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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA IE CE, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5692/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, dichaira illegittimo l'avviso di intimazoine impugnato limitatamente alla pretesa portata dalla cartella esattoriale n. Con tempestivo ricorso a questa
Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su tre cartelle di pagamento (06820220007309526000, 06820220014043130000 e 06820230073436448000).
Precisa preliminarmente parte ricorrente che la cartella con finale 9526 è stata ritualmente impugnata ed il relativo giudizio attualmente si trova in fase di appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia;
a seguito della notifica della cartella con finale 3130 portante iscrizioni a titolo di addizionale erariale 2015 come da accertamento TLN 15000565, in data 6 Agosto 2018 ha proceduto al pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi e veniva ritualmente impugnata per le residue iscrizioni ed il relativo giudizio, rubricato al nr. 943/2023 di R.G. è attualmente pendente, che la cartella con finale 64 48 è stata ritualmente impugnata e il ricorso chiamato all'udienza del 18/10/2024.
Eccepisce parte ricorrente:
- l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato per la mancanza della relata di notifica, eseguita a mezzo del servizio postale, cosa che non esime il notificante dal redigere la relazione di notificazione, momento fondamentale del procedimento notificatorio la cui mancanza determina nullità dell'intero procedimento notificatorio;
- la nullità dell'atto impugnato perché la raccomandata postale ricevuta dal ricorrente proveniva da un mittente non identificato e l'assenza della relata di notifica non permette di conoscere, con la necessaria certezza e precisione chi sia il soggetto che ha inviato la raccomandata;
per assenza della certificazione di conformità all'originale di quanto inviato;
- la inesistenza della notifica per omesso invio della raccomandata informativa, essendo stato l'atto notificato a mani del portiere.
Rileva parte ricorrente che la notifica non ha raggiunto il suo scopo, mettere il contribuente nella conoscenza legale dell'atto e di consentirgli, oltre alla possibilità di un'adeguata difesa nel merito, la possibilità di esperire le vie alternative al ricorso giudiziario previste dall'ordinamento per la composizione della vertenza. La mancata allegazione degli atti opposti e il mancato ricorso alle predette vie alternative e l'assoluta mancata proposizione in ricorso di qualsiasi eccezione e/o osservazione e/o deduzione nel merito dimostrano il mancato raggiungimento dello scopo della notifica.
Precisa che, anche laddove si volesse ritenere sanata la nullità della notifica dalla costituzione in giudizio del ricorrente, la sanatoria non esplica comunque alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'intimazione di pagamento opposto non potendo, quindi far decorrere termini e facoltà susseguenti alla notifica e/o impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Contesta la sussistenza dei presupposti dell'atto impugnato, precisando che, l'importo portato dalla cartella
06820220014043130000, riportata nella intimazione opposta, non poteva essere richiesto avendo il contribuente provveduto a saldare l'intero importo dell'accertamento che ha generato il ruolo e la successiva cartella.
Con riferimento alle altre due cartelle, le stesse sono sub iudice e, pertanto, in relazione alla cartella 068
20220007309526000 poteva essere azionata esclusivamente la somma di Euro 875,80 pari a due terzi del tributo con i relativi interessi mentre, in riferimento alla cartella 06820230073436448000, poteva essere azionato esclusivamente l'importo di Euro 1.147,60 pari a un terzo del tributo con i relativi interessi.
Rileva infine la illegittimità della intimazione sotto il profilo della mancata notifica dei processi verbali che hanno portato all'accertamento delle pretese tributarie azionate, della violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente e della irrogazione delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contestato la fondatezza delle doglianze di parte privata ed ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per quanto attiene e alla notifica, legittimamente eseguita a mezzo posta, ipotesi in cui l'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata inviata costituisce relata di notifica, non essendo prevista alcuna altra formalità.
In relazione al mancato invio della raccomandata informativa, osserva l'Ufficio che in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, l'Ente della riscossione non è tenuto ad inviare un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente: l'art. 26 D.P.R. 602/1973 (norma speciale che deroga espressamente la normativa ordinaria) stabilisce espressamente che, in caso di notifica a mezzo racc. a/r
“……la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” ed il secondo comma menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “….. persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda…” e, nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione del ricevente, come emerge dalla documentazione allegata. Ciò anche in linea con quanto stabilito dalla Cassazione che, con sentenza n. 1304 del 19 gennaio 2017, ha statuito che “…pertanto (in termini: Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata…”.
