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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A n o n d e f i n i t i v a nella causa di primo grado iscritta al n. 4318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TESTI ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MELATO CATERINA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19.02.2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Novi di Modena (MO) in data
26.10.1991 e dalla loro unione sono nati i figli: in data Persona_1
29/07/2004 a Carpi (Mo) e in data 09/06/2009 a Carpi (MO). Persona_2
2. Con ricorso del 4.09.2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il successivo divorzio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia minore con collocamento di quest'ultima presso la madre e calendario di frequentazione con il padre da determinare secondo la volontà della figlia;
disporsi un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiore economicamente non autosufficiente di Euro 500,00 (250,00
a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, aderendo alla domanda di separazione personale e chiedendo una differente regolamentazione in ordine al collocamento della figlia, da disporsi in forma paritetica con previsione di mantenimento diretto della stessa. ha inoltre chiesto disporsi a Controparte_1
proprio favore un assegno di mantenimento a carico della moglie di Euro 150,00.
4. All'esito dell'udienza del 19.02.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo
“
1 - Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (9/6/2009), con Per_2
collocazione prevalente con la madre a Rovereto sulla Secchia, via Seecte n. 14; le frequentazioni tra ed il padre saranno libere, con accordi presi Per_2
direttamente tra loro.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art.
337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
2 - Premesso che entrambe le figlie, (29/7/2004) maggiorenne – che vive Per_1
con la madre –, e , minorenne, non sono economicamente indipendenti, il Per_2
padre, tenendo conto delle sue attuali condizioni economiche, verserà dal mese di
pagina 2 di 4 maggio 2025 alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 300,00 (150 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre Parte_1
3 – Non ci sono richieste economiche di mantenimento tra i coniugi.
4 – Le spese del procedimento sono compensate”.
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
CARPI (MO) il 22/04/1972) e nato a [...] il Controparte_1
02/11/1958) che hanno contratto matrimonio in data 26/10/1991 a Novi di Modena
(MO), come risulta dall'atto n. 6, parte I, anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOVI DI MODENA (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 3 di 4 3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVI DI
MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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