Decreto cautelare 9 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L’Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Francesco Vetrò, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vetrò in Roma, via Luigi Bellotti Bon 10;
contro
Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maristella Paoli, con domicilio eletto presso lo studio US OV in Catanzaro, via Crispi,5;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della nota recante « Risposta alla diffida dell’Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all’Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto di detto immobile » del 7 marzo 2025;
2) di tutti gli atti resi nell’ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l’individuazione dell’immobile e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni intimate e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti; - dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del presente atto; - di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
3) del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante « PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 –Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l’impiego.-CUP: E45B25000210006- »;
4) di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - « il parere negativo sull’acquisizione dell’immobile individuato di cui alla determinazione dirigenziale n. 623 del 22.03.2024 redatto dal Responsabile Unico del Progetto pro tempore sulla scorta degli esiti della perizia giurata di cui al punto precedente [dell’Ingegnere Francesco Dattilo: n.d.r.] , dal quale il RUP propone come alternativa un immobile di proprietà comunale denominato ‘ex Terminal Bus’, che potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata, in quanto rispondente alle normative edilizie e urbanistiche vigenti, garantendo la sicurezza e la funzionalità richiesta per l’allestimento del nuovo Centro per l’impiego chiedendone il sopralluogo congiunto con il Datore di lavoro » (quest’ultimo parere è così individuato nel verbale di deliberazione n. 102 sub 3); ove esso non coincidesse con la nota gravata sub 1 è da ritenersi sconosciuto alla Ricorrente: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, che già da qui si formulano); - il verbale di sopralluogo congiunto durante il quale – si apprende sempre dal verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta – si sarebbe stabilito « di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3 » (il verbale e le note sono tutti sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall’ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i «nuovi accordi» intercorsi con la Regione; - « gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell’immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 »; l’esistenza e i contenuti essenziali degli atti elencati sub 4) sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è, però, sconosciuto: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
5) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atto, quest’ultimo, non conosciuto e di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; e per la condanna delle PP.AA. intimate, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’Aurora S.r.l. il 10 luglio 2025:
1) della nota prot. n. 1922/2025 del 13 gennaio 2025 recante « Piano regionale straordinario Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 2019 e ss.mm. di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 – invio parere sulla perizia giurata dell’Immobile sito in Corso Umberto I di cui alla determinazione dirigenziale n. 723 del 22 marzo 2024 », a firma del Responsabile SUE, architetto Petruzza, e del Dirigente del 4° Settore del Comune di Vibo Valentia, architetto IT;
2) di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi incluse le note regionali prot. n. 402669 del 18 giugno 2024 e prot. n. 402669 del 17 luglio 2024 con allegati i verbali di incontro con il Comune di Vibo Valentia menzionate nella nota impugnata sub 1);
3) nonché, ove occorra, della nota recante « Risposta alla diffida dell’Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all’Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto di detto immobile » del 7 marzo 2025;
4) di tutti gli atti resi nell’ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della Determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i Verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l’individuazione dell’immobile da destinare a Centro per l’Impiego e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni resistenti e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti;
- dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del ricorso introduttivo (già docc. 3 e 4);
- di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
5) del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel Registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante « PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 –Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l’impiego.-CUP: E45B25000210006- » ;
6) di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - il verbale di sopralluogo del sito proposto in alternativa all’immobile della Ricorrente, durante il quale – si apprende sempre dal Verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta – si sarebbe stabilito « di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3 » (il verbale e le note sono tutti sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall’ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i « nuovi accordi » intercorsi con la Regione; - « gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell’immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 »; l’esistenza e i contenuti essenziali degli atti elencati sub 4) sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è, però, sconosciuto: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
7) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atto, quest’ultimo, non conosciuto e di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza.
Tutti gli atti elencati sub 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio perché conosciuti dalla Ricorrente in data anteriore a quella di acquisizione della nota (parere) qui impugnata; pertanto, la relativa impugnazione è (ri)proposta, ove occorra, nelle parti in cui i relativi vizi di legittimità derivano dalla illegittimità della nota sub 1);
e per la condanna
delle PP.AA. resistenti, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito.
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’Aurora S.r.l. il 28 ottobre 2025:
per l’annullamento
1) della determinazione n. 1890 del 29 luglio 2025, recante « PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europeanext Generation EU- Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) ed attività connesse – Affidamento incarico - Impegno spesa € - - CUP: E45B25000210006-- CIG: B7B8F64E42- »;
2) dell’« accordo siglato ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, trasmesso con protocollo n. 475416 del 27/06/2025 tra la Regione Calabria Dipartimento Lavoro, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Cittadella Regionale, viale Europa Loc. Germaneto, Codice Fiscale 80002770792 e Partita I.V.A.02205340793, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale Dott. Fortunato Varone nato a [...] il [...] e il Comune di Vibo Valentia, con sede e domicilio fiscale in Vibo Valentia, Piazza Martiri D'Ungheria – Codice fiscale e Partita I.V.A. 00302030796, legalmente rappresentata dal Sindaco Dott. Vincenzo Francesco Romeo nato a [...] il [...] », repertorio n. 3252 del 30 giugno 2025, ex adverso versato agli atti il 3 ottobre u.s.;
3) della determinazione comunale n. 2285 del 16 settembre 2025, recante « PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi tecnici per la redazione della Relazione Geologica ed eventuali indagini sui siti interessati all’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm. ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006--CIG: B8214246DC »;
4) della determinazione comunale n. 2356 del 24 settembre 2025, recante « PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – del Servizio Prove per verifica statica sul sito interessato all’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm.ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006-- CIG: B8498912E4 »;
5) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; in argomento, dalle determinazioni e dall’accordo ex art. 15 cit., sopra 3 elencati e gravati, si apprende soltanto che il finanziamento concesso al Comune di Vibo Valentia risulta essere « quale impegno finanziario massimo regionale […] pari a euro 1.990.000,00 di quadro economico »; i relativi atti non sono conosciuti e, pertanto, si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
6) della determinazione comunale n. 2627 del 22 ottobre 2025, recante « PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi tecnici per il collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico amministrativo sui siti interessati ai fini dell’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm. ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006-- CIG: B8AB6D265F »;
7) di ogni atto ad essi presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
8) nonché tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i (primi) motivi aggiunti. Segnatamente: della nota recante « Risposta alla diffida dell'Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all'Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l'individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto di detto immobile » del 7 marzo 2025; di tutti gli atti resi nell'ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della Determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i Verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l'individuazione dell'immobile da destinare a Centro per l'Impiego e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni resistenti e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti; - dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del ricorso introduttivo; - di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel Registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante « PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 - Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l'impiego.-CUP:E45B25000210006- »; di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - il verbale di sopralluogo del sito proposto in alternativa all'immobile della Ricorrente, durante il quale - si apprende sempre dal Verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta - si sarebbe stabilito « di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3 » (il verbale e le note sono tuttora sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall'ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i « nuovi accordi » intercorsi con la Regione; - « gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell'immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 »; l'esistenza e i contenuti essenziali degli atti appena elencati sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è sconosciuto: donde la reiterata richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atti, questi ultimi, non conosciuti e di cui si chiede sin d'ora l'acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; della nota prot. n. 1922/2025 del 13 gennaio 2025 recante « Piano regionale straordinario Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 2019 e ss.mm. di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 - invio parere sulla perizia giurata dell'Immobile sito in Corso Umberto I di cui alla determinazione dirigenziale n. 723 del 22 marzo 2024 », a firma del Responsabile SUE, architetto Petruzza, e del Dirigente del 4° Settore del Comune di Vibo Valentia, architetto IT; di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza, ivi incluse le note regionali prot. n. 402669 del 18 giugno 2024 e prot. n. 402669 del 17 luglio 2024 con allegati i verbali di incontro con il Comune di Vibo Valentia menzionate nella nota prot. n. 1922;
e per la condanna
delle PP.AA. resistenti, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta, nonché per il risarcimento del danno; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TT HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, il Comune di Vibo Valentia avviava una indagine di mercato per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’Impiego, previa allocazione dei fondi necessari da parte della Regione Calabria.
2. In data 28 luglio 2023, la ricorrente “L’Aurora S.r.l.” presentava la propria istanza di partecipazione, proponendo la vendita, al prezzo di euro 3.166.800,00, dell’immobile di proprietà sito in Vibo Valentia, corso Umberto I n. 127 e via C. Gagliardi nn. 7-9, censito al Catasto al Foglio 33 (particelle 778 sub 1101, 1010 sub 1 e 9).
3. La ricorrente rappresenta, al riguardo, che:
- dopo l’avvio della procedura, l’amministrazione avrebbe omesso ogni forma di comunicazione e interlocuzione ufficiale circa i successivi sviluppi;
- solo in via fortuita la società avrebbe appreso che la commissione valutatrice aveva giudicato l’immobile idoneo a ospitare il Centro per l'Impiego;
- con determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, il Comune recepiva i verbali di gara n. 3, n. 4 e n. 5, formalizzando la decisione di procedere all’acquisizione dell’immobile de L’Aurora S.r.l., in quanto ritenuto “ più consono ai requisiti tecnici, dimensionali, strategici ed economici richiesti dal bando ”.
Tuttavia, a fronte della perdurante inerzia nel concludere la procedura, con nota del 20 febbraio 2025, la società ricorrente chiedeva al Comune di Vibo Valentia e alla Regione Calabria di:
- dare esecuzione alla procedura avviata con l’Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, mediante la stipula del contratto di compravendita dell’immobile alle condizioni e al prezzo indicati nell’offerta originaria;
- annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui recepiva il verbale n. 5 della commissione valutatrice, presupponendo di aver concordato un oggetto e prezzo differenti da quelli proposti dalla società;
- in via subordinata, convocare L’Aurora S.r.l. per negoziare gli elementi del contratto, valutando eventualmente una riduzione del prezzo a fronte di una rimodulazione della superficie immobiliare di interesse.
Contestualmente, la ricorrente formulava domanda di accesso, ai sensi degli artt. 7 e 22 e ss. della legge n. 241/1990, richiedendo copia integrale della documentazione relativa alla procedura di selezione dell'immobile.
4. La documentazione richiesta con domanda di accesso veniva prodotta con nota del 12 marzo 2025.
5. Invece, con la nota del 7 marzo 2025, firmata dall’architetto Andrea IT, l’amministrazione comunale riscontrava l’istanza della ricorrente:
- comunicando la propria volontà di non procedere all'acquisto dell’immobile, per “ difformità strutturali e la mancanza di documentazione ufficiale giustificativa [che] rendono l’immobile non idoneo ad ospitare il Centro per l’impiego ”;
- evidenziando l’assenza di un vincolo giuridico alla stipula del contratto.
6. Con la successiva deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025, l’amministrazione comunale:
- formalizzava il diniego all'acquisizione dell'immobile sulla base del “parere negativo” del responsabile unico del progetto pro tempore , fondato, a sua volta, sugli esiti della perizia giurata dell’ingegnere Dattilo, incaricato per svolgere tale compito con determina comunale n. 1597 del 25 luglio 2024;
- individuava quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”, approvandone il progetto di fattibilità.
7. La nota dirigenziale del 7 marzo 2025, la deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025, nonché gli altri atti della procedura valutativa indicati in epigrafe, sono stati impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della nota del 7 marzo 2025, deducendo il vizio di incompetenza e il difetto di istruttoria, in quanto la nota sarebbe stata redatta omettendo ogni confronto con la commissione valutatrice e con l’allora responsabile del procedimento.
7.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, nonché la violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di correttezza e di leale collaborazione, in quanto l’amministrazione avrebbe serbato un ingiustificato silenzio sull’andamento della procedura.
7.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente sostiene che la nota sarebbe viziata da un grave difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione comunale avrebbe basato la propria valutazione su un'erronea interpretazione della lex specialis e degli esiti della perizia giurata dell’ingegnere Dattilo.
In particolare, secondo la ricorrente:
- contrariamente a quanto sostenuto nella nota impugnata, il perito ha formalmente dichiarato la piena commerciabilità del bene, nonostante le lievi irregolarità rilevate;
- l’Avviso esplorativo non richiederebbe, quale requisito di ammissibilità dell’offerta, la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile, che, invece, sarebbe un adempimento integrativo, da perfezionare prima della stipula del contratto;
- l'amministrazione avrebbe strumentalizzato le conclusioni del perito, il quale si sarebbe limitato a segnalare carenze nella documentazione presente negli archivi pubblici, senza mai accertare “difformità” insanabili;
- inoltre, le presunte “difformità” (posizionamento del vano scala e dei pilastri) rappresenterebbero in realtà un’unica modifica progettuale risalente al 1970;
- tale variante sarebbe documentata dall'accatastamento di primo impianto e dal regolamento di condominio dell'epoca e attestata dalle certificazioni storiche rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dalla Prefettura e dal Genio Civile;
- la regolarità dell’immobile sarebbe, inoltre, confermata dalla DIA dell’8 ottobre 1997, dalla SCIA del 28 marzo 2018, dalla SCEA di agibilità del 22 settembre 2020 e dalla SCIA in sanatoria del 18 giugno 2024, a fronte delle quali il Comune non avrebbe esercitato i propri poteri inibitori, consolidando la legittimità dello stato di fatto;
- sarebbero inconsistenti i rilievi strutturali e di sicurezza, contenuti nella perizia giurata.
7.4. Con il quarto motivo, si sostiene la piena legittimità dell’immobile, ai sensi dell’art. 9 bis, del DPR n. 380/2001, in quanto:
- per gli immobili realizzati ante 1967, lo “stato legittimo” può essere desunto dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti (atti pubblici o privati di data certa); nel caso di specie, l'accatastamento del 1970 confermerebbe che il vano scala e i pilastri occupavano già l'attuale posizione, cristallizzandone la legittimità;
- tale disposizione tutela i proprietari in caso di smarrimento o incompletezza degli archivi pubblici, ammettendo il “principio di prova” del titolo abilitativo. La documentazione prodotta costituirebbe prova certa della conformità. Inoltre, i titoli edilizi più recenti (le DIA e SCIA sopra citate) integrerebbero e confermerebbero lo “stato legittimo” dell’immobile di proprietà della ricorrente.
7.5. Con il quinto motivo, si deduce il difetto di motivazione della nota impugnata, in quanto:
- in essa si affermerebbe apoditticamente che “ le difformità strutturali e la mancanza di documentazione ufficiale giustificativa rendono l’immobile non idoneo ad ospitare il Centro per l’Impiego ”, senza fornire un'adeguata istruttoria tecnica a supporto di tale conclusione;
- contraddittoriamente, l’amministrazione avrebbe prima ritenuto l'immobile pienamente idoneo, evidenziandone la posizione strategica, l'autonomia funzionale, gli spazi esterni e la recente ristrutturazione, mentre, successivamente, con un irragionevole mutamento di orientamento, lo stesso immobile è stato giudicato inidoneo sulla base di “ difformità strutturali ” non meglio precisate e carenze documentali pretestuose.
7.6. Con il sesto motivo, parte ricorrente sostiene che la nota impugnata, laddove afferma la facoltà dell'amministrazione di non concludere la procedura di acquisto “ senza incorrere in obblighi risarcitori ”, si porrebbe in contrasto con l’Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, che all’art. 9 limita la facoltà di non procedere all’acquisto al solo caso in cui “ nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea ”.
7.7. Con il settimo motivo, si contesta la legittimità derivata della deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025 e degli atti connessi, sostenendo che la decisione di adibire l'immobile comunale “Ex Terminal Bus” a Centro per l’Impiego si basa su una perizia contestata per le ragioni sopra indicate e che gli atti successivi sono viziati per illegittimità derivata.
8. Si è costituito il Comune di Vibo Valentia, che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto:
- la nota dirigenziale del 7 marzo 2025 non avrebbe natura provvedimentale;
- l’Avviso avrebbe natura “esplorativa”, senza alcun obbligo giuridico per il Comune di Vibo Valentia di concludere la procedura con l’acquisto dell’immobile.
Il Comune ha, quindi, contestato in fatto e in diritto la ricostruzione di parte ricorrente, evidenziando che:
- la valutazione negativa sull’istanza del L’Aurora s.r.l. è stata legittimamente assunta in data 13 gennaio 2025 dall’allora responsabile del procedimento, con avallo del dirigente competente;
- l’architetto IT era (ed è tuttora) titolare dell’incarico dirigenziale del Settore IV, legittimato a intervenire nel procedimento;
- la nota del 7 marzo 2025 non integra alcun vizio di incompetenza, né sostanziale né formale, trattandosi di atto ricognitivo e interlocutorio.
9. Si è costituita anche la Regione Calabria, con memoria solo formale.
10. Con ordinanza n. 268 del 29 maggio 2025, è stata respinta la domanda cautelare:
- sia per mancanza di fumus boni iuris , “ in considerazione del carattere dichiaratamente “esplorativo” della procedura alla quale ha partecipato la società ricorrente, che non sembra poter vincolare l’amministrazione né alla conclusione del procedimento né alla conclusione del contratto (cfr. art. 9 dell’Avviso secondo il quale “• Il presente avviso pubblico esplorativo non vincola il Comune alla conclusione del procedimento e quindi all'acquisto dell'immobile, né da parte del Comune, né da parte di soggetti terzi; • L'Ente potrà insindacabilmente valutare di non procedere all'acquisizione qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea e ciò senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese; • Il presente avviso comunque non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né promessa di acquisto e non impegna pertanto il Comune alla conclusione del procedimento stesso […]”) ”;
- sia per mancanza del “ requisito dell’irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente (prospettato in termini di “legittima aspettativa di stipulare il contratto di compravendita e, dunque, conseguire una significativa somma a titolo di corrispettivo”), in quanto:
- la sua natura economica, lo rende suscettibile di ristoro, in caso di accoglimento del ricorso;
- non è stato precisato in che modo il mancato ricavo (atteso dalla vendita dell’immobile) possa eventualmente pregiudicare (medio tempre) la situazione finanziaria della ricorrente (al di là dell’aspettativa della società a realizzare l’operazione) ”.
La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2723 del 25 maggio 2025, per “ l’insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile, avuto riguardo al carattere tipicamente patrimoniale della presente controversia, suscettibile di ristoro per equivalente monetario in caso di accoglimento del gravame ”.
11. Con motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 1922 del 13 gennaio 2025, con la quale il responsabile unico del progetto pro tempore esprimeva “parere negativo” all’acquisizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, individuando quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”.
11.1. Con il primo motivo, si sostiene che l’amministrazione avrebbe formulato valutazioni negative sulla conformità edilizia e urbanistica dell'immobile senza alcun preventivo confronto dialettico con la ricorrente, in violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede.
11.2. Gli ulteriori motivi (dal secondo al settimo) ripropongono in sostanza le medesime argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo con riferimento alla nota del 7 marzo 2025, firmata dell’architetto Andrea IT, e alla deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025.
12. Sia l'amministrazione comunale che l'amministrazione Regionale hanno presentato memorie con riferimento ai motivi aggiunti. In particolare, la Regione Calabria ha eccepito il superamento del limite dimensionale, secondo quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016:
13. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2025, la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
14. Con motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2025, la società ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’amministrazione comunale e quella regionale, nelle more nel presente giudizio, hanno dato seguito al procedimento amministrativo per la realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego nei locali dell’“Ex Terminale Bus”.
15. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’omissione di ogni forma di confronto con l’amministrazione, in merito alla scelta di orientare la scelta verso i locali dell'Ex Terminal Bus.
16. Con gli altri motivi, parte ricorrente ha riproposto le medesime censure già sviluppate nei precedenti motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.
17. È seguito lo scambio delle memorie difensive e delle relative repliche tra le parti.
18. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
19. È innanzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti dimensionali, sollevata dalla Regione Calabria. Infatti, sia i primi e che i secondi motivi aggiunti non superano la soglia prevista di 70.000 caratteri, non dovendo essere calcolate l’epigrafe e le conclusioni.
20. Quanto alla richiesta istruttoria formulata da parte ricorrente, il Collegio ritiene la causa sia matura per la decisione, essendo il quadro probatorio già cristallizzato dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, come emergerà con chiarezza nell'esame del merito che segue.
21. Si può, inoltre, prescindere dalle altre eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Vibo Valentia, essendo il ricorso e i successivi motivi aggiunti infondati (e in parte improcedibili), per le ragioni che seguono.
22. La controversia riguarda in sostanza la decisione del Comune di Vibo Valentia di non concludere la procedura avviata mediante Avviso pubblico esplorativo, rifiutando l’acquisto dell’immobile della ricorrente, risultato in una prima fase istruttoria idoneo per la realizzazione del Centro per l’Impiego.
Oltre al diniego di acquisto del proprio immobile, la società ricorrente impugna anche la decisione del Comune di utilizzare i locali dell’“Ex Terminale Bus” per il nuovo Centro per l’Impiego, contestando il ricorso a tale soluzione alternativa rispetto all'originaria procedura di acquisto.
23. Nonostante la molteplicità dei profili sollevati, la lore stretta connessione suggerisce l'esame unitario del ricorso e dei motivi aggiunti.
24. Come già descritto nell'esposizione in fatto, la vicenda trae origine dall’Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, che all’art. 9 prevede quanto segue:
- “[i] l presente avviso pubblico esplorativo non vincola il Comune alla conclusione del procedimento e quindi all'acquisto dell'immobile, né da parte del Comune, né da parte di soggetti terzi ”;
- l’“ Ente potrà insindacabilmente valutare di non procedere all'acquisizione qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea e ciò senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese ”;
- “[i] l presente avviso comunque non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né promessa di acquisto e non impegna pertanto il Comune alla conclusione del procedimento stesso […]”).
Queste clausole definiscono la natura “non vincolante” dell’Avviso, qualificandolo come una indagine di mercato, che, quindi, non garantisce la conclusione della procedura con una compravendita.
In altri termini, partecipando all’Avviso, la ricorrente si è esposta al rischio che il Comune possa cambiare idea e scegliere di non procedere all’acquisto dell’immobile.
L’amministrazione conserva, infatti, un’ampia discrezionalità nel valutare non solo la convenienza economica, ma anche la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile da acquistare.
Ne consegue che l’emersione nel corso della procedura di una situazione di incertezza circa la regolarità edilizia e urbanistica rappresenta un motivo, di per sé legittimo, per l'interruzione della procedura.
Nel caso di specie, la valutazione dell’amministrazione di non procedere all’acquisto dell’immobile di parte ricorrente si basa sugli esiti della perizia giurata del valutatore indipendente, nominato dall’amministrazione per verificare la legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile.
Tale perizia ha evidenziato varie difformità rispetto alla licenza edilizia n. 10987 del 18 agosto 1966 (la posizione del vano scala e dei pilastri), oltre alla mancata reperibilità dei calcoli strutturali di tali modifiche presso il Genio Civile.
Secondo parte ricorrente, in realtà, si tratterebbe di lievi difformità pienamente sanabili, che non precluderebbero la commerciabilità dell’immobile, sicché il diniego opposto dall'amministrazione sarebbe ingiustificato.
Tuttavia, tale argomentazione non risulta meritevole di accoglimento.
La mera possibilità di regolarizzare l'immobile in un momento successivo o la sua astratta commerciabilità sul mercato non incidono sulla legittimità della scelta dell’amministrazione, la quale non può essere tenuta ad acquisire un immobile gravato da vizi, né a subire l'incertezza derivante da irregolarità urbanistiche e edilizie.
Pertanto, la non conformità dell'immobile rispetto al titolo abilitativo rilasciato rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l’interruzione definitiva della procedura.
Né può assumere rilievo l’argomento secondo il quale l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti presso i propri uffici per ricercare la documentazione mancante, che avrebbe potuto dimostrare la regolarità dell’immobile.
Al contrario, l'accertata difformità dello stato dei luoghi rispetto al titolo edilizio originario cristallizza una situazione di irregolarità che non può essere superata dalla successiva documentazione citata da parte ricorrente nei propri scritti difensivi.
Infatti, ai sensi dell’art. 9 bis del DPR n. 380/2001, lo “stato legittimo” dell'immobile è definito dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione o l'ultimo intervento edilizio.
Dunque, se esiste una licenza edilizia, come nel caso di specie, essa prevale ed eventuali differenze presenti nella planimetria di primo impianto non “sanano” l’abuso realizzato.
La planimetria di primo impianto, infatti, assume un valore “sostitutivo” o probatorio, per ricostruire lo “stato legittimo dell’immobile, solo in via sussidiaria, quando non è possibile reperire il titolo edilizio (perché smarrito o non obbligatorio all'epoca, come per molti edifici realizzati anteriormente al 1967 fuori dai centri abitati), rimanendo, comunque, un elemento indiziario che deve essere spesso supportato da altre evidenze.
25. Pertanto, come detto, deve ritenersi pienamente legittima la scelta dell’amministrazione di non procedere all'acquisizione dell’immobile della ricorrente, a fronte dell’emersione di profili di incertezza sulla regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile, con conseguente rigetto delle censure con le quali si è dedotto, sotto vari profili, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’operato della amministrazione comunale (con particolare riferimento ai motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso introduttivo, nonché ai motivi aggiunti dal secondo al sesto, depositati il 10 luglio 2025).
26. Sotto altro profilo, una volta accertata l’impossibilità di concludere positivamente il procedimento di acquisto per le criticità sopra esposte, l'amministrazione si è legittimamente determinata ad agire in via alternativa, decidendo per l’utilizzo dell'immobile comunale denominato “ex Terminal Bus”.
Peraltro, rispetto a tale soluzione, deve rilevarsi il difetto di interesse ad agire della ricorrente.
Infatti, una volta accertata la legittimità della decisione di non procedere all’acquisto del proprio immobile, la società ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento della scelta alternativa operata dall’amministrazione per la realizzazione del Centro per l’Impiego.
Ne consegue l’improcedibilità del settimo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025, nonché dei motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2025, con i quali si contesta, per l’appunto, la legittimità degli atti con i quali è stata decisa la realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego nei locali dell’“Ex Terminale Bus”.
27. Da ultimo, il Collegio ritiene non condivisibile, e, comunque, non tale da sovvertire l’esito della controversia, la dedotta omissione informativa in ordine all’andamento della procedura e alle criticità che avrebbero impedito l’acquisto dell’immobile della ricorrente (secondo motivo del ricorso introduttivo e primo dei motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025).
Al riguardo, occorre, preliminarmente, osservare che le circostanze richiamate dalla ricorrente rappresentano, in realtà, risultanze istruttorie emerse progressivamente e acquisite dall’amministrazione in un arco temporale che deve stimarsi congruo e ragionevole, avuto riguardo alla peculiare complessità dell’intervento e alla pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti; né è dato rinvenire nell'ordinamento un obbligo di comunicazione degli esiti di ciascuna sottofase della procedura prima della valutazione finale.
Sotto altro profilo, dalla documentazione prodotta in atti emerge l'infondatezza in fatto della censura, in quanto:
- la ricorrente era pienamente edotta del prolungamento della fase istruttoria, dovuto alle verifiche circa la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile, come risulta dalla determina comunale n. 1597 del 25 luglio 2024, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, con la quale l’amministrazione comunale ha nominato il valutatore indipendente per redigere la perizia giurata, richiesta dalla Regione Calabria con la nota prot. n. 27275158 del 18 aprile 2024:
- la piena consapevolezza dell'andamento della procedura è confermata, inoltre, dalla stessa ricorrente che dichiarato nei propri scritti difensivi di aver fornito “ in chiave ampiamente collaborativa ” la documentazione necessaria per l’approfondimento dei profili di regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile;
- infine, la sopravvenuta impossibilità di concludere l'acquisto è stata comunicata alla ricorrente con nota del 7 marzo 2025, impugnata con il ricorso introduttivo, e successivamente formalizzata con deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025, con la quale è stata individuato l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”, quale soluzione alternativa da adibire a Centro per l’Impiego.
28. In conclusione, per le ragioni esposte:
- il ricorso e i motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025 vanno respinti, essendo infondati e improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui contestano la legittimità del procedimento per realizzare il Centro per l’Impiego nei locali dell’“Ex Terminal Bus”;
- sono improcedibili motivi aggiunti depositati il in data 28 ottobre 2025, con i quali l’amministrazione comunale e quella regionale hanno dato seguito al procedimento amministrativo per la realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego nei locali dell’“Ex Terminale Bus”.
29. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, le considerazione sin qui svolte, nella misura in cui accertano la legittimità sostanziale del comportamento tenuto dal Comune, conducono ovviamente al suo rigetto, non sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’art. 2043 c.c..
Inoltre, in un avviso esplorativo “non vincolante”, il partecipante accetta il rischio d’impresa che la procedura non giunga a termine; né è ravvisabile un affidamento incolpevole, dato che le clausole dell'avviso escludevano esplicitamente rimborsi o indennizzi in caso di mancata conclusione della procedura.
30. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025, essendo infondati e improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui contestano la legittimità del procedimento per adibire a Centro per l’Impiego l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”;
- dichiara l’improcedibilità dei motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2025;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT HE | IV LE |
IL SEGRETARIO