Rileva ancora l'Ufficio come nessuna norma prescriva la sottoscrizione a pena di invalidità dell'avviso di intimazione, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. L'avviso di intimazione è peraltro atto a natura vincolata redatto in conformità al modello ministeriale ex art 50 DPR 602/73. Né l'art. 50 D.P.
R. n. 602 del 1973, né il modello ministeriale dell'avviso di intimazione, contemplano la sottoscrizione di quest'ultimo, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione dell'ente a cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Ciò precisato, si eccepisce l'infondatezza della dedotta mancanza di attestazione di conformità atteso che il documento notificato è esso stesso l'originale e non è pertanto necessaria alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Premesso quanto sopra, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza.
In ordine alla eccepita assenza dei presupposti, osserva l'Ufficio che la cartella di pagamento
06820220007309526000 è stata impugnata con ricorso rubricato al numero di RG 375/2023 definito con sentenza 3142/2023 che ha rigettato il ricorso, sentenza impugnata e giudizio rubricato al n. RG 1175/2024; la cartella di pagamento 06820220014043130000 è stata impugnata con ricorso rubricato al numero di RG
943/2023 definito con sentenza 334/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La cartella di pagamento 06820230073436448000 veniva impugnata con ricorso rubricato al numero di RG
1009/2024 definito con sentenza 4122/2024 che dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio posta a carico della parte ricorrente. Aggiunge poi che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di intimazione 06820239029165311000 comprensivo delle cartelle di pagamento
06820220007309526000 e 06820220014043130000 giudizio definito con il rigetto del ricorso.
Eccepisce l'Ufficio l'inammissibilità ex art 19 terzo comma D.Lgs 546/1992 di ogni eccezione relativa alle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione opposto.
Con riguardo alla dedotta violazione dell'art 68 D.Lgs 546/1992 sollevata con riferimento alle cartelle di pagamento 06820220007309526000 e 06820230073436448000, si eccepisce l'infondatezza della doglianza sollevata posto che la norma attiene all'attività di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore in pendenza di processo.
Rileva la infondatezza della eccezione afferente alla omessa notifica del processo verbale, precisando che l'avviso di intimazione impugnato è atto propedeutico all'esecuzione forzata ex art 50 DPR 602/73; esso fa seguito alle tre cartelle di pagamento ritualmente notificate a controparte e da questi contestate nei giudizi sopramenzionati.
Rileva infine l'Ufficio che sussistono i requisiti integranti la fattispecie dell'art. 96 c.p.c. e conclude chiedendo di dichiarare inammissibili le eccezioni precluse dalla pregressa notifica delle cartelle di pagamento e dai precedenti giudizi e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa nella quale ha contestato il contenuto della costituzione dell'Ufficio, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni esposte in ricorso.
Ha inoltre argomentato la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata a carico dell'Ufficio, in relazione al fatto di avere intimato somme già pagate e di avere erroneamente indicato gli importi nell'atto impugnato.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate, insistendo per la condanna dell'Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro 500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la cartella con finale 3130,
è stata impugnata avanti questa Corte di Giustizia ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Peraltro è in atti quietanza di pagamento degli importi portati da tale cartella, di talché nulla può più essere richiesto a tale titolo.
Per quanto attiene invece alle altre due cartelle ed alla notifica della intimazione, rileva il Giudice che le notifiche devono ritenersi regolari atteso che, laddove la notifica avvenga a mezzo del servizio postale, non
è necessaria alcuna relata di notifica nei termini previsti dalle norme citate dal ricorrente e ciò ai sensi di quanto dettato dall'art. 14 della L. 890/82 che, espressamente, fa salva la disciplina dettata dall'art. 26 D.P.
R. 602/73 in tema di notifiche a mezzo del servizio postale. Dunque, è sufficiente, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che il destinatario, individuato nei soggetti indicati dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come avvenuto nel caso di specie.
La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza la necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Afferma il ricorrente che il soggetto che ha inviato la raccomandata non sarebbe identificato: ritiene il giudice che tale eccezione sia infondata e, comunque, smentita dai fatti atteso che il gravame è stato correttamente instaurato, citando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'atto di intimazione impugnato va quindi dichiarato parzialmente illegittimo, limitatamente alla intimazione della pretesa portata dalla cartella 06820220014043130 e confermato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti, non ritenendo il giudice sussistere gli elementi per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di nessuna delle due parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara illegittimo l'atto di intimazione impugnato limitatamente alla intimazione della pretesa portata dalla cartella 06820220014043130 e lo conferma nel resto. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA IE CE, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5692/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047996473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, dichaira illegittimo l'avviso di intimazoine impugnato limitatamente alla pretesa portata dalla cartella esattoriale n. Con tempestivo ricorso a questa
Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su tre cartelle di pagamento (06820220007309526000, 06820220014043130000 e 06820230073436448000).
Precisa preliminarmente parte ricorrente che la cartella con finale 9526 è stata ritualmente impugnata ed il relativo giudizio attualmente si trova in fase di appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia;
a seguito della notifica della cartella con finale 3130 portante iscrizioni a titolo di addizionale erariale 2015 come da accertamento TLN 15000565, in data 6 Agosto 2018 ha proceduto al pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi e veniva ritualmente impugnata per le residue iscrizioni ed il relativo giudizio, rubricato al nr. 943/2023 di R.G. è attualmente pendente, che la cartella con finale 64 48 è stata ritualmente impugnata e il ricorso chiamato all'udienza del 18/10/2024.
Eccepisce parte ricorrente:
- l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato per la mancanza della relata di notifica, eseguita a mezzo del servizio postale, cosa che non esime il notificante dal redigere la relazione di notificazione, momento fondamentale del procedimento notificatorio la cui mancanza determina nullità dell'intero procedimento notificatorio;
- la nullità dell'atto impugnato perché la raccomandata postale ricevuta dal ricorrente proveniva da un mittente non identificato e l'assenza della relata di notifica non permette di conoscere, con la necessaria certezza e precisione chi sia il soggetto che ha inviato la raccomandata;
per assenza della certificazione di conformità all'originale di quanto inviato;
- la inesistenza della notifica per omesso invio della raccomandata informativa, essendo stato l'atto notificato a mani del portiere.
Rileva parte ricorrente che la notifica non ha raggiunto il suo scopo, mettere il contribuente nella conoscenza legale dell'atto e di consentirgli, oltre alla possibilità di un'adeguata difesa nel merito, la possibilità di esperire le vie alternative al ricorso giudiziario previste dall'ordinamento per la composizione della vertenza. La mancata allegazione degli atti opposti e il mancato ricorso alle predette vie alternative e l'assoluta mancata proposizione in ricorso di qualsiasi eccezione e/o osservazione e/o deduzione nel merito dimostrano il mancato raggiungimento dello scopo della notifica.
Precisa che, anche laddove si volesse ritenere sanata la nullità della notifica dalla costituzione in giudizio del ricorrente, la sanatoria non esplica comunque alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'intimazione di pagamento opposto non potendo, quindi far decorrere termini e facoltà susseguenti alla notifica e/o impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Contesta la sussistenza dei presupposti dell'atto impugnato, precisando che, l'importo portato dalla cartella
06820220014043130000, riportata nella intimazione opposta, non poteva essere richiesto avendo il contribuente provveduto a saldare l'intero importo dell'accertamento che ha generato il ruolo e la successiva cartella.
Con riferimento alle altre due cartelle, le stesse sono sub iudice e, pertanto, in relazione alla cartella 068
20220007309526000 poteva essere azionata esclusivamente la somma di Euro 875,80 pari a due terzi del tributo con i relativi interessi mentre, in riferimento alla cartella 06820230073436448000, poteva essere azionato esclusivamente l'importo di Euro 1.147,60 pari a un terzo del tributo con i relativi interessi.
Rileva infine la illegittimità della intimazione sotto il profilo della mancata notifica dei processi verbali che hanno portato all'accertamento delle pretese tributarie azionate, della violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente e della irrogazione delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contestato la fondatezza delle doglianze di parte privata ed ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per quanto attiene e alla notifica, legittimamente eseguita a mezzo posta, ipotesi in cui l'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata inviata costituisce relata di notifica, non essendo prevista alcuna altra formalità.
In relazione al mancato invio della raccomandata informativa, osserva l'Ufficio che in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, l'Ente della riscossione non è tenuto ad inviare un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente: l'art. 26 D.P.R. 602/1973 (norma speciale che deroga espressamente la normativa ordinaria) stabilisce espressamente che, in caso di notifica a mezzo racc. a/r
“……la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” ed il secondo comma menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “….. persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda…” e, nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione del ricevente, come emerge dalla documentazione allegata. Ciò anche in linea con quanto stabilito dalla Cassazione che, con sentenza n. 1304 del 19 gennaio 2017, ha statuito che “…pertanto (in termini: Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata…”.
Rileva ancora l'Ufficio come nessuna norma prescriva la sottoscrizione a pena di invalidità dell'avviso di intimazione, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. L'avviso di intimazione è peraltro atto a natura vincolata redatto in conformità al modello ministeriale ex art 50 DPR 602/73. Né l'art. 50 D.P.
R. n. 602 del 1973, né il modello ministeriale dell'avviso di intimazione, contemplano la sottoscrizione di quest'ultimo, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione dell'ente a cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Ciò precisato, si eccepisce l'infondatezza della dedotta mancanza di attestazione di conformità atteso che il documento notificato è esso stesso l'originale e non è pertanto necessaria alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Premesso quanto sopra, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza.
In ordine alla eccepita assenza dei presupposti, osserva l'Ufficio che la cartella di pagamento
06820220007309526000 è stata impugnata con ricorso rubricato al numero di RG 375/2023 definito con sentenza 3142/2023 che ha rigettato il ricorso, sentenza impugnata e giudizio rubricato al n. RG 1175/2024; la cartella di pagamento 06820220014043130000 è stata impugnata con ricorso rubricato al numero di RG
943/2023 definito con sentenza 334/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La cartella di pagamento 06820230073436448000 veniva impugnata con ricorso rubricato al numero di RG
1009/2024 definito con sentenza 4122/2024 che dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio posta a carico della parte ricorrente. Aggiunge poi che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di intimazione 06820239029165311000 comprensivo delle cartelle di pagamento
06820220007309526000 e 06820220014043130000 giudizio definito con il rigetto del ricorso.
Eccepisce l'Ufficio l'inammissibilità ex art 19 terzo comma D.Lgs 546/1992 di ogni eccezione relativa alle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione opposto.
Con riguardo alla dedotta violazione dell'art 68 D.Lgs 546/1992 sollevata con riferimento alle cartelle di pagamento 06820220007309526000 e 06820230073436448000, si eccepisce l'infondatezza della doglianza sollevata posto che la norma attiene all'attività di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore in pendenza di processo.
Rileva la infondatezza della eccezione afferente alla omessa notifica del processo verbale, precisando che l'avviso di intimazione impugnato è atto propedeutico all'esecuzione forzata ex art 50 DPR 602/73; esso fa seguito alle tre cartelle di pagamento ritualmente notificate a controparte e da questi contestate nei giudizi sopramenzionati.
Rileva infine l'Ufficio che sussistono i requisiti integranti la fattispecie dell'art. 96 c.p.c. e conclude chiedendo di dichiarare inammissibili le eccezioni precluse dalla pregressa notifica delle cartelle di pagamento e dai precedenti giudizi e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa nella quale ha contestato il contenuto della costituzione dell'Ufficio, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni esposte in ricorso.
Ha inoltre argomentato la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata a carico dell'Ufficio, in relazione al fatto di avere intimato somme già pagate e di avere erroneamente indicato gli importi nell'atto impugnato.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate, insistendo per la condanna dell'Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro 500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la cartella con finale 3130,
è stata impugnata avanti questa Corte di Giustizia ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Peraltro è in atti quietanza di pagamento degli importi portati da tale cartella, di talché nulla può più essere richiesto a tale titolo.
Per quanto attiene invece alle altre due cartelle ed alla notifica della intimazione, rileva il Giudice che le notifiche devono ritenersi regolari atteso che, laddove la notifica avvenga a mezzo del servizio postale, non
è necessaria alcuna relata di notifica nei termini previsti dalle norme citate dal ricorrente e ciò ai sensi di quanto dettato dall'art. 14 della L. 890/82 che, espressamente, fa salva la disciplina dettata dall'art. 26 D.P.
R. 602/73 in tema di notifiche a mezzo del servizio postale. Dunque, è sufficiente, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che il destinatario, individuato nei soggetti indicati dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come avvenuto nel caso di specie.
La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza la necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Afferma il ricorrente che il soggetto che ha inviato la raccomandata non sarebbe identificato: ritiene il giudice che tale eccezione sia infondata e, comunque, smentita dai fatti atteso che il gravame è stato correttamente instaurato, citando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'atto di intimazione impugnato va quindi dichiarato parzialmente illegittimo, limitatamente alla intimazione della pretesa portata dalla cartella 06820220014043130 e confermato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti, non ritenendo il giudice sussistere gli elementi per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di nessuna delle due parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara illegittimo l'atto di intimazione impugnato limitatamente alla intimazione della pretesa portata dalla cartella 06820220014043130 e lo conferma nel resto. Spese compensate.