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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1968/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1968 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuorto. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caligiuri. Controparte_1 C.F._2
[...]
(c. f. ), (c. f. ), Parte_2 C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._5 Controparte_1 C.F._6
(c. f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._7 Parte_5 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._11 Parte_7
), (c. f. , (c.f. C.F._12 Parte_2 C.F._13 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_1 C.F._15 Parte_3
), (c.f. ), c. C.F._16 Parte_7 C.F._17 Parte_4
f. ), (c. f. ), (c. f. C.F._18 Parte_9 C.F._19 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._20 Parte_11 C.F._21 Parte_1
pagina 1 di 25 ) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._22 Parte_12 C.F._23 dall'avv. Michele Di Lorenzo.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
19/05/2020, in tema di scioglimento di comunione;
indennità di occupazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 12.4.2025 dalla difesa di (c. f. ), il 14.4.2025 dalla difesa di Controparte_1 C.F._2
( ), ( ), Parte_2 C.F._4 Parte_4 C.F._7 Parte_3
( ), ( ), ( ), C.F._5 Parte_2 C.F._3 Parte_6 C.F._9
( ), ( ), Parte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11 Parte_7
( ), ( ,
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 Parte_8
( ), ( ), ( ), C.F._14 Parte_1 C.F._15 Parte_3 C.F._16
( ), nonché di (CF ), Controparte_1 C.F._6 Parte_7 C.F._17
(CF ), (CF ), Parte_4 C.F._24 Parte_9 C.F._25 [...]
(CF ), (CF ); (CF. Pt_10 C.F._20 Parte_11 C.F._21 Parte_1
), nato a [...] il [...], nella loro C.F._1 Parte_12 qualità di eredi , nonché (CF. ) in proprio e nella qualità Parte_5 Parte_2 C.F._4 di erede di , e il 14.4.2025 dalla difesa di (c.f. ). Persona_1 Parte_1 C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(n. il 12.9.1957) ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Persona_1 CP_1
(n. il 31.01.1979), (n. il 07.08.1982), ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_2
(n. il 25.11.1948), , (n. il 2.2.1973),
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
, , (n. il 10.05.1980), , (n. il Controparte_2 Parte_7 Parte_2 Parte_8 Parte_1
30.09.1965), e (n. il 25.11.1948), proponendo appello avverso la sentenza Parte_3 Controparte_1
n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19/5/2020.
Con tale sentenza il Tribunale di Torre Annunziata ha definito il giudizio n. 300719/2010 R.G., introdotto da
, (n. il 31.01.1979), (n. il 07.08.1982), Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_4
, (n. il 25.11.1948), , , (n. Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_1 il 2.2.1973), , , (n. il 10.05.1980), , Controparte_2 Parte_7 Parte_2 Parte_8
(n. il 30.09.1965), (gli ultimi tre avevano proseguito il giudizio quali eredi di Parte_1 Parte_3
, uno degli originari attori, deceduto il 3.10.2012) e (n. il 25.11.1948) nei Parte_7 Controparte_1 confronti della convenuta, (n. il 12.9.1957). Parte_1
Gli attori, quali comproprietari di un appartamento sito in Castellammare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n.
pagina 2 di 25 2, piano ammezzato int. 2 scala B, con sottostante cantina (in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8) avevano convenuto in giudizio (n. il 12.9.1957), quale ulteriore comproprietaria di tale appartamento, Parte_1 lamentando che la stessa lo occupasse, in via esclusiva, senza averne titolo, non corrispondendo in loro favore alcuna indennità di occupazione e chiedendo, pertanto, la condanna della detta convenuta all'immediato rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili, ovvero in altra somma accertata in corso di causa dal ctu, a decorrere dal 18.4.2010 (data del decesso della usufruttuaria
), sino al rilascio dell'immobile. Persona_2
Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva contestato l'avversa domanda deducendo di essere Parte_1 comproprietaria dell'immobile in quanto rilevato dall'Istituto Popolare, unitamente ai germani, per il prezzo di lire
3.108.570, nell'anno 1996, e precisando che il padre era stato assegnatario in locazione Parte_4 semplice dell'alloggio indicato e che, successivamente al suo decesso, gli eredi avevano chiesto ed ottenuto la conversione dell'assegnazione in proprietà, come da atto pubblico.
Pertanto aveva concluso nel senso che, attesa la comproprietà del bene, la domanda attorea fosse inammissibile e deducendo, inoltre, che la madre, , fosse usufruttuaria dell'immobile e che tutti i Persona_2 fratelli avevano concordato che essa convenuta convivesse con la madre anziana per prestarle assistenza e che, di fatto, si fosse instaurato con gli stessi un rapporto di locazione, tuttora in atto, relativamente al quale l'obbligo di pagamento del canone mensile, ammontante a lire 12.000 (euro 6,00), fosse stato assolto, quando era in vita la madre, con l'attività di assistenza della genitrice.
Inoltre aveva proposto, in via riconvenzionale, la domanda di scioglimento della comunione relativamente al detto immobile, chiedendo in ogni caso l'attribuzione in natura di quest'ultimo, ex art. 720 c.c. sostenendo – in aggiunta- che la proposizione della domanda formulata dagli attori fosse sospensivamente condizionata a quella di divisione.
In riferimento a tale riconvenzionale aveva rappresentato di avere effettuato nell'immobile in questione interventi manutentivi e di ripristino per la conservazione ed il miglioramento dell'immobile, pari ad euro 50.000,00, da porsi a carico dei condividenti pro quota o in solido e aveva chiesto la corresponsione degli oneri condominiali anticipati, pari ad euro 10.000,00 o ad altra diversa somma da quantificare meglio in corso di causa.
Gli attori avevano aderito alla domanda di scioglimento della comunione.
Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 758/2020 impugnata in questa sede, ha così disposto: “- Accoglie la domanda principale dichiarando la illegittimità della occupazione della convenuta e, per l'effetto, la Parte_1 condanna al rilascio dell' appartamento sito a C.mare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n. 2, piano ammezzato int. 2 scala
B, con sottostante cantina, allo stato detenuto senza titolo, ed al pagamento dell' indennizzo a favore degli attori, secondo le rispettive quote, liquidato complessivamente in euro 45.675.00; - Dispone lo scioglimento della comunione e per l'effetto attribuisce alla convenuta nata a [...] il [...] c.f. la Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 25 proprietà dell' appartamento sito a C.mare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n. 2, piano ammezzato int. 2 scala B, con sottostante cantina, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 6 p.lla 1398, sub 8 zona
2, cat A/3 cl 1 di vani 6,5, disponendo che la predetta versi in favore degli attori il conguaglio come quantificato in motivazione condizionando la suddetta intestazione e la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli all'esibizione al Conservatore delle ricevute di pagamento dei conguagli suddetti;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio relativo alla domanda principale che liquida a favore degli attori in euro 5.000,00, oltre euro 382,00 per spese, iva, cpa e rimborso forfetario come per legge ,con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla domanda di divisione;
- Pone le spese di ctu a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote e con vincolo di solidarietà nei confronti del ctu”.
****
(n. il 12.9.1957) ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti undici motivi di Parte_1 gravame.
1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ART.1102 C.C. ART. 112 CPC. NULLITA' DELLA SENTENZA EX ART.161 C.P.C. ERRATA
CONDANNA AL OGGETTO DI CAUSA. Controparte_3
Con il primo motivo l'appellante ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha sostenuto che, con la morte dell'usufruttuaria ) del bene, ella (la convenuta/appellante, si intende) non avesse Persona_2 titolo per continuare ad occuparlo, richiamando impropriamente, ed applicando erroneamente, l'art. 1102 c.c., che disciplina l'utilizzo della cosa comune, e che – ad avviso dell'appellante – non sarebbe stato pertinente rispetto alla domanda attorea, volta ad ottenere l'indennità di occupazione “sine titulo” formulata dagli attori, non avendo essi chiesto di regolamentare l'utilizzo della cosa comune e di poter parimenti utilizzare tale bene ai sensi dell'art.1102 c.c..
Al riguardo ha anche evidenziato che, essendo comproprietaria del bene, non potesse essere considerata una occupante “sine titulo”, avendo un titolo legittimo ai fini del relativo godimento,
E ha aggiunto che gli attori non avessero titolo alla restituzione del bene, non avendo provato di averle consegnato il bene ossia, in altri termini, di avere instaurato con lei un rapporto di natura obbligatoria.
2. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT.1102 C.C. 2697 SOTTO ALTRO PROFILO. DIFETTO DI PROVA DEL DANNO. MOTIVAZIONE
APPARENTE DELLA DECISIONE IMPUGNATA. ERRATA CONDANNA AL RILASCIO ED AL PAGAMETO DELLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE.
Con il secondo motivo (n. nel 1957) ha censurato la decisione del primo giudice di riconoscere, Parte_1 in favore degli attori, il risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza del danno e che, in ogni caso, dall'istruttoria espletata non fosse emerso che gli attori avessero mai espresso l'intenzione di utilizzare in maniera diretta il bene comune (se, del caso, mediante avvicendamento) o di locarlo a terzi (al fine di ricavarne delle rendite da ripartire pro quota), non potendo tale volontà desumersi dalla raccomandata richiamata nella sentenza impugnata, con la quale ella (la convenuta/appellante, si intende) era stata semplicemente invitata alla “prelazione” sull'acquisto del bene.
pagina 4 di 25 Sul punto ha richiamato l'impostazione giurisprudenziale secondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte da uno dei comproprietari non produce automaticamente pregiudizio in danno degli altri, ove questi non manifestino l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro concesso o consentito.
3. VIOLAZIONE EX ART 100 C.P.C. ED ART. 720 C.C. ERRONEA CONDANNA AL RILASCIO DELL'IMMOBILE ED AL PAGAMENTO DELLE
INDENNITA' SOTTO ALTRO PROFILO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che, in considerazione dello stretto nesso di dipendenza e di subordinazione della domanda principale, avente ad oggetto la dedotta occupazione sine titulo (e la conseguente richiesta di pagamento dell'indennità e di rilascio del bene) rispetto a quella di scioglimento della comunione - avendo gli attori aderito a quest'ultima, non opponendosi, altresì, alla richiesta di attribuzione formulata da essa convenuta - il giudice di prime cure non si sarebbe più potuto pronunciare sulla prima domanda, in quanto oggetto di rinuncia.
4. SULL'ESISTENZA DELLA LOCAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Con il quarto motivo (n. nel 1957) ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto infondata l'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) proposta, circa l'esistenza di un contratto di locazione (con canone mensile di euro 6,00). Tes_ Ad avviso dell'appellante, in particolare, il giudice di prime cure avrebbe ignorato le deposizioni dei testi e escussi in primo grado (dalle quali sarebbe emerso il pagamento del canone di
[...] Testimone_2 locazione, oltre che l'accudimento della madre da parte sua), evidenziando che, trattandosi di locazione sorta nel periodo precedente al 1998 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, non fosse necessaria nè la forma scritta è la registrazione del contratto di locazione.
5. ERRONEO VALORE DI MERCATO ATTRIBUITO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI DIVISIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE- MOTIVAZIONE
APPARENTE RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA.
Con il quinto motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse acriticamente ed erroneamente recepito le conclusioni del ctu in merito alla stima del valore dell'immobile in questione, non tenendo conto dell'effettivo valore di mercato di tale bene al momento della divisione (nonostante la valutazione fosse stata effettuata dal consulente ben due anni prima dalla decisione del giudizio) e delle particolari caratteristiche dello stesso, trattandosi di un modesto appartamento di edilizia economica e popolare costruito negli anni cinquanta, ubicato al piano ammezzato in una zona molto degradata di Castellamare di Stabia.
6. ERRONEO VALORE LOCATIVO ATTRIBUITO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI DIVISIONE. RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA.
Con il sesto motivo (n. nel 1957) ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse Parte_1 acriticamente ed erroneamente recepito le conclusioni del ctu anche in merito al valore locativo dell'immobile, sostenendo che il consulente non avesse tenuto conto delle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate, sebbene allegate, per abitazioni di tipo economico e popolare, e che, inoltre, avesse applicato un presunto valore locativo del bene, al 2016, anche per anni precedenti, ovvero dal 2010. pagina 5 di 25 E, per quanto lamentato sia con il quinto motivo di gravame che con il sesto, ha chiesto la rinnovazione della ctu.
7. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 1299, 2967 C.C. ED ART.115 C.P.C.– ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA DI
MIGLIORAMENTI.
Con il settimo motivo (n. nel 1957) ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse Parte_1 erroneamente ritenuto infondata – per mancanza di prova - la domanda, da essa formulata in via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori al rimborso dell'importo dei miglioramenti da lei apportati all'immobile e delle quote condominiali anticipate.
In particolare l'appellante ha evidenziato, quanto agli oneri condominiali, di avere prodotto, all'atto della costituzione in giudizio, le ricevute dal 2002 - nemmeno contestate dalle controparti - del pagamento degli oneri condominiali da lei pagate, evincendosi da tali ricevute che sull'immobile oggetto di comunione gravasse una quota condominiale media di €.40,00 mensili e che, dunque, le spettasse il rimborso dell'importo complessivo, dal
2002 fino alla sentenza di scioglimento della comunione, di €.8.640,00.
Quanto ai miglioramenti, l'appellante ha sostenuto che essi fossero stati riscontrati anche dal ctu (secondo cui l'incremento di valore sarebbe stato quantificabile in €. 23,941.01 per l'appartamento ed in €. 8,020.11 per il locale cantina), e che anche dalla prova testimoniale espletata in primo grado fosse emerso che i lavori in questione, comportanti un incremento di valore dell'immobile, fossero stati da lei commissionati e pagati quando era comproprietaria di tale bene.
8. AVVENUTA TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA EX ART.1965 C.C. OMESSA MOTIVAZIONE SU TALE TRANSAZIONE. OMESSA
DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe ignorato che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo sulla cessione del bene con la definizione della lite – il che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere - e, in particolare, che: a) all'udienza 26/1/2018 fosse stata formulata l'offerta di acquisto delle quote da parte dei condividenti ed;
b) all'udienza del Controparte_1 Pt_3
23/2/2018 fossero comparsi personalmente tutti gli altri condividenti, i quali avrebbero dichiarato di aderire all'offerta transattiva formulata da e alla precedente udienza, partecipando a tale Controparte_1 Pt_3 udienza anche lei (la convenuta/appellante, si intende), accettando la proposta transattiva formulata dagli altri condividenti offrendo la somma di € 75.000,00, comprensiva delle spese, per rilevare le altre quote e, quindi
€.70.000,00, per le sette quote (per euro 10.000,00 ciascuna) ed €.5.000,00 per le spese;
c) il detto verbale di causa (del 23/2/2018), alla presenza del giudice, fosse stato sottoscritto da tutti i condividenti e dal magistrato.
9. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ART. 720 C.C.
, inoltre, ha sostenuto che, avendo le parti raggiunto l'intesa per il trasferimento dell'immobile Parte_1 per la somma di €.75.000,00, il giudice di primo grado non potesse attribuirle il bene per una somma diversa da quella concordata dalle parti, avendo ella, peraltro, all'udienza del 22/7/2019 di precisazione delle conclusioni,
pagina 6 di 25 visto il mancato rispetto degli attori dell'offerta formulata, sulla quale vi era stata accettazione, dichiarato di rinunciare alla richiesta ex art. 720 c.c., non avendo interesse a ricevere l'attribuzione di un bene sovrastimato con il pagamento a titolo di conguaglio della esorbitante somma di oltre €.100.000,00, rispetto alla somma offerta ed accettata dalle parti.
10. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL' ART 720 C.C. SOTTO ALTRO PROFILO. ERRONEO CONDIZIONAMENTO
DELL'ATTRUBUZIONE DEL BENE AL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO.
L'appellante ha anche lamentato che il giudice di primo grado, nell'attribuire (ai sensi dell'art. 720 c.c.) il bene ad essa convenuta, avesse erroneamente condizionato tale attribuzione all'esibizione, al Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori.
Sul punto ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di scioglimento della comunione e, pertanto, può essere perseguito dagli altri condividenti soltanto con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
11. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
Con l'undicesimo (e ultimo) motivo, (n. nel 1957) ha sostenuto che Erroneamente il giudice di Parte_1 primo grado l'avesse condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in €.5.000,00, per la domanda concernente l'indennità di occupazione “sine titulo”, compensando integralmente tra le parti le spese relative al giudizio di divisione.
Sul punto ha lamentato che, con l'adesione degli attori alla divisione, il giudice non avrebbe potuto distinguere, ai fini delle spese, le dette domande.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…a) preliminarmente, accogliere
l'istanza di ex art.283 c.p.c. e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra illustrati. b) nel merito accogliere l'appello e per l'effetto revocare e riformare la sentenza n°758/2020 resa e pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata il 19/5/2020, rigettando la domanda di occupazione “sine tutulo” e di condanna al pagamento della indennità di occupazione per tutti i motivi illustrati nel gravame;
dichiarare in primis la cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione ex art.1965 c.c.; subordinatamente dichiarare la violazione dell'art 720 c.c. come illustrata nei motivi IX e X del presente gravame con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti;
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado condannando gli appellati … in solido o pro quota al pagamento della somma di €. €.8.640,00 per oneri condominiali ed €.31961,11 per i miglioramenti apportati all'immobile od a quell'altra somma ritenuta di giustizia;
c) rinnovare la consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione dell'effettivo valore di mercato dell'immobile oggetto di divisione nonchè eventualmente per la esatta quantificazione del valore locativo dell'immobile; d) condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 1968/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 25.9.2020, (n. il 25/11/1948), contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_1
c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via cautelare: 1.
Rigettare la richiesta di sospensione in quanto insussistenti i cd. “gravi motivi”, oltre che inammissibile riguardo al capo dello scioglimento della comunione e l'attribuzione del bene. - In via preliminare:
2. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c. p. c. pronunziandosi pagina 7 di 25 ai sensi dell'art. 348 ter c. p. c.. - In via istruttoria e nel merito:
3. Rigettare l'appello come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU. - In ogni caso:
5. Confermare la sentenza n. 758/2020 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata e depositata in Cancelleria con la pubblicazione il 19/05/2020, non notificata.
6. Condannare l'appellante Parte_1
(n. 12/9/1957) alla refusione delle spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, del presente
[...] giudizio da liquidare ex D. M. 55/2014 e con attribuzione al sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 16.10.2020, ( ), Persona_1 C.F._26
( ), ( ), Parte_2 C.F._4 Parte_4 C.F._7 Parte_3
( ), ( ), ( ), C.F._5 Parte_2 C.F._3 Parte_5 C.F._8
( ), ( ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10 Controparte_2
( ), ( ),
[...] C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_2
( , ( ), ( ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Parte_1 C.F._15
( ), nonché, con comparsa depositata il 9.6.2021, Parte_3 C.F._16 Controparte_1
( ), contestando l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, C.F._6 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e per le ragioni indicate in atto, ovvero, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione; B) Rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO: C) Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra
, confermando la sentenza n. 758/2020 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.05.2020 e depositata in data Parte_1
10.06.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
D) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice appellante per i motivi esposti in narrativa;
E) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso delle spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza del 16.11.2020 è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante limitatamente alla condanna al rilascio del bene in questione disposta nei suoi confronti.
Con ordinanza dell'8.5.2024, tenuto conto della dichiarazione di decesso di e di Persona_1 Parte_5
- e delle conseguenti richieste di interruzione- formulate, ai sensi dell'art. 300, co.1, c.p.c. dal proprio difensore, nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 6.5.2024, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Riassunto, con ricorso depositato l'1.8.2024, dall'appellante, e fissata, per la prosecuzione, l'udienza del
26.11.2024 (con termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 26.9.2024), si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 22.11.2024, (n. il 28.02.1979), (n. il Parte_7 Parte_4
06.01.1967), (n. l'11.08.1973), (n. il 10.04.1937), (n. Parte_9 Parte_10 Parte_11
l'11.09.1971), (n. il 15.02.1966), quali eredi di nonché (n. il Parte_1 Parte_5 Parte_2
07.08.1982), anche nella qualità di erede di , riportandosi alle deduzioni in precedenza svolte dagli Persona_1 appellati difesi dal medesimo difensore (avv. Michele Di Lorenzo).
Con ordinanza del 29.11.2024 è stata disposta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., a cura dell'appellante ( Parte_1
), la rinnovazione dell'atto di riassunzione (e della detta ordinanza) nei confronti di
[...] Parte_12
pagina 8 di 25 (n. il 12/07/1969, quale erede di ), entro il termine perentorio del 25.1.2025, fissando per la Pt_12 Parte_5 prosecuzione del giudizio (precisazione delle conclusioni) l'udienza del 25.2.2025.
Con decreto presidenziale del 29.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
In data 24.2.2025 si è costituito in giudizio (n. il 12.07.1969), quale erede di Parte_12
, riportandosi alle deduzioni in precedenza svolte dagli appellati difesi dal medesimo difensore Parte_5
(avv. Michele Di Lorenzo).
Con ordinanza del 26.2.2025, tenuto conto che tutte le parti, nell'ambito delle note per la trattazione scritta del giorno 25.2.2025 avevano chiesto, in via principale, un rinvio per comporre in via transattiva la controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025 per tentativo di bonario componimento e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 12.4.2025 dalla difesa di (c. f. Controparte_1
); il 14.4.2025 dalla difesa di ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._4 Parte_4
( ), ( ), ( ), C.F._7 Parte_3 C.F._5 Parte_2 C.F._3
( ), ( ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10 Controparte_2
( ), ( ),
[...] C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_2
( , ( ), ( ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Parte_1 C.F._15
( ), ( ), nonché di Parte_3 C.F._16 Controparte_1 C.F._6 Parte_7
(CF ), (CF ), (CF
[...] C.F._17 Parte_4 C.F._24 Parte_9
), (CF ), (CF C.F._25 Parte_10 C.F._20 Parte_11
); (CF. ), nato a C.F._21 Parte_1 C.F._1 Parte_12
Castellammare di Stabia il 12.07.1969, nella loro qualità di eredi , nonché (CF. Parte_5 Parte_2
) in proprio e nella qualità di erede di;
il 14.4.2025 dalla difesa di C.F._4 Persona_1 Parte_1
(c.f. )), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025
[...] C.F._1
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 9 di 25 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati (fatta eccezione per
, nato il [...]), di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso Controparte_1 proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata da tutti gli appellati costituiti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020). pagina 10 di 25 Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito dell'appello proposto da (n. il 12.9.1957), va detto Parte_1 quanto segue.
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Risulta infondati i primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
Ed infatti, avendo gli attori dedotto che occupasse l'appartamento in questione - dopo il Parte_1 decesso dell'usufruttuaria (18.4.2010), senza alcun titolo che legittimasse tale detenzione e senza corrispondere alcuna indennità agli altri comproprietari – e che, nonostante ripetuti solleciti (anche con una raccomandata del
17.9.2010), la convenuta si fosse rifiutata di rilasciare tale appartamento – il giudice di prime cure ha, sulla base di tali deduzioni, correttamente applicato l'art. 1102 c.c., pur non essendo tale norme stata espressamente indicata nell'atto di citazione.
Ciò in base al principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co.1, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro,
03/03/2021, n. 5832; Sez. III, Ord., 27/11/2018, n. 30607).
Ed invero l'occupazione, in via esclusiva, da parte di uno dei comproprietari, del bene in comunione, senza un titolo che legittimi tale godimento escludendo quello degli altri comproprietari, è effettivamente da considerare
“sine titulo”, in quanto eccedente i limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Ragion per cui correttamente il Tribunale di Torre Annunziata, applicando tale norma, ha ritenuto che, successivamente alla morte della madre ), avvenuta in data 18.04.2010, gli attori avessero Persona_2 legittimamente chiesto alla convenuta , con l'atto di citazione e, ancor prima, con la Parte_1 raccomandata a.r. del 17 settembre 2010, l'indennità per l'occupazione dello stesso, non avendo, ella, titolo per l'occupazione esclusiva di tale bene in comunione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
pagina 11 di 25 In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza, ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
Perchè sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Viceversa, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale.
In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui pagina 12 di 25 partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102
c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
17/04/2020, n. 7912).
In sintesi, in caso di bene immobile in comproprietà goduto da uno solo dei comproprietari in via esclusiva, il riconoscimento dell'indennità di occupazione in favore del comproprietario non occupante non è automatico ed indefettibile, ma presuppone che il comproprietario non occupante abbia in qualche modo espresso il proprio dissenso rispetto all'occupazione esclusiva e la volontà di partecipare all'utilizzo del bene o di ricavarne dei frutti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/04/2023, n. 10264).
E' vero, allora, che, secondo i principi enucleati dalla Suprema Corte, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31105).
Ma, quantomeno a partire dalla domanda giudiziale con la quale il comunista chieda, per la prima volta, il pagamento di una indennità per l'uso della cosa, esercitato da altro compartecipe, costui è tenuto a pagare agli altri l'equivalente, pro quota, dei frutti civili (individuabili nei canoni di locazione percepibili per l'immobile), pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo.
L'acquiescenza all'altrui uso non sussiste più, invero, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l'altrui uso esclusivo della cosa o più semplicemente abbia avanzato una istanza di rendimento del conto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n.
3813).
E, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli attori avevano chiesto a Parte_1
l'indennità di occupazione (e il rilascio del bene) non solo con l'atto di citazione, ma già con la
[...] raccomandata del 17.9.2010 richiamata dal primo giudice (e ridepositata in questo grado dagli appellati, unitamente agli altri documenti del primo grado). pagina 13 di 25 Con tale raccomandata, infatti, , (n. il 07.08.1982), (n. il Persona_1 Parte_2 Parte_2
25.11.1948), (n. il 4.3.1943), (n. il 25.11.1948), (n. il Parte_3 Controparte_1 Controparte_1
31.01.1979), (n. il 10.1.1977), (n. il 25.1.1946) e (n. il Parte_4 Controparte_4 Parte_5
26.11.1941) non si erano limitati ad invitare (n. nel 1957) ad esercitare il diritto di prelazione Parte_1 sull'immobile in questione, ma l'avevano invitata a rilasciarlo e “a dare il rendiconto versando ai coeredi, le quote delle somme dovute e rendite esatto per l'immobile da lei occupato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
Dunque da tale momento era tenuta a pagare agli altri comproprietari l'equivalente, pro quota, Parte_1 dei frutti civili, che il primo giudice ha correttamente quantificato (identificandosi tali frutti con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri) facendo riferimento ai canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n. 3813 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
18/10/2023, n. 28955; Sez. II, Ord., 31/05/2023, n. 15332; Sez. II, Ord., 09/12/2021, n. 39036; Sez. II, Ord.,
03/07/2019, n. 17876; Sez. II, 05/04/2012, n. 5504), secondo le risultanze della ctu.
In particolare, tenuto conto del valore, pari ad euro 450,00 mensili, della locazione (sia dell'appartamento che della cantina), il Tribunale di Torre Annunziata ha correttamente ritenuto che l'importo complessivo dovuto dalla convenuta agli altri comproprietari, secondo le rispettive quote, per l'occupazione dell'immobile, fosse pari, all'attualità, ad euro 45.675,00, corrispondenti a 116 mesi (con inizio il 17.9.2010, ossia dalla detta raccomandata,
e fino al 18.5.2020, cioè fino alla sentenza), dovendo dall'importo di euro 52.200,00 essere sottratta la quota di 1/8 spettante alla stessa convenuta (e pari ad euro 6.525,00).
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Il terzo motivo è fondato limitatamente alla pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata di condanna della convenuta (anche) al rilascio dell'immobile in questione, mentre è privo di fondamento con riferimento alla riconosciuta indennità di occupazione in favore degli attori.
Quanto a tale ultimo aspetto, infatti, la circostanza che gli attori avessero aderito alla domanda di divisione e alla istanza di attribuzione dell'immobile in questione formulata dalla convenuta, non ha comportato, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, una rinuncia (implicita) ad ottenere un'indennità di occupazione per il periodo precedente (ossia prima dello scioglimento della comunione), non essendovi alcuna incompatibilità tra le domande rispettivamente proposte, essendosi solo verificato, con l'attribuzione (ex art. 720 c.c.) del bene a Parte_1
(n. nel 1957), che già ne godeva in via esclusiva, l'effetto della concentrazione, in capo alla stessa, di tale
[...] godimento con il diritto dominicale sull'intero immobile.
Ciò non toglie, però, che la stessa dovesse corrispondere agli altri comproprietari i frutti civili (parametrati al canone di locazione) maturati prima dello scioglimento della comunione, se è vero che, in generale, il possessore del cespite in comunione ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 12/10/2011, n. 21013), in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in pagina 14 di 25 comunione per il periodo precedente di “indivisione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/05/2011, n. 11519; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/08/2023, n. 24361; Sez. II, Ord., 09/03/2023, n. 7020).
Il primo giudice ha errato, invece, nel condannare la convenuta (anche) al rilascio dell'immobile che, ai sensi dell'art. 720 c.c., le ha attribuito in via esclusiva.
Essendo, infatti, divenuta, per effetto di tale attribuzione, la proprietaria esclusiva di tale Parte_1 immobile in precedenza oggetto di comunione, non era più tenuta, evidentemente, a rilasciarlo in favore degli altri comproprietari (che, peraltro, avevano aderito alla istanza proposta dalla stessa convenuta ai sensi dell'art. 720
c.c.).
In altri termini, l'attribuzione della proprietà, in capo alla convenuta, della proprietà esclusiva dell'immobile in comunione, con addebito dell'eccedenza, così come previsto dall'art. 720 c.c., costituiva il titolo (sopravvenuto) per il godimento (esclusivo) di tale bene in capo alla stessa, con conseguente sopravvenuta infondatezza della pretesa degli altri comproprietari di ottenerne il rilascio.
A ciò va aggiunto che, come affermato dalla Suprema Corte, non può comunque essere ordinato il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso, essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/08/1997, n. 8238).
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Risulta infondato il quarto motivo di gravame.
Ed infatti è corretta (sia pure integrandone la motivazione;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord.,
12/03/2024, n. 6533) la decisione del primo giudice di ritenere che la convenuta non avesse Parte_1 dimostrato (essendone tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) la sussistenza dell'invocato contratto di locazione che avrebbe stipulato, a suo dire, con gli altri comproprietari.
Ed infatti, oltre all'assenza di documentazione, sul punto, non può ritenersi dimostrata in modo convincente – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- la sussistenza di tale contratto (neanche in forma orale), se è vero che il teste , escusso all'udienza del 28.2.2014 (cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Tes_1 telematico di ufficio di primo grado), aveva dedotto genericamente di essere a conoscenza del contratto di fitto in quanto amico di e del marito, non ricordando, tuttavia, neanche l'entità del canone. Parte_1
E il teste (escusso all'udienza dell'8.1.2016; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_2 telematico di ufficio di primo grado) aveva riferito di non sapere né se fosse versato il canone né l'importo dello stesso.
A ciò si aggiunge che la teste , escussa all'udienza del 28.2.2014 (cfr. il relativo verbale, Parte_4 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva aggiunto che l'immobile fosse occupato da e che le risultava che quest'ultima non avesse mai pagato alcun canone di locazione. Parte_1
pagina 15 di 25 ****
Risultano infondati, altresì, il quinto e il sesto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va premesso, in rito, che le critiche alla ctu (le cui valutazioni sono state recepite dal giudice di prime cure) mosse dall'appellante sono ammissibili, non introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Ed invero, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Tali atti si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e sono volti a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851;
Sez. Unite, 21/02/2022, n. 5624).
In altri termini, tali contestazioni e rilievi critici, ove non integrino (come nel caso di specie, in relazione ai motivi in esame) eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/03/2023,
n. 7339; Sez. Unite, 21/02/2022, n. 5624 cit.).
Ciò premesso, non vi sono ragioni per ritenere errata la stima, operata dal ctu, arch. , del Persona_3 valore di mercato e del valore locativo del bene immobile oggetto di comunione (cfr. la relazione peritale depositata il 7.9.2017 e i relativi allegati, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), essendo le relative valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ed avendo il consulente indicato compiutamente i criteri adottati per addivenire a tale stima.
In particolare, quanto al valore di mercato dell'immobile, dopo avere precisato di avere utilizzato il criterio della
“stima sintetica di tipo comparativa per parametri tecnici”, che si esplica attraverso due fasi (1. individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
2. confronto di analogia, proporzionalità, correlazione tra il valore del bene in oggetto ed un parametro tecnico preso come base di riferimento e il metro quadrato (superficie)), e di avere eseguito una serie di accertamenti circa compravendite d'immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quello in oggetto, effettivamente avvenuti in tempi recenti, nonché richiedere i prezzi in zona ad agenzie immobiliari e/o mediatori immobiliari, il ctu ha spiegato di avere riferito i valori accertati all'unità di consistenza, che per gli appartamenti di civile abitazione e i locali cantina è il metro quadrato, escludendo valori per eccesso/difetto non corrispondenti alla reale espressione del mercato ordinario.
L'arch. ha, poi, chiaramente dedotto di avere preso in esame la superficie a mq. - che per l'abitazione è Per_3 stata considerata la superficie utile residenziale “S.U.R.” (camera, soggiorno, cucina, bagno, ecc.), mentre per gli pagina 16 di 25 ambienti esterni, la superficie non residenziale “S.N.R.” (balconi e/o terrazzi), e per il locale cantina la superficie utile “S.U.”, per poi moltiplicare la superficie di ogni ambiente per il “costo a mq.” relativo alla stima del più probabile “valore di mercato”.
Risulta, poi, infondata anche la doglianza con cui l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che la stima del valore di mercato del bene effettuata dal ctu fosse stata effettuata due anni prima dalla decisione del giudizio.
Ed infatti, se è vero, in generale, che, nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione, tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento (come, invece, ha fatto l'appellante nel caso di specie) al lasso temporale intercorso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/02/2009, n. 3029; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 10/05/2025, n. 12404; Sez. II, Ord., 22/05/2024, n. 14256; Sez. II, Ord., 12/01/2024, n. 1268 Sez. II,
12/12/2017, n. 29733).
E, anche con riferimento al c.d. valore locativo del bene immobile in questione, il ctu ha compiuto valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, chiarendo di avere eseguito un'indagine presso agenzie immobiliari della zona e/o presso intermediatori immobiliari.
Neanche in relazione a tale profilo l'appellante - nel lamentare che il ctu avesse applicato un presunto valore locativo del bene, al 2016, anche per anni precedenti, ovvero dal 2010 - ha dimostrato eventuali e significative discordanze di valori nel corso delle dette annualità.
Pertanto, alla luce dell'infondatezza del quinto e del sesto motivo di gravame, non è necessaria la rinnovazione della ctu chiesta dall'appellante con riferimento alle valutazioni di stima (sia del valore di mercato dell'immobile che del suo valore locativo) operate dal consulente nominato dal Tribunale di Torre Annunziata.
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Risulta privo di fondamento anche il settimo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice
(sebbene anche in questo caso integrandone la motivazione tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738 cit.;
Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533 cit.) nella parte in cui è stata ritenuta infondata la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori al rimborso dell'importo dei miglioramenti da lei apportati all'immobile e delle quote condominiali dalla stessa anticipati.
Quanto ai miglioramenti, rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che al comproprietario che abbia migliorato i beni da lui posseduti non è dovuta l'indennità di cui all'art. 1150 c.c., comma pagina 17 di 25 5, dovendo egli essere considerato, secondo i casi, un mandatario degli altri partecipi alla comunione o un utile gestore nel loro interesse, sicchè gli spetta unicamente il ristoro degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o dell'art. 2031 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/01/2009, n. 743 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche, nello stesso senso, sia pure con riferimento specifico ai miglioramenti apportati alla cosa comune dal coerede,
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 17/01/2023, n. 1207; Sez. VI – 2, Ord., 31/03/2021, n. 8938; Sez. II, 21/02/2019, n.
5135; Sez. II, 29/02/2016, n. 3931; Sez. II, 22/06/2010, n. 15123).
E, nel caso di specie, l'appellante, quanto ai miglioramenti, non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute ma, in sostanza, proprio una indennità (che non le era dovuta, secondo i principi sopra riportati) per l'asserito aumento di valore del bene in comunione, se è vero che, sul punto, ha espressamente richiamato la ctu – sostenendo che avesse quantificato l'incremento di valore dovuto ai miglioramenti apportati all'immobile in € 23,941.01 per l'appartamento e in € 8,020.11 per quanto riguarda il locale cantina – e la prova testimoniale, da cui sarebbe emerso che i lavori effettuati nell'immobile, comportanti un incremento di valore, fossero stati da lei
(dall'appellante, si intende) commissionati e pagati.
Quanto, poi, agli oneri condominiali, va detto che, atteso il godimento esclusivo dell'immobile da parte di
(n. nel 1957) – e in assenza di allegazione (e, a fortiori, di prova) che si trattasse di spese Parte_1 necessarie per la conservazione del bene comune- non le spettava il detto rimborso.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, anche che nell'ambito delle spese dovute dal comunista per le parti comuni di un bene vanno tenute distinte quelle per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo senza deteriorarsi (quali le spese per l'acqua occorrente per la irrigazione del giardino), dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire (quali, nella specie, le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile).
Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto (e di ciò non vi è stata alcuna prova, peraltro, nel caso di specie), possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso.
Le spese per il godimento del bene comune debbono, invece, essere sostenute solamente da chi, concretamente, goda di tale bene.
Il rimborso, pertanto, non è previsto in favore del singolo comunista che le abbia anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguardi anche gli altri partecipanti alla comunione (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 27/12/2022, n. 37825; Sez. II, 01/08/2003, n. 11747).
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che è comunque condivisibile, si ribadisce, quanto ritenuto dal giudice di prime cure circa la carenza di prova (anche in ordine al rimborso degli oneri condominiali), essendo le ricevute pagina 18 di 25 prodotte dalla convenuta in primo grado (peraltro, per poche mensilità di alcuni anni;
del 2002, 2003, 2004, 2005,
2009, 2010) intestate a (o, comunque, alla “famiglia ”) e non specificamente a CP_5 CP_5 Parte_1
).
[...]
E va detto che il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. (che avrebbe violato il primo giudice, sul punto, secondo l'appellante), se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/06/2023, n. 16028).
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Anche l'ottavo e il nono motivo di impugnazione – esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi
– risultano infondati.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi che tra le parti fosse intervenuta una vera e propria transazione in ordine alla cessione del bene in questione e che, pertanto, il giudice di prime cure, anziché decidere la causa, nel merito, dovesse, invece, dichiarare cessata la materia del contendere.
Come, infatti, si desume dai verbali di causa richiamati dalla stessa appellante (ed esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
a) All'udienza del 26.1.2018 e si erano semplicemente dichiarati Parte_3 Controparte_1 disponibili a comporre la lite attribuendo l'immobile in questione a per il corrispettivo di euro Parte_1
10.000,00 per ciascuno di loro, e si era riservata di valutare la proposta ricevuta;
Parte_1
b) alla successiva udienza del 23.2.2018, alla presenza di altri condividenti (personalmente o per delega), la convenuta (n. nel 1957) aveva dichiarato di offrire la somma di € 75.000,00 (comprensiva delle Parte_1 spese), per rilevare le quote degli altri condividenti e di poter versare tale somma entro il mese di Aprile 2019; a fronte di ciò le altre parti presenti avevano fatto rilevare che il pagamento entro Aprile 2019 fosse dilatorio;
e aveva precisato che l'offerta formulata prevedesse comunque, come condizione essenziale, che Parte_1 il pagamento avvenisse entro il mese di Aprile 2019; a questo punto le parti chiesero un rinvio della causa in prosieguo;
c) alla successiva udienza del 9.4.2018 il difensore degli attori aveva chiesto le determinazioni della convenuta in merito alle somme di cui alla proposta transattiva, e il difensore della convenuta aveva chiesto un rinvio della causa anche in relazione alla somma offerta;
d) alla successiva udienza del 3.9.2018 i procuratori delle parti avevano chiesto un rinvio della causa per bonario componimento, così come alla successiva udienza del 14.1.2019 (chiedendo tale rinvio per la formalizzazione della transazione in ordine alla cessione del cespite);
pagina 19 di 25 e) alla successiva udienza del 19.4.2019 il difensore degli attori aveva chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, non essendosi dato corso alle trattative, mentre il difensore della convenuta aveva chiesto un ulteriore rinvio per formalizzare la transazione;
f) alla successiva udienza del 22.7.2019 i difensori degli attori avevano chiesto che la causa fosse riservata in decisione, non essendosi realizzata la proposta transattiva, e il difensore della convenuta (che, in tale sede, aveva rinunciato alla richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. “visto il mancato rispetto degli attori dell'offerta formulata all'udienza del 26/1/2018”) aveva rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.
Dal contenuto di tali verbali, pertanto, non può ritenersi che le trattative tra le parti siano sfociate in un vero e proprio accordo transattivo, ossia, in altri termini, che fosse stata conclusa una vera e propria transazione, non essendovi neanche un accordo sulle modalità e (soprattutto) sulla tempistica del prezzo che la convenuta avrebbe dovuto versare (non essendo stata accettata la scadenza, da quest'ultima fissata, del Parte_1 mese di Aprile 2019).
Non è superfluo precisare, invero, che dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la
"res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/05/2016, n. 8917).
E va aggiunto che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/05/2006, n. 11931; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
05/05/2025, n. 11739; Sez. I, Ord., 24/07/2024, n. 20524; Sez. V, Ord., 26/02/2024, n. 4972; Sez. II, 29/07/2021,
n. 21757).
E all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.7.2019 i difensori delle parti, si ribadisce, non avevano certamente sottoposto al giudicante conclusioni conformi, non avendo neanche dato atto della raggiunta conclusione di un accordo transattivo tra le parti.
Ciò è avvalorato anche da quanto riscontrato dal ctu il quale, chiamato a predisporre una proposta transattiva, aveva rilevato: “Dopo diverse discussioni e riflessioni, il legale avv. Luigi Tuorto avanzò per nome e per conto della sig.ra
, che la sua assistita sarebbe stata disposta a corrispondere ai germani un valore economico Parte_1 omnicomprensivo dato dall'appartamento, locale cantina e affitti dovuti pari a €. 120.000,00 (€. 120.000,00/8 germani=
€./germano 15.000,00), mentre per le spese legali ogni parte pagava il proprio rappresentante legale. Tale controproposta fu sottoposta alla controparte attrice avv. Michele Di Lorenzo, che sentito i propri assistiti, pur ricevendo da alcuni di essi un
pagina 20 di 25 parere favorevole non ebbe riscontro positivo unitario e pertanto la proposta di transazione dette esito “negativo” (cfr. pag.
26 dell'elaborato peritale).
Va ancora detto, inoltre, che , con il nono motivo di gravame, ha invocato la sua rinuncia – Parte_1 manifestata, in primo grado all'udienza del 22/7/2019 di precisazione delle conclusioni- alla richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c., non per ottenere la vendita all'asta di tale bene (quale rimedio residuale, previsto dall'art. 720 summenzionato, nel caso di non comoda divisibilità dell'immobile in comunione, laddove non vi siano richieste di attribuzione da parte dei condividenti;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/03/2019, n. 8233;
Sez. II, 19/07/2016, n. 14756), bensì per avvalorare quanto dedotto a proposito dell'asserita transazione, ossia che, avendo le parti raggiunto l'intesa per il trasferimento dell'immobile per la somma di €.75.000,00, il giudice di primo grado non avrebbe potuto attribuirle il bene per una somma diversa da quella concordata dalle parti.
Tanto è vero che non ha chiesto la vendita del bene nelle conclusioni dell'atto di appello (come invece aveva fatto nella comparsa conclusionale in primo grado, esaminabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio), né ha fatto ad essa riferimento (lamentando eventualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., che non fosse stata erroneamente disposta dal Tribunale di Napoli) nel corpo di tale atto o negli scritti successivi.
Ciò è avvalorato anche dal fatto che, nell'ambito del decimo motivo di gravame (peraltro neanche formulato in via subordinata rispetto ai precedenti), ha lamentato che il giudice di primo grado, nell'attribuire (ai sensi dell'art. 720 c.c.) il bene ad essa convenuta, avesse erroneamente condizionato tale attribuzione all'esibizione, al
Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori.
Così evidentemente mostrando comunque interesse, ex art. 100 c.p.c., alla detta attribuzione (anziché alla vendita a terzi).
Ragion per cui, pur essendo vero, da un lato che, in generale, nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. può essere oggetto di successiva rinuncia (peraltro anche in grado d'appello; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/02/2019, n. 3497; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/10/2018, n.
26944; Sez. II, 23/11/2011, n. 24728), è altrettanto vero che, in base alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, non può ritenersi che (n. nel 1957) non abbia più interesse all'attribuzione del bene. Parte_1
Pertanto, non essendo fondato quanto dalla stessa dedotto a proposito della asserita transazione intervenuta in corso di causa, resta valida l'attribuzione dell'immobile in comunione operata, in favore della convenuta, dal
Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 720 c.c. - attesa la non comoda divisibilità di tale bene, accertata dal ctu- secondo il valore (e i conseguenti conguagli) da quest'ultimo determinati.
Sul punto non appare superfluo precisare che, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto pagina 21 di 25 divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/05/2013, n. 12779; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/03/2023, n. 7020; Sez. II, 06/10/2016, n. 20040).
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Risulta fondato il decimo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Torre Annunziata errato, effettivamente, come lamentato dall'appellante, nel condizionare l'attribuzione, a quest'ultima, del bene immobile oggetto di causa
(ai sensi dell'art. 720 c.c.) all'esibizione, al Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori (ossia, in definitiva, al pagamento del conguaglio).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche nell'atto di appello, il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e, pertanto, può essere perseguito dagli altri condividenti soltanto con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2017, n. 1656; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 26/10/2006, n. 22833, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
Del resto, ad avvalorare quanto appena detto vi è che, in tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza è legato da nesso di corrispettività - ma non anche di stretta sinallagmaticità- alla statuizione sull'assegnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/01/2019, n. 2537; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
08/10/2021, n. 27416).
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In virtù dell'accoglimento del terzo (limitatamente alla condanna al rilascio) e del decimo motivo (nei termini sopra precisati) dell'appello proposto da (n. il 12.9.1957), ed in parziale riforma, quindi, della Parte_1 sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, va rigettata la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della convenuta al rilascio del bene in questione e, nel confermare lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione, ai sensi dell'art. 720 c.c., a (nata il [...] c.f. Parte_1
), della proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale C.F._1
Ovidio Nasone n. 2 (Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6,
p.lla 1398, sub 8, e mediante il pagamento, da parte della stessa appellante (già comproprietaria del bene nella misura di 1/8), in favore degli appellati, del conguaglio stabilito dal primo giudice e da attribuirsi (per ciò che concerne gli eredi delle parti decedute in corso di causa) per stirpi, ex art. 726 c.c., va esclusa la condizione, disposta dal Tribunale, dell'attribuzione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di divisione in favore della convenuta (e della trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2646 c.c.), al pagamento del conguaglio in denaro pagina 22 di 25 a favore degli attori.
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La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
Il che assorbe ogni valutazione sull'undicesimo motivo di gravame (riguardante, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado operata dal Tribunale di Torre Annunziata).
Al riguardo va detto che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonchè dalle conclusioni precisate a verbale.
Da ciò consegue che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa, secondo le quote di ciascuna delle parti, per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/10/2001,
n. 12758; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord, 14/12/2021, n. 39910; Sez. VI - 2, Ord., 06/02/2020, n. 2770; Sez. II,
27/05/2019, n. 14437).
Ragion per cui, in base all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico della massa le spese del doppio grado di giudizio relative alla domanda di divisione (comprese quelle della ctu espletata in primo grado;
spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804); il che significa che tali spese vanno poste secondo le quote di (com)proprietà di ciascuna delle parti (da calcolare, per le parti decedute nel corso del processo, tenendo conto degli eredi in rapporto a ciascuna stirpe, ex art. 726 c.c.).
Mentre, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., (n. nel 1957) va condannata Parte_1 al pagamento, in favore delle altre parti, delle spese processuali del doppio grado di giudizio in riferimento alle altre domande, distinte da quella di divisione (essendo la detta convenuta/appellante risultata soccombente sia rispetto alla domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione, che rispetto alla domanda riconvenzionale, da lei proposta, avente ad oggetto il rimborso dei miglioramenti e degli oneri condominiali).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. pagina 23 di 25 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 per la domanda di divisione
(essendo il valore del bene da dividere pari ad euro 179.616,50) e da euro 26.000,01 ad euro 52.2000,00 per le altre domande (in relazione agli importi relativi ai crediti oggetto delle stesse).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
La presente sentenza costituisce titolo per la relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1968/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (n. il 12.9.1957) avverso la sentenza la Parte_1 sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19/05/2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda, formulata dagli attori in primo grado, volta ad ottenere la condanna di Parte_1
(n. il 12.9.1957) al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio
Nasone n. 2 (Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6, p.lla
1398, sub 8;
b) dispone lo scioglimento della comunione mediante: I) l'attribuzione, in proprietà esclusiva a Parte_1
(c.f. ), dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio Nasone n. 2 C.F._1
(Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8; II) il pagamento dei conguagli, nella stessa misura disposta nella detta sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, a carico di (c.f. ) ed in favore degli appellati (secondo Parte_1 C.F._1 ciascuna stirpe, per ciò che concerne gli eredi delle parti decedute in corso di causa).
2. Pone le spese del doppio grado di giudizio relative alla domanda di divisione (comprese quelle della ctu espletata in primo grado) a carico della massa, ossia a carico di ciascuna parte in base alla misura della quota di
(com)proprietà del detto appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio Nasone n. 2 (Via T.
Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina (in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8), liquidando i pagina 24 di 25 compensi spettanti a ciascuno dei difensori delle parti in euro 7.051,5 per il primo grado ed in euro 7.158,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna (c.f. ) al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Di Lorenzo (quale difensore, dichiaratosi antistatario, degli appellati da lui rappresentati e difesi), dei compensi professionali del doppio grado di giudizio (in relazione alle domande distinte rispetto a quella di divisione), liquidati complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado ed in euro 4.995,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna (c.f. ) al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Caligiuri (quale difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato , nato il [...], Controparte_1 da lui rappresentato e difeso), dei compensi professionali del doppio grado di giudizio (in relazione alle domande distinte rispetto a quella di divisione), liquidati complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado ed in euro
4.995,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
Napoli, 25.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1968 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuorto. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caligiuri. Controparte_1 C.F._2
[...]
(c. f. ), (c. f. ), Parte_2 C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._5 Controparte_1 C.F._6
(c. f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._7 Parte_5 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._11 Parte_7
), (c. f. , (c.f. C.F._12 Parte_2 C.F._13 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_1 C.F._15 Parte_3
), (c.f. ), c. C.F._16 Parte_7 C.F._17 Parte_4
f. ), (c. f. ), (c. f. C.F._18 Parte_9 C.F._19 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._20 Parte_11 C.F._21 Parte_1
pagina 1 di 25 ) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._22 Parte_12 C.F._23 dall'avv. Michele Di Lorenzo.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
19/05/2020, in tema di scioglimento di comunione;
indennità di occupazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 12.4.2025 dalla difesa di (c. f. ), il 14.4.2025 dalla difesa di Controparte_1 C.F._2
( ), ( ), Parte_2 C.F._4 Parte_4 C.F._7 Parte_3
( ), ( ), ( ), C.F._5 Parte_2 C.F._3 Parte_6 C.F._9
( ), ( ), Parte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11 Parte_7
( ), ( ,
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 Parte_8
( ), ( ), ( ), C.F._14 Parte_1 C.F._15 Parte_3 C.F._16
( ), nonché di (CF ), Controparte_1 C.F._6 Parte_7 C.F._17
(CF ), (CF ), Parte_4 C.F._24 Parte_9 C.F._25 [...]
(CF ), (CF ); (CF. Pt_10 C.F._20 Parte_11 C.F._21 Parte_1
), nato a [...] il [...], nella loro C.F._1 Parte_12 qualità di eredi , nonché (CF. ) in proprio e nella qualità Parte_5 Parte_2 C.F._4 di erede di , e il 14.4.2025 dalla difesa di (c.f. ). Persona_1 Parte_1 C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(n. il 12.9.1957) ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Persona_1 CP_1
(n. il 31.01.1979), (n. il 07.08.1982), ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_2
(n. il 25.11.1948), , (n. il 2.2.1973),
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
, , (n. il 10.05.1980), , (n. il Controparte_2 Parte_7 Parte_2 Parte_8 Parte_1
30.09.1965), e (n. il 25.11.1948), proponendo appello avverso la sentenza Parte_3 Controparte_1
n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19/5/2020.
Con tale sentenza il Tribunale di Torre Annunziata ha definito il giudizio n. 300719/2010 R.G., introdotto da
, (n. il 31.01.1979), (n. il 07.08.1982), Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_4
, (n. il 25.11.1948), , , (n. Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_1 il 2.2.1973), , , (n. il 10.05.1980), , Controparte_2 Parte_7 Parte_2 Parte_8
(n. il 30.09.1965), (gli ultimi tre avevano proseguito il giudizio quali eredi di Parte_1 Parte_3
, uno degli originari attori, deceduto il 3.10.2012) e (n. il 25.11.1948) nei Parte_7 Controparte_1 confronti della convenuta, (n. il 12.9.1957). Parte_1
Gli attori, quali comproprietari di un appartamento sito in Castellammare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n.
pagina 2 di 25 2, piano ammezzato int. 2 scala B, con sottostante cantina (in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8) avevano convenuto in giudizio (n. il 12.9.1957), quale ulteriore comproprietaria di tale appartamento, Parte_1 lamentando che la stessa lo occupasse, in via esclusiva, senza averne titolo, non corrispondendo in loro favore alcuna indennità di occupazione e chiedendo, pertanto, la condanna della detta convenuta all'immediato rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili, ovvero in altra somma accertata in corso di causa dal ctu, a decorrere dal 18.4.2010 (data del decesso della usufruttuaria
), sino al rilascio dell'immobile. Persona_2
Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva contestato l'avversa domanda deducendo di essere Parte_1 comproprietaria dell'immobile in quanto rilevato dall'Istituto Popolare, unitamente ai germani, per il prezzo di lire
3.108.570, nell'anno 1996, e precisando che il padre era stato assegnatario in locazione Parte_4 semplice dell'alloggio indicato e che, successivamente al suo decesso, gli eredi avevano chiesto ed ottenuto la conversione dell'assegnazione in proprietà, come da atto pubblico.
Pertanto aveva concluso nel senso che, attesa la comproprietà del bene, la domanda attorea fosse inammissibile e deducendo, inoltre, che la madre, , fosse usufruttuaria dell'immobile e che tutti i Persona_2 fratelli avevano concordato che essa convenuta convivesse con la madre anziana per prestarle assistenza e che, di fatto, si fosse instaurato con gli stessi un rapporto di locazione, tuttora in atto, relativamente al quale l'obbligo di pagamento del canone mensile, ammontante a lire 12.000 (euro 6,00), fosse stato assolto, quando era in vita la madre, con l'attività di assistenza della genitrice.
Inoltre aveva proposto, in via riconvenzionale, la domanda di scioglimento della comunione relativamente al detto immobile, chiedendo in ogni caso l'attribuzione in natura di quest'ultimo, ex art. 720 c.c. sostenendo – in aggiunta- che la proposizione della domanda formulata dagli attori fosse sospensivamente condizionata a quella di divisione.
In riferimento a tale riconvenzionale aveva rappresentato di avere effettuato nell'immobile in questione interventi manutentivi e di ripristino per la conservazione ed il miglioramento dell'immobile, pari ad euro 50.000,00, da porsi a carico dei condividenti pro quota o in solido e aveva chiesto la corresponsione degli oneri condominiali anticipati, pari ad euro 10.000,00 o ad altra diversa somma da quantificare meglio in corso di causa.
Gli attori avevano aderito alla domanda di scioglimento della comunione.
Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 758/2020 impugnata in questa sede, ha così disposto: “- Accoglie la domanda principale dichiarando la illegittimità della occupazione della convenuta e, per l'effetto, la Parte_1 condanna al rilascio dell' appartamento sito a C.mare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n. 2, piano ammezzato int. 2 scala
B, con sottostante cantina, allo stato detenuto senza titolo, ed al pagamento dell' indennizzo a favore degli attori, secondo le rispettive quote, liquidato complessivamente in euro 45.675.00; - Dispone lo scioglimento della comunione e per l'effetto attribuisce alla convenuta nata a [...] il [...] c.f. la Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 25 proprietà dell' appartamento sito a C.mare di Stabia al Piazzale Ovidio Nasone n. 2, piano ammezzato int. 2 scala B, con sottostante cantina, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 6 p.lla 1398, sub 8 zona
2, cat A/3 cl 1 di vani 6,5, disponendo che la predetta versi in favore degli attori il conguaglio come quantificato in motivazione condizionando la suddetta intestazione e la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli all'esibizione al Conservatore delle ricevute di pagamento dei conguagli suddetti;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio relativo alla domanda principale che liquida a favore degli attori in euro 5.000,00, oltre euro 382,00 per spese, iva, cpa e rimborso forfetario come per legge ,con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla domanda di divisione;
- Pone le spese di ctu a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote e con vincolo di solidarietà nei confronti del ctu”.
****
(n. il 12.9.1957) ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti undici motivi di Parte_1 gravame.
1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ART.1102 C.C. ART. 112 CPC. NULLITA' DELLA SENTENZA EX ART.161 C.P.C. ERRATA
CONDANNA AL OGGETTO DI CAUSA. Controparte_3
Con il primo motivo l'appellante ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha sostenuto che, con la morte dell'usufruttuaria ) del bene, ella (la convenuta/appellante, si intende) non avesse Persona_2 titolo per continuare ad occuparlo, richiamando impropriamente, ed applicando erroneamente, l'art. 1102 c.c., che disciplina l'utilizzo della cosa comune, e che – ad avviso dell'appellante – non sarebbe stato pertinente rispetto alla domanda attorea, volta ad ottenere l'indennità di occupazione “sine titulo” formulata dagli attori, non avendo essi chiesto di regolamentare l'utilizzo della cosa comune e di poter parimenti utilizzare tale bene ai sensi dell'art.1102 c.c..
Al riguardo ha anche evidenziato che, essendo comproprietaria del bene, non potesse essere considerata una occupante “sine titulo”, avendo un titolo legittimo ai fini del relativo godimento,
E ha aggiunto che gli attori non avessero titolo alla restituzione del bene, non avendo provato di averle consegnato il bene ossia, in altri termini, di avere instaurato con lei un rapporto di natura obbligatoria.
2. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT.1102 C.C. 2697 SOTTO ALTRO PROFILO. DIFETTO DI PROVA DEL DANNO. MOTIVAZIONE
APPARENTE DELLA DECISIONE IMPUGNATA. ERRATA CONDANNA AL RILASCIO ED AL PAGAMETO DELLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE.
Con il secondo motivo (n. nel 1957) ha censurato la decisione del primo giudice di riconoscere, Parte_1 in favore degli attori, il risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza del danno e che, in ogni caso, dall'istruttoria espletata non fosse emerso che gli attori avessero mai espresso l'intenzione di utilizzare in maniera diretta il bene comune (se, del caso, mediante avvicendamento) o di locarlo a terzi (al fine di ricavarne delle rendite da ripartire pro quota), non potendo tale volontà desumersi dalla raccomandata richiamata nella sentenza impugnata, con la quale ella (la convenuta/appellante, si intende) era stata semplicemente invitata alla “prelazione” sull'acquisto del bene.
pagina 4 di 25 Sul punto ha richiamato l'impostazione giurisprudenziale secondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte da uno dei comproprietari non produce automaticamente pregiudizio in danno degli altri, ove questi non manifestino l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro concesso o consentito.
3. VIOLAZIONE EX ART 100 C.P.C. ED ART. 720 C.C. ERRONEA CONDANNA AL RILASCIO DELL'IMMOBILE ED AL PAGAMENTO DELLE
INDENNITA' SOTTO ALTRO PROFILO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che, in considerazione dello stretto nesso di dipendenza e di subordinazione della domanda principale, avente ad oggetto la dedotta occupazione sine titulo (e la conseguente richiesta di pagamento dell'indennità e di rilascio del bene) rispetto a quella di scioglimento della comunione - avendo gli attori aderito a quest'ultima, non opponendosi, altresì, alla richiesta di attribuzione formulata da essa convenuta - il giudice di prime cure non si sarebbe più potuto pronunciare sulla prima domanda, in quanto oggetto di rinuncia.
4. SULL'ESISTENZA DELLA LOCAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Con il quarto motivo (n. nel 1957) ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto infondata l'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) proposta, circa l'esistenza di un contratto di locazione (con canone mensile di euro 6,00). Tes_ Ad avviso dell'appellante, in particolare, il giudice di prime cure avrebbe ignorato le deposizioni dei testi e escussi in primo grado (dalle quali sarebbe emerso il pagamento del canone di
[...] Testimone_2 locazione, oltre che l'accudimento della madre da parte sua), evidenziando che, trattandosi di locazione sorta nel periodo precedente al 1998 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, non fosse necessaria nè la forma scritta è la registrazione del contratto di locazione.
5. ERRONEO VALORE DI MERCATO ATTRIBUITO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI DIVISIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE- MOTIVAZIONE
APPARENTE RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA.
Con il quinto motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse acriticamente ed erroneamente recepito le conclusioni del ctu in merito alla stima del valore dell'immobile in questione, non tenendo conto dell'effettivo valore di mercato di tale bene al momento della divisione (nonostante la valutazione fosse stata effettuata dal consulente ben due anni prima dalla decisione del giudizio) e delle particolari caratteristiche dello stesso, trattandosi di un modesto appartamento di edilizia economica e popolare costruito negli anni cinquanta, ubicato al piano ammezzato in una zona molto degradata di Castellamare di Stabia.
6. ERRONEO VALORE LOCATIVO ATTRIBUITO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI DIVISIONE. RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA.
Con il sesto motivo (n. nel 1957) ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse Parte_1 acriticamente ed erroneamente recepito le conclusioni del ctu anche in merito al valore locativo dell'immobile, sostenendo che il consulente non avesse tenuto conto delle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate, sebbene allegate, per abitazioni di tipo economico e popolare, e che, inoltre, avesse applicato un presunto valore locativo del bene, al 2016, anche per anni precedenti, ovvero dal 2010. pagina 5 di 25 E, per quanto lamentato sia con il quinto motivo di gravame che con il sesto, ha chiesto la rinnovazione della ctu.
7. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 1299, 2967 C.C. ED ART.115 C.P.C.– ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA DI
MIGLIORAMENTI.
Con il settimo motivo (n. nel 1957) ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse Parte_1 erroneamente ritenuto infondata – per mancanza di prova - la domanda, da essa formulata in via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori al rimborso dell'importo dei miglioramenti da lei apportati all'immobile e delle quote condominiali anticipate.
In particolare l'appellante ha evidenziato, quanto agli oneri condominiali, di avere prodotto, all'atto della costituzione in giudizio, le ricevute dal 2002 - nemmeno contestate dalle controparti - del pagamento degli oneri condominiali da lei pagate, evincendosi da tali ricevute che sull'immobile oggetto di comunione gravasse una quota condominiale media di €.40,00 mensili e che, dunque, le spettasse il rimborso dell'importo complessivo, dal
2002 fino alla sentenza di scioglimento della comunione, di €.8.640,00.
Quanto ai miglioramenti, l'appellante ha sostenuto che essi fossero stati riscontrati anche dal ctu (secondo cui l'incremento di valore sarebbe stato quantificabile in €. 23,941.01 per l'appartamento ed in €. 8,020.11 per il locale cantina), e che anche dalla prova testimoniale espletata in primo grado fosse emerso che i lavori in questione, comportanti un incremento di valore dell'immobile, fossero stati da lei commissionati e pagati quando era comproprietaria di tale bene.
8. AVVENUTA TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA EX ART.1965 C.C. OMESSA MOTIVAZIONE SU TALE TRANSAZIONE. OMESSA
DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe ignorato che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo sulla cessione del bene con la definizione della lite – il che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere - e, in particolare, che: a) all'udienza 26/1/2018 fosse stata formulata l'offerta di acquisto delle quote da parte dei condividenti ed;
b) all'udienza del Controparte_1 Pt_3
23/2/2018 fossero comparsi personalmente tutti gli altri condividenti, i quali avrebbero dichiarato di aderire all'offerta transattiva formulata da e alla precedente udienza, partecipando a tale Controparte_1 Pt_3 udienza anche lei (la convenuta/appellante, si intende), accettando la proposta transattiva formulata dagli altri condividenti offrendo la somma di € 75.000,00, comprensiva delle spese, per rilevare le altre quote e, quindi
€.70.000,00, per le sette quote (per euro 10.000,00 ciascuna) ed €.5.000,00 per le spese;
c) il detto verbale di causa (del 23/2/2018), alla presenza del giudice, fosse stato sottoscritto da tutti i condividenti e dal magistrato.
9. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ART. 720 C.C.
, inoltre, ha sostenuto che, avendo le parti raggiunto l'intesa per il trasferimento dell'immobile Parte_1 per la somma di €.75.000,00, il giudice di primo grado non potesse attribuirle il bene per una somma diversa da quella concordata dalle parti, avendo ella, peraltro, all'udienza del 22/7/2019 di precisazione delle conclusioni,
pagina 6 di 25 visto il mancato rispetto degli attori dell'offerta formulata, sulla quale vi era stata accettazione, dichiarato di rinunciare alla richiesta ex art. 720 c.c., non avendo interesse a ricevere l'attribuzione di un bene sovrastimato con il pagamento a titolo di conguaglio della esorbitante somma di oltre €.100.000,00, rispetto alla somma offerta ed accettata dalle parti.
10. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL' ART 720 C.C. SOTTO ALTRO PROFILO. ERRONEO CONDIZIONAMENTO
DELL'ATTRUBUZIONE DEL BENE AL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO.
L'appellante ha anche lamentato che il giudice di primo grado, nell'attribuire (ai sensi dell'art. 720 c.c.) il bene ad essa convenuta, avesse erroneamente condizionato tale attribuzione all'esibizione, al Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori.
Sul punto ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di scioglimento della comunione e, pertanto, può essere perseguito dagli altri condividenti soltanto con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
11. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
Con l'undicesimo (e ultimo) motivo, (n. nel 1957) ha sostenuto che Erroneamente il giudice di Parte_1 primo grado l'avesse condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in €.5.000,00, per la domanda concernente l'indennità di occupazione “sine titulo”, compensando integralmente tra le parti le spese relative al giudizio di divisione.
Sul punto ha lamentato che, con l'adesione degli attori alla divisione, il giudice non avrebbe potuto distinguere, ai fini delle spese, le dette domande.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…a) preliminarmente, accogliere
l'istanza di ex art.283 c.p.c. e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra illustrati. b) nel merito accogliere l'appello e per l'effetto revocare e riformare la sentenza n°758/2020 resa e pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata il 19/5/2020, rigettando la domanda di occupazione “sine tutulo” e di condanna al pagamento della indennità di occupazione per tutti i motivi illustrati nel gravame;
dichiarare in primis la cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione ex art.1965 c.c.; subordinatamente dichiarare la violazione dell'art 720 c.c. come illustrata nei motivi IX e X del presente gravame con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti;
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado condannando gli appellati … in solido o pro quota al pagamento della somma di €. €.8.640,00 per oneri condominiali ed €.31961,11 per i miglioramenti apportati all'immobile od a quell'altra somma ritenuta di giustizia;
c) rinnovare la consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione dell'effettivo valore di mercato dell'immobile oggetto di divisione nonchè eventualmente per la esatta quantificazione del valore locativo dell'immobile; d) condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 1968/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 25.9.2020, (n. il 25/11/1948), contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_1
c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via cautelare: 1.
Rigettare la richiesta di sospensione in quanto insussistenti i cd. “gravi motivi”, oltre che inammissibile riguardo al capo dello scioglimento della comunione e l'attribuzione del bene. - In via preliminare:
2. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c. p. c. pronunziandosi pagina 7 di 25 ai sensi dell'art. 348 ter c. p. c.. - In via istruttoria e nel merito:
3. Rigettare l'appello come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU. - In ogni caso:
5. Confermare la sentenza n. 758/2020 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata e depositata in Cancelleria con la pubblicazione il 19/05/2020, non notificata.
6. Condannare l'appellante Parte_1
(n. 12/9/1957) alla refusione delle spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, del presente
[...] giudizio da liquidare ex D. M. 55/2014 e con attribuzione al sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 16.10.2020, ( ), Persona_1 C.F._26
( ), ( ), Parte_2 C.F._4 Parte_4 C.F._7 Parte_3
( ), ( ), ( ), C.F._5 Parte_2 C.F._3 Parte_5 C.F._8
( ), ( ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10 Controparte_2
( ), ( ),
[...] C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_2
( , ( ), ( ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Parte_1 C.F._15
( ), nonché, con comparsa depositata il 9.6.2021, Parte_3 C.F._16 Controparte_1
( ), contestando l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, C.F._6 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e per le ragioni indicate in atto, ovvero, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione; B) Rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO: C) Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra
, confermando la sentenza n. 758/2020 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.05.2020 e depositata in data Parte_1
10.06.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
D) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice appellante per i motivi esposti in narrativa;
E) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso delle spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza del 16.11.2020 è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante limitatamente alla condanna al rilascio del bene in questione disposta nei suoi confronti.
Con ordinanza dell'8.5.2024, tenuto conto della dichiarazione di decesso di e di Persona_1 Parte_5
- e delle conseguenti richieste di interruzione- formulate, ai sensi dell'art. 300, co.1, c.p.c. dal proprio difensore, nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 6.5.2024, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Riassunto, con ricorso depositato l'1.8.2024, dall'appellante, e fissata, per la prosecuzione, l'udienza del
26.11.2024 (con termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 26.9.2024), si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 22.11.2024, (n. il 28.02.1979), (n. il Parte_7 Parte_4
06.01.1967), (n. l'11.08.1973), (n. il 10.04.1937), (n. Parte_9 Parte_10 Parte_11
l'11.09.1971), (n. il 15.02.1966), quali eredi di nonché (n. il Parte_1 Parte_5 Parte_2
07.08.1982), anche nella qualità di erede di , riportandosi alle deduzioni in precedenza svolte dagli Persona_1 appellati difesi dal medesimo difensore (avv. Michele Di Lorenzo).
Con ordinanza del 29.11.2024 è stata disposta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., a cura dell'appellante ( Parte_1
), la rinnovazione dell'atto di riassunzione (e della detta ordinanza) nei confronti di
[...] Parte_12
pagina 8 di 25 (n. il 12/07/1969, quale erede di ), entro il termine perentorio del 25.1.2025, fissando per la Pt_12 Parte_5 prosecuzione del giudizio (precisazione delle conclusioni) l'udienza del 25.2.2025.
Con decreto presidenziale del 29.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
In data 24.2.2025 si è costituito in giudizio (n. il 12.07.1969), quale erede di Parte_12
, riportandosi alle deduzioni in precedenza svolte dagli appellati difesi dal medesimo difensore Parte_5
(avv. Michele Di Lorenzo).
Con ordinanza del 26.2.2025, tenuto conto che tutte le parti, nell'ambito delle note per la trattazione scritta del giorno 25.2.2025 avevano chiesto, in via principale, un rinvio per comporre in via transattiva la controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025 per tentativo di bonario componimento e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 12.4.2025 dalla difesa di (c. f. Controparte_1
); il 14.4.2025 dalla difesa di ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._4 Parte_4
( ), ( ), ( ), C.F._7 Parte_3 C.F._5 Parte_2 C.F._3
( ), ( ), Parte_6 C.F._9 Parte_1 C.F._10 Controparte_2
( ), ( ),
[...] C.F._11 Parte_7 C.F._12 Parte_2
( , ( ), ( ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Parte_1 C.F._15
( ), ( ), nonché di Parte_3 C.F._16 Controparte_1 C.F._6 Parte_7
(CF ), (CF ), (CF
[...] C.F._17 Parte_4 C.F._24 Parte_9
), (CF ), (CF C.F._25 Parte_10 C.F._20 Parte_11
); (CF. ), nato a C.F._21 Parte_1 C.F._1 Parte_12
Castellammare di Stabia il 12.07.1969, nella loro qualità di eredi , nonché (CF. Parte_5 Parte_2
) in proprio e nella qualità di erede di;
il 14.4.2025 dalla difesa di C.F._4 Persona_1 Parte_1
(c.f. )), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025
[...] C.F._1
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 9 di 25 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati (fatta eccezione per
, nato il [...]), di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso Controparte_1 proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata da tutti gli appellati costituiti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020). pagina 10 di 25 Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito dell'appello proposto da (n. il 12.9.1957), va detto Parte_1 quanto segue.
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Risulta infondati i primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
Ed infatti, avendo gli attori dedotto che occupasse l'appartamento in questione - dopo il Parte_1 decesso dell'usufruttuaria (18.4.2010), senza alcun titolo che legittimasse tale detenzione e senza corrispondere alcuna indennità agli altri comproprietari – e che, nonostante ripetuti solleciti (anche con una raccomandata del
17.9.2010), la convenuta si fosse rifiutata di rilasciare tale appartamento – il giudice di prime cure ha, sulla base di tali deduzioni, correttamente applicato l'art. 1102 c.c., pur non essendo tale norme stata espressamente indicata nell'atto di citazione.
Ciò in base al principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co.1, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro,
03/03/2021, n. 5832; Sez. III, Ord., 27/11/2018, n. 30607).
Ed invero l'occupazione, in via esclusiva, da parte di uno dei comproprietari, del bene in comunione, senza un titolo che legittimi tale godimento escludendo quello degli altri comproprietari, è effettivamente da considerare
“sine titulo”, in quanto eccedente i limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Ragion per cui correttamente il Tribunale di Torre Annunziata, applicando tale norma, ha ritenuto che, successivamente alla morte della madre ), avvenuta in data 18.04.2010, gli attori avessero Persona_2 legittimamente chiesto alla convenuta , con l'atto di citazione e, ancor prima, con la Parte_1 raccomandata a.r. del 17 settembre 2010, l'indennità per l'occupazione dello stesso, non avendo, ella, titolo per l'occupazione esclusiva di tale bene in comunione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
pagina 11 di 25 In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza, ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
Perchè sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Viceversa, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale.
In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui pagina 12 di 25 partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102
c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
17/04/2020, n. 7912).
In sintesi, in caso di bene immobile in comproprietà goduto da uno solo dei comproprietari in via esclusiva, il riconoscimento dell'indennità di occupazione in favore del comproprietario non occupante non è automatico ed indefettibile, ma presuppone che il comproprietario non occupante abbia in qualche modo espresso il proprio dissenso rispetto all'occupazione esclusiva e la volontà di partecipare all'utilizzo del bene o di ricavarne dei frutti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/04/2023, n. 10264).
E' vero, allora, che, secondo i principi enucleati dalla Suprema Corte, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31105).
Ma, quantomeno a partire dalla domanda giudiziale con la quale il comunista chieda, per la prima volta, il pagamento di una indennità per l'uso della cosa, esercitato da altro compartecipe, costui è tenuto a pagare agli altri l'equivalente, pro quota, dei frutti civili (individuabili nei canoni di locazione percepibili per l'immobile), pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo.
L'acquiescenza all'altrui uso non sussiste più, invero, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l'altrui uso esclusivo della cosa o più semplicemente abbia avanzato una istanza di rendimento del conto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n.
3813).
E, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli attori avevano chiesto a Parte_1
l'indennità di occupazione (e il rilascio del bene) non solo con l'atto di citazione, ma già con la
[...] raccomandata del 17.9.2010 richiamata dal primo giudice (e ridepositata in questo grado dagli appellati, unitamente agli altri documenti del primo grado). pagina 13 di 25 Con tale raccomandata, infatti, , (n. il 07.08.1982), (n. il Persona_1 Parte_2 Parte_2
25.11.1948), (n. il 4.3.1943), (n. il 25.11.1948), (n. il Parte_3 Controparte_1 Controparte_1
31.01.1979), (n. il 10.1.1977), (n. il 25.1.1946) e (n. il Parte_4 Controparte_4 Parte_5
26.11.1941) non si erano limitati ad invitare (n. nel 1957) ad esercitare il diritto di prelazione Parte_1 sull'immobile in questione, ma l'avevano invitata a rilasciarlo e “a dare il rendiconto versando ai coeredi, le quote delle somme dovute e rendite esatto per l'immobile da lei occupato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
Dunque da tale momento era tenuta a pagare agli altri comproprietari l'equivalente, pro quota, Parte_1 dei frutti civili, che il primo giudice ha correttamente quantificato (identificandosi tali frutti con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri) facendo riferimento ai canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n. 3813 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
18/10/2023, n. 28955; Sez. II, Ord., 31/05/2023, n. 15332; Sez. II, Ord., 09/12/2021, n. 39036; Sez. II, Ord.,
03/07/2019, n. 17876; Sez. II, 05/04/2012, n. 5504), secondo le risultanze della ctu.
In particolare, tenuto conto del valore, pari ad euro 450,00 mensili, della locazione (sia dell'appartamento che della cantina), il Tribunale di Torre Annunziata ha correttamente ritenuto che l'importo complessivo dovuto dalla convenuta agli altri comproprietari, secondo le rispettive quote, per l'occupazione dell'immobile, fosse pari, all'attualità, ad euro 45.675,00, corrispondenti a 116 mesi (con inizio il 17.9.2010, ossia dalla detta raccomandata,
e fino al 18.5.2020, cioè fino alla sentenza), dovendo dall'importo di euro 52.200,00 essere sottratta la quota di 1/8 spettante alla stessa convenuta (e pari ad euro 6.525,00).
****
Il terzo motivo è fondato limitatamente alla pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata di condanna della convenuta (anche) al rilascio dell'immobile in questione, mentre è privo di fondamento con riferimento alla riconosciuta indennità di occupazione in favore degli attori.
Quanto a tale ultimo aspetto, infatti, la circostanza che gli attori avessero aderito alla domanda di divisione e alla istanza di attribuzione dell'immobile in questione formulata dalla convenuta, non ha comportato, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, una rinuncia (implicita) ad ottenere un'indennità di occupazione per il periodo precedente (ossia prima dello scioglimento della comunione), non essendovi alcuna incompatibilità tra le domande rispettivamente proposte, essendosi solo verificato, con l'attribuzione (ex art. 720 c.c.) del bene a Parte_1
(n. nel 1957), che già ne godeva in via esclusiva, l'effetto della concentrazione, in capo alla stessa, di tale
[...] godimento con il diritto dominicale sull'intero immobile.
Ciò non toglie, però, che la stessa dovesse corrispondere agli altri comproprietari i frutti civili (parametrati al canone di locazione) maturati prima dello scioglimento della comunione, se è vero che, in generale, il possessore del cespite in comunione ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 12/10/2011, n. 21013), in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in pagina 14 di 25 comunione per il periodo precedente di “indivisione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/05/2011, n. 11519; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/08/2023, n. 24361; Sez. II, Ord., 09/03/2023, n. 7020).
Il primo giudice ha errato, invece, nel condannare la convenuta (anche) al rilascio dell'immobile che, ai sensi dell'art. 720 c.c., le ha attribuito in via esclusiva.
Essendo, infatti, divenuta, per effetto di tale attribuzione, la proprietaria esclusiva di tale Parte_1 immobile in precedenza oggetto di comunione, non era più tenuta, evidentemente, a rilasciarlo in favore degli altri comproprietari (che, peraltro, avevano aderito alla istanza proposta dalla stessa convenuta ai sensi dell'art. 720
c.c.).
In altri termini, l'attribuzione della proprietà, in capo alla convenuta, della proprietà esclusiva dell'immobile in comunione, con addebito dell'eccedenza, così come previsto dall'art. 720 c.c., costituiva il titolo (sopravvenuto) per il godimento (esclusivo) di tale bene in capo alla stessa, con conseguente sopravvenuta infondatezza della pretesa degli altri comproprietari di ottenerne il rilascio.
A ciò va aggiunto che, come affermato dalla Suprema Corte, non può comunque essere ordinato il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso, essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/08/1997, n. 8238).
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Risulta infondato il quarto motivo di gravame.
Ed infatti è corretta (sia pure integrandone la motivazione;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord.,
12/03/2024, n. 6533) la decisione del primo giudice di ritenere che la convenuta non avesse Parte_1 dimostrato (essendone tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) la sussistenza dell'invocato contratto di locazione che avrebbe stipulato, a suo dire, con gli altri comproprietari.
Ed infatti, oltre all'assenza di documentazione, sul punto, non può ritenersi dimostrata in modo convincente – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- la sussistenza di tale contratto (neanche in forma orale), se è vero che il teste , escusso all'udienza del 28.2.2014 (cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Tes_1 telematico di ufficio di primo grado), aveva dedotto genericamente di essere a conoscenza del contratto di fitto in quanto amico di e del marito, non ricordando, tuttavia, neanche l'entità del canone. Parte_1
E il teste (escusso all'udienza dell'8.1.2016; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_2 telematico di ufficio di primo grado) aveva riferito di non sapere né se fosse versato il canone né l'importo dello stesso.
A ciò si aggiunge che la teste , escussa all'udienza del 28.2.2014 (cfr. il relativo verbale, Parte_4 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva aggiunto che l'immobile fosse occupato da e che le risultava che quest'ultima non avesse mai pagato alcun canone di locazione. Parte_1
pagina 15 di 25 ****
Risultano infondati, altresì, il quinto e il sesto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va premesso, in rito, che le critiche alla ctu (le cui valutazioni sono state recepite dal giudice di prime cure) mosse dall'appellante sono ammissibili, non introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Ed invero, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Tali atti si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e sono volti a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851;
Sez. Unite, 21/02/2022, n. 5624).
In altri termini, tali contestazioni e rilievi critici, ove non integrino (come nel caso di specie, in relazione ai motivi in esame) eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/03/2023,
n. 7339; Sez. Unite, 21/02/2022, n. 5624 cit.).
Ciò premesso, non vi sono ragioni per ritenere errata la stima, operata dal ctu, arch. , del Persona_3 valore di mercato e del valore locativo del bene immobile oggetto di comunione (cfr. la relazione peritale depositata il 7.9.2017 e i relativi allegati, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), essendo le relative valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ed avendo il consulente indicato compiutamente i criteri adottati per addivenire a tale stima.
In particolare, quanto al valore di mercato dell'immobile, dopo avere precisato di avere utilizzato il criterio della
“stima sintetica di tipo comparativa per parametri tecnici”, che si esplica attraverso due fasi (1. individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
2. confronto di analogia, proporzionalità, correlazione tra il valore del bene in oggetto ed un parametro tecnico preso come base di riferimento e il metro quadrato (superficie)), e di avere eseguito una serie di accertamenti circa compravendite d'immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quello in oggetto, effettivamente avvenuti in tempi recenti, nonché richiedere i prezzi in zona ad agenzie immobiliari e/o mediatori immobiliari, il ctu ha spiegato di avere riferito i valori accertati all'unità di consistenza, che per gli appartamenti di civile abitazione e i locali cantina è il metro quadrato, escludendo valori per eccesso/difetto non corrispondenti alla reale espressione del mercato ordinario.
L'arch. ha, poi, chiaramente dedotto di avere preso in esame la superficie a mq. - che per l'abitazione è Per_3 stata considerata la superficie utile residenziale “S.U.R.” (camera, soggiorno, cucina, bagno, ecc.), mentre per gli pagina 16 di 25 ambienti esterni, la superficie non residenziale “S.N.R.” (balconi e/o terrazzi), e per il locale cantina la superficie utile “S.U.”, per poi moltiplicare la superficie di ogni ambiente per il “costo a mq.” relativo alla stima del più probabile “valore di mercato”.
Risulta, poi, infondata anche la doglianza con cui l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che la stima del valore di mercato del bene effettuata dal ctu fosse stata effettuata due anni prima dalla decisione del giudizio.
Ed infatti, se è vero, in generale, che, nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione, tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento (come, invece, ha fatto l'appellante nel caso di specie) al lasso temporale intercorso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/02/2009, n. 3029; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 10/05/2025, n. 12404; Sez. II, Ord., 22/05/2024, n. 14256; Sez. II, Ord., 12/01/2024, n. 1268 Sez. II,
12/12/2017, n. 29733).
E, anche con riferimento al c.d. valore locativo del bene immobile in questione, il ctu ha compiuto valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, chiarendo di avere eseguito un'indagine presso agenzie immobiliari della zona e/o presso intermediatori immobiliari.
Neanche in relazione a tale profilo l'appellante - nel lamentare che il ctu avesse applicato un presunto valore locativo del bene, al 2016, anche per anni precedenti, ovvero dal 2010 - ha dimostrato eventuali e significative discordanze di valori nel corso delle dette annualità.
Pertanto, alla luce dell'infondatezza del quinto e del sesto motivo di gravame, non è necessaria la rinnovazione della ctu chiesta dall'appellante con riferimento alle valutazioni di stima (sia del valore di mercato dell'immobile che del suo valore locativo) operate dal consulente nominato dal Tribunale di Torre Annunziata.
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Risulta privo di fondamento anche il settimo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice
(sebbene anche in questo caso integrandone la motivazione tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738 cit.;
Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533 cit.) nella parte in cui è stata ritenuta infondata la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori al rimborso dell'importo dei miglioramenti da lei apportati all'immobile e delle quote condominiali dalla stessa anticipati.
Quanto ai miglioramenti, rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che al comproprietario che abbia migliorato i beni da lui posseduti non è dovuta l'indennità di cui all'art. 1150 c.c., comma pagina 17 di 25 5, dovendo egli essere considerato, secondo i casi, un mandatario degli altri partecipi alla comunione o un utile gestore nel loro interesse, sicchè gli spetta unicamente il ristoro degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o dell'art. 2031 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/01/2009, n. 743 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche, nello stesso senso, sia pure con riferimento specifico ai miglioramenti apportati alla cosa comune dal coerede,
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 17/01/2023, n. 1207; Sez. VI – 2, Ord., 31/03/2021, n. 8938; Sez. II, 21/02/2019, n.
5135; Sez. II, 29/02/2016, n. 3931; Sez. II, 22/06/2010, n. 15123).
E, nel caso di specie, l'appellante, quanto ai miglioramenti, non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute ma, in sostanza, proprio una indennità (che non le era dovuta, secondo i principi sopra riportati) per l'asserito aumento di valore del bene in comunione, se è vero che, sul punto, ha espressamente richiamato la ctu – sostenendo che avesse quantificato l'incremento di valore dovuto ai miglioramenti apportati all'immobile in € 23,941.01 per l'appartamento e in € 8,020.11 per quanto riguarda il locale cantina – e la prova testimoniale, da cui sarebbe emerso che i lavori effettuati nell'immobile, comportanti un incremento di valore, fossero stati da lei
(dall'appellante, si intende) commissionati e pagati.
Quanto, poi, agli oneri condominiali, va detto che, atteso il godimento esclusivo dell'immobile da parte di
(n. nel 1957) – e in assenza di allegazione (e, a fortiori, di prova) che si trattasse di spese Parte_1 necessarie per la conservazione del bene comune- non le spettava il detto rimborso.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, anche che nell'ambito delle spese dovute dal comunista per le parti comuni di un bene vanno tenute distinte quelle per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo senza deteriorarsi (quali le spese per l'acqua occorrente per la irrigazione del giardino), dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire (quali, nella specie, le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile).
Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto (e di ciò non vi è stata alcuna prova, peraltro, nel caso di specie), possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso.
Le spese per il godimento del bene comune debbono, invece, essere sostenute solamente da chi, concretamente, goda di tale bene.
Il rimborso, pertanto, non è previsto in favore del singolo comunista che le abbia anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguardi anche gli altri partecipanti alla comunione (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 27/12/2022, n. 37825; Sez. II, 01/08/2003, n. 11747).
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che è comunque condivisibile, si ribadisce, quanto ritenuto dal giudice di prime cure circa la carenza di prova (anche in ordine al rimborso degli oneri condominiali), essendo le ricevute pagina 18 di 25 prodotte dalla convenuta in primo grado (peraltro, per poche mensilità di alcuni anni;
del 2002, 2003, 2004, 2005,
2009, 2010) intestate a (o, comunque, alla “famiglia ”) e non specificamente a CP_5 CP_5 Parte_1
).
[...]
E va detto che il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. (che avrebbe violato il primo giudice, sul punto, secondo l'appellante), se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/06/2023, n. 16028).
****
Anche l'ottavo e il nono motivo di impugnazione – esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi
– risultano infondati.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi che tra le parti fosse intervenuta una vera e propria transazione in ordine alla cessione del bene in questione e che, pertanto, il giudice di prime cure, anziché decidere la causa, nel merito, dovesse, invece, dichiarare cessata la materia del contendere.
Come, infatti, si desume dai verbali di causa richiamati dalla stessa appellante (ed esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
a) All'udienza del 26.1.2018 e si erano semplicemente dichiarati Parte_3 Controparte_1 disponibili a comporre la lite attribuendo l'immobile in questione a per il corrispettivo di euro Parte_1
10.000,00 per ciascuno di loro, e si era riservata di valutare la proposta ricevuta;
Parte_1
b) alla successiva udienza del 23.2.2018, alla presenza di altri condividenti (personalmente o per delega), la convenuta (n. nel 1957) aveva dichiarato di offrire la somma di € 75.000,00 (comprensiva delle Parte_1 spese), per rilevare le quote degli altri condividenti e di poter versare tale somma entro il mese di Aprile 2019; a fronte di ciò le altre parti presenti avevano fatto rilevare che il pagamento entro Aprile 2019 fosse dilatorio;
e aveva precisato che l'offerta formulata prevedesse comunque, come condizione essenziale, che Parte_1 il pagamento avvenisse entro il mese di Aprile 2019; a questo punto le parti chiesero un rinvio della causa in prosieguo;
c) alla successiva udienza del 9.4.2018 il difensore degli attori aveva chiesto le determinazioni della convenuta in merito alle somme di cui alla proposta transattiva, e il difensore della convenuta aveva chiesto un rinvio della causa anche in relazione alla somma offerta;
d) alla successiva udienza del 3.9.2018 i procuratori delle parti avevano chiesto un rinvio della causa per bonario componimento, così come alla successiva udienza del 14.1.2019 (chiedendo tale rinvio per la formalizzazione della transazione in ordine alla cessione del cespite);
pagina 19 di 25 e) alla successiva udienza del 19.4.2019 il difensore degli attori aveva chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, non essendosi dato corso alle trattative, mentre il difensore della convenuta aveva chiesto un ulteriore rinvio per formalizzare la transazione;
f) alla successiva udienza del 22.7.2019 i difensori degli attori avevano chiesto che la causa fosse riservata in decisione, non essendosi realizzata la proposta transattiva, e il difensore della convenuta (che, in tale sede, aveva rinunciato alla richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. “visto il mancato rispetto degli attori dell'offerta formulata all'udienza del 26/1/2018”) aveva rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.
Dal contenuto di tali verbali, pertanto, non può ritenersi che le trattative tra le parti siano sfociate in un vero e proprio accordo transattivo, ossia, in altri termini, che fosse stata conclusa una vera e propria transazione, non essendovi neanche un accordo sulle modalità e (soprattutto) sulla tempistica del prezzo che la convenuta avrebbe dovuto versare (non essendo stata accettata la scadenza, da quest'ultima fissata, del Parte_1 mese di Aprile 2019).
Non è superfluo precisare, invero, che dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la
"res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/05/2016, n. 8917).
E va aggiunto che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/05/2006, n. 11931; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
05/05/2025, n. 11739; Sez. I, Ord., 24/07/2024, n. 20524; Sez. V, Ord., 26/02/2024, n. 4972; Sez. II, 29/07/2021,
n. 21757).
E all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.7.2019 i difensori delle parti, si ribadisce, non avevano certamente sottoposto al giudicante conclusioni conformi, non avendo neanche dato atto della raggiunta conclusione di un accordo transattivo tra le parti.
Ciò è avvalorato anche da quanto riscontrato dal ctu il quale, chiamato a predisporre una proposta transattiva, aveva rilevato: “Dopo diverse discussioni e riflessioni, il legale avv. Luigi Tuorto avanzò per nome e per conto della sig.ra
, che la sua assistita sarebbe stata disposta a corrispondere ai germani un valore economico Parte_1 omnicomprensivo dato dall'appartamento, locale cantina e affitti dovuti pari a €. 120.000,00 (€. 120.000,00/8 germani=
€./germano 15.000,00), mentre per le spese legali ogni parte pagava il proprio rappresentante legale. Tale controproposta fu sottoposta alla controparte attrice avv. Michele Di Lorenzo, che sentito i propri assistiti, pur ricevendo da alcuni di essi un
pagina 20 di 25 parere favorevole non ebbe riscontro positivo unitario e pertanto la proposta di transazione dette esito “negativo” (cfr. pag.
26 dell'elaborato peritale).
Va ancora detto, inoltre, che , con il nono motivo di gravame, ha invocato la sua rinuncia – Parte_1 manifestata, in primo grado all'udienza del 22/7/2019 di precisazione delle conclusioni- alla richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c., non per ottenere la vendita all'asta di tale bene (quale rimedio residuale, previsto dall'art. 720 summenzionato, nel caso di non comoda divisibilità dell'immobile in comunione, laddove non vi siano richieste di attribuzione da parte dei condividenti;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/03/2019, n. 8233;
Sez. II, 19/07/2016, n. 14756), bensì per avvalorare quanto dedotto a proposito dell'asserita transazione, ossia che, avendo le parti raggiunto l'intesa per il trasferimento dell'immobile per la somma di €.75.000,00, il giudice di primo grado non avrebbe potuto attribuirle il bene per una somma diversa da quella concordata dalle parti.
Tanto è vero che non ha chiesto la vendita del bene nelle conclusioni dell'atto di appello (come invece aveva fatto nella comparsa conclusionale in primo grado, esaminabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio), né ha fatto ad essa riferimento (lamentando eventualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., che non fosse stata erroneamente disposta dal Tribunale di Napoli) nel corpo di tale atto o negli scritti successivi.
Ciò è avvalorato anche dal fatto che, nell'ambito del decimo motivo di gravame (peraltro neanche formulato in via subordinata rispetto ai precedenti), ha lamentato che il giudice di primo grado, nell'attribuire (ai sensi dell'art. 720 c.c.) il bene ad essa convenuta, avesse erroneamente condizionato tale attribuzione all'esibizione, al
Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori.
Così evidentemente mostrando comunque interesse, ex art. 100 c.p.c., alla detta attribuzione (anziché alla vendita a terzi).
Ragion per cui, pur essendo vero, da un lato che, in generale, nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. può essere oggetto di successiva rinuncia (peraltro anche in grado d'appello; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/02/2019, n. 3497; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/10/2018, n.
26944; Sez. II, 23/11/2011, n. 24728), è altrettanto vero che, in base alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, non può ritenersi che (n. nel 1957) non abbia più interesse all'attribuzione del bene. Parte_1
Pertanto, non essendo fondato quanto dalla stessa dedotto a proposito della asserita transazione intervenuta in corso di causa, resta valida l'attribuzione dell'immobile in comunione operata, in favore della convenuta, dal
Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 720 c.c. - attesa la non comoda divisibilità di tale bene, accertata dal ctu- secondo il valore (e i conseguenti conguagli) da quest'ultimo determinati.
Sul punto non appare superfluo precisare che, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto pagina 21 di 25 divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/05/2013, n. 12779; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/03/2023, n. 7020; Sez. II, 06/10/2016, n. 20040).
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Risulta fondato il decimo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Torre Annunziata errato, effettivamente, come lamentato dall'appellante, nel condizionare l'attribuzione, a quest'ultima, del bene immobile oggetto di causa
(ai sensi dell'art. 720 c.c.) all'esibizione, al Conservatore, della ricevuta di pagamento del conguaglio in denaro in favore degli attori (ossia, in definitiva, al pagamento del conguaglio).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche nell'atto di appello, il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e, pertanto, può essere perseguito dagli altri condividenti soltanto con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2017, n. 1656; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 26/10/2006, n. 22833, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
Del resto, ad avvalorare quanto appena detto vi è che, in tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza è legato da nesso di corrispettività - ma non anche di stretta sinallagmaticità- alla statuizione sull'assegnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/01/2019, n. 2537; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
08/10/2021, n. 27416).
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In virtù dell'accoglimento del terzo (limitatamente alla condanna al rilascio) e del decimo motivo (nei termini sopra precisati) dell'appello proposto da (n. il 12.9.1957), ed in parziale riforma, quindi, della Parte_1 sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, va rigettata la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della convenuta al rilascio del bene in questione e, nel confermare lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione, ai sensi dell'art. 720 c.c., a (nata il [...] c.f. Parte_1
), della proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale C.F._1
Ovidio Nasone n. 2 (Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6,
p.lla 1398, sub 8, e mediante il pagamento, da parte della stessa appellante (già comproprietaria del bene nella misura di 1/8), in favore degli appellati, del conguaglio stabilito dal primo giudice e da attribuirsi (per ciò che concerne gli eredi delle parti decedute in corso di causa) per stirpi, ex art. 726 c.c., va esclusa la condizione, disposta dal Tribunale, dell'attribuzione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di divisione in favore della convenuta (e della trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2646 c.c.), al pagamento del conguaglio in denaro pagina 22 di 25 a favore degli attori.
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La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
Il che assorbe ogni valutazione sull'undicesimo motivo di gravame (riguardante, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado operata dal Tribunale di Torre Annunziata).
Al riguardo va detto che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonchè dalle conclusioni precisate a verbale.
Da ciò consegue che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa, secondo le quote di ciascuna delle parti, per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/10/2001,
n. 12758; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord, 14/12/2021, n. 39910; Sez. VI - 2, Ord., 06/02/2020, n. 2770; Sez. II,
27/05/2019, n. 14437).
Ragion per cui, in base all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico della massa le spese del doppio grado di giudizio relative alla domanda di divisione (comprese quelle della ctu espletata in primo grado;
spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804); il che significa che tali spese vanno poste secondo le quote di (com)proprietà di ciascuna delle parti (da calcolare, per le parti decedute nel corso del processo, tenendo conto degli eredi in rapporto a ciascuna stirpe, ex art. 726 c.c.).
Mentre, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., (n. nel 1957) va condannata Parte_1 al pagamento, in favore delle altre parti, delle spese processuali del doppio grado di giudizio in riferimento alle altre domande, distinte da quella di divisione (essendo la detta convenuta/appellante risultata soccombente sia rispetto alla domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione, che rispetto alla domanda riconvenzionale, da lei proposta, avente ad oggetto il rimborso dei miglioramenti e degli oneri condominiali).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. pagina 23 di 25 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 per la domanda di divisione
(essendo il valore del bene da dividere pari ad euro 179.616,50) e da euro 26.000,01 ad euro 52.2000,00 per le altre domande (in relazione agli importi relativi ai crediti oggetto delle stesse).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
La presente sentenza costituisce titolo per la relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1968/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (n. il 12.9.1957) avverso la sentenza la Parte_1 sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19/05/2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda, formulata dagli attori in primo grado, volta ad ottenere la condanna di Parte_1
(n. il 12.9.1957) al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio
Nasone n. 2 (Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6, p.lla
1398, sub 8;
b) dispone lo scioglimento della comunione mediante: I) l'attribuzione, in proprietà esclusiva a Parte_1
(c.f. ), dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio Nasone n. 2 C.F._1
(Via T. Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina, in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8; II) il pagamento dei conguagli, nella stessa misura disposta nella detta sentenza n. 758/2020 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, a carico di (c.f. ) ed in favore degli appellati (secondo Parte_1 C.F._1 ciascuna stirpe, per ciò che concerne gli eredi delle parti decedute in corso di causa).
2. Pone le spese del doppio grado di giudizio relative alla domanda di divisione (comprese quelle della ctu espletata in primo grado) a carico della massa, ossia a carico di ciascuna parte in base alla misura della quota di
(com)proprietà del detto appartamento sito in Castellammare di Stabia in Piazzale Ovidio Nasone n. 2 (Via T.
Cicerone n.2), piano 1, int. 2, scala B, con sottostante cantina (in catasto al foglio 6, p.lla 1398, sub 8), liquidando i pagina 24 di 25 compensi spettanti a ciascuno dei difensori delle parti in euro 7.051,5 per il primo grado ed in euro 7.158,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna (c.f. ) al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Di Lorenzo (quale difensore, dichiaratosi antistatario, degli appellati da lui rappresentati e difesi), dei compensi professionali del doppio grado di giudizio (in relazione alle domande distinte rispetto a quella di divisione), liquidati complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado ed in euro 4.995,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna (c.f. ) al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Caligiuri (quale difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato , nato il [...], Controparte_1 da lui rappresentato e difeso), dei compensi professionali del doppio grado di giudizio (in relazione alle domande distinte rispetto a quella di divisione), liquidati complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado ed in euro
4.995,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
Napoli, 25.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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