo ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario, ha ritenuto non comprovato in causa l'adempimento agli obblighi informativi gravanti sul prestatore del servizio d'investimento così come inidonea l'avvertenza di inadeguatezza sulle operazioni di investimento eseguite da
. Secondo il primo Giudice, infatti, non hanno trovato conferma in causa né la Parte_1 circostanza che abbia offerto all'investitrice un adeguato corredo informativo, Parte_1
né la circostanza relativa al rispetto – sempre da parte della convenuta – dell'art. 29 del Reg.
Consob 11522/1998, in forza del quale gli intermediari posso dare esecuzione alle operazioni inadeguate (solo) dopo averne avuto specifico ordine dall'investitore debitamente avvisato sul punto. Ciò in quanto (i) i capitoli testimoniali formulati dalla resistente non offrivano alcuna prova in tal senso, essendo centrati su circostanze troppo generiche;
(ii) i moduli firmati dalla ricorrente che riportavano l'avviso di inadeguatezza delle due operazioni comunque dimostravano l'assolvimento da parte dell'intermediario del suo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo strumento finanziario, evidenziandone caratteristiche e rischi specifici;
(iii) la firma di detti moduli non era sufficiente a far ritenere l'assolvimento degli oneri gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 citato, posto che il primo modulo non specificava i motivi di rischio dell'investimento (impedendo così all'investitrice di valutare un profilo di rischio che non le viene adeguatamente esplicitato), mentre il secondo modulo, oltre che generico, non dava avviso del rischio che correva la ricorrente nell'impiegare tutto il suo capitale in un unico titolo, senza diversificare gli investimenti.
2.1 Dalla violazione delle norme relative agli obblighi informativi in sede di esecuzione degli investimenti, il tribunale ha fatto discendere la responsabilità contrattuale in capo all'intermediaria ed individuato il pregiudizio subito dalla ricorrente in una Parte_1
somma pari agli esborsi patrimoniali sostenuti da quest'ultima (ovvero pari ad euro
12.500,00, detratti euro 300,00 incassati per proventi e rimborsi).
3. ha proposto appello formulando i motivi di impugnazione così testualmente Parte_1
titolati:
- Primo motivo: omessa statuizione o implicito e immotivato rigetto con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di – violazione Parte_1
degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.;
-5- - Secondo motivo: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione – motivazione incongrua e contraddittoria – violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.;
- Terzo motivo: omesso e/o lacunoso esame delle circostanze allegate e dei documenti prodotti da – erronea applicazione delle norme in materia di Parte_1
intermediazione finanziaria, di responsabilità contrattuale e di onere della prova – violazione degli artt. 115 c.p.c., 1218 c.c. e 2697 c.c. – violazione/falsa applicazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 nonché degli artt. 94 TUF e
22 Reg. Consob n. 11971/1999;
- Quarto motivo: illegittimo rigetto delle istanze istruttorie – violazione dell'art. 244
c.p.c. e degli artt. 1218 e 2697 c.c.-
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante sottopone a critica l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di statuire sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla stessa spiegata ovvero l'ha implicitamente rigettata, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
1.1. In particolare, qualifica l'attività dalla stessa intrapresa quale Parte_1
“sollecitazione all'investimento” ex art. 1, lett. t) del TUF per conto dell'emittente “Investire
Immobiliare SGR S.p.A.” (attività rivolta indistintamente a una pluralità di destinatari a condizioni standardizzate che si differenzia da quella di “negoziazione” realizzata, di volta in volta, a condizioni differenziate) ed afferma, quindi, di essere rimasta totalmente estranea al contratto di acquisto delle quote del fondo immobiliare per cui è causa (circostanza che si evincerebbe dal “Modulo di sottoscrizione” intestato alla società emittente: cfr. docc. 6 e 7 di primo grado).
1.2. Il contratto per cui è causa, dunque, sarebbe stato sottoscritto – secondo la ricostruzione dell'appellante – dalla OR con la società “Investire Immobiliare SGR S.p.A.”, CP_1
non con , così come il pagamento delle somme sarebbe stato eseguito in favore Parte_1 dell'emittente, con (il solo) relativo addebito sul libretto postale. In conseguenza di quanto precede, il primo Giudice avrebbe errato nel non ritenere priva di legittimazione Parte_1
passiva o, comunque, priva della titolarità passiva del rapporto contrattuale.
1.3. Sostiene l'appellante che l'omessa pronuncia del tribunale sull'eccezione in commento viola l'art. 112 c.p.c. e che l'implicito riconoscimento della legittimazione passiva di
[...]
lede non solo l'art. 132 c.p.c. – in quanto la ordinanza sarebbe priva di motivazione – Pt_1
-6- ma anche gli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa e/o errata valutazione della documentazione in atti (dalla quale emergerebbe la fondatezza della proposta eccezione).
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta al tribunale il rigetto dell'eccezione di prescrizione per mancata decorrenza del termine decennale. Il primo Giudice, infatti, sarebbe giunto a tale – contraddittoria – conclusione richiamando la pronuncia della Corte di cassazione n. 17572/2013 riguardante la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
(non già da inadempimento contrattuale, ma) da fatto illecito ex art. 2947 c.c.- Cosicché, a rigore, il tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della prescrizione quinquennale (non di quella decennale) e, tenendo ferma la decorrenza dal 2015, ritenerla compiuta nel 2020
(quindi ben prima della domanda giudiziale del 2022).
