Sentenza 3 maggio 2005
Massime • 1
La prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, del d. P.R. 30 giugno 1965, n.1124, decorre, conformemente alla regola generale, dal momento in cui la prestazione diventa esigibile, ovvero dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, a meno che il datore di lavoro, con il proprio comportamento, abbia creato le condizioni per la non esigibilità del credito, denunciando un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta, nel qual caso solo con l'emersione dell'attività effettivamente svolta il corrispondente credito diviene esigibile ed il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2005, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ICEL SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI Nicolò, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIO MEDICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentata e difesa dagli avvocati PIGNATARO Adriana, FRANCO QUARANTA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA dell'8 novembre 2002 REP. 61307;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 834/02 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 20/03/02 R.G.N. 2498/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. CUOCO Pietro;
udito l'Avvocato MARCO PAOLETTI per delega NICOLÒ PAOLETTI;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo ed assorbito il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 febbraio 1995 la I.C.E.L. s.a.s. propose opposizione all'ordinanza con cui l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) le aveva ingiunto il pagamento di lire 54.820.625 per la regolarizzazione contributiva in relazione agli anni compresi fra il 1978 al 1988. Con sentenza del 18 gennaio 1996 il Pretore di Catanzaro dichiarò la nullità dell'ordinanza - ingiunzione. Con sentenza del 20 marzo 2002 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello dell'I.N.A.I.L., respinse l'opposizione.
Afferma il giudicante, per quanto giunge in sede di legittimità, che, poiché la motivazione richiesta dall'art. 18 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 si riferisce solo all'esercizio della pretesa sanzionatoria e non alla pretesa contributiva in quanto esercizio del diritto creditorio, nel caso in esame l'eccezione di mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione non esclude la validità della richiesta contributiva. D'altronde, poiché l'indicazione del titolo astratto e dei dati personali e temporali di riferimento sono sufficienti all'identificazione del debito per l'esercizio della difesa del destinatario, l'ordinanza notificata alla Società conteneva indicazioni adeguate alla conoscenza della richiesta.
In ordine al merito della controversia, premette il giudicante che:
1. il 27 febbraio 1971 l'I.C.E.L. aveva presentato all'I.N.A.I.L. denuncia di esercizio, dichiarando di svolgere attività di "manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche (revisione e sostituzione di parti fuori uso)".
2. in base a questa denuncia l'Istituto, ai fini della valutazione del rischio e del conseguente premio, aveva classificato l'attività con i codici 6312 e 3610 (della tabella allegata al Decreto ministeriale del 10 dicembre 1971), ed aveva conseguentemente applicato l'aliquota del 39 per mille;
3. il 25 maggio 1983 l'I.C.E.L. s.a.s. aveva poi presentato una nuova denuncia, descrivendo la propria attività come "impianti elettrici industriali e civili, costruzione e strumentazione industriale";
4. dal 24 febbraio 1988 al 27 febbraio 1988 gli ispettori dell'Istituto accertarono che la Società svolgeva attività di "installazione e manutenzione di impianti elettrici per uso industriale"; e, a seguito dell'ispezione, l'Istituto attribuì una diversa classificazione del rischio (codice 3620, ed aliquota del 90 per mille); e con l'ordinanza - ingiunzione richiese il pagamento delle differenze per premi dovuti nel decennio antecedente l'ispezione stessa.
La Società, osserva il giudicante, non aveva sostenuto di aver modificato nel corso degli anni la propria attività; e gli ispettori avevano accertato che fin dal 1971 l'attività svolta era quella accertata ("installazione e manutenzione di impianti elettrici per uso industriale"). E, poiché questa attività era classificata con il codice 3620 anche nella tabella allegata al Decreto ministeriale 10 dicembre 1971, l'eccezione della Società, per cui la tabella in vigore fino al 1 luglio 1988 non prevedeva una specifica tassativa classificazione di questa attività, era infondata. Infondata era anche l'eccezione di prescrizione triennale, proposta dalla Società. Ed invero, la prescrizione inizia il proprio corso solo dal momento in cui l'Istituto, venendo a conoscenza della reale attività svolta dall'impresa e dei salari effettivamente erogati, sia posto in condizione di agire. E, come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, a tal fine non è sufficiente che l'Istituto disponga dei dati necessari per la liquidazione del premio, essendo necessario che i crediti siano stati accertati e divenuti concretamente liquidi ed esigibili.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la I.C.E.L. S.a.s., percorrendo le linee di tre motivi;
l'I.N.AI.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma secondo della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la ricorrente sostiene che,
secondo lo stesso pensiero della giurisprudenza di legittimità, il carattere speciale della procedura esecutiva non può comportare la violazione dei diritti di difesa;
e pertanto la motivazione ha la funzione di far conoscere, in tutti i suoi estremi, il credito per contributi e somme aggiuntive, in modo da consentire al debitore, che ha veste di convenuto, di verificare la sussistenza e l'ammontare del credito e proporre opposizione. E nel caso in esame le indicazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione erano insufficienti.
2. Il motivo è infondato, "Il particolare procedimento disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'irrogazione della sanzione amministrativa, ed in particolare i requisiti di legittimità ed efficacia ivi previsti, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione, sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso all'ordinanza - ingiunzione per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributivi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori;
la fondatezza di queste pretese il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare nel merito" (Cass. 1^ luglio 2000 n. 8840).
3. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del R.D. 16 marzo 1962 n. 262, e del D.M. 10 dicembre 1971 del D.M. 18 giugno 1988, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:
3.a. "la tabella in vigore fino al 1^ luglio 1988 non prevedeva una specifica e tassativa classificazione dell'attività consistente in lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e civili, classificazione introdotta per la prima volta solo dal decreto ministeriale 18 giugno 1988, che ha incluso nella voce n. 3620 le lavorazioni riguardanti gli impianti elettrici industriali di illuminazione di potenza e regolazione, impianti di strumentazione"; e pertanto, prima della predetta modifica, al caso in esame tale categoria non era applicabile;
3.b. "con il ricorso al Pretore, la Società ha precisato di avere ampliato la propria attività agli impianti elettrici ad alta tensione e cioè da definirsi industriali, solo nel 1983": pertanto l'affermazione del giudicante, per cui la Società non aveva segnalato la modifica della sua attività, intervenuta nel corso degli anni, era infondata;
3.c. "come prevede l'allegato n. 3 a Decreto ministeriale 10 dicembre 1971 al punto 9, l'Istituto, entro il 30 giugno 1972, comunica al datore la classificazione dell'attività da esso da esso esercitata ed il relativo tasso medio nonché l'eventuale aumento". E, poiché nel caso in esame "l'I.N.A.I.L. ha inviato la denuncia di esercizio per aggiornamento solo nel 1983, come si evince dagli atti di causa", in relazione al tempo anteriore la pretesa dell'Istituto era infondata.
4. Anche questo motivo è infondato. In relazione alle singole censure nelle quali il ricorso si articola, è da osservare quanto segue.
4.a. Come affermato dal giudicante, la voce n. 3620 della tabella allegata al Decreto ministeriale 10 dicembre 1971 contemplava, anche originariamente,, l'installazione, la manutenzione e la rimozione di macchinali e apparecchiature per impianti industriali. Per esigenza di completezza è da osservare che all'inquadramento dell'attività in questa categoria non è sufficiente la destinazione funzionale dell'attività stessa ad un'impresa industriale (per questa insufficienza, e per la determinante qualificazione da parte del giudice di merito, Cass. 13 agosto 1997 n. 7576), bensì (e tanto, nel caso in esame) la natura "industriale" dell'oggetto su cui l'attività si svolge (installazione e manutenzione di impianti industriali).
4.b. Il giudicante ha affermato che gli ispettori dell'Istituto, nel corso dell'ispezione effettuata fra il 24 febbraio 1988 ed il 28 febbraio 1988, avevano accertato che fin dal 1971 l'attività svolta dalla Società era "l'installazione e la manutenzione degli impianti industriali"; ed ha aggiunto che la Società non solo non aveva confutato questo profilo dell'accertamento, bensì non aveva mai sostenuto di aver modificato nel corso degli anni l'attività inizialmente intrapresa.
Queste affermazioni, contestate con un mero contrario assunto (e non con la specifica indicazione di contrari elementi), non sono state adeguatamente censurate.
4.c. La comunicazione che l'Istituto ha l'onere di effettuare a norma dell'allegato n. 3 al Decreto ministeriale 10 dicembre 1971, riguarda l'atto di variazione della classificazione, conseguente all'introduzione della nuova regolamentazione. In assenza di variazione, la comunicazione non condiziona l'obbligo del pagamento dei premi.
5. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la ricorrente sostiene che l'inizio della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui la prestazione deve essere eseguita dal datore: e pertanto, l'affermazione del giudicante, per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il credito dell'Istituto diviene esigibile a seguito della liquidazione, era infondata.
Il giudicante non aveva poi tenuto conto del fatto che il termine triennale di prescrizione è stato elevato a dieci anni solo con l'art. 12 del Decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con la Legge 29 febbraio 1988 n. 48). E pertanto la pretesa dell'Istituto relativa a crediti anteriori al 1988 era infondata.
6. Anche questo motivo è infondato. Da un'angolazione generale, è da premettere che il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (e plurimis, Cass. 7 gennaio 19 94 n. 94). In particolare, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371). Nella particolare materia in esame, "la prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente per oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112 secondo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. decorre dall'inizio della lavorazione protetta,
quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive". E i singoli atti che sono parte integrante della procedura di accertamento e di contestazione, non condizionano il corso della prescrizione (Cass. Sez. Un. n. 3445 del 1995). Diversamente è tuttavia a dirsi ove il datore, con il proprio comportamento, abbia creato le condizioni che conducono alla non esigibilità del credito (per un'ipotesi particolare, Cass. 24 ottobre 1998 n. 10592). Ciò, specificamente, quando abbia denunciato un'attività diversa da quella effettivamente svolta. Poiché fattori giuridici del credito sono l'attività e la denuncia che il datore presenti all'Istituto, nella predetta ipotesi (e l'inesatta denuncia non è mero ostacolo di fatto all'esercizio del credito), solo il credito corrispondente alla denuncia diventa esigibile. E solo con l'emersione dell'attività svolta, il corrispondente credito diventa esigibile.
Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 25, 00 oltre ad EURO 3.000, 00 (tremila) per onorario, ed oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005