CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9727/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1409 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 29.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 25 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento impoesattivo n. 1409;
- emesso da: Comune di Forio;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: IMU;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- importo complessivo: € 2.152,00.
La difesa attorea rappresenta che il Comune di Forio, con delibera n. 87/2019 della Giunta, preso atto che su 4.002 residenti che compongono un nucleo familiare con un unico componente almeno un terzo hanno il coniuge residente in altro comune e che se la metà di questi contribuenti fossero dei finti residenti e non pagassero l'Imu e la Tasi, il minor gettito si potrebbe calcolare intorno ai 500.000/600.000 euro, pertanto ha ritenuto di provare a verificare l'effettiva dimora di costoro onde scovare eventuali evasori di detti tributi.
Ciò premesso, la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio trae origine dal possesso, a titolo di proprietà al 50% da parte del contribuente, delle tre unità immobiliari (cat. A/7 – C/2 - C/6) elencate nella scheda degli immobili contenuta nell'avviso di accertamento e che il ricorrente ritiene illegittima per i seguenti motivi:
-1) carenza di motivazione rafforzata, richiesta dall'art. 6 bis, I e IV comma, dello Statuto del contribuente – per il caso di contraddittorio preventivo, avendolo il Comune, solo formalmente instaurato con l'invito prot.
46684/2024 notificato il 18.11.2024 al contribuente ma sostanzialmente, con un provvedimento apodittico, avrebbe accertato l'imposta omettendo di esplicitare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di disattendere le ragioni addotte dal contribuente con proprie controdeduzioni e relative prove documentali a supporto, ciò, secondo il ricorrente, in palese pregiudizio del diritto di difesa e al contraddittorio effettivo;
il contribuente ritiene che la larvata motivazione volta a giustificare l'emissione dell'accertamento sarebbe inveritiera, poiché non corrisponderebbe alla realtà l'affermazione che “non è stata prodotta documentazione comprovante l'effettiva dimora” e tautologica, poiché limitata all'affermazione che dal confronto dei dati contenuti nella banca dati IMU con i dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio l'imposta pagata non corrisponderebbe a quella dovuta.
-2) omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato;
fermo il rilievo di cui al punto precedente, il ricorrente eccepisce l'assoluto difetto di motivazione;
-3) violazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, co. 2, quarto periodo del
DL 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.m.; sul punto si richiama alla sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022; fa rilevare che il ricorrente non ha mai trasferito la propria residenza né la propria dimora, ove è sempre vissuto fin da piccolo frequentando l'intero ciclo scolastico sull'isola, e nemmeno dopo le nozze, celebrate il 22.7.1996, e che la moglie ha sempre mantenuto la residenza nel Comune di Napoli, pertanto i coniugi hanno continuato a costituire nuclei familiari a sé stanti e separati, dimorando il ricorrente abitualmente presso la sua abitazione per assistere la propria madre gravemente ammalata, poi deceduta, ciò fatta eccezione per il periodo dal 2004 al 2010 quando si trasferì in Veneto per motivi di lavoro;
poi dal
2010 ottenne il trasferimento a Roma, dove ancora lavora, e riacquisì la residenza e la dimora abituale a
Forio, ad oggi ancora mantenute;
rappresenta di aver scelto il medico di base a Forio, di pagare la Tari per l'abitazione in questione e di avere le utenze elettriche ed idriche a sé intestate e dalle quali risulterebbero consumi in linea con quanto argomentato, tenendo conto delle sue frequenti assenze;
cita sentenze di merito secondo le quali i ridotti consumi non giustificherebbero in automatico la revoca delle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, dovendo essere contestualizzati al caso specifico e valutati in base allo stile di vita del contribuente;
-4) invoca la Circolare MEF n. 3/DF/2012 e l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente per chiedere la non applicazione delle sanzioni, ciò in ragione delle obbiettive incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa e chiede che se ne tenga conto anche in sede di liquidazione delle spese di lite;
conclude con la richiesta di annullamento dell'atto.
Il 26.10.2025 si costituisce il Comune di Forio che preliminarmente rappresenta che il ricorrente per le annualità 2016, 2017 e 2018 aveva ricevuto analoghi accertamenti che aveva impugnato con le stesse motivazioni restando, però, soccombente anche in appello;
per la TASI inerente gli anni 2016 e 2017 presentò ricorsi con esito negativo nella fase di mediazione ma optò per il non deposito dei ricorsi;
ancora, per IMU
e TASI assume non essere stati impugnati gli accertamenti per il 2018 ma per questo anno va rilevata l'incongruenza che il Comune aveva appena asserito essere stato rigettato il ricorso anche per il 2018; ad ogni modo allega n. 6 sentenze di rigetto della CTP e della CTR ed insiste nel far rilevare che nei precedenti giudizi i documenti per l'eccepita dimora abituale erano stati valutati e giudicati non cospicui.
Per contrastare le eccezioni attoree il Comune assume di aver emesso l'atto secondo i criteri di legge e di averlo congruamente motivato sulla base di una serie di elementi in esso indicati;
poi contesta il secondo ed il terzo motivo di impugnazione invocando la sentenza della Corte Costituzionale e riferendosi ai consumi elettrici ed idrici però “riferiti al 2018” e non al 2019, assumendoli “assolutamente non probanti l'abitualità della dimora” e “tutti significativamente inferiori rispetto ai dati medi Istat ed Arera, atti a provare l'abitualità della dimora”; ancora “Con dovizia di particolari si rappresenta che, ad un consumo medio giornaliero unipersonale (fonte ISTAT e ARERA) di ¾ KWh al giorno, il contribuente si colloca a 1,4 KWh in media, significativamente inferiore ed assolutamente insufficiente per definirsi dimora abituale dello stesso!!!”.
Il Comune conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.
Con memoria del 24.11.2025 la difesa attorea ripercorre la vicenda e riassume i motivi di doglianza;
invoca l'art. 7, comma 5 bis, del D. L.vo 546/92 “in virtù del quale compete all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate nell'atto impugnato” ed, ancora, sostiene che “Nella specie il Comune ha prodotto una propria attestazione che riporta i consumi riferibili alla annualità 2019 che, di per sé, risulta ininfluente e priva di rilevanza non avendo il Comune dato prova del consumo medio a carattere comparativo ovvero attraverso una attestazione o documentazione relativa ai consumi medi di un nucleo familiare comparabile a quello del contribuente nel medesimo periodo e risultando allo stato degli atti solo un elemento a carattere indiziario in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della dimora abituale”; continua assumendo che “Dal punto di vista formale si evidenzia che la a Rete>, prodotta da controparte, avrebbe dovuto provenire dall'interrogazione di una Banca dati nazionale, validata dall'Agenzia delle Entrate a comprova dell'autenticità e oggettività della provenienza dei dati riportati e non un'attestazione unilaterale dell'Ente impositore firmata dal Capo Settore Tributi. Inoltre l'attestazione in atti è priva di data cosicché neanche è provato che il detto accertamento sia anteriore all'emissione dell'accertamento ed abbia pertanto giustificato la mancata applicazione dell'esenzione”; infine argomenta che da un punto di vista sostanziale i dati rilevabili dal documento avversario conforterebbero anziché smentire quanto affermato dal ricorrente, “rilevando consumi costanti e ben maggiori rispetto ai dati ARERA per abitazioni unipersonali, in ogni caso pienamente compatibili con lo stile di vita descritto dal ricorrente!!!”. Anche l'eccezione di giudicato interno viene contestata “non solo per la fondamentale considerazione che, nel caso di imposte periodiche, vale il principio secondo cui ogni anno fiscale mantiene la propria sostanziale autonomia rispetto agli altri (Cass. n. 8709/2003; conf. Cass. n. 3551/2005; Cass. n. 22197/2004)”, ma anche perché la pretesa impositiva si basa su fatti che potrebbero variare di anno in anno;
inoltre, fa rilevare che alcune di queste furono emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale;
conclude rimarcando che il ricorrente non può essere equiparato dall'Ente impositore ad un villeggiante, essendo un soggetto che ha trascorso oltre mezzo secolo di vita nell'immobile oggetto di causa, edificato direttamente dai propri genitori e da sempre abitazione del nucleo familiare di origine;
conclude citando copiosa giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, secondo cui i ridotti consumi di utenze domestiche non giustificano in automatico la revoca dell'agevolazione IMU per l'abitazione principale “per il venir meno della dimora abituale in quanto gli stessi vanno sempre contestualizzati al caso specifico e valutati in base allo stile di vita del contribuente”.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le prime due eccezioni preliminari, di carenza di motivazione rafforzata e di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non meritano accoglimento, per i tributi locali accertati in modo automatico o pressappoco automatico non è previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo, pertanto, anche se il Comune non ha adeguatamente motivato l'esito negativo del contraddittorio ciò non inficia la legittimità dell'accertamento successivamente emesso, la cui motivazione, trattandosi di un atto a forma vincolata prevista da DM, non necessita di particolari argomentazioni;
vero è che a pagina 1 dell'accertamento vi è solamente un fugace riferimento alla circostanza di aver ritenuto di non accogliere le istanze avanzate dal contribuente in sede di contraddittorio “in quanto non è stata prodotta documentazione comprovante l'effettiva dimora” ma l'affermazione, definita apodittica dal ricorrente, non gli ha impedito di comprendere a fondo la questione e la tesi del Comune e di difendersi adeguatamente, come ha fatto in sede contenziosa.