2.1. In ogni caso, il tribunale avrebbe anche errato – secondo l'appellante – nell'escludere la decorrenza del termine prescrizionale decennale “dal momento degli investimenti nel 2005”; ciò in quanto detto termine decorrere dal momento in cui l'inadempimento imputato all'intermediaria si è consumato, ovvero dal momento in cui non sarebbero state fornite le dovute informazioni all'investitrice (quindi, dalla data di acquisto delle quote del fondo:
29/09/2005 e 16/11/2005) e non da quando si è manifestata la perdita di valore delle quote del fondo (evenienza, questa, che costituisce elemento di rischio caratterizzante l'investimento: in questi termini l'appellante richiama, tra le altre, C. App. Firenze 739/2020 e Trib.
Castrovillari n. 878/2018).
2.2. Afferma, infine, l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato anche nell'individuare la decorrenza del termine di prescrizione in data “non anteriore al 2015” giacché le prime informazioni relative alla perdita del capitale impiegato risalirebbero (non al
2015, appunto, ma), come documentato da , al 2008 (data dell'estratto conto dal Parte_1
già si evinceva la minusvalenza rispetto al valore inziale dell'investimento) o, comunque, al
2011 (data di trasferimento dell'investimento presso Unicredit). Ed in entrambi i casi il termine decennale di prescrizione deve dirsi maturato in data anteriore al 2022.
3. Con il terzo motivo d'appello, contesta il capo dell'ordinanza nel quale il Parte_1
primo Giudice ha ritenuto non adempiuti, da parte sua, gli obblighi informativi ex artt. 21
D.lgs. n. 58/1998 e 28-29 del Reg. Consob n. 11522/1998, opinando per l'inadeguatezza delle informazioni fornite all'odierna all'appellata sull'investimento per cui è causa. L'appellante, al contrario, afferma di aver pienamente assolto gli obblighi informativi a suo carico, essendosi limitata ad un'attività di sollecitazione all'investimento e non di negoziazione;
-7- attività questa esclusa (per espressa previsione dell'art. 30 del Reg. Consob citato) dalla normativa predetta sugli obblighi informativi ed in relazione alla quale deve farsi unico riferimento al prospetto informativo (quindi, all'art. 94 TUF ed al diverso Reg. Consob n.
11791/1999), documento (ignorato dal Giudice, ma) consegnato alla OR (come CP_1 si evince dalla dichiarazione rilasciata da quest'ultima in calce al modulo di sottoscrizione) contente “ogni informazione sulle caratteristiche del Fondo immobiliare Obelisco e i rischi ad esso connessi (v. doc. 2 fascicolo 1° grado)” (cfr. appello, p. 17). E, come affermato dalla giurisprudenza di merito citata dall'appellante, il contenuto del prospetto informativo e la sua consegna all'investitore costituiscono nel loro insieme (in uno con gli estratti conto periodici, parimenti consegnati alla cliente) la prova dell'assolvimento da parte dell'intermediario degli obblighi informativi a suo carico.
3.1. Infine, con riferimento alla questione dell'(in)adeguatezza dell'investimento, l'appellante afferma (tra l'altro) che i moduli firmati dall'odierna appellata (a suo dire tutt'altro che generici), indicavano i profili di rischio dell'operazione dettagliatamente descritti nel prospetto informativo consegnato a quest'ultima (essendo la valutazione di inadeguatezza e l'obbligo di informazione al cliente strettamente correlati) e che non può dirsi violata la regola della c.d. diversificazione dei rischi dal momento che – come può evincersi dagli estratti conto sub doc. 11 di primo grado – la OR non aveva investito solamente nel CP_1
fondo Obelisco, ma anche in azioni e prestiti obbligazionari.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si duole della parte dell'ordinanza nella quale il primo Giudice ha negato efficacia probatoria ai capitoli testimoniali dalla medesima proposti, ritenendoli formulati su circostanze troppo generiche e, quindi, tali da non desumere dalla stesse una completa informazione all'investitrice. A parere di , invero, il Parte_1
tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la prova orale offerta aveva funzione integrativa di quella documentale, essendo già agli atti l'intervenuta consegna alla OR del CP_1 prospetto informativo, ovvero la prova di una “circostanza di fondamentale importanza nella vicenda per cui è causa ma, come dedotto, assolutamente ignorata dal primo Giudicante”
(cfr. appello, p. 25).
c) Disamina dei motivi di appello.
1. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto.
Va premesso che “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod.
-8- proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cass. 13733/2014). Ne viene che l'omessa motivazione sul punto da parte del tribunale non comporta altra concreta conseguenza che la necessità da parte di questa corte di integrare e completare la motivazione carente o insufficiente.
Ciò posto, la insistita deduzione secondo cui avrebbe rivestito nella vicenda la posizione Pt_1 unicamente di “collocatore” del prodotto finanziario mirerebbe a sostenere che le obbligazioni sulla stessa gravanti in tale indicata qualità dovrebbe ritenersi assolti con la mera consegna del
“prospetto informativo”.
Il punto è che, anche a voler accreditare che abbia nel caso in esame, rivestito Pt_1 unicamente la posizione di “collocatore” del prodotto finanziario, ciò non la esimerebbe affatto dagli obblighi stabiliti in via generale per i “servizi di investimento”.
Mette conto ricordare che l'art. 1 co. 5 t.u.f. (nella formulazione vigente ratione temporis) stabilisce espressamente che per "servizi di investimento si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari […] c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo…”.
La chiara riconduzione anche dell'attività di collocamento nell'ambito dei servizi di investimento vale a rendere applicabile la previsione del successivo articolo 21, relativo ai
“criteri generali” che la legge impone a carico di chi svolge, appunto, detti “servizi di investimento e accessori”.
Ne discende altresì l'applicabilità – sempre nella versione vigente ratione temporis – del
Regolamento CONSOB intermediari n. 11522 del 1° luglio 1998 (e succ. modiff.) e, in particolare, fra le altre, delle disposizioni di cui agli articoli 26 (Regole generali di comportamento), 27 (Conflitti di interessi), 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori), 29 (Operazioni non adeguate), 30 (Contratti con gli investitori).
Deve pertanto ritenersi che sussiste quella che l'appellante definisce “legittimazione passiva”
o “titolarità del rapporto” nel senso che l'attività che la stessa allega di aver svolto nella vicenda in disamina è pienamente sufficiente a far insorgere sulla stessa gli obblighi compendiati nell'articolo 21 t.u.f. la cui violazione è stata dedotta dalla attrice in primo grado.
L'appellante crede di poter invocare la disciplina dell'emittente di cui all'art. 1 lett. f) del t.u.f., senza tener conto che, nel caso in esame, si tratta di un'attività successiva all'emissione
-9- e all'offerta al pubblico (con i connessi e conseguenti profili di responsabilità c.d. da prospetto) e che attiene all'intermediario collocatore di quel prodotto finanziario, intermediario che agisce nell'ambito di un servizio di investimento, soggetto – come sopra ricordato – alla relativa disciplina.
2. Il secondo motivo è infondato.
Al di là del riferimento che l'appellante crede operato all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale è certo che il tribunale ha ritenuto la responsabilità di natura contrattuale di
(v. pagina 9 della ordinanza appellata: “dalla violazione delle norme relative Parte_1
agli obblighi informativi in sede di esecuzione degli obblighi di investimento discende la responsabilità contrattuale della società intermediaria”), il che è del resto del tutto condivisibile, essendosi instaurato fra le parti un rapporto obbligatorio a seguito del servizio di investimento prestato dalle in forza del quale è stato sottoscritto il contratto per cui è Pt_1
causa, come del resto ritenuto da un consolidato orientamento di legittimità (v. fra le altre
Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ciò posto, quanto alla decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento danni contrattuale, l'interpretazione offerta dal tribunale è pienamente in linea con l'insegnamento della s. Corte, secondo la quale “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente) Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024).
-10- Nel caso di specie è certo che il termine di scadenza dell'investimento era al 2015 (e poi peraltro prorogato di tre anni), onde la originaria ricorrente poteva rendersi conto della totale illiquidità non prima della scadenza del 2015, con conseguente tempestività della sua domanda proposta nel 2022.
3.-4. Il terzo e quarto motivo – che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione – sono privi di pregio.
La vigenza anche in capo all'intermediario collocatore nell'ambito di un servizio d'investimento degli obblighi espressamente previsti dagli articoli 21 t.u.f. e 26 ss. regolamento intermediari CONSOB, si è già stata sopra ritenuta ed è dunque sufficiente fare richiamo a quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo per evidenziare l'infondatezza della censura incentrata sul presupposto della sufficienza della consegna del prospetto per l'adempimento a tutti i doveri informativi del soggetto prestatore di servizi di investimento.
Quanto alla questione delle informazioni concretamente somministrate all'investitrice il tribunale, come detto, ha considerato che non si era raggiunta un'idonea prova di esse e che i capitoli di prova per testimoni articolati non potevano essere ammessi in quanto eccessivamente generici («i capitoli testimoniali proposti dalla convenuta (comparsa di costituzione) non sono in alcun modo idonei a dimostrare che l'intermediaria abbia fornito adeguate informazioni alla cliente: le circostanze sono infatti troppo generiche perché se ne possa desumere una completa informazione all'investitrice. Si chiede infatti di dimostrare che la signora veniva “informata della natura, delle caratteristiche di detto fondo CP_1 immobiliare e dei rischi connessi all'investimento”: ma la convenuta avrebbe piuttosto dovuto dedurre specificamente quali informazioni ha reso alla cliente e non la circostanza generica di averle fornito “delle” informazioni. Ciò perché la verifica di adeguatezza del corredo informativo fornito presuppone che siano note quali specifiche informazioni sono state date in ordine alle caratteristiche dell'investimento ed alla sua rischiosità, per poterne valutare poi la sufficienza o meno. Non vi è pertanto prova del fatto che all'investitrice siano state fornite le necessarie informazioni al momento del conferimento dei due ordini di acquisto di quote del fondo immobiliare Obelisco»: ordinanza appellata, pag. 6 s.).
Il motivo critica la ora ricordata motivazione, evidenziando che occorrerebbe tener presente la circostanza “di fondamentale importanza” relativa alla consegna del prospetto informativo,
-11- ragion per cui le prove orali avrebbero natura meramente integrativa di quel documento “tanto più perché vertente su fatti risalenti a ben 17 anni prima”.
La motivazione del tribunale si sottrae alle critiche rivoltele con il quarto motivo.
Va, infatti, ribadito che la consegna del prospetto informativo, proprio in ragione della sua indole generale e standardizzata, non consente di apprezzare una effettiva e calibrata informazione conformata in ragione degli obiettivi di investimento, della propensione al rischio e della conoscenza finanziaria della cliente.
Né i capitoli di prova consentirebbero di appurare quali concrete ed effettive informazioni sarebbero state somministrate alla , essendo essi limitati a richiedere al testimone che CP_1
vennero comunicate la “natura” e non meglio precisate “caratteristiche di detto fondo immobiliare” nonché i “rischi” (anch'essi neppure indicati) “connessi all'investimento”.
Non vi è neppure un cenno minimamente circostanziato a informazioni che non siano generiche ed indifferenziate, senza che – com'è ovvio – il passare del tempo possa giustificare l'articolazione di capitoli di prova non rispettosi del precetto ricavabile dall'art 244 c.p.c.
Così come in quei capitoli non vi è neppure un riferimento alla acquisizione delle informazioni sulla cliente “circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” (art. 28 regolamento intermediari).
Il che è già sufficiente (v. Cass. n. 15936 del 18/06/2018) per ritenere non superata la presunzione di responsabilità fissata dall'art. 23 co. 5 t.u.f. (“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”).
Va, peraltro, pure condivisa la valutazione in ordine all'insufficienza dei moduli relativi all'inadeguatezza dell'operazione fatti sottoscrivere alla , in quanto privi di CP_1
qualsivoglia indicazione circa i concreti ed effettivi profili di ravvisata inadeguatezza senza che sia stata richiesta una ammissibile prova orale diretta quanto meno ad esplicitare e circostanziare quelle alquanto criptiche e comunque generiche “segnalazioni di inadeguatezza”.
Resta assorbita, in quanto sotto nessun profilo dirimente, la questione della violazione della regola di diversificazione degli investimenti, che il tribunale ad abundantiam ha ritenuto.
d) Conclusioni e spese.
-12- L'appello è respinto e l'ordinanza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori tra il minimo e il medio (considerato il tenore delle difese dimesse in atti) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00), tenuto conto delle attività effettivamente espletate in questa sede e il mancato deposito della nota spese.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso l'ordinanza n. cronol. 4420/2023 pubblicata l'11 luglio 2023 del Tribunale di VA lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rifondere alla parte appellata le spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, pari al 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto che sussiste a carico della parte appellante il presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 22 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-13-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1572/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1572/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
P.IVA e C.F. ), con sede a Roma, in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Rosaria Antonia Bianco, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._1 dall'avv. Marco Festelli, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. cronol. 4420/2023 pubblicata l'11 luglio 2023 dal Tribunale di VA.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
-1- nel merito, in via principale: in accoglimento dell' appello e in riforma integrale della dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc
Rep. n..2883/2023, emessa in data 12.6.2023 dal Tribunale di VA – Giudice dott.ssa
Maria Antonia Mariolino nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al p.r. 1175/2022 vertente inter partes e comunicata in data 11.7.2023, rigettare ogni domanda proposta da
nei confronti di , ordinandosi conseguentemente la CP_1 Parte_1 restituzione della somma di € 23.706,68 corrisposta da a titolo di sorte Parte_1
capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione, senza acquiescenza, del provvedimento gravato, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sui capitoli di prova e con i testi ivi indicati, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di VA, espletati gli incombenti di rito, dichiarare, previa declaratoria, anche d'ufficio, d'inefficacia o nullità di tutte le clausole contrattuali che saranno ritenute abusive secondo gli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile ora articolo
33 e seguenti codice del consumo,
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto accertare e dichiarare la nullità, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 23 T.UI.F. nonché per l'inesistenza del contratto
“quadro” in forma scritta, in subordine pronunciare l'annullamento per errore o dolo, dell'investimento descritto in premessa ovvero acquisto di complessivi euro 12.500,00a di quote del fondo immobiliare Obelisco in oggetto, intervenuto tra la ricorrente e la società convenuta e conseguentemente condannare, sia in caso di nullità che di annullamento,
[...] alla restituzione dei versamenti effettuati pari a € 20.000,00, oltre agli interessi Parte_1
legali dalla data del versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c , in subordine: per tutti i motivi di cui sopra, accertata la violazione delle norme di legge
(T.U.I.F.) e regolamentari richiamate in epigrafe, dichiarare in ogni caso la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta, e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura di € 12.500,00 per il deprezzamento del valore degli investimenti eseguiti;
oltre gli interessi legali dalla data dei
-2- rispettivi versamenti al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; quindi al pagamento della somma di euro 12.500,00 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia.
Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28 febbraio 2022, la signora chiedeva al Tribunale di VA (tra l'altro), in via principale, di CP_1
accertare e dichiarare la nullità per violazione di norma imperative, ovvero l'annullamento per errore o dolo, dell'acquisto dalla stessa sottoscritto nel 2005 – su sollecitazione di – di alcune quote del fondo immobiliare Obelisco per Parte_1
complessivi euro 12.500,00, con condanna di quest'ultima alla restituzione dei versamenti effettuati per complessivi euro 20.000,00, oltre interessi legali ed al maggior danno ex art. 1224 c.c.; in via subordinata, di dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale di , con condanna della stessa al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura di euro 12.500,00 per il deprezzamento del valore degli investimenti eseguiti, oltre interessi legali.
2. La ricorrente, in particolare, allegava che:
- su sollecitazione (e relativa rassicurazione) di un operatore delle Poste, aveva investito tutti i suoi risparmi nel fondo immobiliare Europa 1 (che avrebbero dovuto essere) a
“basso rischio”, per un totale di euro 12.500,00;
- tali risparmi, però, sono stati successivamente dirottati in un fondo immobiliare chiuso ad “alto rischio”, complesso in natura ed illiquido (c.d. fondo “Obelisco”);
- detto fondo, con scadenza nel 2015, è stato prorogato di tre anni ed alla data di chiusura ha liquidato pochi euro ai risparmiatori;
- nel 2018, quindi, aveva spostato i titoli in Unicredit, avendo appreso dai giornali l'andamento disastroso del titolo;
- nel febbraio 2019 aveva chiesto a la documentazione (mai pervenuta) Parte_1
inerente il proprio investimento al fine di valutare la condotta di quest'ultima;
- negli anni successivi all'investimento non aveva mai ricevuto gli estratti conto periodici e ciò non le aveva consentito di verificare l'effettivo andamento dell'investimento fino alla liquidazione del fondo avvenuta nel 2019.
-3- 3. Si costituiva affermando (tra l'altro) di aver fornito alla OR Parte_1 CP_1
tutte le necessarie informazioni in ordine alla natura degli investimenti sottoscritti ed alla loro inadeguatezza, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risoluzione del contratto (avendo operato quale mero collocatore delle quote del fondo per conto del soggetto emittente, la , oltre che l'intervenuta prescrizione della CP_2
domanda di restituzione, essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di pagamento delle somme (2005).
4. Con ordinanza n. cronol. 4420/2023 emessa il 12/06/2023 e depositata l'11/07/2023, il
Tribunale di VA condannava a versare alla ricorrente la somma di euro Parte_1
12.200,00, oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data delle singole operazioni fino alla domanda, ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal 19/04/2022 al saldo, oltre alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, liquidate in euro 5.000,00 per compenso ed euro 146,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Avverso l'ordinanza ha proposto appello , mentre la OR , Parte_1 CP_1
regolarmente costituita, resiste al gravame.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/01/2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 22 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di VA ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente e ciò ha fatto in applicazione del principio di legittimità secondo il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato sia stato in grado di avere conoscenza – con l'uso dell'ordinaria diligenza – dell'illecito, del danno, della loro derivazione causale e degli elementi soggettivi del dolo o della colpa dello stesso. Di conseguenza, ritenuto che il termine decennale di prescrizione decorre, nel caso di specie, da data non anteriore al 2015 (ovvero da quando l'investimento sarebbe venuto a scadenza, manifestando la perdita del capitale impiegato) e che il procedimento di primo grado è stato attivato nel 2022, il primo Giudice non lo ha ritenuto decorso.
-4- 2. Il tribunale, facendo ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario, ha ritenuto non comprovato in causa l'adempimento agli obblighi informativi gravanti sul prestatore del servizio d'investimento così come inidonea l'avvertenza di inadeguatezza sulle operazioni di investimento eseguite da
. Secondo il primo Giudice, infatti, non hanno trovato conferma in causa né la Parte_1 circostanza che abbia offerto all'investitrice un adeguato corredo informativo, Parte_1
né la circostanza relativa al rispetto – sempre da parte della convenuta – dell'art. 29 del Reg.
Consob 11522/1998, in forza del quale gli intermediari posso dare esecuzione alle operazioni inadeguate (solo) dopo averne avuto specifico ordine dall'investitore debitamente avvisato sul punto. Ciò in quanto (i) i capitoli testimoniali formulati dalla resistente non offrivano alcuna prova in tal senso, essendo centrati su circostanze troppo generiche;
(ii) i moduli firmati dalla ricorrente che riportavano l'avviso di inadeguatezza delle due operazioni comunque dimostravano l'assolvimento da parte dell'intermediario del suo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo strumento finanziario, evidenziandone caratteristiche e rischi specifici;
(iii) la firma di detti moduli non era sufficiente a far ritenere l'assolvimento degli oneri gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 citato, posto che il primo modulo non specificava i motivi di rischio dell'investimento (impedendo così all'investitrice di valutare un profilo di rischio che non le viene adeguatamente esplicitato), mentre il secondo modulo, oltre che generico, non dava avviso del rischio che correva la ricorrente nell'impiegare tutto il suo capitale in un unico titolo, senza diversificare gli investimenti.
2.1 Dalla violazione delle norme relative agli obblighi informativi in sede di esecuzione degli investimenti, il tribunale ha fatto discendere la responsabilità contrattuale in capo all'intermediaria ed individuato il pregiudizio subito dalla ricorrente in una Parte_1
somma pari agli esborsi patrimoniali sostenuti da quest'ultima (ovvero pari ad euro
12.500,00, detratti euro 300,00 incassati per proventi e rimborsi).
