Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica per mancanza della relata

    Il giudice rileva che le notifiche devono ritenersi regolari atteso che, laddove la notifica avvenga a mezzo del servizio postale, non è necessaria alcuna relata di notifica nei termini previsti dalle norme citate dal ricorrente e ciò ai sensi di quanto dettato dall'art. 14 della L. 890/82 che, espressamente, fa salva la disciplina dettata dall'art. 26 D.P.R. 602/73 in tema di notifiche a mezzo del servizio postale. Dunque, è sufficiente, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che il destinatario, individuato nei soggetti indicati dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come avvenuto nel caso di specie. La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza la necessità di redigere alcuna relata di notifica.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mittente non identificato e assenza certificazione di conformità

    Il giudice ritiene infondata l'eccezione relativa al mittente non identificato, in quanto il gravame è stato correttamente instaurato citando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Riguardo alla conformità, il documento notificato è l'originale e non necessita di certificazione.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica per omesso invio raccomandata informativa

    Il giudice rileva che le notifiche devono ritenersi regolari atteso che, laddove la notifica avvenga a mezzo del servizio postale, non è necessaria alcuna relata di notifica nei termini previsti dalle norme citate dal ricorrente e ciò ai sensi di quanto dettato dall'art. 14 della L. 890/82 che, espressamente, fa salva la disciplina dettata dall'art. 26 D.P.R. 602/73 in tema di notifiche a mezzo del servizio postale. Dunque, è sufficiente, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che il destinatario, individuato nei soggetti indicati dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come avvenuto nel caso di specie. La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza la necessità di redigere alcuna relata di notifica.

  • Altro
    Contestazione sussistenza presupposti atto impugnato per pagamenti già effettuati o cartelle sub iudice

    Il giudice rileva che la cartella con finale 3130 è stata impugnata ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Peraltro, è in atti quietanza di pagamento degli importi portati da tale cartella, di tal che nulla può più essere richiesto a tale titolo. L'atto di intimazione impugnato va quindi dichiarato parzialmente illegittimo, limitatamente alla intimazione della pretesa portata dalla cartella 06820220014043130 e confermato nel resto.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica processi verbali e violazione Statuto del Contribuente

    L'Ufficio rileva l'infondatezza dell'eccezione afferente alla omessa notifica del processo verbale, precisando che l'avviso di intimazione impugnato è atto propedeutico all'esecuzione forzata ex art 50 DPR 602/73; esso fa seguito alle tre cartelle di pagamento ritualmente notificate a controparte e da questi contestate nei giudizi sopramenzionati.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata dell'Ufficio per intimazione somme già pagate

    Il giudice non ritiene sussistere gli elementi per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di nessuna delle due parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 19
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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