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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29417/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29417/2024
All'udienza del 11 giugno 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore 'avv. Stefano Brandolini e per il convenuto Parte_1 CP_1
l'avv. Giannantonio Martone in sostituzione degli avv.ti Parrillo e Morelli.
[...]
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 29417/2024 R.G. promossa da
), elettivamente domiciliato presso il domicilio Parte_1 C.F._1
digitale dell'avv. Stefano Brandolini ( del Foro di Milano, che Email_1
lo rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti Roberto Morelli
e Luca Parrillo ( del Email_2 Email_3
Foro di Modena, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
convenuto
oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione somma pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare l'avvenuta Parte_1 Controparte_1
risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti, a norma dell'art. 1454 c.c.,
per inadempimento dell'appaltatore convenuto e di condannare inoltre il convenuto a restituire la somma di euro 12.355,75 oltre interessi pagata in acconto dall'attore; in subordine l'attore chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto di appalto per inadempimento del convenuto, con condanna alla restituzione della somma suddetta, ovvero ancora di condannare il convenuto a pagare la suddetta somma a titolo di arricchimento senza causa.
La società convenuta si è costituita tardivamente, non contestando la conclusione del contratto di appalto, né di aver ricevuto dal committente la somma di euro 12.355,75, né
infine di non aver eseguito l'opera oggetto del contratto. La difesa convenuta deduce che l'inadempimento dell'appaltatore sarebbe dovuto a causa non imputabile ex art. 1256 c.c. in quanto tale parte si era trovata nell'impossibilità di cedere a terzi il credito di imposta corrispondente al 50% del prezzo dell'appalto.
Sulla base dei documenti prodotti dall'attore, della mancata comparizione del legale rappresentante di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli dedotti dall'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 2 (art. 232 c.p.c.) e della mancata contestazione da parte convenuta dei fatti allegati dall'attore (art. 115 c.p.c.), risultano provati i fatti costitutivi della domanda di risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti e del diritto dell'attore alla restituzione della somma pagata sulla base del contratto risolto.
In particolare, come detto, è incontroverso e risulta anche dal preventivo sottoscritto dall'impresa convenuta prodotto dall'attore (doc. 2) che le parti hanno concluso nel giugno del
2022 un contratto di appalto, nel quale l'impresa convenuta si è obbligata a rimuovere la tettoia preesistente e a realizzare una nuova tettoia di copertura presso l'immobile del committente in Gorla Minore via Adua 12. Il prezzo pattuito per le opere Parte_1
pagina 3 di 6 meglio descritte nel suddetto preventivo ammontava ad euro 24.711,50 (compresa IVA), che l'odierno attore (committente) si è obbligato a pagare per il 50% mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura e per la restante parte in denaro (vd doc. 2).
La società appaltatrice ha emesso la fattura n. 75 del 28/6/2022 per il prezzo dell'appalto
(doc. 3) e il committente ha pagato l'importo di euro 12.355,75, pari al 50% del prezzo pattuito, con bonifico bancario del 6/7/2022 (doc.4).
Nel preventivo l'impresa aveva indicato la durata dei lavori in trenta giorni lavorativi.
Nonostante le richieste di adempiere inviate dal committente, l'impresa appaltatrice non ha mai neppure iniziato a realizzare le opere dovute in base al contratto di appalto, pur avendo ricevuto l'integrale pagamento del prezzo (mediante il suddetto bonifico e lo sconto in fattura del 50%).
Dopo una prima diffida inviata del 18/4/2023, con successiva missiva del 31/5/2023, inviata a mezzo pec il 1/6/2023, il committente ha diffidato l'appaltatore a norma dell'art. 1454 c.c. ad eseguire le opere entro 15 giorni comunicando alla controparte che decorso inutilmente tale termine il contratto di appalto si sarebbe risolto ed avrebbe agito in giudizio per la tutela dei propri diritti (vd doc. 6 dell'attore).
E' incontroverso, come detto, che la società appaltatrice convenuta non ha eseguito nessuna delle prestazioni dovute in base al contratto.
A fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della rituale diffida ad adempiere inviata dal committente il 1/6/2023, il contratto di appalto si è risolto a norma dell'art. 1454 c.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'inadempimento è pienamente imputabile alla non assumendo alcun Controparte_1
rilievo che tale parte non sia riuscita a “monetizzare” il credito di imposta corrispondente al
50% del prezzo dell'appalto. Le difficoltà dell'appaltatore di cedere a terzi il credito di imposta pagina 4 di 6 non possono costituire neppure astrattamente una impossibilità sopravvenuta della prestazione che tale parte era obbligata ad adempiere.
Per le ragioni suddette, va dunque accolta la domanda dell'attore e va dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'appaltatore convenuto.
In conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.) e tenuto conto che l'appaltatore convenuto non ha eseguito nessuna opera oggetto del contratto, va altresì accolta la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna della controparte a restituire la somma di euro 12.355,75 ricevuta in pagamento del prezzo.
La società convenuta va pertanto condannata a restituire all'attore la somma di euro
12.355,75, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento
(6/7/2022) sino al saldo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va altresì condannata a rifondere le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore del contratto oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 31/7/2024 da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento del convenuto del contratto di appalto concluso dalle parti;
2. condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro Controparte_1
12.355,75, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dal 6/7/2022 e sino al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi euro 5.064,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 11/06/2025
Il Giudice dott. Patrizio Gattari
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29417/2024
All'udienza del 11 giugno 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore 'avv. Stefano Brandolini e per il convenuto Parte_1 CP_1
l'avv. Giannantonio Martone in sostituzione degli avv.ti Parrillo e Morelli.
[...]
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 29417/2024 R.G. promossa da
), elettivamente domiciliato presso il domicilio Parte_1 C.F._1
digitale dell'avv. Stefano Brandolini ( del Foro di Milano, che Email_1
lo rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti Roberto Morelli
e Luca Parrillo ( del Email_2 Email_3
Foro di Modena, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
convenuto
oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione somma pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare l'avvenuta Parte_1 Controparte_1
risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti, a norma dell'art. 1454 c.c.,
per inadempimento dell'appaltatore convenuto e di condannare inoltre il convenuto a restituire la somma di euro 12.355,75 oltre interessi pagata in acconto dall'attore; in subordine l'attore chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto di appalto per inadempimento del convenuto, con condanna alla restituzione della somma suddetta, ovvero ancora di condannare il convenuto a pagare la suddetta somma a titolo di arricchimento senza causa.
La società convenuta si è costituita tardivamente, non contestando la conclusione del contratto di appalto, né di aver ricevuto dal committente la somma di euro 12.355,75, né
infine di non aver eseguito l'opera oggetto del contratto. La difesa convenuta deduce che l'inadempimento dell'appaltatore sarebbe dovuto a causa non imputabile ex art. 1256 c.c. in quanto tale parte si era trovata nell'impossibilità di cedere a terzi il credito di imposta corrispondente al 50% del prezzo dell'appalto.
Sulla base dei documenti prodotti dall'attore, della mancata comparizione del legale rappresentante di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli dedotti dall'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 2 (art. 232 c.p.c.) e della mancata contestazione da parte convenuta dei fatti allegati dall'attore (art. 115 c.p.c.), risultano provati i fatti costitutivi della domanda di risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti e del diritto dell'attore alla restituzione della somma pagata sulla base del contratto risolto.
In particolare, come detto, è incontroverso e risulta anche dal preventivo sottoscritto dall'impresa convenuta prodotto dall'attore (doc. 2) che le parti hanno concluso nel giugno del
2022 un contratto di appalto, nel quale l'impresa convenuta si è obbligata a rimuovere la tettoia preesistente e a realizzare una nuova tettoia di copertura presso l'immobile del committente in Gorla Minore via Adua 12. Il prezzo pattuito per le opere Parte_1
pagina 3 di 6 meglio descritte nel suddetto preventivo ammontava ad euro 24.711,50 (compresa IVA), che l'odierno attore (committente) si è obbligato a pagare per il 50% mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura e per la restante parte in denaro (vd doc. 2).
La società appaltatrice ha emesso la fattura n. 75 del 28/6/2022 per il prezzo dell'appalto
(doc. 3) e il committente ha pagato l'importo di euro 12.355,75, pari al 50% del prezzo pattuito, con bonifico bancario del 6/7/2022 (doc.4).
Nel preventivo l'impresa aveva indicato la durata dei lavori in trenta giorni lavorativi.
Nonostante le richieste di adempiere inviate dal committente, l'impresa appaltatrice non ha mai neppure iniziato a realizzare le opere dovute in base al contratto di appalto, pur avendo ricevuto l'integrale pagamento del prezzo (mediante il suddetto bonifico e lo sconto in fattura del 50%).
Dopo una prima diffida inviata del 18/4/2023, con successiva missiva del 31/5/2023, inviata a mezzo pec il 1/6/2023, il committente ha diffidato l'appaltatore a norma dell'art. 1454 c.c. ad eseguire le opere entro 15 giorni comunicando alla controparte che decorso inutilmente tale termine il contratto di appalto si sarebbe risolto ed avrebbe agito in giudizio per la tutela dei propri diritti (vd doc. 6 dell'attore).
E' incontroverso, come detto, che la società appaltatrice convenuta non ha eseguito nessuna delle prestazioni dovute in base al contratto.
A fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della rituale diffida ad adempiere inviata dal committente il 1/6/2023, il contratto di appalto si è risolto a norma dell'art. 1454 c.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'inadempimento è pienamente imputabile alla non assumendo alcun Controparte_1
rilievo che tale parte non sia riuscita a “monetizzare” il credito di imposta corrispondente al
50% del prezzo dell'appalto. Le difficoltà dell'appaltatore di cedere a terzi il credito di imposta pagina 4 di 6 non possono costituire neppure astrattamente una impossibilità sopravvenuta della prestazione che tale parte era obbligata ad adempiere.
Per le ragioni suddette, va dunque accolta la domanda dell'attore e va dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'appaltatore convenuto.
In conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.) e tenuto conto che l'appaltatore convenuto non ha eseguito nessuna opera oggetto del contratto, va altresì accolta la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna della controparte a restituire la somma di euro 12.355,75 ricevuta in pagamento del prezzo.
La società convenuta va pertanto condannata a restituire all'attore la somma di euro
12.355,75, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento
(6/7/2022) sino al saldo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va altresì condannata a rifondere le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore del contratto oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 31/7/2024 da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento del convenuto del contratto di appalto concluso dalle parti;
2. condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro Controparte_1
12.355,75, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dal 6/7/2022 e sino al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi euro 5.064,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 11/06/2025
Il Giudice dott. Patrizio Gattari
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