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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1970/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido M. Parte_1 C.F._1
BERNIERI,
RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marinella Controparte_1 C.F._2
MARCHI,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
1 il padre potrà tenere con sè il figlio a fine settimane alterne, dal sabato al lunedì mattina, e due pomeriggi a settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì, dalle 15 alle 21, compatibilmente con i propri impegni lavorativi le esigenze di studio del bambino;
per quanto riguarda le festività e le vacanze estive resta ferma la regolamentazione prevista in sede di separazione;
il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio,
l'importo di euro 370,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso quest'ufficio;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
nulla è dovuto a titolo assegno divorzile per la coniuge.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2024 presso l'intestato Tribunale, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio il 18.5.2019 con dall'unione con la quale era Controparte_1
nato il figlio il 7.10.2016, e di essere legalmente separato dal coniuge, giusto decreto Persona_1
di omologa del Tribunale di Lucca, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti. In particolare, il ricorrente ha dedotto il mutamento delle condizioni economiche, evidenziando di essere rimasto per un certo periodo disoccupato e di aver poi reperito un'occupazione a tempo determinato.
Costituendosi, la resistente ha aderito alla domanda sullo status (precisando trattarsi di scioglimento del matrimonio civile), ma alle conclusioni rassegnate in comparsa, dolendosi – tra l'altro – della poca presenza del padre nella vita del figlio, affetto da disturbi cognitivi, del linguaggio ed emotivo-comportamentali, e dei ritardi nel versamento del contributo al mantenimento.
All'udienza del 15.1.2025, davanti al giudice delegato, sono comparse le parti personalmente ed è stato esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale è stato raggiunto un accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio nei termini richiamati in premessa.
2 La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, i coniugi sono legalmente separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Lucca del
4.11.2022 e l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale è stata celebrata, con modalità di trattazione scritta, il 7.10.2022, sicchè alla data del deposito del ricorso
(2.7.2024) sono senz'altro trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile. Costituisce infatti un mero refuso il riferimento, nelle conclusioni concordate, allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni di cui all'accordo delle parti, trasfuso nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore e congrue nei contenuti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
18.5.2019 in Camaiore da , nato a [...] il giorno 8.1.1975, e Parte_1
3 nata a [...] il [...], trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1
comune di Camaiore all'atto n. 19, parte I, anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido M. Parte_1 C.F._1
BERNIERI,
RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marinella Controparte_1 C.F._2
MARCHI,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
1 il padre potrà tenere con sè il figlio a fine settimane alterne, dal sabato al lunedì mattina, e due pomeriggi a settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì, dalle 15 alle 21, compatibilmente con i propri impegni lavorativi le esigenze di studio del bambino;
per quanto riguarda le festività e le vacanze estive resta ferma la regolamentazione prevista in sede di separazione;
il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio,
l'importo di euro 370,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso quest'ufficio;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
nulla è dovuto a titolo assegno divorzile per la coniuge.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2024 presso l'intestato Tribunale, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio il 18.5.2019 con dall'unione con la quale era Controparte_1
nato il figlio il 7.10.2016, e di essere legalmente separato dal coniuge, giusto decreto Persona_1
di omologa del Tribunale di Lucca, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti. In particolare, il ricorrente ha dedotto il mutamento delle condizioni economiche, evidenziando di essere rimasto per un certo periodo disoccupato e di aver poi reperito un'occupazione a tempo determinato.
Costituendosi, la resistente ha aderito alla domanda sullo status (precisando trattarsi di scioglimento del matrimonio civile), ma alle conclusioni rassegnate in comparsa, dolendosi – tra l'altro – della poca presenza del padre nella vita del figlio, affetto da disturbi cognitivi, del linguaggio ed emotivo-comportamentali, e dei ritardi nel versamento del contributo al mantenimento.
All'udienza del 15.1.2025, davanti al giudice delegato, sono comparse le parti personalmente ed è stato esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale è stato raggiunto un accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio nei termini richiamati in premessa.
2 La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, i coniugi sono legalmente separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Lucca del
4.11.2022 e l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale è stata celebrata, con modalità di trattazione scritta, il 7.10.2022, sicchè alla data del deposito del ricorso
(2.7.2024) sono senz'altro trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile. Costituisce infatti un mero refuso il riferimento, nelle conclusioni concordate, allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni di cui all'accordo delle parti, trasfuso nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore e congrue nei contenuti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
18.5.2019 in Camaiore da , nato a [...] il giorno 8.1.1975, e Parte_1
3 nata a [...] il [...], trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1
comune di Camaiore all'atto n. 19, parte I, anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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