Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di NO Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_1 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Parte_2 dall'avv.ta Valentina Schilirò, elettivamente domiciliato presso il proprio uffi- cio legale di Catania –
Appellato contro
), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Biancarosa –
Appellata
e nei confronti di
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_3 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Arena –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 4509 del 29.10.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva l'opposizione proposta dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito nr. 593 2020 00000711 84 000 di euro 14.461,93 a titolo
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di omissioni contributive ed accessori per i periodi da luglio 2014 ad aprile
2019, derivanti dal verbale unico di accertamento ispettivo n.
20190009138/DDL del 19.7.2019.
Il Tribunale, richiamati i principi in tema di valore probatorio dei verbali ispet- tivi, pur ritenendo nel caso in esame che i documenti e i verbali delle dichiara- zioni raccolte durante l'attività ispettiva fossero «elementi di prova validi per accertare le violazioni contestate dall » tuttavia, dalla disamina delle di- Pt_1 chiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti e Di NO, reputava Pt_3 non provato che gli stessi avessero effettuato lavoro domenicale e festivo non retribuito, nei mesi di dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019.
Inoltre, rilevava che in assenza del «libro unico del lavoro (c.d. LUL) non è possibile verificare se, per il periodo in questione, i lavoratori risultino o meno assenti nei giorni di apertura dell'esercizio commerciale».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 25.2.2022. Resi- stevano gli appellati.
La causa veniva posta in decisione in data 13.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente il collegio che la notifica dell'appello nei confronti di , nei cui confronti non sono state formulate domande, ha nella specie CP_4 valenza di mera denuntiatio litis.
Peraltro, attenendo la vicenda al merito della pretesa, non avrebbe alcu- CP_4 na legittimazione passiva.
2. Con l'unico articolato motivo di gravame, l'istituto appellante lamenta l'erroneità della sentenza, poiché, di fronte alle contestazioni mosse dall Pt_1 alla società, quest'ultima non ha confutato nulla, limitandosi ad affermare che i lavoratori hanno «sempre goduto del giorno di riposo la domenica».
In particolare rileva che le contestazioni avrebbero trovato pieno riscontro dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e i documenti da costoro esaminati.
Il registro dei corrispettivi, dal quale sarebbe emersa l'apertura del negozio tutti
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i giorni (domenicali e festivi compresi) dei mesi di dicembre e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e uni- Parte_4 Parte_5 vocamente attestanti lo svolgimento dell'attività lavorativa, la domenica nel pe- riodo invernale e tutto il giorno, durante le festività natalizie, e la percezione della relativa retribuzione maggiorata.
In altro capo dell'appello censura la sentenza per aver travisato le contestazioni dell , che riguardano la mancata registrazione e contribuzione delle ore e Pt_1 giornate di lavoro supplementare, e non la mancata corresponsione della paga di fatto.
2.1. L'appello è fondato.
Nel ricorso di primo grado la società si è limitata ad affermare che «tutti i di- pendenti in forza (9 unità) hanno sempre svolto la propria prestazione lavorati- va in conformità al contratto individuale di lavoro e ai contratti collettivi, non- ché all'orario e nelle giornate riportate nei prospetti paga, non avendo mai svolto alcun orario di lavoro straordinario e/o supplementare (se non per come eventualmente espressamente indicato nei richiamati prospetti), godendo setti- manalmente del giorno di riposo settimanale, ricadente la domenica».
I lavoratori intervistati hanno smentito l'allegazione del datore di lavoro poiché hanno, rispettivamente, dichiarato: «La domenica lavoro solo nel periodo in- vernale, per le festività natalizie per l'intera giornata, che mi viene retribuita con la dovuta maggiorazione» ( ; «in particolare nel periodo natali- Pt_3 zio, il negozio è aperto anche la domenica. Preciso che in questi casi ricevo la retribuzione maggiorata per lavoro domenicale, allo stesso modo nei giorni fe- stivi mi viene sempre corrisposta una maggiorazione che adesso non so speci- ficare» (Di NO).
In merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha ri- badito, anche recentemente, che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua
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l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle di- chiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità' (v., in mo- tiv., ex plurimis, Cass. n. 20019 del 2018). 11. La Corte di merito ha, dunque, valorizzato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, conformandosi anche al principio per cui "i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui com- piuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a ver- bale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabi- le dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circo- stanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto proba- torio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021; Cass. n. 11934 del
2019)» (Cass. 12618/2022).
In assenza di ulteriori contestazioni al verbale ispettivo da parte della società e tenuto conto degli esiti dell'accertamento poi trasfusi nell'AVA opposto, la pretesa dell si rivela fondata, dovendosi qui ribadire che oggetto Pt_1 dell'accertamento è la mancata contribuzione (violazione della regola del mi- nimale contributivo) e non l'omesso pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro domenicale e festivo.
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le do- mande proposte da devono essere rigettate. Controparte_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, a carico di parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande
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proposte da Controparte_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell Pt_1 che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15% e per il secondo grado in euro 2.906,00 oltre rimborso spese generali al
15%;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di NO
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