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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3377/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Martino Gragnaniello, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Galluccio, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, domiciliata come in atti.
OPPOSTA
E
C.F. Controparte_2
n. P.IVA n. ), in persona del suo rappresentante legale p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Limatola, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti.
ALTRA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.10.2024, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. 07120190131703258000, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
menzionata cartella e, nel merito, l'accertamento dell'inefficacia della stessa, stante l'intervenuta prescrizione del credito, conseguente alla mancata notificazione.
L'opponente chiedeva, infine, l'annullamento integrale del ruolo e della relativa cartella esattoriale, con vittoria di spese di lite.
Il sig. , in data 28.03.2022, aveva ricevuto la cartella esattoriale Parte_1
n.07120190131703258000, emessa dall' su incarico di: Controparte_1
- su ruolo n.2017/001006 per il Parte_2
recupero di euro 12.950,80 (cartella p.8 prod. opponente) dovuto a seguito dell'escussione di garanzia del Fondo Pubblico, ex L.662/96 (doc.10 prod. ed euro 14,39 per interessi dal 10.5.19 al 30.6.19, notificata all'opponente quale titolare dell'omonima ditta individuale beneficiaria del finanziamento erogato da BN SP
(doc.11 prod. e garantito dal Fondo di garanzia delle P.M.I. (Pos.150888) istituito ex L.662/96 e gestito da quale incaricato di pubblico servizio (docc.4 e Parte_3
12 prod. MCC);
- su ruolo n.2019/012654, per il recupero di euro Controparte_4
454,35 (cartella p.6 prod. attore) dovuto per contravvenzioni al Codice della strada, anno
2017.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in quanto la cartella esattoriale non sarebbe mai stata notificata all'opponente.
Inoltre, secondo quanto dedotto da parte opponente, l'agente della riscossione non avrebbe mai provveduto a inviare alcun atto interruttivo della prescrizione, né a dare corso alla procedura di recupero coattivo del credito.
Si costituivano in giudizio l' e Controparte_1 [...]
le quali eccepivano l'infondatezza dell'avversa Controparte_2
opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., formulata dall Controparte_5
, con riguardo alle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice della
[...]
strada, contenute nella cartella di pagamento, per la somma complessiva di euro 454,35.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella di pagamento,
emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la
proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019).
Parte opponente avrebbe dovuto proporre opposizione, dunque, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella pagamento.
Come emerge dagli atti di causa, tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 28.03.2022 (all. n. 4 prod. mentre Controparte_5
l'opposizione è datata 17.05.2022; essa è stata proposta, quindi, oltre il termine perentorio di venti giorni, tracciato all'art. 617 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., formulata da
[...]
in relazione all'importo dovuto a seguito di revoca del Controparte_2
contributo concesso, per la somma complessiva di euro 12.950,80.
Parte opponente contesta, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito, sulla base della mancata notifica della cartella esattoriale.
Il sig. ha qualificato l'opposizione in esame quale ipotesi di opposizione Parte_1
all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., azione che può essere proposta dalla parte quando si contesta il diritto a procedere a esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata.
Differente è l'ipotesi regolamentata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ove è stabilito che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Nel caso di specie, come ha chiarito a più riprese la Cassazione, non viene in rilievo un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., a differenza di quanto prospettato dall'opponente, bensì un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., in quanto la parte ha effettuato contestazioni relative alla intervenuta prescrizione del credito collegandola alla (presunta) mancata notifica della cartella di pagamento, e chiedendo venisse dichiarata l'inefficacia della stessa.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui venga richiesto l'accertamento della prescrizione del diritto dovuta alla nullità della notifica della cartella, sulla base dei principi espressi dalla stessa Corte a Sezioni Unite, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n. 7822 del 2020, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione
del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 10.05.2021, n.12233).
Solo nell'ipotesi di rituale e tempestiva opposizione, ex art. 617 c.p.c., ha chiarito la
Corte, “il giudice del merito potrà esaminare la questione relativa all'estinzione del titolo” (Cass. civ.,
sez. III, 10.05.2021, n.12233).
Nel caso di specie, la domanda attorea è basata, in prima battuta, sulla presunta inesistenza della notifica della cartella, da cui conseguirebbe la prescrizione del credito vantato dalle parti opposte.
Trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi, essa soggiace al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, per questo motivo, risulta tardivamente proposta.
Come già chiarito, invero, la notifica della cartella esattoriale, al contrario di quanto dedotto dall'opponente, è ritualmente avvenuta in data 28.03.2022, come emerge dagli atti di causa.
L'opposizione è stata proposta, invece, in data 17.05.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, tracciato all'art. 617 c.p.c.
Conseguentemente, in virtù dei molteplici profili sopra evidenziati, l'opposizione deve considerarsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
3377/2022, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- per l'effetto, condanna l'opponente, il sig. , al pagamento in favore Parte_1
dell' delle spese di lite, che liquida come da Controparte_1
motivazione in euro 3.128,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida come da Controparte_2
motivazione in euro 3.128,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 08.01.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3377/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Martino Gragnaniello, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Galluccio, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, domiciliata come in atti.
