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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2181 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Ittar n. 51, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1
C.F. , con sede legale in Vizzini, C.da Formiche s.n., ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Tremestieri Etneo, via Dei Giardini 3, presso lo studio dell'avv. Elvira Veronica Rabuazzo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_2 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.02.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzioni: CP_
1. n. OI-001607899, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/01/2019.0014645 del CP_ 28/01/2019 e prot. n. .2100.11/01/2019.0014644 del 09/02/2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno
2017, oltre € 6,60 a titolo di spese.
1 CP_
2. n. OI-001903075, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del CP_ 13/10/2019 e prot. n. .2100.11/09/2019.0444444 del 29/10/2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno
2018, oltre € 6,60 a titolo di spese. CP_ Con i predetti atti l , richiamati gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per omessa motivazione ex Lege 241/90, la mancata notifica degli atti di accertamento ad esse sottese e comunque la tardività della contestazione in violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, L 689/81; conseguentemente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la sproporzione delle sanzioni.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare accogliere il presente ricorso conseguentemente archiviare le ordinanze opposte, nonché porre nel nulla i verbale di accertamento a questi sottesi;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 5 dell'esecuzione del provvedimento impugnato e della sanzione, ritenendo che nel caso di specie ricorrano le condizioni del fumus boni juris e del periculm in mora: quanto al primo elemento, per essere non manifestamente infondate le ragioni delle presenti doglianze;
e, quanto al secondo elemento, per essere altrimenti provvisoriamente inflitta foriera di un danno grave ed ingiusto. - Successivamente nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, verificare la sussistenza del titolo esecutivo e se sussistono i presupposti dichiararne la nullità, annullabilità, inefficacia e/o infondatezza, archiviazione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639/10 e ss. ed ogni procedura esecutiva eseguita in difetto, e/o in subordine annullare quelli che sono conseguenza della medesima infrazione, (cumulo giuridico) delle ordinanza n.OI-
001607899-PROT.n. 2100.19/01/2023.0037326 per euro 10.000,00, e dell' ordinanza di ingiunzione n.OI-
001903075-PROT. n. 2100.19/01/2023.0037367, per euro 10.000,00;”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso, precisando l'avvenuta regolare notificazione degli atti di accertamento e che a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023 l aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i CP_2 criteri da quest'ultimo atto normativo fissati, di cui produceva i relativi provvedimenti. Svolgeva varie difese volte al rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo aderito alla c.d. Rottamazione Quater e producendo copie di pagamenti;
infine, nelle note depositate in data CP_ 26.10.2024 formulava – alla luce dei provvedimenti di rideterminazione depositati dall' – proposta di pagamento rateale delle somme rideterminate.
2 Con provvedimento del 31.10.2024, resa all'esito dell'udienza del 28.10.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare, va dichiarata l'irrilevanza nel presente giudizio della richiesta di Rottamazione Quater presentata da parte ricorrente, in quanto – in disparte la circostanza che non è stata prodotta né l'istanza né
l'accettazione della stessa – l'istanza al più può concerne soltanto i contributi omessi e non anche le sanzioni amministrative derivanti dall'omesso pagamento degli stessi ed oggetto delle Ordinanze Ingiunzioni qui opposte. Né può darsi corso alla proposta di pagamento rateale delle somme rideterminate per come formulata nelle note depositate il 26.10.2024.
Sul punto, comunque, non può non rilevarsi la contraddittorietà delle richieste formulate.
Ne consegue che nessuna declaratoria di cessata materia può essere pronunciata. CP_ Nel merito. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le suindicate Ordinanze Ingiunzioni dell' notificate in data 27.01.2024, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quali sanzioni amministrative per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017 e 2018, di cui all'art. 2
c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte per mancata e comunque tardività della notifica degli atti di accertamento ad esse sottesi e come indicato nelle stesse in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, oltre alla conseguente prescrizione.
Con riferimento alle suindicate ordinanze ingiunzioni l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento, CP_ alla luce della documentazione versata in atti dall' , risulta fondata con riferimento alla società. CP_ In merito, va rilevato come l non ha dato nessuna prova che gli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.11/01/2019.0014645 del 28/01/2019 (anno 2017) e prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del
13/10/2019 (anno 2018), siano stati effettivamente notificati – rispettivamente - con le raccomandate a/r n.
