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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente dott. Giuseppe Magnoli, delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto della corte d'appello di Brescia, depositato in data 17/02/2025, con il quale la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione presentata dall'avv. Giovanna Iodice, quale difensore d'ufficio di , in ragione del fatto che si sarebbe trattato CP_1
< presentata opposizione ex art. 99 DPRI 115/2002>> promossa da avv. GIOVANNA IODICE, del foro di Napoli, in proprio ricorrente contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA,
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Chiede disporsi < del decreto oggi opposto e notificato in data 21/02/2025, e chiede la somma come da istanza depositata e richiesta ai minimi tariffari per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura nonché le spese per la registrazione dell'ordinanza, rimb. forf. , IVA e CPA come per legge.>>; Per parte resistente
< confermare la statuizione del primo giudice. Spese vinte>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con decreto depositato in data 21/11/2024 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta dell'odierna ricorrente di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio di nel giudizio di cassazione affermando che l'intervenuto CP_1 decesso < dell'irreperibile (tale non essendo l'imputato tale alla data della sentenza della Cassazione)>>.
Reiterata la medesima istanza, corredata da attestazione 21/01/2025 del Tribunale di Bergamo comprovante l'intervenuta rinuncia all'eredità dell'imputato da parte dei relativi chiamati, e , con decreto 14/02/2025 ha Controparte_3 CP_4 disposto non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, rilevando trattasi < reiterazione di precedente istanza già rigettata e avverso la quale non risulta presentata opposizione ex art.99 DPR 115/2002>>.
L'avv. Giovanna Iodice ha proposto reclamo avverso tale provvedimento chiedendo disporsi in suo favore la liquidazione del compenso ai sensi dell'art.116 dpr 115/2002.
Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2 Stato di Brescia, ha sollecitato l'esame circa la tempestività dell'impugnazione, con riferimento al termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento opposto, individuato nella sentenza della SC di Cassazione n.6864/2024 con riferimento alla disciplina di cui all'art.702 quater cpc.
Con ordinanza 18/06/2025 lo scrivente, quale delegato del Capo dell'Ufficio, premesso che nella specie, salvo errore, la notifica del decreto di liquidazione del compenso a favore del difensore, ex art.82 dpr 115/2002, aveva avuto luogo in data 8/01/2025 mentre il ricorso ex artt.84 e 170 dpr 115/2002 in combinato disposto con l'art.15 del d.lgs 150/2011 era stato effettuato in data 14/03/2021, ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione relativa alla tempestività, e, quindi, all'ammissibilità, dell'opposizione.
L'opponente, facendo seguito a tale richiesta, ha fatto richiamo ad una risalente pronuncia della SC di Cassazione – sez. IV penale (sent.15740/2008) la quale ha affermato che “In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze, è riproponibile.”, nonché a quanto precedentemente esposto in ricorso – laddove si era affermato che l'opposizione era stata rivolta al Presidente della corte d'appello <nei termini previsti dal dpr 115 2022 agli art 84- 170 e nelle forme del giudizio di cognizione semplificato cui all'art 281 decies c.p.c. introdotto con la cosiddetta riforma cartabia>>, precisando infine che l'istanza di liquidazione era < IW4842555, integrata con la certificazione di rinuncia all'eredità, come richiesto dalla Corte d'Appello>>.
Non risulta invece esser stata contestata l'affermazione, sulla quale si era chiesto di prendere posizione, in ordine al fatto che la notifica del decreto di liquidazione del compenso a favore del difensore, ex art.82 dpr 115/2002, avesse avuto luogo in data pagina 2 di 5 8/01/2025 mentre il ricorso ex artt.84 e 170 dpr 115/2002 in combinato disposto con l'art.15 del d.lgs 150/2011 fosse stato effettuato in data 14/03/2021.
Ciò – s'intende – con riferimento al decreto depositato in data 5/11/2024, mentre l'impugnazione, con ricorso depositato in 14/03/2025, se riferita a quello depositato in data 17/02/2025, e notificato in data 21/02/2025, è da ritenersi senz'altro tempestiva.
Ciò premesso, si tratta anzitutto di stabilire se sia o meno corretta e condivisibile l'affermazione resa nel decreto 14-19/02/2025 secondo cui l'omessa impugnazione entro il termine di legge del precedente decreto 5/11/2024 (appunto notificato il giorno 08/01/2025) - con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione a carico dello Stato del compenso spettante alla ricorrente quale difensore d'ufficio del sig.
nel procedimento RGNR 5656/19 Corte di Cassazione 631/2023 – ne CP_1 avrebbe precluso la riproposizione, ancorchè effettuata con la produzione di un documento aggiuntivo potenzialmente rilevante, quale l'attestazione della rinuncia all'eredità dell'imputato da parte dei relativi chiamati.
A tale proposito occorre far richiamo a quanto affermato dalla SC di Cassazione in una recente pronuncia (la n.6864/2024 del 14/03/2024, in motivazione), laddove la stessa sul punto ha statuito quanto segue: << … a norma dell'art. 84 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater c.p.c. Pertanto, all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (si vedano Cass. n. 16893 del 2018, Cass. n. 32961 del 2019 e Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass., sez. un., 5 ottobre 2022, n. 28975).>>
Sulla base di tale condivisibile argomento (riproponibile allo stesso modo anche per il rito semplificato, che ha sostituito il precedente rito sommario) una volta effettuata la notifica del provvedimento reso dal giudice a quo sull'istanza di liquidazione decorre il termine di 30 giorni per la relativa impugnazione decorso inutilmente il quale il provvedimento, anche se di rigetto, diventa definitivo, e la richiesta di liquidazione non può più esser validamente riproposta. Ragion per cui la statuizione di non luogo a provvedere deve ritenersi corretta.
Si tratta, invece, di valutare la possibilità o meno di un'impugnazione tardiva del pagina 3 di 5 provvedimento di rigetto in ragione dell'eventuale ricorrenza dei presupposti per la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art.153, secondo comma, cpc, che la ammette nel caso in cui la parte dimostri di esser incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Ebbene, dall'attestazione del Tribunale di Bergamo risulta che l'iscrizione dell'atto di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati e Parte_1 CP_4 ha avuto luogo in data 11/12/2024 (n.7658/2024 RGV Registro Successioni del Tribunale di Bergamo), successiva anche rispetto al decreto di rigetto, depositato in data 5/11/2024.
Ricorrono pertanto i presupposti per la rimessione in termini, perché l'avv. Iodice non avrebbe potuto addurre, a fondamento della richiesta di liquidazione, l'impossibilità di procedere proficuamente nei confronti degli eredi di , non essendole in CP_1 allora conoscibile la rinuncia dei chiamati alla relativa eredità.
Tale evenienza è da ritenersi assimilabile a quella che per legge (primo comma dell'art.116 d.p.r. 115/2002) costituisce presupposto per la liquidazione del compenso (onorario e spese) a favore del difensore d'ufficio ed a carico dello Stato: < difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali>>.
Con ogni evidenza l'esperimento di azioni di cognizione e/o esecutive nei confronti di chiamati all'eredità dell'imputato deceduto che vi abbiano rinunciato non può che risultare costoso ed inutile, non rispondendo essi dei debiti ereditari.
Tale considerazione conduce all'accoglimento della richiesta di liquidazione del compenso a carico dello Stato, che si determina – giusta il disposto di cui all'art.117, primo comma, d.p.r. 115/2002, < nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82>>, vale a dire con le seguenti modalità.
<… osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>,
e con la riduzione di cui all'art.106 bis d.p.r. 115/2002, < difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.>>.
All'avv. Giovanna Iodice spetta dunque un compenso a carico dell'Erario, quale avvocato d'ufficio di , deceduto, l'importo di € 1.229,33, determinato CP_1 sulla base dei minimi professionali di cui alle tabelle a DM n.147 del 13/08/2022 (€ 473,00 per fase di studio della controversia ed € 1.371,00 per fase decisionale, per un totale di € 1.844,00), con riduzione di un terzo ex art.106 bis d.p.r. 115/2002, oltre iva e cpa.
Il opposto soccombente, è tenuto a rifondere all'opponente le spese di lite, CP_2 che si liquidano, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore da €.1.101,00 ad €.5.200,00, ai valori minimi, nel complessivo importo di pagina 4 di 5 €.1.458,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.268,00 per fase di studio della controversia, €.268,00 per fase introduttiva del giudizio, €.496,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €.426,00 per fase decisionale, oltre ad €.218,80 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di €.1.676,70, oltre accessori di legge. Oltre, infine, al rimborso contributo unificato
P.Q.M.
Il presidente della prima sezione civile, delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida in favore dell'opponente ed a carico dell'Erario per la difesa del sig. nel procedimento penale RGNR CP_1 5656/19 Corte di Cassazione 631/2023 il compenso complessivo di € 1.229,33, oltre accessori di legge (iva e cpa), se dovuti;
condanna il a rifondere all'opponente avv. Giovanna Iodice le Controparte_5 spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
Brescia, 25 settembre 2025 Il presidente della I sezione civile (delegato dal Capo dell'Ufficio) Giuseppe Magnoli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente dott. Giuseppe Magnoli, delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto della corte d'appello di Brescia, depositato in data 17/02/2025, con il quale la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione presentata dall'avv. Giovanna Iodice, quale difensore d'ufficio di , in ragione del fatto che si sarebbe trattato CP_1
< presentata opposizione ex art. 99 DPRI 115/2002>> promossa da avv. GIOVANNA IODICE, del foro di Napoli, in proprio ricorrente contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA,
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Chiede disporsi < del decreto oggi opposto e notificato in data 21/02/2025, e chiede la somma come da istanza depositata e richiesta ai minimi tariffari per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura nonché le spese per la registrazione dell'ordinanza, rimb. forf. , IVA e CPA come per legge.>>; Per parte resistente
< confermare la statuizione del primo giudice. Spese vinte>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con decreto depositato in data 21/11/2024 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta dell'odierna ricorrente di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio di nel giudizio di cassazione affermando che l'intervenuto CP_1 decesso < dell'irreperibile (tale non essendo l'imputato tale alla data della sentenza della Cassazione)>>.
Reiterata la medesima istanza, corredata da attestazione 21/01/2025 del Tribunale di Bergamo comprovante l'intervenuta rinuncia all'eredità dell'imputato da parte dei relativi chiamati, e , con decreto 14/02/2025 ha Controparte_3 CP_4 disposto non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, rilevando trattasi < reiterazione di precedente istanza già rigettata e avverso la quale non risulta presentata opposizione ex art.99 DPR 115/2002>>.
L'avv. Giovanna Iodice ha proposto reclamo avverso tale provvedimento chiedendo disporsi in suo favore la liquidazione del compenso ai sensi dell'art.116 dpr 115/2002.
Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2 Stato di Brescia, ha sollecitato l'esame circa la tempestività dell'impugnazione, con riferimento al termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento opposto, individuato nella sentenza della SC di Cassazione n.6864/2024 con riferimento alla disciplina di cui all'art.702 quater cpc.
Con ordinanza 18/06/2025 lo scrivente, quale delegato del Capo dell'Ufficio, premesso che nella specie, salvo errore, la notifica del decreto di liquidazione del compenso a favore del difensore, ex art.82 dpr 115/2002, aveva avuto luogo in data 8/01/2025 mentre il ricorso ex artt.84 e 170 dpr 115/2002 in combinato disposto con l'art.15 del d.lgs 150/2011 era stato effettuato in data 14/03/2021, ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione relativa alla tempestività, e, quindi, all'ammissibilità, dell'opposizione.
L'opponente, facendo seguito a tale richiesta, ha fatto richiamo ad una risalente pronuncia della SC di Cassazione – sez. IV penale (sent.15740/2008) la quale ha affermato che “In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze, è riproponibile.”, nonché a quanto precedentemente esposto in ricorso – laddove si era affermato che l'opposizione era stata rivolta al Presidente della corte d'appello <nei termini previsti dal dpr 115 2022 agli art 84- 170 e nelle forme del giudizio di cognizione semplificato cui all'art 281 decies c.p.c. introdotto con la cosiddetta riforma cartabia>>, precisando infine che l'istanza di liquidazione era < IW4842555, integrata con la certificazione di rinuncia all'eredità, come richiesto dalla Corte d'Appello>>.
Non risulta invece esser stata contestata l'affermazione, sulla quale si era chiesto di prendere posizione, in ordine al fatto che la notifica del decreto di liquidazione del compenso a favore del difensore, ex art.82 dpr 115/2002, avesse avuto luogo in data pagina 2 di 5 8/01/2025 mentre il ricorso ex artt.84 e 170 dpr 115/2002 in combinato disposto con l'art.15 del d.lgs 150/2011 fosse stato effettuato in data 14/03/2021.
Ciò – s'intende – con riferimento al decreto depositato in data 5/11/2024, mentre l'impugnazione, con ricorso depositato in 14/03/2025, se riferita a quello depositato in data 17/02/2025, e notificato in data 21/02/2025, è da ritenersi senz'altro tempestiva.
Ciò premesso, si tratta anzitutto di stabilire se sia o meno corretta e condivisibile l'affermazione resa nel decreto 14-19/02/2025 secondo cui l'omessa impugnazione entro il termine di legge del precedente decreto 5/11/2024 (appunto notificato il giorno 08/01/2025) - con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione a carico dello Stato del compenso spettante alla ricorrente quale difensore d'ufficio del sig.
nel procedimento RGNR 5656/19 Corte di Cassazione 631/2023 – ne CP_1 avrebbe precluso la riproposizione, ancorchè effettuata con la produzione di un documento aggiuntivo potenzialmente rilevante, quale l'attestazione della rinuncia all'eredità dell'imputato da parte dei relativi chiamati.
A tale proposito occorre far richiamo a quanto affermato dalla SC di Cassazione in una recente pronuncia (la n.6864/2024 del 14/03/2024, in motivazione), laddove la stessa sul punto ha statuito quanto segue: << … a norma dell'art. 84 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater c.p.c. Pertanto, all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (si vedano Cass. n. 16893 del 2018, Cass. n. 32961 del 2019 e Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass., sez. un., 5 ottobre 2022, n. 28975).>>
Sulla base di tale condivisibile argomento (riproponibile allo stesso modo anche per il rito semplificato, che ha sostituito il precedente rito sommario) una volta effettuata la notifica del provvedimento reso dal giudice a quo sull'istanza di liquidazione decorre il termine di 30 giorni per la relativa impugnazione decorso inutilmente il quale il provvedimento, anche se di rigetto, diventa definitivo, e la richiesta di liquidazione non può più esser validamente riproposta. Ragion per cui la statuizione di non luogo a provvedere deve ritenersi corretta.
Si tratta, invece, di valutare la possibilità o meno di un'impugnazione tardiva del pagina 3 di 5 provvedimento di rigetto in ragione dell'eventuale ricorrenza dei presupposti per la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art.153, secondo comma, cpc, che la ammette nel caso in cui la parte dimostri di esser incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Ebbene, dall'attestazione del Tribunale di Bergamo risulta che l'iscrizione dell'atto di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati e Parte_1 CP_4 ha avuto luogo in data 11/12/2024 (n.7658/2024 RGV Registro Successioni del Tribunale di Bergamo), successiva anche rispetto al decreto di rigetto, depositato in data 5/11/2024.
Ricorrono pertanto i presupposti per la rimessione in termini, perché l'avv. Iodice non avrebbe potuto addurre, a fondamento della richiesta di liquidazione, l'impossibilità di procedere proficuamente nei confronti degli eredi di , non essendole in CP_1 allora conoscibile la rinuncia dei chiamati alla relativa eredità.
Tale evenienza è da ritenersi assimilabile a quella che per legge (primo comma dell'art.116 d.p.r. 115/2002) costituisce presupposto per la liquidazione del compenso (onorario e spese) a favore del difensore d'ufficio ed a carico dello Stato: < difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali>>.
Con ogni evidenza l'esperimento di azioni di cognizione e/o esecutive nei confronti di chiamati all'eredità dell'imputato deceduto che vi abbiano rinunciato non può che risultare costoso ed inutile, non rispondendo essi dei debiti ereditari.
Tale considerazione conduce all'accoglimento della richiesta di liquidazione del compenso a carico dello Stato, che si determina – giusta il disposto di cui all'art.117, primo comma, d.p.r. 115/2002, < nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82>>, vale a dire con le seguenti modalità.
<… osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>,
e con la riduzione di cui all'art.106 bis d.p.r. 115/2002, < difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.>>.
All'avv. Giovanna Iodice spetta dunque un compenso a carico dell'Erario, quale avvocato d'ufficio di , deceduto, l'importo di € 1.229,33, determinato CP_1 sulla base dei minimi professionali di cui alle tabelle a DM n.147 del 13/08/2022 (€ 473,00 per fase di studio della controversia ed € 1.371,00 per fase decisionale, per un totale di € 1.844,00), con riduzione di un terzo ex art.106 bis d.p.r. 115/2002, oltre iva e cpa.
Il opposto soccombente, è tenuto a rifondere all'opponente le spese di lite, CP_2 che si liquidano, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore da €.1.101,00 ad €.5.200,00, ai valori minimi, nel complessivo importo di pagina 4 di 5 €.1.458,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.268,00 per fase di studio della controversia, €.268,00 per fase introduttiva del giudizio, €.496,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €.426,00 per fase decisionale, oltre ad €.218,80 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di €.1.676,70, oltre accessori di legge. Oltre, infine, al rimborso contributo unificato
P.Q.M.
Il presidente della prima sezione civile, delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida in favore dell'opponente ed a carico dell'Erario per la difesa del sig. nel procedimento penale RGNR CP_1 5656/19 Corte di Cassazione 631/2023 il compenso complessivo di € 1.229,33, oltre accessori di legge (iva e cpa), se dovuti;
condanna il a rifondere all'opponente avv. Giovanna Iodice le Controparte_5 spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
Brescia, 25 settembre 2025 Il presidente della I sezione civile (delegato dal Capo dell'Ufficio) Giuseppe Magnoli
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