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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 200/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 07.06.2024
DA
(C.F. .) in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Keti Muzica del Controparte_1 CodiceFiscale_1
Foro di Trieste giusta procura in atti;
ed APPELLANTE INCIDENTALE - CP_2
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 399/2024 dd. 23.04.2024 resa
inter partes nel giudizio avente R.G. n. 5136/2019 e notificata in data 08.05.2024.
Causa iscritta a ruolo il 12.06.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 23.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“[…] previo rigetto degli appelli incidentali di controparte e previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello annulli, revochi o con qualsivoglia formula equipollente dichiari del tutto inefficace la sentenza impugnata, poiché emessa in esito ad inammissibile revoca officiosa di una previa declaratoria di estinzione del giudizio, in violazione delle regole processuali relative al principio dispositivo del processo e con contestuale inammissibile violazione del principio del ne bis in idem.
Comunque dichiarare la nullità della pronuncia per aver ritenuto inammissibilmente rituale il tardivo deposito della consulenza tecnica d'ufficio, altresì violando le regole che fissano la rituale introduzione in sede istruttoria dei mezzi di prova ed il contraddittorio processuale ad esso sotteso.
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi, tardivamente ed inammissibilmente integrata solo in sede di prima memoria istruttoria
In via meramente subordinata, senza recesso dalle principali richieste, comunque riformare la sentenza rigettando la domanda nel merito per difetto di legittimazione passiva dell'appellante stante l'inconfigurabilità della qualifica data all'appellante di custode del bene demaniale, da cui è originato l'incidente, ostandovi elementi di diritto e non possedendo l'appellante la signoria sul bene, risultando
2 incompatibili a tal fine gli usi civici incidenti sull'utilizzo del bene demaniale di natura boschiva nella zona carsica del Comune di Trieste.
Comunque rigettare la domanda non avendo la parte attrice, odierna appellata, assolto all'onere probatorio incombente in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, cui è sempre tenuto il danneggiato anche in caso di asserita responsabilità ex art 2051 c.c. e comunque per aver l'esponente parte appellante fornito prova della sussistenza del caso fortuito, esonerativo della responsabilità, con eccezione rigettata dal Tribunale mediante erronea applicazione delle regole che presiedono i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali .
Altresì rigettare l'avvenuto accertamento dell'esistenza di danni in capo alla persona della parte appellata, per illogicità ed incongruenza della motivazione, consistente peraltro in una mera ratifica del giudizio espresso dal CTU, senza alcuna ulteriore specificazione o verifica, con deduzione effettuata nonostante non si agli atti di causa non si conoscesse ne venisse aliunde allegata e dimostrata l'esatta modalità dell'occorso incidente.
Spese del giudizio vinte.”
Per parte appellata:
“ Ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 399/2024 del
Tribunale di Trieste
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello
In via principale:
1) Rigettare totalmente l'appello proposto dall' , e in accoglimento del Parte_1
motivo illustrato nell'appello incidentale, dichiarare l'applicazione della rivalutazione monetaria anche sulle somme liquidate a titolo di danni non patrimoniali, fermo il resto;
In subordine:
3 2) Per il caso di accoglimento del primo motivo dell'appello principale, previa restituzione al signor del termine per impugnare, dichiarare nulla l'ordinanza di estinzione del CP_1
giudizio emessa dal Tribunale di Trieste in data 6.6.2023, e per l'effetto
3) Rimettere la causa al Giudice di prime cure affinché la stessa prosegua dal momento del verificarsi della qui censurata nullità.
4) In ogni caso con rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al tribunale di Trieste l' Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni, che quantificava nella misura di € 7.876,00 per danno biologico e di
€ 2.169,80 per danno emergente.
L'attore esponeva che la mattina del 03.02.2018, a bordo della propria vettura FIAT Panda
targata FH 802 RY, percorreva la via Bellavista a Trieste, quando, trovandosi ad un centinaio di metri dall'abitato di Banne, veniva improvvisamente colpito da un albero secco, caduto dalla zona boschiva posta a sinistra della carreggiata;
interveniva, da lui allertata, la Polizia
Municipale, che riscontrava danni al veicolo.
Nei giorni successivi l'attore iniziava a riscontrare dei dolori alla parte superiore sinistra della schiena e gli veniva diagnosticata una “cervico-brachialgia sx acuta”; si sottoponeva quindi a sedute di massoterapia e di TECAR nella zona paracervicale;
successivamente gli veniva diagnosticata una “cervico-brachialgia post traumatica”, e prescritte ulteriori cure farmacologiche e fisioterapiche;
a chiusura della malattia, la visita medico legale certificava una inabilità temporanea parziale per 20 giorni al tasso medio del 50% e altri 60 giorni al tasso medio del 25%.
Si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo preliminarmente l'erronea citazione Pt_1
ex art. 4 L. 260/1958 di un organo non dotato di autonoma soggettività giuridica (Direzione
4 Regionale), e quindi carente di legittimazione autonoma e distinta da quella dell' Parte_1
della quale veniva in ogni caso eccepito il difetto di legittimazione passiva,
[...]
trattandosi di un ente pubblico economico, con compiti principali di gestione degli immobili dello Stato;
veniva altresì eccepita la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 comma 4
c.p.c., per mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'Agenzia convenuta contestava anche nel merito la domanda, deducendo il difetto di prova del nesso di causalità tra le lesioni lamentate, e non dimostrate, ed il sinistro.
La convenuta sosteneva inoltre che il aveva deciso consapevolmente di percorrere CP_1
la zona boscata, nonostante le raccomandazioni fornite dall'autorità preposta alla tutela della pubblica incolumità.
Quanto al danno, l' deduceva la carenza di supporto probatorio circa il nesso di Pt_1
causalità medica e la necessità di riduzione del quantum in base alle corresponsabilità, da un lato, del danneggiato stesso e, dall'altro, dell'Ente gestore della strada, ossia del Comune ex art. 2 C.d.S., per non aver valutato idoneamente il pericolo incombente né aver adottato altri provvedimenti cautelativi, compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Sosteneva infine la parte convenuta l'assenza di responsabilità oggettiva in capo all'
[...]
