Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2005, n. 9114
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Sentenza 3 maggio 2005

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La prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, del d. P.R. 30 giugno 1965, n.1124, decorre, conformemente alla regola generale, dal momento in cui la prestazione diventa esigibile, ovvero dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, a meno che il datore di lavoro, con il proprio comportamento, abbia creato le condizioni per la non esigibilità del credito, denunciando un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta, nel qual caso solo con l'emersione dell'attività effettivamente svolta il corrispondente credito diviene esigibile ed il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2005, n. 9114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9114
    Data del deposito : 3 maggio 2005

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