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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 654/2024 promossa da
(C.F. e P.I. con il patrocinio dell'avv. INGRID LIA;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO DELLA BELLA, CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso dal Tribunale di Lecco il
24.02.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso dal
Tribunale di Lecco il 24.02.2024, con il quale all'odierna opponente è stato Parte_1
intimato il pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 32.059,41. In particolare, CP_1
parte opponente ha chiesto in via preliminare la sospensione della concessione della provvisoria esecutorietà ovvero di limitarla per l'importo di € 15.797,17, mentre in via principale, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento del minor importo di pagina 1 di 7 euro 15.797,17, avendo l'opponente saldato mediante compensazione il corrispettivo spettante a relativo a prestazioni di spettanza della locatrice. Controparte_2
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso. Nel merito ha chiesto, previo accertamento del grave inadempimento di a fronte del mancato Parte_1
pagamento dei canoni di locazione, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione e condannando controparte al pagamento di euro 29.373,33, oltre somme dovute a titolo di indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio, rivalutazione ISTAT, interessi moratori e anatocistici dal ricorso per decreto ingiuntivo alla sentenza.
Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il minor importo di euro 13.576,16, stante la previa consegna banco judici da parte dell'opponente di un assegno circolare di euro 15.797,17. Il residuo importo è stato pagato in ottemperanza al titolo provvisoriamente esecutivo. Parte opponente ha inoltre versato banco judici l'ulteriore importo di €
7.320 pari all'importo del canone concordato che parte opponente ha imputato al periodo gennaio / giugno 2024.
Fallito il tentativo di conciliazione così come il procedimento di mediazione, la causa è stata rinviata per la discussione orale a norma dell'art. 429 c.p.c. all'udienza dell' l.7.2025.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, che trova titolo nel contratto di locazione stipulato in data 30.09.2021 (doc. 3 fascicolo opponente), con decorrenza dal 1.10.2021, al canone pattuito di euro 12.000 annuo, oltre IVA, da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate (in data 31.10-
31.01-30.04-31.0). Trattasi di locazione di immobile ad uso commerciale, sito in Verderio, via Milano
n. 7, ove svolge attività di cremazione di animali di affezione (doc. 2 fascicolo Parte_1
opponente).
Il mancato pagamento dei canoni per il periodo 1.1.2022 / 31.12.2023, per l'importo complessivo di €
29.373,33 di cui al decreto ingiuntivo opposto, non è contestato. Parte opponente deduce da un lato la non debenza di tale importo sulla base di accordi intercorsi tra i legali rappresentanti delle due società, dall'altro lato ritiene che detto importo, ove ritenuto dovuto, debba essere ridotto.
Con riferimento al primo aspetto parte opponente ha dedotto che , legale rappresentante Persona_1 dell'odierna opponente, dalla fine 2019, in epoca quindi precedente alla stipula del contratto di locazione, aveva espresso l'intenzione di divenire socio per 1/3 della con Parte_1 CP_1
[...
dando quale apporto alla propria partecipazione societaria l'immobile oggetto del contratto di pagina 2 di 7 locazione, evidenziando a comprova di ciò una serie di attività svolte da quest'ultimo proprio nell'interesse della costruenda società.
In seguito, parte opponente ha dedotto come , dopo aver chiesto nel settembre 2021 a Persona_1 [...]
di sottoscrivere il contratto di locazione, ha comunicato nel dicembre 2021 a Parte_1
e di non avere più intenzione di entrare in società, pur mantenendo Parte_2 Parte_3
sempre un atteggiamento tale da far presumere la perdurante validità dell'accordo raggiunto oralmente prima della conclusione del contratto circa la gratuità della locazione, atteso che il pagamento dei canoni non è mai stato richiesto e le fatture sono state emesse soltanto alla fine del 2023 ai fini dell'instaurazione del procedimento monitorio.
Ritiene questo Giudice che parte opponente non abbia fornito adeguata prova circa l'esistenza di un accordo tra le parti per la gratuità della locazione. Si osserva peraltro che, qualora esistente, si tratterebbe di un patto contrario ad un accordo scritto, che andrebbe a modificare la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti da locazione a comodato. La prova di tale accordo verbale a mezzo di testimoni è senz'altro esclusa dall'art. 2722 c.c.. Né dell'esistenza di tale accordo risulta traccia a livello documentale.
La circostanza che il locatore abbia tollerato il mancato pagamento del canone non vale di per sé a dimostrare la non debenza dello stesso.
Con riferimento al secondo aspetto, parte opponente ha richiesto la riduzione del canone di locazione per i mesi da luglio a novembre 2023 per la mancata attivazione dell'impianto di condizionamento ad opera di parte locatrice. Trattasi invero di richiesta risarcitoria formulata genericamente e non supportata da idonea prova nel presente giudizio, né con riferimento all'an né con riferimento al quantum debeatur.
Parimenti infondata risulta la richiesta di riduzione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo in misura corrispondente al compenso spettante a pari complessivamente ad € Controparte_2
13.576,16, compensato per accordi intercorsi con detta società, ancorchè riferito a prestazioni di competenza del locatore. Aderendo alla prospettazione di parte opponente, si configurerebbe un'ipotesi
Contr di pagamento di un debito altrui (ossia del debito di nei confronti dello Controparte_2
mediante compensazione di un credito vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
con un controcredito vantato da quest'ultima nei confronti di Si osserva
[...] Parte_1
tuttavia che il consuntivo delle opere poste in essere da così come la Controparte_3
comunicazione prodotta sub doc. 31 fascicolo opponente è indirizzata sempre e solo a Parte_1
committente e unico interlocutore di come confermato altresì dalla
[...] Controparte_3
mail prodotta sub doc. 12 fascicolo opposta. Non si evince pertanto dalla documentazione prodotta pagina 3 di 7 Contr alcun elemento per ritenere che vi sia stato alcun coinvolgimento di presunto debitore, rispetto al pagamento del debito altrui mediante compensazione. Né il merito delle prestazioni rese da
[...]
, con particolare riferimento alle 3 pratiche edilizie indicate nel consuntivo, risulta CP_2
Contr automaticamente riferibile a Trattasi infatti di pratiche edilizie relative alla disposizione dei locali in funzione dell'attività imprenditoriale di e più in generale di attività Parte_1
comunque riconducibili all'avviamento della nuova società rientranti nell'ambito della clausola contrattuale n. 7 secondo cui sono poste a carico del Conduttore tutte le pratiche e gli oneri per il rilascio da parte delle competenti autorità delle autorizzazione e delle agibilità specifiche occorrenti per lo svolgimento delle lavorazione e/o attività, sollevando il Locatore da ogni responsabilità e spesa al riguardo.
Quanto alle domande formulate da parte opponente di non applicazione di alcuna rivalutazione ISTAT
e di non corresponsione degli interessi di mora osserva questo Giudice come entrambe vadano rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
In ordine al primo profilo occorre evidenziare che entrambi i soggetti, persone giuridiche, hanno volontariamente sottoscritto il contratto di locazione in essere, il quale, segnatamente all'art. 3 espressamente prevede la rivalutazione annuale del canone di locazione in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT. Quanto alla necessità della richiesta deve ritenersi idonea la domanda giudiziale.
Con riguardo al secondo profilo si osserva che parte opponente ha dedotto quale motivazione idonea a non procedere al pagamento degli interessi di mora, la mancanza di alcun ritardato e colpevole pagamento del debitore. Tuttavia ciò non trova riscontro nella realtà fattuale, atteso che, oltre al fatto che nella presente sede parte opponente non ha prodotta alcuna allegazione probatoria idonea ad evidenziare l'incolpevole condotta giustificante il mancato pagamento, a norma dell'art. 1224 c.c., gli interessi di mora sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, rappresentando una funzione risarcitoria per il ritardo, con cui il creditore riceve il pagamento. Inoltre, l'art. 4 del contratto di locazione prevede espressamente che il conduttore non può in alcun modo ritardare il pagamento del canone di locazione oltre i termini stabiliti.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione risulta infondata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Devono quindi essere esaminate le domande formulate da parte opposta, afferenti alla risoluzione del contratto e al mancato pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere da gennaio 2024.
pagina 4 di 7 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opponente per non aver parte opposta seguito la procedura indicata dall'art. 418 c.p.c. in relazione alle domande riconvenzionali.
Si ritiene che tale eccezione sia infondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto il rinvio al rito lavoro operato dall'art. 447 bis è effettuato nei limiti dell'applicabilità delle norme richiamate. Nell'esaminare l'eccezione sollevata non si può pertanto prescindere dal fatto che a livello processuale il presente giudizio rappresenta un'opposizione a decreto ingiuntivo e che a livello sostanziale non si tratta di una controversia di lavoro bensì in materia locatizia.
Giova a tal proposito richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò persino nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, sempre che, tuttavia, tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale
e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass. sent n. 32933, dep.
28.11.23).
Invero dal mancato differimento della prima udienza non è derivata in concreto alcuna lesione del diritto di difesa né del contraddittorio. Ciò sia in quanto parte opponente ha potuto ampiamente prendere posizione in merito alla domanda riconvenzionale formulata nei verbali d'udienza e nello scritto difensivo finale, sia in quanto la domanda riconvenzionale è strettamente connessa e consequenziale all'oggetto del giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che parte opposta ha chiesto, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di cui al decreto ingiuntivo, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto con condanna al conseguente pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Nel merito la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la locatrice avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto risulta fondata.
Detta clausola prevede che in caso di inadempimento del Conduttore alle obbligazioni poste a carico dello stesso il Locatore avrà diritto di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 c.c..
pagina 5 di 7 Dal momento che l'obbligazione principale dedotta nel contratto a carico del conduttore è senz'altro quella del pagamento dei canoni, come peraltro espressamente indicato alla clausola 4 secondo cui il
Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone, si ritiene che detta clausola sia pianamente valida ed efficace.
Ciò premesso, l'inadempimento contestato al Conduttore attiene esclusivamente al mancato pagamento del canone per 24 mensilità consecutive. Ribadito tutto quanto sopra esposto in merito alla fondatezza della pretesa creditoria, si ritiene che il protrarsi dell'inadempimento per 24 mensilità integri effettivamente un inadempimento grave in capo al Conduttore e che conseguentemente il Locatore si sia legittimamente avvalso della clausola risolutiva espressa contestualmente alla diffida del
21.12.2023 (doc. 6 fascicolo opposta). Conseguentemente il contratto deve considerarsi risolto da tale data, secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c..
Dall'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, discende la fondatezza della domanda di indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c. dovuta per ogni mese di ritardo nella consegna dell'immobile a decorrere da gennaio 2024.
A tal proposito giova precisare che parte opposta nel formulare tale domanda nella propria memoria di costituzione ha espressamente quantificato e richiesto l'indennità di occupazione in misura pari al canone locatizio convenuto, ossia € 1.000 mensili oltre IVA, salvo aumentare tale importo, unilateralmente e senza giustificazione alcuna, ad € 5.000 oltre IVA nel corso del giudizio.
L'accertamento della quantificazione dell'indennità di occupazione in tale maggior misura rappresenta invero una domanda nuova, come tale inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte opponente. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione €
26.000 a 52.000, con esclusione della fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in considerazione della complessiva attività svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria richiesta da parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in motivazione, ogni altra eccezione ed azione rigettata:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo, dando atto dei pagamenti di euro 15.797,17, di euro 7.320,00 e di euro 13.576,16, intercorsi nel presente giudizio;
pagina 6 di 7 - accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento di con decorrenza dall'1.1.2024; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di dell'indennità di Parte_1 CP_1
occupazione in misura pari al canone pattuito da gennaio 2024 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (7.6.2024) al saldo;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna Per a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che Pt_1 Parte_1 CP_1 liquida nella misura di € 4.500 per compensi professionali, oltre il oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- fissa in 30 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Lecco, 1.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 654/2024 promossa da
(C.F. e P.I. con il patrocinio dell'avv. INGRID LIA;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO DELLA BELLA, CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso dal Tribunale di Lecco il
24.02.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso dal
Tribunale di Lecco il 24.02.2024, con il quale all'odierna opponente è stato Parte_1
intimato il pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 32.059,41. In particolare, CP_1
parte opponente ha chiesto in via preliminare la sospensione della concessione della provvisoria esecutorietà ovvero di limitarla per l'importo di € 15.797,17, mentre in via principale, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento del minor importo di pagina 1 di 7 euro 15.797,17, avendo l'opponente saldato mediante compensazione il corrispettivo spettante a relativo a prestazioni di spettanza della locatrice. Controparte_2
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso. Nel merito ha chiesto, previo accertamento del grave inadempimento di a fronte del mancato Parte_1
pagamento dei canoni di locazione, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione e condannando controparte al pagamento di euro 29.373,33, oltre somme dovute a titolo di indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio, rivalutazione ISTAT, interessi moratori e anatocistici dal ricorso per decreto ingiuntivo alla sentenza.
Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il minor importo di euro 13.576,16, stante la previa consegna banco judici da parte dell'opponente di un assegno circolare di euro 15.797,17. Il residuo importo è stato pagato in ottemperanza al titolo provvisoriamente esecutivo. Parte opponente ha inoltre versato banco judici l'ulteriore importo di €
7.320 pari all'importo del canone concordato che parte opponente ha imputato al periodo gennaio / giugno 2024.
Fallito il tentativo di conciliazione così come il procedimento di mediazione, la causa è stata rinviata per la discussione orale a norma dell'art. 429 c.p.c. all'udienza dell' l.7.2025.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, che trova titolo nel contratto di locazione stipulato in data 30.09.2021 (doc. 3 fascicolo opponente), con decorrenza dal 1.10.2021, al canone pattuito di euro 12.000 annuo, oltre IVA, da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate (in data 31.10-
31.01-30.04-31.0). Trattasi di locazione di immobile ad uso commerciale, sito in Verderio, via Milano
n. 7, ove svolge attività di cremazione di animali di affezione (doc. 2 fascicolo Parte_1
opponente).
Il mancato pagamento dei canoni per il periodo 1.1.2022 / 31.12.2023, per l'importo complessivo di €
29.373,33 di cui al decreto ingiuntivo opposto, non è contestato. Parte opponente deduce da un lato la non debenza di tale importo sulla base di accordi intercorsi tra i legali rappresentanti delle due società, dall'altro lato ritiene che detto importo, ove ritenuto dovuto, debba essere ridotto.
Con riferimento al primo aspetto parte opponente ha dedotto che , legale rappresentante Persona_1 dell'odierna opponente, dalla fine 2019, in epoca quindi precedente alla stipula del contratto di locazione, aveva espresso l'intenzione di divenire socio per 1/3 della con Parte_1 CP_1
[...
dando quale apporto alla propria partecipazione societaria l'immobile oggetto del contratto di pagina 2 di 7 locazione, evidenziando a comprova di ciò una serie di attività svolte da quest'ultimo proprio nell'interesse della costruenda società.
In seguito, parte opponente ha dedotto come , dopo aver chiesto nel settembre 2021 a Persona_1 [...]
di sottoscrivere il contratto di locazione, ha comunicato nel dicembre 2021 a Parte_1
e di non avere più intenzione di entrare in società, pur mantenendo Parte_2 Parte_3
sempre un atteggiamento tale da far presumere la perdurante validità dell'accordo raggiunto oralmente prima della conclusione del contratto circa la gratuità della locazione, atteso che il pagamento dei canoni non è mai stato richiesto e le fatture sono state emesse soltanto alla fine del 2023 ai fini dell'instaurazione del procedimento monitorio.
Ritiene questo Giudice che parte opponente non abbia fornito adeguata prova circa l'esistenza di un accordo tra le parti per la gratuità della locazione. Si osserva peraltro che, qualora esistente, si tratterebbe di un patto contrario ad un accordo scritto, che andrebbe a modificare la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti da locazione a comodato. La prova di tale accordo verbale a mezzo di testimoni è senz'altro esclusa dall'art. 2722 c.c.. Né dell'esistenza di tale accordo risulta traccia a livello documentale.
La circostanza che il locatore abbia tollerato il mancato pagamento del canone non vale di per sé a dimostrare la non debenza dello stesso.
Con riferimento al secondo aspetto, parte opponente ha richiesto la riduzione del canone di locazione per i mesi da luglio a novembre 2023 per la mancata attivazione dell'impianto di condizionamento ad opera di parte locatrice. Trattasi invero di richiesta risarcitoria formulata genericamente e non supportata da idonea prova nel presente giudizio, né con riferimento all'an né con riferimento al quantum debeatur.
Parimenti infondata risulta la richiesta di riduzione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo in misura corrispondente al compenso spettante a pari complessivamente ad € Controparte_2
13.576,16, compensato per accordi intercorsi con detta società, ancorchè riferito a prestazioni di competenza del locatore. Aderendo alla prospettazione di parte opponente, si configurerebbe un'ipotesi
Contr di pagamento di un debito altrui (ossia del debito di nei confronti dello Controparte_2
mediante compensazione di un credito vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
con un controcredito vantato da quest'ultima nei confronti di Si osserva
[...] Parte_1
tuttavia che il consuntivo delle opere poste in essere da così come la Controparte_3
comunicazione prodotta sub doc. 31 fascicolo opponente è indirizzata sempre e solo a Parte_1
committente e unico interlocutore di come confermato altresì dalla
[...] Controparte_3
mail prodotta sub doc. 12 fascicolo opposta. Non si evince pertanto dalla documentazione prodotta pagina 3 di 7 Contr alcun elemento per ritenere che vi sia stato alcun coinvolgimento di presunto debitore, rispetto al pagamento del debito altrui mediante compensazione. Né il merito delle prestazioni rese da
[...]
, con particolare riferimento alle 3 pratiche edilizie indicate nel consuntivo, risulta CP_2
Contr automaticamente riferibile a Trattasi infatti di pratiche edilizie relative alla disposizione dei locali in funzione dell'attività imprenditoriale di e più in generale di attività Parte_1
comunque riconducibili all'avviamento della nuova società rientranti nell'ambito della clausola contrattuale n. 7 secondo cui sono poste a carico del Conduttore tutte le pratiche e gli oneri per il rilascio da parte delle competenti autorità delle autorizzazione e delle agibilità specifiche occorrenti per lo svolgimento delle lavorazione e/o attività, sollevando il Locatore da ogni responsabilità e spesa al riguardo.
Quanto alle domande formulate da parte opponente di non applicazione di alcuna rivalutazione ISTAT
e di non corresponsione degli interessi di mora osserva questo Giudice come entrambe vadano rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
In ordine al primo profilo occorre evidenziare che entrambi i soggetti, persone giuridiche, hanno volontariamente sottoscritto il contratto di locazione in essere, il quale, segnatamente all'art. 3 espressamente prevede la rivalutazione annuale del canone di locazione in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT. Quanto alla necessità della richiesta deve ritenersi idonea la domanda giudiziale.
Con riguardo al secondo profilo si osserva che parte opponente ha dedotto quale motivazione idonea a non procedere al pagamento degli interessi di mora, la mancanza di alcun ritardato e colpevole pagamento del debitore. Tuttavia ciò non trova riscontro nella realtà fattuale, atteso che, oltre al fatto che nella presente sede parte opponente non ha prodotta alcuna allegazione probatoria idonea ad evidenziare l'incolpevole condotta giustificante il mancato pagamento, a norma dell'art. 1224 c.c., gli interessi di mora sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, rappresentando una funzione risarcitoria per il ritardo, con cui il creditore riceve il pagamento. Inoltre, l'art. 4 del contratto di locazione prevede espressamente che il conduttore non può in alcun modo ritardare il pagamento del canone di locazione oltre i termini stabiliti.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione risulta infondata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Devono quindi essere esaminate le domande formulate da parte opposta, afferenti alla risoluzione del contratto e al mancato pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere da gennaio 2024.
pagina 4 di 7 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opponente per non aver parte opposta seguito la procedura indicata dall'art. 418 c.p.c. in relazione alle domande riconvenzionali.
Si ritiene che tale eccezione sia infondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto il rinvio al rito lavoro operato dall'art. 447 bis è effettuato nei limiti dell'applicabilità delle norme richiamate. Nell'esaminare l'eccezione sollevata non si può pertanto prescindere dal fatto che a livello processuale il presente giudizio rappresenta un'opposizione a decreto ingiuntivo e che a livello sostanziale non si tratta di una controversia di lavoro bensì in materia locatizia.
Giova a tal proposito richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò persino nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, sempre che, tuttavia, tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale
e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass. sent n. 32933, dep.
28.11.23).
Invero dal mancato differimento della prima udienza non è derivata in concreto alcuna lesione del diritto di difesa né del contraddittorio. Ciò sia in quanto parte opponente ha potuto ampiamente prendere posizione in merito alla domanda riconvenzionale formulata nei verbali d'udienza e nello scritto difensivo finale, sia in quanto la domanda riconvenzionale è strettamente connessa e consequenziale all'oggetto del giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che parte opposta ha chiesto, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di cui al decreto ingiuntivo, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto con condanna al conseguente pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Nel merito la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la locatrice avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto risulta fondata.
Detta clausola prevede che in caso di inadempimento del Conduttore alle obbligazioni poste a carico dello stesso il Locatore avrà diritto di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 c.c..
pagina 5 di 7 Dal momento che l'obbligazione principale dedotta nel contratto a carico del conduttore è senz'altro quella del pagamento dei canoni, come peraltro espressamente indicato alla clausola 4 secondo cui il
Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone, si ritiene che detta clausola sia pianamente valida ed efficace.
Ciò premesso, l'inadempimento contestato al Conduttore attiene esclusivamente al mancato pagamento del canone per 24 mensilità consecutive. Ribadito tutto quanto sopra esposto in merito alla fondatezza della pretesa creditoria, si ritiene che il protrarsi dell'inadempimento per 24 mensilità integri effettivamente un inadempimento grave in capo al Conduttore e che conseguentemente il Locatore si sia legittimamente avvalso della clausola risolutiva espressa contestualmente alla diffida del
21.12.2023 (doc. 6 fascicolo opposta). Conseguentemente il contratto deve considerarsi risolto da tale data, secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c..
Dall'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, discende la fondatezza della domanda di indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c. dovuta per ogni mese di ritardo nella consegna dell'immobile a decorrere da gennaio 2024.
A tal proposito giova precisare che parte opposta nel formulare tale domanda nella propria memoria di costituzione ha espressamente quantificato e richiesto l'indennità di occupazione in misura pari al canone locatizio convenuto, ossia € 1.000 mensili oltre IVA, salvo aumentare tale importo, unilateralmente e senza giustificazione alcuna, ad € 5.000 oltre IVA nel corso del giudizio.
L'accertamento della quantificazione dell'indennità di occupazione in tale maggior misura rappresenta invero una domanda nuova, come tale inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte opponente. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione €
26.000 a 52.000, con esclusione della fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in considerazione della complessiva attività svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria richiesta da parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in motivazione, ogni altra eccezione ed azione rigettata:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo, dando atto dei pagamenti di euro 15.797,17, di euro 7.320,00 e di euro 13.576,16, intercorsi nel presente giudizio;
pagina 6 di 7 - accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento di con decorrenza dall'1.1.2024; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di dell'indennità di Parte_1 CP_1
occupazione in misura pari al canone pattuito da gennaio 2024 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (7.6.2024) al saldo;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna Per a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che Pt_1 Parte_1 CP_1 liquida nella misura di € 4.500 per compensi professionali, oltre il oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- fissa in 30 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Lecco, 1.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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