OPPOSTA
E
C.F. Controparte_2
n. P.IVA n. ), in persona del suo rappresentante legale p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Limatola, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti.
ALTRA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.10.2024, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. 07120190131703258000, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
menzionata cartella e, nel merito, l'accertamento dell'inefficacia della stessa, stante l'intervenuta prescrizione del credito, conseguente alla mancata notificazione.
L'opponente chiedeva, infine, l'annullamento integrale del ruolo e della relativa cartella esattoriale, con vittoria di spese di lite.
Il sig. , in data 28.03.2022, aveva ricevuto la cartella esattoriale Parte_1
n.07120190131703258000, emessa dall' su incarico di: Controparte_1
- su ruolo n.2017/001006 per il Parte_2
recupero di euro 12.950,80 (cartella p.8 prod. opponente) dovuto a seguito dell'escussione di garanzia del Fondo Pubblico, ex L.662/96 (doc.10 prod. ed euro 14,39 per interessi dal 10.5.19 al 30.6.19, notificata all'opponente quale titolare dell'omonima ditta individuale beneficiaria del finanziamento erogato da BN SP
(doc.11 prod. e garantito dal Fondo di garanzia delle P.M.I. (Pos.150888) istituito ex L.662/96 e gestito da quale incaricato di pubblico servizio (docc.4 e Parte_3
12 prod. MCC);
- su ruolo n.2019/012654, per il recupero di euro Controparte_4
454,35 (cartella p.6 prod. attore) dovuto per contravvenzioni al Codice della strada, anno
2017.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in quanto la cartella esattoriale non sarebbe mai stata notificata all'opponente.
Inoltre, secondo quanto dedotto da parte opponente, l'agente della riscossione non avrebbe mai provveduto a inviare alcun atto interruttivo della prescrizione, né a dare corso alla procedura di recupero coattivo del credito.
Si costituivano in giudizio l' e Controparte_1 [...]
le quali eccepivano l'infondatezza dell'avversa Controparte_2
opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., formulata dall Controparte_5
, con riguardo alle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice della
[...]
strada, contenute nella cartella di pagamento, per la somma complessiva di euro 454,35.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella di pagamento,
emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la
proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019).
Parte opponente avrebbe dovuto proporre opposizione, dunque, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella pagamento.
Come emerge dagli atti di causa, tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 28.03.2022 (all. n. 4 prod. mentre Controparte_5
l'opposizione è datata 17.05.2022; essa è stata proposta, quindi, oltre il termine perentorio di venti giorni, tracciato all'art. 617 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., formulata da
[...]
in relazione all'importo dovuto a seguito di revoca del Controparte_2
contributo concesso, per la somma complessiva di euro 12.950,80.
Parte opponente contesta, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito, sulla base della mancata notifica della cartella esattoriale.
Il sig. ha qualificato l'opposizione in esame quale ipotesi di opposizione Parte_1
all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., azione che può essere proposta dalla parte quando si contesta il diritto a procedere a esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata.
Differente è l'ipotesi regolamentata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ove è stabilito che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Nel caso di specie, come ha chiarito a più riprese la Cassazione, non viene in rilievo un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., a differenza di quanto prospettato dall'opponente, bensì un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., in quanto la parte ha effettuato contestazioni relative alla intervenuta prescrizione del credito collegandola alla (presunta) mancata notifica della cartella di pagamento, e chiedendo venisse dichiarata l'inefficacia della stessa.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui venga richiesto l'accertamento della prescrizione del diritto dovuta alla nullità della notifica della cartella, sulla base dei principi espressi dalla stessa Corte a Sezioni Unite, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n. 7822 del 2020, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione
del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 10.05.2021, n.12233).
Solo nell'ipotesi di rituale e tempestiva opposizione, ex art. 617 c.p.c., ha chiarito la
Corte, “il giudice del merito potrà esaminare la questione relativa all'estinzione del titolo” (Cass. civ.,
sez. III, 10.05.2021, n.12233).
Nel caso di specie, la domanda attorea è basata, in prima battuta, sulla presunta inesistenza della notifica della cartella, da cui conseguirebbe la prescrizione del credito vantato dalle parti opposte.
Trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi, essa soggiace al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, per questo motivo, risulta tardivamente proposta.
Come già chiarito, invero, la notifica della cartella esattoriale, al contrario di quanto dedotto dall'opponente, è ritualmente avvenuta in data 28.03.2022, come emerge dagli atti di causa.
L'opposizione è stata proposta, invece, in data 17.05.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, tracciato all'art. 617 c.p.c.
Conseguentemente, in virtù dei molteplici profili sopra evidenziati, l'opposizione deve considerarsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
3377/2022, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- per l'effetto, condanna l'opponente, il sig. , al pagamento in favore Parte_1
dell' delle spese di lite, che liquida come da Controparte_1
motivazione in euro 3.128,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida come da Controparte_2
motivazione in euro 3.128,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 08.01.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura