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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4621/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/11/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti ASPERTI SIMONA NADIA e GOLDONI PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano, via Compagnoni, n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
OV ER e IR IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima delle due, sito in Brescia, p.le
Arnaldo, n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro-tempore,
CONVENUTI CONTUMACI,
avente ad oggetto: lesione personale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27/07/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_1
, e
[...] CP_2 Controparte_3 rispettivamente assicuratrice, conducente e proprietaria del veicolo incidentante, chiedendo la condanna solidale di questi ultimi al risarcimento dei danni derivati dall'investimento subito il 04/01/2023, in Bergamo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
e pur destinatari di CP_2 Controparte_3 valide notifiche, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano ammessi prova per testi, interrogatorio formale, nonché TU medico-legale e cinematica;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 18/11/2025,
2 nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo ritenersi accertata una integrale responsabilità del veicolo del convenuto nell'investimento dell'attore, senza nessuna residua corresponsabilità di quest'ultimo.
2.1. In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, risulta accertato che l'investimento de quo sia intervenuto, senza alcuna frenata ante impatto, in prossimità delle strisce pedonali utilizzate dall'attore, il quale era nella fase terminale dell'attraversamento della carreggiata, compiuto da sinistra verso destra, avendo riguardo al senso di marcia dell'auto, così perfezionando quest'ultima la violazione dell'art. 191, comma 1,
c.d.s., laddove prevede che “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità” e dell'art. 141 c.d.s. nella parte in cui obbliga il conducente ad un'andatura idonea a realizzare l'immediato arresto a tutela della sicurezza delle persone, specie se nel suo campo di visibilità, nonché in prossimità degli attraversamenti pedonali.
2.1.1. L'istruttoria, infatti, ha consentito di accertare che la dinamica sia stata quella indicata nel periodo che precede, visto che
A. l'an del sinistro è non contestato e documentato,
B. non risultano provate tracce di frenate o comunque sussistenti queste ultime, pur rientrando ciò nell'onere probatorio del conducente, ex art. 2054 c.c.,
3 C. la prossimità dell'investito alle immortalate strisce pedonali è evincibile dal fotografato ritrovamento del veicolo incidentante appena dopo le stesse (così doc. 1 e 6 dell'assicuratrice) e, dunque, presumibilmente in posizione più avanzata rispetto al punto d'urto,
D. il descritto attraversamento dell'attore, diverso ed opposto rispetto a quello rappresentato dall'assicuratrice convenuta e dal conducente, nonché la posizione dell'investito risultano confermati dalla TU cinematica espletata che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha osservato come “l'esame dello spolveramento del cofano” sia indicativo di tale andatura del pedone e non compatibile con una direzione diversa (pag. 12-
16 della TU cinematica).
2.1.2. Conclusioni differenti da quelle suesposte, del resto, non possono essere fondatamente tratte
I. dall'ipotesi di un diverso e più distante punto d'urto, anche in ragione della minore velocità del veicolo rispetto a quella rilevata dall'ausiliario del Giudice, come supposto dal TP dell'assicuratrice, tenuto in considerazione come tale diversa ricostruzione non considera né la significatività delle ammaccature sul cofano, né la direzione obliqua della traccia sul cofano, ed inoltre suppone una indimostrata sosta se non proprio uno sbilanciamento all'indietro del pedone (così pag.
8-10 e 19-20 della TU cinematica), non mancando di doversi osservare come l'assenza di fratture o la maggiore dolenzia alla gamba sinistra non siano elementi univoci circa il percorso dell'investito, potendo trovare fonte in una pluralità indeterminata di diversi fattori causali,
II. dall'osservanza del limite numerico della velocità nei centri abitati, visto che il succitato 141 c.d.s. obbliga alla tenuta di una andatura ancora minore e
4 comunque idonea all'arresto subitaneo del veicolo in condizioni come quelle de quibus.
2.2. Sotto altro aspetto, non risulta esservi o comunque provata una corresponsabilità dell'attore, situandosi questi lecitamente in prossimità dell'attraversamento pedonale e/o non avendo i convenuti dimostrato ex art. 2054 c.c. la distanza rispetto a tali strisce, comunque, trovandosi l'investito nelle fasi terminali dell'attraversamento, rispetto al quale, dunque, non vige altro onere che terminare lo stesso.
2.2.1. Da questo punto di vista, pertanto, la vicenda del cane attoreo non configura un'ipotetica corresponsabilità del pedone: quand'anche, in superamento del fotografato dato della presenza di una pettorina agganciata al guinzaglio sul luogo del sinistro
(così pag. 15 del doc. 1 dell'assicuratrice), si ritenesse che l'animale fosse effettivamente libero al momento sia dell'attraversamento prima, sia dell'investimento dopo, nulla è stato provato circa un riverbero eziologico di ciò sul comportamento della parte danneggiata, su come quest'ultimo si sia eventualmente modificato per il movimento del quadrupede e, dunque, sulla sua rilevanza causale ex art. 1227 c.c., la cui dimostrazione segnatamente grava in capo al danneggiante (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 2014).
3. Così accertata l'integrale responsabilità dei convenuti, deve pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni. In merito alla stessa, occorre avere prioritario riguardo alla TU medico- legale espletata sulla persona dell'attore, che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha rilevato
“A) Invalidità temporanea al 100%: 1 giorno (04.01.2023)
B) Invalidità temporanea al 75%: 60 giorni (dal 05.01.2023 al
05.03.2023)
C) Invalidità temporanea al 50%: 20 giorni (dal 06.03.2023 al
25.03.2023)
D) Invalidità temporanea al 25%: 18 giorni (dal 26.03.2023 al
12.04.2023)”,
5 nonché l'11% di danno biologico permanente, con postumi anche sulla cenestesi lavorativa, ed € 1.853,76 di spese documentate, congrue e derivate dal sinistro.
Pertanto, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024: infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%,
l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 6.957,50: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 6.957,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 04/01/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/01/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 33.000,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (11%), del
6 relativo patimento, dell'età di 42 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 13/04/2023 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017), di una maggiorazione legata all'incapacità lavorativa generica contratta (così Cass., sent. n.
28988 del 2019), e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 13/04/2023, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 33.000,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 13/04/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 13/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come ulteriore aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze, diverse da quelle suesposte, così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le Tabelle del Tribunale di
Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età
(in tema, inter alia, Cass., ord. n. 30293 del 2023).
3.4. Quanto alle spese congrue, provate e consequenziali al sinistro de quo, deve aversi riguardo all'importo capitale di €
1.853,76, stanti il compiuto esame della TU medico-legale sul punto, la riconoscibilità delle predette connotazioni anche agli esborsi per le perizie di parte ante causam (come tali aventi natura risarcitoria, in base ai principi di Sez. Un., Sentenza n.
7 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 - 01), la carenza di univoca corrispondenza tra possibilità di ricorso al SSN e 1227 c.c. (in tal senso, Cass., sent. n. 29308 del 2023, vista anche la non pertinenza della eccepita S.U. Cass., 2 aprile 2002, n. 4647, interessante i soli rapporti di rimborso del privato con la
Pubblica Amministrazione), nonché la superfluità della spesa veterinaria, come quella di cui al doc. 8 attoreo, viste la genericità della stessa e l'assenza di comprovati impatti sull'animale domestico dell'attore. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 1.853,76, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) sui singoli esborsi (pag. 38 della TU medico-legale) anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.5. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
8 3.6. Gli importi sopra liquidati non sono neanche in parte defalcati da quanto attribuito dall' a titolo di indennità di CP_4 malattia, in base al doc. 8 di parte convenuta, trattandosi di posta afferente all'ipotetico risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica (così Cass. Sez. 3, sent. del
05/07/2019, n. 18050, Rv. 654357 - 01) e, dunque, ad un credito non azionato nel presente giudizio. Non risultano, poi, gli estremi per l'intervento di altri enti come il citato CP_5
3.7. Conclusioni differenti da quelle suesposte non possono essere nemmeno tratte dalle osservazioni alla bozza di TU medico-legale, non persuadendo le stesse laddove
(i) valorizzano un ritardo terapeutico che, però, non solo ha avuto un impatto praticamente irrisorio (così pag. 44 della TU medico-legale), ma anche e soprattutto non è imputabile colposamente ad una parte, come il danneggiato, afferente ad un homo eiusdem condicionis et professionis digiuno di così specifiche nozioni medico-traumatologiche come quelle de quibus
(in tema e circa la natura necessariamente colposa dell'art 1227
c.c., ex multis, Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7515 del
27/03/2018, Rv. 648304 - 01),
(ii) postulano concause menomative anteriori al sinistro, visto che le stesse sono state prospettate in termini dubitativi dallo stesso TP e negate dal puntuale esame delle vertebre dorsali da parte della TU (così pag. 44-45 di quest'ultima).
