CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 549/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. PORRAZZINI ALESSANDRO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Appellato
Oggetto : lesione personale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
rispettivamente moglie e figli del deceduto Sig. Parte_2 NA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la compagnia di assicurazione
[...]
in qualità di assicuratore garante la r.c. della società CP_1 [...]
in virtù di polizza assicurativa n. 069B6307, al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto (omnicomprensivi di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di danno morale non patrimoniale, danno esistenziale, di danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale non patrimoniale, delle spese sanitarie sostenute, ovvero alla complessiva somma di € pagina 1 di 15 1.054.619,70 (così suddivisa: € 331.579 in favore di € 362.436 in favore Parte_1 di ed € 360,605 in favore di ) nonché alle spese e Parte_2 Parte_3 compensi professionali del giudizio. A sostegno della propria richiesta assumevano:
- di essere prossimi congiunti del sig. nato a [...] il NA
20.12.1952 e deceduto il 16.09.2014 a seguito di infortunio sul lavoro ed in particolare che la sig.ra era la moglie convivente e che la sig.ra Parte_1 Parte_3 ed il sig. erano figli del defunto Parte_2
- che la società svolgeva attività di Controparte_3 autotrasporti e per mezzo un contratto di subappalto con la società Controparte_4 sin dal 2011 eseguiva lavori per la gestione dei rottami presso lo stabilimento della con sede di Strada dei Confini n.22 Controparte_5
- che in data 16.09.14 alle ore 9,oo il sig. , socio della ditta NA
, decedeva a seguito di un infortunio sul lavoro Controparte_6 avvenuto in presso lo stabilimento della CP_5 CP_5
- che il sig. in detta occasione aggirava la barriera protettiva ivi NA regolarmente posizionata avvicinandosi alla gru mobile mod. Solmec 310 SC numero di fabbrica E310488 manovrata dal sig. , il quale stava effettuando delle Parte_2 movimentazioni di materiale ferroso spostandolo dalla vasca di contenimento del predetto materiale al cassone dell'autocarro parcheggiato lateralmente alla macchina operatrice, veniva violentemente urtato dal corpo snodato della gru determinandone l'immediato decesso
- che la predetta dinamica veniva così ricostruita dall'ing. perito nominato Persona_2 in sede di incidente probatorio dal PM dott. C. Coraggio presso il Tribunale penale di
Terni (proc. NRG 3351/14) e che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Terni a conclusione delle indagini preliminari in data 03.03.2015 emetteva decreto di archiviazione nei confronti di non ravvisando nella di lui Parte_2 condotta alcuna responsabilità;
- che il sinistro si era verificato per responsabilità del sig. in quanto al NA momento dell'evento non indossava né indumenti né la pettorina ad alta visibilità come prescritto dalla vigente normativa
- che il sig. nella qualità di titolare della società NA [...] aveva stipulato con la la polizza Controparte_6 Controparte_1
n.069B6307 anche per essere mallevato dalla responsabilità civile dei prestatori di lavoro pagina 2 di 15 - che a norma dell'art.2 pag.12 delle condizioni di polizza l'assicurazione riguarda i prestatori di lavoro nella cui definizione è compresa anche la figura del titolare nonché socio della società assicurata e che il sig. , oltre ad essere titolare, NA nonché anche socio dell'assicurato e pertanto rientrante nella suindicata definizione a pieno titolo, era tra l'altro qualificato come prestatore di lavoro anche nell'atto costitutivo societario del 1997, del 2003 e del 2012 nonché nello statuto societario ove
è riportato “socio d'opera ed obbligato prestare a favore della Società, salvo casi di forza maggiore, la propria opera, quale autista, amministrativa e manuale” ed era regolarmente iscritto all'INAIL
- che gli eredi del sig. richiedevano il risarcimento danni alla NA compagnia di assicurazioni la quale la respingeva assumendo che “all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi per ritenere impegnata la responsabilità dell'assicurata in relazione a quanto accaduto in Controparte_6 data 16.09.14 al sig. ; pertanto la richiesta di risarcimento formulata NA
Suo tramite dagli eredi non può trovare accoglimento”
- che a successiva richiesta la compagnia ribadiva di non ritenere impegnata la garanzia assicurativa RCO di cui al contratto di assicurazione ciò anche alla luce dell'esito degli accertamenti svolti nel proc. Penale n.3351/14 RG da parte dei consulenti del PM che hanno concluso per la congruità delle procedure di lavoro poste in essere dall'Assicurata rispetto a quanto previsto dal D lgs n.81/08
- che a seguito di reclamo IVASS la confermava le stesse motivazioni CP_1
- che in data 30.12.2016 gli attori nella loro qualità di eredi del sig. NA formalizzavano alla diffida di pagamento per inadempimento Controparte_1 contrattuale a cui detta assicurazione replicava il diniego di risarcimento danni
- che gli attori promuovevano istanza di mediazione presso l'Organismo di
[...]
che terminava con verbale negativo. CP_7
Gli attori in ordine al quantum debeatur sostenevano che a seguito di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi mortis causa e che dovevano essere oggetto di risarcimento i danni patrimoniali e non patrimoniali e i danni subiti in proprio in quanto stretti congiunti del defunto.
Gli attori richiedevano il risarcimento del "danno morale ed esistenziale degli eredi e prossimi congiunti jure proprio conseguente alla perdita del congiunto" precisando che in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima non è necessaria la prova specifica pagina 3 di 15 della sua sussistenza siccome la prova può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare nonchè il risarcimento del danno biologico jure proprio.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese, eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori;
in via subordinata, per il rigetto della domanda per l'inoperatività del contratto assicurativo per assenza di responsabilità a carico della società assicurata, nonché per l'inoperatività del contratto di assicurazione per la garanzia RCO in quanto l'evento mortale si è verificato durante lo svolgimento dell'attività di carico e scarico merce non rientrante nell'oggetto dell'assicurazione; in subordine rilevava che la condanna avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti del massimale assicurato.
Il G.I., provvedeva alla completa istruzione del Giudizio, ammettendo tutti i mezzi di prova richiesti da parte attrice (prove testimoniali, CTU medico–legali) ed, all'udienza del
02.02.2021, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.p.c.;
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 432/2021 del 24.05.2021, rigettava la domanda attrice, ponendo a carico degli attori le spese tutte di lite.
La sentenza impugnata infatti riteneva che: “Quante alla pretesa riconducibilità del contratto di assicurazione in esame alla disciplina di cui all'art. 1891 c.c., il contratto stipulato nel caso di specie non può infatti qualificarsi come assicurazione per conto di chi spetta, essendosi con esso la compagnia assicurativa obbligata a tenere indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni "coperti" dalla polizza, e non a corrispondere direttamente al danneggiato la prestazione …….. di là dell'assorbente rilevanza delle Pt_4 considerazioni che precedono in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, giova comunque evidenziare che, avendo la garanzia assicurativa ad oggetto le somme dovute dalla società ai prestatori di lavoro o ai terzi in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, gli attori sarebbero stati onerati della specifica allegazione delle regole di condotta asseritamente violate dal datore di lavoro Controparte_6
(v. ex multis Cass. 146/2018, Cass. 10465/2015 e Cass. 8855/2013), laddove, invece,
[...] essi stessi hanno attribuito la responsabilità dell'accaduto - anche sulla base delle risultanze della perizia espletata su incarico del Pubblico Ministero - alla stessa vittima
[...]
(v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si sottolinea che dalla suddetta perizia Per_1 sarebbe emerso "che ii grave danno fosse stato causato per responsabilità del c.d.
"responsabile civile", in quanto, al momento del/'evento al Sig. , non NA inossava ne indumenti ne pettorina ad alta visibilità, come prescritto dalla vigente pagina 4 di 15 normativa", laddove con l'espressione "responsabile civile" gli attori si riferiscono proprio ad
, come reso evidente dall'affermazione, contenuta a pag. 8 del medesimo NA atto, secondo cui "il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo"), salvo richiamare un passaggio della medesima perizia in cui si legge che le procedure di lavoro sono state rispettate "mentre le loro attuazione ha mostrato de/le lacune per quanto attiene alla visibilità delle persone" (richiamo de! tutto generico e insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere di specifica allegazione sopra richiamato, non essendo da esso evincibile quali regole di condotta la società datrice di lavoro avrebbe violato). D'altra parte, che ii tragico evento sia ascrivibile ad una condotta imprudente e imprevedibile dello stesso
[...]
(con conseguente esonero da responsabilità del datore di lavoro: v. sul tema Cass. Per_1
27442/2019, Cass. 5957/2018 e Cass. 18786/2014) emerge dalla stessa descrizione del sinistro da parte degli attori (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si legge che
[...]
, privo di indumenti e/o di pettorina ad alta visibilità……, oltre che dalla Per_1 summenzionata perizia………”.
Con atto di citazione in appello notificato presso il domicilio eletto, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_3 Parte_2 Controparte_1
, proponendo gravame avverso la predetta sentenza.
[...]
Nell'atto di appello si chiedeva alla Ecc.ma Corte di Appello di riformare la pronuncia emessa dal Tribunale di Terni per i seguenti motivi:
I - Error in procedendo/ Nullità della sentenza per violazione dell'art.101 2°co. cpc in combinato disposto con l'art.111 cost., in relazione al dichiarato difetto di legittimazione attiva degli attori
Error in procedendo/ Nullità della sentenza per violazione dell'art.111 cpc/ Giudicato implicito sulla questione
II - Error in iudicando/ Omessa, insufficiente, contraddittoria erronea ed illogica motivazione/ Erronea, contraddittoria ed illogica valutazione delle risultanze probatorie
(documentali)/ Violazione e falsa applicazione dell'art.115 cpc
III - Spese di ctp e ctu
IV -Maggior danno: interessi legali e svalutazione monetaria
Inoltre gli appellanti proponevano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza (ex art.351 co.2 e 283 cpc).
Si costituiva nel giudizio di appello la , insistendo per la conferma della Sentenza CP_1 di I° grado.
All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 07/04/2022 fissata per la sola pagina 5 di 15 discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, questa Corte
“rilevato che l'appello non appare, ad una prima delibazione, presentare motivi in grado di scalfire l'argomentatissima sentenza di primo grado;
rilevato che la condanna alle spese - seppur di elevata entità, 30.000 euro- colpisce in solido i tre istanti, il che riduce il carico gravante su ciascuno, non venendo dedotto che taluno di loro sia insolvente;
ritenuto che
ciò escluda la gravità del danno”, respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
All'udienza (svoltasi mediante trattazione scritta) del 01.02.24, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.p.c.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la prima e la seconda doglianza, l'art.101 co.2 cpc testualmente recita: "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il Giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". É evidente che la questione scaturita da tale disposizione impone al Giudice di concedere un termine alle parti per illustrare le rispettive posizioni ed è altrettanto evidente che tale obbligo è disposto per il caso che la questione sia rilevata d'ufficio e non già che sia stata articolata con eccezione da una delle parti. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata formulata dalla (vedi comparsa di costituzione pag.9, Controparte_1 prima memoria ex art.183 6° comma cpc pag.1-2-3, seconda memoria ex art.183 6°co. cpc pag.2, terza memoria ex art 183 6° co. cpc pag.2, comparsa di discussione pag.13, memoria di replica pag.1) e gli appellanti hanno accettato il contraddittorio (vedi pag.1 prima memoria ex art.183 6°co. cpc, comparsa conclusionale pag.4). In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del
Giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.
In altre parole "il Giudice non può decidere la lite in base a una questione rilevata
d'ufficio senza averla preventivamente sottoposta alle parti al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al pagina 6 di 15 mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle consequenziali attività delle parti;
infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio con conseguente nullità della emessa pronuncia"
(08/15194).
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che gli appellanti nella qualità di eredi del sig. fossero privi di legittimazione attiva per non essere NA titolari del diritto nascente dal contratto assicurativo di cui trattasi in quanto stipulato dalla soc. (vd. frontespizio della polizza e Controparte_3 timbro apposto alla sottoscrizione). Peraltro l'art.2284 CC stabilisce che “in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. In sostanza si esclude che gli eredi superstiti acquistino, automaticamente e per il solo effetto della successione, la posizione del loro dante causa nella società. Gli eredi del socio premorto sono e rimangano estranei alla società. La morte del socio determina i seguenti effetti: 1) lo scioglimento immediato del vincolo societario del socio deceduto;
2)
l'insorgere del diritto degli eredi alla liquidazione della quota del loro dante causa;
3) la continuazione della società tra i soci superstiti. Gli eredi sono titolari esclusivamente di un diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa;
diritto che, quale credito ereditario, sorge nel momento dell'accettazione dell'eredità ed indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga. A tal proposito l'art.2289 cc sancisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota”.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Ciò posto gli eredi hanno diritto solo ad una somma di denaro che rappresenta la quota posseduta dal socio defunto in quanto vantano esclusivamente un diritto di credito pecuniario nei confronti della società e non possono pretendere alcun diritto nascente dal rapporto assicurativo se non esercitato dai soci superstiti. La determinazione della quota sociale, per l'eventualità di scioglimento della società o di liquidazione degli eredi del socio deceduto, deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale che registri l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale.
E' necessario redigere pertanto un vero e proprio bilancio che tenga conto anche delle pagina 7 di 15 posizioni assicurative e che sia:
a)-straordinario- in quanto diretto a stabilire l'effettivo valore del patrimonio sociale tenendosi conto, nella ipotesi di cui trattatasi, anche delle pretese risarcitorie degli eredi del sig. ; NA
b)-aperto- in quanto deve comprendere la valutazione di situazioni in fieri al momento dello scioglimento.
Non potendosi mettere in dubbio che l'eventuale risarcimento se ed in quanto dovuto agli eredi del sig. determini una consistente incidenza sulla NA valutazione della quota sociale spettante a costoro ne consegue che anche sotto tale profilo la società assicurata era l'unica ad avere diritto ad esercitare l'azione nei confronti della inerente al rapporto assicurativo. Gli appellanti, Controparte_1 hanno richiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della morte di costui inviando in data 09.12.2014 la relativa lettera alla Controparte_1
e alla soc. che è stata sottoscritta per ricevuta a Controparte_3 mani (quindi priva di data certa) dagli stessi soci superstiti signori e Parte_2
e successivamente inviando in data 30.12.2016 alla società Parte_1 assicuratrice una seconda lettera. La domanda della attuale parte appellante/attrice doveva essere proposta nei confronti della società Controparte_3 la quale era l'unica ad avere titolo nei confronti della per
[...] Controparte_1 quanto riguarda il rapporto contrattuale assicurativo. Correttamente la sentenza di prime cure in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori rileva:
"Va anzitutto evidenziato che gli attori, pur dichiarando di agire in qualità di eredi di
, chiedono in realtà il risarcimento dei danni subiti iure proprio (e non NA iure hereditatis) per la morte dello stesso , allegando a fondamento NA della propria pretesa l'inadempimento da parte della convenuta del contratto di assicurazione stipulato in data 21.01.2013 dalla Controparte_3
(doc. 5 allegato all'atto di citazione). La spendita della qualità di eredi di
[...] [...]
da parte degli attori appare invero volta a superare l'eccezione sollevata (già in Per_1 sede stragiudiziale) dalla in merito alla carenza di Controparte_1 legittimazione attiva in capo agli stessi attori. Al riguardo, infatti, gli attori hanno inizialmente dedotto che “il rappresentante legale della ditta era deceduto a causa dell'evento lesivo e, proprio per tale ragione si è reso necessario un intervento diretto verso la società convenuta”, che “il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo e
[…] gli attori agiscono nei confronti dell'assicurazione stipulata dal responsabile civile
pagina 8 di 15 onde essere manlevato da ogni responsabilità, in qualità di eredi dello stesso” e che “non
[…] risulterebbe comprensibile, in termini di diritto – che gli eredi debbano inoltrare le loro richieste di risarcimento nei confronti del de cuius”, sottolineando che “costituirebbe una evidente aberrazione giuridica e processuale che gli stessi agiscano contro se stessi per poi richiedere di essere manlevati dall'impresa assicuratrice” (v. pag.8 dell'atto di citazione;
v. altresì pag.
2-3 della prima memoria ex art.183, co. 6, c.p.c., in cui gli attori hanno affermato che in conseguenza del decesso di “ lo stesso titolare è NA divenuto altresì beneficiario della prestazione assicurativa”, trattandosi quindi “di una prestazione in esecuzione di un obbligo nei confronti dell'assicurato in NA qualità di rappresentante legale della società Controparte_6 di tenere indenne il proprio patrimonio sociale”, ed agendo essi quali eredi di
[...]
“in nome e per conto dell'assicurato e del beneficiario, al fine di ottenere NA il risarcimento/indennizzo, in virtù della polizza” della quale “in qualità di responsabile legale della società lo stesso Controparte_6 Per_1
è [era] contraente”). Al riguardo, è manifestamente fondata l'eccezione della
[...]
secondo cui il soggetto contraente assicurato in forza della Controparte_1 polizza non era ma la NA Controparte_6 sicché, da un lato, l'accettazione (con beneficio di inventario) dell'eredità di
[...]
da parte degli odierni attori non ha comportato il loro subentro nel rapporto Per_1 contrattuale nella suddetta qualità di contraente assicurato, e, dall'altro, “responsabile civile” (in qualità di datore di lavoro) e soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria oggetto di causa era la stessa le memorie Controparte_8 ex art.183, co. 6, c.p.c., gli attori, pur insistendo nella domanda sull'assunto iniziale del subentro nella posizione contrattuale di in qualità di eredi di quest'ultimo NA
(assunto ribadito anche a pag.
1-2 della terza memoria, in cui si legge che “come già ampiamente argomentato nelle precedenti memorie, gli attori agiscono quali successori nel patrimonio personale di che, nella sua qualità di prestatore di lavoro, è NA rimasto vittima di un infortunio mortale coperto con polizza assicurativa n.069B6308”, e che
“gli odierni attori, nella loro qualità di successori con accettazione beneficiata dell'eredità, legittimamente chiedono di veder tutelati i propri diritti”), hanno dedotto, con riferimento alla
che“detta società […] è stata liquidata e Controparte_6 conseguentemente cancellata dal registro delle imprese in data 26/02/2016” e che pertanto, da un lato, “i diritti e i beni compresi nel bilancio di liquidazione si sono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa” con “evidente separazione tra i patrimoni dei soci
pagina 9 di 15 da quelli della società, anche laddove la stessa sia estinta” (v. pag. 5 della prima memoria), e, dall'altro, “la cancellazione della società dal registro delle imprese […] impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio” (v. pag. 1 della seconda memoria). A questo riguardo, a prescindere dall'ammissibilità di una tale mutatio libelli, deve evidenziarsi che: a) non può ritenersi che gli eredi di siano entrati a far parte della compagine NA sociale in conseguenza della morte di quest'ultimo, non essendo stato documentato (né, invero, dedotto) un accordo in tal senso a norma dell'art.2284 c.c., sicché, essendo pacifico tra le parti che all'epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese gli unici soci superstiti erano e , la mutatio libelli in esame non Parte_1 Parte_2 può in alcun modo giovare a sotto il profilo della legittimazione ad agire, Parte_3 non potendo essa invocare a tal fine il fenomeno lato sensu successorio determinatosi per effetto della cancellazione della società (fenomeno sul quale v. Cass., SS.UU., 6070/2013); b) se anche potesse affermarsi che e – in forza del Parte_1 Parte_2 predetto fenomeno lato sensu successorio – sono subentrati alla società nel diritto all'indennizzo in forza della polizza assicurativa (affermazione cui pare, invero, ostativa la mancata specifica deduzione da parte degli attori di tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie: v. da ultimo Cass. 8521/2021),dovrebbe necessariamente rilevarsi (come giustamente sottolineato dalla convenuta) che gli stessi e Parte_1 [...]
sarebbero al contempo subentrati – in via solidale e illimitata, in base al regime Parte_2 giuridico dei debiti sociali cui essi erano soggetti pendente societate (v. ex multis Cass.
11683/2016) – nella titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria nei confronti di loro stessi, con conseguente estinzione della medesima obbligazione per confusione ai sensi dell'art.1253
c.c. (non avendo alcun pregio la deduzione attorea su una pretesa separazione dei patrimoni;
v. in un caso analogo Trib. Lucca, 1° giugno 2012) e liberazione della compagnia assicurativa dal relativo obbligo di garanzia. Un ultimo tentativo di superare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva è stato compiuto dagli attori con la seconda memoria ex art.183, co. 6,
c.p.c., con la quale essi hanno sostenuto di essere legittimati ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa ai sensi dell'art.1891 c.c. (dovendo qualificarsi il contratto come assicurazione per conto di chi spetta) o del combinato disposto degli artt.2900 e
1917, co. 2, c.c. (stante l'inerzia ed insolvenza del datore di lavoro). A prescindere dalla tardività e inammissibilità di una tale mutatio libelli, la predetta deduzione appare infondata. Quanto alla pretesa riconducibilità del contratto di assicurazione in esame alla disciplina di cui all'art.1891 c.c., il contratto stipulato nel caso di specie non può infatti qualificarsi come assicurazione per conto di chi spetta, essendosi con esso la compagnia
pagina 10 di 15 assicurativa obbligata a tenere indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni
“coperti” dalla polizza, e non a corrispondere direttamente al danneggiato la prestazione (v. in argomento Cass. 10057/02). Quanto alle invocate disposizioni di cui agli artt.2900 e 1917, co.
2, c.c., deve richiamarsi (non avendo gli attori dedotto l'esistenza di una richiesta della di pagare direttamente l'indennizzo ai terzi Controparte_6 danneggiati) il principio in base al quale il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al terzo danneggiato, ai sensi dell'art.1917, co. 2, c.c., non è sufficiente a configurare l'inerzia del debitore che costituisce presupposto per l'esercizio della azione surrogatoria da parte del detto danneggiato
(v. Cass. 11948/2010). D'altra parte, anche a voler conferire agli stessi atti difensivi degli attori la valenza di una richiesta (da parte di e , in Parte_1 Parte_2 qualità di successori nei diritti della società assicurata a seguito della sua cancellazione del registro delle imprese) di pagamento diretto a sé stessi e all'altra attrice , Parte_3 tale richiesta – a fronte delle eccezioni sollevate dalla in sede Controparte_1 stragiudiziale – non consentirebbe comunque di ritenere gli odierni attori legittimati all'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa (v. Cass. 26019/2011, in cui si sottolinea che con la richiesta di pagamento diretto non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, e non sorge quindi in capo al danneggiato alcun diritto nei confronti dell'assicuratore, non potendo quindi egli agire direttamente nei confronti di quest'ultimo)".
Evidentemente infondata appare inoltre la lagnanza degli appellanti in ordine al fatto che il G.I., nell'ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice avrebbe "implicitamente indotto le parti stesse a presumere che il processo fosse finalizzato alla sola ricerca del quantum (e non certo dell'an) che, in base ad ogni principio di economia processuale avrebbe dovuto essere deciso prima di procedere all'istruzione nel merito".
Secondo gli appellanti dunque il G.I. avrebbe lasciato intendere che la causa sarebbe continuata al fine di determinare l'entità dei danni subiti da costoro con l'espletamento delle prove richieste.
Peraltro la per l'eventualità non fosse accolta l'eccezione di Controparte_1 carenza di legittimazione attiva dei signori , e Parte_1 Parte_3
, ha dato atto di aver assicurato la Parte_2 Controparte_9 con polizza n.069B6307 per la garanzia R.C.O. (responsabilità Civile Operai) in CP_6 virtù della quale (vd art.2, pag.12 condizioni generali) “la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per cui è prevista l'Assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone dislocate temporaneamente presso altre aziende”.
Dunque i presupposti per rendere operante la garanzia consistono nella individuazione di una responsabilità a carico dell'assicurato (nel caso di specie la ) con conseguente obbligo a carico della Controparte_3 compagnia di quanto questo sia costretto a pagare per morte o lesioni in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui la medesima società si sia avvalsa adibiti alle attività per cui è prevista l'Assicurazione. Per quanto riguarda l'accertamento di responsabilità a carico della società Controparte_3 si rileva che gli attori formulano la loro richiesta senza attribuirne alcuna alla
[...] società assicurata.
A tal proposito i carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente verificatosi la mattina del 16.09.2014 hanno appurato che “il sig. socio della Ditta Parte_2
EZ IC e C snc impegnato a manovrare la coadiuvato a terra CP_10 del proprio padre , durante la fase di rotazione della macchina operatrice, non Per_1 aveva notato la presenza dello stesso tra il mezzo ed il muro di contenimento dei recinti e lo aveva accidentalmente colpito con la parte girevole della macchina operatrice la cui spinta meccanica, stante lo spazio ristretto e la presenza del muro alto 120 cm, avevano generato forze contrapposte tali da causare la decapitazione di “. La NA responsabilità dell'evento così come descritto è da imputarsi al comportamento del sig. per quanto accertato dai Carabinieri intervenuti sul luogo NA dell'incidente e per quanto acclarato dall'Ing. consulente tecnico Persona_3 nominato dal Pubblico Ministero il quale ha riscontrato che detta gru era stata costruita in adempimento di quanto disposto dalla Direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) recepita praticamente in Italia con il DPR 459/96 ed immessa sul mercato nel 2000. Il
Ctu chiarisce che secondo tale direttiva detta gru, così come costruita, era stata giudicata adeguata ai fini della sicurezza fino al 6/5/2015 dalla Ec che era CP_11 utilizzata da due operatori, i sig.ri e , che avevano NA Parte_2
pagina 12 di 15 ricevuto le necessarie istruzioni operative da parte del proprietario (Econindustra snc) e partecipato con esito positivo al corso per macchine operatrici e sollevamento carichi in data 26-28/01/2010; che poteva operare in perfetta sicurezza soltanto se si esclude categoricamente la presenza di persone nell'area di operazione, tenendo presente che poteva ruotare di 360 gradi.
Il consulente tecnico d'ufficio precisa “Ad oggi non ci sono sul mercato macchine simili in grado di fermarsi automaticamente in presenza di persone nelle immediate vicinanze o di ostacoli più o meno robusti” e poi aggiunge “Per quanto riguarda la responsabilità delle operazioni di carico svolte all'interno dello stabilimento della dalla ditta Controparte_12
il sig. era il responsabile del Servizio Controparte_3 NA di Prevenzione e Protezione, oltre che datore di lavoro. Al momento dell'incidente non indossava né vestiti ad alta visibilità né la pettorina ad alta visibilità prescritta per chi transita a piedi all'interno dello stabilimento.”
Il CTU conclude affermando che “non ci sono state carenze tecniche della gru né comportamentali da parte dell'operatore sig. e che l'incidente è stato Parte_2 causato dal comportamento involontariamente errato del sig. che ha NA pagato con la vita un attimo di disattenzione”.Ma vi è di più, il procedimento penale aperto nei confronti di è stato archiviato con decreto del 03.03.2015 Parte_2 dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Terni non essendovi “elementi idonei a consentire l'utile esercizio dell'azione penale”.
Le parti appellanti impostano la causa presupponendo di aver diritto al risarcimento limitandosi ad escludere ogni responsabilità a carico della società Controparte_3
e del sig. (il quale peraltro come attore nel presente giudizio
[...] Parte_2 richiede anch'egli il risarcimento) e attribuendo la responsabilità dell'evento al comportamento imprudente del sig. (deceduto). NA
Ciò posto è palese che nessuna responsabilità può attribuirsi alla
[...]
e quindi può indiscutibilmente affermarsi che detta società Controparte_3 nulla deve agli appellanti quale risarcimento del danno asseritamente sofferto da costoro per cui non insorge a carico della l'obbligo di tenere Controparte_1 indenne la stessa. Il Giudice di primo grado, con motivazione coerente ed immune da vizi che questa Corte ritiene di condividere, ha fondatamente rilevato: "Al di là dell'assorbente rilevanza delle considerazioni che precedono in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, giova comunque evidenziare che, avendo la garanzia assicurativa ad oggetto le somme dovute dalla società ai prestatori di lavoro o ai terzi in qualità di civilmente
pagina 13 di 15 responsabile ai sensi di legge, gli attori sarebbero stati onerati della specifica allegazione delle regole di condotta asseritamente violate dal datore di lavoro Controparte_6
(v. ex multis Cass. 146/2018, Cass. 10465/2015 e Cass. 8855/2013),
[...] laddove, invece, essi stessi hanno attribuito la responsabilità dell'accaduto – anche sulla base delle risultanze della perizia espletata su incarico del Pubblico Ministero – alla stessa vittima (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si sottolinea che dalla NA suddetta perizia sarebbe emerso “che il grave danno fosse stato causato per responsabilità del c.d. “responsabile civile”, in quanto, al momento dell'evento al Sig. , non NA indossava né indumenti né pettorina ad alta visibilità, come prescritto dalla vigente normativa”, laddove con l'espressione “responsabile civile” gli attori si riferiscono proprio ad
, come reso evidente dall'affermazione, contenuta a pag.8 del medesimo atto, NA secondo cui “il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo”), salvo richiamare un passaggio della medesima perizia in cui si legge che le procedure di lavoro sono state rispettate “mentre le loro attuazione ha mostrato delle lacune per quanto attiene alla visibilità delle persone” (richiamo del tutto generico e insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere di specifica allegazione sopra richiamato, non essendo da esso evincibile quali regole di condotta la società datrice di lavoro avrebbe violato). D'altra parte, che il tragico evento sia ascrivibile ad una condotta imprudente e imprevedibile dello stesso (con conseguente NA esonero da responsabilità del datore di lavoro: v. sul tema Cass. 27442/2019, Cass.
5957/2018 e Cass. 18786/2014) emerge dalla stessa descrizione del sinistro da parte degli attori (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si legge che , privo di indumenti NA
e/o di pettorina ad alta visibilità, “aggirava la barriera protettiva ivi regolarmente posizionata
[…] avvicinandosi alla gru […] nell'occorso manovrata dal sig. ”, venendo Parte_2
“violentemente urtato dal corpo snodato della gru”), oltre che dalla summenzionata perizia (nella quale si legge, tra l'altro, che […] ha pagato con la vita un NA attimo di disattenzione”).
Tutto ciò considerato l'appello è infondato e non merita accoglimento in quanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che alcun risarcimento di qualsiasi natura debba riconoscersi in favore degli attori atteso che non è ravvisabile nei confronti della società assicurata e nei confronti dei Controparte_6 prestatori di lavoro della stessa alcuna responsabilità per l'accadimento di cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
pagina 14 di 15 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 432\2021 emessa dal Tribunale di Terni nel giudizio RG 2779\2017;
Condanna altresì le parti appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16 febbraio 20254
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 di 15
[...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 549/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. PORRAZZINI ALESSANDRO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Appellato
Oggetto : lesione personale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
rispettivamente moglie e figli del deceduto Sig. Parte_2 NA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la compagnia di assicurazione
[...]
in qualità di assicuratore garante la r.c. della società CP_1 [...]
in virtù di polizza assicurativa n. 069B6307, al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto (omnicomprensivi di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di danno morale non patrimoniale, danno esistenziale, di danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale non patrimoniale, delle spese sanitarie sostenute, ovvero alla complessiva somma di € pagina 1 di 15 1.054.619,70 (così suddivisa: € 331.579 in favore di € 362.436 in favore Parte_1 di ed € 360,605 in favore di ) nonché alle spese e Parte_2 Parte_3 compensi professionali del giudizio. A sostegno della propria richiesta assumevano:
- di essere prossimi congiunti del sig. nato a [...] il NA
20.12.1952 e deceduto il 16.09.2014 a seguito di infortunio sul lavoro ed in particolare che la sig.ra era la moglie convivente e che la sig.ra Parte_1 Parte_3 ed il sig. erano figli del defunto Parte_2
- che la società svolgeva attività di Controparte_3 autotrasporti e per mezzo un contratto di subappalto con la società Controparte_4 sin dal 2011 eseguiva lavori per la gestione dei rottami presso lo stabilimento della con sede di Strada dei Confini n.22 Controparte_5
- che in data 16.09.14 alle ore 9,oo il sig. , socio della ditta NA
, decedeva a seguito di un infortunio sul lavoro Controparte_6 avvenuto in presso lo stabilimento della CP_5 CP_5
- che il sig. in detta occasione aggirava la barriera protettiva ivi NA regolarmente posizionata avvicinandosi alla gru mobile mod. Solmec 310 SC numero di fabbrica E310488 manovrata dal sig. , il quale stava effettuando delle Parte_2 movimentazioni di materiale ferroso spostandolo dalla vasca di contenimento del predetto materiale al cassone dell'autocarro parcheggiato lateralmente alla macchina operatrice, veniva violentemente urtato dal corpo snodato della gru determinandone l'immediato decesso
- che la predetta dinamica veniva così ricostruita dall'ing. perito nominato Persona_2 in sede di incidente probatorio dal PM dott. C. Coraggio presso il Tribunale penale di
Terni (proc. NRG 3351/14) e che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Terni a conclusione delle indagini preliminari in data 03.03.2015 emetteva decreto di archiviazione nei confronti di non ravvisando nella di lui Parte_2 condotta alcuna responsabilità;
- che il sinistro si era verificato per responsabilità del sig. in quanto al NA momento dell'evento non indossava né indumenti né la pettorina ad alta visibilità come prescritto dalla vigente normativa
- che il sig. nella qualità di titolare della società NA [...] aveva stipulato con la la polizza Controparte_6 Controparte_1
n.069B6307 anche per essere mallevato dalla responsabilità civile dei prestatori di lavoro pagina 2 di 15 - che a norma dell'art.2 pag.12 delle condizioni di polizza l'assicurazione riguarda i prestatori di lavoro nella cui definizione è compresa anche la figura del titolare nonché socio della società assicurata e che il sig. , oltre ad essere titolare, NA nonché anche socio dell'assicurato e pertanto rientrante nella suindicata definizione a pieno titolo, era tra l'altro qualificato come prestatore di lavoro anche nell'atto costitutivo societario del 1997, del 2003 e del 2012 nonché nello statuto societario ove
è riportato “socio d'opera ed obbligato prestare a favore della Società, salvo casi di forza maggiore, la propria opera, quale autista, amministrativa e manuale” ed era regolarmente iscritto all'INAIL
- che gli eredi del sig. richiedevano il risarcimento danni alla NA compagnia di assicurazioni la quale la respingeva assumendo che “all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi per ritenere impegnata la responsabilità dell'assicurata in relazione a quanto accaduto in Controparte_6 data 16.09.14 al sig. ; pertanto la richiesta di risarcimento formulata NA
Suo tramite dagli eredi non può trovare accoglimento”
- che a successiva richiesta la compagnia ribadiva di non ritenere impegnata la garanzia assicurativa RCO di cui al contratto di assicurazione ciò anche alla luce dell'esito degli accertamenti svolti nel proc. Penale n.3351/14 RG da parte dei consulenti del PM che hanno concluso per la congruità delle procedure di lavoro poste in essere dall'Assicurata rispetto a quanto previsto dal D lgs n.81/08
- che a seguito di reclamo IVASS la confermava le stesse motivazioni CP_1
- che in data 30.12.2016 gli attori nella loro qualità di eredi del sig. NA formalizzavano alla diffida di pagamento per inadempimento Controparte_1 contrattuale a cui detta assicurazione replicava il diniego di risarcimento danni
- che gli attori promuovevano istanza di mediazione presso l'Organismo di
[...]
che terminava con verbale negativo. CP_7
Gli attori in ordine al quantum debeatur sostenevano che a seguito di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi mortis causa e che dovevano essere oggetto di risarcimento i danni patrimoniali e non patrimoniali e i danni subiti in proprio in quanto stretti congiunti del defunto.
Gli attori richiedevano il risarcimento del "danno morale ed esistenziale degli eredi e prossimi congiunti jure proprio conseguente alla perdita del congiunto" precisando che in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima non è necessaria la prova specifica pagina 3 di 15 della sua sussistenza siccome la prova può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare nonchè il risarcimento del danno biologico jure proprio.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese, eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori;
in via subordinata, per il rigetto della domanda per l'inoperatività del contratto assicurativo per assenza di responsabilità a carico della società assicurata, nonché per l'inoperatività del contratto di assicurazione per la garanzia RCO in quanto l'evento mortale si è verificato durante lo svolgimento dell'attività di carico e scarico merce non rientrante nell'oggetto dell'assicurazione; in subordine rilevava che la condanna avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti del massimale assicurato.
Il G.I., provvedeva alla completa istruzione del Giudizio, ammettendo tutti i mezzi di prova richiesti da parte attrice (prove testimoniali, CTU medico–legali) ed, all'udienza del
02.02.2021, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.p.c.;
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 432/2021 del 24.05.2021, rigettava la domanda attrice, ponendo a carico degli attori le spese tutte di lite.
La sentenza impugnata infatti riteneva che: “Quante alla pretesa riconducibilità del contratto di assicurazione in esame alla disciplina di cui all'art. 1891 c.c., il contratto stipulato nel caso di specie non può infatti qualificarsi come assicurazione per conto di chi spetta, essendosi con esso la compagnia assicurativa obbligata a tenere indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni "coperti" dalla polizza, e non a corrispondere direttamente al danneggiato la prestazione …….. di là dell'assorbente rilevanza delle Pt_4 considerazioni che precedono in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, giova comunque evidenziare che, avendo la garanzia assicurativa ad oggetto le somme dovute dalla società ai prestatori di lavoro o ai terzi in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, gli attori sarebbero stati onerati della specifica allegazione delle regole di condotta asseritamente violate dal datore di lavoro Controparte_6
(v. ex multis Cass. 146/2018, Cass. 10465/2015 e Cass. 8855/2013), laddove, invece,
[...] essi stessi hanno attribuito la responsabilità dell'accaduto - anche sulla base delle risultanze della perizia espletata su incarico del Pubblico Ministero - alla stessa vittima
[...]
(v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si sottolinea che dalla suddetta perizia Per_1 sarebbe emerso "che ii grave danno fosse stato causato per responsabilità del c.d.
"responsabile civile", in quanto, al momento del/'evento al Sig. , non NA inossava ne indumenti ne pettorina ad alta visibilità, come prescritto dalla vigente pagina 4 di 15 normativa", laddove con l'espressione "responsabile civile" gli attori si riferiscono proprio ad
, come reso evidente dall'affermazione, contenuta a pag. 8 del medesimo NA atto, secondo cui "il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo"), salvo richiamare un passaggio della medesima perizia in cui si legge che le procedure di lavoro sono state rispettate "mentre le loro attuazione ha mostrato de/le lacune per quanto attiene alla visibilità delle persone" (richiamo de! tutto generico e insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere di specifica allegazione sopra richiamato, non essendo da esso evincibile quali regole di condotta la società datrice di lavoro avrebbe violato). D'altra parte, che ii tragico evento sia ascrivibile ad una condotta imprudente e imprevedibile dello stesso
[...]
(con conseguente esonero da responsabilità del datore di lavoro: v. sul tema Cass. Per_1
27442/2019, Cass. 5957/2018 e Cass. 18786/2014) emerge dalla stessa descrizione del sinistro da parte degli attori (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si legge che
[...]
, privo di indumenti e/o di pettorina ad alta visibilità……, oltre che dalla Per_1 summenzionata perizia………”.
Con atto di citazione in appello notificato presso il domicilio eletto, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_3 Parte_2 Controparte_1
, proponendo gravame avverso la predetta sentenza.
[...]
Nell'atto di appello si chiedeva alla Ecc.ma Corte di Appello di riformare la pronuncia emessa dal Tribunale di Terni per i seguenti motivi:
I - Error in procedendo/ Nullità della sentenza per violazione dell'art.101 2°co. cpc in combinato disposto con l'art.111 cost., in relazione al dichiarato difetto di legittimazione attiva degli attori
Error in procedendo/ Nullità della sentenza per violazione dell'art.111 cpc/ Giudicato implicito sulla questione
II - Error in iudicando/ Omessa, insufficiente, contraddittoria erronea ed illogica motivazione/ Erronea, contraddittoria ed illogica valutazione delle risultanze probatorie
(documentali)/ Violazione e falsa applicazione dell'art.115 cpc
III - Spese di ctp e ctu
IV -Maggior danno: interessi legali e svalutazione monetaria
Inoltre gli appellanti proponevano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza (ex art.351 co.2 e 283 cpc).
Si costituiva nel giudizio di appello la , insistendo per la conferma della Sentenza CP_1 di I° grado.
All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 07/04/2022 fissata per la sola pagina 5 di 15 discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, questa Corte
“rilevato che l'appello non appare, ad una prima delibazione, presentare motivi in grado di scalfire l'argomentatissima sentenza di primo grado;
rilevato che la condanna alle spese - seppur di elevata entità, 30.000 euro- colpisce in solido i tre istanti, il che riduce il carico gravante su ciascuno, non venendo dedotto che taluno di loro sia insolvente;
ritenuto che
ciò escluda la gravità del danno”, respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
All'udienza (svoltasi mediante trattazione scritta) del 01.02.24, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.p.c.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la prima e la seconda doglianza, l'art.101 co.2 cpc testualmente recita: "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il Giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". É evidente che la questione scaturita da tale disposizione impone al Giudice di concedere un termine alle parti per illustrare le rispettive posizioni ed è altrettanto evidente che tale obbligo è disposto per il caso che la questione sia rilevata d'ufficio e non già che sia stata articolata con eccezione da una delle parti. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata formulata dalla (vedi comparsa di costituzione pag.9, Controparte_1 prima memoria ex art.183 6° comma cpc pag.1-2-3, seconda memoria ex art.183 6°co. cpc pag.2, terza memoria ex art 183 6° co. cpc pag.2, comparsa di discussione pag.13, memoria di replica pag.1) e gli appellanti hanno accettato il contraddittorio (vedi pag.1 prima memoria ex art.183 6°co. cpc, comparsa conclusionale pag.4). In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del
Giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.
In altre parole "il Giudice non può decidere la lite in base a una questione rilevata
d'ufficio senza averla preventivamente sottoposta alle parti al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al pagina 6 di 15 mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle consequenziali attività delle parti;
infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio con conseguente nullità della emessa pronuncia"
(08/15194).
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che gli appellanti nella qualità di eredi del sig. fossero privi di legittimazione attiva per non essere NA titolari del diritto nascente dal contratto assicurativo di cui trattasi in quanto stipulato dalla soc. (vd. frontespizio della polizza e Controparte_3 timbro apposto alla sottoscrizione). Peraltro l'art.2284 CC stabilisce che “in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. In sostanza si esclude che gli eredi superstiti acquistino, automaticamente e per il solo effetto della successione, la posizione del loro dante causa nella società. Gli eredi del socio premorto sono e rimangano estranei alla società. La morte del socio determina i seguenti effetti: 1) lo scioglimento immediato del vincolo societario del socio deceduto;
2)
l'insorgere del diritto degli eredi alla liquidazione della quota del loro dante causa;
3) la continuazione della società tra i soci superstiti. Gli eredi sono titolari esclusivamente di un diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa;
diritto che, quale credito ereditario, sorge nel momento dell'accettazione dell'eredità ed indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga. A tal proposito l'art.2289 cc sancisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota”.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Ciò posto gli eredi hanno diritto solo ad una somma di denaro che rappresenta la quota posseduta dal socio defunto in quanto vantano esclusivamente un diritto di credito pecuniario nei confronti della società e non possono pretendere alcun diritto nascente dal rapporto assicurativo se non esercitato dai soci superstiti. La determinazione della quota sociale, per l'eventualità di scioglimento della società o di liquidazione degli eredi del socio deceduto, deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale che registri l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale.
E' necessario redigere pertanto un vero e proprio bilancio che tenga conto anche delle pagina 7 di 15 posizioni assicurative e che sia:
a)-straordinario- in quanto diretto a stabilire l'effettivo valore del patrimonio sociale tenendosi conto, nella ipotesi di cui trattatasi, anche delle pretese risarcitorie degli eredi del sig. ; NA
b)-aperto- in quanto deve comprendere la valutazione di situazioni in fieri al momento dello scioglimento.
Non potendosi mettere in dubbio che l'eventuale risarcimento se ed in quanto dovuto agli eredi del sig. determini una consistente incidenza sulla NA valutazione della quota sociale spettante a costoro ne consegue che anche sotto tale profilo la società assicurata era l'unica ad avere diritto ad esercitare l'azione nei confronti della inerente al rapporto assicurativo. Gli appellanti, Controparte_1 hanno richiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della morte di costui inviando in data 09.12.2014 la relativa lettera alla Controparte_1
e alla soc. che è stata sottoscritta per ricevuta a Controparte_3 mani (quindi priva di data certa) dagli stessi soci superstiti signori e Parte_2
e successivamente inviando in data 30.12.2016 alla società Parte_1 assicuratrice una seconda lettera. La domanda della attuale parte appellante/attrice doveva essere proposta nei confronti della società Controparte_3 la quale era l'unica ad avere titolo nei confronti della per
[...] Controparte_1 quanto riguarda il rapporto contrattuale assicurativo. Correttamente la sentenza di prime cure in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori rileva:
"Va anzitutto evidenziato che gli attori, pur dichiarando di agire in qualità di eredi di
, chiedono in realtà il risarcimento dei danni subiti iure proprio (e non NA iure hereditatis) per la morte dello stesso , allegando a fondamento NA della propria pretesa l'inadempimento da parte della convenuta del contratto di assicurazione stipulato in data 21.01.2013 dalla Controparte_3
(doc. 5 allegato all'atto di citazione). La spendita della qualità di eredi di
[...] [...]
da parte degli attori appare invero volta a superare l'eccezione sollevata (già in Per_1 sede stragiudiziale) dalla in merito alla carenza di Controparte_1 legittimazione attiva in capo agli stessi attori. Al riguardo, infatti, gli attori hanno inizialmente dedotto che “il rappresentante legale della ditta era deceduto a causa dell'evento lesivo e, proprio per tale ragione si è reso necessario un intervento diretto verso la società convenuta”, che “il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo e
[…] gli attori agiscono nei confronti dell'assicurazione stipulata dal responsabile civile
pagina 8 di 15 onde essere manlevato da ogni responsabilità, in qualità di eredi dello stesso” e che “non
[…] risulterebbe comprensibile, in termini di diritto – che gli eredi debbano inoltrare le loro richieste di risarcimento nei confronti del de cuius”, sottolineando che “costituirebbe una evidente aberrazione giuridica e processuale che gli stessi agiscano contro se stessi per poi richiedere di essere manlevati dall'impresa assicuratrice” (v. pag.8 dell'atto di citazione;
v. altresì pag.
2-3 della prima memoria ex art.183, co. 6, c.p.c., in cui gli attori hanno affermato che in conseguenza del decesso di “ lo stesso titolare è NA divenuto altresì beneficiario della prestazione assicurativa”, trattandosi quindi “di una prestazione in esecuzione di un obbligo nei confronti dell'assicurato in NA qualità di rappresentante legale della società Controparte_6 di tenere indenne il proprio patrimonio sociale”, ed agendo essi quali eredi di
[...]
“in nome e per conto dell'assicurato e del beneficiario, al fine di ottenere NA il risarcimento/indennizzo, in virtù della polizza” della quale “in qualità di responsabile legale della società lo stesso Controparte_6 Per_1
è [era] contraente”). Al riguardo, è manifestamente fondata l'eccezione della
[...]
secondo cui il soggetto contraente assicurato in forza della Controparte_1 polizza non era ma la NA Controparte_6 sicché, da un lato, l'accettazione (con beneficio di inventario) dell'eredità di
[...]
da parte degli odierni attori non ha comportato il loro subentro nel rapporto Per_1 contrattuale nella suddetta qualità di contraente assicurato, e, dall'altro, “responsabile civile” (in qualità di datore di lavoro) e soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria oggetto di causa era la stessa le memorie Controparte_8 ex art.183, co. 6, c.p.c., gli attori, pur insistendo nella domanda sull'assunto iniziale del subentro nella posizione contrattuale di in qualità di eredi di quest'ultimo NA
(assunto ribadito anche a pag.
1-2 della terza memoria, in cui si legge che “come già ampiamente argomentato nelle precedenti memorie, gli attori agiscono quali successori nel patrimonio personale di che, nella sua qualità di prestatore di lavoro, è NA rimasto vittima di un infortunio mortale coperto con polizza assicurativa n.069B6308”, e che
“gli odierni attori, nella loro qualità di successori con accettazione beneficiata dell'eredità, legittimamente chiedono di veder tutelati i propri diritti”), hanno dedotto, con riferimento alla
che“detta società […] è stata liquidata e Controparte_6 conseguentemente cancellata dal registro delle imprese in data 26/02/2016” e che pertanto, da un lato, “i diritti e i beni compresi nel bilancio di liquidazione si sono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa” con “evidente separazione tra i patrimoni dei soci
pagina 9 di 15 da quelli della società, anche laddove la stessa sia estinta” (v. pag. 5 della prima memoria), e, dall'altro, “la cancellazione della società dal registro delle imprese […] impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio” (v. pag. 1 della seconda memoria). A questo riguardo, a prescindere dall'ammissibilità di una tale mutatio libelli, deve evidenziarsi che: a) non può ritenersi che gli eredi di siano entrati a far parte della compagine NA sociale in conseguenza della morte di quest'ultimo, non essendo stato documentato (né, invero, dedotto) un accordo in tal senso a norma dell'art.2284 c.c., sicché, essendo pacifico tra le parti che all'epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese gli unici soci superstiti erano e , la mutatio libelli in esame non Parte_1 Parte_2 può in alcun modo giovare a sotto il profilo della legittimazione ad agire, Parte_3 non potendo essa invocare a tal fine il fenomeno lato sensu successorio determinatosi per effetto della cancellazione della società (fenomeno sul quale v. Cass., SS.UU., 6070/2013); b) se anche potesse affermarsi che e – in forza del Parte_1 Parte_2 predetto fenomeno lato sensu successorio – sono subentrati alla società nel diritto all'indennizzo in forza della polizza assicurativa (affermazione cui pare, invero, ostativa la mancata specifica deduzione da parte degli attori di tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie: v. da ultimo Cass. 8521/2021),dovrebbe necessariamente rilevarsi (come giustamente sottolineato dalla convenuta) che gli stessi e Parte_1 [...]
sarebbero al contempo subentrati – in via solidale e illimitata, in base al regime Parte_2 giuridico dei debiti sociali cui essi erano soggetti pendente societate (v. ex multis Cass.
11683/2016) – nella titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria nei confronti di loro stessi, con conseguente estinzione della medesima obbligazione per confusione ai sensi dell'art.1253
c.c. (non avendo alcun pregio la deduzione attorea su una pretesa separazione dei patrimoni;
v. in un caso analogo Trib. Lucca, 1° giugno 2012) e liberazione della compagnia assicurativa dal relativo obbligo di garanzia. Un ultimo tentativo di superare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva è stato compiuto dagli attori con la seconda memoria ex art.183, co. 6,
c.p.c., con la quale essi hanno sostenuto di essere legittimati ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa ai sensi dell'art.1891 c.c. (dovendo qualificarsi il contratto come assicurazione per conto di chi spetta) o del combinato disposto degli artt.2900 e
1917, co. 2, c.c. (stante l'inerzia ed insolvenza del datore di lavoro). A prescindere dalla tardività e inammissibilità di una tale mutatio libelli, la predetta deduzione appare infondata. Quanto alla pretesa riconducibilità del contratto di assicurazione in esame alla disciplina di cui all'art.1891 c.c., il contratto stipulato nel caso di specie non può infatti qualificarsi come assicurazione per conto di chi spetta, essendosi con esso la compagnia
pagina 10 di 15 assicurativa obbligata a tenere indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni
“coperti” dalla polizza, e non a corrispondere direttamente al danneggiato la prestazione (v. in argomento Cass. 10057/02). Quanto alle invocate disposizioni di cui agli artt.2900 e 1917, co.
2, c.c., deve richiamarsi (non avendo gli attori dedotto l'esistenza di una richiesta della di pagare direttamente l'indennizzo ai terzi Controparte_6 danneggiati) il principio in base al quale il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al terzo danneggiato, ai sensi dell'art.1917, co. 2, c.c., non è sufficiente a configurare l'inerzia del debitore che costituisce presupposto per l'esercizio della azione surrogatoria da parte del detto danneggiato
(v. Cass. 11948/2010). D'altra parte, anche a voler conferire agli stessi atti difensivi degli attori la valenza di una richiesta (da parte di e , in Parte_1 Parte_2 qualità di successori nei diritti della società assicurata a seguito della sua cancellazione del registro delle imprese) di pagamento diretto a sé stessi e all'altra attrice , Parte_3 tale richiesta – a fronte delle eccezioni sollevate dalla in sede Controparte_1 stragiudiziale – non consentirebbe comunque di ritenere gli odierni attori legittimati all'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa (v. Cass. 26019/2011, in cui si sottolinea che con la richiesta di pagamento diretto non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, e non sorge quindi in capo al danneggiato alcun diritto nei confronti dell'assicuratore, non potendo quindi egli agire direttamente nei confronti di quest'ultimo)".
Evidentemente infondata appare inoltre la lagnanza degli appellanti in ordine al fatto che il G.I., nell'ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice avrebbe "implicitamente indotto le parti stesse a presumere che il processo fosse finalizzato alla sola ricerca del quantum (e non certo dell'an) che, in base ad ogni principio di economia processuale avrebbe dovuto essere deciso prima di procedere all'istruzione nel merito".
Secondo gli appellanti dunque il G.I. avrebbe lasciato intendere che la causa sarebbe continuata al fine di determinare l'entità dei danni subiti da costoro con l'espletamento delle prove richieste.
Peraltro la per l'eventualità non fosse accolta l'eccezione di Controparte_1 carenza di legittimazione attiva dei signori , e Parte_1 Parte_3
, ha dato atto di aver assicurato la Parte_2 Controparte_9 con polizza n.069B6307 per la garanzia R.C.O. (responsabilità Civile Operai) in CP_6 virtù della quale (vd art.2, pag.12 condizioni generali) “la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per cui è prevista l'Assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone dislocate temporaneamente presso altre aziende”.
Dunque i presupposti per rendere operante la garanzia consistono nella individuazione di una responsabilità a carico dell'assicurato (nel caso di specie la ) con conseguente obbligo a carico della Controparte_3 compagnia di quanto questo sia costretto a pagare per morte o lesioni in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui la medesima società si sia avvalsa adibiti alle attività per cui è prevista l'Assicurazione. Per quanto riguarda l'accertamento di responsabilità a carico della società Controparte_3 si rileva che gli attori formulano la loro richiesta senza attribuirne alcuna alla
[...] società assicurata.
A tal proposito i carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente verificatosi la mattina del 16.09.2014 hanno appurato che “il sig. socio della Ditta Parte_2
EZ IC e C snc impegnato a manovrare la coadiuvato a terra CP_10 del proprio padre , durante la fase di rotazione della macchina operatrice, non Per_1 aveva notato la presenza dello stesso tra il mezzo ed il muro di contenimento dei recinti e lo aveva accidentalmente colpito con la parte girevole della macchina operatrice la cui spinta meccanica, stante lo spazio ristretto e la presenza del muro alto 120 cm, avevano generato forze contrapposte tali da causare la decapitazione di “. La NA responsabilità dell'evento così come descritto è da imputarsi al comportamento del sig. per quanto accertato dai Carabinieri intervenuti sul luogo NA dell'incidente e per quanto acclarato dall'Ing. consulente tecnico Persona_3 nominato dal Pubblico Ministero il quale ha riscontrato che detta gru era stata costruita in adempimento di quanto disposto dalla Direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) recepita praticamente in Italia con il DPR 459/96 ed immessa sul mercato nel 2000. Il
Ctu chiarisce che secondo tale direttiva detta gru, così come costruita, era stata giudicata adeguata ai fini della sicurezza fino al 6/5/2015 dalla Ec che era CP_11 utilizzata da due operatori, i sig.ri e , che avevano NA Parte_2
pagina 12 di 15 ricevuto le necessarie istruzioni operative da parte del proprietario (Econindustra snc) e partecipato con esito positivo al corso per macchine operatrici e sollevamento carichi in data 26-28/01/2010; che poteva operare in perfetta sicurezza soltanto se si esclude categoricamente la presenza di persone nell'area di operazione, tenendo presente che poteva ruotare di 360 gradi.
Il consulente tecnico d'ufficio precisa “Ad oggi non ci sono sul mercato macchine simili in grado di fermarsi automaticamente in presenza di persone nelle immediate vicinanze o di ostacoli più o meno robusti” e poi aggiunge “Per quanto riguarda la responsabilità delle operazioni di carico svolte all'interno dello stabilimento della dalla ditta Controparte_12
il sig. era il responsabile del Servizio Controparte_3 NA di Prevenzione e Protezione, oltre che datore di lavoro. Al momento dell'incidente non indossava né vestiti ad alta visibilità né la pettorina ad alta visibilità prescritta per chi transita a piedi all'interno dello stabilimento.”
Il CTU conclude affermando che “non ci sono state carenze tecniche della gru né comportamentali da parte dell'operatore sig. e che l'incidente è stato Parte_2 causato dal comportamento involontariamente errato del sig. che ha NA pagato con la vita un attimo di disattenzione”.Ma vi è di più, il procedimento penale aperto nei confronti di è stato archiviato con decreto del 03.03.2015 Parte_2 dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Terni non essendovi “elementi idonei a consentire l'utile esercizio dell'azione penale”.
Le parti appellanti impostano la causa presupponendo di aver diritto al risarcimento limitandosi ad escludere ogni responsabilità a carico della società Controparte_3
e del sig. (il quale peraltro come attore nel presente giudizio
[...] Parte_2 richiede anch'egli il risarcimento) e attribuendo la responsabilità dell'evento al comportamento imprudente del sig. (deceduto). NA
Ciò posto è palese che nessuna responsabilità può attribuirsi alla
[...]
e quindi può indiscutibilmente affermarsi che detta società Controparte_3 nulla deve agli appellanti quale risarcimento del danno asseritamente sofferto da costoro per cui non insorge a carico della l'obbligo di tenere Controparte_1 indenne la stessa. Il Giudice di primo grado, con motivazione coerente ed immune da vizi che questa Corte ritiene di condividere, ha fondatamente rilevato: "Al di là dell'assorbente rilevanza delle considerazioni che precedono in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, giova comunque evidenziare che, avendo la garanzia assicurativa ad oggetto le somme dovute dalla società ai prestatori di lavoro o ai terzi in qualità di civilmente
pagina 13 di 15 responsabile ai sensi di legge, gli attori sarebbero stati onerati della specifica allegazione delle regole di condotta asseritamente violate dal datore di lavoro Controparte_6
(v. ex multis Cass. 146/2018, Cass. 10465/2015 e Cass. 8855/2013),
[...] laddove, invece, essi stessi hanno attribuito la responsabilità dell'accaduto – anche sulla base delle risultanze della perizia espletata su incarico del Pubblico Ministero – alla stessa vittima (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si sottolinea che dalla NA suddetta perizia sarebbe emerso “che il grave danno fosse stato causato per responsabilità del c.d. “responsabile civile”, in quanto, al momento dell'evento al Sig. , non NA indossava né indumenti né pettorina ad alta visibilità, come prescritto dalla vigente normativa”, laddove con l'espressione “responsabile civile” gli attori si riferiscono proprio ad
, come reso evidente dall'affermazione, contenuta a pag.8 del medesimo atto, NA secondo cui “il responsabile civile è deceduto nell'infortunio de quo”), salvo richiamare un passaggio della medesima perizia in cui si legge che le procedure di lavoro sono state rispettate “mentre le loro attuazione ha mostrato delle lacune per quanto attiene alla visibilità delle persone” (richiamo del tutto generico e insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere di specifica allegazione sopra richiamato, non essendo da esso evincibile quali regole di condotta la società datrice di lavoro avrebbe violato). D'altra parte, che il tragico evento sia ascrivibile ad una condotta imprudente e imprevedibile dello stesso (con conseguente NA esonero da responsabilità del datore di lavoro: v. sul tema Cass. 27442/2019, Cass.
5957/2018 e Cass. 18786/2014) emerge dalla stessa descrizione del sinistro da parte degli attori (v. pag.
2-3 dell'atto di citazione, in cui si legge che , privo di indumenti NA
e/o di pettorina ad alta visibilità, “aggirava la barriera protettiva ivi regolarmente posizionata
[…] avvicinandosi alla gru […] nell'occorso manovrata dal sig. ”, venendo Parte_2
“violentemente urtato dal corpo snodato della gru”), oltre che dalla summenzionata perizia (nella quale si legge, tra l'altro, che […] ha pagato con la vita un NA attimo di disattenzione”).
Tutto ciò considerato l'appello è infondato e non merita accoglimento in quanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che alcun risarcimento di qualsiasi natura debba riconoscersi in favore degli attori atteso che non è ravvisabile nei confronti della società assicurata e nei confronti dei Controparte_6 prestatori di lavoro della stessa alcuna responsabilità per l'accadimento di cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
pagina 14 di 15 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 432\2021 emessa dal Tribunale di Terni nel giudizio RG 2779\2017;
Condanna altresì le parti appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16 febbraio 20254
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 di 15
[...]