3. ha proposto appello formulando i motivi di impugnazione così testualmente Parte_1
titolati:
- Primo motivo: omessa statuizione o implicito e immotivato rigetto con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di – violazione Parte_1
degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.;
-5- - Secondo motivo: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione – motivazione incongrua e contraddittoria – violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.;
- Terzo motivo: omesso e/o lacunoso esame delle circostanze allegate e dei documenti prodotti da – erronea applicazione delle norme in materia di Parte_1
intermediazione finanziaria, di responsabilità contrattuale e di onere della prova – violazione degli artt. 115 c.p.c., 1218 c.c. e 2697 c.c. – violazione/falsa applicazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 nonché degli artt. 94 TUF e
22 Reg. Consob n. 11971/1999;
- Quarto motivo: illegittimo rigetto delle istanze istruttorie – violazione dell'art. 244
c.p.c. e degli artt. 1218 e 2697 c.c.-
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante sottopone a critica l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di statuire sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla stessa spiegata ovvero l'ha implicitamente rigettata, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
1.1. In particolare, qualifica l'attività dalla stessa intrapresa quale Parte_1
“sollecitazione all'investimento” ex art. 1, lett. t) del TUF per conto dell'emittente “Investire
Immobiliare SGR S.p.A.” (attività rivolta indistintamente a una pluralità di destinatari a condizioni standardizzate che si differenzia da quella di “negoziazione” realizzata, di volta in volta, a condizioni differenziate) ed afferma, quindi, di essere rimasta totalmente estranea al contratto di acquisto delle quote del fondo immobiliare per cui è causa (circostanza che si evincerebbe dal “Modulo di sottoscrizione” intestato alla società emittente: cfr. docc. 6 e 7 di primo grado).
1.2. Il contratto per cui è causa, dunque, sarebbe stato sottoscritto – secondo la ricostruzione dell'appellante – dalla OR con la società “Investire Immobiliare SGR S.p.A.”, CP_1
non con , così come il pagamento delle somme sarebbe stato eseguito in favore Parte_1 dell'emittente, con (il solo) relativo addebito sul libretto postale. In conseguenza di quanto precede, il primo Giudice avrebbe errato nel non ritenere priva di legittimazione Parte_1
passiva o, comunque, priva della titolarità passiva del rapporto contrattuale.
1.3. Sostiene l'appellante che l'omessa pronuncia del tribunale sull'eccezione in commento viola l'art. 112 c.p.c. e che l'implicito riconoscimento della legittimazione passiva di
[...]
lede non solo l'art. 132 c.p.c. – in quanto la ordinanza sarebbe priva di motivazione – Pt_1
-6- ma anche gli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa e/o errata valutazione della documentazione in atti (dalla quale emergerebbe la fondatezza della proposta eccezione).
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta al tribunale il rigetto dell'eccezione di prescrizione per mancata decorrenza del termine decennale. Il primo Giudice, infatti, sarebbe giunto a tale – contraddittoria – conclusione richiamando la pronuncia della Corte di cassazione n. 17572/2013 riguardante la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
(non già da inadempimento contrattuale, ma) da fatto illecito ex art. 2947 c.c.- Cosicché, a rigore, il tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della prescrizione quinquennale (non di quella decennale) e, tenendo ferma la decorrenza dal 2015, ritenerla compiuta nel 2020
(quindi ben prima della domanda giudiziale del 2022).
2.1. In ogni caso, il tribunale avrebbe anche errato – secondo l'appellante – nell'escludere la decorrenza del termine prescrizionale decennale “dal momento degli investimenti nel 2005”; ciò in quanto detto termine decorrere dal momento in cui l'inadempimento imputato all'intermediaria si è consumato, ovvero dal momento in cui non sarebbero state fornite le dovute informazioni all'investitrice (quindi, dalla data di acquisto delle quote del fondo:
29/09/2005 e 16/11/2005) e non da quando si è manifestata la perdita di valore delle quote del fondo (evenienza, questa, che costituisce elemento di rischio caratterizzante l'investimento: in questi termini l'appellante richiama, tra le altre, C. App. Firenze 739/2020 e Trib.
Castrovillari n. 878/2018).
2.2. Afferma, infine, l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato anche nell'individuare la decorrenza del termine di prescrizione in data “non anteriore al 2015” giacché le prime informazioni relative alla perdita del capitale impiegato risalirebbero (non al
2015, appunto, ma), come documentato da , al 2008 (data dell'estratto conto dal Parte_1
già si evinceva la minusvalenza rispetto al valore inziale dell'investimento) o, comunque, al
2011 (data di trasferimento dell'investimento presso Unicredit). Ed in entrambi i casi il termine decennale di prescrizione deve dirsi maturato in data anteriore al 2022.
3. Con il terzo motivo d'appello, contesta il capo dell'ordinanza nel quale il Parte_1
primo Giudice ha ritenuto non adempiuti, da parte sua, gli obblighi informativi ex artt. 21
D.lgs. n. 58/1998 e 28-29 del Reg. Consob n. 11522/1998, opinando per l'inadeguatezza delle informazioni fornite all'odierna all'appellata sull'investimento per cui è causa. L'appellante, al contrario, afferma di aver pienamente assolto gli obblighi informativi a suo carico, essendosi limitata ad un'attività di sollecitazione all'investimento e non di negoziazione;
-7- attività questa esclusa (per espressa previsione dell'art. 30 del Reg. Consob citato) dalla normativa predetta sugli obblighi informativi ed in relazione alla quale deve farsi unico riferimento al prospetto informativo (quindi, all'art. 94 TUF ed al diverso Reg. Consob n.
11791/1999), documento (ignorato dal Giudice, ma) consegnato alla OR (come CP_1 si evince dalla dichiarazione rilasciata da quest'ultima in calce al modulo di sottoscrizione) contente “ogni informazione sulle caratteristiche del Fondo immobiliare Obelisco e i rischi ad esso connessi (v. doc. 2 fascicolo 1° grado)” (cfr. appello, p. 17). E, come affermato dalla giurisprudenza di merito citata dall'appellante, il contenuto del prospetto informativo e la sua consegna all'investitore costituiscono nel loro insieme (in uno con gli estratti conto periodici, parimenti consegnati alla cliente) la prova dell'assolvimento da parte dell'intermediario degli obblighi informativi a suo carico.
3.1. Infine, con riferimento alla questione dell'(in)adeguatezza dell'investimento, l'appellante afferma (tra l'altro) che i moduli firmati dall'odierna appellata (a suo dire tutt'altro che generici), indicavano i profili di rischio dell'operazione dettagliatamente descritti nel prospetto informativo consegnato a quest'ultima (essendo la valutazione di inadeguatezza e l'obbligo di informazione al cliente strettamente correlati) e che non può dirsi violata la regola della c.d. diversificazione dei rischi dal momento che – come può evincersi dagli estratti conto sub doc. 11 di primo grado – la OR non aveva investito solamente nel CP_1
fondo Obelisco, ma anche in azioni e prestiti obbligazionari.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si duole della parte dell'ordinanza nella quale il primo Giudice ha negato efficacia probatoria ai capitoli testimoniali dalla medesima proposti, ritenendoli formulati su circostanze troppo generiche e, quindi, tali da non desumere dalla stesse una completa informazione all'investitrice. A parere di , invero, il Parte_1
tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la prova orale offerta aveva funzione integrativa di quella documentale, essendo già agli atti l'intervenuta consegna alla OR del CP_1 prospetto informativo, ovvero la prova di una “circostanza di fondamentale importanza nella vicenda per cui è causa ma, come dedotto, assolutamente ignorata dal primo Giudicante”
(cfr. appello, p. 25).
c) Disamina dei motivi di appello.
1. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto.
Va premesso che “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod.
-8- proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cass. 13733/2014). Ne viene che l'omessa motivazione sul punto da parte del tribunale non comporta altra concreta conseguenza che la necessità da parte di questa corte di integrare e completare la motivazione carente o insufficiente.
Ciò posto, la insistita deduzione secondo cui avrebbe rivestito nella vicenda la posizione Pt_1 unicamente di “collocatore” del prodotto finanziario mirerebbe a sostenere che le obbligazioni sulla stessa gravanti in tale indicata qualità dovrebbe ritenersi assolti con la mera consegna del
“prospetto informativo”.
Il punto è che, anche a voler accreditare che abbia nel caso in esame, rivestito Pt_1 unicamente la posizione di “collocatore” del prodotto finanziario, ciò non la esimerebbe affatto dagli obblighi stabiliti in via generale per i “servizi di investimento”.
Mette conto ricordare che l'art. 1 co. 5 t.u.f. (nella formulazione vigente ratione temporis) stabilisce espressamente che per "servizi di investimento si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari […] c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo…”.
La chiara riconduzione anche dell'attività di collocamento nell'ambito dei servizi di investimento vale a rendere applicabile la previsione del successivo articolo 21, relativo ai
“criteri generali” che la legge impone a carico di chi svolge, appunto, detti “servizi di investimento e accessori”.
Ne discende altresì l'applicabilità – sempre nella versione vigente ratione temporis – del
Regolamento CONSOB intermediari n. 11522 del 1° luglio 1998 (e succ. modiff.) e, in particolare, fra le altre, delle disposizioni di cui agli articoli 26 (Regole generali di comportamento), 27 (Conflitti di interessi), 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori), 29 (Operazioni non adeguate), 30 (Contratti con gli investitori).
Deve pertanto ritenersi che sussiste quella che l'appellante definisce “legittimazione passiva”
o “titolarità del rapporto” nel senso che l'attività che la stessa allega di aver svolto nella vicenda in disamina è pienamente sufficiente a far insorgere sulla stessa gli obblighi compendiati nell'articolo 21 t.u.f. la cui violazione è stata dedotta dalla attrice in primo grado.
L'appellante crede di poter invocare la disciplina dell'emittente di cui all'art. 1 lett. f) del t.u.f., senza tener conto che, nel caso in esame, si tratta di un'attività successiva all'emissione
-9- e all'offerta al pubblico (con i connessi e conseguenti profili di responsabilità c.d. da prospetto) e che attiene all'intermediario collocatore di quel prodotto finanziario, intermediario che agisce nell'ambito di un servizio di investimento, soggetto – come sopra ricordato – alla relativa disciplina.
2. Il secondo motivo è infondato.
Al di là del riferimento che l'appellante crede operato all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale è certo che il tribunale ha ritenuto la responsabilità di natura contrattuale di
(v. pagina 9 della ordinanza appellata: “dalla violazione delle norme relative Parte_1
agli obblighi informativi in sede di esecuzione degli obblighi di investimento discende la responsabilità contrattuale della società intermediaria”), il che è del resto del tutto condivisibile, essendosi instaurato fra le parti un rapporto obbligatorio a seguito del servizio di investimento prestato dalle in forza del quale è stato sottoscritto il contratto per cui è Pt_1
causa, come del resto ritenuto da un consolidato orientamento di legittimità (v. fra le altre
Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ciò posto, quanto alla decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento danni contrattuale, l'interpretazione offerta dal tribunale è pienamente in linea con l'insegnamento della s. Corte, secondo la quale “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente) Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024).
-10- Nel caso di specie è certo che il termine di scadenza dell'investimento era al 2015 (e poi peraltro prorogato di tre anni), onde la originaria ricorrente poteva rendersi conto della totale illiquidità non prima della scadenza del 2015, con conseguente tempestività della sua domanda proposta nel 2022.
3.-4. Il terzo e quarto motivo – che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione – sono privi di pregio.
La vigenza anche in capo all'intermediario collocatore nell'ambito di un servizio d'investimento degli obblighi espressamente previsti dagli articoli 21 t.u.f. e 26 ss. regolamento intermediari CONSOB, si è già stata sopra ritenuta ed è dunque sufficiente fare richiamo a quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo per evidenziare l'infondatezza della censura incentrata sul presupposto della sufficienza della consegna del prospetto per l'adempimento a tutti i doveri informativi del soggetto prestatore di servizi di investimento.
Quanto alla questione delle informazioni concretamente somministrate all'investitrice il tribunale, come detto, ha considerato che non si era raggiunta un'idonea prova di esse e che i capitoli di prova per testimoni articolati non potevano essere ammessi in quanto eccessivamente generici («i capitoli testimoniali proposti dalla convenuta (comparsa di costituzione) non sono in alcun modo idonei a dimostrare che l'intermediaria abbia fornito adeguate informazioni alla cliente: le circostanze sono infatti troppo generiche perché se ne possa desumere una completa informazione all'investitrice. Si chiede infatti di dimostrare che la signora veniva “informata della natura, delle caratteristiche di detto fondo CP_1 immobiliare e dei rischi connessi all'investimento”: ma la convenuta avrebbe piuttosto dovuto dedurre specificamente quali informazioni ha reso alla cliente e non la circostanza generica di averle fornito “delle” informazioni. Ciò perché la verifica di adeguatezza del corredo informativo fornito presuppone che siano note quali specifiche informazioni sono state date in ordine alle caratteristiche dell'investimento ed alla sua rischiosità, per poterne valutare poi la sufficienza o meno. Non vi è pertanto prova del fatto che all'investitrice siano state fornite le necessarie informazioni al momento del conferimento dei due ordini di acquisto di quote del fondo immobiliare Obelisco»: ordinanza appellata, pag. 6 s.).
Il motivo critica la ora ricordata motivazione, evidenziando che occorrerebbe tener presente la circostanza “di fondamentale importanza” relativa alla consegna del prospetto informativo,
-11- ragion per cui le prove orali avrebbero natura meramente integrativa di quel documento “tanto più perché vertente su fatti risalenti a ben 17 anni prima”.
La motivazione del tribunale si sottrae alle critiche rivoltele con il quarto motivo.
Va, infatti, ribadito che la consegna del prospetto informativo, proprio in ragione della sua indole generale e standardizzata, non consente di apprezzare una effettiva e calibrata informazione conformata in ragione degli obiettivi di investimento, della propensione al rischio e della conoscenza finanziaria della cliente.
Né i capitoli di prova consentirebbero di appurare quali concrete ed effettive informazioni sarebbero state somministrate alla , essendo essi limitati a richiedere al testimone che CP_1
vennero comunicate la “natura” e non meglio precisate “caratteristiche di detto fondo immobiliare” nonché i “rischi” (anch'essi neppure indicati) “connessi all'investimento”.
Non vi è neppure un cenno minimamente circostanziato a informazioni che non siano generiche ed indifferenziate, senza che – com'è ovvio – il passare del tempo possa giustificare l'articolazione di capitoli di prova non rispettosi del precetto ricavabile dall'art 244 c.p.c.
Così come in quei capitoli non vi è neppure un riferimento alla acquisizione delle informazioni sulla cliente “circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” (art. 28 regolamento intermediari).
Il che è già sufficiente (v. Cass. n. 15936 del 18/06/2018) per ritenere non superata la presunzione di responsabilità fissata dall'art. 23 co. 5 t.u.f. (“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”).
Va, peraltro, pure condivisa la valutazione in ordine all'insufficienza dei moduli relativi all'inadeguatezza dell'operazione fatti sottoscrivere alla , in quanto privi di CP_1
qualsivoglia indicazione circa i concreti ed effettivi profili di ravvisata inadeguatezza senza che sia stata richiesta una ammissibile prova orale diretta quanto meno ad esplicitare e circostanziare quelle alquanto criptiche e comunque generiche “segnalazioni di inadeguatezza”.
Resta assorbita, in quanto sotto nessun profilo dirimente, la questione della violazione della regola di diversificazione degli investimenti, che il tribunale ad abundantiam ha ritenuto.
d) Conclusioni e spese.
-12- L'appello è respinto e l'ordinanza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori tra il minimo e il medio (considerato il tenore delle difese dimesse in atti) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00), tenuto conto delle attività effettivamente espletate in questa sede e il mancato deposito della nota spese.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso l'ordinanza n. cronol. 4420/2023 pubblicata l'11 luglio 2023 del Tribunale di VA lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rifondere alla parte appellata le spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, pari al 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto che sussiste a carico della parte appellante il presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 22 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-13-