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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7169 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 1/10/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1 dall'avv. (c.f. ), Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA PLINIO, 22 ROMA, presso lo studio dell'avv. CASCIANELLI
AN (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._3 con procura in atti unitamente all'avv. CAVALIERE FRANCESCO
( ), sito in PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, 3 C.F._4
00196 ROMA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Roma in data 25/10/2022.
Conclusioni dell'appellante: “piaccia alla Corte adita, per le ragioni di cui alla narrativa, in riforma della impugnata ordinanza, accertata l'assoluta infondatezza e dunque la correlata pretestuosità delle iniziative giudiziali del convenuto, in uno con l'abuso di strumenti processuali a fini di offesa verso l'odierno ricorrente, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 5.000,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale, e di euro 20 mila, o di altra minore o maggiore somma come ritenuta da codesto tribunale, a titolo di danno non patrimoniale e con r.g. n. 1 ricorso all'equità, rivalutata all'attualità, oltre alla refusione delle spese di giudizio come da notula. Quanto all'appello incidentale, se ne chiede la reiezione per infondatezza del medesimo“. Conclusioni dell'appellata: “dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dall'appellante , siccome Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni contenute nell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ex adverso impugnata, fatta eccezione, per il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, di cui si chiede la riforma, per quanto possa occorrere in via di appello incidentale, con la conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite alla parte vittoriosa, nella misura che la Corte di
Appello riterrà di giustizia, sulla base delle tariffe forensi in vigore, somme da distrarsi in favore del difensore, già dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella ordinanza impugnata:
« […] - rilevato che ha proposto ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c., così concludendo: “piaccia al Tribunale adito, per le ragioni di cui alla narrativa, accertata l'assoluta infondatezza e dunque la correlata pretestuosità delle iniziative giudiziali del convenuto, in uno con l'abuso di strumenti processuali a fini di offesa verso l'odierno ricorrente, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 5.000,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale, e di euro 20 mila, o di altra minore o maggiore somma come ritenuta da codesto Tribunale, a titolo di danno non patrimoniale e con ricorso all'equità, rivalutata all'attualità, oltre alla refusione delle spese di giudizio come da notula”;
- il resistente, costituitosi, ha chiesto dichiararsi “inammissibile o comunque rigettare la domanda proposta dall'attore siccome infondata in fatto e in diritto e comunque totalmente sfornita di prova, per tutte le ragioni sopra indicate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore del suo difensore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”;
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito […] “rigetta il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1
, e compensa fra le parti le spese di lite”. Controparte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le r.g. n. 2 considerazioni che seguono: « […] - l'esame degli atti e dei documenti prodotti in giudizio non consente di ritenere provato che le iniziative processuali poste in essere dall'odierno resistente nei confronti del ricorrente siano state connotate dal carattere della pretestuosità e finalizzate ad offendere e ledere la dignità e l'immagine del ricorrente medesimo;
- va premesso che la Suprema Corte ha affrontato in più occasioni la questione relativa all'ipotesi in cui si pongano in essere plurime condotte che si traducano nell'agire o resistere in più di un giudizio nei confronti di una medesima persona, assumendo linee difensive inutilmente defatigatorie, o tenendo una condotta processuale ingiuriosa, al fine di accertare se sia ammissibile, ed entro quali limiti, la proposizione di un'azione generale di responsabilità civile nei confronti del danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o se tale comportamento processuale scorretto possa essere fatto valere solo all'interno dei singoli giudizi, proponendo la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c. e, quanto alle espressioni ingiuriose, chiedendo la condanna del responsabile alla cancellazione delle stesse, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
- per la Corte siffatti contegni processuali potrebbero, tendenzialmente, giustificare un'azione risarcitoria autonoma che faccia richiamo ai singoli giudizi quali elementi della fattispecie, laddove si deduca l'esistenza di un vero e proprio abuso del processo;
- ammessa pertanto in astratto l'autonoma proponibilità di una domanda risarcitoria fondata sulla malafede processuale, va tuttavia negato, nel caso di specie, che il fatto costitutivo della responsabilità processuale, allegato nella domanda originariamente proposta e consistente esclusivamente nella violazione del dovere di lealtà processuale a opera della controparte (violazione che si è tradotta ad avviso dell'odierno ricorrente, nella proposizione di azioni emulative), abbia raggiunto la soglia dell'interesse apprezzabile;
- manca invero ogni prova che l'atteggiamento ostativo del querelante si sia collocato nel quadro di una complessiva strategia processuale emulativa, qualificabile come abuso del processo ed idonea ad originare una autonoma e unitaria fattispecie di danno;
- nulla esclude, in astratto, che anche una querela infondata, ancorché non idonea a integrare il reato di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen., possa essere fonte di un risarcimento di danni morali, ove il danneggiato dimostri che, proprio a seguito di tale querela e del processo
r.g. n. 3 penale che ne è eventualmente seguito, abbia subito un pregiudizio;
- tuttavia la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere un risarcimento del danno da querela infondata, in assenza di dolo, richiedendosi che il querelante abbia agito pur nella consapevolezza dell'innocenza del soggetto querelato;
- come agevolmente ricavabile dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario in tema di calunnia: “la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289);
- orbene dall'esame degli atti prodotti in giudizio, segnatamente la denuncia-querela del 31.7.2012 (cui ha fatto seguito l'opposizione alla richiesta di archiviazione e il ricorso per CA avverso
l'archiviazione del GdP, proposti dall'odierno resistente) e la denuncia- querela del 18.2.2015, non emergono elementi tali da far ritenere che il querelante (denunciando come diffamatoria l'espressione, a suo dire lesiva del decoro e dell'immagine: “per la verità il dovrebbe essere CP_2 perseguito anche per la sintassi ma purtroppo un reato al riguardo non sembra far parte del codice penale”, che il Giudice di Pace, nella propria richiesta di archiviazione, ha ritenuto meramente sarcastica e addebitando al D'RI il reato di falsa testimonianza), abbia abusato dello strumento abbia adombrato sospetti di illeceità irragionevoli e strumentali, al solo fine di accusare ingiustamente il querelato;
- né tantomeno può ritenersi che il resistente, opponendosi al decreto di archiviazione e proponendo il ricorso per CA abbia abusato dello strumento processuale (ponendo in essere interventi giurisdizionali abusivi, eccessivi o distorti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale), mancando ogni elemento volto a dimostrare la mala fede o la colpa grave del querelante;
- ne consegue che il ricorso, come proposto, va pertanto rigettato;
- la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite».
ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame e spiegato appello Controparte_1 incidentale;
r.g. n. 4 il predetto, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello avversario, in quanto palesemente inammissibile oltre che infondato, instava per l'accoglimento dell'appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite, ingiustamente operata dal Giudice di primo grado nonostante la soccombenza totale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 1/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
§ 1. — L'appello principale contiene tali motivi:
I) DENUNCIA CHE SI SA INFONDATA – DIFETTI
MOTIVAZIONALI PLURIMI – LA COLPA QUALE DIFETTO DI
COMPORTAMENTO PRUDENZIALE – LA ANIMOSITA' DEL
QUERELANTE – PRETESTUOSITA' DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE.
II) IL DANNO CAUSATO DALLE INIZIATIVE
PROCESSUALI DEL QUERELANTE – L'USO DISTORTO DELLO
STRUMENTO PROCESSUALE – LA ARCHIVIAZIONE DI
ENTRAMBE LE ACCUSE – L'OBBLIGO DELL'AZIONE PENALE
- VALORI COSTITUZIONALI DELLA PERSONA –- LA COLPA
COME ELEMENTO QUALIFICANTE LA DOMANDA EX
ARTICOLI 2043 e 2059 C.C.
III) IL RISARCIMENTO – LESIONE A DIRITTI
COSTITUZIONALI - IL DANNO PATRIMONIALE – GLI ONERI
DELLA DIFESA – IL DANNO NON PATRIMONIALE - LA
LIQUIDAZIONE EQUITATIVA – ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
Esponendosi in fatto dall'appellante che: con atto di denuncia querela del 28.12.2012 presentato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dall'avv. Parte_1 questi scherniva il collega giovane avvocato penalista del Controparte_1
Foro di Roma -senza alcuna plausibile giustificazione - scrivendo quanto segue: “per la verità il dovrebbe essere perseguito anche per la CP_1 sintassi, ma purtroppo un reato al riguardo non sembra far parte del codice penale”;
Risultava pacifico ed incontestato quanto segue:
▪ sentitosi gravemente diffamato dalle frasi ingiuriose e sconvenienti utilizzate dal D'RI con il chiaro intento di deridere e denigrare gratuitamente urbi et orbi un collega più giovane mediante lo strumento r.g. n. 5 della denuncia querela destinato evidentemente ad una moltitudine di persone, il ha presentato una denuncia querela per diffamazione il CP_1
31.7.2012;
▪ il procedimento veniva archiviato in quanto la palese condotta illecita sotto il profilo civilistico (cfr. art. 89 c.p.c. ed art. 52 Codice Deontologico
Forense) non era idonea ad integrare una fattispecie criminosa;
▪ il ha proposto opposizione al decreto di archiviazione che veniva CP_1 rigettata;
▪ con il ricorso per CA il ha eccepito la nullità del decreto di CP_1 archiviazione del Giudice di Pace per motivazione inesistente. Il procedimento camerale si concludeva con il rigetto del ricorso.
▪ nel 2012, il D'RI ha sporto denuncia querela nei confronti del ed CP_1 il processo penale, che vedeva imputato il ed il D'RI parte civile, CP_1 si è concluso con una assoluzione piena in favore del CP_1
▪ in tale processo, il D'RI ha dichiarato di non aver mai visto l'imputato: circostanza ritenuta non veritiera atteso che vi era più di un testimone in grado di riferire il contrario.
Risultavano inoltre pacifiche e non contestate le ulteriori circostanze:
▪ per tale ragione, l'avv. aveva sporto denuncia querela per Controparte_1 falsa testimonianza il 18.2.2015 in quanto il D'RI, sentito come teste, fingeva di non aver mai visto né interloquito con il all'evidente CP_1 scopo di trarre giovamento dal processo penale nel quale si era costituito parte civile: tentativo vano data la successiva assoluzione;
▪ anche tale denuncia querela veniva archiviata. agiva in sede civile per risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_2 patrimoniale da abuso del processo (penale) da parte del concluso CP_1 con l'ordinanza oggetto di appello.
§ 2. — L'appello principale è infondato.
1.Il carattere minore o bagatellare di una iniziativa giudiziaria non concreta l'abuso del processo, laddove si faccia valere un diritto o supposto tale (salva la decisione sulla ricorrenza dei requisiti di legge rispetto ad un fatto), e vi sia corrispondenza di un apprezzabile, seppur minimale, interesse da parte del denunziante/querelante/attore; la tutela risarcitoria del soggetto passivo si attua all'interno del procedimento, penale o civile, attivato, in punto di spese di giudizio e r.g. n. 6 maggior danno dimostrabile ex artt.91 e 96 c.p.c. e 542 c.p.p., laddove il giudicante decida in tal senso, anche in relazione alla archiviazione di una denunzia/querela in ordine alla quale non si ravvisavano gli estremi per pervenire al giudizio.
- Può essere ammessa in astratto l'autonoma proponibilità di una domanda risarcitoria fondata sulla malafede processuale dell'altra parte, ma va tuttavia negato, come correttamente osservato dal Tribunale, che, nel caso di specie, il fatto costitutivo della responsabilità processuale, allegato nella domanda originariamente proposta e consistente esclusivamente nella violazione del dovere di lealtà processuale a opera della controparte
(violazione che si è tradotta ad avviso dell'odierno appellante, nella proposizione di azioni asseritamente emulative), abbia raggiunto la soglia dell'interesse apprezzabile.
- Manca invero ogni prova che l'atteggiamento del querelante si sia collocato nel quadro di una complessiva strategia processuale emulativa, qualificabile come abuso del processo ed idonea ad originare una autonoma e unitaria fattispecie di danno.
- In astratto anche una querela infondata, ancorché non idonea a integrare il reato di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen., potrebbe essere fonte di un risarcimento di danni morali, ove il danneggiato dimostri che, proprio a seguito di tale querela e del processo penale che ne è eventualmente seguito, abbia subito un pregiudizio apprezzabile.
- Tuttavia la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere un risarcimento del danno da querela infondata, in assenza di dolo palesemente accertabile, richiedendosi che il querelante abbia agito pur nella consapevolezza dell'innocenza del soggetto querelato. Corretto poi è da ritenersi il richiamo del giudice di prime cure agli arresti giurisprudenziali, concordi nell'escludere un risarcimento del danno da querela infondata, in assenza di dolo, richiedendosi che il querelante abbia agito pur nella consapevolezza dell'innocenza del soggetto querelato, e segnatamente il passo in cui:
“- come agevolmente ricavabile dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario in tema di calunnia: “la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato”(cfr. Cass.
r.g. n. 7 Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289)”.
Inoltre, parte appellante, che per primo aveva sporto una denuncia querela nei confronti del rivelatasi poi infondata, si duole del fatto che CP_1
l'esponente sia ricorso all'Autorità Giudiziaria per far valere una propria pretesa, come la Corte Costituzionale sancisce nell'esame dell'art. 24 Cost.
Ed invero, agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata. L'istituto dell'abuso del processo è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost. (il citato art. 24), a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass. 19948/2023, e 6205/2025).
§ 3. — L'appello incidentale è pure infondato.
Infatti corretta è stata la decisione della compensazione delle spese di lite, a fronte dei rapporti fra le parti e del carattere bagatellare delle questioni, con cui le stesse da lungo tempo, in maniera contrapposta, interessano la
Autorità Giudiziaria.
§ 4. — Purtuttavia le spese del grado, atteso lo speculare rigetto degli appelli avanzati dalle parti, seguono pure la compensazione, ma solo nella misura di un terzo, considerato il diverso valore e natura delle statuizioni oggetto di appello.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso l'ordinanza
[...] Controparte_1 resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, nonché sull'appello incidentale spiegato da , ogni altra Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e l'appello incidentale, b) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che, compensate nella misura di un terzo, sono liquidate per l'intero in euro seimila per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore r.g. n. 8 dell'appellato stesso;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione ovvero per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9