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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 677/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 3-10-2024, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 677/23 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Magistrelli, Paolo Campanati e Parte_1
Massimo Di Cola ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito ad Ancona, via Maratta, n.
14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
di Macerata, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, con sede legale in Macerata, via Annibali, n. 31/L, rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Forte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Macerata, via Ancona, n.
21, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: nullità, illegittimità, inefficacia licenziamento durante periodo di prova, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-11-2023 il dott. esponeva: il 13.6.2022, con Determina Parte_1 del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 882/AV3, era stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. di presso lo Parte_2
Stabilimento Ospedaliero di IN;
il 22.11.2022, con Determina n. 1613/AV3, all'esito della selezione pubblica, gli era stato conferito l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della
[...]
, quale vincitore della selezione pubblica con punteggio Parte_3
totale di 71,783 punti;
il 19.12.2022, egli aveva sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conferimento di incarico quinquennale di Direttore di
1 Struttura complessa UOC Cardiologia presso lo S.O. di IN;
come previsto dal rapporto contrattuale, l'incarico aveva avuto decorrenza dall'1.1.2023 ed era sottoposto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 15, co. 7 ter, D.
Lgs. 502/92 e s.m.i.; il 9.5.2023, il Sub Commissario Sanitario dell' di Macerata, dott.ssa CP_1
con missiva protocollata al n. 50685, aveva comunicato al ricorrente, al Direttore f.f. Persona_1
del Dipartimento Emergenze, dott. , e al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Persona_2
Unico, dott. , la scadenza del suo periodo di prova e che la verifica di prima istanza Persona_3 relativa all'esito del periodo di prova doveva essere effettuata dal Direttore f.f. del Dipartimento
Emergenze, cioè dal dott. , entro e non oltre il 31.05.2023; il 23.05.2023, il aveva Per_4 Pt_1
presentato, come richiestogli, una relazione circa le attività poste in essere ed i risultati raggiunti in
Cont detto periodo;
il 12.06.2023, il Direttore Generale dell' , dott.ssa Parte_4 Persona_1
aveva comunicato al ricorrente, al Direttore Medico del P.O.U. dott. , al Direttore UOC Persona_3
Cardiologia di Macerata dott. al Direttore f.f. della UOC Pt_5 Per_5 Parte_6
e p.c. al Direttore f.f. Dipartimento Emergenze dott. di aver ricevuto, con nota
[...] Persona_2
acquisita al prot. n. 2288191 del 9.6.2023, la relazione di valutazione di prima istanza relativa al periodo di prova del ricorrente, dove era stato espresso un esito non positivo e, pertanto, era stata avviata la procedura di verifica di seconda istanza da Parte del Collegio Tecnico, all'uopo nominato, come previsto dal Regolamento AST per la verifica e valutazione della Dirigenza Sanitaria, adottato con Determina n. 231 del 10.3.2023; il 16.6.2023, il ricorrente aveva inviato le proprie controdeduzioni scritte al Presidente del Collegio Tecnico, dott. , con richiesta di essere Per_3
sentito personalmente in contradditorio;
il 20.6.2023, il Collegio Tecnico si era riunito su formale convocazione del Presidente incaricato ed aveva provveduto all'esame di tutta la documentazione inerente la verifica di prima istanza ed altresì all'ascolto in contradditorio del ricorrente, acquisendo agli atti una ulteriore relazione dallo stesso presentata;
il 23.6.2023, all'esito dell'istruttoria effettuata, il Collegio Tecnico di seconda istanza aveva trasmesso al Direttore dell' Macerata, dott.ssa Pt_7
il verbale dei lavori svolti e gli atti esaminati, con il quale il Collegio aveva confermato, nel Per_1
merito e nel metodo, la valutazione di prima istanza ed aveva quindi espresso una valutazione negativa relativamente ai risultati del periodo di prova compiuto dall'odierno ricorrente;
il 27.6.2023, Cont con Determina n. 672 il Direttore Generale dell' di Macerata aveva preso atto che il ricorrente non aveva superato con esito positivo il periodo di prova di cui all'art. 15, co. 7 ter, D.Lgs. n. 502/1992
e s.m.i., in relazione all'incarico di Direttore di Struttura Complessa conferitogli, pertanto, e, dato atto che l'incarico non veniva confermato, per l'effetto, aveva provveduto al recesso dal rapporto lavorativo;
il 29.6.2023, il dott. aveva contestato ed impugnato la mancata conferma Pt_1 dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa presso lo S.O. di IN ed il conseguente recesso
2 dal rapporto di lavoro intimatogli a far data dall'1.7.2023 (n. 672/AST-MC), unitamente alle valutazioni espresse in prima ed in seconda istanza, in quanto nulli ed illegittimi.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento il proponeva istanza di accertamento Pt_1 dell'illegittimità del recesso dal rapporto lavorativo e di tutti gli atti presupposti ad esso in relazione all'incarico di Direttore di Struttura Complessa conferitogli, a seguito del mancato superamento del periodo di prova, esponendo: egli era risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa ad indirizzo Parte_3
riabilitativo dello Stabilimento Ospedaliero di IN (Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta
3); il medesimo aveva preso effettivamente servizio dall'1.1.2023; il contratto era soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;
a seguito del predetto periodo di prova di sei mesi, l'incarico non gli era stato confermato senza addurre una reale ed effettiva motivazione sul punto;
il provvedimento di recesso dal rapporto lavorativo doveva pertanto ritenersi nullo ed illegittimo in quanto frutto di un atteggiamento di preconcetto, dato che dagli atti emergeva che la direzione aziendale, sin dal principio, aveva avuto l'intenzione di non confermare il contratto di lavoro del dott. detto atteggiamento pregiudiziale si era sostanziato nelle seguenti circostanze: Pt_1
1) nella comunicazione datata 15.2.2023 della dott.ssa nella quale, a solo un mese e quindici Per_1
giorni dal conferimento dell'incarico, già gli era stata prospettata la mancata conferma del contratto, stigmatizzando in modo malevolo alcune iniziative del ricorrente volte ad implementare, stante la grave carenza di personale, tra l'altro, l'interscambio professionale tra il proprio reparto (
[...]
) ed altre strutture ospedaliere e l'attivazione di una convenzione con l'Università di Parte_3
IN; 2) nella mancanza di strumenti e personale a disposizione del primario per affrontare le criticità e le emergenze durante lo svolgimento del patto di prova;
3) negli obiettivi presi come parametro nelle valutazioni di prima e di seconda, che facevano riferimento al quinquennio e non al semestre oggetto del periodo di prova;
4) nelle disposte attività di verifica sulle procedure operative introdotte dal dott. che si erano rivelate migliorative di quelle precedentemente utilizzate in Pt_1 reparto;
5) nelle modalità con cui l'azienda ospedaliera aveva dato corso alla procedura di valutazione dell'operato del ricorrente e al suo riesame, atteso che il Collegio tecnico di secondo istanza aveva ribadito la valutazione di prima istanza effettuata dal dott. , senza procedere ad alcuna verifica Per_2 effettiva sull'operato del ricorrente;
6) nell'esiguo spazio deliberativo concesso al Collegio Tecnico dal D.G. AST di Macerata, dott.ssa che aveva fissato tempi della procedura molto ristretti, Per_1
nonostante la facoltà di proroga del periodo di prova di ulteriori sei mesi, tali da impedire qualsiasi obiettiva valutazione di seconda istanza che necessariamente doveva avere il tempo di poter valutare tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente;
le ragioni che fondavano la mancata
3 conferma dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di quest'ultimo non derivavano né da una responsabilità dirigenziale né da una responsabilità disciplinare dello stesso;
le motivazioni poste a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro non erano rinvenibili in modo chiaro e preciso da nessun atto e/o documento;
il recesso, peraltro immotivato, era stato disposto per ragioni illecite discriminatorie/ritorsive o comunque estranee al rapporto;
il comportamento tenuto dal D. G. Cont dell' di Macerata dott.ssa e dagli altri Direttori di Dipartimento nei confronti del ricorrente Per_1
Cont ed il metodo di valutazione adottato da parte dell' nel vagliare e valutare le competenze e la professionalità del medesimo presentavano delle anomalie, di cui la prima si riscontrava nelle valutazioni di prima e seconda istanza, nelle quali, tra l'altro, era stata rilevata una carenza da parte del ricorrente sotto il profilo del modello di integrazione dipartimentale e della capacità di intrattenere rapporti e collaborazioni con l'organizzazione aziendale e con la direzione strategica, quando, in realtà, era stato proprio il D. G. ad invitare perentoriamente il tramite la nota del 15.2.2023, Pt_1 ad occuparsi esclusivamente dell'organizzazione e gestione della propria unità operativa;
tale nota era scaturita immotivatamente a seguito di una richiesta / proposta del ricorrente finalizzata a sopperire alla grave carenza di personale dell'unità di Cardiologia e dell'intero presidio di IN;
il come da e-mail allegata, al fine di porre rimedio alla grave situazione dovuta dalla carenza Pt_1 di personale, aveva proposto di adottare “con somma urgenza: 1) convenzione con graduatorie concorsi di Cardiologia già esistenti regionali ed extraregionali;
2) avvisi pubblici per Cardiologia, in attesa di concorsi;
3) agevolazione di eventuali mobilità tra territorio ed ospedale;
4) contatti con ordini di medici o università di paesi UE confinanti: Slovenia, Croazia;
5) pubblicità degli Avvisi e
Concorsi su Social network (Fb, TikTok, Instagram, Twitter, ect) ed altri canali classici di comunicazione (massmedia, Ordine dei medici); 6) attivazione di Benefit economici e logistici per medici che intendono lavorare in zone terremotate come IN;
7) mobilità temporanea volontaria o con ordine di servizio, da UO di Cardiologia di Macerata a UO Cardiologia IN;
….. attivazione di Convenzione tra ed UNICAM CP_2 Controparte_3
.”; era subito seguita la risposta, o meglio la nota di richiamo, del D. G., di cui in
[...] ricorso era riportato uno stralcio del contenuto: “In data odierna siamo venuti a conoscenza di un suo messaggio rivolto a tutti i direttori di UOC dell'ospedale di IN per una stipula di convenzione con l'università di IN. Le rammento ancora che queste iniziative non rientrano nelle sue mansioni, in quanto le strategie aziendali sono proprie del Commissario Straordinario. Questa nota verrà allegata al suo fascicolo e avrà valenza di seconda segnalazione, tenuto conto che lei è nel periodo di prova. Qualora perseverasse nel mancato ascolto delle direttive, la informo che verranno assunti i provvedimenti del caso.”; il ricorrente aveva risposto alla predetta nota di richiamo della dott.ssa con e-mail del medesimo 15-2-2023, in cui dava atto dell'attività svolta insieme alla Per_1
4 collega dott.ssa e, a settimane alterne e ad orario ridotto, con la dott.ssa e Per_6 Per_7 comunque, che ogni tentativo era finalizzato a “… far ripartire in ogni modo le attività della cardiologia del P.O. di IN ferme da molto tempo. … per il bene del territorio e dell'ospedale
…”; il tenore della nota della dott.ssa a solo un mese e quindici giorni dall'insediamento del Per_1 ricorrente, lasciava già presagire un giudizio negativo, o non positivo, sull'operato del medesimo, espresso in seguito dal dott. , nella valutazione di prima istanza redatta al termine del periodo Per_2
di prova dei primi 6 mesi;
non corrispondeva inoltre al vero la circostanza riportata nella valutazione di prima istanza e di seconda istanza del dott. , in merito ad asseriti difficili rapporti e/o Per_2
difficoltà operative del ricorrente con colleghi direttori e dirigenti medici di altri ospedali e reparti;
il ricorrente era infatti stimato e rispettato dai colleghi sotto i profili professionale e umano;
era pertanto
Cont evidente l'intento della Direzione dell' di Macerata di non confermare, sin dall'inizio e a prescindere da qualsiasi risultato, l'incarico al ricorrente al termine del periodo di prova di 6 mesi;
inoltre egli non era stato messo in condizione di espletare in modo compiuto il periodo di prova: infatti, da quando aveva iniziato la propria attività di direttore, 1-1-2023, il medesimo aveva sempre operato in una situazione di emergenza assoluta dovuta alla mancanza di personale medico e, pertanto, aveva dovuto limitare la propria attività clinica al servizio di cardiologia interno ed esterno, che aveva assorbito la quasi totalità del tempo in azione clinica;
l'Unità Operativa di Cardiologia aveva disponibili n. 8 posti letto rimasti chiusi per circa 2 anni per la pandemia da Covid e la mancanza di personale;
il ricorrente aveva svolto quotidianamente l'attività clinica dalle ore 8,00 alle
16,00 su cinque giorni alla settimana, essendo peraltro egli il venerdì pomeriggio impegnato in corsi di aggiornamento professionale obbligatori, coadiuvato dall'unica collega presente;
aveva effettuato quotidianamente anche consulenze per i reparti di Rianimazione, Pronto Soccorso, Ortopedia,
Medicina e Chirurgia generale;
durante il periodo di prova il in accordo con i colleghi dott. Pt_1
e dott.ssa , aveva attivato accessi con il sistema DSEO, per agevolare e velocizzare Per_8 Persona_9
le consulenze cardiologiche per pazienti critici, oncologici e diabetici;
si era inoltre prodigato per implementare l'offerta del servizio ambulatoriale per i pazienti interni ed esterni (CUP) all'ospedale
(ambulatori di Ecocardiografia, ECGrafia, Tes Ergometria, ECG Holter 24H e Holter Pressorio, controlli dei PMK e Day Hospital), garantendo nel contempo la massima disponibilità per i numerosi trasferimenti di pazienti cardiologici dal Pronto Soccorso di IN ad altri nosocomi;
altresì
l'attività svolta e descritta nella relazione, che il dott. aveva ritenuto inidonea per esprimere Per_2 un parere positivo sull'operato del ricorrente, era stata effettuata con sole due unità di personale medico, compreso il e, se comparata con lo stesso periodo dell'anno 2022, in cui nell'U.O.C. Pt_1
di Cardiologia di IN avevano operato oltre al direttore altri quattro medici, era addirittura superiore all'anno precedente, come emergeva chiaramente dal confronto delle tabelle che riportava;
5 quindi il aveva svolto positivamente il periodo di prova anche sotto l'aspetto operativo, Pt_1
tenendo una condotta corretta ed irreprensibile sotto ogni profilo, nonostante la grave carenza di personale;
a testimonianza della mancanza di personale presso lo S.O. di IN, il ricorrente allegava una propria e-mail indirizzata all'epoca alle varie Direzioni, con la quale egli aveva limitato i turni della stante la carente presenza del personale medico a disposizione, Parte_3
preannunciando inoltre che, non appena fossero stati inseriti altri medici, a seguito di avviso pubblico, il sevizio sarebbe stato potenziato ad h. 12 dalle 8,00 alle 20,00; il 20-3-2023, era infine pervenuta al ricorrente una disposizione di servizio della dott.ssa che aveva limitato la presenza e l'attività Per_1
della dott.ssa nel periodo 1-4-23/15-4-23, e poi anche della dott.ssa nel periodo Per_7 Per_6
15-4-23/30-4-2023, presso la di IN, con assegnazione temporanea delle stesse Parte_2
rispettivamente presso la sede di Macerata e presso la di Civitanova Marche;
alla Parte_3 luce di tutte le criticità affrontate dal ricorrente fin dall'inizio, questa azione della Direzione Generale nascondeva un intento discriminatorio/ritorsivo, tenuto conto che il ricorrente si era visto privato, per un mese, della disponibilità di un professionista stante la già grave carenza di personale medico di reparto;
tale condotta, insieme all'e-mail del 15-2-2023 della dott.ssa con la quale già si era Per_1
prospettato il mancato superamento della prova, appariva finalizzata ad ostacolare ancor di più
l'operato del ricorrente ed a non fargli superare il periodo di prova;
dell'ottimo operato del ricorrente presso lo S.O. di IN nel semestre di prova, il medesimo riportava uno scambio di e-mail da Cont cui emergeva che il D. G. dell' a fronte dei numeri prodotti dall'attività del medesimo, che a parere della stessa risultavano inspiegabilmente superiori all'anno precedente nonostante la considerevole carenza di personale, aveva chiesto al dott. di effettuare un controllo sui Per_3 risultati ottenuti dalla Cardiologia di IN;
quest'ultimo si era recato presso l'Ospedale di
IN per verificare l'attività del ricorrente e con e-mail del 30-3-2023 indirizzata alla Per_1 aveva affermato, tra l'altro, che “… per quanto riguarda, infine, il piano di lavoro della Parte_2
di IN, lo stesso si sviluppa in base ai turni di servizio settimanali prodotti dal Dott. Pt_1
che, avendo una disponibilità alquanto esigua di personale medico in carico, non sempre riesce a garantire una copertura giornaliera di 12 ore, sviluppandosi per lo più su un massimo di 8 ore. Lo stesso, infine, contribuisce con la propria presenza in turno a garantire tale continuità nelle diverse attività clinico - assistenziali di competenza”; il dott. aveva espresso in pratica una Per_3 valutazione positiva sull'operato del ricorrente, confermata, peraltro, anche in uno scambio di messaggi whatsapp tra i due professionisti, in cui il dott. aveva espresso il proprio stupore Per_3 nell'apprendere la valutazione non positiva di prima istanza del dott. , tanto che lo stesso aveva Per_2 riferito al ricorrente che avrebbe parlato con il per comprendere l'accaduto; il allegava Per_2 Pt_1 inoltre un messaggio inviatogli il 12-6-2023 dal dott. , che gli aveva scritto: “Mi dispiace”; Per_2
6 tale messaggio destava molte perplessità circa la veridicità e l'attendibilità della relazione di valutazione del periodo di prova, in quanto sembrava che il dott. si stesse scusando con il Per_2 ricorrente per quanto scritto sull'operato del medesimo;
se il medesimo avesse effettuato una valutazione oggettiva dell'attività del ricorrente, scevra da preconcetti e discriminazioni, non avrebbe avuto nulla da dispiacersi, considerato il compito affidatogli dalle disposizioni del regolamento aziendale;
il dott. era stato un diretto subordinato della dott.ssa essendo Vice Direttore Per_2 Per_1
del Dipartimento Emergenze quando il Direttore del predetto Dipartimento era la tanto che, Per_1
successivamente, quando la dott.ssa era stata nominata, con riserva, Direttore Generale Per_1 dell' il dott. era stato nominato al suo posto quale Direttore f.f. del Parte_8 Per_2
Dipartimento di Emergenza;
altra circostanza anomala si rinveniva anche nel lasso di tempo trascorso tra la valutazione di prima e seconda istanza, essendo intercorsi tra esse poco più di 10 giorni: il fatto
Cont che il D.G. dell' di Macerata avesse fissato i tempi della procedura così ristretti, nonostante la facoltà di proroga del periodo di prova di ulteriori sei mesi, come previsto all'art. 15, co. 7 ter, D.
Lgs. n. 502/92 e s.m.i., secondo cui “L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”, faceva desumere che fin dall'inizio vi fosse l'intento di non rinnovare l'incarico; il D.G., tenuto conto della situazione di grave emergenza in cui si trovava lo S.O. di IN, avrebbe ben potuto prorogare il periodo di prova di ulteriori sei mesi, ma tale possibilità non era stata affatto considerata, tanto più che la dott.ssa Per_1 fin dall'1-7-2023, cioè 3 giorni dopo la comunicazione del mancato superamento della prova e del recesso dal rapporto di lavoro, aveva annunciato la sostituzione del ricorrente con la dott.ssa
, circostanza che rendeva certo che non si fosse trattato di demerito e che il Parte_9 licenziamento fosse configurabile come discriminatorio e ritorsivo, finalizzato a colpire l'attivismo di un primario che, tra l'altro, aveva messo in campo contatti ed ipotesi di collaborazione istituzionale per accrescere la centralità e l'attrattività dell'Ospedale di IN;
il allegava in merito un Pt_1 articolo web secondo cui il reparto di Cardiologia di IN, all'attualità, era privo di personale medico e anche la nuova primaria, dott.ssa , operava nelle medesime condizioni del ricorrente, Pt_9 circostanze che anch'esse dimostravano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, considerato che la capacità di un Direttore di Struttura Complessa doveva essere valutata sulla base dell'attività di coordinamento dei professionisti che operavano nella struttura che, nel caso dell'Ospedale di
IN, non risultavano essere in forza;
era infatti sorprendente che, in un periodo in cui c'era carenza di medici e si faceva ricorso alle prestazioni di medici già in pensione, si licenziasse pretestuosamente un primario competente senza una motivazione oggettiva;
la mancata conferma dell'incarico conferito al ricorrente, neppure motivata, appariva incredibile e priva di una spiegazione
7 plausibile circa le effettive motivazioni poste a base di essa, come anche della omessa proroga di sei mesi prevista dalla legge e dal CCNL di Comparto, ciò rendendo evidente che le competenze, la professionalità e l'esperienza del dott. attestate nel suo curriculum vitae, avrebbero portato Pt_1
un valore aggiunto allo S.O. di IN ed ai cittadini della comunità camerte;
il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia all'Università Federico II di Napoli, in possesso di un dottorato di ricerca in
Scienze metaboliche, della specializzazione in Cardiologia, di una laurea specialistica in
Biotecnologie mediche, di un master in management sanitario e in terapia intensiva cardiologica, era stato, tra l'altro, professore aggiunto alla “Temple University” di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di Napoli ed, infine, uno tra i primi a parlare del “Triangolo della morte” in Campania.
Il ricorrente richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esercizio del potere di recesso doveva essere coerente con la causa del patto di prova, con la precisazione che tale patto mirava ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza, sicché il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso o al termine del periodo di prova era legittimamente esercitato quando rifletteva l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale era desumibile anche dal modo in cui si manifestava, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità; quando il motivo discriminatorio/ritorsivo rappresentava un motivo illecito, e lo stesso costituiva ragione unica e determinante del licenziamento, questo doveva ritenersi nullo con la conseguente tutela per il lavoratore;
il motivo illecito era rilevante anche in relazione al licenziamento intimato in periodo di prova o al termine della prova, invalido ove fosse il mezzo per perseguire finalità illecite, dovendo pertanto rilevarsi la nullità del licenziamento impugnato in quanto discriminatorio, ritorsivo e sorretto unicamente da motivi illeciti determinanti, in quanto espressione dell'ingiusta e arbitraria reazione dell'ente al comportamento legittimo del ricorrente.
Quest'ultimo rilevava altresì che vi era stato un “travisamento” degli obiettivi presi come parametro per la valutazione del periodo di prova in oggetto;
gli obiettivi presi come riferimento dal dott. Per_2
nella valutazione di prima istanza dovevano essere valutati nell'ambito del quinquennio e non certo di un semestre;
era evidente che i parametri di riferimento esaminati nella valutazione di prima istanza facevano riferimento al quinquennio e ciò era dimostrato proprio da quanto stabilito dalla normativa disciplinante il periodo di prova di un direttore di una struttura sanitaria complessa, principalmente nel D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. all'art. 15 co. 5 e 7 ter, nel C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19-12-2019 all'art. 12 ed, infine, nell'art. 6 del contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto dal
8 ricorrente al conferimento dell'incarico, poiché la nullità del patto di prova era stata determinata da un difetto negoziale genetico di mancata specificità delle mansioni ed obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; dal combinato disposto della cit. normativa, emergeva la scarna disciplina con specifico riferimento al periodo di prova, mentre era disciplinata la procedura di valutazione professionale del dirigente nell'ambito del quinquennio, che non poteva applicarsi al caso concreto, come era accaduto;
inoltre la disciplina generale del patto di prova era contenuta nell'art. 2096 c.c.; quanto alle caratteristiche del patto di prova, esso doveva risultare da atto scritto, pena la nullità della prova stessa;
il patto di prova doveva contenere l'indicazione precisa delle mansioni e degli obiettivi assegnati al lavoratore stesso, indicazione che poteva essere operata anche per relationem, mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo che definissero le mansioni comprese nella qualifica di assunzione, sempre che il suddetto richiamo fosse sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata;
tale meccanismo offriva al lavoratore la possibilità di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e concedeva al datore di lavoro la facoltà di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova;
la mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituiva motivo di nullità del patto/periodo di prova;
il patto di prova in esame doveva ritenersi affetto da nullità assoluta perché
l'unico requisito rispettato era l'atto scritto, come riportato all'art. 4, dedicato a “periodo di prova e aspettativa” del contratto individuale di lavoro;
non sussisteva invece il requisito di specificità delle mansioni affidate al ricorrente nel periodo di prova, peraltro, senza neppure alcuna indicazione operata per relationem; confrontati il CCNL di riferimento ed il contratto individuale, non emergevano in modo preciso le mansioni e i compiti affidati al dirigente nel semestre oggetto del periodo di prova;
nella valutazione di prima istanza il dott. aveva preso come riferimento Per_2
obiettivi generali assegnati al ricorrente per il quinquennio, esprimendo, in modo illegittimo, una valutazione non positiva;
tale valutazione, che come parametro aveva preso in esame obiettivi perseguibili in un periodo di tempo di cinque anni, era la conseguenza della mancata indicazione specifica di obiettivi da perseguire nel corso del periodo di prova;
la valutazione di prima istanza doveva quindi ritenersi pretestuosa ed arbitraria per l'assenza, ab origine, di obiettivi e mansioni specifici assegnati al ricorrente durante il periodo di prova di 6 mesi;
era quindi viziata anche la valutazione di seconda istanza effettuata dal Collegio Tecnico, composto dai dottori , Persona_3
e in quanto aveva accolto de plano la precedente valutazione di prima Per_5 Persona_10
istanza effettuata dal dott. , senza procedere ad alcuna autonoma ed effettiva verifica Per_2 sull'operato del ricorrente;
ad avviso di quest'ultimo, gli elementi probatori forniti dimostravano che le modalità dell'espletamento della prova non erano state adeguate ad accertare la capacità lavorativa del ricorrente per il fatto stesso che nessun obiettivo era stato mai in concreto assegnato al direttore;
9 la generica attività di “approfondimento” demandata al ricorrente, non meglio dettagliata, attestava una sostanziale assenza di contenuti e di mansioni, con l'effetto che non appariva configurabile un esito negativo della prova rispetto a mansioni non individuate e non verificabili;
in assenza di assegnazione di uno specifico incarico e dunque di specifiche mansioni/obiettivi, era venuta meno la causa del patto di prova, in quanto mancava il termine di riferimento rispetto al quale valutare la capacità del lavoratore;
ne conseguiva che, da un lato, il recesso intimato al ricorrente non era coerente con la causa del patto di prova, stanti le modalità dell'esperimento della prova, inadeguata ad accertare la capacità lavorativa del dirigente, stante l'omessa individuazione di mansioni specifiche rispetto alle quali misurare la capacità lavorativa, e, dall'altro, le allegazioni probatorie fornivano elementi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere che il licenziamento del ricorrente fosse stato, in effetti, dettato unicamente da finalità discriminatorie e ritorsive, che trovavano origine nell'atteggiamento ostativo posto in essere dal D.G.; il licenziamento intimato con determina del D.G.
n. 672/AST_MC del 27/06/2023 doveva essere dichiarato nullo, in quanto intimato sostanzialmente per un motivo illecito determinante;
qualora non fosse ritenuto sussistente il motivo illecito determinante del licenziamento intimato, doveva comunque dichiararsi la nullità genetica del patto di prova contenuto nel contratto individuale di lavoro per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi e degli obiettivi da conseguire;
a tale illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro conseguiva pertanto la conversione del rapporto in prova in rapporto ordinario: vi era la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridondava in nullità del contratto di lavoro, e trovava applicazione il regime ordinario del licenziamento individuale.
Inoltre il provvedimento di recesso per mancato superamento della prova del ricorrente, cioè la
Determina del D.G. AST MC n. 672 del 27-6-2023, era privo di motivazione in violazione dell'art. 12, co. 5, del CCNL dell'Area Sanità; detto articolo del CCNL, sia in corso di espletamento della prova, sia alla sua conclusione, imponeva: “Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere motivato”, in quanto nel pubblico impiego (in particolare per la dirigenza pubblica) l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, che comunque non ricorreva nel caso di specie, non comportava la possibilità di risoluzione ad nutum (regime di libera recedibilità) del rapporto propria dei dirigenti privati, ma tutt'al più l'applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità del caso, conclusione imposta anche dal sistema costituzionale;
secondo l'orientamento consolidato del giudice delle leggi, la contrattualizzazione della dirigenza pubblica non implicava che l'amministrazione potesse recedere liberamente dal rapporto di lavoro: se così fosse stato, infatti, si sarebbe instaurato uno stretto legame fiduciario tra le parti, che non avrebbe consentito ai dirigenti di svolgere in modo autonomo ed imparziale la propria attività “gestoria”; la previsione, nel settore pubblico, del recesso causale era considerata una garanzia dell'equilibrio della relazione tra organi politici e responsabili della
10 gestione: il recesso libero ed insindacabile rappresentava uno strumento di pressione sui dirigenti che, per l'esigenza di conservare il posto di lavoro, sarebbero finiti per rimanere asserviti al potere politico, relegando a mera declamazione il principio di imparzialità della P.A.; nella Determina di recesso dal rapporto di lavoro, n. 672 del 27-6-2023, non si rinveniva alcuna motivazione idonea a fondare il mancato superamento della prova da parte del anche il richiamo al documento istruttorio Pt_1
riportato in calce alla Determina non forniva alcuna motivazione sul punto, bensì si limitava a ripercorrere la procedura di valutazione, sia di prima che di seconda istanza, che aveva portato ad una valutazione negativa relativamente al superamento del periodo di prova di mesi sei del Pt_1 nessuna motivazione essendo stata fornita in merito;
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 12 della disposizione contrattuale aveva la funzione di dimostrare che il recesso del datore di lavoro era stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti l'esito dell'esperimento della prova e non era dovuto a ragioni illecite o comunque estranee al rapporto ed in particolare a forme di discriminazione;
del resto, l'art. 12, co. 5, seconda parte, CCNL dell'Area Sanità 19-12-2019 prescriveva che il recesso dal patto di prova operava dal momento della comunicazione alla controparte: “Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell' o Ente deve essere sempre CP_1 motivato”; dunque, il recesso per essere valido ed efficace, doveva essere motivato, ma era prescritta anche la contestualità tra recesso e motivazione affinché lo stesso potesse avere un effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
Infine, il aveva subito, a causa della condotta datoriale, un danno esistenziale ed all'immagine Pt_1 professionale dovuto alla circostanza che nell'opinione pubblica si era ingenerata la convinzione che la mancata conferma dell'incarico di Direttore Medico fosse stata determinata da demeriti professionali del ricorrente;
subito dopo il mancato superamento del periodo di prova da parte del ricorrente erano stati pubblicati, anche sul web, numerosi articoli riguardanti il mancato superamento del periodo di prova del suddetto, arrecando un notevole nocumento all'immagine e alla carriera professionale del medesimo, danno di immagine da liquidarsi in via equitativa in € 250.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
nella quantificazione del danno andavano inoltre tenute in conto le capacità professionali, le competenze e l'esperienza lavorativa del soggetto leso, dovendosi considerare che il ricorrente era laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Federico
II di Napoli, aveva svolto un dottorato di ricerca in Scienze metaboliche, con specializzazione in
Cardiologia, aveva una laurea specialistica in Biotecnologie mediche, un Master in Management sanitario ed in Terapia intensiva cardiologica;
era stato, tra gli altri incarichi, professore aggiunto alla
“Temple University” di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di
11 Napoli e, infine, uno tra i primi a parlare del “Triangolo della morte” in Campania;
la vicenda oggetto di causa, oltre a portare un rilevante discredito al professionista, avrebbe creato un evidente pregiudizio al ricorrente anche nelle future valutazioni professionali e nei concorsi pubblici a cui il medesimo avrebbe partecipato;
altra circostanza rilevante era la presentazione, da parte del Gruppo assembleare del presso il Consiglio regionale delle Marche, nelle persone dei Controparte_4
Consiglieri e di Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 un'interrogazione alla Giunta Regionale delle Marche avente ad oggetto “Primario UOC
Cardiologia ad indirizzo Riabilitativo dell'Ospedale di IN”, nella quale veniva rilevato tra l'altro che “la dott.ssa chiamata in causa tanto dai rappresentati delle istituzioni locali Persona_1
e regionali quanto dai comitati dei cittadini interessati alle sorti della sanità pubblica territoriale non ha ancora fornito alcun doveroso riscontro compromettendo di fatto i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza nei rapporti interni ed esterni a cui fa capo, anche a tutela del prestigio e del ruolo istituzionale della stessa;
”; inoltre con l'interrogazione al Presidente della
Giunta Regionale ed all'assessore competente si chiedeva di avere conoscenza, in particolare al punto
1, delle “… motivazioni che hanno determinato la mancata conferma del dott. a Parte_1
Direttore di Struttura complessa per la UOC di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell'Ospedale di IN e per l'effetto il recesso dal contratto” ed al punto 3 “se corrisponde al vero la circostanza che al dott. nel ruolo di Direttore UOC di Cardiologia ad indirizzo Parte_1
Riabilitativo dell'Ospedale di IN solo a poche settimane dall'avvio dell'incarico la dott.ssa avrebbe contestato l'attivismo in relazione ad un'ipotesi di convenzionamento con Persona_1
l' , peraltro condivisa con Direttori di altre U.U.O.O.C.C. del medesimo Controparte_5 stabilimento ospedaliero”.
Rammentando che: il Tribunale di Roma - Sezione lavoro aveva accolto la tesi del Controparte_6
ed aveva revocato l'ordinanza con cui era stata disposta l'ammissione con riserva della dott.ssa
[...] nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore Generale dell' come da Per_1 Parte_8
numerosi articoli web apparsi sulle testate giornalistiche on-line, respingendo il ricorso della dott.ssa contro il avente ad oggetto il mancato calcolo del punteggio legato al Per_1 Controparte_6
lavoro svolto da Dirigente del reparto Rianimazione e alcune pubblicazioni scientifiche;
il Tribunale aveva rilevato come fosse stata invece corretta la posizione del che non aveva inserito la CP_6 dottoressa nell'elenco degli idonei;
dopo il ricorso presentato dalla Dirigente e l'ordinanza di ammissione con riserva, cosa che aveva indotto la Regione Marche a nominarla dirigente dell'
[...]
, a seguito della cit. sentenza, la dott.ssa aveva rassegnato le dimissioni da Direttrice Parte_8 Per_1
Cont Generale dell' circostanza che inficiava gli atti, soprattutto se di straordinaria amministrazione, assunti dalla medesima poiché adottati in carenza di potere, cioè emessi da un Dirigente che all'epoca
12 non poteva sottoscriverli;
la risoluzione del rapporto di lavoro del dott. si configurava infatti Pt_1
come un atto di straordinaria amministrazione, che in nessun modo poteva essere conservato a seguito della decisione del Tribunale di Roma che aveva accertato che la dott.ssa non era idonea a Per_1 ricoprire quell'incarico; il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, disporsi l'esibizione in giudizio da parte resistente, e conseguente acquisizione agli atti, della suddetta sentenza;
intendendo ottenere l'accertamento dell'illegittimità, dell'inefficacia e della nullità del provvedimento di recesso dal rapporto lavorativo, ovvero in subordine l'annullamento dello stesso con sentenza costitutiva ed altresì ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e comunque il risarcimento del danno conseguente al provvedimento espulsivo illegittimo da quantificarsi nella misura di seguito articolata nelle conclusioni, a tal fine producendo la busta paga relativa all'ultima mensilità relativa al giugno
2023 da cui si evinceva il trattamento economico del dott. presso l'Ospedale di IN, ed Pt_1 infine il risarcimento dell'ulteriore danno all'immagine e da dequalificazione professionale, intendendosi tale voce di danno come distinta ed autonoma dal danno cagionato in sé dall'atto di risoluzione illegittimo, il concludeva quindi chiedendo: Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
“IN VIA PRINCIPALE
“accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento intimato con determina del del 27.6.2023, dall' CP_7 [...]
(C.F./P.IVA in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_8 P.IVA_1
con Sede Legale a Piediripa di Macerata in Via Annibali n. 31/L, ovvero annullarlo con sentenza costitutiva;
“Per l'effetto condannare l' (C.F./P.IVA ) Controparte_8 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno da quantificarsi in tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal dipendente, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero da determinarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante, oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
“IN VIA SUBORDINATA
“annullare il licenziamento e condannare l' (C.F./P.IVA Controparte_8
) in persona del direttore generale pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel P.IVA_1
posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno dal medesimo sofferto, da commisurarsi in tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino a quella della reintegra, nella misura non
13 superiore a dodici mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, ovvero da determinarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
“In via gradata, condannare l' (C.F./P.IVA Controparte_8
) in persona del direttore generale pro tempore, previa declaratoria di risoluzione del P.IVA_1
rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva da determinarsi tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.
“In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venga ritenuto inefficace per violazione del requisito di motivazione, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro, condannare comunque l' (C.F./P.IVA ) in Controparte_8 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di dodici mensilità e non inferiore comunque a sei mensilità, o determinata nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante anche in via equitativa, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.
“Infine, sempre in via principale e in aggiunta alla liquidazione del danno derivante dal licenziamento illegittimo si chiede di condannare l' Controparte_8
(C.F./P.IVA ) in persona del direttore generale pro tempore, al risarcimento P.IVA_1 dell'ulteriore danno arrecato all'immagine e alla carriera professionale del Dott. a Parte_1 seguito del licenziamento intimato, da quantificarsi in € 250.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia da questo Giudice.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si costituiva ritualmente l' , in persona del Direttore Controparte_8
Generale pro tempore, dott. esponendo: il dott. aveva impugnato il CP_9 Parte_1
Cont recesso datoriale intimatogli dalla di Macerata, non avendo superato il periodo di prova ex art.15, co. 7 ter, D. Lgs. n. 502/92, proponendo una pluralità di domande, in via principale, anche di reintegrazione nel posto di lavoro e di contestuale risarcimento del danni, o, in via subordinata e gradata, di declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro con richiesta di corresponsione di una indennità risarcitoria, nonché per il risarcimento dell'ulteriore danno ipoteticamente patito all'immagine e alla carriera professionale, quantificato in ben € 250.000,00; il ricorso si basava sul presupposto, erroneo, di aver subito un recesso datoriale immotivato e “frutto di un atteggiamento di
14 preconcetto”, addirittura dettato da finalità ritorsive e/o discriminatorie, posto che la direzione aziendale, sin dal principio della instaurazione del rapporto, avrebbe, secondo il ricorrente, tramato per non confermare il contratto di lavoro del dott. il ricorrente tentava di valorizzare pochi e Pt_1 limitati episodi, assolutamente fisiologici nell'ambito di un rapporto di lavoro, e, comunque, di cui egli stesso non riusciva a sostenere la contrarietà alla normativa e/o alle disposizioni contrattuali di riferimento, enfatizzandoli ed interpretandoli in modo soggettivo, privo di qualsiasi contenuto oggettivamente probante o almeno indiziario, mentre il procedimento adottato era stato introitato e
Cont Cont portato a termine dalla in maniera del tutto corretta e legittima;
l' convenuta, al fine di evidenziare la correttezza e la legittimità dell'operato datoriale e, conseguentemente, l'infondatezza di tutte le domande e richieste, anche risarcitorie, formulate dal ricorrente, rilevava che la ricostruzione degli accadimenti, operata dal ricorrente, pretestuosa e soggettiva, non corrispondeva al reale svolgimento dei fatti oggetto di causa;
eccepiva in particolare: I) il ricorrente non aveva formulato specifici motivi di ricorso e/o di impugnazione in quanto, nella parte in diritto, aveva promosso indistinte censure all'operato datoriale richiamando, in maniera strumentale e polemica, accadimenti, elementi fattuali e circostanze relative al periodo di prova senza indicare puntualmente Cont quali disposizioni di legge e/o contrattuali fossero state violate dalla e neppure aveva screditato la legittimità del procedimento concluso con il recesso datoriale, non indicando analiticamente le
Cont disposizioni asseritamente violate e le ragioni per cui le stesse sarebbero state bypassate dalla inoltre, in relazione al recesso datoriale nel pubblico impiego privatizzato nel corso o alla fine del periodo di prova, la giurisprudenza di legittimità aveva, da tempo, sancito: “I principi enunciati dalla
Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova
(Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di prova ex lege dei dipendenti pubblici. La giurisprudenza della Corte di cassazione precisa, infatti, che, anche nei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione (altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza;
cosicché, non sarebbe configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risultasse il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, ma è sul lavoratore che incombe l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento (vedi Cass. 13 settembre 2006, n. 19558). In tema, poi, di obbligo di motivare il recesso in periodo di prova, contrattualmente previsto (nella specie, dal contratto
15 collettivo di comparto), con specifico riferimento al lavoro pubblico la giurisprudenza della Corte ammette la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovendosi, di conseguenza, escludere che
l'obbligo di motivazione possa spostare l'onere della prova sul datore di lavoro (Cass. 5 novembre
2007, n. 23061; 8 gennaio 2008, n. 143)” (Cass. civ., Sez. Lav. 13-8-2008 n. 21586), nonché: “Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità” (Cass. civ., Sez. Lav. 21-7-2001 n. 9948); la giurisprudenza di legittimità successiva si era orientata in piena coerenza con tali indicazioni, consolidando i seguenti principi, applicabili anche nell'ambito dei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze della P.A.
(come di recente ribadito da Cass. n. 26679/18, n. 9296/17, n. 655/15): - il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova aveva natura discrezionale e dispensava dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accadeva nel licenziamento assoggettato alla L. n. 604/66
(Cass. n. 21586/08, n. 17970/10); - l'esercizio del potere di recesso doveva essere coerente con la causa del patto di prova che andava individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore potevano verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934/15; n. 1776/09); - non era configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (come nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore fosse sottoposto alla prova o espletasse mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova, cfr. Cass. n. 2228/99, n. 10618/15); - il recesso era invalido qualora risultasse il perseguimento di finalità illecite o quando risultasse un motivo estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso (Cass. n. 21586/08, n. 402/98) sebbene fosse legittima motivazione di recesso, idonea ad escludere qualsiasi intento discriminatorio o vessatorio, il fatto che un dirigente medico non fosse riuscito ad integrarsi positivamente e proficuamente nell'organizzazione aziendale e a rapportarsi con i colleghi (Cass. Civ., Sez. Lav. 5-5-2015 n. 8934); quindi “L'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, non
16 esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il recesso per mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass. Civ., Sez. Lav. 30-11-2028 n.
31091) e l'onere della prova gravava integralmente sul lavoratore, potendo essere assolto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (tra le tante Cass. n. 21784/09; n. 15654/01); analogo e conforme risultava l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non doveva essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, ed incombeva sul lavoratore licenziato, che deducesse in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso l'onere di provare, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso fosse stato determinato da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione del patto di prova. (ad es. Cass. Sez. Lav., sent. n. 20916/19); unanime era anche il principio di formazione giurisprudenziale, in forza del quale il patto di prova mirava ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere,
l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (Cass. n. 26679/18)
(richiamate da Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., 18.3.2021 n. 83, tra le tante in senso conforme).
Cont La resistente non si era discostata dai riportati principi;
risultava peraltro per tabulas, dalla relazione di valutazione del periodo di prova redatta dal Direttore del Dipartimento di Emergenza -
Urgenza, dott. , che vi era stato il compiuto accertamento che il dott. fosse stato adibito Per_2 Pt_1
ai compiti propri del profilo professionale della categoria di assunzione e del ruolo di Direttore di
Struttura Complessa conseguito, ma che egli avesse prodotto, ai fini della verifica di cui trattasi, come evidenziato dal dott. , una relazione “di estrema esiguità (che) non offre specifici punti di Per_2
valutazione; dal che il sottoscritto ha provveduto ad acquisire personalmente presso uffici e strutture ogni possibile elemento utile per una corretta ed approfondita valutazione”; la medesima relazione consentiva di verificare l'esistenza di una congrua motivazione e della sua coerenza con la funzione del periodo di prova in riferimento, peraltro, a ben cinque parametri pertinenti alla categoria e al profilo professionale posseduti e al ruolo di Direttore di Struttura Complessa acquisito (sviluppo ed implementazione attività e della produttività di base, sviluppo di un modello organizzativo, sviluppo di un modello di integrazione dipartimentale, sviluppo di un modello di collaborazione interdipartimentale e capacità di rapporti e collaborazione con l'organizzazione aziendale e la direzione strategica) con riferimento ai quali, però, l'operato del dott. era stato, con ampie e Pt_1
circostanziate argomentazioni, ritenuto non positivo, anzi gravosamente insufficiente;
tale giudizio non positivo era stato, poi, integralmente confermato, all'unanimità dei suoi componenti, dalla
Commissione Tecnica di seconda istanza con provvedimento, anch'esso congruamente motivato,
17 prot.n. 2304640 del 23-6-2023; impregiudicata la discrezionalità della P.A. in materia che, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata, consentiva di obiettare che la contestazione di una valutazione discrezionale, secondo cui la decisione di recesso non aveva valide giustificazioni, non poteva rilevare ai fini della validità del recesso da rapporto di lavoro in prova
(Cass. civ., Sez. lav., 13-8-2008 n. 21586), innanzitutto, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche erano assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale (Cass. n. 21586/2008
e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n.
21376/2018), conseguendone che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa doveva svolgersi non potevano derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegavano alla nullità del patto e che presupponevano il carattere facoltativo dello stesso;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, dalla doverosità dell'assunzione in prova derivava che il regolamento contrattuale era necessariamente integrato ex art. 1339 c.c. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, cosicché ciò che rilevava ai fini della legittimità del recesso era soltanto che la valutazione sull'esito dell'esperimento venisse espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, fosse motivata e coerente con le finalità della prova;
nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presupponeva l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trovava compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non poteva discostarsi, cosicché le esigenze di cui sopra erano già assicurate dalle regole che necessariamente governavano l'instaurazione e la gestione del rapporto;
dal complesso delle disposizioni richiamate si evinceva chiaramente che l'esperimento, finalizzato a verificare l'idoneità dell'assunto ad assumere funzioni dirigenziali si doveva ritenere validamente effettuato ogniqualvolta al neoassunto venissero affidati compiti riconducibili alla qualifica rivestita (Cass. civ., Sez. Lav. 19-
12-2018 n. 32877); pertanto, in applicazione di detti principi, non coglieva nel segno la censura del
Cont ricorrente secondo cui vi sarebbe stato, da parte della un “travisamento degli obiettivi”, con conseguente nullità del patto di prova per mancata specificità delle mansioni ed obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; inoltre, sotto altro profilo, poiché era lo stesso ricorrente ad ammettere, previa disamina delle disposizioni e normative e contrattuali di riferimento, che la disciplina con specifico riferimento al periodo di prova fosse scarna e la valutazione operata dal dott. prima Per_2
e, dal Comitato tecnico, poi, con riferimento a ben cinque parametri oggettivamente pertinenti alla categoria e all'alto profilo professionale posseduti nonché all'importante ruolo di Direttore di
Struttura Complessa attribuitogli, sebbene costituenti anche un parametro di valutazione a più ampio
18 raggio temporale, non si comprendeva il motivo per cui essi non potessero essere considerati indici specifici ed oggettivi di giudizio, ove parametrati ad un arco temporale più limitato, corrispondente al periodo di prova;
poiché il ricorrente aveva, in un primo tempo, prodotto una relazione di “estrema esiguità” al dott. e, poi, addirittura, come evidenziato dal Collegio Tecnico, questi “in sede di Per_2
controdeduzioni ... non ha oggettivamente prodotto alcuna documentazione utile a superare il giudizio negativo ... con l'ulteriore sottolineatura, nel medesimo senso sopra indicato, che il
Dipendente si è attardato più a giudicare negativamente l'operato del suo Direttore di Dipartimento che a giustificare le proprie inadempienze rispetto a quanto emerso all'esito dell'accertamento, da confermarsi anche in questa sede”, mentre ben avrebbe potuto e dovuto interloquire con riferimento all'attività espletata e agli obiettivi perseguiti e/o ai risultati raggiunti, connaturati all'esercizio delle mansioni e delle funzioni di Direttore di Struttura Complessa, le argomentazioni di cui sopra consentivano di screditare totalmente l'asserito difetto di motivazione dei provvedimenti datoriali e la presunta nullità del patto di prova per mancata specificità delle mansioni e degli obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; lo stesso ricorrente, consapevole della infondatezza dei propri assunti, principalmente ne affermava uno ulteriore riconducibile ad una presunta volontà discriminatoria e ritorsiva che, rappresentando un motivo illecito, ragione unica e determinante del licenziamento, avrebbe reso nullo il recesso;
tale censura era generica ed inconsistente sul piano fattuale, avendo il descritto alcuni episodi e valorizzato talune circostanze fornendone una valutazione impropria Pt_1
e soggettiva, cosicché le sue rimanevano semplici illazioni e mere congetture, anche spiacevoli in quanto rivolte alla Direzione aziendale ovvero dei propri colleghi, accusati di connivenza e di sudditanza nei confronti dei vertici aziendali;
la prova del motivo illecito era affidata dal ricorrente ad elementi insignificanti ed impalpabili, quali il testo di un whatsApp del dott. o a pregressi Per_2 rapporti lavorativi tra quest'ultimo e la dott.ssa il dott. dimenticava che il giudizio Per_1 Pt_1 contrario era stato confermato, all'unanimità, da altri tre soggetti suoi colleghi, i componenti del
Collegio Tecnico di seconda istanza, ai quali imputava di far parte del disegno illecito, per soli fini discriminatori e/o ritorsivi;
innanzitutto, sulla scorta dei principi di riparto degli oneri di specifica allegazione e prova affermati dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata, “non incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esito negativo della prova (non potendosi, pertanto, il lavoratore limitare a contestare il giudizio negativo espresso circa il mancato superamento della prova), bensì incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esito positivo della prova, profilo, nella fattispecie, non oggetto di specifica allegazione da parte ricorrente in ricorso né di idonea richiesta di prova”
(Tribunale Firenze - sez. lavoro, 17.11.2021 n. 759) e il dott. non vi aveva provveduto in Pt_1
Cont relazione specificamente ai plurimi parametri valutativi utilizzati dalla e all'esercizio delle proprie funzioni di Direttore;
il ricorrente non era stato in condizione di fornire alcuna prova, anzi,
19 neppure indizi (necessariamente gravi, precisi e concordanti) del presunto motivo illecito del recesso
Cont datoriale, proprio perché l'operato della era stato legittimo e conforme alle disposizioni di legge e contrattuali in materia;
inoltre e comunque le circostanze strumentalmente valorizzate nel ricorso erano inconsistenti, sotto i profili fattuali e giuridici, sul piano non solo probatorio ma anche indiziario;
con riferimento allo scambio di e-mail tra la dott.ssa ed il dott. dopo un mese Per_1 Pt_1
e mezzo dall'inizio del rapporto, la verifica fin dall'origine dell'operato dei propri dipendenti, richiamandoli al rispetto della normativa, del contratto e dei rispettivi ruoli, rientrava pacificamente nelle prerogative organizzative e gestionali della direzione aziendale;
peraltro la dott.ssa aveva Per_1
fatto espresso riferimento ad un precedente episodio nel corso del quale erano già state affrontate le tematiche lavorative oggetto della e-mail del 15-2-2023 e ad una pluralità di inviti al dott. di Pt_1 entrare nell'organizzazione turnistica, ciò dimostrando, da un lato, l'assenza di qualsivoglia ostilità preconcetta o di una precostituita volontà “espulsiva” del dipendente e, dall'altro, certificando la gradualità operativa della Direzione aziendale che, in un'auspicata ottica di leale e fattiva collaborazione aveva, in un primo tempo, esposto oralmente le criticità riscontrate e le esigenze organizzative e gestionali da perseguire e, poi, in assenza di riscontro in tale senso, si era determinata alla redazione di una e-mail dai toni perentori ma che non potevano essere ritenuti estranei alle attribuzioni della Direzione aziendale e, quindi, illegittimi;
mentre la risposta e-mail del ricorrente era insofferente e stizzita, come ritenuto da giudizio unanime, sull'accaduto e sul punto, del dott.
e del Collegio Tecnico, oggetto di valutazione nell'ambito del doveroso esame della capacità Per_2 del dipendente in prova di rapportarsi con i colleghi e con l'intera organizzazione aziendale;
il fatto che la Struttura Complessa U.O.C. di Cardiologia di IN fosse carente di personale medico era noto al dott. che peraltro era tenuto ad assumere le responsabilità connesse al ruolo Pt_1
dirigenziale, essendo insita nel ruolo del dirigente la capacità di organizzare e coordinare lo staff, anche in situazioni non ottimali ovvero in presenza di criticità; quelle di detta struttura erano criticità note riconducibili alle oggettive difficoltà organizzative e gestionali della sanità pubblica anche marchigiana e provinciale, conseguenti alle limitate risorse economiche e, da ultimo, alla creazione
Cont di un organigramma diverso con la soppressione dell' e la creazione delle la prova che Pt_10
tale dimensionamento della componente medica non fosse legato alla nomina del dott. come Pt_1
Direttore era fornita da quest'ultimo che evidenziava come il reparto di Cardiologia di IN fosse anche attualmente privo di personale medico e anche la nuova primaria, dott.ssa Parte_9
, si trovasse ad operare nelle medesime condizioni, circostanza che destituiva di fondamento la
[...]
tesi di parte ricorrente rivolta a dimostrare che il sottodimensionamento del reparto fosse stato dettato da un presunto, nascosto, ma di fatto inesistente, intento discriminatorio/ritorsivo nei confronti del ricorrente;
altrettanto prive di valenza probatoria in senso discriminatorio/ritorsivo erano le
20 disposizioni di servizio, pienamente motivate, con cui le dott.sse e erano state Per_7 Per_6
temporaneamente, per soli 15 giorni ciascuna, assegnate alle strutture ospedaliere di Macerata e
Civitanova; come da documenti in atti, al di là delle non sempre univoche presenze in reparto del dott. e delle dott.sse e queste ultime, seppure con accessi part time, Pt_1 Per_6 Per_7
avevano effettuato la gran parte delle prestazioni della struttura e ciò permetteva di accertare anche la loro capacità lavorativa unitamente a quella del Dirigente della Struttura;
quanto alla asserita
Cont eccessiva celerità delle due fasi valutative operate ed al fatto che la avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di proroga del periodo di prova per ulteriori sei mesi, ex art.15 co. 7 ter D. Lgs. n. 502/92, le doglianze del ricorrente erano inconferenti ed infondate, posto che esse pretendevano, illegittimamente, di sindacare l'utilizzo della discrezionalità attribuita dalle disposizioni di
Cont riferimento alla la quale aveva correttamente operato tanto che il ricorrente non assumeva violata alcuna norma anche di rango contrattuale;
il fatto che la nuova primaria, dott.ssa , fosse Pt_9
Cont stata nominata dalla solo dopo pochi giorni dopo il recesso comunicato al dott. potesse Pt_1
essere inteso come ulteriore sintomo di un operato datoriale illecito o anche solo illegittimo non corrispondeva al vero e l'affermazione contraddiceva apertamente le precedenti considerazioni sul dimensionamento del reparto, tanto che, se tale dato era vero, era urgente e necessaria l'immediata assunzione di personale medico, in particolare del Direttore, per non sguarnire ulteriormente la struttura e consentirne l'operatività; infine era infondato l'ultimo motivo del ricorso, poiché, quando, il 27-6-2023, la dott.ssa aveva adottato la Determina n. 672/AST, ella era nel pieno esercizio Per_1
delle sue funzioni di Direttore Generale e quindi il provvedimento datoriale era legittimo, posto che i suoi effetti immediati, diretti e specifici, andavano contestualizzati e cristallizzati al momento della sua adozione, senza poter essere inficiati da sopravvenienze giudiziali che non ne determinavano, anche in forza del principio di conservazione dei valori giuridici, alcuna caducazione automatica;
peraltro, tale Determina non era classificabile come atto di straordinaria amministrazione, in quanto la stessa consisteva in un mera presa d'atto che il dott. non aveva superato con esito positivo Pt_1
il periodo di prova e, perciò, confermava, ex art.15, co. 7 ter, D. Lgs. n. 502/92 e art.12 CCNL della
Dirigenza dell'Area Sanità, quanto stabilito dai competenti organismi, con conseguente recesso dal contratto rep. n. 945/2022; il D. G. dell'AST, con detta Determina, non aveva espresso alcuna determinazione volitiva, in quanto aveva solo richiamato i provvedimenti assunti dagli organi a ciò deputati, facendone soltanto discendere le ovvie, automatiche, conseguenze previste ex lege e dal
CCNL di riferimento.
A parere della convenuta, la legittimità del recesso datoriale comportava quindi la reiezione di tutte le domande avversarie;
comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro tra una P.A. ed un dirigente comportava l'applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina dell'art. 18
21 L. n. 300/70, con conseguenze reintegratorie a norma del D. Lgs. n. 165/01, art. 51, co. 2, mentre all'incarico dirigenziale si applicava la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. civ., Sez.
Lav. 31-7-2012 n. 13710), cosicché dovevano essere respinte, in quanto inammissibili e/o infondate, le domande di reintegra presentate dal ricorrente anche perché il medesimo non aveva evocato nel presente giudizio la nuova primaria, dott.ssa , né aveva impugnato la nomina di costei in sua Pt_9
vece e la relativa stipula contrattuale;
inoltre, l'inefficacia del provvedimento risolutorio non comportava la conversione del rapporto dedotto in giudizio da rapporto di lavoro in prova in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
non essendo in discussione la validità della clausola appositiva del patto di prova e non potendo omologarsi la disciplina del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
(Cass. nn. 26679/18, 23061/17, 143/08), doveva escludersi che all'inefficacia dell'atto di recesso conseguisse la ricostituzione del rapporto o la sua conversione - trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità aveva infatti affermato che l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma non erano, infatti, applicabili allo “speciale” rapporto di pubblico impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, risultando l'istituto della prova regolato da diverse, specifiche norme secondo la salvezza formulata dal D. Lgs. n. 165/01, art. 2, rapporto in relazione al quale, per effetto del rinvio contenuto nel D. Lgs. n. 165/01, art. 70, co. 13, la disciplina dell'assunzione in prova era dettata dal D.P.R. n. 487/94, art. 28, e dalla contrattazione collettiva
(Corte cost. sentenze nn. 313/96, 309/97, 89/2003, 199/03; Cass. nn. 26679/18, 22396/18, 21376/18,
9296/17, 17970/10, 17970/10; Cass. civ., Sez. Lav., 30-11-2018 n. 31091); in relazione all'asserito danno all'immagine e alla carriera professionale subito dal ricorrente, a prescindere dalla illegittima duplicazione di poste risarcitorie accanto a quelle rivendicate per il recesso patito, la resistente eccepiva l'inammissibilità della richiesta, in quanto il dott. non aveva affatto chiesto di provare Pt_1 il nesso di causalità tra l'operato datoriale e i pregiudizi lamentati che, senza indicare alcun parametro di riferimento, aveva quantificato nella iperbolica cifra di € 250.000,00; il ricorrente aveva avanzato una richiesta risarcitoria abnorme e non aveva dimostrato, né chiesto di farlo, il nesso causale tra l'operato della P.A. e i danni lamentati, come se il pregiudizio asseritamene patito fosse in re ipsa mentre la giurisprudenza di legittimità concordava nello stabilire che in caso di richiesta di risarcimento del danno per effetto di dedotta lesione all'immagine si verteva in una ipotesi di c.d. danno conseguenza, non ravvisabile in re ipsa per effetto del solo elemento rappresentato dalla altrui condotta illecita, dovendo quindi il pregiudizio essere allegato e provato da chi ne chiedeva il risarcimento, con la conseguenza che la sua eventuale liquidazione andava compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio patito dal danneggiato, per come da
22 questi dedotto e dimostrato;
benché spettasse al ricorrente l'onere della prova, nel caso di specie non assolto, di fornire, ancor prima di quella del danno subito, la prova del nesso causale tra i danni Cont lamentati e la condotta della che, invece, era stata del tutto legittima, la convenuta ribadiva la contestazione della legittimità della richiesta economica del in quanto frutto di una Pt_1
quantificazione disancorata da dati oggettivi;
ritenute inammissibili le istanze istruttorie di parte Cont ricorrente, la resistente concludeva chiedendo:
“- rigettare, in ragione delle motivazioni spese nella presente memoria, tutte le domande promosse dal dott. nei confronti della Macerata, in quanto inammissibili, infondate in Parte_1 Pt_7
fatto ed in diritto e assolutamente non provate, e, per lo effetto, respingere tutte le pretese economiche
a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, avanzate dal ricorrente. Vinte le spese”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante pronuncia del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'istruttoria espletata ha dimostrato la parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - Triennio 2016-2018 stipulato il 19-12-
2019, prevede:
“Art. 12 - Periodo di prova
“1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992.
“2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. …
“5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato. …”.
Identica previsione è contenuta nel CCNL stipulato il 23-1-2024 per il triennio 2019-2021.
L'art. 15 D. Lgs. 30-12-1992, n. 502, nel testo ratione temporis vigente, a sua volta stabilisce:
23 “Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
“… 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. …
“6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. …
“7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. …”.
Quanto al contenuto della valutazione di prima istanza dell'attività del ricorrente in data 9-6-2023, la stessa dà atto di avere preso in esame l'attività dal medesimo prestata “nel periodo gennaio-aprile
24 2023”, quindi non l'intero periodo del semestre previsto dall'appena cit. art. 15, periodo in cui
“presso la struttura di IN” avevano operato “due dirigenti medici (Dr.ssa e Dr.ssa Per_6
… per circa ore 700”, a fronte delle “circa 415 ore” prestate dal ricorrente;
quanto al Per_7
“perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di stipula del contratto di lavoro” è stato rilevato che “il valutato non ha presentato alcuna proposta di organizzazione delle attività della UOC”, come anche per gli altri aspetti specifici, mentre si riferisce di aver acquisito “… uno scambio di mail che depongono per un atteggiamento conflittuale e di contrapposizione del Dr. … analogo Pt_1
atteggiamento conflittuale del valutato nei riguardi di altri colleghi direttori di UOC dello stabilimento ospedaliero di IN/San Severino i quali hanno esposto difficoltà di rapporto e di interazione operativa con il valutato.
“A conclusione si deve rilevare che il Dr. non ha concretamente promosso né avviato Parte_1 alcuna iniziativa tendente al “perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di conferimento dell'incarico di struttura complessa di interesse del dipartimento di Emergenza-Urgenza cui afferisce
l'UOC dal medesimo diretta, né, più in generale, ha promosso iniziative di sviluppo, integrazione e collaborazione”.
Nella valutazione del Collegio Tecnico di 2a istanza del 23-6-2023, è stata ribadita la valutazione negativa sotto il profilo sia della capacità relazionale e dei rapporti interpersonali, sia della condotta tenuta dal medesimo per avere omesso di “giustificare le proprie inadempienze rispetto a quanto emerso all'esito dell'accertamento, da confermarsi anche in questa sede.”.
In relazione agli obiettivi assegnati al ricorrente in sede di stipula tra le parti del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contestuale conferimento di incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa UOC Cardiologia il 19-12-2022, all'art. 6 di detto contratto, gli stessi risultano espressamente“assegnati, per il quinquennio, …” (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) come di seguito specificato:
25 Il nella relazione per la valutazione del periodo di prova redatta in data 23-5-2023 (doc. 5 del Pt_1
fascicolo di parte ricorrente), aveva esposto quanto segue:
26 Nelle Tabelle allegate a detta relazione il ricorrente ha indicato le attività svolte dall'U.O.C. di
Cardiologia di IN nel periodo da gennaio al 14-5-2023, con la presenza di un Direttore e di un
Dirigente medico, per totali 1518 ECG, 612 Visite, 472 Ecocardio, 163 Holter cardiaco, 83 Holter pressorio, 88 controlli PMK, 44 Prove da sforzo, 2 Eco transesofagea, 0 Ecostress, 0 Tilt test, a fronte di quelle svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente, 2022, dall'UOC in questione, all'epoca composta da 4 cardiologi e un Direttore, per totali 1631 ECG, 845 Visite, 364 Ecocardio, 136 Holter cardiaco, 73 Holter pressorio, 107 controlli PMK, 12 Prove da sforzo, 3 Eco transesofagea, 0
Ecostress, 2 Tilt test.
Complessivamente nel periodo considerato sono state quindi effettuate da 2 medici, compreso il ricorrente, n.
2.982 prestazioni, a fronte delle 3.173 prestazioni erogate da 5 medici nello stesso periodo dell'anno precedente, circostanza che rende evidente che l'attività ivi presa in esame sia stata prestata nel 2023 in modo molto più intensivo rispetto al passato, risultando anche da ciò l'impegno profuso dal dr. nell'attività svolta. Pt_1
27 Ciò è avvenuto nonostante le due dottoresse e si siano alternate Persona_15 Persona_16 nell'attività della di IN (non operando invece contestualmente tra loro), Parte_3
per un orario complessivamente svolto di circa 700 ore, e siano state assegnate temporaneamente la prima per la seconda metà del mese di aprile 2023 all'Ospedale di Civitanova Marche e la seconda per la prima metà di detto mese all'Ospedale di Macerata (doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente), circostanze risultanti sia documentalmente sia dalle prove orali, con ulteriore limitazione dell'attività dalle medesime svolta nella U.O.C. in esame.
Quanto alle prove testimoniali espletate, dalle stesse è emerso che il ricorrente durante il periodo di prova dall'1-1-2023 al 30-6-2023, aveva svolto attività di clinica nell'S.O. di IN, in particolare nei reparti di Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Pronto Soccorso, per le consulenze cardiologiche di cui necessitavano i relativi pazienti, aveva accompagnato i pazienti in emergenza dal P.S. di
IN all'Ospedale di Macerata, ciò mentre presso il reparto dell'UOC di Cardiologia di
IN vi era una carenza del personale medico, essendo il personale medico in servizio presso detta U.O.C. di Cardiologia diminuito tra l'anno 2022 e l'anno 2023, potendo nell'anno 2022 esso contare su un totale di 4/5 medici in servizio, mentre, nell'anno 2023 (gennaio - luglio 2023), i medici in servizio presso il reparto erano in totale 2 compreso il dr. e, negli anni precedenti al Pt_1
2022/2023, vi operavano 5/6 medici, e comunque mai meno di 4, essendosi peraltro il Pt_1
dimostrato disponibile con colleghi, pazienti e sempre presente presso lo S.O. di IN, oltre ad avere dimostrato il possesso delle competenze e dell'esperienza professionale e l'efficacia negli interventi e ad avere svolto rilevante attività ambulatoriale e prestato immediata disponibilità a visitare i pazienti dell'Ospedale di IN, come risultante dalle dichiarazioni dei testi Tes_1
Dirigente medico del Reparto Medicina dal 2015, Direttore del Reparto
[...] Testimone_2
Ortopedia dell'Ospedale di IN dal 15-11-2021, , dott.ssa addetta all'UO Parte_11
Pronto Soccorso, , Direttore UOC Anestesia e Rianimazione dal dicembre 2020, CP_10 CP_11
appartenente all'Area Amministrativa, Commissario Straordinario dell'
[...] Parte_8 dall'1-1-2023 al 15-4-2023, all'attualità Direttore Dipartimento Salute Regione Marche, escussi all'udienza del 4-4-2024, presso l'Ospedale di Controparte_12 Controparte_13
Civitanova Marche circa dal 2020 e in precedenza a IN, Controparte_13 [...]
Direttore U.O.C. Medicina Interna di San Severino Marche, comprendente dal 2002 un CP_14 ambulatorio di cardiologia, escussi all'udienza del 4-6-2024.
In particolare il dr. ha riferito, quanto all'organico del 2023, “erano solo il e un altro Tes_1 Pt_1 medico e quindi era complicatissimo tenere aperto il reparto”; il dr. ha ricordato: “le due Tes_2 dottoresse” [ e “coprivano in realtà una sola unità”. Per_6 Per_7
28 Con Il dr. ha descritto il ricorrente come “un professionista nella sua specializzazione” affermando:
“se avevo una necessità per una consulenza cardiologica il dr. sicuramente arrivava nel giro Pt_1 di pochissimo tempo”.
Il dr. ha ricordato: “l'Ospedale di IN in quel periodo era in un periodo di riassetto CP_11
post covid, ricordo che vi erano due cardiologi in servizio credo dott.sse e oltre Per_6 Per_7
al dr. e comunque non è facile definire le carenze in quanto era in un momento in cui Pt_1
l'ospedale si stava riconvertendo. Ricordo che l'organico ante covid nel reparto cardiologia di
IN era di 4, 5 medici, non ricordo se l'attività dell'ospedale di IN per la cardiologia era soltanto ambulatoriale o se invece quell'ospedale avesse anche posti letto di cardiologia sempre nel periodo ante covid”, riferendo, quanto al 2023: “so che erano due più il Non so se gli Pt_1
altri due si alternassero tra loro. Ho sentito dire da coloro che vi lavoravano che nel periodo ante covid vi fossero 4 o 5 cardiologi e credo che avessero posti letto. … ”.
Il dr. ha riferito: “quando io ho lasciato l'ospedale vi erano 5 posti vacanti e ciò è avvenuto CP_12
un anno prima che il prendesse possesso in quel reparto. Quando io ho iniziato in tale reparto Pt_1
nel 2015 già vi erano carenze di personale poi queste sono aumentate negli anni successivi… dopo il sisma … è stato assunto qualche medico ma restava 6 mesi o 1 anno e poi chiedeva il trasferimento.”, nel 2022 “erano non meno di 4.”.
Il dr. ha riferito che “prima del covid erano almeno 6 cardiologi”. Per_7
Quanto alle dichiarazioni del dott. , Direttore del Pronto Soccorso di San Severino, IN Per_2
Cont e Matelica dal 2015 e Direttore f.f. del Dipartimento Urgenza ed Emergenza dell' di Macerata dal 2022 circa, il medesimo, anch'egli escusso all'udienza del 4-4-2024, ha confermato le circostanze relative all'attività di clinica nell'ospedale di IN, per le consulenze cardiologiche nei reparti di Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Pronto Soccorso, e all'accompagnamento dei pazienti in emergenza dal P.S. di IN all'Ospedale di Macerata da parte del ricorrente, alla carenza di personale, dovuta alla diminuzione del personale medico nel reparto di Cardiologia tra il 2022 ed il
2023, confermando il numero di 6 medici o comunque non meno di 4, negli anni precedenti il
2022/2023, 5 medici per il 2022 e di 2, compreso il dr. per il 2023, l'altra unità essendo Pt_1
costituita dalle dott.sse e che si alternavano nella copertura dei turni;
quanto Per_6 Per_7 all'orario di lavoro del ricorrente, il testimone, riferendo che il era presente dal lunedì al Pt_1
giovedì, ha però precisato che in un altro giorno il medesimo frequentava il corso obbligatorio per management sanitario;
ha ricordato di avere assistito ad un dissidio in una riunione dipartimentale e di avere letto una e-mail scambiata tra il e la direzione aziendale;
“Non è stato organizzato Pt_1 dal dr. un percorso relativo all'attività ambulatoriale ad es. per riservare posti ai pazienti del Pt_1 pronto soccorso o attività simili però il dr. di fatto ha sempre visitato tali pazienti. … non vi Pt_1
29 è un progetto scritto neppure per i pazienti oncologici o diabetici, però so che questi, ove inviati dall'oncologo, erano poi visitati dal dr. Spesso passando attraverso il pronto soccorso come Pt_1 prassi.”; con riferimento all'attività ambulatoriale svolta dal ricorrente, il teste ha affermato che il numero delle visite rapportato alle ore di attività dei cardiologi “appare al di sotto delle aspettative”.
Esaminato il prospetto allegato alla relazione per la valutazione della prova redatta dal dr. dal Pt_1
medesimo risulta: oltre al numero complessivo delle prestazioni sanitarie rese dalla U.O.C. in questione, quasi corrispondente a quelle rese nell'anno precedente (2.982 a fronte di 3.173), ma effettuate con 2 soli cardiologi a fronte dei 5 presenti nel 2022, benché il numero delle visite sia inferiore, pari a 612 nel 2023 a fronte delle 845 del 2022, gli Ecocardio, gli Holter cardiaci, gli Holter pressori e le prove da sforzo effettuati sono addirittura in numero superiore nel 2023 rispetto al 2022
(rispettivamente 472 a fronte di 364, 163 a fronte di 136, 83 a fronte di 73, 44 a fronte di 12); pertanto non appare corrispondere al vero il fatto che le 2 unità mediche addette alla Cardiologia di IN nei primi 4 mesi e mezzo del 2023 abbiano svolto un'attività inferiore a quella svolta nello stesso periodo del 2022 da ben 5 unità, anzi, al contrario, il dr. e l'altra unità risultano Pt_1
proporzionalmente avere “prodotto” di più, avendo erogato un maggior numero di prestazioni in proporzione al numero degli addetti.
Tutti i testimoni escussi hanno dichiarato di avere avuto buoni rapporti professionali e personali con il ricorrente, non essendo emerso che il medesimo abbia avuto le difficoltà interpersonali addebitategli con alcuno, ad eccezione della dott.ssa come da e-mail prodotte, ma nelle relative Per_1
occasioni emerge la presenza di elementi scatenanti le reazioni del ricorrente, considerato che il medesimo risulta “redarguito” per attività asseritamente omesse e che invece stava già svolgendo o per iniziative/proposte miranti esclusivamente a richiamare qualche cardiologo presso l'Ospedale di
IN, e quindi a soddisfare esigenze che apparivano serie ed urgenti.
Non risultano quindi fondati neppure i rilievi relativi agli aspetti comportamentali del ricorrente, come confermato dai testi (in particolare il dr. Direttore Reparto Ortopedia dell'Ospedale di Tes_2
IN, ha riferito: “Io personalmente ho avuto un rapporto di collaborazione perfetto con lui”).
Infine non rileva la possibile riconversione in corso presso l'Ospedale di IN, che ha comportato al momento soltanto l'assenza di posti di degenza, considerato che tale fatto risulta neutro, non essendovi posti letto nella dalla cessazione dell'emergenza Covid in poi, e Parte_3 quando vertendo l'indagine soltanto sulle altre prestazioni.
Quanto alla mancata redazione di progetti specifici per visite, con corsie preferenziali, di pazienti oncologici o diabetici, tali visite sono state sempre prontamente effettuate dal dr. o dalle altre Pt_1 due cardiologhe addette all'U.O.C., pertanto anche in questo caso la corsia preferenziale di fatto risulta apprestata, la via seguita è diversa, essendosi probabilmente preferita l'erogazione diretta delle
30 prestazioni sanitarie alla redazione di progetti e programmi, ma il risultato è stato ugualmente ottenuto, lo scopo finale dell'effettuazione delle visite è stato raggiunto, con idonea tutela della salute degli utenti.
Poiché “il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato”, ai sensi dell'art. 12 CCNL di Comparto stipulato il 19-12-2019, previsione ribadita anche in quello del 23-1-2024, sopra richiamati, ovviamente le motivazioni addotte devono risultare effettivamente esistenti;
considerato che
quelle addotte dalla convenuta e poste a base dell'atto di recesso sono risultate insussistenti, poiché CP_1
nessun comportamento tenuto dal ricorrente durante il periodo di prova è risultato valutabile negativamente, essendo l'incarico conferitogli stato svolto con risultati positivi, ne consegue che il recesso è stato intimato illegittimamente.
Peraltro va precisato che gli obiettivi assegnati al ricorrente in sede di stipula tra le parti del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contestuale conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa UOC Cardiologia il 19-12-2022, come specificati all'art. 6, risultano espressamente “assegnati, per il quinquennio, …”, risultando pertanto non adeguata una valutazione effettuata in applicazione del criterio di valutazione di detti obiettivi: se essi sono fissati per il quinquennio, non può certamente essere preteso il loro raggiungimento nel corso di 4 mesi e mezzo (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), mentre la valutazione è stata pacificamente effettuata applicando detto criterio (doc. 7 del fascicolo di parte cit.)
Inoltre, poiché “il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova
è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).” (Cass. Sez. Lav. n. 9948/01); poiché
“In tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime della legge n. 604 del 1996, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Ne consegue che non sarebbero configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova …” (Cass. Sez. Lav. n. 21586/08; n. 19558/06).
31 “Il recesso intimato nel corso del periodo di prova data la sua natura discrezionale non deve essere motivato atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso
(come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale) in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo. L'esercizio del potere di recesso consentito anche nel corso del periodo di prova deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.” (Cass. Sez. Lav. n. 2228/99).
Nello stesso senso “… F. F. convenne in giudizio, … la chiedendo che, previa CP_15
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società, quest'ultima fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno.
“Il ricorrente riferì di essere stato - in data 1 luglio 1991 - assunto in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di impiegato di I livello super quadro, e con mansioni di direttore delle vendite
e di essere stato - con lettera del 29 settembre 1991 - licenziato durante la prova.
“… Premesso che il contratto di lavoro con patto di prova è un contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa a favore del datore, il quale può recedere da esso senza obbligo di contestuale motivazione, il Tribunale osservò che, se il recesso è dettato dalla volontà di eludere norme imperative, esso è nullo, con conseguente possibilità di ordinare la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro;
ma, se il recesso è intimato per il mancato gradimento del datore "non ricollegabile" al rapporto di lavoro, il recedente è, allora, tenuto a corrispondere al dipendente esclusivamente le retribuzioni spettanti sino alla scadenza del termine del periodo di prova.
“… MOTIVI DELLA DECISIONE
“… Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione di norma di diritto: erronea applicazione dell'art. 2096 c.c. La ricorrente principale sostiene che l'art. 2096
c.c. consente la libertà di recesso e che il lavoratore, il quale intenda impugnare il medesimo, ha
l'onere di provare l'illiceità del motivo che sta alla sua base.
“Nella specie, il recesso era stato intimato con specifico ed esclusivo richiamo all'esito negativo della prova, mentre, soltanto nel corso del giudizio di primo grado, "ad abundantiam" erano stati indicati anche i motivi, …
“Il Tribunale ha, quindi, rilevato che il recesso stesso "non aveva alcuna motivazione", atteso che le ragioni addotte dalla società intimante, nel corso del giudizio di primo grado (la conclusione, cioè,
32 di contratti di agenzia con soggetti non preventivamente approvati), non avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi. …
“Certo è che, nel sistema delineato dall'art. 2096 c.c., emerge, in modo univoco, che il terzo comma
è la parte che solleva i più rilevanti problemi interpretativi, in particolare in merito alla sussistenza
(o meno) di un obbligo per il datore di lavoro di motivare il recesso. … [logicamente salva la relativa pattuizione espressa dell'obbligo di motivazione, contenuta in clausole della contrattazione individuale o collettiva, come nel caso di specie].
“Un rilievo affatto particolare è stato, per altro verso, attribuito alle numerose ordinanze che, pur con motivazioni diverse, avevano sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità concernente la normativa disciplinante il recesso durante il periodo di prova. ...
“Come è noto, la Corte Costituzionale, dopo avere rigettato le ordinanze di rimessione, affermando che la facoltà di recesso caratterizza il rapporto di lavoro e che l'eventuale applicazione, a tale fattispecie, della disciplina limitativa dei licenziamenti ne sconvolgerebbe l'intima funzione (Corte
Cost. sent. n. 204 del 1976), con la sentenza 22 dicembre 1980 n. 189 ha riaffermato la legittimità del potere discrezionale del datore di lavoro nel recesso dal rapporto con patto di prova e, di conseguenza, dell'assenza dell'obbligo di motivazione del recesso stesso, ma ha stabilito, nel contempo, alcuni limiti in modo che tale potere non possa essere confuso con il mero arbitrio.
“La Corte ha posto al centro del proprio ragionamento la disposizione del secondo comma dell'art.
2096, che sancisce l'obbligo delle parti "a consentire ed a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova", disposizione che esprime efficacemente la funzione economico-sociale dell'istituto.
E da essa sono stati enucleati alcuni limiti alla discrezionalità dell'imprenditore nel recesso, individuati nella necessità di una completa valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Per questa ragione, il recesso viene considerato illegittimo ogni qual volta non sia stata consentita l'effettuazione dell'esperimento, oppure l'esperimento non abbia avuto durata adeguata o, ancora, sia stato positivamente superato dal lavoratore, nonché tutte le volte che sia imputabile ad un motivo illecito. È stato osservato, a quest'ultimo riguardo, che il motivo illecito ben può essere individuato in una delle ipotesi tipizzate dalla legge: il licenziamento originato da motivi politici sindacali o religiosi, oppure per ragioni inerenti al sesso, alla razza o alla lingua del lavoratore.
“La sindacabilità del licenziamento è stata ammessa anche "in assenza di una motivazione o in presenza di una diversa motivazione", però l'onere della prova è posto a carico del lavoratore, il quale, nel momento in cui chiederà il sindacato del giudice sulla legittimità del recesso, dovrà dimostrare la mancata o inadeguata effettuazione dell'esperimento o il suo superamento o, infine,
l'esistenza di un motivo illecito.
33 “A tale opinione ha dato ampia adesione la giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della quale
è ormai da considerarsi consolidato il principio secondo cui, il recesso in periodo di prova non è soggetto ne' a motivazione da parte del datore di lavoro, ne' a forma scritta (cfr. tra le tante: Cass.
n. 1508/84; n. 233/85; n. 7536/87; n. 6096/88) [salva la diversa pattuizione espressa, con clausola della contrattazione individuale o collettiva, come nel caso di specie].
“Tuttavia, ferma restando la normale insindacabilità, da parte del giudice, del recesso del datore di lavoro nel rapporto in prova, la stessa giurisprudenza ha introdotto un correttivo, affermando che il recesso dell'imprenditore nel corso del periodo di prova - che è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali - è illegittimo ove ispirato a motivi del tutto estranei alla funzione tipica del patto di prova ovvero se il lavoratore non sia stato posto in grado di dimostrare la sua attitudine all'apprendimento delle mansioni per le quali è stato assunto o la sua capacità di tradurre in pratica gli insegnamenti ricevuti (Cass. n. 4669/93; v. anche: Cass. n. 2631/96). Una ricostruzione della disciplina del recesso nel rapporto di lavoro in prova non può prescindere dall'affermazione che, una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l'esperimento non
è stato consentito per l'inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per
l'esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre). …
“Il ricorso va quindi accolto e la decisione del Tribunale … va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, al Tribunale … - Sezione lavoro, il quale applicherà il seguente principio di diritto: "Il recesso intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale - non deve essere motivato, atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso
(come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale), in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo.
“L'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova, deve, peraltro, essere coerente con la causa del contratto, sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova, consegue, nondimeno, o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno". …”
(ancora Cass. Sez. Lav. n. 2228/99).
34 Quindi, quanto alle conseguenze della illegittimità del recesso intimato durante al periodo di prova, deve osservarsi che “In tema di assunzione in prova, l'illegittimità del recesso, per l'inadeguata durata della prova o l'esistenza di un motivo illecito non comporta l'applicazione delle norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 o dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma la prosecuzione della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere che la dichiarazione di illegittimità del recesso durante il periodo di prova determini la stabile costituzione del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. Lav. n. 23231/10).
“… una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l'esperimento non è stato consentito per l'inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per l'esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue - anche laddove sussistano i. requisiti numerici - che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18 ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre). Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.” (ancora Cass. Sez. Lav. n. 23231/10).
“In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.” (Cass. Sez. Lav. n. 26679/18).
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; né l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo.” (Cass. Sez.
Lav. n. 22396/18).
35 Per quanto chiarito finora, quanto alle conseguenze, nonostante l'illegittimità del recesso intimato, le domande formulate dal ricorrente aventi per oggetto la tutela in materia di licenziamento, inapplicabile alla fattispecie, non possono essere accolte.
Essendo stato dimostrato documentalmente che, dopo il mancato superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, sono stati pubblicati, sui quotidiani in forma cartacea e on line, molteplici articoli riguardanti il mancato superamento del periodo di prova del dr. (docc. 23 del fascicolo Pt_1 di parte ricorrente), ciò ha evidentemente arrecato un grave danno all'immagine e alla carriera professionale del medesimo, in quanto le testate giornalistiche locali riferite alla Regione Marche e regioni limitrofe, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino, Cronache Maceratesi, hanno pubblicato numerosi articoli sul mancato superamento del periodo di prova del ricorrente, (in uno di essi l'evento
è definito “fatto forse senza precedenti e comunque di cui non si ha memoria da diversi decenni a questa parte”, doc. 21 bis del fascicolo di parte ricorrente) completi di fotografie ritraenti il medesimo, diffondendo la relativa notizia ad un numero indeterminato di persone, le quali sono state informate del fatto che la mancata conferma dell'incarico di Direttore Medico della citata U.O.C. sia stata causata da demeriti professionali del ricorrente, ed ancor più grave risulta il fatto che la notizia ha avuto diffusione mediatica anche nello specifico ambito medico - sanitario, di attività professionale del medesimo.
Rilevato che, ai fini della quantificazione del danno, vanno considerate le capacità professionali, le competenze e l'esperienza lavorativa del soggetto leso e, come risultante in atti, il è laureato Pt_1 in Medicina e Chirurgia all'Università Federico II di Napoli ed è, tra l'altro, in possesso di un dottorato di ricerca in Scienze metaboliche, una specializzazione in Cardiologia, una laurea specialistica in Biotecnologie mediche ed un Master in Management sanitario ed uno in Terapia
Intensiva Cardiologica, oltre al superamento del Corso di Formazione Manageriale per i Direttori di
Struttura Complessa, frequentato proprio nel 2023 in quanto obbligatorio per la funzione;
è stato ricercatore presso varie Università, italiane e straniere, tra cui la Temple University di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di Napoli ed infine autore/coautore di numerose pubblicazioni scientifiche e docente in numerosi congressi in materia.
Il mancato superamento della prova ha quindi determinato un grave discredito al professionista, destinato a perpetuarsi nel tempo, in relazione a future valutazioni professionali ed alla partecipazione a future procedure di concorso pubblico, difficilmente eliminabile in modo completo, risultando allo stato vero, che, anche all'attualità, digitiamo sul più utilizzato motore di ricerca del web nome e cognome del ricorrente, compaiono numerosi articoli con la notizia della bocciatura del primario di cardiologia di IN, e sicuramente tale notizia compare per prima.
36 Il danno all'immagine ed alla carriera professionale subito dal in applicazione del criterio Pt_1
equitativo ed utilizzando gli elementi concreti sopra evidenziati, deve essere quindi liquidato in complessivi € 80.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, mentre le domande aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione ed il risarcimento del relativo danno non possono essere accolti, per quanto in precedenza esplicitato.
Alla soccombenza sostanzialmente su tutte le domande, considerata l'illegittimità comunque del recesso intimato, segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti della di MACERATA, come sopra Controparte_8
rappresentata, con ricorso depositato il 15-11-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, accertata l'illegittimità del recesso per mancato superamento della prova intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente, condanna la esistente, come sopra rappresentata, al risarcimento del danno all'immagine ed alla carriera CP_1 professionale subito dal liquidato in via equitativa in € 80.000,00, oltre interessi legali dal Pt_1
dovuto al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande;
2) condanna la resistente, come sopra rappresentata, al rimborso delle spese legali sostenute CP_1 dal ricorrente, liquidate in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 259,00, oltre CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata 03/10/2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
37 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 3-10-2024, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 677/23 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Magistrelli, Paolo Campanati e Parte_1
Massimo Di Cola ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito ad Ancona, via Maratta, n.
14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
di Macerata, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, con sede legale in Macerata, via Annibali, n. 31/L, rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Forte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Macerata, via Ancona, n.
21, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: nullità, illegittimità, inefficacia licenziamento durante periodo di prova, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-11-2023 il dott. esponeva: il 13.6.2022, con Determina Parte_1 del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 882/AV3, era stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. di presso lo Parte_2
Stabilimento Ospedaliero di IN;
il 22.11.2022, con Determina n. 1613/AV3, all'esito della selezione pubblica, gli era stato conferito l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della
[...]
, quale vincitore della selezione pubblica con punteggio Parte_3
totale di 71,783 punti;
il 19.12.2022, egli aveva sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conferimento di incarico quinquennale di Direttore di
1 Struttura complessa UOC Cardiologia presso lo S.O. di IN;
come previsto dal rapporto contrattuale, l'incarico aveva avuto decorrenza dall'1.1.2023 ed era sottoposto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 15, co. 7 ter, D.
Lgs. 502/92 e s.m.i.; il 9.5.2023, il Sub Commissario Sanitario dell' di Macerata, dott.ssa CP_1
con missiva protocollata al n. 50685, aveva comunicato al ricorrente, al Direttore f.f. Persona_1
del Dipartimento Emergenze, dott. , e al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Persona_2
Unico, dott. , la scadenza del suo periodo di prova e che la verifica di prima istanza Persona_3 relativa all'esito del periodo di prova doveva essere effettuata dal Direttore f.f. del Dipartimento
Emergenze, cioè dal dott. , entro e non oltre il 31.05.2023; il 23.05.2023, il aveva Per_4 Pt_1
presentato, come richiestogli, una relazione circa le attività poste in essere ed i risultati raggiunti in
Cont detto periodo;
il 12.06.2023, il Direttore Generale dell' , dott.ssa Parte_4 Persona_1
aveva comunicato al ricorrente, al Direttore Medico del P.O.U. dott. , al Direttore UOC Persona_3
Cardiologia di Macerata dott. al Direttore f.f. della UOC Pt_5 Per_5 Parte_6
e p.c. al Direttore f.f. Dipartimento Emergenze dott. di aver ricevuto, con nota
[...] Persona_2
acquisita al prot. n. 2288191 del 9.6.2023, la relazione di valutazione di prima istanza relativa al periodo di prova del ricorrente, dove era stato espresso un esito non positivo e, pertanto, era stata avviata la procedura di verifica di seconda istanza da Parte del Collegio Tecnico, all'uopo nominato, come previsto dal Regolamento AST per la verifica e valutazione della Dirigenza Sanitaria, adottato con Determina n. 231 del 10.3.2023; il 16.6.2023, il ricorrente aveva inviato le proprie controdeduzioni scritte al Presidente del Collegio Tecnico, dott. , con richiesta di essere Per_3
sentito personalmente in contradditorio;
il 20.6.2023, il Collegio Tecnico si era riunito su formale convocazione del Presidente incaricato ed aveva provveduto all'esame di tutta la documentazione inerente la verifica di prima istanza ed altresì all'ascolto in contradditorio del ricorrente, acquisendo agli atti una ulteriore relazione dallo stesso presentata;
il 23.6.2023, all'esito dell'istruttoria effettuata, il Collegio Tecnico di seconda istanza aveva trasmesso al Direttore dell' Macerata, dott.ssa Pt_7
il verbale dei lavori svolti e gli atti esaminati, con il quale il Collegio aveva confermato, nel Per_1
merito e nel metodo, la valutazione di prima istanza ed aveva quindi espresso una valutazione negativa relativamente ai risultati del periodo di prova compiuto dall'odierno ricorrente;
il 27.6.2023, Cont con Determina n. 672 il Direttore Generale dell' di Macerata aveva preso atto che il ricorrente non aveva superato con esito positivo il periodo di prova di cui all'art. 15, co. 7 ter, D.Lgs. n. 502/1992
e s.m.i., in relazione all'incarico di Direttore di Struttura Complessa conferitogli, pertanto, e, dato atto che l'incarico non veniva confermato, per l'effetto, aveva provveduto al recesso dal rapporto lavorativo;
il 29.6.2023, il dott. aveva contestato ed impugnato la mancata conferma Pt_1 dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa presso lo S.O. di IN ed il conseguente recesso
2 dal rapporto di lavoro intimatogli a far data dall'1.7.2023 (n. 672/AST-MC), unitamente alle valutazioni espresse in prima ed in seconda istanza, in quanto nulli ed illegittimi.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento il proponeva istanza di accertamento Pt_1 dell'illegittimità del recesso dal rapporto lavorativo e di tutti gli atti presupposti ad esso in relazione all'incarico di Direttore di Struttura Complessa conferitogli, a seguito del mancato superamento del periodo di prova, esponendo: egli era risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa ad indirizzo Parte_3
riabilitativo dello Stabilimento Ospedaliero di IN (Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta
3); il medesimo aveva preso effettivamente servizio dall'1.1.2023; il contratto era soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;
a seguito del predetto periodo di prova di sei mesi, l'incarico non gli era stato confermato senza addurre una reale ed effettiva motivazione sul punto;
il provvedimento di recesso dal rapporto lavorativo doveva pertanto ritenersi nullo ed illegittimo in quanto frutto di un atteggiamento di preconcetto, dato che dagli atti emergeva che la direzione aziendale, sin dal principio, aveva avuto l'intenzione di non confermare il contratto di lavoro del dott. detto atteggiamento pregiudiziale si era sostanziato nelle seguenti circostanze: Pt_1
1) nella comunicazione datata 15.2.2023 della dott.ssa nella quale, a solo un mese e quindici Per_1
giorni dal conferimento dell'incarico, già gli era stata prospettata la mancata conferma del contratto, stigmatizzando in modo malevolo alcune iniziative del ricorrente volte ad implementare, stante la grave carenza di personale, tra l'altro, l'interscambio professionale tra il proprio reparto (
[...]
) ed altre strutture ospedaliere e l'attivazione di una convenzione con l'Università di Parte_3
IN; 2) nella mancanza di strumenti e personale a disposizione del primario per affrontare le criticità e le emergenze durante lo svolgimento del patto di prova;
3) negli obiettivi presi come parametro nelle valutazioni di prima e di seconda, che facevano riferimento al quinquennio e non al semestre oggetto del periodo di prova;
4) nelle disposte attività di verifica sulle procedure operative introdotte dal dott. che si erano rivelate migliorative di quelle precedentemente utilizzate in Pt_1 reparto;
5) nelle modalità con cui l'azienda ospedaliera aveva dato corso alla procedura di valutazione dell'operato del ricorrente e al suo riesame, atteso che il Collegio tecnico di secondo istanza aveva ribadito la valutazione di prima istanza effettuata dal dott. , senza procedere ad alcuna verifica Per_2 effettiva sull'operato del ricorrente;
6) nell'esiguo spazio deliberativo concesso al Collegio Tecnico dal D.G. AST di Macerata, dott.ssa che aveva fissato tempi della procedura molto ristretti, Per_1
nonostante la facoltà di proroga del periodo di prova di ulteriori sei mesi, tali da impedire qualsiasi obiettiva valutazione di seconda istanza che necessariamente doveva avere il tempo di poter valutare tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente;
le ragioni che fondavano la mancata
3 conferma dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di quest'ultimo non derivavano né da una responsabilità dirigenziale né da una responsabilità disciplinare dello stesso;
le motivazioni poste a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro non erano rinvenibili in modo chiaro e preciso da nessun atto e/o documento;
il recesso, peraltro immotivato, era stato disposto per ragioni illecite discriminatorie/ritorsive o comunque estranee al rapporto;
il comportamento tenuto dal D. G. Cont dell' di Macerata dott.ssa e dagli altri Direttori di Dipartimento nei confronti del ricorrente Per_1
Cont ed il metodo di valutazione adottato da parte dell' nel vagliare e valutare le competenze e la professionalità del medesimo presentavano delle anomalie, di cui la prima si riscontrava nelle valutazioni di prima e seconda istanza, nelle quali, tra l'altro, era stata rilevata una carenza da parte del ricorrente sotto il profilo del modello di integrazione dipartimentale e della capacità di intrattenere rapporti e collaborazioni con l'organizzazione aziendale e con la direzione strategica, quando, in realtà, era stato proprio il D. G. ad invitare perentoriamente il tramite la nota del 15.2.2023, Pt_1 ad occuparsi esclusivamente dell'organizzazione e gestione della propria unità operativa;
tale nota era scaturita immotivatamente a seguito di una richiesta / proposta del ricorrente finalizzata a sopperire alla grave carenza di personale dell'unità di Cardiologia e dell'intero presidio di IN;
il come da e-mail allegata, al fine di porre rimedio alla grave situazione dovuta dalla carenza Pt_1 di personale, aveva proposto di adottare “con somma urgenza: 1) convenzione con graduatorie concorsi di Cardiologia già esistenti regionali ed extraregionali;
2) avvisi pubblici per Cardiologia, in attesa di concorsi;
3) agevolazione di eventuali mobilità tra territorio ed ospedale;
4) contatti con ordini di medici o università di paesi UE confinanti: Slovenia, Croazia;
5) pubblicità degli Avvisi e
Concorsi su Social network (Fb, TikTok, Instagram, Twitter, ect) ed altri canali classici di comunicazione (massmedia, Ordine dei medici); 6) attivazione di Benefit economici e logistici per medici che intendono lavorare in zone terremotate come IN;
7) mobilità temporanea volontaria o con ordine di servizio, da UO di Cardiologia di Macerata a UO Cardiologia IN;
….. attivazione di Convenzione tra ed UNICAM CP_2 Controparte_3
.”; era subito seguita la risposta, o meglio la nota di richiamo, del D. G., di cui in
[...] ricorso era riportato uno stralcio del contenuto: “In data odierna siamo venuti a conoscenza di un suo messaggio rivolto a tutti i direttori di UOC dell'ospedale di IN per una stipula di convenzione con l'università di IN. Le rammento ancora che queste iniziative non rientrano nelle sue mansioni, in quanto le strategie aziendali sono proprie del Commissario Straordinario. Questa nota verrà allegata al suo fascicolo e avrà valenza di seconda segnalazione, tenuto conto che lei è nel periodo di prova. Qualora perseverasse nel mancato ascolto delle direttive, la informo che verranno assunti i provvedimenti del caso.”; il ricorrente aveva risposto alla predetta nota di richiamo della dott.ssa con e-mail del medesimo 15-2-2023, in cui dava atto dell'attività svolta insieme alla Per_1
4 collega dott.ssa e, a settimane alterne e ad orario ridotto, con la dott.ssa e Per_6 Per_7 comunque, che ogni tentativo era finalizzato a “… far ripartire in ogni modo le attività della cardiologia del P.O. di IN ferme da molto tempo. … per il bene del territorio e dell'ospedale
…”; il tenore della nota della dott.ssa a solo un mese e quindici giorni dall'insediamento del Per_1 ricorrente, lasciava già presagire un giudizio negativo, o non positivo, sull'operato del medesimo, espresso in seguito dal dott. , nella valutazione di prima istanza redatta al termine del periodo Per_2
di prova dei primi 6 mesi;
non corrispondeva inoltre al vero la circostanza riportata nella valutazione di prima istanza e di seconda istanza del dott. , in merito ad asseriti difficili rapporti e/o Per_2
difficoltà operative del ricorrente con colleghi direttori e dirigenti medici di altri ospedali e reparti;
il ricorrente era infatti stimato e rispettato dai colleghi sotto i profili professionale e umano;
era pertanto
Cont evidente l'intento della Direzione dell' di Macerata di non confermare, sin dall'inizio e a prescindere da qualsiasi risultato, l'incarico al ricorrente al termine del periodo di prova di 6 mesi;
inoltre egli non era stato messo in condizione di espletare in modo compiuto il periodo di prova: infatti, da quando aveva iniziato la propria attività di direttore, 1-1-2023, il medesimo aveva sempre operato in una situazione di emergenza assoluta dovuta alla mancanza di personale medico e, pertanto, aveva dovuto limitare la propria attività clinica al servizio di cardiologia interno ed esterno, che aveva assorbito la quasi totalità del tempo in azione clinica;
l'Unità Operativa di Cardiologia aveva disponibili n. 8 posti letto rimasti chiusi per circa 2 anni per la pandemia da Covid e la mancanza di personale;
il ricorrente aveva svolto quotidianamente l'attività clinica dalle ore 8,00 alle
16,00 su cinque giorni alla settimana, essendo peraltro egli il venerdì pomeriggio impegnato in corsi di aggiornamento professionale obbligatori, coadiuvato dall'unica collega presente;
aveva effettuato quotidianamente anche consulenze per i reparti di Rianimazione, Pronto Soccorso, Ortopedia,
Medicina e Chirurgia generale;
durante il periodo di prova il in accordo con i colleghi dott. Pt_1
e dott.ssa , aveva attivato accessi con il sistema DSEO, per agevolare e velocizzare Per_8 Persona_9
le consulenze cardiologiche per pazienti critici, oncologici e diabetici;
si era inoltre prodigato per implementare l'offerta del servizio ambulatoriale per i pazienti interni ed esterni (CUP) all'ospedale
(ambulatori di Ecocardiografia, ECGrafia, Tes Ergometria, ECG Holter 24H e Holter Pressorio, controlli dei PMK e Day Hospital), garantendo nel contempo la massima disponibilità per i numerosi trasferimenti di pazienti cardiologici dal Pronto Soccorso di IN ad altri nosocomi;
altresì
l'attività svolta e descritta nella relazione, che il dott. aveva ritenuto inidonea per esprimere Per_2 un parere positivo sull'operato del ricorrente, era stata effettuata con sole due unità di personale medico, compreso il e, se comparata con lo stesso periodo dell'anno 2022, in cui nell'U.O.C. Pt_1
di Cardiologia di IN avevano operato oltre al direttore altri quattro medici, era addirittura superiore all'anno precedente, come emergeva chiaramente dal confronto delle tabelle che riportava;
5 quindi il aveva svolto positivamente il periodo di prova anche sotto l'aspetto operativo, Pt_1
tenendo una condotta corretta ed irreprensibile sotto ogni profilo, nonostante la grave carenza di personale;
a testimonianza della mancanza di personale presso lo S.O. di IN, il ricorrente allegava una propria e-mail indirizzata all'epoca alle varie Direzioni, con la quale egli aveva limitato i turni della stante la carente presenza del personale medico a disposizione, Parte_3
preannunciando inoltre che, non appena fossero stati inseriti altri medici, a seguito di avviso pubblico, il sevizio sarebbe stato potenziato ad h. 12 dalle 8,00 alle 20,00; il 20-3-2023, era infine pervenuta al ricorrente una disposizione di servizio della dott.ssa che aveva limitato la presenza e l'attività Per_1
della dott.ssa nel periodo 1-4-23/15-4-23, e poi anche della dott.ssa nel periodo Per_7 Per_6
15-4-23/30-4-2023, presso la di IN, con assegnazione temporanea delle stesse Parte_2
rispettivamente presso la sede di Macerata e presso la di Civitanova Marche;
alla Parte_3 luce di tutte le criticità affrontate dal ricorrente fin dall'inizio, questa azione della Direzione Generale nascondeva un intento discriminatorio/ritorsivo, tenuto conto che il ricorrente si era visto privato, per un mese, della disponibilità di un professionista stante la già grave carenza di personale medico di reparto;
tale condotta, insieme all'e-mail del 15-2-2023 della dott.ssa con la quale già si era Per_1
prospettato il mancato superamento della prova, appariva finalizzata ad ostacolare ancor di più
l'operato del ricorrente ed a non fargli superare il periodo di prova;
dell'ottimo operato del ricorrente presso lo S.O. di IN nel semestre di prova, il medesimo riportava uno scambio di e-mail da Cont cui emergeva che il D. G. dell' a fronte dei numeri prodotti dall'attività del medesimo, che a parere della stessa risultavano inspiegabilmente superiori all'anno precedente nonostante la considerevole carenza di personale, aveva chiesto al dott. di effettuare un controllo sui Per_3 risultati ottenuti dalla Cardiologia di IN;
quest'ultimo si era recato presso l'Ospedale di
IN per verificare l'attività del ricorrente e con e-mail del 30-3-2023 indirizzata alla Per_1 aveva affermato, tra l'altro, che “… per quanto riguarda, infine, il piano di lavoro della Parte_2
di IN, lo stesso si sviluppa in base ai turni di servizio settimanali prodotti dal Dott. Pt_1
che, avendo una disponibilità alquanto esigua di personale medico in carico, non sempre riesce a garantire una copertura giornaliera di 12 ore, sviluppandosi per lo più su un massimo di 8 ore. Lo stesso, infine, contribuisce con la propria presenza in turno a garantire tale continuità nelle diverse attività clinico - assistenziali di competenza”; il dott. aveva espresso in pratica una Per_3 valutazione positiva sull'operato del ricorrente, confermata, peraltro, anche in uno scambio di messaggi whatsapp tra i due professionisti, in cui il dott. aveva espresso il proprio stupore Per_3 nell'apprendere la valutazione non positiva di prima istanza del dott. , tanto che lo stesso aveva Per_2 riferito al ricorrente che avrebbe parlato con il per comprendere l'accaduto; il allegava Per_2 Pt_1 inoltre un messaggio inviatogli il 12-6-2023 dal dott. , che gli aveva scritto: “Mi dispiace”; Per_2
6 tale messaggio destava molte perplessità circa la veridicità e l'attendibilità della relazione di valutazione del periodo di prova, in quanto sembrava che il dott. si stesse scusando con il Per_2 ricorrente per quanto scritto sull'operato del medesimo;
se il medesimo avesse effettuato una valutazione oggettiva dell'attività del ricorrente, scevra da preconcetti e discriminazioni, non avrebbe avuto nulla da dispiacersi, considerato il compito affidatogli dalle disposizioni del regolamento aziendale;
il dott. era stato un diretto subordinato della dott.ssa essendo Vice Direttore Per_2 Per_1
del Dipartimento Emergenze quando il Direttore del predetto Dipartimento era la tanto che, Per_1
successivamente, quando la dott.ssa era stata nominata, con riserva, Direttore Generale Per_1 dell' il dott. era stato nominato al suo posto quale Direttore f.f. del Parte_8 Per_2
Dipartimento di Emergenza;
altra circostanza anomala si rinveniva anche nel lasso di tempo trascorso tra la valutazione di prima e seconda istanza, essendo intercorsi tra esse poco più di 10 giorni: il fatto
Cont che il D.G. dell' di Macerata avesse fissato i tempi della procedura così ristretti, nonostante la facoltà di proroga del periodo di prova di ulteriori sei mesi, come previsto all'art. 15, co. 7 ter, D.
Lgs. n. 502/92 e s.m.i., secondo cui “L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”, faceva desumere che fin dall'inizio vi fosse l'intento di non rinnovare l'incarico; il D.G., tenuto conto della situazione di grave emergenza in cui si trovava lo S.O. di IN, avrebbe ben potuto prorogare il periodo di prova di ulteriori sei mesi, ma tale possibilità non era stata affatto considerata, tanto più che la dott.ssa Per_1 fin dall'1-7-2023, cioè 3 giorni dopo la comunicazione del mancato superamento della prova e del recesso dal rapporto di lavoro, aveva annunciato la sostituzione del ricorrente con la dott.ssa
, circostanza che rendeva certo che non si fosse trattato di demerito e che il Parte_9 licenziamento fosse configurabile come discriminatorio e ritorsivo, finalizzato a colpire l'attivismo di un primario che, tra l'altro, aveva messo in campo contatti ed ipotesi di collaborazione istituzionale per accrescere la centralità e l'attrattività dell'Ospedale di IN;
il allegava in merito un Pt_1 articolo web secondo cui il reparto di Cardiologia di IN, all'attualità, era privo di personale medico e anche la nuova primaria, dott.ssa , operava nelle medesime condizioni del ricorrente, Pt_9 circostanze che anch'esse dimostravano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, considerato che la capacità di un Direttore di Struttura Complessa doveva essere valutata sulla base dell'attività di coordinamento dei professionisti che operavano nella struttura che, nel caso dell'Ospedale di
IN, non risultavano essere in forza;
era infatti sorprendente che, in un periodo in cui c'era carenza di medici e si faceva ricorso alle prestazioni di medici già in pensione, si licenziasse pretestuosamente un primario competente senza una motivazione oggettiva;
la mancata conferma dell'incarico conferito al ricorrente, neppure motivata, appariva incredibile e priva di una spiegazione
7 plausibile circa le effettive motivazioni poste a base di essa, come anche della omessa proroga di sei mesi prevista dalla legge e dal CCNL di Comparto, ciò rendendo evidente che le competenze, la professionalità e l'esperienza del dott. attestate nel suo curriculum vitae, avrebbero portato Pt_1
un valore aggiunto allo S.O. di IN ed ai cittadini della comunità camerte;
il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia all'Università Federico II di Napoli, in possesso di un dottorato di ricerca in
Scienze metaboliche, della specializzazione in Cardiologia, di una laurea specialistica in
Biotecnologie mediche, di un master in management sanitario e in terapia intensiva cardiologica, era stato, tra l'altro, professore aggiunto alla “Temple University” di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di Napoli ed, infine, uno tra i primi a parlare del “Triangolo della morte” in Campania.
Il ricorrente richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esercizio del potere di recesso doveva essere coerente con la causa del patto di prova, con la precisazione che tale patto mirava ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza, sicché il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso o al termine del periodo di prova era legittimamente esercitato quando rifletteva l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale era desumibile anche dal modo in cui si manifestava, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità; quando il motivo discriminatorio/ritorsivo rappresentava un motivo illecito, e lo stesso costituiva ragione unica e determinante del licenziamento, questo doveva ritenersi nullo con la conseguente tutela per il lavoratore;
il motivo illecito era rilevante anche in relazione al licenziamento intimato in periodo di prova o al termine della prova, invalido ove fosse il mezzo per perseguire finalità illecite, dovendo pertanto rilevarsi la nullità del licenziamento impugnato in quanto discriminatorio, ritorsivo e sorretto unicamente da motivi illeciti determinanti, in quanto espressione dell'ingiusta e arbitraria reazione dell'ente al comportamento legittimo del ricorrente.
Quest'ultimo rilevava altresì che vi era stato un “travisamento” degli obiettivi presi come parametro per la valutazione del periodo di prova in oggetto;
gli obiettivi presi come riferimento dal dott. Per_2
nella valutazione di prima istanza dovevano essere valutati nell'ambito del quinquennio e non certo di un semestre;
era evidente che i parametri di riferimento esaminati nella valutazione di prima istanza facevano riferimento al quinquennio e ciò era dimostrato proprio da quanto stabilito dalla normativa disciplinante il periodo di prova di un direttore di una struttura sanitaria complessa, principalmente nel D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. all'art. 15 co. 5 e 7 ter, nel C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19-12-2019 all'art. 12 ed, infine, nell'art. 6 del contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto dal
8 ricorrente al conferimento dell'incarico, poiché la nullità del patto di prova era stata determinata da un difetto negoziale genetico di mancata specificità delle mansioni ed obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; dal combinato disposto della cit. normativa, emergeva la scarna disciplina con specifico riferimento al periodo di prova, mentre era disciplinata la procedura di valutazione professionale del dirigente nell'ambito del quinquennio, che non poteva applicarsi al caso concreto, come era accaduto;
inoltre la disciplina generale del patto di prova era contenuta nell'art. 2096 c.c.; quanto alle caratteristiche del patto di prova, esso doveva risultare da atto scritto, pena la nullità della prova stessa;
il patto di prova doveva contenere l'indicazione precisa delle mansioni e degli obiettivi assegnati al lavoratore stesso, indicazione che poteva essere operata anche per relationem, mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo che definissero le mansioni comprese nella qualifica di assunzione, sempre che il suddetto richiamo fosse sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata;
tale meccanismo offriva al lavoratore la possibilità di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e concedeva al datore di lavoro la facoltà di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova;
la mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituiva motivo di nullità del patto/periodo di prova;
il patto di prova in esame doveva ritenersi affetto da nullità assoluta perché
l'unico requisito rispettato era l'atto scritto, come riportato all'art. 4, dedicato a “periodo di prova e aspettativa” del contratto individuale di lavoro;
non sussisteva invece il requisito di specificità delle mansioni affidate al ricorrente nel periodo di prova, peraltro, senza neppure alcuna indicazione operata per relationem; confrontati il CCNL di riferimento ed il contratto individuale, non emergevano in modo preciso le mansioni e i compiti affidati al dirigente nel semestre oggetto del periodo di prova;
nella valutazione di prima istanza il dott. aveva preso come riferimento Per_2
obiettivi generali assegnati al ricorrente per il quinquennio, esprimendo, in modo illegittimo, una valutazione non positiva;
tale valutazione, che come parametro aveva preso in esame obiettivi perseguibili in un periodo di tempo di cinque anni, era la conseguenza della mancata indicazione specifica di obiettivi da perseguire nel corso del periodo di prova;
la valutazione di prima istanza doveva quindi ritenersi pretestuosa ed arbitraria per l'assenza, ab origine, di obiettivi e mansioni specifici assegnati al ricorrente durante il periodo di prova di 6 mesi;
era quindi viziata anche la valutazione di seconda istanza effettuata dal Collegio Tecnico, composto dai dottori , Persona_3
e in quanto aveva accolto de plano la precedente valutazione di prima Per_5 Persona_10
istanza effettuata dal dott. , senza procedere ad alcuna autonoma ed effettiva verifica Per_2 sull'operato del ricorrente;
ad avviso di quest'ultimo, gli elementi probatori forniti dimostravano che le modalità dell'espletamento della prova non erano state adeguate ad accertare la capacità lavorativa del ricorrente per il fatto stesso che nessun obiettivo era stato mai in concreto assegnato al direttore;
9 la generica attività di “approfondimento” demandata al ricorrente, non meglio dettagliata, attestava una sostanziale assenza di contenuti e di mansioni, con l'effetto che non appariva configurabile un esito negativo della prova rispetto a mansioni non individuate e non verificabili;
in assenza di assegnazione di uno specifico incarico e dunque di specifiche mansioni/obiettivi, era venuta meno la causa del patto di prova, in quanto mancava il termine di riferimento rispetto al quale valutare la capacità del lavoratore;
ne conseguiva che, da un lato, il recesso intimato al ricorrente non era coerente con la causa del patto di prova, stanti le modalità dell'esperimento della prova, inadeguata ad accertare la capacità lavorativa del dirigente, stante l'omessa individuazione di mansioni specifiche rispetto alle quali misurare la capacità lavorativa, e, dall'altro, le allegazioni probatorie fornivano elementi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere che il licenziamento del ricorrente fosse stato, in effetti, dettato unicamente da finalità discriminatorie e ritorsive, che trovavano origine nell'atteggiamento ostativo posto in essere dal D.G.; il licenziamento intimato con determina del D.G.
n. 672/AST_MC del 27/06/2023 doveva essere dichiarato nullo, in quanto intimato sostanzialmente per un motivo illecito determinante;
qualora non fosse ritenuto sussistente il motivo illecito determinante del licenziamento intimato, doveva comunque dichiararsi la nullità genetica del patto di prova contenuto nel contratto individuale di lavoro per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi e degli obiettivi da conseguire;
a tale illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro conseguiva pertanto la conversione del rapporto in prova in rapporto ordinario: vi era la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridondava in nullità del contratto di lavoro, e trovava applicazione il regime ordinario del licenziamento individuale.
Inoltre il provvedimento di recesso per mancato superamento della prova del ricorrente, cioè la
Determina del D.G. AST MC n. 672 del 27-6-2023, era privo di motivazione in violazione dell'art. 12, co. 5, del CCNL dell'Area Sanità; detto articolo del CCNL, sia in corso di espletamento della prova, sia alla sua conclusione, imponeva: “Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere motivato”, in quanto nel pubblico impiego (in particolare per la dirigenza pubblica) l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, che comunque non ricorreva nel caso di specie, non comportava la possibilità di risoluzione ad nutum (regime di libera recedibilità) del rapporto propria dei dirigenti privati, ma tutt'al più l'applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità del caso, conclusione imposta anche dal sistema costituzionale;
secondo l'orientamento consolidato del giudice delle leggi, la contrattualizzazione della dirigenza pubblica non implicava che l'amministrazione potesse recedere liberamente dal rapporto di lavoro: se così fosse stato, infatti, si sarebbe instaurato uno stretto legame fiduciario tra le parti, che non avrebbe consentito ai dirigenti di svolgere in modo autonomo ed imparziale la propria attività “gestoria”; la previsione, nel settore pubblico, del recesso causale era considerata una garanzia dell'equilibrio della relazione tra organi politici e responsabili della
10 gestione: il recesso libero ed insindacabile rappresentava uno strumento di pressione sui dirigenti che, per l'esigenza di conservare il posto di lavoro, sarebbero finiti per rimanere asserviti al potere politico, relegando a mera declamazione il principio di imparzialità della P.A.; nella Determina di recesso dal rapporto di lavoro, n. 672 del 27-6-2023, non si rinveniva alcuna motivazione idonea a fondare il mancato superamento della prova da parte del anche il richiamo al documento istruttorio Pt_1
riportato in calce alla Determina non forniva alcuna motivazione sul punto, bensì si limitava a ripercorrere la procedura di valutazione, sia di prima che di seconda istanza, che aveva portato ad una valutazione negativa relativamente al superamento del periodo di prova di mesi sei del Pt_1 nessuna motivazione essendo stata fornita in merito;
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 12 della disposizione contrattuale aveva la funzione di dimostrare che il recesso del datore di lavoro era stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti l'esito dell'esperimento della prova e non era dovuto a ragioni illecite o comunque estranee al rapporto ed in particolare a forme di discriminazione;
del resto, l'art. 12, co. 5, seconda parte, CCNL dell'Area Sanità 19-12-2019 prescriveva che il recesso dal patto di prova operava dal momento della comunicazione alla controparte: “Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell' o Ente deve essere sempre CP_1 motivato”; dunque, il recesso per essere valido ed efficace, doveva essere motivato, ma era prescritta anche la contestualità tra recesso e motivazione affinché lo stesso potesse avere un effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
Infine, il aveva subito, a causa della condotta datoriale, un danno esistenziale ed all'immagine Pt_1 professionale dovuto alla circostanza che nell'opinione pubblica si era ingenerata la convinzione che la mancata conferma dell'incarico di Direttore Medico fosse stata determinata da demeriti professionali del ricorrente;
subito dopo il mancato superamento del periodo di prova da parte del ricorrente erano stati pubblicati, anche sul web, numerosi articoli riguardanti il mancato superamento del periodo di prova del suddetto, arrecando un notevole nocumento all'immagine e alla carriera professionale del medesimo, danno di immagine da liquidarsi in via equitativa in € 250.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
nella quantificazione del danno andavano inoltre tenute in conto le capacità professionali, le competenze e l'esperienza lavorativa del soggetto leso, dovendosi considerare che il ricorrente era laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Federico
II di Napoli, aveva svolto un dottorato di ricerca in Scienze metaboliche, con specializzazione in
Cardiologia, aveva una laurea specialistica in Biotecnologie mediche, un Master in Management sanitario ed in Terapia intensiva cardiologica;
era stato, tra gli altri incarichi, professore aggiunto alla
“Temple University” di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di
11 Napoli e, infine, uno tra i primi a parlare del “Triangolo della morte” in Campania;
la vicenda oggetto di causa, oltre a portare un rilevante discredito al professionista, avrebbe creato un evidente pregiudizio al ricorrente anche nelle future valutazioni professionali e nei concorsi pubblici a cui il medesimo avrebbe partecipato;
altra circostanza rilevante era la presentazione, da parte del Gruppo assembleare del presso il Consiglio regionale delle Marche, nelle persone dei Controparte_4
Consiglieri e di Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 un'interrogazione alla Giunta Regionale delle Marche avente ad oggetto “Primario UOC
Cardiologia ad indirizzo Riabilitativo dell'Ospedale di IN”, nella quale veniva rilevato tra l'altro che “la dott.ssa chiamata in causa tanto dai rappresentati delle istituzioni locali Persona_1
e regionali quanto dai comitati dei cittadini interessati alle sorti della sanità pubblica territoriale non ha ancora fornito alcun doveroso riscontro compromettendo di fatto i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza nei rapporti interni ed esterni a cui fa capo, anche a tutela del prestigio e del ruolo istituzionale della stessa;
”; inoltre con l'interrogazione al Presidente della
Giunta Regionale ed all'assessore competente si chiedeva di avere conoscenza, in particolare al punto
1, delle “… motivazioni che hanno determinato la mancata conferma del dott. a Parte_1
Direttore di Struttura complessa per la UOC di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell'Ospedale di IN e per l'effetto il recesso dal contratto” ed al punto 3 “se corrisponde al vero la circostanza che al dott. nel ruolo di Direttore UOC di Cardiologia ad indirizzo Parte_1
Riabilitativo dell'Ospedale di IN solo a poche settimane dall'avvio dell'incarico la dott.ssa avrebbe contestato l'attivismo in relazione ad un'ipotesi di convenzionamento con Persona_1
l' , peraltro condivisa con Direttori di altre U.U.O.O.C.C. del medesimo Controparte_5 stabilimento ospedaliero”.
Rammentando che: il Tribunale di Roma - Sezione lavoro aveva accolto la tesi del Controparte_6
ed aveva revocato l'ordinanza con cui era stata disposta l'ammissione con riserva della dott.ssa
[...] nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore Generale dell' come da Per_1 Parte_8
numerosi articoli web apparsi sulle testate giornalistiche on-line, respingendo il ricorso della dott.ssa contro il avente ad oggetto il mancato calcolo del punteggio legato al Per_1 Controparte_6
lavoro svolto da Dirigente del reparto Rianimazione e alcune pubblicazioni scientifiche;
il Tribunale aveva rilevato come fosse stata invece corretta la posizione del che non aveva inserito la CP_6 dottoressa nell'elenco degli idonei;
dopo il ricorso presentato dalla Dirigente e l'ordinanza di ammissione con riserva, cosa che aveva indotto la Regione Marche a nominarla dirigente dell'
[...]
, a seguito della cit. sentenza, la dott.ssa aveva rassegnato le dimissioni da Direttrice Parte_8 Per_1
Cont Generale dell' circostanza che inficiava gli atti, soprattutto se di straordinaria amministrazione, assunti dalla medesima poiché adottati in carenza di potere, cioè emessi da un Dirigente che all'epoca
12 non poteva sottoscriverli;
la risoluzione del rapporto di lavoro del dott. si configurava infatti Pt_1
come un atto di straordinaria amministrazione, che in nessun modo poteva essere conservato a seguito della decisione del Tribunale di Roma che aveva accertato che la dott.ssa non era idonea a Per_1 ricoprire quell'incarico; il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, disporsi l'esibizione in giudizio da parte resistente, e conseguente acquisizione agli atti, della suddetta sentenza;
intendendo ottenere l'accertamento dell'illegittimità, dell'inefficacia e della nullità del provvedimento di recesso dal rapporto lavorativo, ovvero in subordine l'annullamento dello stesso con sentenza costitutiva ed altresì ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e comunque il risarcimento del danno conseguente al provvedimento espulsivo illegittimo da quantificarsi nella misura di seguito articolata nelle conclusioni, a tal fine producendo la busta paga relativa all'ultima mensilità relativa al giugno
2023 da cui si evinceva il trattamento economico del dott. presso l'Ospedale di IN, ed Pt_1 infine il risarcimento dell'ulteriore danno all'immagine e da dequalificazione professionale, intendendosi tale voce di danno come distinta ed autonoma dal danno cagionato in sé dall'atto di risoluzione illegittimo, il concludeva quindi chiedendo: Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
“IN VIA PRINCIPALE
“accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento intimato con determina del del 27.6.2023, dall' CP_7 [...]
(C.F./P.IVA in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_8 P.IVA_1
con Sede Legale a Piediripa di Macerata in Via Annibali n. 31/L, ovvero annullarlo con sentenza costitutiva;
“Per l'effetto condannare l' (C.F./P.IVA ) Controparte_8 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno da quantificarsi in tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal dipendente, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero da determinarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante, oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
“IN VIA SUBORDINATA
“annullare il licenziamento e condannare l' (C.F./P.IVA Controparte_8
) in persona del direttore generale pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel P.IVA_1
posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno dal medesimo sofferto, da commisurarsi in tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino a quella della reintegra, nella misura non
13 superiore a dodici mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, ovvero da determinarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
“In via gradata, condannare l' (C.F./P.IVA Controparte_8
) in persona del direttore generale pro tempore, previa declaratoria di risoluzione del P.IVA_1
rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva da determinarsi tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.
“In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venga ritenuto inefficace per violazione del requisito di motivazione, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro, condannare comunque l' (C.F./P.IVA ) in Controparte_8 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di dodici mensilità e non inferiore comunque a sei mensilità, o determinata nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante anche in via equitativa, da parametrarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.
“Infine, sempre in via principale e in aggiunta alla liquidazione del danno derivante dal licenziamento illegittimo si chiede di condannare l' Controparte_8
(C.F./P.IVA ) in persona del direttore generale pro tempore, al risarcimento P.IVA_1 dell'ulteriore danno arrecato all'immagine e alla carriera professionale del Dott. a Parte_1 seguito del licenziamento intimato, da quantificarsi in € 250.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia da questo Giudice.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si costituiva ritualmente l' , in persona del Direttore Controparte_8
Generale pro tempore, dott. esponendo: il dott. aveva impugnato il CP_9 Parte_1
Cont recesso datoriale intimatogli dalla di Macerata, non avendo superato il periodo di prova ex art.15, co. 7 ter, D. Lgs. n. 502/92, proponendo una pluralità di domande, in via principale, anche di reintegrazione nel posto di lavoro e di contestuale risarcimento del danni, o, in via subordinata e gradata, di declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro con richiesta di corresponsione di una indennità risarcitoria, nonché per il risarcimento dell'ulteriore danno ipoteticamente patito all'immagine e alla carriera professionale, quantificato in ben € 250.000,00; il ricorso si basava sul presupposto, erroneo, di aver subito un recesso datoriale immotivato e “frutto di un atteggiamento di
14 preconcetto”, addirittura dettato da finalità ritorsive e/o discriminatorie, posto che la direzione aziendale, sin dal principio della instaurazione del rapporto, avrebbe, secondo il ricorrente, tramato per non confermare il contratto di lavoro del dott. il ricorrente tentava di valorizzare pochi e Pt_1 limitati episodi, assolutamente fisiologici nell'ambito di un rapporto di lavoro, e, comunque, di cui egli stesso non riusciva a sostenere la contrarietà alla normativa e/o alle disposizioni contrattuali di riferimento, enfatizzandoli ed interpretandoli in modo soggettivo, privo di qualsiasi contenuto oggettivamente probante o almeno indiziario, mentre il procedimento adottato era stato introitato e
Cont Cont portato a termine dalla in maniera del tutto corretta e legittima;
l' convenuta, al fine di evidenziare la correttezza e la legittimità dell'operato datoriale e, conseguentemente, l'infondatezza di tutte le domande e richieste, anche risarcitorie, formulate dal ricorrente, rilevava che la ricostruzione degli accadimenti, operata dal ricorrente, pretestuosa e soggettiva, non corrispondeva al reale svolgimento dei fatti oggetto di causa;
eccepiva in particolare: I) il ricorrente non aveva formulato specifici motivi di ricorso e/o di impugnazione in quanto, nella parte in diritto, aveva promosso indistinte censure all'operato datoriale richiamando, in maniera strumentale e polemica, accadimenti, elementi fattuali e circostanze relative al periodo di prova senza indicare puntualmente Cont quali disposizioni di legge e/o contrattuali fossero state violate dalla e neppure aveva screditato la legittimità del procedimento concluso con il recesso datoriale, non indicando analiticamente le
Cont disposizioni asseritamente violate e le ragioni per cui le stesse sarebbero state bypassate dalla inoltre, in relazione al recesso datoriale nel pubblico impiego privatizzato nel corso o alla fine del periodo di prova, la giurisprudenza di legittimità aveva, da tempo, sancito: “I principi enunciati dalla
Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova
(Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di prova ex lege dei dipendenti pubblici. La giurisprudenza della Corte di cassazione precisa, infatti, che, anche nei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione (altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza;
cosicché, non sarebbe configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risultasse il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, ma è sul lavoratore che incombe l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento (vedi Cass. 13 settembre 2006, n. 19558). In tema, poi, di obbligo di motivare il recesso in periodo di prova, contrattualmente previsto (nella specie, dal contratto
15 collettivo di comparto), con specifico riferimento al lavoro pubblico la giurisprudenza della Corte ammette la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovendosi, di conseguenza, escludere che
l'obbligo di motivazione possa spostare l'onere della prova sul datore di lavoro (Cass. 5 novembre
2007, n. 23061; 8 gennaio 2008, n. 143)” (Cass. civ., Sez. Lav. 13-8-2008 n. 21586), nonché: “Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità” (Cass. civ., Sez. Lav. 21-7-2001 n. 9948); la giurisprudenza di legittimità successiva si era orientata in piena coerenza con tali indicazioni, consolidando i seguenti principi, applicabili anche nell'ambito dei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze della P.A.
(come di recente ribadito da Cass. n. 26679/18, n. 9296/17, n. 655/15): - il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova aveva natura discrezionale e dispensava dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accadeva nel licenziamento assoggettato alla L. n. 604/66
(Cass. n. 21586/08, n. 17970/10); - l'esercizio del potere di recesso doveva essere coerente con la causa del patto di prova che andava individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore potevano verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934/15; n. 1776/09); - non era configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (come nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore fosse sottoposto alla prova o espletasse mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova, cfr. Cass. n. 2228/99, n. 10618/15); - il recesso era invalido qualora risultasse il perseguimento di finalità illecite o quando risultasse un motivo estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso (Cass. n. 21586/08, n. 402/98) sebbene fosse legittima motivazione di recesso, idonea ad escludere qualsiasi intento discriminatorio o vessatorio, il fatto che un dirigente medico non fosse riuscito ad integrarsi positivamente e proficuamente nell'organizzazione aziendale e a rapportarsi con i colleghi (Cass. Civ., Sez. Lav. 5-5-2015 n. 8934); quindi “L'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, non
16 esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il recesso per mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass. Civ., Sez. Lav. 30-11-2028 n.
31091) e l'onere della prova gravava integralmente sul lavoratore, potendo essere assolto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (tra le tante Cass. n. 21784/09; n. 15654/01); analogo e conforme risultava l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non doveva essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, ed incombeva sul lavoratore licenziato, che deducesse in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso l'onere di provare, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso fosse stato determinato da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione del patto di prova. (ad es. Cass. Sez. Lav., sent. n. 20916/19); unanime era anche il principio di formazione giurisprudenziale, in forza del quale il patto di prova mirava ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere,
l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (Cass. n. 26679/18)
(richiamate da Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., 18.3.2021 n. 83, tra le tante in senso conforme).
Cont La resistente non si era discostata dai riportati principi;
risultava peraltro per tabulas, dalla relazione di valutazione del periodo di prova redatta dal Direttore del Dipartimento di Emergenza -
Urgenza, dott. , che vi era stato il compiuto accertamento che il dott. fosse stato adibito Per_2 Pt_1
ai compiti propri del profilo professionale della categoria di assunzione e del ruolo di Direttore di
Struttura Complessa conseguito, ma che egli avesse prodotto, ai fini della verifica di cui trattasi, come evidenziato dal dott. , una relazione “di estrema esiguità (che) non offre specifici punti di Per_2
valutazione; dal che il sottoscritto ha provveduto ad acquisire personalmente presso uffici e strutture ogni possibile elemento utile per una corretta ed approfondita valutazione”; la medesima relazione consentiva di verificare l'esistenza di una congrua motivazione e della sua coerenza con la funzione del periodo di prova in riferimento, peraltro, a ben cinque parametri pertinenti alla categoria e al profilo professionale posseduti e al ruolo di Direttore di Struttura Complessa acquisito (sviluppo ed implementazione attività e della produttività di base, sviluppo di un modello organizzativo, sviluppo di un modello di integrazione dipartimentale, sviluppo di un modello di collaborazione interdipartimentale e capacità di rapporti e collaborazione con l'organizzazione aziendale e la direzione strategica) con riferimento ai quali, però, l'operato del dott. era stato, con ampie e Pt_1
circostanziate argomentazioni, ritenuto non positivo, anzi gravosamente insufficiente;
tale giudizio non positivo era stato, poi, integralmente confermato, all'unanimità dei suoi componenti, dalla
Commissione Tecnica di seconda istanza con provvedimento, anch'esso congruamente motivato,
17 prot.n. 2304640 del 23-6-2023; impregiudicata la discrezionalità della P.A. in materia che, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata, consentiva di obiettare che la contestazione di una valutazione discrezionale, secondo cui la decisione di recesso non aveva valide giustificazioni, non poteva rilevare ai fini della validità del recesso da rapporto di lavoro in prova
(Cass. civ., Sez. lav., 13-8-2008 n. 21586), innanzitutto, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche erano assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale (Cass. n. 21586/2008
e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n.
21376/2018), conseguendone che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa doveva svolgersi non potevano derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegavano alla nullità del patto e che presupponevano il carattere facoltativo dello stesso;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, dalla doverosità dell'assunzione in prova derivava che il regolamento contrattuale era necessariamente integrato ex art. 1339 c.c. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, cosicché ciò che rilevava ai fini della legittimità del recesso era soltanto che la valutazione sull'esito dell'esperimento venisse espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, fosse motivata e coerente con le finalità della prova;
nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presupponeva l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trovava compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non poteva discostarsi, cosicché le esigenze di cui sopra erano già assicurate dalle regole che necessariamente governavano l'instaurazione e la gestione del rapporto;
dal complesso delle disposizioni richiamate si evinceva chiaramente che l'esperimento, finalizzato a verificare l'idoneità dell'assunto ad assumere funzioni dirigenziali si doveva ritenere validamente effettuato ogniqualvolta al neoassunto venissero affidati compiti riconducibili alla qualifica rivestita (Cass. civ., Sez. Lav. 19-
12-2018 n. 32877); pertanto, in applicazione di detti principi, non coglieva nel segno la censura del
Cont ricorrente secondo cui vi sarebbe stato, da parte della un “travisamento degli obiettivi”, con conseguente nullità del patto di prova per mancata specificità delle mansioni ed obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; inoltre, sotto altro profilo, poiché era lo stesso ricorrente ad ammettere, previa disamina delle disposizioni e normative e contrattuali di riferimento, che la disciplina con specifico riferimento al periodo di prova fosse scarna e la valutazione operata dal dott. prima Per_2
e, dal Comitato tecnico, poi, con riferimento a ben cinque parametri oggettivamente pertinenti alla categoria e all'alto profilo professionale posseduti nonché all'importante ruolo di Direttore di
Struttura Complessa attribuitogli, sebbene costituenti anche un parametro di valutazione a più ampio
18 raggio temporale, non si comprendeva il motivo per cui essi non potessero essere considerati indici specifici ed oggettivi di giudizio, ove parametrati ad un arco temporale più limitato, corrispondente al periodo di prova;
poiché il ricorrente aveva, in un primo tempo, prodotto una relazione di “estrema esiguità” al dott. e, poi, addirittura, come evidenziato dal Collegio Tecnico, questi “in sede di Per_2
controdeduzioni ... non ha oggettivamente prodotto alcuna documentazione utile a superare il giudizio negativo ... con l'ulteriore sottolineatura, nel medesimo senso sopra indicato, che il
Dipendente si è attardato più a giudicare negativamente l'operato del suo Direttore di Dipartimento che a giustificare le proprie inadempienze rispetto a quanto emerso all'esito dell'accertamento, da confermarsi anche in questa sede”, mentre ben avrebbe potuto e dovuto interloquire con riferimento all'attività espletata e agli obiettivi perseguiti e/o ai risultati raggiunti, connaturati all'esercizio delle mansioni e delle funzioni di Direttore di Struttura Complessa, le argomentazioni di cui sopra consentivano di screditare totalmente l'asserito difetto di motivazione dei provvedimenti datoriali e la presunta nullità del patto di prova per mancata specificità delle mansioni e degli obiettivi sui quali effettuare l'esperimento; lo stesso ricorrente, consapevole della infondatezza dei propri assunti, principalmente ne affermava uno ulteriore riconducibile ad una presunta volontà discriminatoria e ritorsiva che, rappresentando un motivo illecito, ragione unica e determinante del licenziamento, avrebbe reso nullo il recesso;
tale censura era generica ed inconsistente sul piano fattuale, avendo il descritto alcuni episodi e valorizzato talune circostanze fornendone una valutazione impropria Pt_1
e soggettiva, cosicché le sue rimanevano semplici illazioni e mere congetture, anche spiacevoli in quanto rivolte alla Direzione aziendale ovvero dei propri colleghi, accusati di connivenza e di sudditanza nei confronti dei vertici aziendali;
la prova del motivo illecito era affidata dal ricorrente ad elementi insignificanti ed impalpabili, quali il testo di un whatsApp del dott. o a pregressi Per_2 rapporti lavorativi tra quest'ultimo e la dott.ssa il dott. dimenticava che il giudizio Per_1 Pt_1 contrario era stato confermato, all'unanimità, da altri tre soggetti suoi colleghi, i componenti del
Collegio Tecnico di seconda istanza, ai quali imputava di far parte del disegno illecito, per soli fini discriminatori e/o ritorsivi;
innanzitutto, sulla scorta dei principi di riparto degli oneri di specifica allegazione e prova affermati dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata, “non incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esito negativo della prova (non potendosi, pertanto, il lavoratore limitare a contestare il giudizio negativo espresso circa il mancato superamento della prova), bensì incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esito positivo della prova, profilo, nella fattispecie, non oggetto di specifica allegazione da parte ricorrente in ricorso né di idonea richiesta di prova”
(Tribunale Firenze - sez. lavoro, 17.11.2021 n. 759) e il dott. non vi aveva provveduto in Pt_1
Cont relazione specificamente ai plurimi parametri valutativi utilizzati dalla e all'esercizio delle proprie funzioni di Direttore;
il ricorrente non era stato in condizione di fornire alcuna prova, anzi,
19 neppure indizi (necessariamente gravi, precisi e concordanti) del presunto motivo illecito del recesso
Cont datoriale, proprio perché l'operato della era stato legittimo e conforme alle disposizioni di legge e contrattuali in materia;
inoltre e comunque le circostanze strumentalmente valorizzate nel ricorso erano inconsistenti, sotto i profili fattuali e giuridici, sul piano non solo probatorio ma anche indiziario;
con riferimento allo scambio di e-mail tra la dott.ssa ed il dott. dopo un mese Per_1 Pt_1
e mezzo dall'inizio del rapporto, la verifica fin dall'origine dell'operato dei propri dipendenti, richiamandoli al rispetto della normativa, del contratto e dei rispettivi ruoli, rientrava pacificamente nelle prerogative organizzative e gestionali della direzione aziendale;
peraltro la dott.ssa aveva Per_1
fatto espresso riferimento ad un precedente episodio nel corso del quale erano già state affrontate le tematiche lavorative oggetto della e-mail del 15-2-2023 e ad una pluralità di inviti al dott. di Pt_1 entrare nell'organizzazione turnistica, ciò dimostrando, da un lato, l'assenza di qualsivoglia ostilità preconcetta o di una precostituita volontà “espulsiva” del dipendente e, dall'altro, certificando la gradualità operativa della Direzione aziendale che, in un'auspicata ottica di leale e fattiva collaborazione aveva, in un primo tempo, esposto oralmente le criticità riscontrate e le esigenze organizzative e gestionali da perseguire e, poi, in assenza di riscontro in tale senso, si era determinata alla redazione di una e-mail dai toni perentori ma che non potevano essere ritenuti estranei alle attribuzioni della Direzione aziendale e, quindi, illegittimi;
mentre la risposta e-mail del ricorrente era insofferente e stizzita, come ritenuto da giudizio unanime, sull'accaduto e sul punto, del dott.
e del Collegio Tecnico, oggetto di valutazione nell'ambito del doveroso esame della capacità Per_2 del dipendente in prova di rapportarsi con i colleghi e con l'intera organizzazione aziendale;
il fatto che la Struttura Complessa U.O.C. di Cardiologia di IN fosse carente di personale medico era noto al dott. che peraltro era tenuto ad assumere le responsabilità connesse al ruolo Pt_1
dirigenziale, essendo insita nel ruolo del dirigente la capacità di organizzare e coordinare lo staff, anche in situazioni non ottimali ovvero in presenza di criticità; quelle di detta struttura erano criticità note riconducibili alle oggettive difficoltà organizzative e gestionali della sanità pubblica anche marchigiana e provinciale, conseguenti alle limitate risorse economiche e, da ultimo, alla creazione
Cont di un organigramma diverso con la soppressione dell' e la creazione delle la prova che Pt_10
tale dimensionamento della componente medica non fosse legato alla nomina del dott. come Pt_1
Direttore era fornita da quest'ultimo che evidenziava come il reparto di Cardiologia di IN fosse anche attualmente privo di personale medico e anche la nuova primaria, dott.ssa Parte_9
, si trovasse ad operare nelle medesime condizioni, circostanza che destituiva di fondamento la
[...]
tesi di parte ricorrente rivolta a dimostrare che il sottodimensionamento del reparto fosse stato dettato da un presunto, nascosto, ma di fatto inesistente, intento discriminatorio/ritorsivo nei confronti del ricorrente;
altrettanto prive di valenza probatoria in senso discriminatorio/ritorsivo erano le
20 disposizioni di servizio, pienamente motivate, con cui le dott.sse e erano state Per_7 Per_6
temporaneamente, per soli 15 giorni ciascuna, assegnate alle strutture ospedaliere di Macerata e
Civitanova; come da documenti in atti, al di là delle non sempre univoche presenze in reparto del dott. e delle dott.sse e queste ultime, seppure con accessi part time, Pt_1 Per_6 Per_7
avevano effettuato la gran parte delle prestazioni della struttura e ciò permetteva di accertare anche la loro capacità lavorativa unitamente a quella del Dirigente della Struttura;
quanto alla asserita
Cont eccessiva celerità delle due fasi valutative operate ed al fatto che la avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di proroga del periodo di prova per ulteriori sei mesi, ex art.15 co. 7 ter D. Lgs. n. 502/92, le doglianze del ricorrente erano inconferenti ed infondate, posto che esse pretendevano, illegittimamente, di sindacare l'utilizzo della discrezionalità attribuita dalle disposizioni di
Cont riferimento alla la quale aveva correttamente operato tanto che il ricorrente non assumeva violata alcuna norma anche di rango contrattuale;
il fatto che la nuova primaria, dott.ssa , fosse Pt_9
Cont stata nominata dalla solo dopo pochi giorni dopo il recesso comunicato al dott. potesse Pt_1
essere inteso come ulteriore sintomo di un operato datoriale illecito o anche solo illegittimo non corrispondeva al vero e l'affermazione contraddiceva apertamente le precedenti considerazioni sul dimensionamento del reparto, tanto che, se tale dato era vero, era urgente e necessaria l'immediata assunzione di personale medico, in particolare del Direttore, per non sguarnire ulteriormente la struttura e consentirne l'operatività; infine era infondato l'ultimo motivo del ricorso, poiché, quando, il 27-6-2023, la dott.ssa aveva adottato la Determina n. 672/AST, ella era nel pieno esercizio Per_1
delle sue funzioni di Direttore Generale e quindi il provvedimento datoriale era legittimo, posto che i suoi effetti immediati, diretti e specifici, andavano contestualizzati e cristallizzati al momento della sua adozione, senza poter essere inficiati da sopravvenienze giudiziali che non ne determinavano, anche in forza del principio di conservazione dei valori giuridici, alcuna caducazione automatica;
peraltro, tale Determina non era classificabile come atto di straordinaria amministrazione, in quanto la stessa consisteva in un mera presa d'atto che il dott. non aveva superato con esito positivo Pt_1
il periodo di prova e, perciò, confermava, ex art.15, co. 7 ter, D. Lgs. n. 502/92 e art.12 CCNL della
Dirigenza dell'Area Sanità, quanto stabilito dai competenti organismi, con conseguente recesso dal contratto rep. n. 945/2022; il D. G. dell'AST, con detta Determina, non aveva espresso alcuna determinazione volitiva, in quanto aveva solo richiamato i provvedimenti assunti dagli organi a ciò deputati, facendone soltanto discendere le ovvie, automatiche, conseguenze previste ex lege e dal
CCNL di riferimento.
A parere della convenuta, la legittimità del recesso datoriale comportava quindi la reiezione di tutte le domande avversarie;
comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro tra una P.A. ed un dirigente comportava l'applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina dell'art. 18
21 L. n. 300/70, con conseguenze reintegratorie a norma del D. Lgs. n. 165/01, art. 51, co. 2, mentre all'incarico dirigenziale si applicava la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. civ., Sez.
Lav. 31-7-2012 n. 13710), cosicché dovevano essere respinte, in quanto inammissibili e/o infondate, le domande di reintegra presentate dal ricorrente anche perché il medesimo non aveva evocato nel presente giudizio la nuova primaria, dott.ssa , né aveva impugnato la nomina di costei in sua Pt_9
vece e la relativa stipula contrattuale;
inoltre, l'inefficacia del provvedimento risolutorio non comportava la conversione del rapporto dedotto in giudizio da rapporto di lavoro in prova in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
non essendo in discussione la validità della clausola appositiva del patto di prova e non potendo omologarsi la disciplina del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
(Cass. nn. 26679/18, 23061/17, 143/08), doveva escludersi che all'inefficacia dell'atto di recesso conseguisse la ricostituzione del rapporto o la sua conversione - trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità aveva infatti affermato che l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma non erano, infatti, applicabili allo “speciale” rapporto di pubblico impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, risultando l'istituto della prova regolato da diverse, specifiche norme secondo la salvezza formulata dal D. Lgs. n. 165/01, art. 2, rapporto in relazione al quale, per effetto del rinvio contenuto nel D. Lgs. n. 165/01, art. 70, co. 13, la disciplina dell'assunzione in prova era dettata dal D.P.R. n. 487/94, art. 28, e dalla contrattazione collettiva
(Corte cost. sentenze nn. 313/96, 309/97, 89/2003, 199/03; Cass. nn. 26679/18, 22396/18, 21376/18,
9296/17, 17970/10, 17970/10; Cass. civ., Sez. Lav., 30-11-2018 n. 31091); in relazione all'asserito danno all'immagine e alla carriera professionale subito dal ricorrente, a prescindere dalla illegittima duplicazione di poste risarcitorie accanto a quelle rivendicate per il recesso patito, la resistente eccepiva l'inammissibilità della richiesta, in quanto il dott. non aveva affatto chiesto di provare Pt_1 il nesso di causalità tra l'operato datoriale e i pregiudizi lamentati che, senza indicare alcun parametro di riferimento, aveva quantificato nella iperbolica cifra di € 250.000,00; il ricorrente aveva avanzato una richiesta risarcitoria abnorme e non aveva dimostrato, né chiesto di farlo, il nesso causale tra l'operato della P.A. e i danni lamentati, come se il pregiudizio asseritamene patito fosse in re ipsa mentre la giurisprudenza di legittimità concordava nello stabilire che in caso di richiesta di risarcimento del danno per effetto di dedotta lesione all'immagine si verteva in una ipotesi di c.d. danno conseguenza, non ravvisabile in re ipsa per effetto del solo elemento rappresentato dalla altrui condotta illecita, dovendo quindi il pregiudizio essere allegato e provato da chi ne chiedeva il risarcimento, con la conseguenza che la sua eventuale liquidazione andava compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio patito dal danneggiato, per come da
22 questi dedotto e dimostrato;
benché spettasse al ricorrente l'onere della prova, nel caso di specie non assolto, di fornire, ancor prima di quella del danno subito, la prova del nesso causale tra i danni Cont lamentati e la condotta della che, invece, era stata del tutto legittima, la convenuta ribadiva la contestazione della legittimità della richiesta economica del in quanto frutto di una Pt_1
quantificazione disancorata da dati oggettivi;
ritenute inammissibili le istanze istruttorie di parte Cont ricorrente, la resistente concludeva chiedendo:
“- rigettare, in ragione delle motivazioni spese nella presente memoria, tutte le domande promosse dal dott. nei confronti della Macerata, in quanto inammissibili, infondate in Parte_1 Pt_7
fatto ed in diritto e assolutamente non provate, e, per lo effetto, respingere tutte le pretese economiche
a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, avanzate dal ricorrente. Vinte le spese”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante pronuncia del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'istruttoria espletata ha dimostrato la parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - Triennio 2016-2018 stipulato il 19-12-
2019, prevede:
“Art. 12 - Periodo di prova
“1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992.
“2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. …
“5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato. …”.
Identica previsione è contenuta nel CCNL stipulato il 23-1-2024 per il triennio 2019-2021.
L'art. 15 D. Lgs. 30-12-1992, n. 502, nel testo ratione temporis vigente, a sua volta stabilisce:
23 “Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
“… 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. …
“6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. …
“7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. …”.
Quanto al contenuto della valutazione di prima istanza dell'attività del ricorrente in data 9-6-2023, la stessa dà atto di avere preso in esame l'attività dal medesimo prestata “nel periodo gennaio-aprile
24 2023”, quindi non l'intero periodo del semestre previsto dall'appena cit. art. 15, periodo in cui
“presso la struttura di IN” avevano operato “due dirigenti medici (Dr.ssa e Dr.ssa Per_6
… per circa ore 700”, a fronte delle “circa 415 ore” prestate dal ricorrente;
quanto al Per_7
“perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di stipula del contratto di lavoro” è stato rilevato che “il valutato non ha presentato alcuna proposta di organizzazione delle attività della UOC”, come anche per gli altri aspetti specifici, mentre si riferisce di aver acquisito “… uno scambio di mail che depongono per un atteggiamento conflittuale e di contrapposizione del Dr. … analogo Pt_1
atteggiamento conflittuale del valutato nei riguardi di altri colleghi direttori di UOC dello stabilimento ospedaliero di IN/San Severino i quali hanno esposto difficoltà di rapporto e di interazione operativa con il valutato.
“A conclusione si deve rilevare che il Dr. non ha concretamente promosso né avviato Parte_1 alcuna iniziativa tendente al “perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di conferimento dell'incarico di struttura complessa di interesse del dipartimento di Emergenza-Urgenza cui afferisce
l'UOC dal medesimo diretta, né, più in generale, ha promosso iniziative di sviluppo, integrazione e collaborazione”.
Nella valutazione del Collegio Tecnico di 2a istanza del 23-6-2023, è stata ribadita la valutazione negativa sotto il profilo sia della capacità relazionale e dei rapporti interpersonali, sia della condotta tenuta dal medesimo per avere omesso di “giustificare le proprie inadempienze rispetto a quanto emerso all'esito dell'accertamento, da confermarsi anche in questa sede.”.
In relazione agli obiettivi assegnati al ricorrente in sede di stipula tra le parti del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contestuale conferimento di incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa UOC Cardiologia il 19-12-2022, all'art. 6 di detto contratto, gli stessi risultano espressamente“assegnati, per il quinquennio, …” (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) come di seguito specificato:
25 Il nella relazione per la valutazione del periodo di prova redatta in data 23-5-2023 (doc. 5 del Pt_1
fascicolo di parte ricorrente), aveva esposto quanto segue:
26 Nelle Tabelle allegate a detta relazione il ricorrente ha indicato le attività svolte dall'U.O.C. di
Cardiologia di IN nel periodo da gennaio al 14-5-2023, con la presenza di un Direttore e di un
Dirigente medico, per totali 1518 ECG, 612 Visite, 472 Ecocardio, 163 Holter cardiaco, 83 Holter pressorio, 88 controlli PMK, 44 Prove da sforzo, 2 Eco transesofagea, 0 Ecostress, 0 Tilt test, a fronte di quelle svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente, 2022, dall'UOC in questione, all'epoca composta da 4 cardiologi e un Direttore, per totali 1631 ECG, 845 Visite, 364 Ecocardio, 136 Holter cardiaco, 73 Holter pressorio, 107 controlli PMK, 12 Prove da sforzo, 3 Eco transesofagea, 0
Ecostress, 2 Tilt test.
Complessivamente nel periodo considerato sono state quindi effettuate da 2 medici, compreso il ricorrente, n.
2.982 prestazioni, a fronte delle 3.173 prestazioni erogate da 5 medici nello stesso periodo dell'anno precedente, circostanza che rende evidente che l'attività ivi presa in esame sia stata prestata nel 2023 in modo molto più intensivo rispetto al passato, risultando anche da ciò l'impegno profuso dal dr. nell'attività svolta. Pt_1
27 Ciò è avvenuto nonostante le due dottoresse e si siano alternate Persona_15 Persona_16 nell'attività della di IN (non operando invece contestualmente tra loro), Parte_3
per un orario complessivamente svolto di circa 700 ore, e siano state assegnate temporaneamente la prima per la seconda metà del mese di aprile 2023 all'Ospedale di Civitanova Marche e la seconda per la prima metà di detto mese all'Ospedale di Macerata (doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente), circostanze risultanti sia documentalmente sia dalle prove orali, con ulteriore limitazione dell'attività dalle medesime svolta nella U.O.C. in esame.
Quanto alle prove testimoniali espletate, dalle stesse è emerso che il ricorrente durante il periodo di prova dall'1-1-2023 al 30-6-2023, aveva svolto attività di clinica nell'S.O. di IN, in particolare nei reparti di Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Pronto Soccorso, per le consulenze cardiologiche di cui necessitavano i relativi pazienti, aveva accompagnato i pazienti in emergenza dal P.S. di
IN all'Ospedale di Macerata, ciò mentre presso il reparto dell'UOC di Cardiologia di
IN vi era una carenza del personale medico, essendo il personale medico in servizio presso detta U.O.C. di Cardiologia diminuito tra l'anno 2022 e l'anno 2023, potendo nell'anno 2022 esso contare su un totale di 4/5 medici in servizio, mentre, nell'anno 2023 (gennaio - luglio 2023), i medici in servizio presso il reparto erano in totale 2 compreso il dr. e, negli anni precedenti al Pt_1
2022/2023, vi operavano 5/6 medici, e comunque mai meno di 4, essendosi peraltro il Pt_1
dimostrato disponibile con colleghi, pazienti e sempre presente presso lo S.O. di IN, oltre ad avere dimostrato il possesso delle competenze e dell'esperienza professionale e l'efficacia negli interventi e ad avere svolto rilevante attività ambulatoriale e prestato immediata disponibilità a visitare i pazienti dell'Ospedale di IN, come risultante dalle dichiarazioni dei testi Tes_1
Dirigente medico del Reparto Medicina dal 2015, Direttore del Reparto
[...] Testimone_2
Ortopedia dell'Ospedale di IN dal 15-11-2021, , dott.ssa addetta all'UO Parte_11
Pronto Soccorso, , Direttore UOC Anestesia e Rianimazione dal dicembre 2020, CP_10 CP_11
appartenente all'Area Amministrativa, Commissario Straordinario dell'
[...] Parte_8 dall'1-1-2023 al 15-4-2023, all'attualità Direttore Dipartimento Salute Regione Marche, escussi all'udienza del 4-4-2024, presso l'Ospedale di Controparte_12 Controparte_13
Civitanova Marche circa dal 2020 e in precedenza a IN, Controparte_13 [...]
Direttore U.O.C. Medicina Interna di San Severino Marche, comprendente dal 2002 un CP_14 ambulatorio di cardiologia, escussi all'udienza del 4-6-2024.
In particolare il dr. ha riferito, quanto all'organico del 2023, “erano solo il e un altro Tes_1 Pt_1 medico e quindi era complicatissimo tenere aperto il reparto”; il dr. ha ricordato: “le due Tes_2 dottoresse” [ e “coprivano in realtà una sola unità”. Per_6 Per_7
28 Con Il dr. ha descritto il ricorrente come “un professionista nella sua specializzazione” affermando:
“se avevo una necessità per una consulenza cardiologica il dr. sicuramente arrivava nel giro Pt_1 di pochissimo tempo”.
Il dr. ha ricordato: “l'Ospedale di IN in quel periodo era in un periodo di riassetto CP_11
post covid, ricordo che vi erano due cardiologi in servizio credo dott.sse e oltre Per_6 Per_7
al dr. e comunque non è facile definire le carenze in quanto era in un momento in cui Pt_1
l'ospedale si stava riconvertendo. Ricordo che l'organico ante covid nel reparto cardiologia di
IN era di 4, 5 medici, non ricordo se l'attività dell'ospedale di IN per la cardiologia era soltanto ambulatoriale o se invece quell'ospedale avesse anche posti letto di cardiologia sempre nel periodo ante covid”, riferendo, quanto al 2023: “so che erano due più il Non so se gli Pt_1
altri due si alternassero tra loro. Ho sentito dire da coloro che vi lavoravano che nel periodo ante covid vi fossero 4 o 5 cardiologi e credo che avessero posti letto. … ”.
Il dr. ha riferito: “quando io ho lasciato l'ospedale vi erano 5 posti vacanti e ciò è avvenuto CP_12
un anno prima che il prendesse possesso in quel reparto. Quando io ho iniziato in tale reparto Pt_1
nel 2015 già vi erano carenze di personale poi queste sono aumentate negli anni successivi… dopo il sisma … è stato assunto qualche medico ma restava 6 mesi o 1 anno e poi chiedeva il trasferimento.”, nel 2022 “erano non meno di 4.”.
Il dr. ha riferito che “prima del covid erano almeno 6 cardiologi”. Per_7
Quanto alle dichiarazioni del dott. , Direttore del Pronto Soccorso di San Severino, IN Per_2
Cont e Matelica dal 2015 e Direttore f.f. del Dipartimento Urgenza ed Emergenza dell' di Macerata dal 2022 circa, il medesimo, anch'egli escusso all'udienza del 4-4-2024, ha confermato le circostanze relative all'attività di clinica nell'ospedale di IN, per le consulenze cardiologiche nei reparti di Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Pronto Soccorso, e all'accompagnamento dei pazienti in emergenza dal P.S. di IN all'Ospedale di Macerata da parte del ricorrente, alla carenza di personale, dovuta alla diminuzione del personale medico nel reparto di Cardiologia tra il 2022 ed il
2023, confermando il numero di 6 medici o comunque non meno di 4, negli anni precedenti il
2022/2023, 5 medici per il 2022 e di 2, compreso il dr. per il 2023, l'altra unità essendo Pt_1
costituita dalle dott.sse e che si alternavano nella copertura dei turni;
quanto Per_6 Per_7 all'orario di lavoro del ricorrente, il testimone, riferendo che il era presente dal lunedì al Pt_1
giovedì, ha però precisato che in un altro giorno il medesimo frequentava il corso obbligatorio per management sanitario;
ha ricordato di avere assistito ad un dissidio in una riunione dipartimentale e di avere letto una e-mail scambiata tra il e la direzione aziendale;
“Non è stato organizzato Pt_1 dal dr. un percorso relativo all'attività ambulatoriale ad es. per riservare posti ai pazienti del Pt_1 pronto soccorso o attività simili però il dr. di fatto ha sempre visitato tali pazienti. … non vi Pt_1
29 è un progetto scritto neppure per i pazienti oncologici o diabetici, però so che questi, ove inviati dall'oncologo, erano poi visitati dal dr. Spesso passando attraverso il pronto soccorso come Pt_1 prassi.”; con riferimento all'attività ambulatoriale svolta dal ricorrente, il teste ha affermato che il numero delle visite rapportato alle ore di attività dei cardiologi “appare al di sotto delle aspettative”.
Esaminato il prospetto allegato alla relazione per la valutazione della prova redatta dal dr. dal Pt_1
medesimo risulta: oltre al numero complessivo delle prestazioni sanitarie rese dalla U.O.C. in questione, quasi corrispondente a quelle rese nell'anno precedente (2.982 a fronte di 3.173), ma effettuate con 2 soli cardiologi a fronte dei 5 presenti nel 2022, benché il numero delle visite sia inferiore, pari a 612 nel 2023 a fronte delle 845 del 2022, gli Ecocardio, gli Holter cardiaci, gli Holter pressori e le prove da sforzo effettuati sono addirittura in numero superiore nel 2023 rispetto al 2022
(rispettivamente 472 a fronte di 364, 163 a fronte di 136, 83 a fronte di 73, 44 a fronte di 12); pertanto non appare corrispondere al vero il fatto che le 2 unità mediche addette alla Cardiologia di IN nei primi 4 mesi e mezzo del 2023 abbiano svolto un'attività inferiore a quella svolta nello stesso periodo del 2022 da ben 5 unità, anzi, al contrario, il dr. e l'altra unità risultano Pt_1
proporzionalmente avere “prodotto” di più, avendo erogato un maggior numero di prestazioni in proporzione al numero degli addetti.
Tutti i testimoni escussi hanno dichiarato di avere avuto buoni rapporti professionali e personali con il ricorrente, non essendo emerso che il medesimo abbia avuto le difficoltà interpersonali addebitategli con alcuno, ad eccezione della dott.ssa come da e-mail prodotte, ma nelle relative Per_1
occasioni emerge la presenza di elementi scatenanti le reazioni del ricorrente, considerato che il medesimo risulta “redarguito” per attività asseritamente omesse e che invece stava già svolgendo o per iniziative/proposte miranti esclusivamente a richiamare qualche cardiologo presso l'Ospedale di
IN, e quindi a soddisfare esigenze che apparivano serie ed urgenti.
Non risultano quindi fondati neppure i rilievi relativi agli aspetti comportamentali del ricorrente, come confermato dai testi (in particolare il dr. Direttore Reparto Ortopedia dell'Ospedale di Tes_2
IN, ha riferito: “Io personalmente ho avuto un rapporto di collaborazione perfetto con lui”).
Infine non rileva la possibile riconversione in corso presso l'Ospedale di IN, che ha comportato al momento soltanto l'assenza di posti di degenza, considerato che tale fatto risulta neutro, non essendovi posti letto nella dalla cessazione dell'emergenza Covid in poi, e Parte_3 quando vertendo l'indagine soltanto sulle altre prestazioni.
Quanto alla mancata redazione di progetti specifici per visite, con corsie preferenziali, di pazienti oncologici o diabetici, tali visite sono state sempre prontamente effettuate dal dr. o dalle altre Pt_1 due cardiologhe addette all'U.O.C., pertanto anche in questo caso la corsia preferenziale di fatto risulta apprestata, la via seguita è diversa, essendosi probabilmente preferita l'erogazione diretta delle
30 prestazioni sanitarie alla redazione di progetti e programmi, ma il risultato è stato ugualmente ottenuto, lo scopo finale dell'effettuazione delle visite è stato raggiunto, con idonea tutela della salute degli utenti.
Poiché “il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato”, ai sensi dell'art. 12 CCNL di Comparto stipulato il 19-12-2019, previsione ribadita anche in quello del 23-1-2024, sopra richiamati, ovviamente le motivazioni addotte devono risultare effettivamente esistenti;
considerato che
quelle addotte dalla convenuta e poste a base dell'atto di recesso sono risultate insussistenti, poiché CP_1
nessun comportamento tenuto dal ricorrente durante il periodo di prova è risultato valutabile negativamente, essendo l'incarico conferitogli stato svolto con risultati positivi, ne consegue che il recesso è stato intimato illegittimamente.
Peraltro va precisato che gli obiettivi assegnati al ricorrente in sede di stipula tra le parti del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contestuale conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa UOC Cardiologia il 19-12-2022, come specificati all'art. 6, risultano espressamente “assegnati, per il quinquennio, …”, risultando pertanto non adeguata una valutazione effettuata in applicazione del criterio di valutazione di detti obiettivi: se essi sono fissati per il quinquennio, non può certamente essere preteso il loro raggiungimento nel corso di 4 mesi e mezzo (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), mentre la valutazione è stata pacificamente effettuata applicando detto criterio (doc. 7 del fascicolo di parte cit.)
Inoltre, poiché “il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova
è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).” (Cass. Sez. Lav. n. 9948/01); poiché
“In tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime della legge n. 604 del 1996, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Ne consegue che non sarebbero configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova …” (Cass. Sez. Lav. n. 21586/08; n. 19558/06).
31 “Il recesso intimato nel corso del periodo di prova data la sua natura discrezionale non deve essere motivato atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso
(come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale) in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo. L'esercizio del potere di recesso consentito anche nel corso del periodo di prova deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.” (Cass. Sez. Lav. n. 2228/99).
Nello stesso senso “… F. F. convenne in giudizio, … la chiedendo che, previa CP_15
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società, quest'ultima fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno.
“Il ricorrente riferì di essere stato - in data 1 luglio 1991 - assunto in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di impiegato di I livello super quadro, e con mansioni di direttore delle vendite
e di essere stato - con lettera del 29 settembre 1991 - licenziato durante la prova.
“… Premesso che il contratto di lavoro con patto di prova è un contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa a favore del datore, il quale può recedere da esso senza obbligo di contestuale motivazione, il Tribunale osservò che, se il recesso è dettato dalla volontà di eludere norme imperative, esso è nullo, con conseguente possibilità di ordinare la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro;
ma, se il recesso è intimato per il mancato gradimento del datore "non ricollegabile" al rapporto di lavoro, il recedente è, allora, tenuto a corrispondere al dipendente esclusivamente le retribuzioni spettanti sino alla scadenza del termine del periodo di prova.
“… MOTIVI DELLA DECISIONE
“… Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione di norma di diritto: erronea applicazione dell'art. 2096 c.c. La ricorrente principale sostiene che l'art. 2096
c.c. consente la libertà di recesso e che il lavoratore, il quale intenda impugnare il medesimo, ha
l'onere di provare l'illiceità del motivo che sta alla sua base.
“Nella specie, il recesso era stato intimato con specifico ed esclusivo richiamo all'esito negativo della prova, mentre, soltanto nel corso del giudizio di primo grado, "ad abundantiam" erano stati indicati anche i motivi, …
“Il Tribunale ha, quindi, rilevato che il recesso stesso "non aveva alcuna motivazione", atteso che le ragioni addotte dalla società intimante, nel corso del giudizio di primo grado (la conclusione, cioè,
32 di contratti di agenzia con soggetti non preventivamente approvati), non avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi. …
“Certo è che, nel sistema delineato dall'art. 2096 c.c., emerge, in modo univoco, che il terzo comma
è la parte che solleva i più rilevanti problemi interpretativi, in particolare in merito alla sussistenza
(o meno) di un obbligo per il datore di lavoro di motivare il recesso. … [logicamente salva la relativa pattuizione espressa dell'obbligo di motivazione, contenuta in clausole della contrattazione individuale o collettiva, come nel caso di specie].
“Un rilievo affatto particolare è stato, per altro verso, attribuito alle numerose ordinanze che, pur con motivazioni diverse, avevano sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità concernente la normativa disciplinante il recesso durante il periodo di prova. ...
“Come è noto, la Corte Costituzionale, dopo avere rigettato le ordinanze di rimessione, affermando che la facoltà di recesso caratterizza il rapporto di lavoro e che l'eventuale applicazione, a tale fattispecie, della disciplina limitativa dei licenziamenti ne sconvolgerebbe l'intima funzione (Corte
Cost. sent. n. 204 del 1976), con la sentenza 22 dicembre 1980 n. 189 ha riaffermato la legittimità del potere discrezionale del datore di lavoro nel recesso dal rapporto con patto di prova e, di conseguenza, dell'assenza dell'obbligo di motivazione del recesso stesso, ma ha stabilito, nel contempo, alcuni limiti in modo che tale potere non possa essere confuso con il mero arbitrio.
“La Corte ha posto al centro del proprio ragionamento la disposizione del secondo comma dell'art.
2096, che sancisce l'obbligo delle parti "a consentire ed a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova", disposizione che esprime efficacemente la funzione economico-sociale dell'istituto.
E da essa sono stati enucleati alcuni limiti alla discrezionalità dell'imprenditore nel recesso, individuati nella necessità di una completa valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Per questa ragione, il recesso viene considerato illegittimo ogni qual volta non sia stata consentita l'effettuazione dell'esperimento, oppure l'esperimento non abbia avuto durata adeguata o, ancora, sia stato positivamente superato dal lavoratore, nonché tutte le volte che sia imputabile ad un motivo illecito. È stato osservato, a quest'ultimo riguardo, che il motivo illecito ben può essere individuato in una delle ipotesi tipizzate dalla legge: il licenziamento originato da motivi politici sindacali o religiosi, oppure per ragioni inerenti al sesso, alla razza o alla lingua del lavoratore.
“La sindacabilità del licenziamento è stata ammessa anche "in assenza di una motivazione o in presenza di una diversa motivazione", però l'onere della prova è posto a carico del lavoratore, il quale, nel momento in cui chiederà il sindacato del giudice sulla legittimità del recesso, dovrà dimostrare la mancata o inadeguata effettuazione dell'esperimento o il suo superamento o, infine,
l'esistenza di un motivo illecito.
33 “A tale opinione ha dato ampia adesione la giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della quale
è ormai da considerarsi consolidato il principio secondo cui, il recesso in periodo di prova non è soggetto ne' a motivazione da parte del datore di lavoro, ne' a forma scritta (cfr. tra le tante: Cass.
n. 1508/84; n. 233/85; n. 7536/87; n. 6096/88) [salva la diversa pattuizione espressa, con clausola della contrattazione individuale o collettiva, come nel caso di specie].
“Tuttavia, ferma restando la normale insindacabilità, da parte del giudice, del recesso del datore di lavoro nel rapporto in prova, la stessa giurisprudenza ha introdotto un correttivo, affermando che il recesso dell'imprenditore nel corso del periodo di prova - che è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali - è illegittimo ove ispirato a motivi del tutto estranei alla funzione tipica del patto di prova ovvero se il lavoratore non sia stato posto in grado di dimostrare la sua attitudine all'apprendimento delle mansioni per le quali è stato assunto o la sua capacità di tradurre in pratica gli insegnamenti ricevuti (Cass. n. 4669/93; v. anche: Cass. n. 2631/96). Una ricostruzione della disciplina del recesso nel rapporto di lavoro in prova non può prescindere dall'affermazione che, una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l'esperimento non
è stato consentito per l'inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per
l'esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre). …
“Il ricorso va quindi accolto e la decisione del Tribunale … va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, al Tribunale … - Sezione lavoro, il quale applicherà il seguente principio di diritto: "Il recesso intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale - non deve essere motivato, atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso
(come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale), in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo.
“L'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova, deve, peraltro, essere coerente con la causa del contratto, sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova, consegue, nondimeno, o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno". …”
(ancora Cass. Sez. Lav. n. 2228/99).
34 Quindi, quanto alle conseguenze della illegittimità del recesso intimato durante al periodo di prova, deve osservarsi che “In tema di assunzione in prova, l'illegittimità del recesso, per l'inadeguata durata della prova o l'esistenza di un motivo illecito non comporta l'applicazione delle norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 o dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma la prosecuzione della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere che la dichiarazione di illegittimità del recesso durante il periodo di prova determini la stabile costituzione del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. Lav. n. 23231/10).
“… una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l'esperimento non è stato consentito per l'inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per l'esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue - anche laddove sussistano i. requisiti numerici - che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18 ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre). Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.” (ancora Cass. Sez. Lav. n. 23231/10).
“In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.” (Cass. Sez. Lav. n. 26679/18).
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; né l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo.” (Cass. Sez.
Lav. n. 22396/18).
35 Per quanto chiarito finora, quanto alle conseguenze, nonostante l'illegittimità del recesso intimato, le domande formulate dal ricorrente aventi per oggetto la tutela in materia di licenziamento, inapplicabile alla fattispecie, non possono essere accolte.
Essendo stato dimostrato documentalmente che, dopo il mancato superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, sono stati pubblicati, sui quotidiani in forma cartacea e on line, molteplici articoli riguardanti il mancato superamento del periodo di prova del dr. (docc. 23 del fascicolo Pt_1 di parte ricorrente), ciò ha evidentemente arrecato un grave danno all'immagine e alla carriera professionale del medesimo, in quanto le testate giornalistiche locali riferite alla Regione Marche e regioni limitrofe, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino, Cronache Maceratesi, hanno pubblicato numerosi articoli sul mancato superamento del periodo di prova del ricorrente, (in uno di essi l'evento
è definito “fatto forse senza precedenti e comunque di cui non si ha memoria da diversi decenni a questa parte”, doc. 21 bis del fascicolo di parte ricorrente) completi di fotografie ritraenti il medesimo, diffondendo la relativa notizia ad un numero indeterminato di persone, le quali sono state informate del fatto che la mancata conferma dell'incarico di Direttore Medico della citata U.O.C. sia stata causata da demeriti professionali del ricorrente, ed ancor più grave risulta il fatto che la notizia ha avuto diffusione mediatica anche nello specifico ambito medico - sanitario, di attività professionale del medesimo.
Rilevato che, ai fini della quantificazione del danno, vanno considerate le capacità professionali, le competenze e l'esperienza lavorativa del soggetto leso e, come risultante in atti, il è laureato Pt_1 in Medicina e Chirurgia all'Università Federico II di Napoli ed è, tra l'altro, in possesso di un dottorato di ricerca in Scienze metaboliche, una specializzazione in Cardiologia, una laurea specialistica in Biotecnologie mediche ed un Master in Management sanitario ed uno in Terapia
Intensiva Cardiologica, oltre al superamento del Corso di Formazione Manageriale per i Direttori di
Struttura Complessa, frequentato proprio nel 2023 in quanto obbligatorio per la funzione;
è stato ricercatore presso varie Università, italiane e straniere, tra cui la Temple University di Philadelphia, ideatore e cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di Napoli ed infine autore/coautore di numerose pubblicazioni scientifiche e docente in numerosi congressi in materia.
Il mancato superamento della prova ha quindi determinato un grave discredito al professionista, destinato a perpetuarsi nel tempo, in relazione a future valutazioni professionali ed alla partecipazione a future procedure di concorso pubblico, difficilmente eliminabile in modo completo, risultando allo stato vero, che, anche all'attualità, digitiamo sul più utilizzato motore di ricerca del web nome e cognome del ricorrente, compaiono numerosi articoli con la notizia della bocciatura del primario di cardiologia di IN, e sicuramente tale notizia compare per prima.
36 Il danno all'immagine ed alla carriera professionale subito dal in applicazione del criterio Pt_1
equitativo ed utilizzando gli elementi concreti sopra evidenziati, deve essere quindi liquidato in complessivi € 80.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, mentre le domande aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione ed il risarcimento del relativo danno non possono essere accolti, per quanto in precedenza esplicitato.
Alla soccombenza sostanzialmente su tutte le domande, considerata l'illegittimità comunque del recesso intimato, segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti della di MACERATA, come sopra Controparte_8
rappresentata, con ricorso depositato il 15-11-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, accertata l'illegittimità del recesso per mancato superamento della prova intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente, condanna la esistente, come sopra rappresentata, al risarcimento del danno all'immagine ed alla carriera CP_1 professionale subito dal liquidato in via equitativa in € 80.000,00, oltre interessi legali dal Pt_1
dovuto al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande;
2) condanna la resistente, come sopra rappresentata, al rimborso delle spese legali sostenute CP_1 dal ricorrente, liquidate in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 259,00, oltre CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata 03/10/2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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