Ciò detto, nell'affrontare le questioni di merito va tenuto in debito conto che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 209/2022 ha risolto in senso favorevole ai contribuenti la questione del vincolo della residenza nucleo familiare, dichiarando incostituzionale la norma che lo prevedeva, pertanto è ammessa l'esenzione dall'IMU anche se il contribuente non risiede con il proprio nucleo familiare ma a condizione che nell'immobile di cui chiede l'esenzione oltre a fissarvi la residenza anagrafica dimostri anche che vi dimori.
Nel concreto resta il problema della dimostrazione della dimora abituale, aspetto, questo, guardato con sospetto soprattutto dai comuni a vocazione turistica, dove spesso sono stati scoperti, in seguito ad indagini mirate, abusi da parte di proprietari di seconde case al fine di ottenere vari benefici, non ultimo quello fiscale.
Gli indicatori più evidenti degli abusi, ai quali i Comuni affidano le proprie indagini, sono gli scarsi consumi idrici ed elettrici che vengono comparati ai dati statistici raccolti dagli organismi preposti, quali Istat, Arera, ecc.
Sulla annosa questione della dimora abituale si sono più volte espresse varie Corti di merito e di recente anche la Suprema Corte.
Il dato indefettibile è la coesistenza di residenza e dimora, la prima facilmente dimostrabile per tabulas la seconda alquanto controversa e foriera di contenzioso con sentenze non univoche.
Sentenze più recenti evolvono verso la flessibilità ed ammettono che assenze prolungate per lavoro non escludono la dimora nell'immobile e che consumi bassi di utenze non bastano da sole per negarla (CGT di
II grado dell'Umbria sent. 240/2025).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato con copiosa documentazione la propria situazione di soggetto con impiego a Roma presso un Ente pubblico e residenza anagrafica a Forio da lungo tempo, presso un'abitazione edificata dalla propria famiglia di origine di cui è proprietario di una quota del 50%, ove dimora da solo avendo il proprio nucleo familiare la residenza altrove. Per fornire la prova dell'effettiva dimora ha allegato tra l'altro la prova di avere il medico di base a Forio e le bollette delle utenze idriche ed elettriche, assumendo consumi in linea con la propria tesi mentre il Comune contesta proprio i bassi consumi per disconoscere il diritto all'esenzione. La difesa attorea contesta la validità dell'attestazione dei consumi allegata da parte avversa poiché priva di data e di provenienza dal Comune stesso e non da un ente terzo.
Il ricorrente allega, tra l'altro, un perizia di parte volta a corroborare la tesi dei consumi in linea con quelli medi rilevati dagli organi ufficiali;
inoltre allega bollette emesse nell'anno 2019 per dimostrare i consumi ed una pubblicazione dell'ARERA per effettuare comparazioni (Relazione annuale – stato dei servizi 2019 – volume 1 capitolo 2).
Le sentenze allegate dalla resistente relative ai contenziosi degli anni precedenti avevano rigettato ricorsi ed appelli giudicando i consumi troppo bassi ma senza riferimenti comparativi numerici, cosa, questa, che nel presente giudizio è possibile in considerazione della documentazione in atti.
Nello specifico si rilevano i seguenti dati:
-) consumi idrici rilevati dalle bollette 2019: metri cubi 376,87 ma il dato non è certo poiché le bollette idriche non sono di facile lettura, ad ogni modo il Comune stesso ha dichiarato nella propria attestazione un utilizzo nell'anno 2019 di 290 Mc in 12 mesi, il che è al disopra del dato medio riportato nella relazione annuale
2019 di ARERA che a pagina 14 indica per quell'anno un consumo medio di Mc 155 per abitante.
-) consumi elettrici nel 2019: nella perizia di parte è stimato in kWh 569,40; nell'attestazione del Comune sono indicati due contratti:
a) B8774243911 con un consumo di 135 kWh nei 12 mesi del 2019
b) B8774244051 con un consumo di 545 kWh nei 12 mesi del 2019
per un consumo effettivo totale nel 2019 di kWh 680.
A pagina 14 della relazione annuale ARERA è riportato che “un single consuma intorno ai 3kWh/4kWh al giorno e circa 1.000/1.500 kWh in un anno”.
La media giornaliera stimata da ARERA è, dunque, 3,5 kWh.
Il Comune, si ribadisce, ha certificato kWh 680 che diviso giorni 365 danno una media giornaliera di kWh 1,87.
Orbene, se il ricorrente avesse consumato nel 2019 la media giornaliera stimata da ARERA, pari a kWh 3,5, avrebbe utilizzato l'immobile per un periodo di giorni 195, che risulta così calcolato: 365x1,87/3,5; a riprova di ciò, se moltiplichiamo gg 195 x kWh 3,5 otteniamo 682,50 che, arrotondato a 680, coincide con i consumi attestati proprio dal Comune.
Dalla media dei consumi elettrici calcolati dai dati forniti dal Comune risulta che il ricorrente dimora nell'immobile per oltre sei mesi l'anno, fermo restando i consumi idrici a lui ancora più favorevoli.
L'utilizzo di un immobile per un periodo stimato di oltre sei mesi l'anno è difficilmente allocabile nella categoria delle seconde case per uso turistico.
Se il Comune avesse fatto buon governo dei dati in proprio possesso, opportunamente elaborandoli al fine di poterli raffrontare con i dati statistici raccolti dagli Enti a ciò preposti, forse sarebbe giunto a diverse conclusioni.
La circostanza che il ricorrente non sia presente tutto l'anno nell'immobile è giustificata dalla sua condizione di lavoratore pendolare ma ciò non può condurre a disconoscere la coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Forio al pagamento di € 1.065,00, oltre spese generali 15% cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9727/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1409 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 29.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 25 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento impoesattivo n. 1409;
- emesso da: Comune di Forio;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: IMU;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- importo complessivo: € 2.152,00.
La difesa attorea rappresenta che il Comune di Forio, con delibera n. 87/2019 della Giunta, preso atto che su 4.002 residenti che compongono un nucleo familiare con un unico componente almeno un terzo hanno il coniuge residente in altro comune e che se la metà di questi contribuenti fossero dei finti residenti e non pagassero l'Imu e la Tasi, il minor gettito si potrebbe calcolare intorno ai 500.000/600.000 euro, pertanto ha ritenuto di provare a verificare l'effettiva dimora di costoro onde scovare eventuali evasori di detti tributi.
Ciò premesso, la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio trae origine dal possesso, a titolo di proprietà al 50% da parte del contribuente, delle tre unità immobiliari (cat. A/7 – C/2 - C/6) elencate nella scheda degli immobili contenuta nell'avviso di accertamento e che il ricorrente ritiene illegittima per i seguenti motivi:
-1) carenza di motivazione rafforzata, richiesta dall'art. 6 bis, I e IV comma, dello Statuto del contribuente – per il caso di contraddittorio preventivo, avendolo il Comune, solo formalmente instaurato con l'invito prot.
46684/2024 notificato il 18.11.2024 al contribuente ma sostanzialmente, con un provvedimento apodittico, avrebbe accertato l'imposta omettendo di esplicitare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di disattendere le ragioni addotte dal contribuente con proprie controdeduzioni e relative prove documentali a supporto, ciò, secondo il ricorrente, in palese pregiudizio del diritto di difesa e al contraddittorio effettivo;
il contribuente ritiene che la larvata motivazione volta a giustificare l'emissione dell'accertamento sarebbe inveritiera, poiché non corrisponderebbe alla realtà l'affermazione che “non è stata prodotta documentazione comprovante l'effettiva dimora” e tautologica, poiché limitata all'affermazione che dal confronto dei dati contenuti nella banca dati IMU con i dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio l'imposta pagata non corrisponderebbe a quella dovuta.
-2) omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato;
fermo il rilievo di cui al punto precedente, il ricorrente eccepisce l'assoluto difetto di motivazione;
-3) violazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, co. 2, quarto periodo del
DL 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.m.; sul punto si richiama alla sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022; fa rilevare che il ricorrente non ha mai trasferito la propria residenza né la propria dimora, ove è sempre vissuto fin da piccolo frequentando l'intero ciclo scolastico sull'isola, e nemmeno dopo le nozze, celebrate il 22.7.1996, e che la moglie ha sempre mantenuto la residenza nel Comune di Napoli, pertanto i coniugi hanno continuato a costituire nuclei familiari a sé stanti e separati, dimorando il ricorrente abitualmente presso la sua abitazione per assistere la propria madre gravemente ammalata, poi deceduta, ciò fatta eccezione per il periodo dal 2004 al 2010 quando si trasferì in Veneto per motivi di lavoro;
poi dal
2010 ottenne il trasferimento a Roma, dove ancora lavora, e riacquisì la residenza e la dimora abituale a
Forio, ad oggi ancora mantenute;
rappresenta di aver scelto il medico di base a Forio, di pagare la Tari per l'abitazione in questione e di avere le utenze elettriche ed idriche a sé intestate e dalle quali risulterebbero consumi in linea con quanto argomentato, tenendo conto delle sue frequenti assenze;
cita sentenze di merito secondo le quali i ridotti consumi non giustificherebbero in automatico la revoca delle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, dovendo essere contestualizzati al caso specifico e valutati in base allo stile di vita del contribuente;
-4) invoca la Circolare MEF n. 3/DF/2012 e l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente per chiedere la non applicazione delle sanzioni, ciò in ragione delle obbiettive incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa e chiede che se ne tenga conto anche in sede di liquidazione delle spese di lite;
conclude con la richiesta di annullamento dell'atto.
Il 26.10.2025 si costituisce il Comune di Forio che preliminarmente rappresenta che il ricorrente per le annualità 2016, 2017 e 2018 aveva ricevuto analoghi accertamenti che aveva impugnato con le stesse motivazioni restando, però, soccombente anche in appello;
per la TASI inerente gli anni 2016 e 2017 presentò ricorsi con esito negativo nella fase di mediazione ma optò per il non deposito dei ricorsi;
ancora, per IMU
e TASI assume non essere stati impugnati gli accertamenti per il 2018 ma per questo anno va rilevata l'incongruenza che il Comune aveva appena asserito essere stato rigettato il ricorso anche per il 2018; ad ogni modo allega n. 6 sentenze di rigetto della CTP e della CTR ed insiste nel far rilevare che nei precedenti giudizi i documenti per l'eccepita dimora abituale erano stati valutati e giudicati non cospicui.
Per contrastare le eccezioni attoree il Comune assume di aver emesso l'atto secondo i criteri di legge e di averlo congruamente motivato sulla base di una serie di elementi in esso indicati;
poi contesta il secondo ed il terzo motivo di impugnazione invocando la sentenza della Corte Costituzionale e riferendosi ai consumi elettrici ed idrici però “riferiti al 2018” e non al 2019, assumendoli “assolutamente non probanti l'abitualità della dimora” e “tutti significativamente inferiori rispetto ai dati medi Istat ed Arera, atti a provare l'abitualità della dimora”; ancora “Con dovizia di particolari si rappresenta che, ad un consumo medio giornaliero unipersonale (fonte ISTAT e ARERA) di ¾ KWh al giorno, il contribuente si colloca a 1,4 KWh in media, significativamente inferiore ed assolutamente insufficiente per definirsi dimora abituale dello stesso!!!”.
Il Comune conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.
Con memoria del 24.11.2025 la difesa attorea ripercorre la vicenda e riassume i motivi di doglianza;
invoca l'art. 7, comma 5 bis, del D. L.vo 546/92 “in virtù del quale compete all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate nell'atto impugnato” ed, ancora, sostiene che “Nella specie il Comune ha prodotto una propria attestazione che riporta i consumi riferibili alla annualità 2019 che, di per sé, risulta ininfluente e priva di rilevanza non avendo il Comune dato prova del consumo medio a carattere comparativo ovvero attraverso una attestazione o documentazione relativa ai consumi medi di un nucleo familiare comparabile a quello del contribuente nel medesimo periodo e risultando allo stato degli atti solo un elemento a carattere indiziario in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della dimora abituale”; continua assumendo che “Dal punto di vista formale si evidenzia che la a Rete>, prodotta da controparte, avrebbe dovuto provenire dall'interrogazione di una Banca dati nazionale, validata dall'Agenzia delle Entrate a comprova dell'autenticità e oggettività della provenienza dei dati riportati e non un'attestazione unilaterale dell'Ente impositore firmata dal Capo Settore Tributi. Inoltre l'attestazione in atti è priva di data cosicché neanche è provato che il detto accertamento sia anteriore all'emissione dell'accertamento ed abbia pertanto giustificato la mancata applicazione dell'esenzione”; infine argomenta che da un punto di vista sostanziale i dati rilevabili dal documento avversario conforterebbero anziché smentire quanto affermato dal ricorrente, “rilevando consumi costanti e ben maggiori rispetto ai dati ARERA per abitazioni unipersonali, in ogni caso pienamente compatibili con lo stile di vita descritto dal ricorrente!!!”. Anche l'eccezione di giudicato interno viene contestata “non solo per la fondamentale considerazione che, nel caso di imposte periodiche, vale il principio secondo cui ogni anno fiscale mantiene la propria sostanziale autonomia rispetto agli altri (Cass. n. 8709/2003; conf. Cass. n. 3551/2005; Cass. n. 22197/2004)”, ma anche perché la pretesa impositiva si basa su fatti che potrebbero variare di anno in anno;
inoltre, fa rilevare che alcune di queste furono emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale;
conclude rimarcando che il ricorrente non può essere equiparato dall'Ente impositore ad un villeggiante, essendo un soggetto che ha trascorso oltre mezzo secolo di vita nell'immobile oggetto di causa, edificato direttamente dai propri genitori e da sempre abitazione del nucleo familiare di origine;
conclude citando copiosa giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, secondo cui i ridotti consumi di utenze domestiche non giustificano in automatico la revoca dell'agevolazione IMU per l'abitazione principale “per il venir meno della dimora abituale in quanto gli stessi vanno sempre contestualizzati al caso specifico e valutati in base allo stile di vita del contribuente”.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le prime due eccezioni preliminari, di carenza di motivazione rafforzata e di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non meritano accoglimento, per i tributi locali accertati in modo automatico o pressappoco automatico non è previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo, pertanto, anche se il Comune non ha adeguatamente motivato l'esito negativo del contraddittorio ciò non inficia la legittimità dell'accertamento successivamente emesso, la cui motivazione, trattandosi di un atto a forma vincolata prevista da DM, non necessita di particolari argomentazioni;
vero è che a pagina 1 dell'accertamento vi è solamente un fugace riferimento alla circostanza di aver ritenuto di non accogliere le istanze avanzate dal contribuente in sede di contraddittorio “in quanto non è stata prodotta documentazione comprovante l'effettiva dimora” ma l'affermazione, definita apodittica dal ricorrente, non gli ha impedito di comprendere a fondo la questione e la tesi del Comune e di difendersi adeguatamente, come ha fatto in sede contenziosa.
Ciò detto, nell'affrontare le questioni di merito va tenuto in debito conto che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 209/2022 ha risolto in senso favorevole ai contribuenti la questione del vincolo della residenza nucleo familiare, dichiarando incostituzionale la norma che lo prevedeva, pertanto è ammessa l'esenzione dall'IMU anche se il contribuente non risiede con il proprio nucleo familiare ma a condizione che nell'immobile di cui chiede l'esenzione oltre a fissarvi la residenza anagrafica dimostri anche che vi dimori.
Nel concreto resta il problema della dimostrazione della dimora abituale, aspetto, questo, guardato con sospetto soprattutto dai comuni a vocazione turistica, dove spesso sono stati scoperti, in seguito ad indagini mirate, abusi da parte di proprietari di seconde case al fine di ottenere vari benefici, non ultimo quello fiscale.
Gli indicatori più evidenti degli abusi, ai quali i Comuni affidano le proprie indagini, sono gli scarsi consumi idrici ed elettrici che vengono comparati ai dati statistici raccolti dagli organismi preposti, quali Istat, Arera, ecc.
Sulla annosa questione della dimora abituale si sono più volte espresse varie Corti di merito e di recente anche la Suprema Corte.
Il dato indefettibile è la coesistenza di residenza e dimora, la prima facilmente dimostrabile per tabulas la seconda alquanto controversa e foriera di contenzioso con sentenze non univoche.
Sentenze più recenti evolvono verso la flessibilità ed ammettono che assenze prolungate per lavoro non escludono la dimora nell'immobile e che consumi bassi di utenze non bastano da sole per negarla (CGT di
II grado dell'Umbria sent. 240/2025).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato con copiosa documentazione la propria situazione di soggetto con impiego a Roma presso un Ente pubblico e residenza anagrafica a Forio da lungo tempo, presso un'abitazione edificata dalla propria famiglia di origine di cui è proprietario di una quota del 50%, ove dimora da solo avendo il proprio nucleo familiare la residenza altrove. Per fornire la prova dell'effettiva dimora ha allegato tra l'altro la prova di avere il medico di base a Forio e le bollette delle utenze idriche ed elettriche, assumendo consumi in linea con la propria tesi mentre il Comune contesta proprio i bassi consumi per disconoscere il diritto all'esenzione. La difesa attorea contesta la validità dell'attestazione dei consumi allegata da parte avversa poiché priva di data e di provenienza dal Comune stesso e non da un ente terzo.
Il ricorrente allega, tra l'altro, un perizia di parte volta a corroborare la tesi dei consumi in linea con quelli medi rilevati dagli organi ufficiali;
inoltre allega bollette emesse nell'anno 2019 per dimostrare i consumi ed una pubblicazione dell'ARERA per effettuare comparazioni (Relazione annuale – stato dei servizi 2019 – volume 1 capitolo 2).
Le sentenze allegate dalla resistente relative ai contenziosi degli anni precedenti avevano rigettato ricorsi ed appelli giudicando i consumi troppo bassi ma senza riferimenti comparativi numerici, cosa, questa, che nel presente giudizio è possibile in considerazione della documentazione in atti.
Nello specifico si rilevano i seguenti dati:
-) consumi idrici rilevati dalle bollette 2019: metri cubi 376,87 ma il dato non è certo poiché le bollette idriche non sono di facile lettura, ad ogni modo il Comune stesso ha dichiarato nella propria attestazione un utilizzo nell'anno 2019 di 290 Mc in 12 mesi, il che è al disopra del dato medio riportato nella relazione annuale
2019 di ARERA che a pagina 14 indica per quell'anno un consumo medio di Mc 155 per abitante.
-) consumi elettrici nel 2019: nella perizia di parte è stimato in kWh 569,40; nell'attestazione del Comune sono indicati due contratti:
a) B8774243911 con un consumo di 135 kWh nei 12 mesi del 2019
b) B8774244051 con un consumo di 545 kWh nei 12 mesi del 2019
per un consumo effettivo totale nel 2019 di kWh 680.
A pagina 14 della relazione annuale ARERA è riportato che “un single consuma intorno ai 3kWh/4kWh al giorno e circa 1.000/1.500 kWh in un anno”.
La media giornaliera stimata da ARERA è, dunque, 3,5 kWh.
Il Comune, si ribadisce, ha certificato kWh 680 che diviso giorni 365 danno una media giornaliera di kWh 1,87.
Orbene, se il ricorrente avesse consumato nel 2019 la media giornaliera stimata da ARERA, pari a kWh 3,5, avrebbe utilizzato l'immobile per un periodo di giorni 195, che risulta così calcolato: 365x1,87/3,5; a riprova di ciò, se moltiplichiamo gg 195 x kWh 3,5 otteniamo 682,50 che, arrotondato a 680, coincide con i consumi attestati proprio dal Comune.
Dalla media dei consumi elettrici calcolati dai dati forniti dal Comune risulta che il ricorrente dimora nell'immobile per oltre sei mesi l'anno, fermo restando i consumi idrici a lui ancora più favorevoli.
L'utilizzo di un immobile per un periodo stimato di oltre sei mesi l'anno è difficilmente allocabile nella categoria delle seconde case per uso turistico.
Se il Comune avesse fatto buon governo dei dati in proprio possesso, opportunamente elaborandoli al fine di poterli raffrontare con i dati statistici raccolti dagli Enti a ciò preposti, forse sarebbe giunto a diverse conclusioni.
La circostanza che il ricorrente non sia presente tutto l'anno nell'immobile è giustificata dalla sua condizione di lavoratore pendolare ma ciò non può condurre a disconoscere la coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Forio al pagamento di € 1.065,00, oltre spese generali 15% cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria.