Articolo 345 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 344Articolo 346
Versione
6 maggio 1952
Art. 345.
(Cancellazione dai registri)


La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare;
2) per la demolizione, in base al relativo verbale;
3) per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera;
4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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