Art. 2.
La concessione e' fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario e' esclusivamente responsabile, nonche' salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778 , per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti.
La concessione e' fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario e' esclusivamente responsabile, nonche' salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778 , per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti.