Articolo 5 della Legge 1 febbraio 1989, n. 30
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 maggio 1989
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Versione
15 luglio 1989
Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento". ((1)) 2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
Entrata in vigore il 15 luglio 1989
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