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'irrilevanza di quanto esibito e riprodotto nel verbale dell'ultima udienza (visto l'onere della prova del pagamento dei propri TP, secondo Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 – 04, e l'inidoneità dell'ordine di bonifico a dimostrare tale versamento, stando a quanto indicato da Cass., sent. n. 8046 del 2023), l'importo delle domande
9 accolte, in € 813,85 per spese vive ed € 6.700,00 per compensi
(fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio €
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria €
1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per l'ultima fase e ciò in ragione della conclusione del giudizio con una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
4.1. Conseguentemente e per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese delle TU, liquidate come da separati e già emessi decreti, devono essere poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, con i conseguenti obblighi restitutori.
5. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 148, comma 10,
c.d.a., in mancanza di offerta congrua e conforme a tale disposizione da parte dell'assicuratrice convenuta, si dispone la comunicazione della presente sentenza all'IVASS, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di per CP_2 il sinistro indicato in parte motiva, condanna in solido e CP_1 CP_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di dei seguenti Parte_1 importi:
€ 6.957,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da
10 devalutarsi alla data del 04/01/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/01/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 33.000,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 13/04/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 13/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 1.853,76, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) sui singoli esborsi anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e CP_1 CP_2 [...] al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1
, delle spese processuali, liquidate in € 813,85 per
[...] spese vive ed € 6.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese delle TU, liquidate come da separati e già emessi decreti, definitivamente ed in solido a carico di e CP_1 CP_2 Controparte_3 con i conseguenti obblighi restitutori;
5. Ai sensi dell'art. 148, comma 10, del D.lgs. n. 209 del 2005, dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza
11 all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del capo della norma citata.
Bergamo, 18/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4621/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/11/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti ASPERTI SIMONA NADIA e GOLDONI PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano, via Compagnoni, n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
OV ER e IR IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima delle due, sito in Brescia, p.le
Arnaldo, n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro-tempore,
CONVENUTI CONTUMACI,
avente ad oggetto: lesione personale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27/07/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_1
, e
[...] CP_2 Controparte_3 rispettivamente assicuratrice, conducente e proprietaria del veicolo incidentante, chiedendo la condanna solidale di questi ultimi al risarcimento dei danni derivati dall'investimento subito il 04/01/2023, in Bergamo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
e pur destinatari di CP_2 Controparte_3 valide notifiche, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano ammessi prova per testi, interrogatorio formale, nonché TU medico-legale e cinematica;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 18/11/2025,
2 nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo ritenersi accertata una integrale responsabilità del veicolo del convenuto nell'investimento dell'attore, senza nessuna residua corresponsabilità di quest'ultimo.
2.1. In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, risulta accertato che l'investimento de quo sia intervenuto, senza alcuna frenata ante impatto, in prossimità delle strisce pedonali utilizzate dall'attore, il quale era nella fase terminale dell'attraversamento della carreggiata, compiuto da sinistra verso destra, avendo riguardo al senso di marcia dell'auto, così perfezionando quest'ultima la violazione dell'art. 191, comma 1,
c.d.s., laddove prevede che “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità” e dell'art. 141 c.d.s. nella parte in cui obbliga il conducente ad un'andatura idonea a realizzare l'immediato arresto a tutela della sicurezza delle persone, specie se nel suo campo di visibilità, nonché in prossimità degli attraversamenti pedonali.
2.1.1. L'istruttoria, infatti, ha consentito di accertare che la dinamica sia stata quella indicata nel periodo che precede, visto che
A. l'an del sinistro è non contestato e documentato,
B. non risultano provate tracce di frenate o comunque sussistenti queste ultime, pur rientrando ciò nell'onere probatorio del conducente, ex art. 2054 c.c.,
3 C. la prossimità dell'investito alle immortalate strisce pedonali è evincibile dal fotografato ritrovamento del veicolo incidentante appena dopo le stesse (così doc. 1 e 6 dell'assicuratrice) e, dunque, presumibilmente in posizione più avanzata rispetto al punto d'urto,
D. il descritto attraversamento dell'attore, diverso ed opposto rispetto a quello rappresentato dall'assicuratrice convenuta e dal conducente, nonché la posizione dell'investito risultano confermati dalla TU cinematica espletata che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha osservato come “l'esame dello spolveramento del cofano” sia indicativo di tale andatura del pedone e non compatibile con una direzione diversa (pag. 12-
16 della TU cinematica).
2.1.2. Conclusioni differenti da quelle suesposte, del resto, non possono essere fondatamente tratte
I. dall'ipotesi di un diverso e più distante punto d'urto, anche in ragione della minore velocità del veicolo rispetto a quella rilevata dall'ausiliario del Giudice, come supposto dal TP dell'assicuratrice, tenuto in considerazione come tale diversa ricostruzione non considera né la significatività delle ammaccature sul cofano, né la direzione obliqua della traccia sul cofano, ed inoltre suppone una indimostrata sosta se non proprio uno sbilanciamento all'indietro del pedone (così pag.
8-10 e 19-20 della TU cinematica), non mancando di doversi osservare come l'assenza di fratture o la maggiore dolenzia alla gamba sinistra non siano elementi univoci circa il percorso dell'investito, potendo trovare fonte in una pluralità indeterminata di diversi fattori causali,
II. dall'osservanza del limite numerico della velocità nei centri abitati, visto che il succitato 141 c.d.s. obbliga alla tenuta di una andatura ancora minore e
4 comunque idonea all'arresto subitaneo del veicolo in condizioni come quelle de quibus.
2.2. Sotto altro aspetto, non risulta esservi o comunque provata una corresponsabilità dell'attore, situandosi questi lecitamente in prossimità dell'attraversamento pedonale e/o non avendo i convenuti dimostrato ex art. 2054 c.c. la distanza rispetto a tali strisce, comunque, trovandosi l'investito nelle fasi terminali dell'attraversamento, rispetto al quale, dunque, non vige altro onere che terminare lo stesso.
2.2.1. Da questo punto di vista, pertanto, la vicenda del cane attoreo non configura un'ipotetica corresponsabilità del pedone: quand'anche, in superamento del fotografato dato della presenza di una pettorina agganciata al guinzaglio sul luogo del sinistro
(così pag. 15 del doc. 1 dell'assicuratrice), si ritenesse che l'animale fosse effettivamente libero al momento sia dell'attraversamento prima, sia dell'investimento dopo, nulla è stato provato circa un riverbero eziologico di ciò sul comportamento della parte danneggiata, su come quest'ultimo si sia eventualmente modificato per il movimento del quadrupede e, dunque, sulla sua rilevanza causale ex art. 1227 c.c., la cui dimostrazione segnatamente grava in capo al danneggiante (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 2014).
3. Così accertata l'integrale responsabilità dei convenuti, deve pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni. In merito alla stessa, occorre avere prioritario riguardo alla TU medico- legale espletata sulla persona dell'attore, che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha rilevato
“A) Invalidità temporanea al 100%: 1 giorno (04.01.2023)
B) Invalidità temporanea al 75%: 60 giorni (dal 05.01.2023 al
05.03.2023)
C) Invalidità temporanea al 50%: 20 giorni (dal 06.03.2023 al
25.03.2023)
D) Invalidità temporanea al 25%: 18 giorni (dal 26.03.2023 al
12.04.2023)”,
5 nonché l'11% di danno biologico permanente, con postumi anche sulla cenestesi lavorativa, ed € 1.853,76 di spese documentate, congrue e derivate dal sinistro.
Pertanto, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024: infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%,
l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 6.957,50: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 6.957,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 04/01/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/01/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 33.000,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (11%), del
6 relativo patimento, dell'età di 42 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 13/04/2023 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017), di una maggiorazione legata all'incapacità lavorativa generica contratta (così Cass., sent. n.
28988 del 2019), e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 13/04/2023, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 33.000,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 13/04/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 13/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come ulteriore aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze, diverse da quelle suesposte, così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le Tabelle del Tribunale di
Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età
(in tema, inter alia, Cass., ord. n. 30293 del 2023).
3.4. Quanto alle spese congrue, provate e consequenziali al sinistro de quo, deve aversi riguardo all'importo capitale di €
1.853,76, stanti il compiuto esame della TU medico-legale sul punto, la riconoscibilità delle predette connotazioni anche agli esborsi per le perizie di parte ante causam (come tali aventi natura risarcitoria, in base ai principi di Sez. Un., Sentenza n.
7 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 - 01), la carenza di univoca corrispondenza tra possibilità di ricorso al SSN e 1227 c.c. (in tal senso, Cass., sent. n. 29308 del 2023, vista anche la non pertinenza della eccepita S.U. Cass., 2 aprile 2002, n. 4647, interessante i soli rapporti di rimborso del privato con la
Pubblica Amministrazione), nonché la superfluità della spesa veterinaria, come quella di cui al doc. 8 attoreo, viste la genericità della stessa e l'assenza di comprovati impatti sull'animale domestico dell'attore. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 1.853,76, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) sui singoli esborsi (pag. 38 della TU medico-legale) anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.5. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
8 3.6. Gli importi sopra liquidati non sono neanche in parte defalcati da quanto attribuito dall' a titolo di indennità di CP_4 malattia, in base al doc. 8 di parte convenuta, trattandosi di posta afferente all'ipotetico risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica (così Cass. Sez. 3, sent. del
05/07/2019, n. 18050, Rv. 654357 - 01) e, dunque, ad un credito non azionato nel presente giudizio. Non risultano, poi, gli estremi per l'intervento di altri enti come il citato CP_5
3.7. Conclusioni differenti da quelle suesposte non possono essere nemmeno tratte dalle osservazioni alla bozza di TU medico-legale, non persuadendo le stesse laddove
(i) valorizzano un ritardo terapeutico che, però, non solo ha avuto un impatto praticamente irrisorio (così pag. 44 della TU medico-legale), ma anche e soprattutto non è imputabile colposamente ad una parte, come il danneggiato, afferente ad un homo eiusdem condicionis et professionis digiuno di così specifiche nozioni medico-traumatologiche come quelle de quibus
(in tema e circa la natura necessariamente colposa dell'art 1227
c.c., ex multis, Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7515 del
27/03/2018, Rv. 648304 - 01),
(ii) postulano concause menomative anteriori al sinistro, visto che le stesse sono state prospettate in termini dubitativi dallo stesso TP e negate dal puntuale esame delle vertebre dorsali da parte della TU (così pag. 44-45 di quest'ultima).
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'irrilevanza di quanto esibito e riprodotto nel verbale dell'ultima udienza (visto l'onere della prova del pagamento dei propri TP, secondo Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 – 04, e l'inidoneità dell'ordine di bonifico a dimostrare tale versamento, stando a quanto indicato da Cass., sent. n. 8046 del 2023), l'importo delle domande
9 accolte, in € 813,85 per spese vive ed € 6.700,00 per compensi
(fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio €
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria €
1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per l'ultima fase e ciò in ragione della conclusione del giudizio con una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
4.1. Conseguentemente e per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese delle TU, liquidate come da separati e già emessi decreti, devono essere poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, con i conseguenti obblighi restitutori.
5. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 148, comma 10,
c.d.a., in mancanza di offerta congrua e conforme a tale disposizione da parte dell'assicuratrice convenuta, si dispone la comunicazione della presente sentenza all'IVASS, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di per CP_2 il sinistro indicato in parte motiva, condanna in solido e CP_1 CP_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di dei seguenti Parte_1 importi:
€ 6.957,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da
10 devalutarsi alla data del 04/01/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/01/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 33.000,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 13/04/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 13/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 1.853,76, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 27/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 27/07/2024) sui singoli esborsi anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e CP_1 CP_2 [...] al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1
, delle spese processuali, liquidate in € 813,85 per
[...] spese vive ed € 6.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese delle TU, liquidate come da separati e già emessi decreti, definitivamente ed in solido a carico di e CP_1 CP_2 Controparte_3 con i conseguenti obblighi restitutori;
5. Ai sensi dell'art. 148, comma 10, del D.lgs. n. 209 del 2005, dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza
11 all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del capo della norma citata.
Bergamo, 18/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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