78603064041-9 e n. 78603420254-4, poiché non ha prodotto nessun avviso di ricevimento delle stesse.
Conseguentemente, rilevata l'omessa notificazione gli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.11/01/2019.0014645 del 28/01/2019 (anno 2017) e prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del
13/10/2019 (anno 2018), alla predetta società, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 nei suoi confronti.
3 Viceversa, relativamente alle suddette ordinane ingiunzioni, va rilevata la regolarità della notificazione degli atti CP_ di accertamento prot. n. .2100.11/01/2019.0014644 del 09/02/2019 (anno 2017) e prot. n. CP_
.2100.11/09/2019.0444444 del 20/10/2019 (anno 2018), nei confronti del ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della predetta società. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78603064044-4, notificata in data 30.01.2019, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 66603064044-7(C.A.D.), come da avviso versato in atti, e non ritirata presso l'ufficio postale;
ed ancora l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603420254-4, notificata in data 30.01.2019, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 66603420299-8 (C.A.D.), come da avviso versato in atti, e non ritirata presso l'ufficio postale.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Conseguentemente, deve ritenersi, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate per gli atti di accertamento, regolarmente eseguite, che le predette ordinanze ingiunzioni, sotto tale profilo, devono ritenersi legittime e va esaminata l'ulteriore eccezione di tardività della loro notificazione.
4 Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della loro notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
5 Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
6 Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 e 2018, deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 30.01.2019 e 03.10.2019 – data dell'avviso lasciato dall'agente notificatore - (cfr. avvisi di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione – che comunque era infondata (prescrizione e sproporzione), il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante il complessivo iter del giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.02.2023 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_1
nei confronti dell' , ( , in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla le Ordinanze Ingiunzioni emesse nei confronti della società per l'omessa notifica dei relativi atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Annulla le Ordinanze Ingiunzioni emesse nei confronti del ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società per la tardiva notifica dei rispettivi atti di Controparte_1 accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 28.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2181 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Ittar n. 51, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1
C.F. , con sede legale in Vizzini, C.da Formiche s.n., ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Tremestieri Etneo, via Dei Giardini 3, presso lo studio dell'avv. Elvira Veronica Rabuazzo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_2 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.02.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzioni: CP_
1. n. OI-001607899, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/01/2019.0014645 del CP_ 28/01/2019 e prot. n. .2100.11/01/2019.0014644 del 09/02/2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno
2017, oltre € 6,60 a titolo di spese.
1 CP_
2. n. OI-001903075, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del CP_ 13/10/2019 e prot. n. .2100.11/09/2019.0444444 del 29/10/2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno
2018, oltre € 6,60 a titolo di spese. CP_ Con i predetti atti l , richiamati gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per omessa motivazione ex Lege 241/90, la mancata notifica degli atti di accertamento ad esse sottese e comunque la tardività della contestazione in violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, L 689/81; conseguentemente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la sproporzione delle sanzioni.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare accogliere il presente ricorso conseguentemente archiviare le ordinanze opposte, nonché porre nel nulla i verbale di accertamento a questi sottesi;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 5 dell'esecuzione del provvedimento impugnato e della sanzione, ritenendo che nel caso di specie ricorrano le condizioni del fumus boni juris e del periculm in mora: quanto al primo elemento, per essere non manifestamente infondate le ragioni delle presenti doglianze;
e, quanto al secondo elemento, per essere altrimenti provvisoriamente inflitta foriera di un danno grave ed ingiusto. - Successivamente nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, verificare la sussistenza del titolo esecutivo e se sussistono i presupposti dichiararne la nullità, annullabilità, inefficacia e/o infondatezza, archiviazione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639/10 e ss. ed ogni procedura esecutiva eseguita in difetto, e/o in subordine annullare quelli che sono conseguenza della medesima infrazione, (cumulo giuridico) delle ordinanza n.OI-
001607899-PROT.n. 2100.19/01/2023.0037326 per euro 10.000,00, e dell' ordinanza di ingiunzione n.OI-
001903075-PROT. n. 2100.19/01/2023.0037367, per euro 10.000,00;”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso, precisando l'avvenuta regolare notificazione degli atti di accertamento e che a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023 l aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i CP_2 criteri da quest'ultimo atto normativo fissati, di cui produceva i relativi provvedimenti. Svolgeva varie difese volte al rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo aderito alla c.d. Rottamazione Quater e producendo copie di pagamenti;
infine, nelle note depositate in data CP_ 26.10.2024 formulava – alla luce dei provvedimenti di rideterminazione depositati dall' – proposta di pagamento rateale delle somme rideterminate.
2 Con provvedimento del 31.10.2024, resa all'esito dell'udienza del 28.10.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare, va dichiarata l'irrilevanza nel presente giudizio della richiesta di Rottamazione Quater presentata da parte ricorrente, in quanto – in disparte la circostanza che non è stata prodotta né l'istanza né
l'accettazione della stessa – l'istanza al più può concerne soltanto i contributi omessi e non anche le sanzioni amministrative derivanti dall'omesso pagamento degli stessi ed oggetto delle Ordinanze Ingiunzioni qui opposte. Né può darsi corso alla proposta di pagamento rateale delle somme rideterminate per come formulata nelle note depositate il 26.10.2024.
Sul punto, comunque, non può non rilevarsi la contraddittorietà delle richieste formulate.
Ne consegue che nessuna declaratoria di cessata materia può essere pronunciata. CP_ Nel merito. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le suindicate Ordinanze Ingiunzioni dell' notificate in data 27.01.2024, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quali sanzioni amministrative per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017 e 2018, di cui all'art. 2
c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte per mancata e comunque tardività della notifica degli atti di accertamento ad esse sottesi e come indicato nelle stesse in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, oltre alla conseguente prescrizione.
Con riferimento alle suindicate ordinanze ingiunzioni l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento, CP_ alla luce della documentazione versata in atti dall' , risulta fondata con riferimento alla società. CP_ In merito, va rilevato come l non ha dato nessuna prova che gli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.11/01/2019.0014645 del 28/01/2019 (anno 2017) e prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del
13/10/2019 (anno 2018), siano stati effettivamente notificati – rispettivamente - con le raccomandate a/r n.
78603064041-9 e n. 78603420254-4, poiché non ha prodotto nessun avviso di ricevimento delle stesse.
Conseguentemente, rilevata l'omessa notificazione gli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.11/01/2019.0014645 del 28/01/2019 (anno 2017) e prot. n. .2100.11/09/2019.0444443 del
13/10/2019 (anno 2018), alla predetta società, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 nei suoi confronti.
3 Viceversa, relativamente alle suddette ordinane ingiunzioni, va rilevata la regolarità della notificazione degli atti CP_ di accertamento prot. n. .2100.11/01/2019.0014644 del 09/02/2019 (anno 2017) e prot. n. CP_
.2100.11/09/2019.0444444 del 20/10/2019 (anno 2018), nei confronti del ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della predetta società. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78603064044-4, notificata in data 30.01.2019, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 66603064044-7(C.A.D.), come da avviso versato in atti, e non ritirata presso l'ufficio postale;
ed ancora l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603420254-4, notificata in data 30.01.2019, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 66603420299-8 (C.A.D.), come da avviso versato in atti, e non ritirata presso l'ufficio postale.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Conseguentemente, deve ritenersi, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate per gli atti di accertamento, regolarmente eseguite, che le predette ordinanze ingiunzioni, sotto tale profilo, devono ritenersi legittime e va esaminata l'ulteriore eccezione di tardività della loro notificazione.
4 Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della loro notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
5 Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
6 Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 e 2018, deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 30.01.2019 e 03.10.2019 – data dell'avviso lasciato dall'agente notificatore - (cfr. avvisi di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione – che comunque era infondata (prescrizione e sproporzione), il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante il complessivo iter del giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.02.2023 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_1
nei confronti dell' , ( , in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla le Ordinanze Ingiunzioni emesse nei confronti della società per l'omessa notifica dei relativi atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Annulla le Ordinanze Ingiunzioni emesse nei confronti del ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società per la tardiva notifica dei rispettivi atti di Controparte_1 accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 28.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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