Art. 2.
Il Governo e' autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.
Il Governo e' autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.