Art. 10.
Trasferimento dell'attivita' spaziale
o della proprieta' dell'oggetto spaziale
1. Il trasferimento di una o piu' attivita' spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprieta' o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attivita' spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorita' responsabile.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il presente articolo si applica anche alle attivita' spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.
Trasferimento dell'attivita' spaziale
o della proprieta' dell'oggetto spaziale
1. Il trasferimento di una o piu' attivita' spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprieta' o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attivita' spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorita' responsabile.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il presente articolo si applica anche alle attivita' spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.