TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 216
TAR
Decreto cautelare 9 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di incompetenza e difetto di istruttoria

    La nota del 7 marzo 2025 non integra alcun vizio di incompetenza, né sostanziale né formale, trattandosi di atto ricognitivo e interlocutorio.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale e dei principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione

    Le circostanze richiamate dalla ricorrente rappresentano risultanze istruttorie emerse progressivamente e acquisite dall’amministrazione in un arco temporale congruo e ragionevole. Non vi è un obbligo di comunicazione degli esiti di ciascuna sottofase della procedura prima della valutazione finale. La ricorrente era edotta del prolungamento della fase istruttoria e ha fornito documentazione in chiave collaborativa. L’impossibilità di concludere l’acquisto è stata comunicata con la nota del 7 marzo 2025.

  • Rigettato
    Grave difetto di istruttoria

    La non conformità dell’immobile rispetto al titolo abilitativo rilasciato rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l’interruzione definitiva della procedura. La mera possibilità di regolarizzare l’immobile o la sua astratta commerciabilità non incidono sulla legittimità della scelta dell’amministrazione. La planimetria di primo impianto ha valore solo sussidiario quando non è possibile reperire il titolo edilizio.

  • Rigettato
    Piena legittimità dell’immobile ai sensi dell’art. 9 bis, del DPR n. 380/2001

    Ai sensi dell’art. 9 bis del DPR n. 380/2001, lo “stato legittimo” dell'immobile è definito dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione o l'ultimo intervento edilizio. La licenza edilizia prevale su eventuali differenze nella planimetria di primo impianto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della nota impugnata

    La non conformità dell’immobile rispetto al titolo abilitativo rilasciato rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l’interruzione definitiva della procedura.

  • Rigettato
    Contrasto con l’Avviso esplorativo

    Le clausole dell’Avviso definiscono la natura non vincolante dell’Avviso, qualificandolo come una indagine di mercato che non garantisce la conclusione della procedura con una compravendita. L’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nel valutare la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile.

  • Improcedibile
    Legittimità derivata

    Una volta accertata l’impossibilità di concludere positivamente il procedimento di acquisto per le criticità emerse, l’amministrazione si è legittimamente determinata ad agire in via alternativa, decidendo per l’utilizzo dell’immobile comunale denominato “ex Terminal Bus”. Rispetto a tale soluzione, deve rilevarsi il difetto di interesse ad agire della ricorrente. Una volta accertata la legittimità della decisione di non procedere all’acquisto del proprio immobile, la società ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento della scelta alternativa operata dall’amministrazione.

  • Improcedibile
    Omissione di confronto dialettico

    Le circostanze richiamate dalla ricorrente rappresentano risultanze istruttorie emerse progressivamente e acquisite dall’amministrazione in un arco temporale congruo e ragionevole. Non vi è un obbligo di comunicazione degli esiti di ciascuna sottofase della procedura prima della valutazione finale. La ricorrente era edotta del prolungamento della fase istruttoria e ha fornito documentazione in chiave collaborativa. L’impossibilità di concludere l’acquisto è stata comunicata con la nota del 7 marzo 2025.

  • Improcedibile
    Riproposizione censure del ricorso introduttivo

    Le censure sono infondate e improcedibili per le ragioni già esposte nel rigetto del ricorso introduttivo e nella dichiarazione di improcedibilità delle domande relative all'immobile alternativo.

  • Improcedibile
    Omissione di confronto

    Una volta accertata la legittimità della decisione di non procedere all’acquisto del proprio immobile, la società ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento della scelta alternativa operata dall’amministrazione.

  • Improcedibile
    Riproposizione censure

    Le censure sono infondate e improcedibili per le ragioni già esposte nel rigetto del ricorso introduttivo e nella dichiarazione di improcedibilità delle domande relative all'immobile alternativo.

  • Rigettato
    Richiesta di stipula contratto o negoziazione e risarcimento

    Il comportamento tenuto dal Comune è legittimo, non sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 2043 c.c. In un avviso esplorativo “non vincolante”, il partecipante accetta il rischio d’impresa che la procedura non giunga a termine. Le clausole dell’avviso escludevano esplicitamente rimborsi o indennizzi in caso di mancata conclusione della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 216
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo