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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/08/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 6443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 quale titolare dell'impresa individuale Rhoka, rappresentata e difesa dagli Avvocati Nico Parise e Roberto Zibetti del foro di
Busto Arsizio in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro (codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Novel del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dall'attrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, sulle conclusioni di seguito esposte, è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 13 marzo 2015.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta opposta ha ottenuto da questo Tribunale decreto di ingiunzione all'attrice della somma di 5.758,40 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ha ottenuto la tutela monitoria affermando l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto di compravendita di un bene mobile
(un top cucina su misura).
Ha assunto l'inadempimento di controparte relativamente all'obbligo di pagamento del corrispettivo, nulla avendo percepito in cambio della fornitura eseguita, ottenendo così la tutela monitoria. Si oppone parte attrice al decreto de quo chiedendone la revoca, previa declaratoria che nulla è dovuto a controparte in forza del contratto sopra indicato.
Insta per la vittoria in punto spese.
Essendo stata medio tempore concessa la provvisoria esecuzione per la somma di 5.381,83 euro ed essendo stata da lei corrisposta tale somma all'opposta, agisce per la restituzione della medesima.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta opposta insta per il rigetto dell'opposizione.
Con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, chiede la condanna di parte opponente al pagamento della somma ottenuta in via monitoria (o della diversa somma accertata nel corso del procedimento).
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude anche lei in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
In primis, devesi evidenziare che non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria, come richiesto da entrambe le parti, per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione del presente procedimento.
Devesi in primo luogo ricostruire il tenore preciso delle clausole contrattuali oggetto del negozio stipulato inter partes.
Ora, dal preventivo prodotto quale documento 1 da parte convenuta opposta nella fase monitoria emerge che la volontà delle parti si
è effettivamente incontrata in ordine a determinati aspetti: è stata pattuita la sostituzione di un top per cucina precedentemente installato, valorizzato in 1.800,00 euro, con un top nuovo valorizzato in 4.560,00 euro.
Per il rinnovo della laccatura è stato pattuito un prezzo di
1.320,00 euro. E' stato poi pattuito uno sconto di 380,00 euro.
Per un totale di 3.700,00 euro al netto degli oneri fiscali.
Quindi per un totale di 4.514,00 euro.
Tali circostanze devono ritenersi pienamente provate perché ampiamente documentate nel preventivo, non potendosi accedere ad ogni aliena interpretazione (in particolare alla sussistenza di un accordo di natura diversa, accampato dall'attrice, atto a prevedere, in luogo della vendita pura e semplice, una sostituzione in garanzia) a causa del tenore letterale del preventivo medesimo, che null'altro comprende se non quanto sopra indicato: una semplice compravendita.
Transitando alla disamina di un importante ulteriore punto controverso devesi evidenziare che la convenuta opposta assume che le pattuizioni raggiunte tra le parti hanno riguardato ulteriori prestazioni, da valorizzarsi complessivamente (ossia insieme a quelle del preventivo) in 4.720,00 euro.
Il tutto al netto dell'IVA, con un risultato economico di 5.758,40 euro, che corrisponde a quanto ottenuto in via monitoria.
E' appena il caso di evidenziare che sussiste contestazione attorea in ordine alla debenza (anche) di tale maggior somma.
Trattasi però di contestazione non condivisibile alla luce delle risultanze dell'assunzione della testimonianza di Testimone_1 che ha confermato di aver eseguito correttamente i lavori commissionati, dettagliando ogni intervento, e di quella di
[...]
, che ha chiarito le modalità di fatturazione e di Tes_2 determinazione dei prezzi applicati.
Si aggiunga vieppiù che la correttezza della fatturazione complessiva non può che dedursi anche per presunzioni.
Non risulta che sia stata avanzata, se non in questa sede, alcuna contestazione in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate e alla congruità dei prezzi applicati in fattura.
In sostanza, i documenti, le risultanze testimoniali e quelle presuntive portano, sotto i profili sinora esaminati, alla conferma dell'ingiunzione. Esiste peraltro un'altra importante argomentazione attorea a sostegno della sua pretesa.
Tale argomentazione è del tutto improntata alla sussistenza di gravi vizi e difetti riferibili ai beni compravenduti.
Peraltro, come evidenziato dal patrono di parte convenuta opposta,
l'opponente non ha fornito la prova, su di lei incombente (si esamini la pronuncia della Suprema Corte numero 12337 del 2023), della tempestività della denuncia dei vizi.
Si noti che dal documento denominato “msg whatsapp con
[...]
” emerge che la medesima era ben consapevole della Email_1 debenza relazionabile all'intero importo fatturato (evidenza ne è la frase “ … scusami che non ho fato bonifico … “).
Dopo questa importante dichiarazione l'attrice si limita a lamentarsi solo del fatto che il lavandino diventa bianco solo con la candeggina.
Trattasi di circostanza smentita dal consulente tecnico d'ufficio nominato all'uopo, TT Persona_1
L'opposizione e le domande tutte attoree, dunque, compresa quella restitutoria sopra indicata, non potranno essere accolte.
Per l'effetto, dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Non resta che delibare in ordine alle spese, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'TT che, come liquidate in Persona_1 dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e le domande tutte attoree.
Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte attrice opponente alla rifusione, a favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge. Pone a carico definitivo di parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'TT
[...]
, come già liquidate. Persona_1
Così deciso a Bergamo il 29 agosto 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani