Versione
1 maggio 1989
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15 luglio 1989
15 luglio 1989
Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento". ((1)) 2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
"Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento". ((1)) 2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9824Provvedimento: […] La sentenza ora impugnata dev'essere cassata senza rinvio, stante l'inammissibilità dell'impu-gnazione ordinaria (l'appello ex art.339 c.p.c.) proposta avverso il suddetto provvedimento pretorile di riunione delle due procedure relative all'eredità del suddetto BR (IA IC), inammissibilità che è sfuggita al Tribunale e che in questa sede di legittimità può e deve essere rilevato d'ufficio (v. ex multis, Cass. 1996 n. 4502). Con la sentenza n. 1374 del 1994 le Sezioni Unite civili hanno ritenuto, sulla base del disposto degli artt. 2 e 5 della legge n.30 del 1989, come successivamente modificata, che i rapporti tra laLeggi di più...
- fattispecie·
- provvedimento relativo a tale organizzazione·
- rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate·
- questione di competenza·
- organizzazione interna di un unico ufficio·
- configurabilità·
- impugnabilità con i mezzi ordinari·
- esclusione·
- appello·
- ammissibilità ed inammissibilità·
- impugnazioni civili