, essendo stata la caduta dell'albero causata dalle eccezionali condizioni Parte_1
meteorologiche, con bora forte, quale causa di forza maggiore di eccezionale intensità, non potendo peraltro l'Ente Pubblico qualificarsi come custode del bosco ai fini dell'art. 2051 c.c..
Il giudice disponeva la rinnovazione dell'atto nei confronti dell' , in Parte_1
luogo dell' , . Parte_1 Controparte_3
Rinnovata la citazione, si costituiva l' , proponendo difese e conclusioni Parte_1
analoghe a quelle già svolte dall'originaria convenuta.
Il giudice disponeva ctu medico legale, e con la sentenza impugnata accoglieva la domanda.
Anzitutto il giudice rilevava che l'attore, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.,
aveva precisato di agire a titolo di responsabilità art. 2051 c.c..
5 Al riguardo il giudice evidenziava che, con specifico riferimento alla P.A., è pacifico sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., e l'applicabilità di tale norma resta esclusa soltanto quando sia effettivamente impossibile la custodia da parte dell'ente pubblico, ossia nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un “continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”; un tanto deve essere tuttavia verificato caso per caso, senza che la mera natura demaniale del bene comporti di per sé ed in via automatica impossibilità di custodia, occorrendo altresì la duplice e concorrente condizione che si tratti di beni sui quali venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei terzi, nonché di estensione o configurazione tali da rendere “oggettivamente impossibile” l'esercizio di un controllo.
Alla luce del verbale di intervento della Polizia Municipale e della c.t.u. medica il giudice riteneva anzitutto dimostrato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e la caduta dell'albero come da lui riferita.
Quanto all'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio intervenuta in data 6 giugno
2023, il giudice rilevava che tale provvedimento era stato evidente frutto di mero errore materiale, ovvero si trattò di decisione abnorme e da considerare quindi tamquam non esset,
in quanto emessa sull'erroneo presupposto del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro la stessa data fissata del 6/06/23; note che invece già il 5/06/23 risultavano depositate, salvo non essere ancora visibili – per mere questioni informatiche - al momento della pronuncia dell'ordinanza.
Riteneva inoltre il giudice che non poteva sostenersi una implicita revoca dell'ordinanza ammissiva della c.t.u. per il solo fatto che non ne risultasse ancora il formale deposito in cancelleria alla data di precisazione delle conclusioni (23/01/24); la relazione peritale era stata poi comunque depositata (il 15/04/24), era in ogni caso era conosciuta già prima, e non solo dall'attore, essendone stata trasmessa la bozza anche alla parte convenuta, che tuttavia nulla aveva osservato.
6 CP_ Il giudice aveva poi ritenuto che il danno fosse ascrivibile a colpa dell' convenuto, per negligente manutenzione e/o carente vigilanza nella custodia.
Osservava il giudice che l'albero che aveva colpito l'autovettura del si trovava in CP_1
una zona boschiva di proprietà del , e l'art. 2 dello statuto dell'Agenzia Controparte_5
del Demanio stabilisce che “1. L' svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti Pt_1
dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a: a) definire
la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione...”.
Secondo il giudice pertanto l' avrebbe dovuto quanto meno vigilare sull'integrità del Pt_1
patrimonio boschivo;
la responsabilità dell'Ente non potrebbe escludersi per la sua natura di ente pubblico economico, deputato a gestire in maniera economica e secondo criteri imprenditoriali gli immobili dello Stato, valorizzandone l'impiego; tale compito infatti deve includere anche doveri di vigilanza, manutenzione e controllo dei beni stessi, e dunque la connessa qualità di custode, il che appare compatibile anche con l'art. 65, comma 1 del D.lgs n. 300/1999, secondo il quale “All'Agenzia del Demanio è attribuita l'amministrazione dei
beni immobili dello Stato, con il compito […] di utilizzo e di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tale immobili […]”.
Secondo il giudice la responsabilità dell' convenuta non sarebbe scriminata da una Pt_1
eventuale corresponsabilità del Comune, o delle cd. “Comunelle”, caso mai rilevante in sede di eventuale regresso ex art. 2055 c.c..
Non potrebbe neppure ritenersi provato il cd. caso fortuito, non potendosi ritenere tale né la presenza della bora né il comportamento del danneggiato;
osservava infatti il giudice che la bora non costituisce evento eccezionale o imprevedibile, almeno nell'ambito geografico di riferimento;
di essa peraltro non vi era alcuna menzione nel verbale d'intervento della P.M.,
dove si indicava solo la presenza di un “albero secco”.
Il primo giudice escludeva altresì che la condotta del potesse ritenersi incauta, non CP_1
essendo neppure chiaro quale percorso alternativo avrebbe potuto e dovuto seguire, e non
7 essendo stato provato che fossero state impartite raccomandazioni o avvertenze di sorta,
ovvero adottate altre cautele, quali ad es. la chiusura della strada.
Applicando le Tabelle di Milano e sulla base della ctu medica, il giudice aveva pertanto liquidato in danno come segue:
- per inabilità temporanea € 2.700, di cui € 1.200 per I.T.P. al tasso del 50% per gg. 20 (60x20),
€ 1500 per I.T.P. al 25% per gg. 60 (25x60);
- per invalidità permanente stimata al 2%, (anni 56), € 2.309, di cui € 1.847 per biologico, ivi compreso l'incremento per il danno psichico;
- per danno patrimoniale, esborsi per spese mediche giudicati congrui dal c.t.u. di € 1.557,00
e 435, per il parere medico legale ante causam, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza (in via di semplificazione) dal 31/10/18 sino alla data della decisione.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Anzitutto l'appellante deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio del ne
bis in idem;
rilevava infatti che il giudice aveva dichiarato con ordinanza l'estinzione del giudizio, e tale provvedimento aveva natura di sentenza e doveva essere oggetto di appello.
Secondo l'appellante, pur essendo pacifico che l'estinzione era stata dichiarata per errore materiale, il provvedimento non può ritenersi non definitivo e revocabile d'ufficio; al contrario lo stesso aveva contenuto decisorio, anche se emesso in forma di ordinanza, e con essa il giudice si era spogliato della sua funzione giurisdizionale.
Quale ulteriore motivo di censura l' eccepiva il tardivo deposito della Parte_1
relazione del c.t.u.; evidenziava al riguardo che alle parti era stata inviata solo la bozza peritale, mentre la relazione finale non era stata ancora depositata dal c.t.u. al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
a tale udienza il giudice aveva assegnato i termini per deposito di conclusionali e repliche, e ogni successiva attività istruttoria doveva ritenersi preclusa. L'Avvocatura conseguentemente avrebbe formulato le sue difese facendo
8 affidamento sul fatto che la c.t.u. fosse stata rinunciata dalla controparte e implicitamente revocata dal giudice.
Evidenziava l'appellante che la relazione del c.t.u. era stata depositata solo in data 15.4.2024,
termine ultimo per il deposito delle memorie di replica, con conseguente violazione delle norme di rito in merito alla chiusura dell'istruttoria e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto compiutamente esplicata la domanda della parte attrice;
rilevava la tardività della compiuta indicazione della causa petendi nella prima memoria istruttoria, con conseguente nullità dell'atto di citazione e del procedimento.
L appellante sosteneva inoltre di non poter essere qualificata come custode del Pt_1
bosco; deduceva che l'amministrazione devoluta all' deve intendersi Parte_1
come cura degli affari, e attiene ad una gestione di tipo amministrativo e non civilistico;
gli
Contr obblighi di custodia sarebbero invece in capo al proprietario del bene e titolare del rapporto dedotto in giudizio.
Evidenziava poi che l'effettiva legittimazione passiva sarebbe in capo alle cd. “Comunelle”,
“in particolare della soggetti titolari dell'esercizio di diritti di usi civici, Controparte_7
qualificati come persone giuridiche di diritto privato, le quali esercitano sui beni boschivi i
vari diritti di legnatico, di pascolo, e di selvatico, che sono inalienabili ed inusucapibili”;
precisava che le Comunelle godono altresì di un diritto di proprietà collettiva sui beni demaniali di natura boschiva ed esercitano sugli stessi diritti di godimento più o meno estesi,
tali da escludere la sussistenza di qualsiasi altro diritto insistente sui tali beni;
in qualità di usufruttuario la deve procedere al taglio dei boschi. CP_7
La sentenza appellata veniva altresì censurata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità, non essendo secondo l'appellante sufficiente a tal fine il verbale della P.M., e non essendo nota la dinamica dell'incidente né come l'auto fosse stata colpita.
9 Erroneamente secondo l' era stato escluso il caso fortuito, configurabile Parte_1
invece alla luce delle eccezionali condizioni climatiche con bora forte e ghiaccio.
Veniva infine dedotta la mancanza di prova dei danni ripostati dall'attore e l'insufficienza a tal fine della c.t.u..
Si costituiva l'appellato evidenziando, quanto al primo motivo di gravame, che l'estinzione del giudizio era stata dichiarata per mero errore materiale e che ciò rendeva emendabile il provvedimento dal giudice che lo ha emesso;
nel dichiarare l'estinzione, il giudice aveva emesso un provvedimento abnorme, in quanto emesso in carenza di potere;
non poteva dichiarare l'estinzione essendovi le note scritte depositate, che la Cancelleria non aveva ancora scaricato.
Con riguardo al secondo motivo, l'appellato osservava che la bozza della relazione del c.t.u.
era stata inviata alle parti ed era conosciuta dall'Avvocatura; nessuna osservazione era stata poi svolta e la relazione definitiva era uguale alla bozza inviata, non avendo peraltro l'Avvocatura nominato un c.t.p.: conseguentemente nessuna violazione del diritto di difesa era configurabile, e in ogni caso era evidente che l'attore intendeva avvalersi della c.t.u., in quanto aveva depositato la fattura delle spese di c.t.u. da lui anticipate.
Quanto al terzo motivo, l'appellato deduceva che l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi della domanda, e rilevava che la stessa aveva dedotto in comparsa di Pt_1
risposta che l'ente pubblico non poteva qualificarsi come custode del bosco ai sensi dell'art.2051 c.c., difendendosi quindi sul punto.
Con riguardo al quarto motivo di gravame, l'appellato osservava che la Parte_2
aveva indicato proprio l' come soggetto al
[...] Parte_1 Parte_1
quale l'atto doveva essere notificato. Quanto alle Comunelle, rilevava che la questione della loro legittimazione passiva era stata sollevava solo nella memoria di replica a comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
10 Con riferimento al quinto motivo di gravame l'appellato sosteneva che il verbale della P.M.
descriveva esattamente i danni riportati dall'autovettura e indicava che l'albero era secco.
In relazione alle condizioni meteo del giorno del sinistro l'appellato rilevava che l'appellante aveva documentato solo le condizioni del giorno precedente al fatto, il 2 febbraio 2018; quanto infine alla relazione del c.t.u., ne deduceva l'utilizzabilità e la rilevanza a fini probatori.
L'appellato proponeva inoltre appello incidentale condizionato, subordinato alla decisione relativa al primo motivo di appello principale, con il quale la sentenza veniva censurata per l'asserita estinzione del giudizio di primo grado a seguito dell'ordinanza del tribunale di
Trieste di data 6.6.2023.
Rilevava il Di che l'ordinanza qualora notificata poteva essere impugnata entro il CP_1
termine breve di 30 giorni, o in mancanza entro sei mesi dalla sua pubblicazione;
osservava che a fronte della revoca di tale ordinanza da parte del giudice di primo grado, egli non aveva avuto interesse ad impugnare e pertanto chiedeva, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame, di essere rimesso in termini per impugnare il provvedimento del 6.6.2023, che dichiarava di impugnare condizionatamente.
Quale secondo motivo di appello incidentale, lamentava l'appellato che il giudice non avesse concesso la rivalutazione monetaria in relazione al danno non patrimoniale.
***
1. Ritiene la Corte che debba trovare accoglimento il primo motivo dell'appello principale.
Con provvedimento di data 9/05/23, il giudice di primo grado così disponeva: “richiamato il
provvedimento del 5/12/22, con cui è stata disposta la trattazione scritta ex art. 16, co.1-2,
del D.L. n. 228/2021, in virtù del quale le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 D.L.
137/2020 e 221 D.L. n. 34/2020 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022;
poiché le parti non hanno depositato alcuna nota scritta nel termine indicato;
visti gli artt. 181/309 c.p.c., rinvia per i medesimi incombenti all'udienza del 6/06/23, da
intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c.”.
11 Con provvedimento di data 6/06/23 il giudice, richiamato il provvedimento del 9/05/23,
emesso ex art. 127 ter c.p.c., poiché le parti non avevano depositato alcuna nota scritta nel termine indicato, ai sensi degli artt. 181/309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava estinto il procedimento.
Con successivo provvedimento del 8/06/2023 il giudice così disponeva: “poiché per un
disguido è stata emessa ordinanza di estinzione ex art. 309 c.p.c. in data 6/06/23, sul
presupposto che nessuna delle parti avesse depositato note scritte ex art. 127 ter c.p,.c.,
mentre l'attrice aveva depositato proprie note in data 5/06/23, revoca la predetta ordinanza
e fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23/01/24, da intendersi sostituta
ex art. 127 ter c.p.c.”.
Nella sentenza impugnata il giudice ha così motivato sul punto: “appare pretestuosa e
formalistica l'eccezione sollevata dall'Avvocatura in comparsa conclusionale circa l'asserita
preclusione della prosecuzione del processo dopo la “declaratoria di estinzione del giudizio
intervenuta in data 6 giugno 2023”. Infatti, tale provvedimento fu evidente frutto di mero
errore materiale, ovvero si trattò di decisione abnorme e da considerare quindi tamquam non
esset, in quanto emessa sull'erroneo presupposto del mancato deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c. entro la stessa data fissata del 6/06/23; note che invece già il 5/06/23 risultavano
depositate, salvo non essere ancora visibili – per mere questioni informatiche - al momento
della pronuncia dell'ordinanza”.
2. Osserva il Collegio che è tuttavia pacifico che l'ordinanza monocratica che dichiara l'estinzione del giudizio abbia natura di sentenza e vada impugnata con i mezzi ordinari.
Secondo Cass.n.18499/2021 “L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica
dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza;
ne
consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre
solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd.
12 lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento,
coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima”.
Secondo Cass.n.23997/2019 “il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice
istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è
soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di
una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza,
ed è impugnabile con gli ordinari mezzi”.
3. Non pare invece condivisibile qualificare il provvedimento di estinzione come abnorme,
e pertanto revocabile.
Si osserva infatti che il concetto di abnormità o inesistenza giuridica non si attaglia all'ipotesi di una ordinanza di estinzione emessa sulla base di un presupposto fattuale erroneo.
Secondo Cass.n.22334/2020 “L'azione di accertamento della nullità del provvedimento
giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al
concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti
essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo
contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina
l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme
consentite dalla legge”.
Un caso di radicale nullità del provvedimento decisorio è quello ripetutamente esaminato dalla
Suprema Corte e relativo a provvedimento con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa tra soggetti diversi;
in tal caso, non essendovi stato un compiuto esercizio della giurisdizione, deve ritenersi che il provvedimento sia revocabile o rinnovabile da parte del medesimo giudice che lo ha emesso.
Secondo Cass.n.9965/2024, infatti, “il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto
decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo
relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai
13 sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli
ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per
cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero
mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni
tempo”.
Cass.n.6162/2014 ha affermato che “l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un
provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del
giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti,
comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente
da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto
valido conclusivo del giudizio”.
Secondo Cass.n.30067/2011 “la cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un
provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, nella specie una sentenza della
Corte di cassazione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e
dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal
giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso
processo, con un'autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è
apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione,
senza sanarla, e dunque emanando un atto valido”.
Diverso è il caso di specie, in cui vi è stato esercizio del potere decisorio, seppure viziato da un errore di fatto.
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento doveva essere impugnato tempestivamente con i mezzi ordinari dalla parte che ne aveva interesse, per evitare il formarsi del giudicato.
4. Nessuna rilevanza preclusiva del giudicato può invece attribuirsi al successivo provvedimento di revoca emesso dal giudice, in quanto sarebbe stato comunque onere
14 dell'odierno appellato procedere alla tempestiva impugnazione dell'ordinanza del
6.6.2023, avente efficacia di sentenza.
Per i motivi esposti, e in accoglimento del primo motivo di appello principale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
5. Parte appellante nella comparsa conclusionale ha eccepito la tardività della costituzione di parte appellata con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale.
L'appellante ha infatti evidenziato che dalla lettura delle attestazioni rilevabili nel fascicolo processuale telematico risulta che la comparsa di costituzione e risposta in appello,
peraltro anche datata 4.10.2024, è stata depositata in giudizio mediante costituzione dell'appellato effettuata nel medesimo giorno;
essendo stata indicata in citazione l'udienza del 15 ottobre 2024, il termine di legge non risulta rispettato dall'appellato,
neppure con riguardo alla successiva udienza del 23 ottobre 2024 fissata ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.; anche con riferimento a tale ulteriore data non si rileva l'osservanza del termine di legge, in quanto la comparsa avrebbe dovuto essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'appello incidentale risulta effettivamente tardivo ai sensi degli artt.343 e 347 c.p.c. e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo Cass.n.16979/2019 “La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado,
della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una
preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo
essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità”.
Secondo Cass.n.1188/2007”è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto
con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione
in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma,
cod. proc. civ.. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e, in mancanza, può
essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità”.
15 6. L'istanza di remissione in termini ai fini dell'impugnazione, come richiesto con l'appello incidentale condizionato, al fine di dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio, sarebbe in ogni caso inaccoglibile, in quanto l'odierno appellato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'ordinanza di data 6.06.2023, e la questione relativa alla permanenza di un interesse all'impugnazione pur a fronte di una revoca del provvedimento sarebbe stata rimessa al giudice di secondo grado.
7. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione alle cause dello scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro, nei valori medi (tranne per il secondo grado nei valori minimi per la fase di trattazione), seguono la soccombenza, ed a carico di devono essere altresì poste le spese della c.t.u.. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, dichiara la nullità della sentenza impugnata n.399/2024 del Tribunale di Trieste e l'intervenuta estinzione del processo per effetto della mancata impugnazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio di data
6.06.2023,
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1
liquidate quanto al primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in euro
4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad IVA e
CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte appellata le spese dell'accertamento tecnico d'ufficio espletato in primo grado.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23/04/2025
16 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 200/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 07.06.2024
DA
(C.F. .) in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Keti Muzica del Controparte_1 CodiceFiscale_1
Foro di Trieste giusta procura in atti;
ed APPELLANTE INCIDENTALE - CP_2
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 399/2024 dd. 23.04.2024 resa
inter partes nel giudizio avente R.G. n. 5136/2019 e notificata in data 08.05.2024.
Causa iscritta a ruolo il 12.06.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 23.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“[…] previo rigetto degli appelli incidentali di controparte e previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello annulli, revochi o con qualsivoglia formula equipollente dichiari del tutto inefficace la sentenza impugnata, poiché emessa in esito ad inammissibile revoca officiosa di una previa declaratoria di estinzione del giudizio, in violazione delle regole processuali relative al principio dispositivo del processo e con contestuale inammissibile violazione del principio del ne bis in idem.
Comunque dichiarare la nullità della pronuncia per aver ritenuto inammissibilmente rituale il tardivo deposito della consulenza tecnica d'ufficio, altresì violando le regole che fissano la rituale introduzione in sede istruttoria dei mezzi di prova ed il contraddittorio processuale ad esso sotteso.
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi, tardivamente ed inammissibilmente integrata solo in sede di prima memoria istruttoria
In via meramente subordinata, senza recesso dalle principali richieste, comunque riformare la sentenza rigettando la domanda nel merito per difetto di legittimazione passiva dell'appellante stante l'inconfigurabilità della qualifica data all'appellante di custode del bene demaniale, da cui è originato l'incidente, ostandovi elementi di diritto e non possedendo l'appellante la signoria sul bene, risultando
2 incompatibili a tal fine gli usi civici incidenti sull'utilizzo del bene demaniale di natura boschiva nella zona carsica del Comune di Trieste.
Comunque rigettare la domanda non avendo la parte attrice, odierna appellata, assolto all'onere probatorio incombente in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, cui è sempre tenuto il danneggiato anche in caso di asserita responsabilità ex art 2051 c.c. e comunque per aver l'esponente parte appellante fornito prova della sussistenza del caso fortuito, esonerativo della responsabilità, con eccezione rigettata dal Tribunale mediante erronea applicazione delle regole che presiedono i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali .
Altresì rigettare l'avvenuto accertamento dell'esistenza di danni in capo alla persona della parte appellata, per illogicità ed incongruenza della motivazione, consistente peraltro in una mera ratifica del giudizio espresso dal CTU, senza alcuna ulteriore specificazione o verifica, con deduzione effettuata nonostante non si agli atti di causa non si conoscesse ne venisse aliunde allegata e dimostrata l'esatta modalità dell'occorso incidente.
Spese del giudizio vinte.”
Per parte appellata:
“ Ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 399/2024 del
Tribunale di Trieste
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello
In via principale:
1) Rigettare totalmente l'appello proposto dall' , e in accoglimento del Parte_1
motivo illustrato nell'appello incidentale, dichiarare l'applicazione della rivalutazione monetaria anche sulle somme liquidate a titolo di danni non patrimoniali, fermo il resto;
In subordine:
3 2) Per il caso di accoglimento del primo motivo dell'appello principale, previa restituzione al signor del termine per impugnare, dichiarare nulla l'ordinanza di estinzione del CP_1
giudizio emessa dal Tribunale di Trieste in data 6.6.2023, e per l'effetto
3) Rimettere la causa al Giudice di prime cure affinché la stessa prosegua dal momento del verificarsi della qui censurata nullità.
4) In ogni caso con rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al tribunale di Trieste l' Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni, che quantificava nella misura di € 7.876,00 per danno biologico e di
€ 2.169,80 per danno emergente.
L'attore esponeva che la mattina del 03.02.2018, a bordo della propria vettura FIAT Panda
targata FH 802 RY, percorreva la via Bellavista a Trieste, quando, trovandosi ad un centinaio di metri dall'abitato di Banne, veniva improvvisamente colpito da un albero secco, caduto dalla zona boschiva posta a sinistra della carreggiata;
interveniva, da lui allertata, la Polizia
Municipale, che riscontrava danni al veicolo.
Nei giorni successivi l'attore iniziava a riscontrare dei dolori alla parte superiore sinistra della schiena e gli veniva diagnosticata una “cervico-brachialgia sx acuta”; si sottoponeva quindi a sedute di massoterapia e di TECAR nella zona paracervicale;
successivamente gli veniva diagnosticata una “cervico-brachialgia post traumatica”, e prescritte ulteriori cure farmacologiche e fisioterapiche;
a chiusura della malattia, la visita medico legale certificava una inabilità temporanea parziale per 20 giorni al tasso medio del 50% e altri 60 giorni al tasso medio del 25%.
Si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo preliminarmente l'erronea citazione Pt_1
ex art. 4 L. 260/1958 di un organo non dotato di autonoma soggettività giuridica (Direzione
4 Regionale), e quindi carente di legittimazione autonoma e distinta da quella dell' Parte_1
della quale veniva in ogni caso eccepito il difetto di legittimazione passiva,
[...]
trattandosi di un ente pubblico economico, con compiti principali di gestione degli immobili dello Stato;
veniva altresì eccepita la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 comma 4
c.p.c., per mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'Agenzia convenuta contestava anche nel merito la domanda, deducendo il difetto di prova del nesso di causalità tra le lesioni lamentate, e non dimostrate, ed il sinistro.
La convenuta sosteneva inoltre che il aveva deciso consapevolmente di percorrere CP_1
la zona boscata, nonostante le raccomandazioni fornite dall'autorità preposta alla tutela della pubblica incolumità.
Quanto al danno, l' deduceva la carenza di supporto probatorio circa il nesso di Pt_1
causalità medica e la necessità di riduzione del quantum in base alle corresponsabilità, da un lato, del danneggiato stesso e, dall'altro, dell'Ente gestore della strada, ossia del Comune ex art. 2 C.d.S., per non aver valutato idoneamente il pericolo incombente né aver adottato altri provvedimenti cautelativi, compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Sosteneva infine la parte convenuta l'assenza di responsabilità oggettiva in capo all'
[...]
, essendo stata la caduta dell'albero causata dalle eccezionali condizioni Parte_1
meteorologiche, con bora forte, quale causa di forza maggiore di eccezionale intensità, non potendo peraltro l'Ente Pubblico qualificarsi come custode del bosco ai fini dell'art. 2051 c.c..
Il giudice disponeva la rinnovazione dell'atto nei confronti dell' , in Parte_1
luogo dell' , . Parte_1 Controparte_3
Rinnovata la citazione, si costituiva l' , proponendo difese e conclusioni Parte_1
analoghe a quelle già svolte dall'originaria convenuta.
Il giudice disponeva ctu medico legale, e con la sentenza impugnata accoglieva la domanda.
Anzitutto il giudice rilevava che l'attore, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.,
aveva precisato di agire a titolo di responsabilità art. 2051 c.c..
5 Al riguardo il giudice evidenziava che, con specifico riferimento alla P.A., è pacifico sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., e l'applicabilità di tale norma resta esclusa soltanto quando sia effettivamente impossibile la custodia da parte dell'ente pubblico, ossia nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un “continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”; un tanto deve essere tuttavia verificato caso per caso, senza che la mera natura demaniale del bene comporti di per sé ed in via automatica impossibilità di custodia, occorrendo altresì la duplice e concorrente condizione che si tratti di beni sui quali venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei terzi, nonché di estensione o configurazione tali da rendere “oggettivamente impossibile” l'esercizio di un controllo.
Alla luce del verbale di intervento della Polizia Municipale e della c.t.u. medica il giudice riteneva anzitutto dimostrato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e la caduta dell'albero come da lui riferita.
Quanto all'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio intervenuta in data 6 giugno
2023, il giudice rilevava che tale provvedimento era stato evidente frutto di mero errore materiale, ovvero si trattò di decisione abnorme e da considerare quindi tamquam non esset,
in quanto emessa sull'erroneo presupposto del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro la stessa data fissata del 6/06/23; note che invece già il 5/06/23 risultavano depositate, salvo non essere ancora visibili – per mere questioni informatiche - al momento della pronuncia dell'ordinanza.
Riteneva inoltre il giudice che non poteva sostenersi una implicita revoca dell'ordinanza ammissiva della c.t.u. per il solo fatto che non ne risultasse ancora il formale deposito in cancelleria alla data di precisazione delle conclusioni (23/01/24); la relazione peritale era stata poi comunque depositata (il 15/04/24), era in ogni caso era conosciuta già prima, e non solo dall'attore, essendone stata trasmessa la bozza anche alla parte convenuta, che tuttavia nulla aveva osservato.
6 CP_ Il giudice aveva poi ritenuto che il danno fosse ascrivibile a colpa dell' convenuto, per negligente manutenzione e/o carente vigilanza nella custodia.
Osservava il giudice che l'albero che aveva colpito l'autovettura del si trovava in CP_1
una zona boschiva di proprietà del , e l'art. 2 dello statuto dell'Agenzia Controparte_5
del Demanio stabilisce che “1. L' svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti Pt_1
dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a: a) definire
la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione...”.
Secondo il giudice pertanto l' avrebbe dovuto quanto meno vigilare sull'integrità del Pt_1
patrimonio boschivo;
la responsabilità dell'Ente non potrebbe escludersi per la sua natura di ente pubblico economico, deputato a gestire in maniera economica e secondo criteri imprenditoriali gli immobili dello Stato, valorizzandone l'impiego; tale compito infatti deve includere anche doveri di vigilanza, manutenzione e controllo dei beni stessi, e dunque la connessa qualità di custode, il che appare compatibile anche con l'art. 65, comma 1 del D.lgs n. 300/1999, secondo il quale “All'Agenzia del Demanio è attribuita l'amministrazione dei
beni immobili dello Stato, con il compito […] di utilizzo e di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tale immobili […]”.
Secondo il giudice la responsabilità dell' convenuta non sarebbe scriminata da una Pt_1
eventuale corresponsabilità del Comune, o delle cd. “Comunelle”, caso mai rilevante in sede di eventuale regresso ex art. 2055 c.c..
Non potrebbe neppure ritenersi provato il cd. caso fortuito, non potendosi ritenere tale né la presenza della bora né il comportamento del danneggiato;
osservava infatti il giudice che la bora non costituisce evento eccezionale o imprevedibile, almeno nell'ambito geografico di riferimento;
di essa peraltro non vi era alcuna menzione nel verbale d'intervento della P.M.,
dove si indicava solo la presenza di un “albero secco”.
Il primo giudice escludeva altresì che la condotta del potesse ritenersi incauta, non CP_1
essendo neppure chiaro quale percorso alternativo avrebbe potuto e dovuto seguire, e non
7 essendo stato provato che fossero state impartite raccomandazioni o avvertenze di sorta,
ovvero adottate altre cautele, quali ad es. la chiusura della strada.
Applicando le Tabelle di Milano e sulla base della ctu medica, il giudice aveva pertanto liquidato in danno come segue:
- per inabilità temporanea € 2.700, di cui € 1.200 per I.T.P. al tasso del 50% per gg. 20 (60x20),
€ 1500 per I.T.P. al 25% per gg. 60 (25x60);
- per invalidità permanente stimata al 2%, (anni 56), € 2.309, di cui € 1.847 per biologico, ivi compreso l'incremento per il danno psichico;
- per danno patrimoniale, esborsi per spese mediche giudicati congrui dal c.t.u. di € 1.557,00
e 435, per il parere medico legale ante causam, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza (in via di semplificazione) dal 31/10/18 sino alla data della decisione.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Anzitutto l'appellante deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio del ne
bis in idem;
rilevava infatti che il giudice aveva dichiarato con ordinanza l'estinzione del giudizio, e tale provvedimento aveva natura di sentenza e doveva essere oggetto di appello.
Secondo l'appellante, pur essendo pacifico che l'estinzione era stata dichiarata per errore materiale, il provvedimento non può ritenersi non definitivo e revocabile d'ufficio; al contrario lo stesso aveva contenuto decisorio, anche se emesso in forma di ordinanza, e con essa il giudice si era spogliato della sua funzione giurisdizionale.
Quale ulteriore motivo di censura l' eccepiva il tardivo deposito della Parte_1
relazione del c.t.u.; evidenziava al riguardo che alle parti era stata inviata solo la bozza peritale, mentre la relazione finale non era stata ancora depositata dal c.t.u. al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
a tale udienza il giudice aveva assegnato i termini per deposito di conclusionali e repliche, e ogni successiva attività istruttoria doveva ritenersi preclusa. L'Avvocatura conseguentemente avrebbe formulato le sue difese facendo
8 affidamento sul fatto che la c.t.u. fosse stata rinunciata dalla controparte e implicitamente revocata dal giudice.
Evidenziava l'appellante che la relazione del c.t.u. era stata depositata solo in data 15.4.2024,
termine ultimo per il deposito delle memorie di replica, con conseguente violazione delle norme di rito in merito alla chiusura dell'istruttoria e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto compiutamente esplicata la domanda della parte attrice;
rilevava la tardività della compiuta indicazione della causa petendi nella prima memoria istruttoria, con conseguente nullità dell'atto di citazione e del procedimento.
L appellante sosteneva inoltre di non poter essere qualificata come custode del Pt_1
bosco; deduceva che l'amministrazione devoluta all' deve intendersi Parte_1
come cura degli affari, e attiene ad una gestione di tipo amministrativo e non civilistico;
gli
Contr obblighi di custodia sarebbero invece in capo al proprietario del bene e titolare del rapporto dedotto in giudizio.
Evidenziava poi che l'effettiva legittimazione passiva sarebbe in capo alle cd. “Comunelle”,
“in particolare della soggetti titolari dell'esercizio di diritti di usi civici, Controparte_7
qualificati come persone giuridiche di diritto privato, le quali esercitano sui beni boschivi i
vari diritti di legnatico, di pascolo, e di selvatico, che sono inalienabili ed inusucapibili”;
precisava che le Comunelle godono altresì di un diritto di proprietà collettiva sui beni demaniali di natura boschiva ed esercitano sugli stessi diritti di godimento più o meno estesi,
tali da escludere la sussistenza di qualsiasi altro diritto insistente sui tali beni;
in qualità di usufruttuario la deve procedere al taglio dei boschi. CP_7
La sentenza appellata veniva altresì censurata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità, non essendo secondo l'appellante sufficiente a tal fine il verbale della P.M., e non essendo nota la dinamica dell'incidente né come l'auto fosse stata colpita.
9 Erroneamente secondo l' era stato escluso il caso fortuito, configurabile Parte_1
invece alla luce delle eccezionali condizioni climatiche con bora forte e ghiaccio.
Veniva infine dedotta la mancanza di prova dei danni ripostati dall'attore e l'insufficienza a tal fine della c.t.u..
Si costituiva l'appellato evidenziando, quanto al primo motivo di gravame, che l'estinzione del giudizio era stata dichiarata per mero errore materiale e che ciò rendeva emendabile il provvedimento dal giudice che lo ha emesso;
nel dichiarare l'estinzione, il giudice aveva emesso un provvedimento abnorme, in quanto emesso in carenza di potere;
non poteva dichiarare l'estinzione essendovi le note scritte depositate, che la Cancelleria non aveva ancora scaricato.
Con riguardo al secondo motivo, l'appellato osservava che la bozza della relazione del c.t.u.
era stata inviata alle parti ed era conosciuta dall'Avvocatura; nessuna osservazione era stata poi svolta e la relazione definitiva era uguale alla bozza inviata, non avendo peraltro l'Avvocatura nominato un c.t.p.: conseguentemente nessuna violazione del diritto di difesa era configurabile, e in ogni caso era evidente che l'attore intendeva avvalersi della c.t.u., in quanto aveva depositato la fattura delle spese di c.t.u. da lui anticipate.
Quanto al terzo motivo, l'appellato deduceva che l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi della domanda, e rilevava che la stessa aveva dedotto in comparsa di Pt_1
risposta che l'ente pubblico non poteva qualificarsi come custode del bosco ai sensi dell'art.2051 c.c., difendendosi quindi sul punto.
Con riguardo al quarto motivo di gravame, l'appellato osservava che la Parte_2
aveva indicato proprio l' come soggetto al
[...] Parte_1 Parte_1
quale l'atto doveva essere notificato. Quanto alle Comunelle, rilevava che la questione della loro legittimazione passiva era stata sollevava solo nella memoria di replica a comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
10 Con riferimento al quinto motivo di gravame l'appellato sosteneva che il verbale della P.M.
descriveva esattamente i danni riportati dall'autovettura e indicava che l'albero era secco.
In relazione alle condizioni meteo del giorno del sinistro l'appellato rilevava che l'appellante aveva documentato solo le condizioni del giorno precedente al fatto, il 2 febbraio 2018; quanto infine alla relazione del c.t.u., ne deduceva l'utilizzabilità e la rilevanza a fini probatori.
L'appellato proponeva inoltre appello incidentale condizionato, subordinato alla decisione relativa al primo motivo di appello principale, con il quale la sentenza veniva censurata per l'asserita estinzione del giudizio di primo grado a seguito dell'ordinanza del tribunale di
Trieste di data 6.6.2023.
Rilevava il Di che l'ordinanza qualora notificata poteva essere impugnata entro il CP_1
termine breve di 30 giorni, o in mancanza entro sei mesi dalla sua pubblicazione;
osservava che a fronte della revoca di tale ordinanza da parte del giudice di primo grado, egli non aveva avuto interesse ad impugnare e pertanto chiedeva, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame, di essere rimesso in termini per impugnare il provvedimento del 6.6.2023, che dichiarava di impugnare condizionatamente.
Quale secondo motivo di appello incidentale, lamentava l'appellato che il giudice non avesse concesso la rivalutazione monetaria in relazione al danno non patrimoniale.
***
1. Ritiene la Corte che debba trovare accoglimento il primo motivo dell'appello principale.
Con provvedimento di data 9/05/23, il giudice di primo grado così disponeva: “richiamato il
provvedimento del 5/12/22, con cui è stata disposta la trattazione scritta ex art. 16, co.1-2,
del D.L. n. 228/2021, in virtù del quale le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 D.L.
137/2020 e 221 D.L. n. 34/2020 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022;
poiché le parti non hanno depositato alcuna nota scritta nel termine indicato;
visti gli artt. 181/309 c.p.c., rinvia per i medesimi incombenti all'udienza del 6/06/23, da
intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c.”.
11 Con provvedimento di data 6/06/23 il giudice, richiamato il provvedimento del 9/05/23,
emesso ex art. 127 ter c.p.c., poiché le parti non avevano depositato alcuna nota scritta nel termine indicato, ai sensi degli artt. 181/309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava estinto il procedimento.
Con successivo provvedimento del 8/06/2023 il giudice così disponeva: “poiché per un
disguido è stata emessa ordinanza di estinzione ex art. 309 c.p.c. in data 6/06/23, sul
presupposto che nessuna delle parti avesse depositato note scritte ex art. 127 ter c.p,.c.,
mentre l'attrice aveva depositato proprie note in data 5/06/23, revoca la predetta ordinanza
e fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23/01/24, da intendersi sostituta
ex art. 127 ter c.p.c.”.
Nella sentenza impugnata il giudice ha così motivato sul punto: “appare pretestuosa e
formalistica l'eccezione sollevata dall'Avvocatura in comparsa conclusionale circa l'asserita
preclusione della prosecuzione del processo dopo la “declaratoria di estinzione del giudizio
intervenuta in data 6 giugno 2023”. Infatti, tale provvedimento fu evidente frutto di mero
errore materiale, ovvero si trattò di decisione abnorme e da considerare quindi tamquam non
esset, in quanto emessa sull'erroneo presupposto del mancato deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c. entro la stessa data fissata del 6/06/23; note che invece già il 5/06/23 risultavano
depositate, salvo non essere ancora visibili – per mere questioni informatiche - al momento
della pronuncia dell'ordinanza”.
2. Osserva il Collegio che è tuttavia pacifico che l'ordinanza monocratica che dichiara l'estinzione del giudizio abbia natura di sentenza e vada impugnata con i mezzi ordinari.
Secondo Cass.n.18499/2021 “L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica
dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza;
ne
consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre
solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd.
12 lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento,
coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima”.
Secondo Cass.n.23997/2019 “il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice
istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è
soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di
una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza,
ed è impugnabile con gli ordinari mezzi”.
3. Non pare invece condivisibile qualificare il provvedimento di estinzione come abnorme,
e pertanto revocabile.
Si osserva infatti che il concetto di abnormità o inesistenza giuridica non si attaglia all'ipotesi di una ordinanza di estinzione emessa sulla base di un presupposto fattuale erroneo.
Secondo Cass.n.22334/2020 “L'azione di accertamento della nullità del provvedimento
giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al
concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti
essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo
contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina
l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme
consentite dalla legge”.
Un caso di radicale nullità del provvedimento decisorio è quello ripetutamente esaminato dalla
Suprema Corte e relativo a provvedimento con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa tra soggetti diversi;
in tal caso, non essendovi stato un compiuto esercizio della giurisdizione, deve ritenersi che il provvedimento sia revocabile o rinnovabile da parte del medesimo giudice che lo ha emesso.
Secondo Cass.n.9965/2024, infatti, “il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto
decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo
relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai
13 sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli
ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per
cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero
mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni
tempo”.
Cass.n.6162/2014 ha affermato che “l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un
provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del
giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti,
comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente
da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto
valido conclusivo del giudizio”.
Secondo Cass.n.30067/2011 “la cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un
provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, nella specie una sentenza della
Corte di cassazione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e
dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal
giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso
processo, con un'autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è
apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione,
senza sanarla, e dunque emanando un atto valido”.
Diverso è il caso di specie, in cui vi è stato esercizio del potere decisorio, seppure viziato da un errore di fatto.
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento doveva essere impugnato tempestivamente con i mezzi ordinari dalla parte che ne aveva interesse, per evitare il formarsi del giudicato.
4. Nessuna rilevanza preclusiva del giudicato può invece attribuirsi al successivo provvedimento di revoca emesso dal giudice, in quanto sarebbe stato comunque onere
14 dell'odierno appellato procedere alla tempestiva impugnazione dell'ordinanza del
6.6.2023, avente efficacia di sentenza.
Per i motivi esposti, e in accoglimento del primo motivo di appello principale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
5. Parte appellante nella comparsa conclusionale ha eccepito la tardività della costituzione di parte appellata con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale.
L'appellante ha infatti evidenziato che dalla lettura delle attestazioni rilevabili nel fascicolo processuale telematico risulta che la comparsa di costituzione e risposta in appello,
peraltro anche datata 4.10.2024, è stata depositata in giudizio mediante costituzione dell'appellato effettuata nel medesimo giorno;
essendo stata indicata in citazione l'udienza del 15 ottobre 2024, il termine di legge non risulta rispettato dall'appellato,
neppure con riguardo alla successiva udienza del 23 ottobre 2024 fissata ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.; anche con riferimento a tale ulteriore data non si rileva l'osservanza del termine di legge, in quanto la comparsa avrebbe dovuto essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'appello incidentale risulta effettivamente tardivo ai sensi degli artt.343 e 347 c.p.c. e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo Cass.n.16979/2019 “La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado,
della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una
preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo
essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità”.
Secondo Cass.n.1188/2007”è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto
con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione
in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma,
cod. proc. civ.. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e, in mancanza, può
essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità”.
15 6. L'istanza di remissione in termini ai fini dell'impugnazione, come richiesto con l'appello incidentale condizionato, al fine di dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio, sarebbe in ogni caso inaccoglibile, in quanto l'odierno appellato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'ordinanza di data 6.06.2023, e la questione relativa alla permanenza di un interesse all'impugnazione pur a fronte di una revoca del provvedimento sarebbe stata rimessa al giudice di secondo grado.
7. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione alle cause dello scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro, nei valori medi (tranne per il secondo grado nei valori minimi per la fase di trattazione), seguono la soccombenza, ed a carico di devono essere altresì poste le spese della c.t.u.. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, dichiara la nullità della sentenza impugnata n.399/2024 del Tribunale di Trieste e l'intervenuta estinzione del processo per effetto della mancata impugnazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio di data
6.06.2023,
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1
liquidate quanto al primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in euro
4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad IVA e
CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte appellata le spese dell'accertamento tecnico d'ufficio espletato in primo grado.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23/04/2025
16 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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