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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12905 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 56761/2022 pervenuta all'udienza del 26 maggio 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Furio Quadrani Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dante giusta CP_1 P.IVA_1 delega in atti
APPELLATA
Nonché
, contumace Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2502/2022 del Giudice di Pace di CP_1 depositata il 25/02/2022 ad esito del procedimento iscritto al n.r.g. 48982/2021 R.G.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, degli atti e documenti del giudizio di primo grado, della comparsa di costituzione della appellata costituita, nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 08 settembre 2022, Pt_1
conveniva in giudizio ed ,
[...] CP_1 Controparte_3 chiedendo la riforma della sentenza n. 2502/2022 emessa dal Giudice di Pace di in CP_1 data 09/02/2022, depositata il successivo 25/02/2022 e non notificata, ad esito del procedimento iscritto al n. 48982/2021 R.G.
In particolare, l'odierno appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso del
2/12/2021, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso la CP_1 cartella esattoriale n. 09720200021352987000 (notificata il 08.11.2021) relativa al verbale di accertamento n. 14160018578, emesso da in data 22/02/2017 e CP_1 recante una sanzione amministrativa di € 429,42 per violazioni al codice della strada;
più specificatamente, esso opponente deduceva la nullità e/o illegittimità della sanzione irrogata in ragione dell'avvenuto pagamento della stessa con la quietanza n.
04141600185780000039 tid. 000000320046231; iscritta la causa a ruolo al n. 48982/2021
R.G., si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso;
restava contumace;
ad esito del giudizio, CP_1
l'adito giudicante, con la sentenza n. 2502/2022 del 09/02/2022, accoglieva la domanda del ricorrente e compensava le spese di lite;
che, avverso tale statuizione, Parte_1 proponeva appello sul capo relativo alle spese.
Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo:
«Omessa condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite. Omessa e/o insufficiente e/o errata motivazione della decisione di compensazione delle spese di lite.
Violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.».
Con comparsa di risposta del 16/1/2023 si costituiva in giudizio la quale CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello - in ragione del decorso dei termini di impugnazione - nonché la sua infondatezza;
dunque, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Ciò posto , con riferimento all'eccepita tardività dell'appello, occorre evidenziare la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza depositata in data 25/2/2022 e appello notificato in data 8/9/2022);
Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellata nel caso che CP_1 ci occupa il termine per proporre appello è soggetto alla sospensione feriale dei termini in quanto, indipendentemente dal rito seguito, il giudizio di primo grado non aveva ad oggetto una materia lavoristica in senso proprio, bensì una controversia relativa ad opposizione a sanzione amministrativa, la quale rientra tra quelle soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto) , ai sensi della legge n. 742/1969.
Parimenti, si rileva l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, ponendo il Giudice dell'appello in condizione di avere immediata contezza delle censure prospettate.
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia di Controparte_3
, la quale nonostante la rituale notifica dell'appello non ha inteso costituirsi
[...] in giudizio (v. allegati 8-9 appello).
Quanto al merito, l'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per Parte_1
i motivi di seguito illustrati.
Nel presente giudizio l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la disposta compensazione e, comunque, l'omessa o insufficiente motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure.
Orbene, ai fini della soluzione della controversia occorre esaminare congiuntamente la normativa applicabile ed il contenuto della sentenza impugnata.
Innanzitutto, si deve evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, Cpc (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese» (v. Cass. n. 21083/2015). Inoltre, quanto al principio di soccombenza quale criterio regolatore della condanna alle spese processuali, si deve altresì considerare che l'art. 92 c.p.c. ne prevede una deroga nel caso di «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Sul punto, la Corte di legittimità ha espressamente statuito che «il principio generale per cui il costo del processo è a carico del soccombente e il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato» (v. Cass. 5 maggio 1999 n.
4455/1999, da ultimo Cass. n. 30148/2018).
In altri termini, il principio della soccombenza costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»: infatti, la ratio di questa norma è quella di «ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto fra le parti, che non devono (o almeno non dovrebbero) subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette a convenire o per essere state convenute in giudizio quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto» (v. motivazione sentenze citate).
Ciò posto, rileva il decidente che, in effetti, la sentenza impugnata è priva di idonea e sufficiente motivazione sulla compensazione delle spese.
In particolare, emerge che, pur avendo accolto la domanda attorea, il Giudice di pace ha disposto la compensazione delle spese di lite, motivandola con la mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza (testualmente: "nulla a provvedere per le spese non essendosi, la parte ricorrente, presente in giudizio"); tuttavia, l'odierno appellante ha prodotto, a confutazione di tale affermazione, il verbale di udienza del 9 febbraio 2022
(v. allegato 5 all'atto di appello), dal quale risulta che all'udienza era regolarmente presente il difensore della parte ricorrente.
Ne consegue che la motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese risulta del tutto illogica e comunque insufficiente, non potendo giustificare in alcun modo la deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. in ossequio ai principi su citati, tanto più in assenza di elementi concreti a sostegno di tale valutazione: la controversia, infatti, oltre a presentarsi del tutto ordinaria per oggetto e svolgimento, ed è stata definita con l'accoglimento integrale della domanda attorea, circostanza che avrebbe imposto la piena applicazione del principio di soccombenza.
In conclusione, tenuto conto della natura della controversia, del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta dal difensore e dell'articolazione del giudizio, non sussistevano circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Pertanto, si ritiene necessario procedere alla riforma della statuizione sulle spese, determinando il compenso dovuto alla parte vittoriosa nel rispetto dei parametri normativi vigenti, con applicazione degli importi minimi previsti per ciascuna fase del giudizio, stante la scarsa rilevanza e complessità della questione trattata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia (€ 429,42) ed alla semplicità delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel perimetro degli importi minimi
(scaglione fino ad € 1100,00 di cui al D.M. 55/2014) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in CP_4 CP_1 via solidale al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese del primo grado di giudizio in misura complessiva pari ad € 180,00 oltre IVA , CPA , rimb. forf. sp. gen.
e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Furio Quadrani che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza;
c) condanna e in via solidale al pagamento in favore dell'odierno CP_4 CP_1 appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 332,00 oltre IVA ,
CPA , rimb. forf. sp. gen. e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Furio Quadrani, dichiaratosi antistatario;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22.9.2025
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello
Amelia Pellettieri
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria UPP Dott.ssa Giovanna Vetere